Confconsumatori Toscana, il punto sulla class action


Oggi 22/01/2008 pubblichiamo un'intervista sul tema della class action rilasciata dall'Avv. Marco Festelli a Vanni Santoni e pubblicata su www.prontoconsumatore.it



Avv. Festelli


L’avvocato Marco Festelli, presidente di Confconsumatori Toscana, è il quarto protagonista della nostra serie di interviste sulla class action. L’azione collettiva, misura introdotta dal presente governo, si presenta come una delle principali conquiste consumeristiche degli ultimi anni.

Anche Confconsumatori Toscana, nella persona del suo presidente di Consumatori Toscana, risponde alle nostre domande sulla class action, l’azione collettiva che si presenta come una importantissima conquiste dei cittadini consumatori.

D: Avvocato Festelli, una breve introduzione alla legge sull'azione collettiva...
R: “Dopo un travaglio durato anni, con la Finanziaria 2008, all’articolo 2, comma 445 e seguenti il legislatore ha introdotto in favore dei consumatori la cosidetta azione di classe. Formalmente si tratta di un innesto al Codice del Consumo dopo l’articolo 140, ovvero con l’articolo 140 bis. L’azione può essere esercitata dalle associazioni di consumatori iscritte al Registro nazionale di cui all’articolo 137 Codice del Consumo (iscrizione che garantisce e dichiara la rappresentatività nazionale della formazione sociale), nonché le associazioni ed i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. Le associazioni legittimate possono così chiedere al tribunale (1° comma dell’articolo 140 bis Codice Consumo) in cui ha sede l’impresa, l’accertamento del diritto al risarcimento del danno o la restituzione di somme spettanti ai singoli consumatori ed utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati per moduli o formulari (articolo 1342 c.c.), ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, a condizione che le condotte ledano una pluralità di consumatori ed utenti”.

D: Può spiegare approfonditamente l’iter di un’azione collettiva?
R: “I consumatori ed utenti che intendono avvalersi di questa tutela devono comunicare per iscritto all’associazione preponente la loro adesione all’azione collettiva. Alla prima udienza il Tribunale, sentite le parti, e assunte all’occorrenza sommarie informazioni, pronuncia sull’ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile dinanzi alla Corte d’Appello. La domanda dell’associazione è dichiarata inammissibile quando appare manifestamente infondata, quando sussiste conflitto di interessi oppure quando il giudice non ravvisa l’esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela. Se il giudice ritiene ammissibile la domanda dispone, a cura dell’associazione, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell’azione onde consentire la maggiore adesione possibile da parte degli interessati. Se, dopo la causa, il giudice accoglie la domanda determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all’azione. Se possibile, all’esito dell’istruttoria, il giudice può anche stabilire, non solo i criteri di risarcimento, ma anche una somma minima da corrispondere a ciascun consumatore ed utente. Nei 60 giorni successivi alla notificazione della sentenza, l’impresa deve proporre, con atto scritto, il pagamento di una somma (per ciascun consumatore che ha aderito all’azione). Se l’impresa non comunica la proposta entro il termine di legge o non vi è accettazione nel termine di 60 giorni il presidente del Tribunale costituisce un’unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere ai consumatori ed utenti”.

D: Qual è l'impegno di Confconsumatori riguardo la class action?
R: “La Confconsumatori, allo stato attuale, sta studiando, in attesa dell’entrata in vigore della legge, prevista per la fine di giugno 2008, come dare consistenza al complesso strumento processuale elaborato - dobbiamo dire, confusamente - dal legislatore. Ad oggi non è chiaro se la normativa è applicabile a fatti pregressi, in quanto, trattandosi di norma processuale e non sostanziale, dovrebbe coprire ogni possibile causa che viene incardinata dopo l’entrata in vigore della legge a prescindere dalla data di verificazione del fatto. Procedere poi con un’azione così impegnativa comporta dei costi enormi che l’associazione dovrebbe affrontare con il rischio di non riuscire a ripeterli nel caso in cui la domanda non venga accolta. In sostanza siamo ancora in una fase di studio di una normativa che i nostri esperti criticano ferocemente”.

