«Non era una polizza vita, ma un investimento finanziario»
Grosseto, 20 ottobre 2023 – Aveva stipulato quella che credeva che fosse una regolare polizza vita, ma i familiari che ne hanno chiesto il riscatto dopo la sua morte si sono ritrovati con appena 14mila euro nonostante i 37mila euro di investimenti. E hanno agito in giudizio contro la compagnia, con l'assistenza di Confconsumatori, riuscendo a recuperare il resto dell'investimento.
IL CASO – Nel 2014, dopo la morte di un loro prossimo congiunto, i familiari avevano chiesto il riscatto di una polizza vita da lui stipulata nel lontano 2007, chiedendo così alla compagnia la liquidazione di quanto maturato. A fronte dei 37mila euro versati e dei circa 8mila ricevuti quali anticipi durante la vita dell’assicurato, avevano incassato la somma di circa 14mila euro. Nel frattempo però l’intermediario finanziario che aveva consigliato e venduto materialmente il contratto era fallito. Dopo anni di contestazioni con la compagnia, senza riottenere neppure totalmente la somma investita, si sono rivolti allo sportello grossetano di Confconsumatori che, dopo un tentativo di mediazione senza esito, aveva suggerito di agire in giudizio. LA SENTENZA – Il tribunale di Grosseto, con la sentenza 900/2023, giudice unico Valerio Medaglia, ha statuito che le polizze “index linked” sono puramente strumenti finanziari, non sussistendo alcuna prestazione assicurativa, e che sin dal 2007 dovevano essere venduti nel rispetto delle norme del Testo unico di intermediazione finanziaria, cioè previa conclusione di un contratto quadro di servizi di investimento e degli elementi informativi connessi. Il tribunale ha così stabilito la nullità della polizza e la restituzione degli investimenti alla famiglia. Inoltre il tribunale ha ritenuto che gli eredi che invocano la nullità prevista dal Testo unico di intermediazione finanziaria, riscattando la polizza vita, non abusano del loro diritto e soprattutto non convalidano il contratto nullo con una semplice richiesta di riscatto: si tratta infatti di una nullità a protezione del consumatore. Inoltre, sempre secondo il tribunale, nel caso di nullità della polizza vita è irrilevante che il mancato rispetto delle norme del Testo unico sia imputabile all’intermediario, poiché il pagamento della somma conseguente alla nullità grava sulla compagnia, che deve restituire il premio al netto degli acconti versati. Pertanto la famiglia ha ottenuto circa 13mila euro, così da raggiungere la quota dei 37 mila euro versati. L'ASSISTENZA – Confconsumatori offre tutela e assistenza ai risparmiatori che hanno investito in polizze vita: possono rivolgersi, anche solo per capire che tipo di contratto hanno firmato, alla rete di sportelli territoriali dell'associazione. Tutti i contatti sono nella sezione “Dove siamo” del sito di Confconsumatori (www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/). Ecco la sentenza [.doc]
Eurovita: chi può sospendere il versamento dei premi
Parma, 4 aprile 2023 – Buona parte degli investitori Eurovita possono interrompere il versamento dei premi fino allo sblocco dei riscatti, risparmiandosi quantomeno la beffa oltre al danno. Infatti, alla luce della recente proroga del congelamento dei riscatti, gli assicurati sono gli unici a sostenere l’onere della crisi della società, non potendo disporre liberamente dei propri risparmi. Confconsumatori sta assistendo tanti cittadini preoccupati per i propri investimenti in Eurovita e invita a rivolgersi ai propri sportelli per avere risposte e assistenza individuali.
