Perde il volo per un malore, la compagnia assicurativa rifiuta il rimborso. Con l’intervento di Confconsumatori recupera il costo del biglietto.
Firenze, 4 novembre 2023 – Si era sentito male in aeroporto prima di partire e aveva perso il volo, e la compagnia assicurativa gli aveva negato il rimborso. Dopo l’intervento di Confconsumatori è riuscito a ottenerlo. IL CASO – La scorsa estate una famiglia di fiorentini aveva programmato una vacanza all’estero, provvedendo in autonomia ad acquistare il proprio biglietto aereo al quale era collegata la copertura assicurativa offerta nel sito web della compagnia aerea. Al momento della partenza, però, poco prima dell’imbarco un familiare aveva avuto un lieve malore, perdendo così il volo. Malore le cui conseguenze fortunatamente erano state risolte al pronto soccorso, così la famiglia era riuscita ad acquistare nuovi biglietti per il giorno successivo e a non perdere tutta la prenotazione alberghiera. La compagnia assicurativa, però, ricevuta la denuncia di sinistro, aveva rigettato la richiesta di rimborso. Solo grazie al puntuale e documentato reclamo redatto dagli operatori dello sportello Confconsumatori di Firenze la compagnia assicurativa ha rimborsato la somma pattuita (pari al 90% del costo della prenotazione), versando alla famiglia circa 550 euro sui 600 spesi. L’ASSISTENZA – Questo è uno dei tanti reclami che quotidianamente la sede fiorentina di Confconsumatori affronta e risolve fornendo assistenza e tutela ai cittadini consumatori di Firenze. Gli interessati possono rivolgersi alla sede di via Modena 23, telefonando al numero 055 585564 oppure scrivendo a firenze@confconsumatori.it.
Sportello del turismo Grosseto: compagnia low cost condannata per aver cancellato il volo a due famiglie grossetane
Grosseto 12 settembre 2022 – In data 27 luglio 2018 due famiglie grossetane sono state lasciate a terra ad Atene da una compagnia low cost, senza informazioni e sul rimpiazzo del volo e con l’urgenza di dover giungere a Roma nella successiva mattina per prendere altro volo aereo. La compagnia low cost cancella il volo eccependo la causa fortuita per uno sciopero dei propri piloti. Dopo essersi rivolti allo sportello Confconsumatori di Grosseto che ha attivato ogni possibile canale conciliativo (con la latente compagnia aerea) le quattro persone hanno deciso di proseguire avviando causa civile in quanto la compagnia ometteva di indennizzarli. Dopo tre anni di processo il Giudice di Pace di Grosseto, con la sentenza 622/22 (depositata nel mese di agosto corrente anno), ha accertato e dichiarato che lo sciopero non è circostanza eccezionale che preclude la responsabilità del vettore aereo e che, oltre tutto, compete comunque alla compagnia aerea provare i fatti, atteso che non può solo limitarsi ad indicare le circostanze impeditive del mancato imbarco. In aggiunta il Giudice di Pace di Grosseto ha risolto, in favore del foro del consumatore, l’eccezione sollevata dalla low cost straniera confermando che sussiste la giurisdizione italiana quando il biglietto aereo è acquistato tramite agenzia italiana, tramite sito italiano od europeo. Pertanto oltre al rimborso del biglietto il Giudice ha condannato la compagnia al pagamento dell’indennità di mancato imbarco per euro 250,00 ciascuno, secondo il regolamento CE 261/2004 ed al pagamento delle spese processuali. Purtroppo troppo spesso le compagnie low cost inventano fantasiosi motivi per non procedere al volo e lasciano i passeggeri a terra senza alcuna compensazione (vitto e alloggio) e senza rimborsi. Dunque prosegue a pieno regime l’attività dello sportello grossetano ed anche per queste problematiche i cittadini alle prese con ingiustizie dei colossi aeronautici possono trovare piena assistenza telefonando al numero 0564,417849 (operativo tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19) ovvero scrivere a grosseto@confconsumatori.it Per il mese di Agosto lo sportello turistico grossetano è intervenuto per sei consumatori lasciati “a piedi” da una compagnia low cost.
Volo aereo cancellato per inesistente maltempo, tre consumatori grossetani ottengono finalmente il rimborso dopo quattro anni
Grosseto 15 marzo 2022 – In data 9 agosto 2018 una famiglia grossetana di tre persone avrebbero dovuto partire da Ciampino per recarsi in vacanza in Germania. La compagnia low cost cancella il volo eccependo (per non pagare penali) avverse condizioni meteo e procede al rimborso del biglietto lasciando le persone a terra senza notizie. Dopo essersi rivolta allo sportello Confconsumatori di Grosseto che ha attivato ogni possibile canale conciliativo (con la latente compagnia aerea), ha deciso di proseguire avviando causa civile con l’Avv. Ilaria Nunziata. Dopo 3 anni di processo il Giudice di Pace di Grosseto, con la sentenza 212/22, ha accertato e dichiarato che il mal tempo ed i “fantasiosi” fulmini eccepiti dalla compagnia aerea non sono stati assolutamente provati in quanto è invece provato che l’aeroporto di Ciampino era in piena operatività quella sera (altro che torre di controllo colpita da fulmini) e che gli altri aerei volavano. Pertanto oltre al rimborso del biglietto ha condannato la compagnia al pagamento dell’indennità di mancato imbarco per euro 250,00 ciascuno, secondo il regolamento CE 261/2004, ed al rimborso delle spese documentate dalla famiglia per circa 192 euro oltre ovviamente al pagamento delle spese processuali. Purtroppo troppo spesso le compagnie low cost inventano fantasiosi motivi per non procedere al volo e lasciano i passeggeri a terra senza alcuna compensazione (vitto e alloggio) e senza rimborsi. Per fortuna come sostenuto dall’Avvocato Ilaria Nunziata simili eventi devono trovare prova in certificazioni rilasciate da enti pubblici italiane e non documenti autoprodotte dalla stessa compagnia. Dunque prosegue a pieno regime l’attività dello sportello grossetano ed anche per queste problematiche i cittadini alle prese con ingiustizie dei colossi aeronautici possono trovare piena assistenza telefonando al numero 0564,417849 (operativo tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19) ovvero scrivendo a grosseto@confconsumatori.it
Costa Concordia: cosa ci insegna il processo
Grosseto 14 gennaio 2022 – A dieci anni dal tragico naufragio della Costa Concordia, Confconsumatori, riconosciuta come parte civile nel processo penale insieme a una ventina di propri associati, oltre a rinnovare la vicinanza alle vittime, sente l’esigenza di trarre alcune conclusioni. br>
La prima riguarda l’esito del processo, conclusosi in tempi record con condanne esemplari: ciò conforta la posizione di Confconsumatori, che fin dal primo momento si era schierata a tutela delle vittime sconsigliando l’adesione all’accordo transattivo tombale inizialmente proposto da Costa, senza lasciarsi intimidire dagli spauracchi sulle lungaggini e sulle incertezze dei processi. Per una volta, la fiducia nella giustizia è stata premiata. La seconda riflessione riguarda l’impatto che la vicenda ha avuto sul settore e il sistema della sicurezza navale generale del nostro Paese: affinché le commemorazioni delle vittime abbiano valore, occorre assicurare che disastri come questo non possano più ripetersi. PREMIATA LA FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA - “Il nostro primo pensiero – commenta il vicepresidente di Confconsumatori, l’avvocato Marco Festelli, che ha rappresentato l’associazione nei tre gradi di giudizio – va certamente al dolore delle famiglie che hanno perso un famigliare o hanno vissuto la traumatica esperienza del naufragio. La Giustizia Italiana, con un sussulto di efficienza ed organizzazione quasi mai vista, è riuscita - in tempi pressoché “record” per la mole di istruttoria processuale affrontata-a stabilire le responsabilità giuridiche (quelle più gravi in capo al comandante e minori dei subalterni di Schettino) e ha comminato pene esemplari. Coloro che, seguendo il consiglio di Confconsumatori, non hanno accettato le prime “lusinghe” di Costa Crociere (e la proposta frettolosa di accordo) hanno tutti ottenuto, oltre alla sostanziosa provvisionale, equi ristori, commisurati ai reali danni patiti”. L’IMPATTO SUL SETTORE – Il naufragio della Concordia è stato di enorme impatto su tutto il settore del turismo da crociera ed ha influenzato e sta ancora influenzando le scelte turistiche di milioni di consumatori italiani ed anche Europei. Il ruolo di Confconsumatori e delle associazioni dei consumatori che hanno da subito offerto assistenza alle vittime e hanno ottenuto, anche per questo, di prendere parte al processo in rappresentanza della collettività dei passeggeri, si è dimostrato fondamentale per superare la crisi di fiducia generata da episodi così gravi. RICOSTRUIRE LA FIDUCIA - Quello che è avvenuto al di là della responsabilità delle persone condannate deve ancora far riflettere sul sistema della sicurezza navale generale del nostro paese. Per Marco Festelli “si impongono alcune domande che dovrebbero essere oggetto di confronto, sia con le Istituzioni sia con gli operatori del settore, relative all’adeguatezza dei sistemi di sicurezza e vigilanza e dei sistemi di soccorso, relative agli accorgimenti adottati per prevenire situazioni analoghe e per selezionare personale idoneo a svolgere ruoli di comando, oltre che a garantire il riconoscimento del danno da vacanza rovinata. Insomma, cosa è cambiato da allora? Servono risposte efficaci alla domanda di prevenzione e maggiore sicurezza affinché la commemorazione di questi giorni abbia un significato concreto e si accresca la fiducia dei consumatori”.
Una famiglia grossetana ottiene il rimborso di due crociere mai svolte. Continua la tutela per i viaggiatori tartassati da voucher, covid e normative irragionevoli. La sede di Grosseto potenzia i propri servizi per garantire informativa e tutela anche d’agosto.
Grosseto, 26 luglio 2021 – Dopo mesi di rovente corrispondenza col tour operator una famiglia grossetana è riuscita a recuperare il versamento degli acconti per crociere mai svolte. Nell’autunno 2020 la famiglia prenotava una crociera che doveva partire ad ottobre versando un primo acconto. Successivamente la crociera veniva posticipata al maggio 2021 ed i viaggiatori ovviamente non accettavano il differimento. Nella primavera 2021 la famiglia prenotava una crociera che doveva partire a Giugno, versando la caparra prevista dal tour operator. Tuttavia a maggio i malcapitati aspiranti turisti si vedevano chiedere il pagamento di integrale della prima crociera e sempre confermavano di non accettare lo spostamento. Successivamente il tour operator addebitava la penale di annullamento della prima crociera, con una serie ingannevole e confusa di comunicazioni mail, inducendo in errore i viaggiatori. Da fine maggio la famiglia si è rivolta a Confconsumatori Grosseto che, tramite l’Avv. Ilaria Nunziata, ha chiesto ed ottenuto -contestando anche la notifica (inesistente) di alcune comunicazioni informatiche- la restituzione di tutti i versamenti effettuati per la prima e secondo crociera (nel frattempo negata per il mancato pagamento della prima). La situazione attuale rende i turisti in grave insicurezza nelle prenotazioni ed il quadro normativo schizzofrenico italiano e assolutamente illegittimo quanto ai voucher complica la vita per i consumatori. Dunque la sede di Grosseto di Confconsumatori, che quest’anno garantirà i propri servizi sino al 6 agosto, per chiudere solo 2 settimane rispetto al passato, suggerisce ai consumatori che intendono godere di un periodo di vacanza fuori casa: 1) di prenotare quanto più possibile a ridosso della partenza per evitare delusioni dovute ad eventuali normativa restrittive nella meta di destinazione; 2) di prenotare direttamente presso la struttura ricettizia oppure presso un’agenzia di viaggi o tour operator tradizionale; 3) di prenotare semmai on line scegliendo siti di società con sede in Italia ovvero nell’Unione Europea, evitando di utilizzare piattaforme con sede al di fuori dell’U.E. con una serie di problematiche giuridiche di non poco conto; 4) di tentare di versare tutto solo a destinazione evitando acconto o addirittura pagamenti anticipati; 5) di stipulare polizza assicurativa per l’annullamento del viaggio (quando questo è di particolare valore) che comprenda anche il rischio covid ed il rischio da restrizioni covid. Gli interessati possono contattare la sede grossetana, aperta sino al 6.8.2021 e successivamente dal 23 agosto in poi, al numero di telefono 0564417849 (in orario pomeridiano telefonando dalle 15 alle 19) oppure scrivendo una mail all’indirizzo grosseto@confconsumatori.it
Voucher per eventi e concerti, Confconsumatori a Grosseto ottiene rimborso in contanti dopo la citazione
Grosseto, 22 giugno 2021 – Purtroppo a fronte di un legislatore che ha inteso tagliare i diritti dei consumatori e di non indennizzare gli organizzatori di eventi, alcuni cittadini consumatori non intendono supinamente accettare di essere rimborsati in voucher che prima dovevano durare 12 mesi, poi sono diventati 18 ed adesso 36 mesi (facendo da Banca alle imprese). Ecco che una coppia di grossetani che aveva acquistato on line un biglietto per uno spettacolo che doveva essere svolto il 22.8.2020 a fronte dell’annullamento per pandemia non ha inteso attendere la scadenza o tollerare la calma nell’emissione dei voucher. Nel mese di maggio la coppia, assistita dall’Avv. Ilaria Nunziata della Confconsumatori grossetana, ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto la società che vende eventi e biglietti on line, contestando la normativa italiana (peraltro contestata dall’Unione Europea e dall’antitrust italiana ed europea) e contestando la mancata risposta alla richiesta di rimborso da parte della predetta società che, in spregio anche alla normativa di favore, non aveva neanche emesso il voucher. Invece che costituirsi la società ha preferito, essendone costretta, a corrispondere oltre al costo dei biglietti per circa 88,00 euro un simbolico risarcimento del danno ed al rimborso delle spese legali, per un totale di 500,00 euro. Troppi sono ancora i cittadini che attendono i rimborsi addirittura di fronte a società che non hanno avuto neanche la faccia di emettere voucher secondo la normativa di favore legiferata lo scorso anno e recentemente prorogata. La Confconsumatori grossetana inizierà prima e dopo la pausa estiva una massiccia verifica tra i propri soci per verificare lo stato dei rimborsi (di titoli di viaggio, pacchetti turistici ed eventi) e se necessario interverrà giudizialmente per riportare equilibrio e correttezza nei diritti economici, contestando la decisione delle autorità italiane che hanno inteso indennizzare gli organizzatori di eventi (fortemente penalizzati e che necessitavano di aiuti di Stato) con i soldi diretti dei cittadini, con una normativa che presenta forti dubbi di incostituzionalità e contrarietà ai regolamenti U.E. Gli interessati possono rivolgersi allo sportello grossetano telefonando al numero 0564,417849 (dalle 15 alle 19) oppure scrivere a grosseto@confconsumatori.it
Voucher Covid: penalizzati solo i pacchetti turistici
Parma, 18 maggio 2021 – Il decreto Sostegni in votazione oggi alla Camera dei Deputati e già approvato dal Senato contiene una buona notizia e una cattiva. La buona è il termine, invariato, di 12 mesi per la scadenza dei voucher di titoli di viaggio, la cattiva è la proroga dei voucher per i pacchetti turistici da 18 a 24 mesi. Per Confconsumatori il legislatore “Giano Bifronte” dovrebbe evitare di penalizzare chi ha acquistato un pacchetto turistico e modificare la proroga tenendo conto delle difficoltà delle famiglie.
PER I TITOLI DI VIAGGIO NON CAMBIA NULLA - E’ stata confermata innanzitutto la validità di dodici mesi dei voucher per i titoli di viaggio e quindi per i biglietti acquistati per il trasporto aereo, ferroviario e marittimo. Coloro che in questo periodo non hanno utilizzato i voucher, alcuni già scaduti altri in scadenza prossima, potranno chiedere il rimborso in denaro, che gli dovrà essere corrisposto entro 14 giorni. Infatti, il comma 12-bis dell’articolo 88-bis (della legge del 24.4.2021, n. 27 di conversione del decreto legge del 17.3.2020, n.18), per come introdotto dalle legge del 17.7.2020, n. 77, che prevedeva espressamente la durata di 12 mesi, non é stato oggetto di modifica. Consigliamo ai consumatori, appena scade tale termine decorrente dalla data di emissione del voucher, di richiedere il rimborso in denaro, senza dare credito a eventuali notizie allarmistiche delle aziende emittenti i biglietti o delle agenzie di viaggio che li hanno venduti le quali spesso sostengono che la scadenza significa perdere ogni diritto. Al contrario, la scadenza del voucher senza utilizzazione dà diritto ad avere rimborsi senza attendere ulteriormente. I PACCHETTI TURISTICI PENALIZZATI - Non è condivisibile, invece, la norma che proroga a 24 mesi i termini scadenti a 18 mesi e quindi i voucher per i pacchetti turistici. L’ulteriore allungamento di questo periodo significa che coloro che avevano acquistato i pacchetti turistici devono aspettare ancora e ancor più. I consumatori avrebbero preferito avere rimborsate a breve le somme che avevano pagato in modo da poterle destinare ad altre finalità non di svago ma di cogenti esigenze di vita quotidiana. Gli Italiani, infatti, hanno certamente tanta voglia di andare in vacanza ma nella stragrande maggioranza dei casi purtroppo non possono più permettersi di farlo. Ed oltre ai bilanci dei tour operator e delle agenzie di viaggio vi sono anche i bilanci familiari. IL COMMENTO - “Il legislatore - hanno dichiarato Mara Colla, Presidente Nazionale di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, Responsabile nazionale trasporti e turismo - ha certamente dimostrato di aver voluto prestare attenzione e sensibilità a tutte quelle situazioni nelle quali i cittadini avevano acquistato i biglietti di trasporto oltre che per vacanza anche e soprattutto per motivi di lavoro o di salute. Ma, nello stesso tempo, ha vestito i panni di Giano bifronte prorogando i voucher dei pacchetti turistici. Ci auguriamo che quest’ultima previsione venga in qualche modo modificata, in quanto il suo permanere significa anche non consentire alle persone una libertà di scelta perché è una proroga troppo in avanti.” Per informazioni è possibile contattare gli sportelli territoriali di Confconsumatori: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/
Viaggi online: successo della Confconsumatori di Prato contro noto colosso delle prenotazioni online
Prato, 12 ottobre 2018 - Grazie al punto informativo della Confconsumatori presente al Centro Commerciale dei Gigli un cittadino di Prato è riuscito a farsi riconoscere una buona somma quale differenza fra quella corrisposta al momento della prenotazione, che avrebbe dovuto essere la più competitiva, e quella effettivamente corrente ed applicata dalla struttura dove ha alloggiato.
Il signor F. B. aveva infatti effettuato nel mese di luglio su un noto portale la prenotazione di un soggiorno di sette notti presso una località turistica di montagna corrispondendo l'importo richiesto per il tramite della carta di credito ed ottenendo l'emissione di una ricevuta con il dettaglio delle voci così come prevede la procedura. Una volta concluso il soggiorno, al momemento del check out, gli viene però fornita dalla sopradetta struttura una fattura da cui emergeva un minor prezzo della camera a notte. Il colosso delle prenotazioni online infatti, solo grazie all'intervento del legale della Confconsumatori Priscilla Martini, ha proceduto a rimborsare la differenza dei due importi che non apparivano in alcun modo giustificati. La Confconsumatori informa a tal proposito che tutti i consumatori che abbiano riscontrato problematiche con le prenotazioni dei viaggi online possono rivolgersi alla Confconsumatori per avere informazioni e pareri in merito. “L'aver ricevuto ascolto e positivo riscontro da parte di un colosso delle prenotazioni online - parla Marco Migliorati, presidente provinciale di Confconsumatori – ci conferma l'importanza e la centralità del ruolo della nostra associazione a tutela del consumatore in problematiche anche di questo tipo”.
Vittoria a Massa Carrara sul diritto del passeggerro di un volo aereo
La Confconsumatori di Massa-Carrara ha recentemente ottenuto una importante sentenza favorevole in materia di risarcimento danni in caso di ritardo prolungato di un volo aereo.
Un associato aveva acquistato per sé e i propri famigliari un volo andata e ritorno con la compagnia aerea Easyjet per la tratta Pisa-Parigi ma, a causa di un prolungato ritardo, il volo aereo anziché partire alle ore 15,10 partiva alle ore 19,20 arrivando a destinazione con oltre 4 ore di ritardo. Al rientro effettuava la richiesta di pagamento della somma dovuta che, nel caso in questione, in base agli articoli 6 e 7 del Regolamento Comunitario 261/2004 direttamente applicabile in Italia, trattandosi di volo con tratta intercomunitaria inferiore a 1500 km e con ritardo superiore alle 2 ore, corrisponde alla somma di €. 250 per ciascun passeggero. Non avendo Easyjet dato riscontro neppure alle richieste scritte della Confconsumatori, l'associato decideva di ricorrere al Giudice di Pace di Massa che, con la sentenza n. 19 del 2018 ha riconosciuto il diritto suo e dei suoi familiari, alla somma di €. 250 a titolo di compensazione pecuniaria, non riconoscendo alcun validità alle "giustificazioni" fornite da Easyjet. Nel corso del giudizio infatti Easyjet aveva tentato di giustificare il ritardo per la presenza di vento sull'aeroporto di Pisa ma l'avvocato di Confconsumatori, dopo aver esaminato i documenti prodotti dalla compagnia, scopriva che in realtà i documenti parlavano chiaro: il ritardo nella partenza del volo da Pisa era stato causato esclusivamente da PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE INTERNE ALLA COMPAGNIA STESSA RELATIVE ALL'EQUIPAGGIO del volo in partenza che era risultato " di difficile reperibilità". Tale motivazione non è stata giustamente considerata dal Giudice di Pace una causa eccezionale tale da giustificare la non corresponsione della somma dovuta, ma un semplice problema organizzativo interno alla compagnia stessa che, sebbene sia possibile che si verifichi, non integra quel carattere di eccezionalità tale da esonerare la compagnia, nel caso si verifichi un ritardo prolungato, di corrispondere la giusta compensazione pecuniaria agli aventi diritto. Gli interessati possono rivolgersi alla sedi Confconsumatori della toscana. I recapiti si trovano sul sito www.confconsumatoritoscana.it e qui nella sezione "contattaci".
Il "buonismo" di Ryanair: cancella anche i risarcimenti
Parma, 29 settembre 2017 - Nel caso dei voli cancellati la compagnia Ryanair continua a negare ai passeggeri i diritti loro spettanti in virtù del Regolamento Comunitario n. 261/2004. L'ultima trovata sono le e-mail con le quali la Compagnia sta offrendo dei buoni (voucher) di 80 o 40 € da utilizzare entro la primavera del 2018, in alcuni casi in aggiunta al rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato per i passeggeri non riprotetti.