D: Quali potranno essere i primi e più importanti campi di applicazione della legge in Italia?
R: “Pensiamo principalmente a “tragedie” come Parmalat, Cirio, Bond argentini, ed altre truffe finanziarie che hanno colpito una moltitudine di consumatori ed utenti, ma anche a tutte quelle reiterate e frequenti scorrettezze ed irregolarità - per usare un eufemismo - che colpiscono utenti di servizi pubblici di ampia diffusione come telefonia, acqua, gas o energia”. p> D: “Quali difficoltà si potranno incontrare nell'applicazione?
R: Le difficoltà saranno enormi. Innanzitutto, il tarlo della costituzionalità è piuttosto forte in quanto non si può congegnare uno strumento processuale come l’azione di classe e renderlo applicabile soltanto alla “classe” dei consumatori ed utenti, tagliando fuori altre categorie, come piccole e medie imprese o liberi professionisti. Appare poi assolutamente avulsa dal nostro ordinamento la possibilità che l’attuazione di una sentenza venga rimessa alla decisione ad una Camera di conciliazione che non sia composta da magistrati e che, in sostanza, eserciti la giurisdizione - giacchè la camera non concilia ma decide nel merito - senza che il potere discenda dalla legge o da un contratto. In aggiunta, se la decisione della Camera di conciliazione sul quantum non soddisfa i consumatori quali rimedi processuali esistono per impugnare la decisione, giacchè la nostra Costituzione vieta decisioni inoppugnabili e garantisce a tutti il giudizio di Cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione”.

D: Una valutazione negativa, quindi?
R: “Ho la netta impressione che la legge sia stata partorita soltanto per buttare del fumo negli occhi ai cittadini e per sbandierare la parola “fatto” in qualche slogan elettorale, mentre di effetti concreti non vi saranno, essendo di difficile sostenibilità il peso dell’azione da parte di associazioni fondate prevalentemente sul mero volontariato. Lo Stato chiede alle associazioni di consumatori di esercitare, con risorse proprie, i diritti di altri. Con l’effetto che l’associazione si “intrappola” nell’azione i cui frutti vengono percepiti da consumatori che godono dell’attività della formazione sociale con una semplice adesione scritta ed anche senza costi”.

D: Quale il ruolo delle associazioni nell’applicazione dell’azione collettiva?
R: “Come dicevo prima, il ruolo delle associazioni è centrale. Sono loro a proporla, sono loro a dover investigare sulle malefatte delle imprese, sono loro a dover studiare la problematica giuridica, sono loro a dover pagare le tasse giudiziarie, gli avvocati ed i periti di parte. Ed in cambio cosa ottengono? Nulla direttamente, ottengono soltanto di far condannare imprese scorrette ed un risarcimento per la generalità dei cittadini che hanno aderito all’azione. Nel sistema angloassone chi avvia l’azione ha diritto di tenersi in tasca una cospicua percentuale sui risarcimenti”.

D: Crede quindi che servirebbero maggiori incentivi economici?
R: “Certamente. Il legislatore ha caricato le associazioni di una responsabilità generale così importante, invitandole ad agire in favore della collettività, senza neanche premiarle con l’esenzione dal versamento del contributo unificato (tassa giudiziaria) ovvero con il patrocinio legale a spese dello Stato. Alla fine le associazioni, tra mille problemi, magari anche indebitandosi, non perderanno l’occasione e agiranno, come sempre hanno fatto, a diretta tutela di tutti i cittadini italiani e tenteranno, tra mille difficoltà, di far condannare - speriamo riuscendoci - qualche “furbetto del quartierino”.
Inoltre vorrei chiedere io una cosa: quale sarà il ruolo dei cittadini? Si prenderanno soltanto i risultati oppure capiranno finalmente che devono maturare una coscienza civile coerente con la nostra epoca, arrivando a capire che contribuire con quote apprezzabili - e non certo con pochi euro all’anno - ad una o più associazioni dei consumatori costituisce ormai un “dovere” civico e corrisponde alla necessità, nel loro stesso interesse sia generale che individuale, di un mercato corretto ed equilibrato? R: Soltanto tramite una maggiore partecipazione, anche economica, dei cittadini, la class action fungerà da vero deterrente per i furbetti”.