CHI PUO’ SOSPENDERE I PAGAMENTI - A seguito del decreto del 30 marzo 2023, col quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto l’amministrazione straordinaria dell’impresa in crisi di Eurovita, è stato prorogato, inaspettatamente, il divieto per gli assicurati di riscattare le proprie polizze vita. In altre parole i consumatori non possono accedere ai loro risparmi sostenendo così l’unico onere dell’attuale crisi. Pertanto, Confconsumatori ricorda che per le polizze di ramo I e III, a premio ricorrente, l’assicurato può interrompere il pagamento dei premi, così da risparmiarsi un’ulteriore beffa. «Non per tutte le polizze è così, - precisa Marco Festelli, presidente di Confconsumatori – ma evidenziamo che l’interruzione dei versamenti è possibile per la stragrande maggioranza dei prodotti Eurovita.» CONSULENZA PERSONALIZZATA - Chi vuole approfondire la propria posizione di investitore/assicurato e la facoltà di sospendere il pagamento dei premi potrà chiedere aiuto a Confconsumatori Aps attraverso i diversi canali messi a disposizione dei tanti consumatori che i questi giorni stanno contattando l’associazione per ottenere rappresentanza e tutela sui propri risparmi: • La rete degli sportelli territoriali, i cui recapiti sono elencati qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsuma tori • Lo sportello online nazionale accessibile al seguente link: www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema
Eurovita: Confconsumatori chiede incontro con Ivass e il Commissario Santoliquido
Parma, 24 marzo 2023 – Da fonti di stampa autorevoli si apprende che Ivass avrebbe avanzato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la richiesta di avviare l’istruttoria per ammettere la compagnia assicurativa Eurovita all’amministrazione straordinaria. Per i clienti, questa procedura - della durata di un anno, e rinnovabile per un secondo anno - comporterebbe la proroga del blocco dei riscatti delle polizze, iniziato lo scorso febbraio a seguito del commissariamento della compagnia. A tutela dei cittadini, Confconsumatori chiede pubblicamente di potersi confrontare con Ivass e il commissario Santoliquido.
CHIAREZZA PER I RISPARMIATORI – Visto l’approssimarsi della scadenza del 31 marzo, in cui terminerà il provvedimento che interrompe i riscatti, Confconsumatori chiede che l’Ivass e il Commissario di Eurovita, Alessandro Santoliquido, convochino un incontro con tutte le Associazioni dei consumatori rappresentate nel CNCU per fornire le informazioni essenziali sulla vicenda. Confconsumatori considera positivo l’intervento dell’Ivass che ha agito razionalmente e tempestivamente per bloccare riscatti massivi che avrebbero generato minusvalenze per la Compagnia e perdite per tutti i risparmiatori Eurovita. Tuttavia, ad oggi i risparmiatori si trovano di fronte a una carenza di informazioni che deve essere colmata. Non è possibile, inoltre, lasciare sole le Associazioni dei consumatori che, responsabilmente, in questi due mesi hanno – insieme soltanto agli organi di stampa – fatto da scudo cercando di fornire risposte vere e tecnicamente fondate, rispetto alle numerosissime richieste di informazioni e alle legittime preoccupazioni dei risparmiatori. Secondo il presidente di Confconsumatori avvocato Marco Festelli: “Le risposte che chiediamo sono quantomeno quelle inerenti tre aspetti essenziali: 1) trasparenza sulla effettiva situazione patrimoniale della Compagnia; 2) se esiste un piano di salvataggio, quali tempi prevede e che tipo di sacrifici si intende richiedere ai clienti; 3) quali sono le disponibilità degli intermediari distributori, che nella vicenda hanno responsabilità contrattuali verso i sottoscrittori di polizze. L’unico modo serio per evitare il panico è dare chiarezza ai risparmiatori coinvolti; dopo due mesi di blocco dei riscatti non è più il tempo di generiche rassicurazioni. La chiarezza sui mercati si realizza anche coinvolgendo le Associazioni che sono i soggetti istituzionalmente dedicati alla tutela dei risparmiatori e possono fare da