I passeggeri hanno diritto alla compensazione pecuniaria ed ai risarcimenti supplementari per le spese che hanno dovuto sostenere ai sensi del Regolamento europeo e della legislazione italiana, confermati da moltissime sentenze ottenute anche da Confconsumatori. Singolare il "buonismo" di Ryanair che offre voli per lo stesso periodo per il quale sono state annunciate le cancellazioni. Ma ai passeggeri spetta il risarcimento in denaro. Ben venga il buono se viene offerto in aggiunta come espiazione dell'errata politica nei confronti dei passeggeri che ha guidato la compagnia irlandese da quasi un decennio. Se invece i buoni sono un tentativo di raggirare le norme ci opporremo in tutte le sedi e chiediamo all'Enac di intervenire immediatamente. Si tratterebbe, infatti, di violazioni delle norme di legge. Nulla vieta certamente alla Compagnia di offrire dei buoni viaggio e al passeggero di accettarli, ma tali offerte, ammesso e non concesso che possano trovare interesse da parte dei destinatari, devono essere eventualmente formulate indicando innanzitutto il pagamento in denaro e, in alternativa o in aggiunta, il voucher. Tra l'altro l'importo di tali buoni dovrebbe essere commisurato al danno patito dai passeggeri, cosa che invece non avviene con l'esiguo valore degli stessi. E' bene ricordare allora che l'art. 15 del Regolamento sancisce l'irrinunciabilità dei diritti e gli obblighi nei confronti dei passeggeri non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia: qualora ciò avvenga il passeggero ha diritto ad una compensazione integrativa. E continuare ad omettere di comunicare nelle mail inviate ai passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria ed ai risarcimenti supplementari costituisce violazione di quanto previsto dall'articolo 14 che prevede l'obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti. "Ryanair non si limita a cancellare i voli e tenta di cancellare anche i risarcimenti. Ma i diritti dei passeggeri non possono essere calpestati da un "buonismo" che respingiamo al mittente. Ci auguriamo che la lezione di questi giorni serva ad una ripensamento da parte di O'Leary della politica della Compagnia che deve mostrare rispetto verso i passeggeri, oltre che verso i propri lavoratori" hanno dichiarato l'avv. Carmelo Calì, responsabile trasporti Confconsumatori e Mara Colla Presidente Nazionale dell'associazione. PER INFORMAZIONI: i passeggeri danneggiati possono rivolgersi alle sedi territoriali, presso le quali sono disponibili modelli di lettera. Le istruzioni e i costi per l'iscrizione (2€) sono al link: http://www.confconsumatori.it/buonismo-ryanair-cancella-anche-risarcimenti/. Per ulteriori chiarimenti: 340-7289212.
Concordia: confermate le condanne in appello
Grosseto, 1 giugno 2016 - Con la sentenza di ieri la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la responsabilità penale del Comandante Schettino e, contestualmente, le pene comminate dal Tribunale di Grosseto. Schettino non era un dipendente qualsiasi della Costa, bensì il Comandante della più importante nave da crociera italiana, un dirigente quindi di elevato rango della società genovese, pertanto eventuali errori dell'equipaggio e malfunzionamenti della nave non possono attenuare la responsabilità penale personale del Comandante e la responsabilità economica oggettiva di Costa, che ha scelto il Comandante consentendogli, tra l'altro, di fare una carriera lampo.
"Confconsumatori - commenta l'avvocato Marco Festelli del direttivo nazionale dell'associazione - è particolarmente soddisfatta perché le vittime, che hanno resistito alle sirene di un accordo affrettato tra le altre associazioni dei consumatori e la potente Costa Crociera, hanno visto confermare se non aumentare le provvisionali in loro favore. Infatti anche il secondo grado di giudizio ha confermato che Confconsumatori ha fatto bene a rifiutare e snobbare un accordo al ribasso in danno dei passeggeri-consumatori danneggiati". I passeggeri danneggiati difesi da Confconsumatori hanno già percepito almeno una provvisionale di 30 mila euro pari al triplo di quanto offerto nell'accordo proposto subito dopo il naufragio da Costa (10 mila euro). Non solo: i danneggiati (se la Cassazione confermerà la sentenza) potranno anche agire nelle sedi civili, nei confronti di Costa, per ottenere il pagamento del maggior danno.
Concordia: risarciti i naufraghi che avevano rifiutato l'accordo con Costa
Grosseto, 11 febbraio 2015 - Ieri sera l'ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino è stato condannato in primo grado dai giudici del Tribunale di Grosseto a 16 anni di reclusione e a un mese di arresto. Confconsumatori si riserva, in punto di pena, di leggere la motivazione della sentenza prima di darne un approfondito commento. Sicuramente si tratta di una condanna importante, perché l'imputato è stato riconosciuto colpevole per tutti i capi di imputazione.
RISARCIMENTO EQUO PER I NAUFRAGHI- "Il processo - commenta il legale di Confconsumatori Marco Festelli - ha fatto sicuramente emergere non solo la responsabilità diretta dello Schettino ma anche tutto ciò che non andava all'interno della nave e nelle procedure di sicurezza dell'armatore". Festelli esprime vivace soddisfazione per le provvisionali riconosciute ai naufraghi assistiti da Confconsumatori: "Trattasi di danno morale che il tribunale ha voluto stabilire nella misura minima prudenziale di almeno euro 30 mila, in attesa della liquidazione del maggiore danno che potrà determinare il giudice civile". L'ACCORDO "TOMBALE" ERA UN ERRORE - Le condanne al pagamento sono state inflitte non solo a Schettino ma direttamente anche a Costa Crociere Spa. "Questo dimostra - evidenzia Festelli - come l'accordo che hanno sottoscritto altre associazioni dei consumatori nazionali con Costa Crociere, pochi giorni dopo il naufragio, era prematuro e favorevole solo a Costa Crociere. La sentenza riprova pertanto che Confconsumatori ha ben operato nel respingere al mittente ogni intesa volta a ridurre i risarcimenti. In forza di quell'accordo, si ripete non firmato da Confconsumatori Codacons e Codici, l'armatore ha potuto risparmiare ben 20 mila euro per ogni danneggiato che vi ha aderito". IL RISARCIMENTO SIMBOLICO A CONFCONSUMATORI - Il Tribunale aveva dapprima riconosciuto la legittimazione di Confconsumatori a costituirsi parte civile e ora, con la sentenza di ieri, ha deciso che l'associazione era ed è legittimata a rappresentare interessi diffusi delle categorie interessate all'evento, essendo direttamente offesa dai delitti commessi dall'imputato e avendo quindi subito un danno morale, simbolicamente quantificato in 15 mila euro. "Confconsumatori - conclude Festelli - proseguirà la propria riconosciuta e legittimata attività di rappresentanza e difesa dei diritti dei consumatori quali viaggiatori e turisti anche in futuro, a difesa dei diritti della collettività e contro ogni lusinga o compromesso".
Concordia: chiesti risarcimenti esemplari
Grosseto 28 gennaio 2015 - Durante l'udienza di questa mattina del processo Costa Concordia, Confconsumatori ha formulato le sue richieste per il risarcimento dei naufraghi. A rappresentare l'associazione e i passeggeri era l'avvocato Marco Festelli che ha chiesto un risarcimento del danno morale
commisurato alla gravità del fatto contestato all'imputato, il comandante Francesco Schettino; fatto per il quale l'accusa ha già chiesto 26 anni di carcere.
"Ho chiesto - dichiara Festelli - il riconoscimento di un danno da liquidarsi con particolare severità, stante il pericolo di vita e le condizioni aberranti nelle quali si sono trovati gli sfortunati passeggeri della Concordia; passeggeri che erano a bordo per trascorrere un periodo di vacanza e relax e che invece hanno vissuto un'esperienza atroce". Per Confconsumatori nessuna attenuante può essere concessa a Schettino e nessuna attenuante economica può essere riconosciuta al datore di lavoro Costa Crociere Spa. "La quale - spiega Festelli - è colpevole non solo per responsabilità oggettiva (2049 Cc), ma anche per colpe proprie, come ad esempio l'aver consentito al comandante Schettino una carriera lampo, come sottolineato dal PM nella sua requisitoria, e per non aver impedito l'inchino pur conoscendo la pratica e la posizione della nave presente sul sito internet della stessa Costa la notte del naufragio, come emerso chiaramente dall'istruttoria dibattimentale". In conclusione l'avvocato dell'associazione ha chiesto "Risarcimenti di particolare importanza economica a carico di Costa Crociere Spa, commisurati alla gravità del reato, alla gravità del danno creato e allo stress inenarrabile subito dai sopravvissuti. Altro che i 10 mila euro previsti nell'accordo che Costa aveva proposto alle associazioni dei consumatori". Si auspica, pertanto, che il Tribunale non solo commini una pena esemplare a Schettino ma anche risarcimenti esemplari in capo al suo datore di lavoro, Costa Crociere. Festelli ha richiesto, inoltre, la condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 540 del Codice di procedura penale per gravi motivi: il pericolo di fuga dell'imputato, palesato dal Pubblico Ministero con la richiesta di arresto immediato, e il comportamento "inadempiente e silente del responsabile civile Costa Crociere, che alle centinaia di vittime ancora presenti nel corso del processo, non ha offerto neanche un centesimo né mai ha eseguito offerte banco iudicis".
Comunicato stampa: i diritti del passeggero
La Confconsumatori di Massa Carrara ha recentemente ottenuto due importanti sentenze a favore di due associati contro l'Alitalia che hanno visto riconoscere e applicare la cosiddetta compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo, ricompresa nella carta dei diritti del passeggero.
Il caso che ha visto coinvolti due associati risale al luglio 2013 quando la compagnia area Alitalia senza alcun preavviso e comunicazione cancellava , nell'imminenza dell'imbarco, il volo Roma Fiumicino-Firenze delle ore 21:25. La compagnia aerea non offriva altre soluzioni se non un lunghissimo viaggio in pullman da Roma a Firenze che faceva arrivare i due associati a destinazione con oltre 3 ore di ritardo rispetto all'orario del volo (22:25) senza inoltre fornire l'assistenza relativa a bevande, pasti e quant'altro. Oltre a ciò non riconosceva neppure la dovuta compensazione pecuniaria di €. 250 prevista dalla L. 261/2004 . I due passeggeri pertanto chiedevano tramite lettera ar della Confconsumatori il riconoscimento dei propri diritti, lettera che rimaneva inevasa e si decidevano a proporre il giudizio, uno dinnanzi al Giudice di Pace di Massa e l'altro al Giudice di Pace di Pisa. Detti giudizi si sono conclusi entrambi con vittorie a favore degli utenti. Il Giudice di Pace di Pisa, con la sentenza n. 5609/2014 ha infatti riconosciuto l'illegittimità del comportamento di Alitalia e l'ha condannata al pagamento della somma di €. 250 a titolo di compensazione pecuniaria oltre rivalutazione ed interessi oltrechè alle spese legali. Ancora meglio è andata nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Massa il quale con sentenza n. 119/2014 non solo ha riconosciuto la somma di €. 250 a titolo di compensazione pecuniaria, ma ha anche accolto la domanda di risarcimento del danno da disagio nella ulteriore somma di €. 500 e del danno morale nella ulteriore somma di €. 250, oltre alle spese legali. Di estremo interesse è questa sentenza del Gdp di Massa in quanto per la prima volta un Giudice ha riconosciuto che il "sistema" per così dire che adottano le compagnie aeree di sostituire il volo cancellato con un viaggio in pullman è una pratica che causa disagio e danno al passeggero. Si ricorda infatti che la L. 261/2004 prevede che in tali casi la compagnia aerea debba offrire l'imbarco in un volo alternativo o su di un altro velivolo, mentre nessuna normativa consente loro di utilizzare un pullman, con estremo disagio per il passeggero e con un notevole guadagno per la compagnia aerea. Il Giudice di Pace di Massa ha infatti riconosciuto che " Alitalia....ha offerto come unica soluzione un lunghissimo viaggio a tarda notte in pullman per Firenze. Questo è un ulteriore aspetto molto significativo e sul quale si fonda l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni morali e dei disagi subiti in quanto il comportamento della convenuta integra una grave violazione dei diritti del passeggero che, nonostante abbia acquistato un volo aereo si trova a dover affrontare una lunga tratta del volo cancellato Roma Firenze a bordo di un altro mezzo, con grave rischio e forte disagio connesso a tale tipologia di viaggio e con un notevole ed ingiustificato arricchimento della convenuta che ha venduto a costo elevato dei biglietti aerei e poi noleggiato un pullman per far viaggiare i passeggeri ovviamente con un notevolissimo ed indebito guadagno". Si invitano quindi tutti i consumatori che si trovano a viaggiare con compagnie aeree e che restano vittime di cancellazioni e/o ritardi prolungati e/o overbooking, di prender cognizione dei propri diritti e di rivolgersi alle associazioni di tutela. La Confconsumatori ricorda che il proprio sportello di Massa in via Fermi n. 19 è aperto il lun merc. Ven. ore 9-12 e mart. Giov. Ore 15-18. La Confconsumatori di Massa-Carrara
La compagnia aerea che sopprime o modifica il volo di andata deve rimborsare anche il volo di ritorno
Un cittadino grossetano acquistava, tramite un sito internet di vendita pacchetti turistici, un volo andata e ritorno per il Portogallo, onde trascorrere un breve periodo di vacanza. La compagnia aerea, per tramite della biglietteria on line, confermava le prenotazioni di andata e ritorno. Senonchè, non molti giorni prima della partenza, la compagnia provvedeva alla soppressione del volo di andata e proponeva al cliente di partire in una diversa giornata. Il cittadino non accettava, non potendo parcellizzare le ferie, la modifica della compagnia aerea e chiedeva pertanto il rimborso sia del volo di andata che di quello di ritorno. La compagnia aerea rimborsava solo il volo di andata resistendo al preteso rimborso del consumatore per il volo di ritorno, nonostante i ripetuti solleciti svolti tramite la Confconsumatori e l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio (cui il vettore si era sottratto non comparendo all'incontro). La tesi della compagnia, abbastanza pittoresca, era che il consumatore poteva usufruire del volo di ritorno pur non potendo garantire il suo trasporto per l'andata.
Con la sentenza 239 2014 il Giudice di Pace di Grosseto ha statuito: 1) La propria competenza ed il foro dei consumatori a conoscere le cause tra consumatore e vettore aereo. 2) La legittimazione passiva del vettore aereo anche quando i biglietti sono venduti on line, in quanto il sito internet funge, al pari di ogni altra agenzia di viaggi, quale mandatario con rappresentanza della società di viaggio. 3) Il diritto del consumatore ad annullare anche il volo di ritorno nel caso in cui, per volontà del vettore aereo venga cancellato o modificato il volo di andato, per il diritto attribuito al passeggero di non accettare modifiche unilateralmente disposte dalla compagnia aerea. Il Giudice di Pace ha quindi condannato la compagnia aerea non solo alla refusione del biglietto di ritorno ma anche al rimborso delle spese del procedimento di mediazione fallito per la condotta tenuta dalla società oltre al rimborso delle spese di lite. Dunque i cittadini consumatori, anche se comprano on line biglietti aerei, possono sempre agire nei confronti del vettore in caso di comportamenti contrattualmente scorretti. Per informazioni sui diritti dei passeggeri e turisti e possibile rivolgersi alla sede Confconsumatori di Grosseto in Via Ronchi 24 (tel. 0564,418276) oppure allo sportello del turista attualmente esistente, almeno sino alla fine dell'anno, presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Grosseto in via Adda 122. Ecco il testo della sentenza [.pdf]
Goinsardinia: pochi giorni per inviare i reclami
Parma, 22 Settembre 2014 - I passeggeri che questa estate sono stati danneggiati a causa delle note vicende che hanno coinvolto la compagnia di navigazione Goinsardinia hanno ancora pochi giorni per formulare richiesta di risarcimento.
Infatti, in virtù di quanto previsto dal Regolamento Comunitario n. 1177/2010, i reclami devono essere inoltrati entro due mesi dalla data in cui é stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. E poiché i primi disservizi si sono verificati il 28 luglio con i ritardi e sono proseguiti nei giorni successivi con le cancellazioni é chiaro che resta pochissimo tempo. Confconsumatori consiglia pertanto di inoltrare in tempo utile ogni richiesta. In relazione all'entità dei risarcimenti occorre distinguere tra ritardi e cancellazioni. Presso le sedi di Confconsumatori sono disponibili modelli di lettera a seconda delle diverse fattispecie. Ai passeggeri spetta comunque: - il rimborso totale o parziale, a seconda dei casi, del prezzo del biglietto che avevano acquistato da Goinsardinia; - il rimborso di quello acquistato presso altra compagnia per i casi di cancellazione; - il rimborso delle spese sostenute per la mancata e dovuta assistenza da parte della compagnia (ad esempio pasti o pernottamenti); - eventuali altre spese che i turisti sono stati costretti a sostenere così come il risarcimento del danno da vacanza rovinata. Qualora la compagnia si dovesse limitare a rimborsare i prezzi dei biglietti Confconsumatori invita i passeggeri a non accettare o accettare l'importo offerto in acconto delle maggiori somme spettanti. Confconsumatori ricorda anche che, qualora la compagnia dovesse offrire rimborsi e risarcimenti a mezzo buoni o altri servizi, é in facoltà del passeggero rifiutare e richiedere il pagamento in denaro. "Goinsardinia ha sostenuto da subito - dichiarano l'avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti di Confconsumatori e Mara Colla, Presidente nazionale - che a causare i disservizi é stata la società Anek Lines. Ma é bene chiarire che nei confronti dei passeggeri risponde Goinsardinia, dalla quale hanno acquistato i biglietti. Le vicende tra le due società non interessano e non coinvolgono i consumatori i quali restano estranei alla controversia".
Windjet: approvato il concordato
Catania, 21 ottobre 2013 - L'approvazione della proposta di concordato proposta da Windjet dimostra come abbia vinto il partito di tutti coloro, banche ed imprese titolari dei maggiori crediti, che temevano la dichiarazione di fallimento, che sarebbe senz'altro derivata dalla mancata approvazione del piano. In caso di fallimento, infatti, tutti i pagamenti ricevuti, da parte di Windjet nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, sarebbero stati oggetto di azione revocatoria con la conseguente restituzione delle relative somme alla curatela.
"Evidentemente - commenta l'avv. Carmelo Calì, responsabile nazionale Turismo e Trasporti di Confconsumatori - questi soggetti, temendo di dover fare i conti con le azioni revocatorie, che sarebbero state proposte nei loro confronti, hanno fatto di tutto per evitare che ciò accadesse. Votando a favore del concordato o, semplicemente, non votando, che equivale a voto favorevole. E, quindi, per salvare se stesse dalla restituzione delle predette somme, hanno salvato Windjet. Non si può spiegare in altro modo l'accettazione di un piano, che prevede il pagamento del solo 5%. Adesso per costoro le somme recuperate sono di gran lunga superiori e pari a ciò che hanno incassato appunto nell'ultimo anno". Ancora una volta a pagare sono solo ed esclusivamente i consumatori-passeggeri, tra cui moltissimi studenti e lavoratori fuori sede, che avevano acquistato i biglietti ed i carnet della compagnia low cost per tornare a casa, oltre a coloro, che hanno avuto rovinate le vacanze di agosto attese per un anno. Ma la questione non può certamente dirsi chiusa. Infatti se dall'indagine della Procura della Repubblica di Catania dovesse scaturire un rinvio a giudizio inviteremo i passeggeri a costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale, oltre che a costituirci come associazione. "Anche per noi la strada del fallimento era quella da scongiurare - commenta l'avvocato Calì - ma ciò doveva avvenire attraverso una nuova proposta di piano che prevedesse risarcimenti congrui per i passeggeri. Ma l'incomprensibile non voto ha portato ad una approvazione che non abbiamo accettato sin dall'inizio". Info: 340-7289212
WINDJET: si spacca il fronte dei favorevoli al concordato
Catania, 27 Settembre 2013 - All'udienza di oggi il Commissario Giudiziale del concordato preventivo Windjet, nel replicare alla memoria depositata dalla Compagnia, ha confermato il proprio giudizio negativo. Infatti, pur dando atto a Windjet di aver dato chiarimenti su alcuni aspetti evidenziati dalla relazione, alla fine ha ribadito che il piano non offre margini di garanzia sicuri ai creditori chirografari.
Importante la presenza in udienza della Procura della Repubblica, che attraverso i P.M. Tasciotta e Sorrentino, ha illustrato e depositato una relazione nella quale ha manifestato tutte le proprie perplessità sulla proposta concordataria. In particolare, dopo aver definito il piano delle garanzie "architettura del pegno", ha tra l'altro, evidenziato e documentato che dalla Centrale rischi della Banca d'Italia emerge un'esposizione della società, che dovrebbe prestare garanzie di pagamento, molto superiore a quanto indicato. Si son così svolte le operazioni di voto e quello che sembrava un fronte monolitico per l'approvazione ha cominciato a manifestare scricchiolii e spaccature. Infatti i passeggeri sembravano esser rimasti i soli ad opporsi, ed invece oggi sono arrivati importanti no, ad esempio da un creditore importante come la società di gestione dell'aeroporto di Palermo. Circa il 50% dei lavoratori ha votato no, così come alcune società. Adesso restano 20 giorni perché tutti coloro che fino ad oggi non lo hanno fatto possano esprimere il proprio dissenso. Infatti vi sarà tempo fino al 17 Ottobre. "Oggi, - commenta l'avv. Carmelo Calì, responsabile nazionale Turismo e Trasporti di Confconsumatori - é accaduto quello che, fino a qualche giorno fa sembrava impossibile: il varco si é aperto, adesso é necessario che quanti più creditori esprimano il proprio voto contrario. E non si comprende chi possa avere interesse a questa approvazione". Sul sito dell'associazione, www.confconsumatori.it, sono reperibili tutte le istruzioni e gli allegati con gli schemi di lettera per esprimere il voto contrario. In ogni caso a chi ne farà richiesta all'indirizzo di posta elettronica disservizi.aerei@confconsumatori.it saranno inviate le istruzioni e gli allegati. Info: 340-7289212
WINDJET: No del Commissario Giudiziale alla proposta di concordato
Catania, 21 Settembre 2013 - Bocciato il concordato proposto da Windjet. Il Commissario Giudiziale del concordato preventivo Windjet, avv. Prof. Mario Libertini, ha depositato la relazione ex art. 172 della legge fallimentare, ed ha espresso il proprio giudizio negativo sulla proposta formulata dalla compagnia. Nelle proprie conclusioni il commissario scrive: "Le considerazioni sopra svolte portano alla conclusione per cui la presente proposta concordataria, pur costituendo espressione di un significativo impegno della società debitrice e del suo azionista di maggioranza, non offre, allo stato, margini di garanzia sicuri ai creditori chirografari".