Vanni Santoni, www.prontoconsumatore.it



Convegno 9.10.2006 - Firenze
IL CODICE DEL CONSUMO

1/3   Introduzione (Avv. Marco Festelli*)



Con il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 il Governo, in attuazione della delega conferita dal Parlamento con legge 29 luglio 2003 n. 229, approvava il Testo Unico di riordino della materia consumerista.Per la prima volta nel nostro paese il "consumerismo" ha assunto il simnbolico ma significativo rango di branca del diritto autonoma anche dal diritto privato.
Con il codice del consumo vengono riunite in un unico corpus una serie di disposizioni legislative piuttosto eterogenee tra di loro ma che riguardano la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori ovvero "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".
Il nuovo testo unico partendo della legge 281/1998 (che per la prima volta ha definito univocamente i diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti) raccoglie norme civilistiche che vanno dai contratti a distanza o fuori dai locali commerciali (d.lvo 185/99, legge 50/92) alle clausole vessatorie (legge 52/96), alle garanzie post vendita (decreto leg.vo 24/2002), ai contratti di viaggio (decreto leg.vo 111/95), sino alle norme pubblicistiche contenute nella legge 281/1998 (vedasi ad esempio l'educazione del consumatore ovvero la composizione e le competenze del Consiglio Nazionale dei consumatori utenti) ovvero contenute in disposizioni riguardanti la pubblicità e le comunicazioni commerciali (d.lgs 74/2000, d.lgs 67/2000) e la sicurezza dei prodotti (vedasi d.lgs 115/1995 ed altri), arrivando a comprendere norme processuali come le azioni inibitorie (ex articolo 1469 bis e seguenti del codice civile e art. 3 della legge 281/98) per sino alla responsabilità extracontrattuale (vedasi i danni da prodotti difettosi ed il DPR 224/1998).
Il codice emanato nel rispetto dei principi costituzionali ed in attuazione ai trattati comunitari, con particolare riferimento all'articolo 153 del Trattato istitutivo della comunità europea, persegue la finalità di riordino e riassetto fissata dalla legge delega.
Grazie all'articolo 1 del codice acquista consistenza giuridica la salvaguardia del consumatore e dell'utente. Tale finalità, grazie al sistematico riassetto di una vasta legislazione, è divenuta parte integrante di tutta la normativa che disciplina l'attività economica privata e pubblica. Il codice è strutturato in modo che ne risulti disciplinato l'intero atto di consumo, nel suo processo economico e giuridico. L'intero processo di acquisto di beni e di fruizione di servizi (sia pubblici che privati) trova la corrispondente normativa nel codice che non comprende solo la fase centrale, che è quella del contratto, ma si estende a tutta quella ad esso antecedente e conseguente (comprese le "patologie" dei contratti con i consumatori).La normativa che costituisce oggetto del Codice è di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, 2° comma, lettera L della Costituzione (che riserva allo Stato la competenza circa l'ordinamento civile e penale).
Per finire è bene evidenziare come il nuovo "strumento" miri palesemente ad armonizzare la legislazione italiana con quella comunitaria, stante l'espresso richiamo fatto all'articolo 1 del decreto legislativo, secondo i principi ispiratori dettati dall'articolo 153 del trattato ispirativo.
Il Codice costituisce indubbiamente un successo "politico" dei consumatori e del "consumerismo", nonchè un riconoscimento fondamentale della preminenza della salvaguardia del consumatore rispetto ad altri valori e precetti. Ciononostante costituisce indubbiamente, secondo molti addetti ai lavori, un'occasione mancata. L'assenza della figura del risparmiatore (quale specie di consumatore) e del risparmio costituisce una colpevole dimenticanza del legislatore ed una iniqua disparità di trattamento che differenzia, senza logica, il consumatore che contratta con una qualunque impresa ed il consumatore (risparmiatore) che accede al credito od ai servizi di imprese bancarie.
Anzichè pensare ad un nuovo Testo unico dell'intermediazione finanziaria sarebbe stato indubbiamente positivo e conforme ai principi comunitari l'inserimento della disciplina contrattuale e precontrattuale contenuta attualmente nel T.U.I.F., all'interno dell'emanato Codice, per poterla improntare all'esigenza preminente di salvaguardia dei diritti del contraente debole.
La Confconsumatori, che ha seguito con attenzione tutta la fase "ministeriale" di approvazione del decreto delegato (non mancando di far pervenire all'istituita commissione tecnica suggerimenti e critiche) ha con entusiasmo l'invito dei professori Italia e Catelani a contribuire alla redazione del commento "a prima lettura" edito da Giuffrè nell'ambito della collane le nuove leggi amministrative.
Per questo motivo diversi esperti che collaborano, a livello nazionale, con la Confconsumatori hanno prestato la loro esperienza per fornire ai consumatori ed agli addetti ai lavori uno strumento in grado di facilitare la lettura del complesso normativo raccolto nel codice del consumo.