cinghia di trasmissione rispetto a ciò che sta accadendo e non sono in conflitto di interessi, come naturalmente è per gli intermediari distributori”. RECLAMI E CONCILIAZIONE – Per l’avvocato Antonio Pinto, esperto del settore bancario e assicurativo dell’Associazione: “Alla luce di tale novità chiediamo al Commissario di Eurovita di irrobustire e riorganizzare un ufficio reclami vero, che non si limiti a risposte stereotipate e prive di concretezza, ma sia in grado di prendere in carico effettivamente i reclami e di interfacciarsi con gli uffici interni per risolvere almeno le problematiche che possono essere gestite (ad esempio quelle aventi ad oggetto polizze che sono nel perimetro della liquidabilità fissato da Ivass). Alle banche distributrici delle polizze chiediamo invece di valutare l’opportunità di costituire un tavolo di conciliazione per affrontare almeno i casi che documentalmente si comprovino più urgenti”. CHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE – Ricordiamo inoltre ai cittadini coinvolti l’importanza di ottenere le copie dei propri contratti: “Appare utile che i risparmiatori chiedano agli intermediari distributori delle polizze Eurovita – ribadisce l’avvocato Pinto – la documentazione contrattuale completa per verificare la natura e le modalità di esercizio dei loro diritti di credito verso la Compagnia, nonché - per le polizze che hanno come sottostante prodotti finanziari - provvedano a costituire in mora la banca venditrice e interrompere i termini prescrizionali, ove siano state violate le norme di tutela in materia di obblighi informativi e di adeguatezza fra rischio del prodotto venduto e profilo di rischio effettivo del cliente. In tal caso, infatti, sarà possibile chiedere l’inadempimento contrattuale della banca venditrice e il risarcimento del danno subito rispetto alla somma investita”. Confconsumatori continuerà a seguire la vicenda che coinvolge circa 400.000 clienti risparmiatori con quasi 19 miliardi di euro di patrimonio in gestione presso la Compagnia e invita chi ha investito in polizze Eurovita a contattare le proprie sedi sul territorio: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.
Caso Eurovita: cosa devono sapere i risparmiatori
Parma, 8 febbraio 2022 – In merito al commissariamento della Compagnia Eurovita, Confconsumatori invita gli assicurati ad attendere fiduciosi e auspica che possa essere individuata a breve una soluzione a salvaguardia dei risparmiatori. L’associazione, nel ricordare le tutele previste per questo tipo di investimenti, invita gli interessati a rivolgersi ai propri sportelli che garantiranno assistenza in caso di danni.
I FATTI - L’Ivass, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con provvedimento del 6 febbraio, dopo aver commissariato la Compagnia Eurovita S.p.A., ha disposto anche la sospensione della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione. La sospensione non si applica ai riscatti e alle anticipazioni di cui alle forme pensionistiche complementari ed alle scadenze contrattuali o ai sinistri. Il provvedimento scade il prossimo 31 marzo ed il Commissario avrà il delicato compito di individuare una soluzione che permetta ad Eurovita di rafforzarsi patrimonialmente, a tutela dei suoi clienti. FIDUCIA NELL’AZIONE DI IVASS - Secondo l’avvocato Antonio Pinto, responsabile del settore assicurativo di Confconsumatori: “I clienti Eurovita devono - ad oggi – avere fiducia che il commissariamento della Compagnia ed il controllo di Ivass rappresentano la migliore opzione sia per fare chiarezza sull’effettiva situazione patrimoniale, sia per trovare una soluzione positiva. Confconsumatori auspica fortemente che, ad esempio, possa emergere un’altra Compagnia o soggetto finanziario capace di rafforzare il patrimonio di Eurovita, anche procedendo ad una acquisizione, a salvaguardia dei clienti e dell’intero sistema. Occorre a tutti i costi risolvere la vicenda, trovando una via ed un soggetto che possa ricapitalizzare Eurovita, per evitare il diffondersi di sfiducia da parte