All'indomani della presentazione della proposta da parte della compagnia aerea, Confconsumatori aveva da subito manifestato la propria contrarietà nei confronti di una soluzione ritenuta una vera propria beffa, invitando i passeggeri ad esprimere il loro voto contrario. Moltissimi lo hanno già fatto e altri ancora, anche in questi giorni che precedono l'udienza del 27 settembre lo stanno facendo. E proprio dopo l'ultima udienza di luglio l'associazione aveva invitato anche gli altri creditori a dire no ad una proposta che, di fatto, penalizzava e scontentava tutti, passeggeri e non passeggeri. "Oggi, - commenta Carmelo Calì, responsabile nazionale Turismo e Trasporti di Confconsumatori - ad ulteriore conferma, é arrivato il parere negativo del Commissario Giudiziale e, a questo punto, non si comprende, chi può avere interesse a votare a favore, senza nessuna certezza. Ed é, appunto, una questione che riguarda tutti i creditori, passeggeri e non passeggeri. Il voto contrario dei creditori resta ancora la strada da percorrere per scongiurare l'approvazione. Ed é anche la strada da percorrere per far sì che la compagnia si decida a formulare altra e più ragionevole proposta, anche con riferimento alle somme spettanti ai passeggeri". Lo stesso Commissario Giudiziale nelle proprie conclusioni lascia la porta aperta a questa ipotesi: "É possibile, tuttavia, che questi margini di garanzia siano raggiunti mediante l'apporto di correzioni migliorative alla proposta concordataria". Sul sito dell'associazione, www.confconsumatori.it, sono reperibili tutte le istruzioni e gli allegati con gli schemi di lettera per esprimere il voto contrario. In ogni caso a chi ne farà richiesta all'indirizzo di posta elettronica disservizi.aerei@confconsumatori.it saranno inviate le istruzioni e gli allegati. "In claris non fit interpretatio! - conclude l'avvocato Calì - Il parere negativo del Commissario Giudiziale costituisce, di fatto, il voto contrario più importante alla proposta di Windjet. Consideriamo cancellato anche questo volo ed auguriamoci che i passeggeri possano essere riprotetti al più presto con altro volo, cioè con altra proposta di concordato, che preveda risarcimenti congrui".. Info: 340-7289212
Ferragosto in aeroporto per un ritardo del volo
Brindisi, 19 settembre 2013 - Costretto a trascorrere il giorno di Ferragosto in aeroporto per un ritardo del volo. La disavventura di un associato di Confconsumatori Brindisi si è, fortunatamente, risolta con un equo risarcimento per il consumatore, abbandonato nella sala d'attesa dell'aeroporto di Brindisi per oltre 4 ore.
Il Giudice di Pace di Brindisi, con una sentenza emessa nei giorni scorsi, ha infatti condannato la Compagnia aerea al risarcimento dei danni patiti dal consumatore brindisino che aveva trascorso la maggiore parte del giorno di Ferragosto 2012 nell'aeroporto di Brindisi, a causa del ritardo di circa 4 ore del volo Brindisi - Roma Fiumicino. In particolare il Giudice, dott. Francesco De Vitis, ha riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, liquidati equitativamente in 350 €. Due le motivazioni alla base della decisione del Giudice: in primo luogo la Compagnia non aveva fornito al consumatore l'assistenza prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 che disciplina la responsabilità del vettore nel caso di ritardo dei voli. La Compagnia, infatti, come emerso nel corso del giudizio, non aveva provveduto alla somministrazione di "pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa e l'effettuazione a titolo gratuito di due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica" Il secondo motivo che ha portato a un inasprimento della pronuncia del Giudice riguarda la circostanza eccezionale del ritardo: "il disagio - si legge nella sentenza - è avvenuto il giorno di Ferragosto, dedicato al riposo e allo svago delle persone". "Siamo particolarmente soddisfatti per questa ennesima vittoria giudiziale ottenuta da un associato della Confconsumatori - afferma l'avv. Emilio Graziuso, Presidente di Confconsumatori Brindisi - con essa, infatti, il consumatore ha ottenuto il giusto ristoro per il danno dallo stesso patito. Inoltre, con la pronunzia in esame il Giudice di Pace di Brindisi, oltre ad avere applicato il regolamento comunitario che disciplina la responsabilità del vettore nel caso di ritardo dei voli, ha aderito all'orientamento giurisprudenziale il quale riconosce, in favore del consumatore, il danno non patrimoniale nel caso di ritardo nei voli aerei". Per maggiori informazioni 347/0628721; www.confconsumatoribrindisi.it.
13 ore di ritardo: perde il funerale della madre
Catania, 12 settembre 2013 - Il Giudice di Pace di Linguaglossa (CT) con una recente sentenza ha condannato una Compagnia aerea al risarcimento dei danni nei confronti di una signora, che era giunta a destinazione con 13 ore di ritardo e che a causa del notevole ritardo, non ha potuto partecipare ai funerali della propria madre in Ucraina. Il Giudice ha riconosciuto alla passeggera il diritto il risarcimento di 1.000 €, oltre le spese del giudizio.
In particolare il Giudice, Avv. Antonino Pagano, ha riconosciuto innanzitutto la compensazione pecuniaria di 600 € per il ritardo: la signora aveva acquistato il biglietto per la tratta Catania-Roma-Milano Malpensa-Kiev Borispol Ukraine, con partenza da Catania alle 14 e arrivo in Ucraina alle 22,55. Tuttavia l'aereo per Roma era partito in ritardo causando la perdita della coincidenza per i voli successivi. La passeggera é stata così riprotetta su un volo con destinazione Parigi, dove è arrivata alle 24. Dopo aver trascorso la notte in albergo, il giorno successivo era ripartita alle 7, arrivando a Kiev alle 11,40, con ben 13 ore complessive di ritardo. Infatti il biglietto acquistato per l'itinerario Catania-Kiev deve intendersi come un'unica prestazione di trasporto, anche se il viaggio, per ovvi motivi operativi, é stato suddiviso dalla Compagnia in più tratte. Conseguentemente la durata del ritardo da prendere in considerazione non é quella relativa alla tratta Catania-Roma, ma all'intero viaggio. Il Giudice ha così recepito la definizione di volo su cui si é pronunciata la Corte di Giustizia Europea, che ha sancito il diritto del passeggero ad avere riconosciuta la compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo prolungato, pur in assenza di una previsione in tal senso da parte del regolamento comunitario. Il Giudice ha poi riconosciuto l'ulteriore risarcimento del danno nella misura di 400 €, liquidati equitativamente, perché, sempre in virtù di quanto previsto dal regolamento comunitario e da un'altra pronuncia della Corte di Giustizia Europea, il riconoscimento della compensazione lascia impregiudicato il diritto del passeggero ad un risarcimento supplementare. Infine l'avv. Pagano ha riconosciuto la propria competenza quale Giudice del foro del consumatore e quale autorità competente a decidere in virtù della Convenzione di Montreal e delle regole processuali dello Stato italiano in ciò rigettando ulteriormente le eccezioni della compagnia. "Ben tre orientamenti della Corte di Giustizia Europea hanno trovato accoglimento in questa sentenza. Ancora un passo in avanti contro il tentativo delle compagnie di frapporre ostacoli al giusto riconoscimento dei diritti dei passeggeri" ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, Responsabile nazionale Trasporti e Turismo di Confconsumatori, che ha assistito in giudizio la passeggera.
Trasporto aereo estivo: l'efficienza è forse figlia della crisi?
Parma, 16 luglio 2013- É certamente positivo l'invito rivolto questa mattina da Enac ai vettori di avere propri rappresentanti con poteri decisionali in tutti gli scali. Si tratta di una questione non nuova e che tante volte, in passato, le associazioni dei consumatori hanno proposto ed auspicato dopo la scomparsa del capo scalo. Un rappresentante della compagnia in aeroporto è di fondamentale importanza quando insorgono disservizi ed inadempimenti ed il passeggero resta spesso, purtroppo, in balia di se stesso. Oggi l'Enac ha finalmente preso posizione esplicita e restiamo in attesa di vedere quale sarà la risposta delle compagnie, che, fino ad ora, sul punto hanno nicchiato. Sarebbe auspicabile non solo che le compagnie si adeguassero, ma indicassero in maniera chiara e trasparente i nominativi dei soggetti incaricati, non limitandosi a comunicarli all'Enac, ma inserendoli sui propri siti.
"Per quanto riguarda le capacità di tenuta del sistema nel periodo estivo - commenta l'avv. Carmelo Calì, Responsabile nazionale trasporti e turismo di Confconsumatori e rappresentate CNCU nel comitato tutela diritti dei passeggeri presso Enac - non sappiamo come interpretare le rassicurazioni delle società di gestione degli aeroporti e dei vettori secondo le quali il ridotto numero dei passeggeri causato dalla crisi eviterà tanti disservizi. Dobbiamo forse pensare che il sistema non sarebbe in grado di "reggere" ad un normale flusso di traffico? Ci auguriamo che non sia così! Ma soprattutto ci auguriamo che tale giudizio degli operatori non porti ad un abbassamento della guardia, che potrebbe creare disservizi pur in assenza dei presupposti". Positivi infine anche altri due inviti dell'Enac. Il primo a ridurre i ritardi e le cancellazioni per "motivi operativi", espressione dietro la quale le compagnie hanno nascosto spesso disservizi e inadempimenti. Il secondo a fornire informazioni puntuali ai passeggeri e prestare l'assistenza prevista dai regolamenti. "Crisi o non crisi, le fregature per i passeggeri sono sempre dietro l'angolo, e nonostante le buone intenzioni proclamate. Il problema non è l'assenza di fenomeni eclatanti come quello della scorsa estate, ma di garantire nella quotidianità il rispetto dei diritti dei passeggeri. Perché spesso molti casi isolati arrecano più danni di un singolo fenomeno generalizzato" ha dichiarato l'avv. Carmelo Cali, Responsabile nazionale trasporti e turismo di Confconsumatori e rappresentate CNCU nel comitato tutela diritti dei passeggeri presso Enac.
Wind Jet: domani all'udienza nuovi voti contrari"
Catania, 18 luglio 2013 - Si svolgerà domani innanzi alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Catania, l'adunanza dei creditori Wind Jet. Confconsumatori depositerà altri voti contrari all'approvazione del concordato proposto dalla compagnia aerea. In questi giorni sono pervenute procure speciali al voto contrario non solo dalla Sicilia, ma da diverse regioni d'Italia: Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Friuli, Lazio, Puglia, Piemonte. Molti, poi, hanno comunicato all'associazione di aver inviato direttamente il proprio voto contrario al Tribunale.
Chi fino ad oggi non ha espresso voto contrario è ancora in tempo perché ci sono altri 20 giorni per depositare le dichiarazioni di voto, quindi c'è tempo fino al prossimo 8 Agosto. Ricordiamo che sul sito dell'associazione, www.confconsumatori.it, sono reperibili tutte le istruzioni e gli allegati con gli schemi di lettera per esprimere il voto contrario. In ogni caso a chi ne farà richiesta all'indirizzo di posta elettronica disservizi.aerei@confconsumatori.it saranno inviate le istruzioni e gli allegati. "Riteniamo che la questione sia ad oggi tutta aperta - commenta l'avv. Carmelo Calì, responsabile nazionale del settore Turismo e Trasporti di Confconsumatori - e per questo invitiamo i passeggeri a continuare ad esprimere il proprio voto contrario. Le recenti notizie su un possibile interessamento alla compagnia da parte di soggetti imprenditoriali allo stato non dichiarati e non conosciuti, impone poi a nostro avviso una nuova valutazione di tutta la questione e quindi anche della proposta di concordato". Info: 340-7289212
Wind Jet: depositati oggi al Tribunale i primi voti dei passeggeri contrari al concordato "beffa"
Catania, 11 Luglio 2013 - Sono stati depositati questa mattina al Tribunale di Catania i primi voti dei passeggeri contrari all'approvazione del concordato preventivo proposto della Wind Jet, che prevede solo il 5% di rimborso per i passeggeri e nessun risarcimento. Si tratta di un consumatore di Bologna, uno della provincia di Catania e una signora della provincia di Messina, che hanno conferito procura speciale ai legali di Confconsumatori per esprimere il proprio voto contrario. Altri passeggeri hanno comunicato all'associazione di aver già spedito a mezzo raccomandata direttamente al Tribunale il proprio voto contrario.
"Nei prossimi giorni - commenta Carmelo Calì, responsabile nazionale del settore Turismo e Trasporti di Confconsumatori - saranno depositate le altre manifestazioni di voto contrario man mano che le stesse perverranno. Stiamo registrando un crescente interesse dei consumatori ad aderire alla proposta di voto contrario una volta che sono venuti a conoscenza di tale opportunità. Moltissimi stanno chiedendo chiarimenti a mezzo telefono e, soprattutto, a mezzo mail. Ricordiamo che chi non esprime il proprio voto è come se votasse a favore dell'approvazione del concordato". Sul sito dell'associazione, www.confconsumatori.it, sono reperibili tutte le istruzioni e gli allegati con gli schemi di lettera per esprimere il voto contrario. In ogni caso a chi ne farà richiesta all'indirizzo di posta elettronica disservizi.aerei@confconsumatori.it saranno inviate le istruzioni e gi allegati. "Siamo favorevolmente impressionati dall'adesione alla nostra proposta che abbiamo ricevuto in questi primi giorni da parte di moltissimi passeggeri. Per tali motivi continueremo a sostenere il voto contrario e, con i primi depositi di oggi, abbiamo voluto indicare simbolicamente a ciascun passeggero che non é solo e che anche altri stanno esprimendo il loro voto contrario" - ha concluso l'avvocato Carmelo Calì. Info: 340-7289212
Egitto: c'è la possibilità di recedere senza penali
Parma, 8 luglio 2013 - Chi ha acquistato un pacchetto di viaggio per l'Egitto deve prestare particolare attenzione e, previa verifica delle località di soggiorno e visita effettivamente comprese nel pacchetto, potrà eventualmente anche recedere dal contratto senza pagare alcuna penale.
Alcune mete in particolare, come Il Cairo, Alessandria, tutta la zona dell'Alto Egitto fra cui Luxor ed Assuan, il delta del Nilo e la penisola del Sinai, infatti, presentano seri problemi di sicurezza a seguito della situazione venutasi a creare a seguito alla situazione di protesta attualmente in corso nell'intero Paese, e vista la nota del Ministero degli Esteri italiano, diramata lo scorso 5 luglio e tuttora, secondo la quale viaggi e spostamenti nelle regioni sopra indicate vanno evitati, vi è la possibilità di rivolgersi all'agenzia presso la quale il pacchetto turistico è stato acquistato, manifestando la decisione di non voler prender parte al viaggio già acquistato, e chiedendo contestualmente la restituzione dell'intero importo pagato, salvo che il tour operator organizzatore del viaggio non offra soluzioni alternative, di qualità equivalenti o superiori, senza supplemento di prezzo, rispetto a quelle già acquistate, o di qualità inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo. Diverso discorso invece riguarda le località del Mar Rosso, per le quali il Ministero degli Esteri italiano non pone particolari prescrizioni e/o divieti ma per le quali comunque consiglia vivamente di prestare particolari attenzioni alle escursioni organizzate al di fuori della suddetta zona balneare. Confconsumatori invita i turisti a tenere monitorato il sito dell'associazione www.confconsumatori.it e gli avvisi della Farnesina su www.viaggiaresicuri.it
Wind Jet: la beffa dei rimborsi del 5% ai passeggeri
Catania, 28 giugno 2013 - Oltre al danno, la beffa: un rimborso del 5% e nessun risarcimento per i passeggeri Wind Jet. Dopo ormai quasi un anno, la vicenda di Wind Jet si avvia al suo triste epilogo, almeno per i passeggeri.
"Avevano promesso tutto ed il contrario di tutto - spiega Carmelo Calì, responsabile nazionale del settore Turismo e Trasporti di Confconsumatori - la new company, il concordato di continuità, l'orgoglio di una compagnia siciliana, il rafforzamento della mobilità per i siciliani, l'approccio sempre più facile per i turisti, addirittura il nuovo emblema dai colori campanilistici accattivanti. E sopratutto le rassicurazioni per i passeggeri, che, così fu detto, dovevano restare calmi perché rimborsi e risarcimenti sarebbero arrivati". "Ma, - continua Calì - mentre le altre compagnie si spartiscono le spoglie degli slot, per i passeggeri e' arrivata solo la beffa di un rimborso irrisorio del 5% e nessun risarcimento. Addirittura leggendo il provvedimento del Tribunale di Catania apprendiamo che la proposta iniziale della compagnia era dell'1%, più ridicola che irrisoria! Cosa fare? O bere o affogare: e questa la soluzione proposta da WJ con il concordato liquidatorio". Il prossimo 19 luglio avrà luogo l'udienza innanzi al Tribunale di Catania per l'adunanza dei creditori, e quindi anche dei passeggeri, convocati con la pubblicazione del decreto su Il sole 24 ore e La Sicilia, già avvenuta. In quella sede se la maggioranza dei creditori esprimerà voto favorevole il concordato si riterrà approvato. I passeggeri sappiano che le norme procedurali prevedono l'equiparazione della mancata espressione del voto al voto favorevole: chi non vota, quindi, vota a favore. Se il piano sarà approvato ai passeggeri spetterà quanto ivi previsto e quindi, ad esempio, a chi pagato 70 euro per un biglietto spetteranno solo 3,50 euro. "Confconsumatori - conclude Calì - esprime il proprio disappunto nei confronti di una soluzione, che penalizza fortemente i passeggeri, e che allo stato non presenta alternative credibili di miglioramento. Tutti i passeggeri che vorranno esprimere il loro voto contrario potranno farlo direttamente oppure tramite l'associazione che ha attivato un servizio di assistenza con i propri sportelli". Info: 348-5152184
Processo Costa Concordia: Confconsumatori è parte civile
Grosseto, 17 marzo 2013 - Confconsumatori è parte civile nel processo Costa Concordia. L'avv Marco Festelli, che ha rappresentato in giudizio l'associazione, esprime soddisfazione per il riconoscimento di Confconsumatori come "parte civile e direttamente danneggiata dai fatti" per cui a processo. "Nell'ordinanza - spiega Festelli - é stata riconosciuta la figura del turista passeggero della Concordia nell'alveo della figura del consumatore e conseguentemente è stato riconosciuto che non solo i consumatori direttamente danneggiati, i passeggeri della Costa Concordia, hanno subito un danno, ma anche le Associazioni dei consumatori, come Confconsumatori, che si propongono come scopo esclusivo la tutela del consumatore e hanno operato con azioni concrete per l'assistenza dei turisti nel caso Costa".
Confconsumatori ha già anticipato la richiesta di chiamare immediatamente Costa Crociere come responsabile civile, tenuta quindi al risarcimento dei danni subiti da tutti i danneggiati, in solido con gli imputati. L'avvocato Festelli precisa di non aver quantificato i danni subiti dall'associazione ma di aver concluso con la richiesta di una provvisionale minima di 100 mila euro. "I conti con la giustizia - conclude Festelli - non dovranno finire soltanto con condanne di natura penale ma anche con risarcimenti esemplari a fronte di danni di particolare importanza per i malcapitati passeggeri e le loro Associazioni".
Naufragio Costa Concordia. Patteggiamento di Costa Crociere s.p.a.
Grosseto, 11 aprile 2013 - Confconsumatori si costituirà parte civile il 15 aprile prossimo contro Schettino e gli altri indagati e, con l'avv. difensore Marco Festelli, chiederà contestualmente la chiamata di Costa Crociere come responsabile civile nel processo penale, al fine di vederla condannata in solido con gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalle vittime. Confconsumatori, inoltre, tramite i propri legali consentirà ai singoli naufraghi di costituirsi a loro volta ed autonomamente parte civile.
"Com'é noto, Costa Crociere ha sempre negato ogni responsabilità nei fatti accaduti. Ma il patteggiamento richiesto nei giorni scorsi e il pagamento di una sanzione di 1 milione di euro é lì a dimostrare che, invece, non tutto è andato per il verso giusto" commenta Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori. "Ancora un processo in cui sono rimaste vittime i consumatori e nel quale la responsabilità penale della società prevista dal Decreto Legislativo 231/2001 ha consentito e potrà consentire una loro maggior tutela. Adesso Costa Crociere S.p.A. é chiamata a dare prova, soprattutto ai propri clienti/consumatori, ma anche ai suoi azionisti, della propria posizione in merito ai risarcimenti " dichiara l'avv. Carmelo Calì, Responsabile del settore Turismo & Trasporti di Confconsumatori. "Confconsumatori auspica, infine, che Costa Crociere S.p.A voglia finalmente rendersi disponibile a risarcire i naufraghi con equità e senza ulteriori ritardi" conclude la Presidente nazionale Mara Colla.
Indagata Costa Crociere: vengano accertate tutte le responsabilità
Parma-Grosseto, 25 gennaio 2013 - Confconsumatori prende atto dell'iscrizione nel registro degli indagati della Costa Crociere S.p.a. per responsabilità nel naufragio della Società - persona giuridica e ricorda che i naufraghi potranno costituirsi parte civile per chiedere il ristoro dei danni. La stessa Confconsumatori conferma che si costituirà, in proprio, parte civile nel processo perché la portata dei reati commessi è di natura generale. Dal momento che l'inchiesta è ormai alla conclusione Confconsumatori ricorda a tutti gli interessati che alla udienza preliminare (che si presume venga fissata entro pochi mesi) i naufraghi potranno costituirsi parte civile per chiedere il ristoro dei danni patrimoniali, morali, da vacanza rovinata e quanto altro. Confconsumatori, da sempre fiduciosa nell'opera della Magistratura per fare piena luce su quanto avvenne la notte del naufragio, ritiene che la decisione della Procura abbia confortato la propria scelta di non sottoscrivere, lo scorso anno, un prematuro accordo per risarcire i danneggiati. É infatti necessario che si faccia chiarezza sulle responsabilità per determinare le colpe, oltre che la verità storica, prima di parlare di risarcimento. Per informazioni è possibile contattare la sede di Grosseto al numero 328/7958074 e la sede nazionale al numero 0521/231846 o all'indirizzo segreteria@confconsumatori.it.