*Presidente regionale della Confconsumatori in Toscana, componente del CRCU della Regione Toscana, Avvocato del foro di Grosseto.



Convegno 9.10.2006 - Firenze
IL CODICE DEL CONSUMO

2/3   9 ottobre 2006: Confconsumatori a confronto sul codice del consumo



Il 9 ottobre 2006 alle ore 15,00 si è tenuto in Firenze, presso l'auditorium del consiglio regionale, con il patrocinio della Regione Toscana e del CRCU della Regione, un convegno organizzato dalla Confconsumatori Toscana dal titolo "IL CODICE DEL CONSUMO, uno strumento per i cittadini e gli addetti ai lavori".
La manifestazione si è aperta con il saluto dell'Assessore regionale alle politiche per i consumatori, Anna Rita Bramerini, proseguendo con l'introduzione dell'Avv. Marco Festelli (presidente regionale) ed ha visto le relazioni, coordinate dalla Prof. Laura Sturlese (Vice presidente nazionale), del Prof. Vittorio Italia, del Prof. Alessandro Catelani, della Prof.sa Anna Carla Nazzarro, dell'Avv. Francesco Lepri (consulente Confconsumatori).
Durante i lavori è emerso l'innegabile dato scientifico della sostanziale modifica dell'ordinamento civile a seguito delle varie norme in materia dei consumatori. Ordinamento che aveva sino a qualche anno fa il codice civile come baricentro e che a seguito delle recenti normative trova, per il consumo, un punto di riferimento organico nel codice del consumo.
L'Avv. Marco Festelli ha sottolineato come il codice sia un punto di partenza e non un punto d'arrivo per i consumatori, poichè il legislatore doveva e deve comprendere all'interno del codice anche le norme a tutela del risparmiatore, ispirandole così al principio di tutela e salvaguardia del contraente debole. Tuttavia, sempre secondo Festelli, il codice rappresenta un riconoscimento giuridico e scientifico importante poichè assurge il consumerismo a rango di branca del diritto, autonoma anche dal diritto privato. Inoltre con il codice il legislatore ha sancito definitivamente quale valore imprescindibile e intangibile quello della salvaguardia dei diritti e degli interessi dei consumatori ed utenti.
Per il Prof. Catelani il testo unico di riordino della materia trae la sua ispirazione dalla normativa comunitaria, tant'è che all'articolo 1 il legislatore ha fatto espresso richiamo ai precetti contenuti nell'articolo 153 del trattato istitutivo dell'unione europea.
Per finire il Prof. Vittorio Italia ha rilevato l'assoluta importanza delle associazioni di consumatori che, con la loro indispensabile azione giudiziaria e non, devono dare corpo e vita al testo unico di riordino della materia.
Alla manifestazione hanno partecipato anche diversi studenti dell'Istituto tecnico commerciale Salvemini di Firenze, unitamente al preside Prof. Anna Maria Barbi Bellizzi.
L'incontro è stata anche l'occasione per sottolineare che molti collaboratori e consulenti della Confconsumatori hanno contribuito alla stesura del commento a prima lettura al codice del consumo, edito da Giuffrè, con la direzione del Prof. Vittorio Italia. Questo costituisce un indubbio riconoscimento non solo all'associazione ed ai suoi validi collaboratori ma rafforza l'affermazione del diritto consumerista come parte a se stante del diritto.




Convegno 9.10.2006 - Firenze
IL CODICE DEL CONSUMO

3/3   Intervento Avv. Francesco Lepri
(Avvocato in Grosseto - Consulta legale della CONFCONSUMATORI)



Intervento Avv. Francesco Lepri  [.doc]

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