dei tanti risparmiatori che investono in polizze assicurative”. ATTENZIONE AL TIPO DI POLIZZA - Il presidente di Confconsumatori Marco Festelli sottolinea: “E’ importante in queste ore ricordare che i clienti che hanno comprato le polizze Eurovita lo hanno fatto nella consapevolezza di investire in un prodotto finanziario a basso rischio, che spesso nel nome stesso si definisce come polizza vita, e quindi non siamo di certo dinanzi a speculatori. Tali polizze sono nella sostanza prodotti finanziari, investimenti che quindi hanno gradi di rischio diversi fra loro. Ad esempio, chi ha sottoscritto una polizza vita di ramo I, con investimento in una gestione separata non ha praticamente nessun rischio effettivo, mentre chi ha sottoscritto una polizza unit o index linked ha un rischio di subire una perdita, che è collegata anche alla sorte della Compagnia.” QUALI TUTELE PER GLI INVESTITORI - In ogni caso, i risparmiatori devono sapere che, in ipotesi di eventuali futuri danni a loro carico, hanno tutti gli strumenti giuridici utili per tutelare le proprie ragioni nei confronti anche degli intermediari/banche che hanno venduto loro tali polizze. Infatti, dal 2018 grazie alla Direttiva europea IDD sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo, recepita nel nostro ordinamento anche con regolamenti Ivass di attuazione, esistono ormai stringenti obblighi a carico degli intermediari che distribuiscono tali prodotti finanziari, sia in termini di informative che di adeguatezza rispetto al profilo di rischio del cliente. Se la banca venditrice viola anche uno solo di tali obblighi, si configura un inadempimento contrattuale, con la conseguenza che la banca dovrà restituire la sorte capitale investita dal cliente. Confconsumatori continuerà a seguire la vicenda che coinvolge circa 400.000 clienti risparmiatori e invita chi ha investito in polizze Eurovita a contattare le proprie sedi sul territorio: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.
No all'assicurazione obbligatoria sulla casa per calamità naturali
Parma, 26 ottobre 2011 - Secondo alcune autorevoli fonti di stampa, il prossimo decreto sviluppo propone un'assicurazione obbligatoria per gli immobili residenziali. Le nuove polizze per l'assicurazione dei fabbricati privati dovrebbero contenere una copertura assicurativa obbligatoria contro incendi e calamità naturali. Rientrerebbero nei rischi coperti dall'assicurazione, secondo caratteristiche di danno stabilite dalla Protezione Civile, terremoti, maremoti, frane, alluvioni e inondazioni. Secondo il testo in bozza, i premi assicurativi dovrebbero essere differenziati in base agli indici di rischio delle diverse aree geografiche. Secondo il Presidente di Confconsumatori, Mara Colla, si tratterebbe di "un regalo incredibile e ingiustificato alla Compagnie di assicurazione e di una nuova sorta di tassa occulta che andrà ulteriormente a gravare sulle tasche dei cittadini: in sintesi, una sorta di piccola ICI reintrodotta a favore degli assicuratori. Infatti, mentre l'obbligatorietà dell'assicurazione per la Responsabilità Civile Auto ha una piena giustificazione, attese le statistiche legate agli incidenti stradali, l'obbligo di assicurare la casa da rischi statisticamente insignificanti costituisce solo un enorme quanto ingiustificato regalo alle Compagnie assicurative".
Secondo l'avv. Antonio Pinto di Confconsumatori "se proprio si vuole introdurre un obbligo a contrarre che potrebbe servire per davvero ai cittadini, si introduca a carico delle Compagnie un obbligo di stipulare le polizze sulla malpractice dei medici, per evitare condotte illegittime di varie Compagnie assicurative, che ormai si rifiutano di assicurare gli ospedali e i medici per i rischi collegati agli errori clinici. Ai cittadini lesi da un reale errore medico deve esser infatti garantito il diritto ad un ristoro sicuro dei danni subiti, così come ai medici, che tutti i giorni lottano seriamente per tutelare la salute dei loro pazienti, deve essere garantito il diritto ad operare con serenità".