Furto in aeroporto: la compagnia è responsabile
Pistoia, 8 gennaio 2013 - Dalla valigia registrata in aeroporto erano spariti gioielli e la macchina fotografica con i ricordi della vacanza: dopo due anni è arrivata la condanna per la compagnia aerea.
Una coppia di giovani di Pistoia aveva trascorso una settimana a Cuba nel 2009 e, al ritorno, nell'aeroporto di L'Avana le valigie erano state affidate ad una nota compagnia aerea italiana con cui i due viaggiavano. La valigia della ragazza conteneva una collana e un profumo costoso e la macchina fotografica e con tutte le fotografie scattate in vacanza, oggetti di valore, economico e affettivo, che all'arrivo all'aeroporto di Milano erano purtroppo scomparsi. I giovani avevano subito sporto denuncia ai Carabinieri e si erano rivolti alla Confconsumatori di Pistoia. I legali dell'associazione, esperti in materia, si erano rivolti al Giudice di Pace chiedendo il risarcimento da parte della Compagnia aerea per i danni subiti: il costo degli oggetti rubati e il danno per la perdita di tutte le fotografie. Ci sono voluti due anni perché, nonostante la linea difensiva della compagnia aerea, il Giudice di Pace, Dott.ssa Silvia Facchini, con una recente sentenza riconoscesse le ragioni dei turisti e condannasse il vettore al risarcimento dei danni stimato in complessivi 750 euro oltre al rimborso delle spese legali. "Il Giudice di Pace - spiega la Dott.ssa Ilaria Valentini che si è occupata del caso - ha ritenuto, come avevamo sempre sostenuto, che una volta affidato il bagaglio alla compagnia aerea anche presso aeroporti non italiani, il vettore rimane responsabile dell'eventuale perdita o distruzione, anche del suo contenuto". Una sentenza molto interessante visto che i casi di danno al passeggero aereo e le richieste di tutela alle associazioni dei consumatori sono in aumento: "anche sull'entità del risarcimento del danno - conclude la Dott.ssa Valentini - il Giudice ha accolto le nostre richieste, quantificando i danni da perdita degli oggetti contenuti nel bagaglio e riconoscendo anche danno cosiddetto non patrimoniale da perdita del ricordo della vacanza, seppur in maniera limitata".
Wind jet: rimborsi e risarcimenti
Parma, 24 settembre 2012 - Come promesso nei giorni scorsi, ecco un primo aggiornamento su cosa fare per i passeggeri vittime di Wind Jet alla luce di quanto emerso.
CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE. La società ha presentato innanzi al Tribunale di Catania un ricorso per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, introdotta con la recente legge del mese di agosto 2012, all'interno del cosiddetto Decreto Sviluppo. Adesso il Tribunale dovrà fissare un'udienza per la convocazione dei creditori, tra cui i titolari dei biglietti Wind Jet. Ciascun passeggero dovrebbe ricevere la convocazione per detta udienza, ma ritenuto l'altissimo numero degli interessati è prevedibile che ciò avverrà mediante pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale. In ogni caso daremo tempestiva comunicazione sul nostro sito di tale udienza e delle indicazioni per parteciparvi. In attesa di conoscere il piano industriale che la società ha presentato sin da ora evidenziamo che l'art. 182 quinques della Legge Fallimentare prevede che il debitore ammesso alla procedura possa esser autorizzato dal Tribunale a pagare i cosiddetti creditori strategici, tra cui potrebbero essere inseriti anche i passeggeri in quanto essenziali alla prosecuzione dell'attività aziendale e funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. Passeggeri rimborsati, infatti, sarebbero certamente passeggeri nuovamente fidelizzati, che tornerebbero ad avere fiducia nella compagnia ed acquistare biglietti futuri. Anche i passeggeri, infatti, sono creditori essenziali alla prosecuzione dell'attività aziendale. RIMBORSO PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO. I passeggeri che hanno acquistato i biglietti a mezzo di carta di credito possono chiedere alla società emittente e/o alla propria banca il rimborso delle somme corrisposte. A tal fine è necessario telefonare al servizio clienti e attivare la relativa procedura. La stessa società emittente la carta di credito indicherà le modalità ed invierà a mezzo e-mail uno schema di lettera che il passeggero dovrà compilare, firmare e trasmettere a mezzo fax al numero che sarà indicato. "La tutela dei diritti dei passeggeri resta prioritaria e qualsiasi ipotesi societaria futura non potrà prescindere da tale finalità. Per questi motivi continueremo a batterci in tutte le sedi affinché tali diritti abbiano pieno riconoscimento" hanno dichiarato l'avv. Carmelo Calì, responsabile Trasporti e Turismo e Mara Colla, Presidente di Confconsumatori. Info: 348-5152184
Caso Wind Jet: risposte ad alcune frequenti domande
TITOLARI CARNET
Come avrà visto sul nostro sito, http://www.confconsumatori.com/news.asp?cat=91, abbiamo chiesto che i possessori di carnet vengano equiparati ai possessori di biglietti, ma ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta, che stiamo sollecitando. Per il rimborso delle somme pagate ed il risarcimento dei danni subiti (tra i quali ad esempio l'acquisto di altri biglietti) il nostro consiglio, per adesso, é di non inviare nessuna richiesta a Wind Jet perché é opportuno attendere l'evolversi societario. Appena la compagnia annuncerà le proprie scelte daremo tutte le indicazioni necessarie. E' bene precisare che non vi é nessun termine di scadenza per l'inoltro di un reclamo e quindi attendere non pregiudica nessun diritto. Abbiamo creato una mailing list di tutte le mail ricevute. Man mano che vi saranno novità vi aggiorneremo. Cordiali saluti. TITOLARI BIGLIETTO Il nostro consiglio, per adesso, é di non inviare nessuna richiesta a Wind Jet perché é opportuno attendere l'evolversi societario. Appena la compagnia annuncerà le proprie scelte daremo tutte le indicazioni necessarie. E' bene precisare che non vi é nessun termine di scadenza per l'inoltro di un reclamo e quindi attendere non pregiudica nessun diritto. Abbiamo creato una mailing list di tutte le mail ricevute. Man mano che vi saranno novità vi aggiorneremo. In ogni caso potrà consultare il nostro sito per tenersi aggiornato: http://www.confconsumatori.com/news.asp?cat=91. Cordiali saluti. PASSEGGERI RIPROTETTI DA ALTRE COMPAGNIE In seguito ad una segnalazione di Confconsumatori l'Enac ha invitato le altre compagnie che hanno riprotetto e stanno riproteggendo i passeggeri Wind Jet a rispettare le tariffe convenute e pubblicizzate (euro 75,00 da parte di Alitalia ed euro 80,00 da parte delle altre compagnie). Le compagnie si sono impegnate altresì a rimborsare ai passeggeri che hanno corrisposto importi difformi e superiori a contattare i passeggeri ed attivare le procedure di rimborso delle somme corrisposte in eccedenza. Qualora ciò non avvenisse i passeggeri possono inviare una propria richiesta secondo lo schema di lettera che si può scaricare dal nostro sito http://www.confconsumatori.com/public/upload/users/1500297905/documenti/ varieConfconsumatori/WJ%20Lettera_rimborso.doc. Abbiamo creato una mailing list di tutte le mail ricevute. Man mano che vi saranno novità vi aggiorneremo. In ogni caso potrà consultare il nostro sito per tenersi aggiornato: http://www.confconsumatori.com/news.asp?cat=91. Cordiali saluti. VOLI INSERITI ALL'INTERNO DI UN PACCHETTO TURISTICO In virtù del Codice del Turismo l'organizzatore del viaggio (in genere il tour operator ma in alcuni casi anche l'agenzia di viaggio) risponde degli inadempimenti dei soggetti terzi di cui si avvale. Se quindi il pacchetto turistico comprendeva il volo Wind jet cancellato é l'organizzatore che ne risponde rispetto al consumatore. Bisogna inoltrare, quindi, un reclamo, a mezzo raccomandata a.r., al tour operator o all'agenzia di viaggio con la richiesta rimborso e di risarcimento. É opportuno spedirla al più presto, anche se la Corte di Cassazione ha precisato che il termine di dieci giorni previsto non può essere ritenuto perentorio. Abbiamo creato una mailing list di tutte le mail ricevute. Man mano che vi saranno novità vi aggiorneremo. In ogni caso potrà consultare il nostro sito per tenersi aggiornato: http://www.confconsumatori.com/news.asp?cat=91. Cordiali saluti.
Passeggino danneggiato in volo: vittoria a Catania
Catania, 6 Agosto 2012 - Partono per la vacanza ad Amsterdam, ma allo scalo a Roma il passeggino imbarcato coi bagagli è danneggiato e inutilizzabile. Il Giudice di Pace di Giarre (CT), avvocato Agostino Crisafulli, ha accolto la domanda di una signora, che, partita da Catania si è trovata a gestire una situazione non facile e alla quale la compagnia aveva voltato le spalle.
L'associata voleva trascorrere una breve vacanza ad Amsterdam con il marito e il piccolo figlio, utilizzando la stessa compagnia aerea per le tratte Catania-Roma/Fiumicino e Roma-Amsterdam e ritorno. Tra i bagagli imbarcati in stiva c'era anche il passeggino per il bambino, necessario agli spostamenti della famiglia. Sbarcati a Fiumicino, però, la sorpresa: il passeggino era danneggiato. É stata così effettuata relativa denuncia all'ufficio Lost and Found dell'aeroporto di Roma, nella quale si accertava che il danno aveva determinato la totale inservibilità del passeggino, causando un pregiudizio sulla vacanza. Al rientro da Amsterdam l'associata ha inviato, entro sette giorni, alla compagnia una raccomandata con la quale chiedeva un risarcimento, previsto dalla Convenzione di Montreal. Il danno quantificato dalla famiglia era di 289,00 euro, ma il vettore ha negato il risarcimento sostenendo che la raccomandata doveva essere fatta entro sette giorni dalla denuncia del danneggiamento e quindi, sostanzialmente, quando ancora la signora era in vacanza. La passeggera, assistita da Confconsumatori, ha deciso di avviare una causa a conclusione della quale il giudice ha riconosciuto il diritto ad essere risarcita della somma di 289,00 euro per l'acquisto di un nuovo passeggino. Oltre a ciò é stato riconosciuto il danno non patrimoniale patito dalla passeggera sul presupposto che una parte della vacanza é stata condizionata dal non poter utilizzare il passeggino per il trasporto del piccolo figlio. Tale danno é stato liquidato in via equitativa nella misura di 500,00 euro. Il tutto oltre le spese del giudizio. "E' una sentenza importante, una tra le prime, se non la prima in Italia in materia di rispetto del termine di sette giorni per l'inoltro del reclamo in caso di danneggiamento bagagli, che fa comprendere come anche tali danni possono essere oggetto di risarcimento. Ma é anche una sentenza che fa riflettere su come le compagnie aeree si comportano nei confronti dei passeggeri: pur di non pagare tentano di aggrapparsi, inutilmente, ad eccezioni e cavilli degni di miglior sorte" - ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia, che ha assistito in giudizio la passeggera.
In vacanza tra i fiordi, ma senza valigia: vittoria in appello a Catania
Catania, 10 agosto 2012 - In vacanza tra i fiordi e senza valigia. Una famiglia catanese aveva acquistato un pacchetto turistico tutto compreso, denominato "Capitale e Fiordi", con destinazione Copenaghen. Dopo aver imbarcato le proprie valigie all'aeroporto di Catania, una volta giunti a destinazione l'amara sorpresa: dei bagagli nessuna traccia. Segnalato subito il fatto al rappresentante del tour operator presente in aeroporto, la famiglia ha dovuto rassegnarsi a trascorrere la vacanza senza le proprie valigie.
Al rientro gli sfortunati catanesi hanno inviato una raccomandata al tour operator, il quale, però, non ha voluto provvedere ad un bonario risarcimento del danno. Per questo, la famiglia, assistita da Confconsumatori, ha deciso di citare in giudizio il tour operator, che nei pacchetti turistici risponde dei disservizi causati da soggetti terzi di cui si avvale, in questo caso la compagnia aerea. Quest'ultima é stata a sua volta chiamata in giudizio proprio dal tour operator. A conclusione di due gradi di giudizio la Corte di Appello di Catania (Dott. Antonio Maiorana, Presidente, Dott.ssa Domenica Motta, Consigliere, Dott. Roberto Cordio, Consigliere relatore ed estensore) ha condannato in solido tour operator e compagnia aerea, al pagamento di oltre 2000 euro in favore della famiglia. Nello specifico, la somma complessiva di 1.996,66 euro (più gli interessi e le spese del giudizio) comprendeva 1.646,66 euro di rimborso per le spese sostenute nell'acquisto di indumenti e di quanto necessario per la permanenza all'estero nel periodo di ferie, e ulteriori 300 euro per il danneggiamento delle valigie successivamente ritrovate. In particolare la Corte, aderendo ad un recente orientamento della Corte di Cassazione, non ha ritenuto fondata l'eccezione del tour operator secondo cui i turisti, pur avendo segnalato subito i fatti, avevano inviato la lettera di reclamo oltre i dieci giorni dal loro rientro. La Corte ha osservato che il termine di dieci giorni, trattandosi di previsione a favore del consumatore, non può costituire un onere od una decadenza a carico dello stesso. "É una sentenza importante - ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia, che ha assistito in giudizio i consumatori - perché costituisce una concreta applicazione del recente orientamento della Suprema Corte, che dopo anni di incertezza interpretativa delle norme di legge, é intervenuta a fare chiarezza in materia, garantendo ai consumatori il riconoscimento dei loro diritti. Con buona pace di tour operator e compagnia aerea che, anche in questo caso, hanno cercato di aggrapparsi ad eccezioni formali per cercare di non risarcire i turisti".
Dodici Grossetani hanno passato il capodanno 2007 in Aeroporto, viaggio aereo in ritardo di due giorni. Sentenza esemplare del Tribunale di Grosseto: 6.000,00 euro di risarcimento
Grosseto, 28.6.2012 - Quattro famiglie grossetane con figli al seguito dovevano rientrare da un viaggio alla Mauritius il 31.12.2007 per festeggiare a Roma la fine dell'anno. L'aereo anziché atterrare il pomeriggio del 31.12.2007 è giunto nella capitale la sera (tarda) del 2.1.2008, così da costringere le quattro famiglie a festeggiare- si fa per dire- l'ultimo dell'anno tra aeroporto e alberghi di fortuna. Il voucher offerto dal tour operator di poche decine di euro è risultato quasi offensivo ed i turisti hanno chiesto assistenza alla federazione grossetana della Confconsumatori. Dopo aver esperito un tentativo di conciliazione con esito negativo, nel lontano 2008, dinanzi alla Camera Arbitrale e di conciliazione di Grosseto si sono rivolti al Tribunale di Grosseto.
Con la sentenza n. 686 2012 il Tribunale ha statuito che l'organizzatore del viaggio (tour operator) risponde per l'inadempimento del vettore aereo secondo le norme del codice del consumo ora codice del turismo; che il guasto all'aeromobile non può essere solo lamentato ma deve essere provato per testimoni e documenti. In aggiunta il Tribunale ha ritenuto che la lesione del diritto alla vacanza costituisce lesione di un diritto costituzionalmente garantito e conseguentemente che il danno da vacanza rovinata è inquadrabile al pari del danno esistenziale. Per l'effetto il tour operator è stato condannato ad un risarcimento di 500,00 euro a persona per un totale di euro 6.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per il rientro ritardato a Grosseto per ulteriori 475,00 ed alle spese del giudizio per oltre 3.500,00 euro oltre accessori. E' un caso emblematico che deve far riflettere i malcapitati turisti che non sempre reagiscono dinanzi a disservizi o inadempimenti nel corso delle sacrosante vacanze.
La Confconsumatori ricorda che tramite il proprio sportello di Grosseto sito in Via Ronchi 24 tel. 0564,418276 è sempre possibile ottenere assistenza e tutela nei reclami con compagnie aeree, tour operator ed altro. In aggiunta la Confconsumatori insieme alle associazioni Adoc, Federconsumatori, Cittadinanza Attiva e UNC ha istituito, in collaborazione con la Camera Arbitrale della CCIAA di Grosseto, anche un preciso punto d'assistenza presso la sede di Via Adda attraverso il quale è possibile procedere con la mediazione obbligatoria o facoltativa nelle liti turistiche. L'ufficio stampa
Costa Concordia: è in gioco il ruolo della conciliazione in Italia
(intervista di Helpconsumatori a Mara Colla, presidente di Confconsumatori)
D. La settimana scorsa avete illustrato la vostra proposta di conciliazione a Costa. Si tratta di una posizione nuova?
R. Tutt'altro. Nell'immediatezza del disastro, Confconsumatori ha ragionato sulle modalità di gestione degli aspetti della vicenda, di diversa gravità e urgenza. In considerazione del numero dei passeggeri a bordo, oltre all'equipaggio, abbiamo considerato necessario ipotizzare modalità che permettessero di esaminare nel più breve tempo possibile le singole situazioni, sulla base di criteri di rimborso e di indennizzo predefiniti. Bisognava evitare, infatti, che si radicasse il contenzioso legale come unica possibilità di ristoro; che a situazioni uguali potessero essere date soluzioni diverse; che la richiesta di rimborso e indennizzo non risultasse un costo per persone già così pesantemente colpite.
D. Ma, intanto, in questi due mesi sono emerse diverse posizioni.
R. Il punto di vista di Confconsumatori sulla vicenda era ed è giuridico-legale e non meramente commerciale. Con questo atteggiamento l'associazione ha aderito, prima, al Comitato naufraghi, proposto da altra associazione, con l'intento di costituire un punto di gestione unitaria degli aspetti della vicenda e di interlocuzione con l'Armatore o chi per esso e, poi, ha partecipato all'incontro promosso da Astoi il 26 gennaio scorso.
D. Proprio in relazione a quest'ultimo incontro resta il fatto che non avete sottoscritto l'accordo raggiunto da quasi tutte le altre associazioni.
R. La proposta che Costa Crociere ha avanzato non ha trovato la condivisione di Confconsumatori per ragioni di metodo, non di quantum, e di contenuti. Gli importi offerti - al primo incontro (!) fra Costa e associazioni - avrebbero potuto essere proposti come provvisionale invece che a saldo; il termine assegnato ai naufraghi, entro il quale accettare la proposta, era troppo esiguo in rapporto al valore della liberatoria richiesta ai passeggeri. Sul punto, vale la pena ricordare che l'associazione francese Fenvac ha sottoposto al Tribunale di Nanterre i contenuti dell'offerta della Società. Il Tribunale, dopo aver espresso il proprio giudizio sull'offerta, ha ordinato che i passeggeri di nazionalità francese possono comunicare l'adesione entro il termine del 14 maggio 2012. Quelli italiani restano ancorati al 31 marzo 2012. Anche questa discrepanza, dal nostro punto di vista inammissibile, postula l'adozione di un'ottica giuridico-legale e non commerciale per la gestione dell'intera vicenda.
D. Ma allora in cosa consiste la vostra proposta?
R. Ad avviso di Confconsumatori esiste un'unica possibilità per rimborsare e indennizzare i passeggeri in modo rapido, equo e trasparente: istituire un tavolo di conciliazione paritetica, sul modello "Parmalat - Banca Intesa", composta da un conciliatore per Costa e da uno per l'associazione dei consumatori, i quali potranno pervenire o meno alla quantificazione e determinazione di un accordo risarcitorio, redigendo e sottoscrivendo relativo verbale. In caso di accordo raggiunto, comprendente l'offerta scaturita dal tentativo di conciliazione, il passeggero dovrà sottoscriverlo per l'accettazione o il rifiuto dell'offerta ricevuta.E tale accordo dovrà consentire anche la partecipazione e l'adesione delle associazioni dei consumatori di tutti i paesi di provenienza dei naufraghi.
D. Cos'altro avete chiesto a Costa Crociere?
R. Abbiamo chiesto la costituzione di un fondo per finanziare borse di studio, lavori di ricerca e progetti su questioni attinenti la prevenzione degli incidenti in mare e la sicurezza sulle navi, in collaborazione con le associazioni dei consumatori.
D. A questo punto ritenete di poter ricevere una risposta positiva da Costa?
R. Poiché la Società può avere interesse a ragionare sulla proposta di conciliazione illustrata da Confconsumatori per recuperare credito verso i clienti anche potenziali, per migliorare la propria posizione nei confronti del Giudice penale e per contenere i costi relativi alla tragedia, ci si augura che possa essere compresa e accettata.
D. Ma per quali motivi insistete così tanto sulla conciliazione?
R. Siamo convinti che è in gioco il ruolo che le associazioni dei consumatori intendono dare allo strumento della conciliazione. Se passerà il principio che i casi di rilevante gravità, come quello in esame, non possono essere risolti attraverso la conciliazione, tale strumento risulterà fortemente sminuito per il futuro, e rischierà di essere relegato ad una funzione minore, utilizzato solo in alcuni settori per la definizione di pratiche di modesta entità. Invece, la conciliazione, per sua natura e per come storicamente è stata praticata in Italia dalle associazioni dei consumatori, deve poter essere uno strumento di risoluzione di tutte le controversie tra consumatori e aziende, a prescindere dall'entità dei danni. Difendendo e promuovendo la conciliazione sul caso Costa, nutriamo quindi la sana ambizione di difendere non solo la dignità dello strumento, ma anche e soprattutto la possibilità di accrescerne l'importanza. E a questo obbiettivo crediamo siano interessate tutte le associazioni dei consumatori.
Tragedia Costa Concordia. Confconsumatori illustra e formalizza alla Società armatrice la propria proposta di risarcimento
Parma, 9 marzo 2012 - Si è svolto ieri l'incontro tra Confconsumatori e il Management di Costa Crociere s.p.a.All'ordine del giorno la illustrazione della proposta di procedura per risarcire i danneggiati. Si tratta dell'istituzione di una procedura di conciliazione paritetica, sul modello dei protocolli di conciliazione sottoscritti dalle associazioni dei consumatori con le più grandi aziende operanti in altri settori, anche in occasione di eventi collettivi come i crack finanziari. La proposta presentata, fino ad oggi non prospettata né praticata, potrebbe aprire scenari nuovi in materia di risarcimenti. Con specifico riferimento al naufragio del Costa Concordia, la posizione di ciascun naufrago potrà essere trattata singolarmente e definita con l'assistenza di un conciliatore designato dall'associazione di consumatori e di un conciliatore designato dall'azienda. Inoltre, la proposta di Confconsumatori prevede anche la partecipazione delle associazioni europee di tutela di consumatori dei Paesi di provenienza dei naufraghi. A ben vedere, è la proposta che Confconsumatori ha avanzato già all'indomani del rifiuto di sottoscrivere l'accordo di risarcimento tombale e forfetario avanzato da Costa, con l'intento di realizzare una procedura rapida ed efficace, trasparente e non costosa. "Ci auguriamo che la nostra proposta sia accolta - dichiara Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori - perché potrebbe ridurre significativamente il ricorso alla Magistratura da parte dei naufraghi per ottenere il giusto risarcimento".