Chiusura progetto "Mio Preventivo RCAuto"
Parma 29 Aprile 2010 - Partito a settembre 2009 il progetto "Mio Preventivo RC Auto", realizzato da Assoutenti, Cittadinanzattiva e Confconsumatori, e cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico è arrivato alla sua conclusione. Il progetto si proponeva di fornire agli assicurati tutte le informazioni fondamentali per orientarsi tra le innumerevoli offerte assicurative presenti nel campo dell' RC Auto per effettuare una scelta consapevole al momento della sottoscrizione della polizza. Il progetto "Il mio preventivo RC auto" ha anche avuto l'ulteriore scopo di semplificare le informazioni che le imprese e gli intermediari, con l'entrata in vigore del regolamento ISVAP, devono fornire al consumatore, evitando così che una notevole mole di notizie possa ingenerare confusione nella scelta del prodotto assicurativo. In particolare, per consentire al consumatore di confrontare le varie offerte, sono state standardizzare le informazioni fornite dalle compagnie.
L'OPERATIVITÀ DEL PROGETTO- Sono stati aperti 15 sportelli territoriali in 15 città di 11 regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria) per fornire informazioni e assistenza ai consumatori e per la consultazione dell'apposito sito internet predisposto dall'ISVAP e dal Ministero dello Sviluppo Economico "Preventivatore Unico RC Auto" che, attraverso l'inserimento dei dati relativi al veicolo, consente di ottenere preventivi personalizzati di tutte le imprese RC Auto. É stata rilevata un'affluenza particolarmente elevata nello sportello di Milano, dove allo scopo di divulgazione del progetto, sono state coinvolte alcune autoscuole di Milano e dintorni e sono stati organizzati tre incontri pubblici presso altrettanti Circoli, che hanno suscitato grande interesse con notevole affluenza di pubblico. I dati provenienti da tutti gli sportelli riportano un generale gradimento dell'iniziativa da parte dei consumatori. Per quanto concerne invece la conoscenza del sito del "Preventivatore" il dato è piuttosto importante perché è risultato che il 73 % delle persone che si sono rivolte agli sportelli non lo conoscevano, contro il 27 % che già ne avevano notizia. Ampiamente riconosciuta l'utilità dello strumento. Il 94 % prevede di utilizzarlo ancora in futuro, mentre solo il 6 % esclude questa possibilità. Ma su cosa vertevano le richieste di assistenza agli sportelli? In particolar modo venivano richieste informazioni sul confronto dei preventivi; sul cambio di compagnia e sul cambio auto e recesso anticipato. "Le richieste dei consumatori - commenta Milena Ceccotti, referente per lo sportello della Confconsumatori di Milano - denotano quindi l'esigenza di colmare un ampio margine di disinformazione che ancora sussiste in materia, sottolineando l'utilità di promuovere ulteriori iniziative mirate, oltre che all'approfondimento delle varie tematiche, all'individuazione degli strumenti più adatti a supportare un cittadino-consumatore che risulta spesso disorientato e in difficoltà sia nelle scelte che all'insorgere di controversie". In molti casi sono state poste domande su questioni specifiche: Sospensione polizza in caso di non utilizzo del veicolo; restituzione premio non goduto in caso di furto e in caso di rottamazione; conservazione classe di merito in caso di rottamazione (anche in caso di cambio compagnia); possibilità di fruire della classe di merito di un parente e infine ma non meno importante la composizione del premio rc auto. Allarmante infine la segnalazione di comportamenti contestati delle compagnie assicurative, come ad esempio casi in cui il preventivo non era corrispondente all'emissione della polizza oppure aumenti ingiustificati o mancato rilascio dell'attestato rischio e dell' addebito del 50% in un sinistro nonostante si avesse ragione. SUGGERIMENTI- I suggerimenti hanno confermato il gradimento dell'iniziativa, auspicandone anzi un ampliamento degli orari di sportello. E' stato inoltre chiesto di aprire uno sportello on-line e di trattare anche le controversie. Chissà che questo buon avvio non sia una ulteriore attività futura delle nostre delegazioni.
Le Poste negano a un'associata la liquidazione della polizza, interviene la Confconsumatori di Reggio Emilia
Reggio Emilia, 23 marzo 2010 - A causa della morte della madre, un'associata Confconsumatori si era rivolta all'ufficio delle Poste di Reggio Emilia per chiedere la liquidazione di circa 10.000 euro della polizza assicurativa stipulata a suo favore. È accaduto che i dipendenti dell'ufficio postale l'abbiano congedata piuttosto velocemente, consigliandole di ripassare in futuro, magari alla scadenza della polizza, sostenendo che non ci fosse alcuna fretta e che col trascorrere del tempo avrebbe ottenuto una somma maggiore. Quando l'associata si è recata nuovamente presso l'ufficio postale per riscuotere quanto dovuto, si è vista opporre un netto rifiuto: "È passato troppo tempo, il pagamento doveva richiederlo subito. Ora non ha diritto a niente".
È a questo punto che la signora ha deciso di rivolgersi alla Confconsumatori che ha provveduto a tutelarla e a scrivere alla direzione delle Poste a Roma per far valere i suoi diritti. La risposta pervenuta è contenuta in una lettera "preconfezionata" in cui si legge sostanzialmente che "il termine è scaduto, per legge i suoi crediti sono stati trasmessi al fondo per le vittime delle frodi finanziarie". Non si tratta, tuttavia, di un caso isolato, come si potrebbe credere, ma di una prassi costante di Poste Vita s.p.a., società di Poste Italiane, che coinvolge un numero imprecisato ma elevatissimo di consumatori, se si considera la capillarità con cui le poste sono radicate sul territorio italiano, la gamma dei prodotti assicurativi offerti alla clientela. La replica della Confconsumatori non si è fatta attendere. Attraverso i suoi legali, con un ricorso depositato all'inizio di gennaio, ha chiesto al Tribunale di ordinare immediatamente alle Poste di provvedere al pagamento della polizza (circa 11.551 euro) ed il Tribunale ha disposto con decreto nel giro di pochi giorni. Si tratta di un provvedimento importante in quanto offre la possibilità ai tanti cittadini interessati di riscuotere i loro risparmi. La Confconsumatori, come sempre, è impegnata a far valere i diritti dei cittadini-consumatori contro chi non vuole garantire quanto è dovuto. Ecco il comunicato [.doc]
Confconsumatori aveva di nuovo ragione: il risarcimento diretto deve essere facoltativo
Grosseto, 15.11.2007 - Con una recente Sentenza il Tribunale di Torino ha rilevato come le norme che prevedono il risarcimento diretto sarebbero incostituzionali, per eccesso di delega, se interpretate nel senso della loro obbligatorietà. Secondo il Tribunale la normativa non preclude al danneggiato di attivare le azioni civilistiche previste dagli intatti articoli 2043 e 2054 c.c. Confconsumatori aveva ragione quando, alla fine del 2006, chiese al Ministero di sospendere l'entrata in vigore del regolamento attuativo in quanto il testo della legge non solo poteva apparire incostituzionale ma era, ed è, decisivamente confuso e sta soltanto creando confusione in danno dei cittadini ed a vantaggio delle compagnie. Una simile normativa così innovativa e così contrastante come tutte le altre leggi che disciplinano il settore della responsabilità civile doveva essere prevista sin dall'inizio come facoltativa a discrezione del danneggiato. Dunque è bene ricordare a tutti gli automobilisti di inviare anche all'assicuratore del responsabile civile la lettera di richiesta danni, senza accontentarsi di scrivere al proprio assicuratore come l'ANIA ERRONEAMENTE DICE DI FARE.