Costa Concordia: Confconsumatori, presente nell'incidente probatorio a fianco dei singoli naufraghi
Parma, 5 Marzo 2012 - Confconsumatori continuerà la propria azione a fianco dei naufraghi della nave Costa Concordia tramite i passeggeri che hanno chiesto di essere difesi quali persone offese dal reato. Nel corso dell'incidente probatorio che si è svolto sabato a Grosseto le associazioni dei consumatori e quelle ambientaliste, che avevano chiesto di partecipare al procedimento sono state escluse, sul presupposto che sono soggetti danneggiati dal reato e non persone offese dal reato. Confconsumatori sarà comunque presente, tramite i propri legali, alle fasi dell'incidente probatorio in quanto sei passeggeri che si sono rivolti all'associazione hanno chiesto di partecipare, appunto come persone offese, conferendo mandato ai legali ed i loro atti di nomina sono stati depositati. In questa delicata fase del procedimento, sarà importante essere presenti, certamente rappresentando i passeggeri che ci hanno conferito espresso mandato, ma anche per tutti i passeggeri che, loro malgrado, sono rimasti coinvolti, nella triste vicenda.
Confermiamo la posizione assunta in questa vicenda sin dall'inizio ribadendo che siamo nel procedimento penale in quanto è nostro primario intento quello di contribuire all'accertamento della verità, perché è la verità quella che innanzitutto é dovuta ai passeggeri ed alla nazione. Tutte le altre questioni relative ai risarcimenti, pur importantissime, vengono dopo, anche se subito dopo, e dovranno essere affrontate secondo modalità varie, che attengono all'entità dei danni subiti da ogni singolo e alle forme giudiziarie o extragiudiziarie che ciascuno sceglierà. E per ciò che riguarda quest'ultima possibilità ci auguriamo che al più presto vengano riviste le offerte fino ad oggi formulate e venga costituito un tavolo di conciliazione aperto a tutte le associazioni dei consumatori di tutti i paesi di provenienza dei naufraghi, con l'adozione di criteri oggettivi e trasparenti. "Le transazioni a favore dei passeggeri - dichiara Mara Colla, Presidente di Confconsumatori - non sono una clava da usare mediaticamente, ma uno strumento attraverso il quale il rapporto tra Costa ed i passeggeri, spezzatosi gravemente, potrebbe trovare una composizione bonaria. Per tali motivi insistiamo nella proposta di riapertura del tavolo. Nel frattempo i legali, che assistono i naufraghi, nel rigoroso rispetto delle previsioni e delle garanzie di legge previste per la fase dell'incidente probatorio, continueremo ad esercitare il nostro ruolo, ferme restando tutte le altre strategie giudiziarie".
Costa Concordia. Confconsumatori a fianco dei naufraghi
Parma, 3 Marzo 2012 - Confconsumatori continuerà la propria azione a fianco dei naufraghi della nave Costa Concordia tramite i passeggeri che hanno chiesto di essere difesi quali persone offese dal reato. Nel corso dell'incidente probatorio che si sta svolgendo oggi a Grosseto le associazioni dei consumatori e quelle ambientaliste, che avevano chiesto di partecipare al procedimento sono state escluse, sul presupposto che sono soggetti danneggiati dal reato e non persone offese dal reato. Nonostante ciò, Confconsumatori, tramite i propri legali, potrà essere presente alle fasi dell'incidente probatorio in quanto sei passeggeri che si sono rivolti all'associazione hanno chiesto di partecipare, appunto come persone offese, conferendo mandato ai legali (Avv. Carmelo Calì del foro di Catania e Avv. Marco Festelli del foro di Grosseto) ed i loro atti di nomina erano già stati depositati. Confconsumatori sarà quindi presente in questa delicata fase del procedimento non solo nell'interesse diretto dei passeggeri che hanno conferito espresso mandato, ma anche in quello indiretto di tutti i passeggeri che, loro malgrado, sono rimasti coinvolti, nella triste vicenda.
"L'associazione, in relazione al procedimento penale, conferma la posizione assunta in questa vicenda sin dall'inizio ribadendo che é proprio primario intento quello di contribuire all'accertamento della verità, perchè è la verità quella che innanzitutto é dovuta ai passeggeri ed alla nazione. Tutte le altre questioni relative ai risarcimenti, pur importantissime, vengono dopo, anche se subito dopo, e dovranno essere affrontate secondo modalità varie, che attengono all'entità dei danni subiti da ogni singolo e alle forme giudiziarie o extragiudiziarie che ciascuno sceglierà" - ha dichiarato Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori.Confconsumatori, tramite i legali, che assistono i naufraghi, nel rigoroso rispetto delle previsioni e delle garanzie di legge previste per questa fase del procedimento, continuerà ad esercitare il proprio ruolo.
Nuovo incidente Costa: qualcuno ci spieghi
Parma, 28 febbraio 2012 - Confconsumatori è a disposizione di tutte le persone danneggiate da questa nuova avaria e le assisterà con le stesse modalità con cui sta assistendo i naufraghi della Costa Concordia, favorendo un risarcimento pieno ed effettivo a tutti i danneggiati. Perché, anche in questo caso, che potremmo definire di minore gravità rispetto al precedente, ai passeggeri spetta comunque un risarcimento. Senza nessuna dietrologia e senza nessun allarmismo é doveroso da parte di tutti interrogarsi su questo secondo incidente a distanza di pochissimo tempo. Ai passeggeri, passati, presente ed eventualmente futuri spetta una informazione chiara e trasparente. Ed é quella che ci aspettiamo arrivi al più presto da parte di Costa, visto che tra i diritti fondamentali dei consumatori vi é quello all'informazione. Ma tra i diritti fondamentali dei consumatori vi sono anche quelli relativi alla sicurezza ed alla qualità dei servizi ed alla tutela della salute. Ed é su questi temi che aspettiamo risposte ed intendiamo aprire un confronto. Nessuna "caccia alle streghe", ma non possiamo ritenere esaustive le presuntivamente rassicuranti "pacche sulle spalle" ai consumatori che abbiamo registrato sino ad oggi.
I due incidenti, così ravvicinati nel tempo, confermano la convinzione di Confconsumatori che occorra non tanto proporre soluzioni "ad hoc", come nel caso della Concordia, ma convocare un tavolo conciliativo aperto a tutte le associazioni di consumatori, o soggetti comunque rappresentativi delle vittime del naufragio, di tutti paesi di provenienza dei danneggiati. Un tavolo di conciliazione specifico, con la definizione di criteri di rimborso e di indennizzo dei naufraghi generali, chiari, equi, trasparenti ed oggettivi. E ciò per garantire in via stragiudiziale e in tempi brevi la prontezza dei rimborsi e l'equità dei risarcimenti, lasciando alla valutazione della Magistratura i casi che, per la loro gravità e/o specificità non possono essere oggetto di conciliazione o i casi in cui il consumatore non si dichiari soddisfatto dell'offerta ricevuta.
Il tribunale francese ordina a Costa di cambiare rotta
Parma, 14 febbraio 2012 - Il Tribunale di Nanterre ha imposto a Costa Crociere di prorogare il termine di accettazione dell'offerta d'indennizzo formulata dalla stessa, dal 14 febbraio al 14 maggio. Secondo il giudice francese le vittime non dispongono ancora degli elementi necessari e sufficienti per apprezzare e valutare la congruità dell'offerta che è stata loro rivolta, anche in considerazione del fatto che il loro danno biologico e morale non è ancora consolidato ed essi sono tutt'ora segnati dallo stress psicologico provocato da quella catastrofe marittima. Le riserve manifestate fin da subito da Confconsumatori sulla transazione trovano conforto nell'ordinanza emessa ieri in Francia. Per il Tribunale francese le vittime sono semplici consumatori, resi più fragili dalle circostanze eccezionali dell'evento, e potrebbero esser tentati di accettare l'offerta loro rivolta ignorando l'ampiezza dei loro diritti, per la paura di non poter più esser indennizzati. Confconsumatori, che come è noto, non ha aderito alla proposta transattiva cui si riferisce il Tribunale francese, chiede a Costa di prorogare quanto meno al 14 maggio 2012, spontaneamente ed immediatamente, la facoltà di aderire per tutti i danneggiati di qualunque nazionalità. "Confconsumatori, - dichiara la presidente nazionale Mara Colla - insiste affinché Costa Crociere convochi un tavolo conciliativo aperto a tutte le associazioni di consumatori, o soggetti comunque rappresentativi delle vittime del naufragio, di tutti paesi di provenienza dei danneggiati".
Costa Concordia: vademecum per i naufraghi
Parma, 7 febbraio 2012 - I passeggeri usciti dall'incubo del naufragio della Costa Concordia, rischiano ora di perdersi nella giungla delle proposte di accordi stragiudiziali, cause, class action, ecc. Si rende necessario, quindi, fare innanzitutto chiarezza su quelli che sono i diritti effettivi dei consumatori e quali possono essere gli strumenti per farli valere.
DANNI ALLE COSE - Oltre al rimborso integrale del biglietto, il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni subiti per la distruzione e/o smarrimento dei beni personali che aveva con sé, compreso il denaro, i gioielli e i documenti personali. È necessario quindi redigere un apposito elenco con l'indicazione del valore dei beni. E' necessario elencare anche le spese che i turisti hanno dovuto sostenere autonomamente per rientrare nelle proprie residenze. È importante conservare il contratto di viaggio e qualsiasi altro documento ad esso collegato, nonché le ricevute di tutte le spese che sono state effettuate a qualsiasi titolo.
Anche i dipendenti imbarcati sulla Costa Concordia hanno diritto ad essere risarciti dei danni patrimoniali subiti, purchè possano dimostrarli.
Naufragio Costa Concordia: attenzione ai bambini
Parma-Grosseto, 6 febbraio 2012 - Se l'evento per gli adulti può essere stato traumatico, e ancora oggi molte vittime del naufragio continuano a patire sofferenze psichiche importanti, per i bambini le conseguenze potrebbero essere anche peggiori.
Questa, in sintesi, è l'opinione del dottor Roberto Alessi di Grosseto, consulente medico di Confconsumatori, che segnala: "un tale evento nell'età evolutiva (4-13 anni) ha una incidenza più grave e può dar vita, con alta probabilità, a fenomeni noti come "disturbo da stress post traumatico", che possono comparire anche a distanza di settimane o alcuni mesi. Il disturbo si manifesta con persistenti difficoltà nel ritmo sonno-veglia, nella capacità di concentrazione e, talvolta, anche nella gestione dei rapporti interpersonali. Tale patologia è di difficile trattamento, può persistere per molti anni, innescando importanti disturbi ansiosi anche nell'età adulta. L'evento traumatico rimane impresso nella psiche del bambino come un punto di riferimento minaccioso e inamovibile, e può condizionare il normale sviluppo psichico della persona". Pertanto il dottor Alessi raccomanda alle famiglie: "qualora si manifestino disturbi di questo genere nel comportamento dei figli, è bene farli visitare dal proprio pediatra ed eventualmente da esperti neuropsichiatri per l'infanzia".
Anche per queste ragioni, Confconsumatori ribadisce nuovamente che è ancora presto per quantificare il danno complessivo effettivamente patito, del quale chiedere il risarcimento in quanto diretta conseguenza del turbamento psicofisico subito dai viaggiatori. L'avvocato Marco Festelli, designato da Confconsumatori per la costituzione di parte civile dell'associazione nel processo penale, invita i danneggiati - in particolar modo le famiglie con bambini - a valutare con grande attenzione la proposta economica di Costa Crociere "perché, - conclude Festelli - in caso di danni psichici permanenti, sarà impossibile ottenere un ulteriore ristoro una volta sottoscritto l'accordo, che comporta la firma liberatoria e la rinuncia a qualunque altra successiva azione".
Accordo Costa-Consumatori: troppo presto per quantificare i risarcimenti
Parma, 30 gennaio 2012 - Confconsumatori, come è noto, si è riservata di ponderare i contenuti dell'intesa del 26 gennaio alla luce delle casistiche presentate dai naufraghi che si sono rivolti alle proprie sedi, ed è impegnata ad assistere anche coloro che desiderino porre alle loro spalle questa disastrosa esperienza accettando l'indennizzo proposto. Si ricorda che Confconsumatori aveva precedentemente incaricato l'avv. Marco Festelli di Grosseto della difesa dell'Associazione quale parte offesa nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Grosseto. A tal proposito, l'avv. Festelli concorda con quanto in questi giorni ha detto la Presidente della Commissione Giustizia della Camera: "è troppo presto per parlare di una quantificazione del danno ed in particolare del danno morale, almeno sino a quando non saranno accertate le responsabilità dei singoli e della società Costa Crociere. Il risarcimento cambia a secondo della natura del delitto accertato e dello stress subito dalla persona. Oltre tutto, se è fisiologico che a fronte di un evento nefasto come il naufragio una persona subisca temporanee sofferenze psicologiche, quando queste si somatizzano in via permanente diventano una patologia che provoca un danno di natura biologica anche questo risarcibile". Tiene inoltre ad aggiungere l'Avv. Festelli: "le vittime, una volta firmato l'accordo, non potranno pretendere null'altro per eventuali danni psichici che si manifestassero a distanza dall'evento. Devono quindi essere pienamente consapevoli dell'importanza della firma di accettazione della proposta economica".
Giudice di pace di Grosseto: un giorno di ritardo aereo diventa vacanza rovinata
Grosseto, 27.1.12 - Importante sentenza n. 1375/11 pronunciata dal Giudice di Pace di Grosseto, Avv. Colantuoni Romagnoli. Un associato della Confconsumatori grossetana, nell'anno 2009, aveva prenotato una settimana di vacanze in Messico, acquistando un pacchetto di viaggio tutto compreso (viaggio e soggiorno). Senonchè alla partenza la compagnia aerea, accusando non meglio precisati problemi metereologici, ha ritardato di un giorno l'imbarco. Il Tour operator manifestando, così come evidenziato dalla sentenza, anziché rimborsare una somma ha regalato al passeggero un voucher compensativo di 100 euro. L'associato dopo aver ricevuto il voucher si era rivolto alla Confconsumatori di Grosseto che prima di approdare all'estrema ratio del turismo l'aveva assistito in una procedura di mediazione dinanzi alla Camera di Commercio di Grosseto, procedura conclusasi con la mancata partecipazione del tour operator.
La sentenza ribadisce concetti particolarmente importanti: 1) Il reclamo che il consumatore deve fare non è condizione per esperire l'azione giudiziale ed il reclamo non è necessario quando l'organizzatore del viaggio conosce l'evento. 2) L'organizzatore-tour operator risponde dei ritardi della compagnia area senza poter eccepire alcunchè al cliente. 3) Il ritardo aereo che fa perdere un giorno di vacanza provoca un danno da vacanza rovinata riconosciuto dal nostro ordinamento quale danno risarcibile ex articolo 2043 c.c. In concreto al tour operator il ritardo è costato il voucher e 500,00 euro oltre interessi legali nonché le spese del giudizio per circa 1.500,00 euro. Dunque i viaggiatori hanno molti diritti da poter esercitare in caso di disservizi verificatisi durante le "sacrosante vacanze". A tal proposito si ricorda che confconsumatori, unitamente ad UNC, Adoc, Federconsumatori e Cittadinanza Attiva ha istituito insieme alla Camera di Commercio di Grosseto uno sportello per il turista presso la sede della Camera Arbitrale di Grosseto, sportello che si coordina e raccorda con gli sportelli delle cinque associazioni dei consumatori. L'ufficio stampa
Accordo Costa-Associazioni dei consumatori: le ragioni di un no
Parma, 27 gennaio 2012 - Confconsumatori non ha sottoscritto l'accordo siglato ieri tra le Associazioni dei consumatori e Costa Crociere sui risarcimenti ai naufraghi della nave Concordia.
L'adesione, infatti, comporta: a) l'impegno delle associazioni sottoscrittrici a non costituirsi parte civile; b) analogo impegno da parte dei passeggeri danneggiati; c) l'accettazione a saldo delle somme offerte, per la valutazione dell'equità/congruità delle quali Confconsumatori chiede il concorso di periti esperti. Va ricordato che Confconsumatori ha già depositato l'atto di costituzione di parte civile nel processo penale che si avvierà a Grosseto e ha assicurato la migliore tutela ai passeggeri anche attraverso analogo atto giudiziario, come è stato ampliamente pubblicizzato nei giorni scorsi. L'offerta pervenuta all'incontro di ieri (il primo, peraltro), con la richiesta di sottoscrivere immediatamente l'accordo, per Confconsumatori dev'essere meglio ponderata, anche in relazione all'accertamento delle responsabilità da parte dell'autorità giudiziaria tutt'ora in corso. Ciò premesso, nel riaffermare la necessità di costituire il tavolo di conciliazione - peraltro da noi espressamente richiesto - ci riserviamo di valutare la proposta pervenuta nell'esclusivo interesse dei passeggeri danneggiati, ai quali resta la titolarità del diritto di decidere. Oggi alle 14,30 nella sede di Confconsumatori a Grosseto (in via Ronchi 24) si terrà una Conferenza stampa durante la quale l’avvocato Marco Festelli illustrerà la posizione di Confconsumatori.
Costa Crociere: risarcimenti flash? No grazie!
Parma, 25 gennaio 2012 - Costa Crociere sta inviando in questi giorni ai passeggeri comunicazioni attraverso le quali offre il rimborso di quanto pagato per l'acquisto della crociera e il risarcimento di danni patrimoniali emergenti, invitando altresì i passeggeri a compilare un apposito elenco.
Tali offerte, anche se costituiscono un segnale di disponibilità da parte della Compagnia, non posso tuttavia risarcire l'integralità dei danni subiti dai passeggeri. Invitiamo, pertanto, a non firmare nessuna lettera liberatoria che, eventualmente, venisse richiesta, e prima di accettare e incassare quanto oggi offerto consigliamo di precisare con lettera raccomandata a/r che le somme vengono accettate esclusivamente in acconto del maggior importo spettante a qualsiasi titolo. Confconsumatori esorta comunque a rivolgersi per l'esame di quanto ricevuto al Comitato Naufraghi tramite una delle associazioni dei consumatori che vi hanno aderito.
Costa Concordia: Confconsumatori è parte offesa nel processo contro Schettino e Ambrosio
Parma, 25 gennaio 2012 - Confconsumatori si è costituita oggi parte offesa nel processo penale contro il comandante della Costa Concordia Francesco Schettino e Ciro Ambrosio, primo ufficiale di plancia. A tal fine l'Associazione ha provveduto alla nomina dell'avvocato Marco Festelli, Presidente di Confconsumatori Grosseto, quale difensore di fiducia.
"La sciagura non solo ha provocato danni irrimediabili per i passeggeri - commenta Mara Colla Presidente Nazionale di Confconsumatori - ma ha arrecato danni di rilevanza importantissima al turismo italiano e alla credibilità della sicurezza marittima. Gravissimo anche il possibile pregiudizio all'ambiente, in particolare all'arcipelago toscano. Inoltre registriamo il forte disagio di coloro che avevano prenotato una crociera prima dell'incidente e che ora dovrebbero mettersi in viaggio". Confconsumatori ricorda ai passeggeri coinvolti che è bene inviare al più presto la lettera di reclamo a Costa Crociere, per formulare la richiesta di risarcimento. Oggi, infatti, scadono i 10 giorni lavorativi dall'incidente, avvenuto il 13 gennaio: Confconsumatori consiglia di spedire la lettera immediatamente, o comunque non oltre i 10 giorni dalla data prevista per il rientro. Scarica il modello di lettera cliccando QUI (VERSIONE ITALIANA). Scarica il modello di lettera in inglese cliccando QUI (ENGLISH VERSION). I CONTATTI - Confconsumatori, continuerà nel proprio impegno, coordinandosi con il Comitato Naufraghi Concordia a cui ha aderito, unitamente alla quasi totalità delle associazioni dei consumatori italiane, ed assisterà tutti i turisti italiani e stranieri che lo richiederanno e che potranno contattare la sede nazionale o le sedi territoriali secondo i riferimenti rinvenibili sul sito nazionale dell'associazione www.confconsumatori.it. Sarà inoltre possibile contattare la sede nazionale al seguente numero telefonico 0521/231846 ed al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@confconsumatori.it.
Tragedia Costa Concordia
Grosseto/Parma, 16.1.2012 - La Confconsumatori sia a livello nazionale che tramite la federazione di Grosseto esprime il proprio cordoglio per le vittime (e loro famiglie) della tragedia della Costa Concordia. Cordoglio e solidarietà che va anche alle migliaia di persone che pur non avendo subito danni fisici hanno visto trasformato in tragedia, che segnerà sicuramente la loro esistenza, quella che doveva essere una vacanza. Confconsumatori non può non ringraziare tutti coloro che si sono adoperati nel soccorso e assistenza delle persone coinvolte nel naufragio. Confconsumatori rispettando il momento di grave ansia e dolore su quella che è una brutta pagina per la marina mercantile italiana si è astenuta nei primi giorni dopo la sciagura dal parlare di risarcimenti. Tuttavia dopo il soccorso si deve parlare di responsabilità e sul punto esprimiamo piena fiducia nell'operato della Procura della Repubblica di Grosseto. Qualora fossero confermate le ipotesi di reato, a carico di soggetti responsabili dell'evento, e si giunga ad un processo Confconsumatori annuncia sin da ora la propria volontà di costituirsi parte civile perché il danno procurato da eventuali condotte illecite, non è solo diretto alle migliaia di turisti coinvolti ma colpisce la credibilità del turismo e della marina italiana. Parimenti la Confconsumatori - anche per tramite della propria federazione di Grosseto- fornirà, in caso di processo penale, assistenza a tutti coloro i quali vorranno costituirsi parte civile per ottenere il ristoro del danno morale oltre che di quello patrimoniale. Circa i danni Confconsumatori auspica che Costa Crociere voglia, aprendo anche un confronto con tutte le associazioni dei consumatori per stabilire modalità rapide e snelle, provvedere spontaneamente all'immediato rimborso del costo della crociera ed all'immediato ristoro quanto meno dei danni patrimoniali dovuti a perdita di bagagli, perdita di denaro, documenti e beni, per poi procedere con la liquidazione dei danni biologici e morali -oltre che esistenziali e da vacanza rovinata- patiti dai 3.000 turisti. Confconsumatori coglie l'occasione per associarsi a quanto dichiarato dal Presidente della Regione Toscana Rossi ovvero che la sciagura deve far innalzare il livello dei controlli in mare per garantire ai cittadini adeguata sicurezza e rispetto delle normative di navigazione. La sede nazionale (tel 0521,231846) e la sede di Grosseto (tel.0564,418276) oltre che presso tutte le sedi territoriali i cui indirizzi sono reperibili sul sito www.confconsumatori.it è a disposizione di tutti i passeggeri per fornire informazioni utili sui loro diritti. Il Presidente Nazionale, Mara Colla Il presidente provinciale, Marco Festelli
Volo cancellato e danno da ritardo, a Catania un risarcimento da 1700 €
Catania, 5 Dicembre 2011 - Il volo salta senza preavviso e inizia l'odissea per una donna rientrata da Londra a Catania con oltre 5 ore di ritardo: per lei un risarcimento da 1700 €.
Con una recentissima sentenza il Giudice di Pace di Giarre (CT), ha riconosciuto ad una passeggera il diritto previsto dal regolamento comunitario n. 261/2004. La consumatrice aveva vissuto una vera e propria odissea: doveva imbarcarsi sul volo in partenza alle 9,25 dall'aeroporto di London City e diretto a Milano Linate. Giunta in aeroporto le veniva comunicato che il volo era stato cancellato, senza alcun preavviso; veniva così trasferita all'aeroporto di London LHR ed inserita in lista d'attesa sul volo in partenza alle 11,40 per Roma Fiumicino. A causa di questi disguidi, la passeggera perdeva il volo delle 13,20, che doveva portarla da Milano a Catania, dove giungeva solo alle ore 20,30, con un ritardo di oltre 5 ore rispetto a quello programmato. In tutto questo periodo di tempo alla passeggera non veniva prestata nessuna assistenza. La compagnia aerea è stata condannata al pagamento di 950 €, oltre alle spese del giudizio, che superano i 700 €. L'importo di 950 € è stato determinato nella misura di 400 € per la compensazione pecuniaria conseguente alla cancellazione del volo prevista per tratte fino a 3.500 km, e di 500 € a titolo di risarcimento danni per il ritardo in virtù della Convenzione di Montreal, più 50 € per la mancata assistenza. Nel corso del giudizio la compagnia aerea era arrivata a sostenere che non vi era stata nessuna cancellazione del volo. Circostanza smentita anche grazie alla testimonianza di altre due passeggere, che avevano subito lo stesso disservizio ed alle quali era stata corrisposta la sola compensazione pecuniaria. "Ancora una sentenza, tra le poche che riconoscono il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria in seguito alla cancellazione del volo - ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia e responsabile nazionale trasporti dell'associazione, che ha assistito in giudizio la passeggera - La sentenza è poi importante perché, oltre alla compensazione, sancita dal regolamento comunitario n. 261/2004 riconosce anche il diritto del passeggero al risarcimento del danno per il ritardo, come previsto dalla Convenzione di Montreal, a conferma che le due normative concorrono e non si escludono". Info: 348-5152184, e-mail disservizi.aerei@confconsumatori.it o turismo@guardachetiriguarda.it.
Volo annullato per maltempo, il giudice li risarcisce
Pistoia, 7 giugno 2011 - Con una recentissima sentenza, il Giudice di Pace di Pistoia riconosce il risarcimento dei danni a due giovani pistoiesi che si erano visti annullare ben due voli aerei a causa del maltempo. Tutto accadde nel dicembre del 2010 quando i due giovani acquistarono due biglietti aerei da Bologna a L'Avana. Portatisi a Bologna, tuttavia, l'aereo della Blue Panorama non era potuto partire per mancanza di liquido antigelo. La coppia fu trasferita quindi alla Malpensa in pulmann dove, dopo una notte intera in aeroporto, avrebbero dovuto partire per Cuba. A Milano però il volo fu ancora una volta annullato per il maltempo. I due giovani si rivolsero quindi alla Confconsumatori e successivamente, assistiti dall'Avv. Alessandro Fagni e dalla Dott.ssa Ilaria Valentini, avevano fatto causa al tour operator e alla compagnia aerea. Il Giudice di Pace Ilaria Bagnoli, dopo una veloce istruttoria, ha quindi condannato entrambe al risarcimento deì danni subiti dai viaggiatori per non aver offerto ai turisti una immediata alternativa.
"Ai nostri assistiti - precisa la Dott.ssa Valentini - è stato riconosciuto l'integrale rimborso non solo delle spese dei biglietti aerei e del pernottamento a L'Avana, ma anche di quelle di vitto e alloggio per il tempo passato negli aeroporti di Bologna e Malpensa". L'importanza della sentenza del Giudice di Pace si misura anche in base alla condanna al risarcimento per la vacanza rovinata. "Avevamo chiesto - conclude la Dott.ssa Valentini - il ristoro del danno non patrimoniale fondato anche sulle norme del codice del Consumo ed il Giudice ce l'ha riconosciuto quantificandolo in 500 euro, per non aver potuto godere di un'occasione di svago e riposo da tempo programmata. Si tratta di un'importante precedente per tutti coloro che subiscono ingiustamente una cancellazione del volo". La Confconsumatori di Pistoia può essere contattata al num. 327.2050722 o via mail all'indirizzo confconsumatoript@libero.it
Islanda e Catania, cessate le eruzioni resta l'inganno dei rimborsi
Parma, 26 maggio 2011 - Le eruzioni del vulcano islandese Grimsvotn e di quello siciliano Etna sono finite ed i passeggeri possono tirare un sospiro di sollievo. Purtroppo non sono finiti i tentativi delle compagnie aeree, reiterati anche in questi giorni come nel passato, di affievolire i diritti dei passeggeri. Infatti tra i diritti spettanti ai passeggeri vi é quello di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato in seguito alla circostanze eccezionali verificatesi. Ebbene diverse compagnie hanno comunicato ai passeggeri che sarà rimborsata la somma corrisposta meno gli importi relativi alle tasse aeroportuali. Tale pretesa é del tutto illegittima in quanto al passeggero spetta il rimborso del prezzo pieno del biglietto non usato. I passeggeri, che hanno ricevuto questa risposta sappiano quindi che possono contestarla e pretendere il prezzo totale pagato. Ed essendo un diritto previsto dal regolamento comunitario 261/2004 si tratta di un diritto irrinunciabile. Quindi anche coloro che, ad esempio, hanno già accettato, senza saperlo, un pagamento parziale possono richiedere la restante somma. I passeggeri devono sapere che il loro primo diritto era quello di essere imbarcati, il prima possibile, su altro volo per la destinazione finale, e che la rinuncia al volo era l'alternativa che la compagnia poteva prospettare. Ma era il passeggero che doveva scegliere e nessuno poteva imporgli di rinunciare al volo. Anche in questo caso se non sono state proposte le due soluzioni con l'invito a scegliere vi é stata una violazione del regolamento comunitario e il passeggero ha diritto al risarcimento degli eventuali danni che gli sono stati causati. In entrambi i casi é stata violata anche un'altra previsione del regolamento, ovvero l'informazione ai passeggeri innanzitutto sui propri diritti, oltre che sull'evolversi della situazione, le cancellazioni e i tempi di ritardo. Confconsumatori mette a disposizione dei passeggeri un apposito servizio informativo tramite l'indirizzo di posta elettronica disservizi.aerei@confconsumatori.it.
"Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un tentativo di affievolire i diritti dei passeggeri. Le compagnie aeree, infatti, puntuali nel ricordare che di fronte ad una circostanza eccezionale non si ha diritto alla compensazione pecuniaria, sono state colte contemporaneamente da strana amnesia rispetto all'integralità degli altri diritti", ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti di Confconsumatori e rappresentante CNCU nel comitato tutela diritti passeggeri preso Enac.
Egitto: viaggi annullati senza penali
Parma, 31 gennaio 2011 - Coloro che hanno acquistato un pacchetto di viaggio con destinazione una qualsiasi località situata in tutto il territorio egiziano, comprese quindi le località del Mar Rosso possono recedere dal contratto senza pagare alcuna penale. Vista la situazione venutasi a creare a seguito alla situazione di protesta contro il regime di Moubarak che sta interessando l'intero paese, e vista la nota diramata dal Ministero degli Esteri italiano, secondo la quale risultano vivamente sconsigliati i viaggi che non siano strettamente necessari in tutto il territorio egiziano, comprese le note località turistiche del Mar Rosso, è necessario rivolgersi all'agenzia presso la quale il pacchetto turistico è stato acquistato e al Tour Operator, a mezzo raccomandata a/r, se possibile anticipata a mezzo fax, manifestando la decisione di non voler prender parte al viaggio già acquistato, specificando le ragioni della rinuncia e chiedendo contestualmente la restituzione dell'intero importo pagato. Il Tour Operator organizzatore del viaggio potrà offrire soluzioni alternative, di qualità equivalenti o superiori, senza supplemento di prezzo, rispetto a quelle già acquistate, o di qualità inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo.
"I Viaggi del Ventaglio" : aggiornamenti su risarcimenti e rimborsi
Parma, 21 luglio 2010 - Confconsumatori ha ricevuto, in questi giorni, richieste di informazioni da parte di molti consumatori su due questioni riguardanti il crack de I Viaggi del Ventaglio.
FALLIMENTO. Esiste un termine per presentare domanda di insinuazione al passivo? Quando scade? I turisti devono sapere che non vi é nessuna scadenza immediata. Infatti il Tribunale di Milano, con la sentenza che ha dichiarato il fallimento della società ha fissato, per l'esame dello stato passivo, l'udienza del 19 Gennaio 2011, ore 10 innanzi al Giudice delegato, dott. Fernando Ciampi. Sempre in sentenza il Tribunale ha assegnato ai creditori, e quindi anche ai turisti che vorranno insinuarsi al passivo del fallimento, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza sopra indicata. Pertanto ci sarà tempo fino al 19 Dicembre 2010, ultimo giorni utile. In ogni caso conviene aspettare fino al 27 Luglio 2010, data entro la quale il Tribunale di Milano renderà note tutte le necessarie indicazioni utili. ACQUISTO PACCHETTI TURISITICI PLURIENNALI CON CONTRATTI DI FINANZIAMENTO COLLEGATI. Molti turisti hanno sottoscritto contratti con i quali hanno acquistato pacchetti turistici per più anni (cinque/dieci), e contestualmente hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per il pagamento dei relativi importi. Adesso si ritrovano con le rate da pagare alla finanziaria e le vacanze che non potranno più fare. In questi casi il contratto di finanziamento configura la fattispecie del mutuo di scopo, ossia il contratto in forza del quale la finanziaria si obbliga a fornire il capitale necessario al conseguimento del servizio, ed il consumatore si obbliga a restituire nel termine fissato la somma ricevuta e gli interessi pattuiti. Ne discende che tra i due contratti si realizza un nesso di reciproca interdipendenza e coordinazione, per cui le vicende dell'uno si ripercuotono su quelle dell'altro, condizionandone validità ed efficacia. I turisti potranno instaurare un giudizio civile nei confronti della curatela del fallimento per far dichiarare al Tribunale la risoluzione per inadempimento del contratto principale (pacchetto turistico) e di quello di finanziamento collegato. Con il risultato di non dover più corrispondere le inutili somme alla finanziaria, oltre ad ottenere l'eventuale rimborso delle somme corrisposte in più rispetto alle vacanze di cui si è effettivamente fruito. Confconsumatori invita tutti i turisti interessati a contattare le proprie sedi territoriali al fine di esperire i tentativi utili ad ottenere rimborsi e risarcimenti.
Il Crack de "I Viaggi del Ventaglio" e i turnisti del fallimento
Parma, 19 luglio 2010 - Molti consumatori dopo il fallimento del Tour Operator non sanno cosa fare e temono di non poter recuperare più le somme pagate per acquistare i pacchetti turistici. Ma, forse, non tutto è perduto.
ASSICURAZIONE DEL TOUR OPERATOR - Infatti sarà necessario verificare innanzitutto se il Tour Operator aveva stipulato, come era suo obbligo ai sensi dell'art. 99 del Codice del Consumo, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i consumatori per il risarcimento danni. Confconsumatori chiederà al curatore fallimentare notizie in merito e, in caso di riscontro positivo, potranno essere aperte le singole pratiche di risarcimento. ASSICURAZIONE INDIVIDUALE - In secondo luogo il turista dovrà verificare se, a prescindere dalla superiore ipotesi, aveva stipulato una polizza assicurativa individuale, che prevedeva un eventuale risarcimento in caso di annullamento del viaggio. E, in questo caso, potrà chiedere il rimborso delle somme pagate. RESPONSABILITÀ DELL'AGENZIA - Una terza ipotesi è quella relativa alla responsabilità dell'agenzia di viaggi, che ha venduto il pacchetto turistico. Infatti costoro, quali operatori professionali del settore, erano a conoscenza delle condizioni in cui si trovava la società oggi fallita e non dovevano vendere i pacchetti turistici ai consumatori, avendo comunque l'obbligo di informarli delle condizioni in cui si trovava il Tour Operator. Inoltre, anche le agenzie venditrici dei pacchetti turistici hanno l'obbligo, previsto dall'art. 99 del Codice del Consumo, di stipulare una polizza assicurativa. Il consumatore può quindi chiedere il risarcimento all'agenzia di viaggi che direttamente o tramite la propria assicurazione dovrà risarcire i danni. È bene spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno contestando i fatti. Queste le possibilità più immediate per cercare di ottenere il rimborso. Ad esse si aggiungono le altre, dall'esito e dai tempi incerti, ma che comunque non bisogna tralasciare. INSINUAZIONE AL PASSIVO - La prima è insinuarsi al passivo del fallimento, e lo si può fare anche con una semplice raccomandata a/r allegando copia di tutta la documentazione. FONDO NAZIONALE DI GARANZIA - la seconda è quella di presentare istanza al "Fondo nazionale di garanzia" mediante raccomandata a/r indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo Ufficio per lo sviluppo del turismo e la gestione degli interventi Servizio IV "Assistenza alla domanda turistica e Vigilanza" Via della Ferratella in Laterano, 51 00184 ROMA. Il fac-simile della domanda da completare è scaricabile dal sito del governo (www.governo.it). Tale istanza, in seguito ad una modifica del codice del Consumo intervenuta nel 2009, non è più soggetta al termine di decadenza di tre mesi e potrà essere presentata in ogni momento. In entrambi questi due ultimi casi la recente esperienza del fallimento di Todomondo insegna, purtroppo, che le speranze di recuperare qualcosa sono remote. "Immancabile e puntuale, con l'arrivo delle vacanze, arriva il fallimento di un Tour Operator. Quest'anno è il turno de I Viaggi del Ventaglio, mentre per i turisti non vi sono turni: sono sempre fregati! Si rende sempre più necessario un intervento legislativo perché l'attuale normativa, così com'è, non garantisce nulla ai turisti, che, pagando anticipatamente, speravano di andare in vacanza" dichiara l'avvocato Carmelo Calì, responsabile del settore Viaggi e Trasporti di Confconsumatori.
Conciliazione Alitalia: firmato il Regolamento
Parma, 19 luglio 2010 - Alitalia e 12 Associazioni di Consumatori hanno firmato oggi il Regolamento di Conciliazione Paritetica che consente di risolvere in via extragiudiziale le controversie tra Azienda e Consumatori, attraverso una Commissione di Conciliazione gratuita, istituita e gestita congiuntamente da associazioni firmatarie e azienda. "Ci auguriamo - dichiara l'avvocato Carmelo Calì, responsabile del settore Turismo e Trasporti di Confconsumatori che ha sottoscritto l'accordo per l'associazione - che con la conciliazione si apra una nuova fase nel riconoscimento dei diritti dei passeggeri in termini di certezza e rapidità. Infatti in questi anni indennizzi e risarcimenti, quando sono arrivati, sono arrivati con molto ritardo e spesso solo in seguito ad un'azione giudiziaria".
Sarà possibile ricorrere alla procedura di conciliazione per le controversie relative a viaggi effettuati a partire dal 1° luglio 2010. Il Regolamento è uno degli elementi chiave del Verbale di Intesa firmato il 5 luglio che prevede, oltre alla Conciliazione, anche la definizione entro l'anno di una Carta dei Servizi e l'impegno a una compiuta informazione ai passeggeri in ordine ai loro diritti. La Carta dei Servizi definirà gli standard di qualità e quantità dei servizi erogati. Le associazioni firmatarie, oltre alla Confconsumatori sono: Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codici, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento Consumatori. Ad avviso delle associazioni l'accordo di oggi rappresenta un passo rilevante per il settore aereo italiano; Alitalia è il primo vettore a sottoscrivere un accordo di questa natura nel segno della tutela e del rispetto dei diritti dei consumatori. Alitalia ritiene che si tratti di un accordo di grande importanza sia come stimolo al continuo miglioramento della qualità dei servizi, sia come strumento per essere più vicini ai propri clienti.
Multa Enac a Ryanair: i risarcimenti non sono automatici. E non é finita...
Parma, 17 maggio 2010 - La multa di circa tre milioni di euro irrogata dall'Enac alla compagnia aerea Ryanair per 178 casi di mancata assistenza ai passeggeri in occasione della cancellazione dei voli causata dalla cenere vulcanica deve essere salutata positivamente. Ma é necessario sapere che tale provvedimento non garantisce ai passeggeri l'automatico risarcimento, in quanto si tratta di un provvedimento che sanziona la violazione dei diritti dei passeggeri stabiliti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004. Per ottenere i risarcimenti i passeggeri dovranno quindi formulare autonoma richiesta alla compagnia aerea. Certamente, il provvedimento costituisce un presupposto importante su cui fondare la pretesa risarcitoria.
E' bene precisare poi che la sanzione riguarda la mancata assistenza e, quindi, ne resta escluso l'aspetto relativo al rimborso del prezzo del biglietto a cui il passeggero ha diritto sempre ai sensi del Regolamento Comunitario. Come nel primo caso anche l'eventuale mancato rimborso del biglietto costituisce violazione del Regolamento Comunitario: nel, caso ciò fosse accaduto, invitiamo i passeggeri a segnalarlo all'Enac. E anche in questo caso, oltre al provvedimento sanzionatorio dell'Enac, al passeggero spetta il rimborso. "Siamo ben contenti della sanzione adottata perché dà certezza ai diritti dei passeggeri con un provvedimento che certifica la violazione. Da parte nostra, oltre ad assistere i passeggeri nei rimborsi, qualora Ryanair dovesse proporre opposizione al provvedimento dell'Enac, spiegheremo un intervento ad adiuvandum nel relativo giudizio, affinché venga confermata la sanzione" ha dichiaratato l'avv. Carmelo Calì, responsabile nazionale Trasporti di Confconsumatori e rappresentante CNCU nel Comitato tutela diritti passeggeri presso Enac.
Body scanner: l'Enac convochi il comitato tutela diritti del passeggero.
Dalla Confconsumatori un appello alla corretta informazione dei passeggeri.
Parma, 18 Febbraio 2010 - La fretta é sempre stata una cattiva consigliera. É questo il giudizio che ci sentiamo di esprimere rispetto alla decisione dell'Enac di far partire, dalla prossima settimana, l'uso dei body scanner in due aeroporti italiani.
Ci sentiamo di esprimere diverse riserve nei confronti di questi strumenti, ma, prima ancora, resta il fatto che i consumatori non possono leggere sulla stampa della loro introduzione. L'adozione di tali apparecchiature necessita di una preventiva informazione e di un preventivo esame in relazione agli aspetti legati alla salute e alla privacy, che non possono essere affidate a rassicuranti dichiarazioni giornalistiche. E ciò anche se le stesse sono riferite ad una audizione presso un'importante istituzione e anche se tale decisione é stata assunta con il parere di un'autorevole commissione istituita ad hoc. Chiediamo, pertanto, una convocazione immediata del Comitato tutela diritti del passeggero presso Enac al fine di ricevere tutte le dovute informazioni e fare le relative valutazioni. Riteniamo che debba essere proprio tale comitato ad essere convocato perché, essendo composto da tutti gli operatori del settore, é opportuno un confronto fra le diverse voci. Comprendiamo che non vi é nessuna obbligatorietà di tale convocazione e non possiamo invocare nessun parere preventivo, ma riteniamo che la tutela dei diritti dei passeggeri non possa essere affidata a previsioni formali. Deve, invece, essere esercitata con una capacità, sostanziale, di informare i cittadini ed ascoltare le loro opinioni. Siamo certi si sia trattato di una svista e che la premura dell'adozione dello strumento magari ha fatto dimenticare qualche passaggio importante. Ma ci permettiamo ricordare che non si tratta di fare la corsa a chi arriva primo ad installare i body scanner negli aeroporti. Comprendiamo benissimo i problemi legati alla sicurezza e siamo contenti che agli stessi si voglia dare una soluzione in tempi rapidi, ma ciò non può esimere, tutti, da una attenta valutazione dei vari fattori in campo. E ci permettiamo ricordare altresì che la sicurezza dei passeggeri non la si raggiunge solo con i body scanner, ma anche aumentando il livello di attenzione a tutte le altre procedure già in atto. "Aspettiamo fiduciosi la convocazione del Comitato e, a scanso di equivoci, dichiariamo sin da ora che ciò che ci sta a cuore non é frapporre pretestuosi e preconcetti ostruzionismi, ma esercitare il nostro ruolo con responsabilità, affinché l'intero sistema funzioni grazie al contributo di tutte le componenti, che hanno pari dignità, pur nella diversità dei ruoli e dei compiti" - ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, rappresentante CNCU nel Comitato tutela diritti del passeggero presso Enac e responsabile nazionale trasporti di Confconsumatori.