Ecco la sentenza [.doc]
Guida rapida al risarcimento diretto
Il consumatore automobilista deve sapere che:
1) dal 1° febbraio 2007 se hai subito un incidente con altro veicolo ed hai subito danni a cose o danni alla persona non gravi (microinvalidità sino al 9%) sarà la tua compagnia assicurativa a doverti pagare. 2) La procedura riguarda lo scontro tra due autovetture oppure motoveicoli targati ed immatricolati sul territorio italiano (compresi la repubblica di San Marino e lo Stato Vaticano). Quindi se il sinistro riguarda tre o più veicoli oppure un ciclomotore non targato non si applica la procedura per indennizzo diretto e devi chiedere i danni all'assicuratore del responsabile civile. 3) Devi comunque inviare la richiesta danni al tuo assicuratore da redigere in forma scritta e da inviare via fax o raccomandata a.r. 4) Per i danni alle cose l'assicuratore deve formulare l'offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Se è stato sottoscritto in modello cid il termine si riduce a 30 giorni. 5) Per il danno alla persona occorre, dopo la prima richiesta, inoltrare alla compagnia tutta la documentazione medica attestante la guarigione e l'eventuale grado di invalidità (comrpesa eventuale perizia medico legale di parte), indicando l'eventuale percezione di prestazioni previdenziali (da parte di inps, inail ecc..), l'importo delle spese mediche sostenute, gli eventuali mancati guadagni. Dopo la ricezione di tutta la documentazione medica l'assicuratore ha l'onere di formulare un'offerta scritta entro 90 giorni. 6) Se dichiari di accettare le somme offerte dall'assicuratore, queste devono essere versate entro 15 giorni. 7) Ricordati che sino all'offerta l'assicuratore, cioè il tuo assicuratore, può non rimborsare le spese di eventuale assistenza tecnica o legale. Questo non significa che non puoi farti assistere da un legale o altro professionista. Se invece l'offerta non sarà da te ritenuta congrua, ovvero non venga formulata nei termini, l'assicuratore, qualora verrà accertato un importo risarcitorio superiore, sarà tenuto al rimborso anche delle spese di patrocinio. (nov '07)
RCAuto e risarcimento diretto: il bilancio a distanza di un mese dall’ entrata in vigore
Parma, 15 marzo 2007 - A più di un mese dall’entrata in vigore dei provvedimenti sul risarcimento diretto, Confconsumatori prende atto con soddisfazione dei risultati del primo monitoraggio presentato oggi dal Ministro Bersani. Confconsumatori sottolinea nuovamente la necessità di un nuovo ed immediato intervento del legislatore per mettere in sicurezza le innovazioni introdotte rispetto ad alcuni problemi di costituzionalità e legittimità.
In particolare, emerge il problema del conflitto di interessi in cui si viene a trovare l’impresa che è chiamata ad assistere, informare e liquidare il cliente danneggiato, da cui l’esigenza - per il riequilibrio delle posizioni - di prevedere, per i danni materiali, che il perito – iscritto nel Ruolo Nazionale previsto dal Codice del Consumo - invece che dalla compagnia, possa essere liberamente scelto dal danneggiato, e che, per i danni alla persona, la procedura sia prevista come facoltativa o collegata ad uno sconto sulla polizza, lasciando così al consumatore la libertà di scelta.
Indennizzo diretto incostituzionale gia' al vaglio della Consulta. Confconsumatori aveva ragione
Firenze, 9/2/2007 - Il Giudice di Pace di Montepulciano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla validità dell'indennizzo diretto previsto dagli articoli 141 e 149 del codice delle assicurazioni private, norme già in vigore dal 1° gennaio per i danni ai trasportati ed in vigore dal 1° febbraio 2007 per tutti i danni da cose e lesioni (per le micropermanenti). Il Giudice a quo ha rilevato un palese eccesso di delega perchè la legge di delega non consentiva al Governo di introdurre una simile innovazione in materia assicurativa.