Bagaglio smarrito: condannata compagnia aerea
Gennaio 2010 - Ennesimo successo della Confconsumatori di Pistoia sul fronte della tutela dei diritti del turista. Questa volta è toccato alla compagnia aerea portoghese soccombere e risarcire un viaggiatore per lo smarrimento del proprio bagaglio. Il Giudice di Pace di Pistoia, Silvia Facchini, in una recentissima sentenza ha infatti condannato la compagnia di bandiera portoghese TAP Portugal al risarcimento dei danni subiti da un giovane turista pistoiese, appunto per lo smarrimento e mancato ritrovamento del bagaglio, per una somma pari a circa 1.500,00. Il giovane, qualche estate fa, era partito con la moglie per una lunga vacanza in Portogallo. Durante un trasferimento interno, si era trovato all'aeroporto senza poter rinvenire il proprio (ed unico) bagaglio e con una settimana ancora da trascorrere in vacanza. Al ritorno si è rivolto agli avvocati Alessandro Fagni e Daniele Nicolin di Pistoia che hanno iniziato la causa civile contro la Tap Portugal, nota tra l'altro per essere, secondo le statistiche della UE, la compagnia aerea con il maggior numero di smarrimenti di bagaglio in Europa. Lo stesso Giudice ha riconosciuto la responsabilità della compagnia per la perdita economica subita dal viaggiatore e lo ha risarcito stimando il danno in euro 1.500,00.
"La sentenza - sottolineano alla Confconsumatori - è molto importante perchè ha confermato due principi basilari in tema di diritti del turista: quello secondo il quale il giudice competente a decidere è quello del luogo in cui ha sede il consumatore, evitando così che il turista si debba avventurare in cause a Roma o peggio all'estero e quello per cui, il vettore è sempre responsabile, in via presuntiva, delle perdite dei bagagli". La Confconsumatori annuncia inoltre che, a partire da gennaio, presso la propia sede a Pistoia, Galleria Nazionale, 41, sarà attivato uno specifico servizio a tutela dei viaggiatori, denominato "sportello del turista".
Ecco la sentenza [.doc]
Todomondo dichiarata fallita
Parma, 16 ottobre 2009 - Todomondo è stata definitivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Genova, competente in materia, con sentenza pronunciata l'1 ottobre 2009 (n. 74/09). I creditori hanno tempo fino al 1° gennaio 2010 per presentare o inviare tramite raccomandata a.r., al Tribunale di Genova (Palazzo di Giustizia di Genova -Tribunale - Piano 10° - stanza 36 Cancelleria fallimentare - P.za Portoria 1 -16121 Genova), le proprie istanze di ammissione al fallimento. L'udienza per la verifica delle domande è già stata fissata per il 1° febbraio 2010. Come si ricorderà, quest'estate Todomondo, tour operator on-line, aveva lasciato a terra oltre 5mila viaggiatori, annunciando la sospensione di tutte le partenze.
Confconsumatori nazionale si rende disponibile per eventuali chiarimenti ed informazioni (tel. 0521.230134).
Ecco il facsimile per l'ammissione al passivo [.doc]
Tariffe aeree: chi ha paura dei contratti di programma?
Parma, 29 settembre 2009 - Tariffe aeree: adeguamento fa rima con aumento. Confconsumatori è fortemente preoccupata di un ulteriore, possibile rinvio dell'attuazione dei contratti di programma. Infatti, se dovesse trovare esecuzione il protocollo di intesa tra Enac e Assaeroporti, e i Ministri dei Trasporti e dello Sviluppo Economico dovessero firmare il relativo decreto, si aprirebbe la strada a un aumento delle tariffe aeroportuali da 1 a 3 euro a passeggero. Precisamente, si attuerebbe una proroga di fatto dell'applicazione dei contratti di programma, e ciò andrebbe a discapito dei passeggeri. Solo attraverso i contratti di programma potrà attuarsi, realmente, una vera trasparenza delle tariffe che finora è rimasta solo conclamata.
E' vero che le tariffe sono invariate da nove anni, ma ci chiediamo: perché proprio adesso che una regolamentazione delle tariffe potrebbe essere collocata all'interno dei contratti di programma, si pongono in atto accordi e decisioni che vanificano ogni innovazione? Si invoca il nuovo, cioè l'aumento, ma lo si attua con il vecchio regime e non con il nuovo, che, ci si passi l'espressione, sta già rullando in pista in attesa dell'ok al decollo. Ci chiediamo ancora: chi ha paura degli accordi di programma? Chiediamo che Enac e Assaeroporti rivedano il protocollo sottoscritto e che i Ministri non firmino il decreto, affinché si acceleri l'attuazione dei contratti di programma e la chiarezza e la trasparenza delle tariffe possa trovare immediata attuazione. "Questa soluzione di un adeguamento temporaneo, motivata su presunte difficoltà burocratiche, ad attuare nell'immediatezza la direttiva europea in materia non ci convince e sappiamo che in Italia non c'è niente di più definitivo del provvisorio. E' forse questa la strada che si intende invocare per le tariffe?" dichiara l'avv. Carmelo Calì, rappresentante del CNCU nel Comitato per la tutela dei diritti del passeggero presso Enac e responsabile trasporti di Confconsumatori nazionale.
Fallimento SkyEurope: Confconsumatori chiede al Ministero degli Esteri di far rientrare in Italia i nostri connazionali
Parma, 01/09/2009 - In seguito al fallimento della compagnia aerea SkyEurope e al conseguente annullamento di tutti i voli, molti cittadini italiani sono rimasti all'estero e non sanno come rientrare. L'unica assistenza che stanno ricevendo è fornita dall'ambasciata italiana. Per tali motivi riteniamo che questa modalità di assistenza deve essere ampliata nell'immediatezza con un intervento decisivo e risolutore da parte del Ministero degli Esteri, al quale chiediamo di predisporre tutte le modalità organizzative che consentano il rientro in Italia dei nostri connazionali. Comprendiamo benissimo che non vi è una specifica disciplina di settore che prevede un intervento di tale tipo, ma l'eccezionalità dell'evento e la sua gravità costituiscono dei presupposti fondamentali affinché intervenga l'unico soggetto che, in questo momento, può garantire il pronto rientro in Italia dei passeggeri.
Altra questione è quella relativa al rimborso del prezzo del biglietto e alla compensazione pecuniaria che spettano ai passeggeri, per le quali bisognerà verificare gli esiti della procedura fallimentare. "Dalle prime notizie sembrerebbe che il fulmine a ciel sereno non è tale, in quanto lo stato di "cottura" della compagnia aerea era già noto sin dal mese di giugno. Se ciò sarà confermato, risulta assai grave il silenzio che sino ad oggi ha coperto tale situazione. In tal modo, infatti, sono stati arrecati ulteriori danni ai passeggeri che, se avvisati, avrebbero certamente potuto conoscere per tempo i rischi e i disservizi a cui andavano in contro e premunirsi adeguatamente" - ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, Responsabile Trasporti di Confconsumatori e Rappresentante del CNCU nel Comitato Tutela Diritti del Passeggero presso l'ENAC.
Cancellazione volo, sentenza del Giudice di Pace di Catania
Parma, 6 Agosto 2009 - Il Giudice di Pace di Catania ha accolto la domanda di risarcimento di un passeggero, che doveva tornare a Catania con i voli Pisa-Roma e Roma-Catania. Giunto all'aeroporto di Pisa ha, invece, appreso che il volo era stato cancellato. Si tratta di una delle primissime sentenze in Italia che riconoscono il diritto del passeggero ad avere corrisposta la cosiddetta "compensazione pecuniaria" e l'ulteriore risarcimento dei danni subiti, così come previsto dal Regolamento comunitario n. 261/2004, entrato in vigore nel febbraio del 2005. Il consumatore ha vissuto una vera e propria odissea in quanto, dopo circa tre ore di attesa senza informazioni e assistenza, è stato portato a Roma a bordo di un pullman, arrivando a Fiumicino all'una e mezza di notte. Alle tre di notte, dopo aver atteso oltre un'ora, è stato trasportato in albergo, per essere successivamente ritrasferito, dopo poche ore, a Fiumicino con successivo imbarco sul volo Roma-Catania delle ore 8.55. La compagnia aerea, nel corso del giudizio ha eccepito che la cancellazione del volo era avvenuta per motivi tecnici, causa non imputabile, che comporta,dunque, l'esclusione della compensazione pecuniaria. Ha osservato il Giudice che, sulla base della documentazione agli atti, anche altri voli con la stessa avaria non erano stati cancellati e conseguentemente non ha ritenuto sussistere la causa di forza maggiore esimente di responsabilità. Inoltre, non è stata fornita al passeggero l'adeguata assistenza prevista sempre dal regolamento comunitario. Il Giudice ha, perciò, condannato la compagnia aerea al pagamento della somma di € 250,00, quale compensazione pecuniaria, e di € 550,00 a titolo di risarcimento danno patrimoniale ed esistenziale. Oltre alla condanna alle spese del giudizio.
"Si tratta di una importantissima pronuncia che costituisce un utile precedente per il riconoscimento dei diritti dei passeggeri previsti da un regolamento comunitario purtroppo ancora poco conosciuto ed applicato" - hanno dichiarato l'avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia e l'avv. Maurizio Mariani, che hanno assistito in giudizio i consumatori.
Todomondo: rotto l'assordante silenzio, ma non basta
Parma, 29 Luglio 2009 - Dopo giorni di incertezze e di silenzi è arrivata la notizia che il Ministro del turismo, Michela Vittoria Brambilla, ha dichiarato che sarà attivato subito il Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dal Codice del Consumo, che ha il compito di intervenire in caso si insolvenza o fallimento del tour operator, per garantire, a coloro che avevano acquisto pacchetti turistici, di avere il rimborso delle somme pagate. E' certamente una buona notizia, da salutare positivamente anche come gesto di grande attenzione nei confronti dei consumatori. "Ma ciò che darà ulteriori elementi di tranquillità alle migliaia di turisti che sono rimasti fregati, sarà la certezza che il Fondo di Garanzia avrà la capienza necessaria a garantire a tutti gli integrali risarcimenti. Restiamo pertanto in attesa di una risposta in merito" dichiara l'avv. Carmelo Calì, responsabile trasporti di Confconsumatori nazionale. Così come non è chiaro se ad avere diritto al risarcimento saranno anche coloro che hanno acquistato il pacchetto turistico a mezzo internet, perché le dichiarazioni del Ministro, secondo le quali avranno diritto al risarcimento solo coloro che hanno acquistato i pacchetti turistici in Italia da agenzie regolarmente autorizzate, potrebbero creare qualche incertezza. Infatti, chi ha acquistato tramite internet, anche direttamente dal tour operator, dovrebbe rientrare nella categoria di coloro che hanno diritto al risarcimento. Sarebbe auspicabile un chiarimento al fine di evitare successivamente, dubbi ed incertezze interpretative, e soprattutto dinieghi. Invitiamo, quindi, i turisti ad inoltrare domanda di rimborso, a mezzo raccomandata a.r., al "Fondo Nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico". La richiesta va inviata al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Turismo - Ufficio C1 - Tutela del turista - Via Della Ferratella in Laterano, 51 - 3° piano - 00184 Roma. La domanda va inoltrata entro tre mesi dalla data di conclusione del viaggio, allegando il contratto di viaggio in originale, copia della ricevuta di versamento della somma pagata all'agenzia e ogni documento atto a provare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.
Todomondo: lo strano silenzio sulle coperture assicurative
Parma, 28 Luglio 2009 - Le vicende di questi giorni relative al tour operator Todomondo e alla compagnia aerea MyAir rischiano di gravare pesantemente sulle tasche dei turisti italiani, che speravano di poter trascorrere una tranquilla vacanza. Confconsumatori chiede a Todomondo di conoscere la ragione sociale della compagnia assicuratrice con cui aveva stipulato relativa polizza, come era suo obbligo, in base all'art. 99 del Codice del Consumo, invitandola, in caso positivo, ad attivare le relative procedure di rimborso a favore dei turisti. Forse si apre una possibilità per i viaggiatori italiani, perché, a fronte di un eventuale inadempimento, totale o parziale, deve provvedersi al risarcimento dei danni causati ai consumatori, e quindi al rimborso del prezzo pagato per l'acquisto del pacchetto turistico. Pertanto, Confconsumatori invita i consumatori a sollecitare il rimborso a Todomondo con raccomandata a.r., chiedendo contestualmente di aprire la pratica presso la compagnia assicuratrice e di darne comunicazione. Se, al contrario, Todomondo non ha stipulato tale polizza assicurativa, ci troveremmo di fronte ad un fatto grave, perché ne ha aveva l'obbligo, e, in questo caso, potrebbe anche ipotizzarsi la responsabilità personale degli amministratori della società, che non vi hanno provveduto. Inoltre, invitiamo i turisti a verificare se, a prescindere da quanto sopra, avevano stipulato una polizza assicurativa individuale, che prevedesse un eventuale risarcimento nel caso di annullamento, per qualsiasi titolo, del viaggio. In ogni caso ci si potrà rivolgere anche al Fondo Nazionale di Garanzia, istituto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che prevede appunto la possibilità di ottenere il rimborso del prezzo versato, in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore. E se il fallimento non è stato ancora dichiarato poiché dovrà farlo il Tribunale con propria sentenza, l'insolvenza è ormai certa e quindi sin da adesso si potrà presentare la relativa istanza. Da non escludere, infine, la responsabilità delle agenzie di viaggio, che, quali operatori professionali qualificati del settore, erano a conoscenza delle condizioni in cui versava Todomondo, ed avevano il dovere di non vendere i pacchetti turistici ai consumatori o quantomeno di avvertirli delle condizioni in cui si trovava il tour operator.
Per informazioni: 095/2500426
Trasporto aereo: finalmente i rappresentanti di scalo e il comitato di monitoraggio
Parma, 4 giugno 2009 - Nel corso della riunione che si é svolta questa mattina presso Enac é stato annunciato da parte dell'Ente la richiesta a tutte le compagnie aeree di avere un rappresentante di scalo per ogni aeroporto al fine di garantire ai passeggeri la necessaria assistenza. Si tratta di un annuncio importante che recepisce, finalmente, le ripetute richieste formulate in questi anni dalle associazioni dei consumatori. Ciò consentirà ai passeggeri di non essere abbandonati a se stessi in caso di disservizi e di avere garantita la necessaria assistenza.
Nel corso della riunione é stata anche annunciata la costituzione di un comitato di monitoraggio che nei mesi di luglio e agosto raccoglierà dati e valuterà le azioni da intraprendere in caso di insorgere di situazioni di criticità. Anche questa é una iniziativa di controllo costante e quotidiano, che consentirà interventi immediati in caso di disservizi di una certa entità. Ci auguriamo che i vettori aerei prestino la massima attenzione a queste due iniziative e attuino tutto quanto necessario al loro pieno funzionamento. Nel corso della riunione sono stati infine presentati i dati di questi primi mesi relativi a puntualità e regolarità, che saranno oggetto di ulteriori verifiche. Le compagnie aeree sono state invitate a dotarsi di un target di qualità, e le società di gestione degli aeroporti al rispetto dei parametri di qualità delle loro carte dei servizi. "Il riconoscimento dei diritti del passeggero fa un ulteriore passo in avanti e il regolamento comunitario 261/2004 potrà essere ulteriormente applicato in modo concreto. Spiace che i vettori aerei ancora una volta manifestino una certa sordità e sembrino subire quanto accade. Dovrebbero, invece, rendersi protagonisti delle azioni di tutela dei passeggeri delle quali, alla fine, potrebbero solo beneficiare, acquisendo o mantenendo i propri clienti" - ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, responsabile trasporti di Confconsumatori e rappresentante del CNCU nel Comitato per la tutela dei diritti del passeggero presso Enac.
Disservizi aerei: Le vacanze di Pasqua e il ritorno dei quattro flagelli!
Parma, 10 Aprile 2009 - Anche in occasione delle vacanze di Pasqua i turisti che si metteranno in viaggio dovranno fare i conti, purtroppo per loro, con i quattro disservizi più frequenti e per i quali i passeggeri hanno diritto di tutela:
1. Cancellazione del volo
I primi tre casi sono disciplinati dal Regolamento comunitario n. 261/2004, il quarto dalla Convenzione di Montreal. Al passeggero, nell'immediatezza, deve essere fornita adeguata assistenza e, successivamente, deve essergli riconosciuto un indennizzo. Ecco alcuni consigli che possono tornare sempre utili.
1. Chiedete espressamente i motivi del disservizio ed insistete in caso di risposte generiche o evasive. E' meglio essere in più persone per confermare le risposte ricevute. "Le compagnie aeree tentano ancora di vanificare ogni forma di tutela, ma i passeggeri devono sapere che i loro diritti sono irrinunciabili e pertanto non possono essere né ristretti contrattualmente, né limitati quando si tratta di riconoscere assistenza ed indennizzi" - ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, responsabile trasporti di Confconsumatori. Inoltre, è possibile trovare maggiori informazioni sul sito della Confconsumatori www.confconsumatori.it nella sezione "Turismo e Trasporti", oltre che segnalare ed avere una prima assistenza in caso di disservizi, tramite l'e-mail: disservizi.aerei@confconsumatori.it
Alitalia: insinuazione al passivo
20 febbraio 2009 - Vi segnaliamo questo link:
http://www.confconsumatori.com/news.asp?id=944 del sito nazionale Confconsumatori dove abbiamo inserito una notizia di chiarimento sulle modalità e tempistica di insinuazione al passivo per gli obbligazionisti Alitalia. Si tratta di una procedura ancora possibile, dal momento che il Giudice delegato non ha disposto nessuna scadenza per il momento, ed essa verrà resa nota sul sito: http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.com Sul sito, nella stessa news, sono presenti anche i comunicati emessi da Alitalia e il modello di domanda di insinuazione al passivo che può essere utilizzato (lo trovate anche qui [.doc]) singolarmente.
Trasporto aereo: no al far west dell'aumento dei prezzi dei biglietti
Parma, 10 dicembre 2008 - Tra le varie conseguenze che la crisi Alitalia sta avendo sui passeggeri, vi è l'aumento dei prezzi dei biglietti. Tutte le altre compagnie, infatti, hanno proceduto e stanno procedendo ad indiscriminati, ingiustificati ed esagerati aumenti. Nel corso dell'odierna riunione del Comitato per la tutela dei diritti del passeggero, i Consumatori hanno chiesto ad Enac di intervenire per fare cessare tale prassi. E' stato annunciato anche un esposto all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, al fine di accertare, innanzitutto, se il comportamento dei vettori possa configurarsi come pratica commerciale scorretta. In secondo luogo, sarà chiesto all'Antitrust di accertare se dietro a questo aumento a tappeto dei biglietti possa nascondersi un cartello dei vettori aerei in danno degli utenti. Confconsumatori invita i passeggeri a comunicare tutti i casi di aumenti all'indirizzo di posta elettronica disservizi.aerei@confconsumatori.it "I vettori aerei pensano di scaricare sui passeggeri le perdite che hanno a causa della crisi economica in atto. Ma si sbagliano, e se pensano di comportarsi come i furbi cowboy del far west, tentando di imporre la legge del più forte, sappiano che i cittadini saranno capaci di reagire di fronte a un fatto ingiusto", ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, responsabile trasporti Confconsumatori e rappresentante CNCU nel "Comitato Tutela Diritti Passeggero" presso l'Enac.
Alitalia: come farsi rimborsare!
Parma, 1 dicembre 2008 - In seguito alla cancellazione e all'annullamento di molti voli da parte di Alitalia, i passeggeri si chiedono se possono ottenere il rimborso delle somme pagate per l'acquisto del biglietto e cosa devono fare. A tal fine ricordiamo quanto segue.
ACQUISTO CON PAGAMENTO A MEZZO CARTA DI CREDITO - Se un passeggero ha acquistato il biglietto tramite carta di credito, può ottenere il rimborso della somma pagata dalla propria banca, a cui è collegata la carta. Basta, pertanto, fare formale richiesta a mezzo di raccomandata a/r e la banca dovrà procedere al rimborso. Attenzione, perchè questo riguarda tutte le carte di credito e la banca deve soltanto anticipare la somma che, successivamente, le sarà, a sua volta, rimborsata dal circuito internazionale delle carte di credito. "Oltre al danno, la beffa. Sembra questo il destino dei passeggeri Alitalia. Da parte nostra offriremo tutta la necessaria assistenza affinché chi ha pagato inutilmente abbia restituite le somme cui ha diritto" - ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, responsabile trasporti di Confconsumatori e rappresentante CNCU nel "Comitato Tutela Diritti Passeggero" presso l'Enac.
Caso Livingston e riserve in campo!
Parma, 8 agosto 2008 - La risposta della compagnia aerea Livingston, che chiarisce i motivi del ritardo del volo Catania-Budapest, conferma che, solo quando intervengono le proteste dei consumatori, si passa dalle generiche indicazioni di guasto tecnico a quelle specifiche. Livingston ha il merito di aver fatto chiarezza sui fatti, contrariamente ad altre compagnie che preferiscono la strada dell'assordante silenzio, ma le spiegazioni fornite non possono ricondurre quanto accaduto tra le circostanze "eccezionali ed imprevedibili" previste dalla normativa. Inoltre, dopo l'annuncio della cancellazione del volo, per altri 30 minuti, i passeggeri non sono stati informati della soluzione alternativa. In ogni caso, la soluzione è stata migliore di quella operata nella giornata di ieri dalla compagnia polacca Wizzair, che ha fatto partire i passeggeri, diretti da Roma Ciampino a Wadowice, con 24 ore di ritardo e senza fornire nessuna assistenza. I fatti accaduti confermano la necessità ed utilità per tutti i vettori di dotarsi di una flotta "di riserva" (uno/due aeromobili) che garantisca i voli programmati e che sia operativa in caso di guasti tecnici più o meno imprevisti e/o imprevedibili ai voli giornalieri. Se questa soluzione fosse già stata operativa, nel caso di Catania, così come in altri casi, non si sarebbero dovuti aspettare i lunghi tempi della riparazione. Su questa proposta le compagnie aeree hanno dimostrato scarsa sensibilità, pertanto le stesse autorità dovrebbero non tanto e non solo vigilare, ma esigere l'assunzione di un obbligo di disponibilità di aerei di "riserva". Perché è sempre meglio la pronta sostituzione, che la vana speranza di un goal in zona cesarini!
Fontanarossa: 9 ore di attesa per partire! Partiti alle 14.00!
6 agosto 2008 - Oltre nove ore di attesa per circa cento turisti siciliani, che dovevano imbarcarsi su un volo in partenza da Catania e diretto a Budapest, per trascorrere una vacanza che sin dall'inizio è stata rovinata. Molti dei passeggeri avevano acquistato un pacchetto turistico proposto da un tour operator, altri avevano deciso di partire autonomamente, acquistando direttamente il biglietto. Tutti, arrivati in aeroporto, alle cinque del mattino, con due ore di anticipo rispetto all'orario delle 7.10 programmato per la partenza del volo, hanno trovato la spiacevole sorpresa. La compagnia aerea Livingston, a causa di un presunto guasto tecnico, ha comunicato che la partenza era spostata alle ore 12.00. Successivamente, alle ore 10.30, ai passeggeri è stato comunicata la cancellazione del volo e, dopo mezz'ora, con ulteriore comunicazione, hanno appreso che sarebbero stati protetti su un volo, appositamente creato tramite la compagnia Meridiana, che sarebbe partito alle ore 13.30. Finalmente alle ore 14.00, dopo nove ore di attesa l'aero è decollato!