Inoltre il giudicante ha ravvisato la violazione dell'articolo 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza non ritenendo ragionevole assegnare ai soli danneggiati da microlesioni personali un sistema del tutto diverso da quello della responsabilità civile. Dunque le perplessità della Confconsumatori, manifestate pubblicamente sin dal mese di novembre scorso, con la richiesta di una pausa di riflessione e di non far entrare in vigore l'indennizzo diretto per tutti i danni, appaiono fondate e valide. Del resto i danneggiati si devono districare in una giungla giuridica creata dal 2005 ad oggi con il codice delle assicurazioni e la legge 102/2006 (che prevede l'applicabilità del rito lavoro per le cause da incidenti stradali), costretti a distinguere se il caso concreto rientra tra le ipotesi di indennizzo diretto o meno e quindi a rischio di perdere tempo perseguendo l'assicuratore sbagliato. Oltre tutto il regolamento attuativo, entrato in vigore il 1° febbraio, prevede inopinatamente ed incostituzionalmente che l'assicuratore "diretto" non rimborsi le spese legali del danneggiato laddove esegua un'offerta risarcitoria congrua. Tutta questa confusione, anzichè creare un sistema agile e snello, comporta la necessità oggettiva per i danneggiati di farsi assistere, soprattutto per i danni alla persona, da professionisti, enti od associazioni di consumatori in ogni fase della liquidazione, con costi a carico proprio. Quindi solo vantaggi per gli assicuratori. Confconsumatori Toscana si augura che Governo e Parlamento rivedano immediatamente tutta la materia partendo da un congelamento dell'indennizzo diretto.
Risarcimento diretto: alle porte l'attuazione della nuova procedura
Parma, 29 gennaio 2007 - Il 1° febbraio 2007 entrerà in vigore per i sinistri da circolazione stradale la procedura di risarcimento diretto. Essa prevede che il danneggiato potrà rivolgersi direttamente al proprio assicuratore per ottenere il risarcimento dei propri danni.
Pur confermando l'importanza di questa innovazione legislativa, che insieme al più recente divieto della distribuzione in esclusiva per gli agenti, garantirà maggiore trasparenza e concorrenza, Confconsumatori ritiene assolutamente necessario eliminare le numerose incertezze applicative della procedura di risarcimento diretto ed ogni elemento che ne possa mettere a rischio la legittimità laddove il sistema nel suo insieme non dia adeguate garanzie di tutela dei diritti dei consumatori e degli assicurati. L'associazione ribadisce quindi le proprie perplessità e contrarietà, sottolineando le molte discrepanze ed imprecisioni della nuova normativa che avrebbe dovuto essere preceduta da un attento monitoraggio del settore assicurativo. In particolare, Confconsumatori ritiene necessario escludere dal risarcimento diretto obbligatorio tutti i sinistri con lesioni personali, per i quali sembra ingiusto limitare il risarcimento dei danni con l'esclusione delle spese di assistenza legale. Sarebbe stata invece sufficiente la previsione di una procedura solo facoltativa e non obbligatoria per tali danni, il che avrebbe reso l'impatto sul sistema delle tariffe RC auto meno "destabilizzante" per i consumatori. Per queste ragioni Confconsumatori, al fine di monitorare il comportamento delle assicurazioni, invita i danneggiati tutti ad una collaborazione attiva, segnalando da subito e con assoluta tempestività le offerte inadeguate, i ritardi e i disservizi della propria compagnia di assicurazione. Le segnalazioni potranno essere fatte inoltrando reclamo a: Confconsumatori (fax 0521/285217, e-mail qualita@confconsumatori.it), o alle altre associazioni di consumatori (tutti gli indirizzi sul sito www.tuttoconsumatori.it), ad ISVAP (Servizio Tutela Utenti: fax 06/42133426-06/42133353), ad ANIA (Servizio Reclami e Informazioni: fax 02/7764321), al Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per il commercio le assicurazioni e ai servizi - DGCAS: fax 06/4821706, e-mail segreteria.dgcas@attivitaproduttive.gov.it).
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