"Ancora una volta dobbiamo registrare l'ennesimo disservizio da parte dei vettori aerei, che continuano a trincerarsi, come avvenuto anche in questo caso, dietro generici guasti tecnici. I passeggeri, dopo l'annuncio della cancellazione del volo, hanno anche subito la beffa di restare per oltre trenta minuti in balia di se stessi e senza nessuna assistenza e informazione"- hanno dichiarato l'avv. Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia, e l'avv. Samantha Nicosia, responsabile provinciale di Confconsumatori Ragusa. Confconsumatori sarà a fianco dei passeggeri, che, oltre ad avere diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento comunitario n. 261/2004, hanno anche diritto al risarcimento dei danni subiti per il minor godimento della vacanza e di quelli esistenziali per vacanza rovinata. Confconsumatori invierà anche un esposto all'Enac, affinché si faccia piena luce su questo deplorevole episodio, che, ancora una volta, è pesato sui passeggeri. Info: 348/5152184
Assistenza ai disabili nel trasporto aereo. Dal 26 luglio piena tutela
Parma, 25 luglio 2008 - Entra in vigore domani 26 luglio 2008, nella sua completezza, il regolamento comunitario n. 1007/2006. Tale regolamento, infatti, era già entrato in vigore la scorsa estate limitatamente a due articoli (3-4), stabilendo, lo ricordiamo, che un trasportatore aereo e/o un operatore turistico non possono più rifiutarsi di accettare una prenotazione per volo aereo né di imbarcare una persona con mobilità ridotta, se essa è in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione. Adesso il regolamento entra totalmente in vigore. Importanti le novità. Innanzitutto è stato individuato con certezza il soggetto a cui spetta garantire assistenza alle persone con disabilità o con mobilità ridotta, e cioè la società di gestione dell'aeroporto. Ciò eviterà il solito e deplorevole scarico di responsabilità in caso di disservizi. Ma non vengono meno gli obblighi delle compagnie aeree, che, sostanzialmente, dovranno fare da tramite tra il passeggero e il gestore per garantire il trasporto nelle migliori condizioni. I passeggeri interessati dovranno comunicare al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico le loro esigenze in tempo utile e comunque non oltre quarantotto ore prima della partenza. Confconsumatori consiglia di rispettare tale termine, anche se, nell'ipotesi di mancata o tardiva comunicazione, il gestore è tenuto comunque a "compiere tutti gli sforzi ragionevoli per offrire l'assistenza". All'interno di ogni aeroporto dovranno esistere, ben segnalati, i punti di partenza e di arrivo. È prevista anche la possibilità per il passeggero di fare reclamo, e, nel caso in cui non si ritenga soddisfatto, di segnalare il caso all'Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - che può avviare la procedura finalizzata all'irrogazione di una sanzione.
"Il Regolamento prevede che l'assistenza non deve avere carattere generale, ma corrispondere alle esigenze specifiche del singolo passeggero - ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, responsabile trasporti Confconsumatori e rappresentate CNCU nel Comitato tutela diritti passeggero presso Enac. Vigileremo su questo aspetto perché, prima ancora della qualità del servizio, pur importante, viene il rispetto della dignità della persona. Confconsumatori ricorda che è attivo, anche per la segnalazione di problemi e disservizi legati al mancato rispetto del Regolamento citato, l'indirizzo e-mail disservizi.aerei@confconsumatori.it
Vademecum contro i disservizi aerei
Grosseto, 11 luglio 2008 - Con l'arrivo delle vacanze e con il desiderio di viaggiare in sicurezza e tranquillità, Confconsumatori fornisce alcuni consigli nel caso di disservizi aerei.
1. Chiedete espressamente i motivi del disservizio ed insistete in caso di risposte generiche o evasive. E' meglio essere in più persone per confermare le risposte ricevute. Infine, indichiamo i disservizi più frequenti e per i quali i passeggeri hanno diritto di tutela.
1. Cancellazione del volo I primi tre casi sono disciplinati dal Regolamento comunitario n. 261/2004, il quarto dalla Convenzione di Montreal. Al passeggero, nell'immediatezza, deve essere fornita adeguata assistenza e, successivamente, deve essergli riconosciuto un indennizzo. Spesso, in occasione dei disservizi, il cittadino non viene informato dei propri diritti. Confconsumatori, pertanto, consiglia di scaricare dal sito dell'Enac (www.enac-italia.it) la "Guida pratica sui diritti del passeggero nei casi di disservizi del trasporto aereo". Copie di tale guida possono essere ritirati presso gli uffici informazioni degli aeroporti per essere meglio informati dei propri diritti. Inoltre, è possibile trovare maggiori informazioni sul sito della Confconsumatori www.confconsumatori.it nella sezione "Turismo e Trasporti", oltre che segnalare ed avere una prima assistenza in caso di disservizi, tramite l'e-mail: disservizi.aerei@confconsumatori.it
Trasparenza tariffe aeree: ancora una spallata dall'Europa!
Parma, 10 luglio 2008 - Il regolamento approvato ieri dal Parlamento Europeo, che impone alle compagnie aeree di specificare tariffe, tasse, diritti aeroportuali e ogni altro supplemento connesso, ad esempio, alla sicurezza o ai carburanti, è un ulteriore passo avanti nella tutela dei passeggeri. E ciò se si considera che il regolamento potrà entrare presto in vigore. Già in passato la stessa Europa aveva dato uno stop ai vettori, sanzionando i siti che vendevano biglietti aerei senza nessuna specificazione dei costi, anzi indicando costi iniziali irrisori che andavano crescendo mano a mano che l'acquirente proseguiva nell'acquisto on line. Anche in Italia nell'aprile 2007 era stato posto un freno con il secondo "Pacchetto Bersani" delle liberalizzazioni, con cui si vietano le offerte e i messaggi pubblicitari recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e oneri aggiuntivi. "La sordità dei vettori aerei europei adesso non ha più nessuna scusante. Con l'approvazione del regolamento è stata fatta definitivamente certezza sulla materia anche oltre i confini nazionali. Le compagnie dovranno adeguarsi tempestivamente alle nuove disposizioni. Chiederemo la vigilanza sull'osservanza delle norme e l'erogazione delle sanzioni che, come prevede il regolamento, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive - dichiara l'avv. Carmelo Calì, responsabile trasporti di Confconsumatori e rappresentante CNCU nel Comitato Tutela Diritti del Passeggero presso Enac.
Disservizi aerei: ci risiamo!
Parma, 26 giugno 2008 - Nel corso della riunione che si è svolta questa mattina presso l'Enac, presenti tutti gli operatori interessati, è emerso un calo delle performance dei vari servizi, che sono arrivati addirittura a livelli inferiori a quelli dello scorso anno. Ed è superfluo ricordare cosa è accaduto nel trasporto aereo la scorsa estate. "Siamo arrivati al limite di sostenibilità": queste sono le parole del presidente dell'Enac, Vito Raggio. Se quindi già l'anno scorso non venivano garantiti i minimi di scalo, figuriamoci quest'anno con la situazione che si è rappresentata, che ha confermato ciò che da tempo i consumatori, purtroppo, denunciavano. Tutti i soggetti coinvolti dovranno fare la propria parte ed in particolare i vettori aerei, le società di gestione degli aeroporti e gli handler. Ed anche l'Enac dovrà esercitare la propria funzione di "autorità" del settore in modo determinato. "E' certamente auspicabile che da subito si cerchi di salvare il salvabile affinché i consumatori italiani, che hanno già pagato per andare in vacanza, lo possano fare con tranquillità, senza subire disservizi", dichiara Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti di Confconsumatori e componente del Comitato Tutela Diritti del Passeggero presso l'Enac.
Dal 1° giugno arrivano i biglietti aerei elettronici
Parma, 29 maggio 2008 - Confconsumatori ricorda che dal 1° giugno 2008 entrerà finalmente in vigore il biglietto aereo elettronico che sostituirà i tradizionali biglietti cartacei, con notevoli benefici per i viaggiatori. In primis i vantaggi sono di tempo e di denaro in caso di smarrimento del biglietto. Perso il biglietto cartaceo, il passeggero doveva affrontare un iter lungo e dispendioso: fare regolare denuncia all'autorità competente, richiedere formalmente il rimborso al vettore che rispondeva non prima di sei mesi, ma, soprattutto, acquistare un altro biglietto per partire nell'immediato, spendendo, senza rimborso, anche una somma superiore a quella dell'originario titolo. Dal 1° giugno, invece il passeggero per imbarcarsi dovrà solo presentarsi all'accettazione con un documento di identità, indicando il codice di emissione o di prenotazione del biglietto. Inoltre, si potrà richiedere l'invio del documento che attesta l'acquisto del biglietto elettronico al proprio indirizzo di posta elettronica o di un proprio familiare, stampandone copia in qualsiasi momento, senza preoccupazione di dimenticarlo o smarrirlo.
"E' finita l'epoca del consumatore vittima dello smarrimento del biglietto e della burocrazia del rimborso - dichiara l'avv. Carmelo Calì, responsabile trasporti Confconsumatori e rappresentante CNCU nel Comitato tutela diritti del passeggero presso l'Enac - Siamo certi che adesso, le segnalazioni alle associazioni di consumatori e i problemi dei viaggiatori diminuiranno. Sino ad oggi, infatti, molte lamentele dei consumatori riguardavano proprio i tempi e i costi subiti in caso di smarrimento del biglietto."
Negato imbarco, risarcimento danni da overbooking
Importante sentenza del Giudice di pace di Napoli-Barra, che ha riconosciuto il diritto del passeggero ad avere risarciti i danni subiti in seguito al negato imbarco sul volo di ritorno dall'Havana a Roma Fiumicino, con scalo a Madrid, in occasione di un soggiorno trascorso nell'isola di Cuba. Il provvedimento assume particolare importanza perché, oltre a riconoscere il diritto del consumatore ad ottenere il risarcimento dei danni, stabilisce che allo stesso è dovuto il pagamento di quanto previsto dal regolamento comunitario n. 261/2004.
I fatti sono sempre gli stessi. Una signora, anche se munita di regolare e valido biglietto, si è vista negare l'imbarco a causa di un eccesso di prenotazioni. E' stata così costretta ad imbarcarsi sul volo previsto per il giorno successivo, e soggiornare a La Havana un giorno in più del previsto, con l'aggravio di duecento euro per le spese, che ha dovuto sostenere, ivi comprese quelle del pernottamento. Inoltre, a causa del ritardato rientro in Italia, anche se di un solo giorno, ha dovuto rinunciare ad una supplenza temporanea da educatrice valida ai fini della relativa graduatoria. La passeggera, per i disservizi subiti ha richiesto anche il danno morale richiamando la giurisprudenza in virtù della quale ciò è possibile indipendentemente dall'esistenza di un reato. A conclusione del giudizio, in virtù delle documentazione prodotta e della prova testimoniale espletata, il giudice ha accolto la domanda. Per quanto riguarda il danno subito dal cosiddetto negato imbarco, non potendo lo stesso essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice lo ha determinato secondo equità, in virtù di quanto previsto dal codice civile e lo ha liquidato nella misura di 1.000,00 euro. Ha poi riconosciuto il diritto della signora ad ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del regolamento comunitario n. 261/2004, che fissa in euro 600,00 la somma che deve essere corrisposta nel caso di negato imbarco per tratte superiori ai 3.500 chilometri, come nel caso in esame. Ritenuta quindi la responsabilità della compagnia aerea la stessa è stata condannata al pagamento della complessiva somma di 1.600,00 euro, oltre gli interessi legali e le spese del giudizio. Si diceva, all'inizio dell'importanza di questa pronuncia. L'Unione europea, proprio nella primavera di quest'anno, ha aperto un'indagine finalizzata ad accertare l'effettiva applicazione, negli stati membri, del regolamento comunitario n. 261/2004. Ha preso tale iniziativa perché ritiene, a ragione, che tale regolamento resti ancora non applicato, e quindi ha voluto promuovere una forte iniziativa perché i diritti dei passeggeri, riconosciuti sulla carta, siano effettivamente applicati. I vettori aerei, in buona sostanza, esercitano una forte resistenza e nella stragrande maggioranze dei casi, ignorano la sopra indicata normativa. Per tali motivi è importante che, adesso, a rinfrescar loro la memoria, comincino ad arrivare, oltre che le giuste tiratine di orecchie dell'Unione Europea, anche le sentenze dei Giudici. Perché quelle orecchie, anche se tirate, sembrano, spesso proprio le orecchie di quei sordi che non vogliono sentire! Carmelo Calì, Presidente Confconsumatori Sicilia 09/07
Ecco il testo della sentenza [.pdf] [ Per visualizzare il testo di un documento cliccaci sopra con il tasto sinistro del mouse; per scaricarlo sul tuo pc clicca invece con il tasto destro del mouse e scegli l'opzione "Salva oggetto con nome". ]
Fiumicino: fuori tempo massimo arrivano ispezioni e task force
Parma, 7 agosto 2007 - "Erano necessari il caos di questi giorni e la convocazione del Ministro per rendersi conto che il sistema non avrebbe retto al traffico delle ferie?" - si chiedono alla Confconsumatori. E così, dopo l'ispezione fuori tempo massimo di ieri fatta da Enac, oggi è stato deciso che una task force di 80 persone di Adr-Areoporti di Roma affiancherà l'attività di movimentazione bagagli. "Ciò conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che tutto era previsto e prevedibile e che, per tempo, non è stata presa nessuna decisione per evitare il verificarsi dei disservizi" - dichiara Carmelo Calì, responsabile del settore trasporti di Confconsumatori. "I fatti accaduti dimostrano che l'esigenza di far quadrare i bilanci non può sacrificare il mantenimento degli obbligatori standard di qualità. Ben venga anche l'annunciata vigilanza con un monitoraggio continuo, anche questa arrivata fuori tempo massimo. Si è detto che gli impianti di Bhs sono vetusti. Ma nessuno ha precisato che per ammodernarli basterebbe una spesa sull'ordine delle migliaia e non di milioni di euro. Eppure nessuno ha annunciato di volerlo fare" - afferma Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori. Infine, con riferimento alla nomina di un responsabile unico, a cui faranno capo tutte le attività dello scalo, esprimiamo certamente un giudizio positivo, per l'indubbio vantaggio nel coordinamento, ma non riusciamo a comprendere la compatibilità di tale decisione con quanto previsto dall'art. 705 del codice della navigazione in virtù del quale tali compiti spetterebbero alla società di gestione dell'aeroporto. Lo dobbiamo prendere come un passo avanti o come un passo indietro, con un ritorno all'epoca in cui l'amministrazione aeroportuale era affidata al direttore dell'aeroporto?
Fiumicino: invece dello scarico bagagli continua lo scarica barile
Parma, 6 agosto 2007 - "La mancata consegna degli effetti personali preparati con cura, pensando al periodo di riposo e svago tanto atteso, è il torto più grave che si può fare ai passeggeri aerei, cui si aggiunge la spesa per l'acquisto di nuovi indumenti" - afferma Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori. "Avrebbe dovuto essere posta in atto da tempo ogni ipotesi organizzativa per affrontare il flusso previsto e prevedibile di questi giorni. Ancora una volta, invece, dobbiamo assistere al gioco dello scarica barile dei vari soggetti responsabili" - afferma Carmelo Calì, rappresentante consumatori nel Comitato per la tutela dei diritti del passeggero istituito presso Enac -, che prosegue: "auspichiamo che i fatti accaduti servano a far luce sui compiti e sulle responsabilità di ogni operatore coinvolto. Chiediamo al Ministro Bianchi e all'Enac che l'incontro programmato per domani serva anche a questo fine".
Ai passeggeri ricordiamo che è un loro diritto ottenere il risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali, sia esistenziali (ovvero quelli cosiddetti da vacanza rovinata). Confconsumatori segnala che è attivo dal mese di luglio l'indirizzo di posta elettronica disservizi.aerei@confconsumatori.it, un servizio di prima assistenza ai passeggeri che l'associazione offre per tutto il periodo estivo. All'indirizzo, possono rivolgersi i cittadini in cerca di informazioni sui loro diritti e di tutela rispetto alle inadempienze ed ai disservizi nei quali sono incappati. Sarà fornita anche una prima assistenza nella redazione delle lettere di reclamo. Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito dell'associazione www.confconsumatori.it, alla sezione "Turismo e trasporti".
Domani entra in vigore il Regolamento CE a tutela dei diversamente abili
25 luglio 2007 - Entrano in vigore domani, 26 luglio 2007, le disposizioni degli articoli 3 e 4 del Regolamento CE n. 1107/2006, che tutela i diritti delle persone con disabilità e mobilità ridotta nel trasporto aereo. Confconsumatori si dichiara soddisfatta di questa normativa che riconosce una tutela ad hoc a favore delle categorie più svantaggiate anche nel settore dei trasporti. Infatti, un trasportatore aereo e/o un operatore turistico non potranno più rifiutarsi di accettare una prenotazione per volo aereo né di imbarcare una persona con mobilità ridotta, se essa sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione. La restante disciplina, che riguarda la creazione di strutture competenti per l'attuazione ed il controllo del Regolamento CE, si applicherà invece a partire dal 26 luglio 2008.
Importante la definizione contenuta nel regolamento: "qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio". "Ci auguriamo che con queste disposizioni normative si possa finalmente passare dalle parole ai fatti. Troppo spesso chi si trova in queste condizioni fisiche, infatti, è costretto a fare i conti con l'indifferenza e, cosa ancor più grave, con l'inadeguatezza delle strutture e delle organizzazioni aeroportuali" - dichiarano Mara Colla, Presidente nazionale Confconsumatori, e l'avv. Carmelo Calì responsabile del settore trasporti dell'associazione. Per avere informazioni e assistenza in caso di mancato rispetto del Regolamento citato, Confconsumatori invita a rivolgersi alla sede più vicina dell'associazione, o a utilizzare l'indirizzo e-mail disservizi.aerei@confconsumatori.it, che sarà attivo per tutta l'estate per raccogliere le segnalazioni di ogni tipo di disservizo nel settore del trasporto aereo.
Ecco il testo del regolamento [.pdf] [ Per visualizzare il testo di un documento cliccaci sopra con il tasto sinistro del mouse; per scaricarlo sul tuo pc clicca invece con il tasto destro del mouse e scegli l'opzione "Salva oggetto con nome". ]
disservizi.aerei@confconsumatori.it per segnalare i disservizi estivi
Parma, 19 luglio 2007 - Parte oggi, con l'indirizzo di posta elettronica disservizi.aerei@confconsumatori.it, un servizio di assistenza ai passeggeri che Confconsumatori offrirà per tutto il periodo estivo. All'indirizzo si potranno rivolgere tutti i cittadini per avere informazioni sui loro diritti ed assistenza rispetto alle inadempienze ed ai disservizi nei quali sono incappati. Sarà fornita anche una prima assistenza nella redazione delle lettere di reclamo. Inoltre, sul sito dell'associazione www.confconsumatori.it, è già presente una apposita sezione, denominata "Turismo e trasporti", nella quale si possono leggere alcuni articoli ed avere delle prime indicazioni sui diritti dei passeggeri. Inoltre, nella sezione denominata "Documentazione" è possibile leggere la Carta dei diritti dei passeggeri.
Dopo questi primi contatti via e-mail, i consumatori che lo vorranno potranno mettersi in contatto con la sede Confconsumatori più vicina alla loro residenza, al fine di ottenere un'assistenza più diretta. In ogni caso, il servizio via e-mail non esclude il contatto con gli sportelli dell'associazione, a cui ci si potrà rivolgere da subito. "Abbiamo voluto attivare questa iniziativa per dare una risposta ai tanti cittadini che si rivolgono all'associazione, chiedendo di essere aiutati nei loro problemi. Infatti, spesso, oltre al disservizio, il cittadino deve fare i conti anche con la mancata informazione ed assistenza", ha dichiarato Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori. I risultati dell'attività di disservizi.aerei@confconsumatori.it saranno presentati, a conclusione del periodo estivo, con particolare riferimento alla casistica segnalata ed all'incidenza percentuale dei singoli disservizi. Per ulteriori informazioni gli utenti possono rivolgersi anche presso la sede confconsumatori di Grosseto al numero di telefono 0564.418276.
Tutela passeggeri aerei: due spallate dall'Europa
Parma, 18 luglio 2007 - Finalmente sarà posto un freno allo strapotere dei vettori aerei in materia di risposta ai reclami dei passeggeri e di individuazione delle circostanze eccezionali.
Nel corso della riunione del Tavolo Tecnico sui Disservizi Aerei, tenutasi oggi presso l'Enac, è stato illustrato l'esito dell'incontro svoltosi a Bruxelles per iniziativa della Commissione Europea ed alla quale hanno preso parte gli organismi nazionali designati e le associazioni dei vettori e dei gestori aeroportuali. Secondo quanto emerso, l'indirizzo europeo è quello di fissare in tre mesi i tempi entro i quali le compagnie devono definire i reclami. Trascorso tale termine gli organismi nazionali designati, e quindi in Italia, l'Enac, saranno autorizzati ad applicare le sanzioni previste dal Regolamento comunitario n. 261/2004. Altro importante tema trattato è stato quello della individuazione delle circostanze eccezionali che vengono invocate, troppo spesso e a sproposito, dai vettori. La Commissione Europea ha deciso di istituire un gruppo di lavoro con il compito di indicizzare, in brevissimo tempo, le circostanze eccezionali previste dall'art. 14 del Regolamento. "Ancora una volta, grazie alla Commissione Europea vengono date due significative spallate alle resistenze in materia di tutela dei diritti del passeggero. Dobbiamo comunque dare atto all'Enac di aver svolto un ruolo importante, condividendo e sostenendo, anche in ambito europeo, le ragioni dei consumatori", ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, rappresentante CNCU nel Comitato Tutela Diritti del Passeggero Enac e presidente Confconsumatori Sicilia. "Attendiamo di conoscere l'opinione dei vettori aerei, che, ancora una volta, hanno scelto la strada del silenzio, eufemisticamente definita "pausa di riflessione" ", conclude l'avv. Calì.
Salta la firma del protocollo all'Enac
Parma, 28 giugno 2007 - All'Enac nessuna firma di protocollo. La realtà ha superato l'immaginazione. Temevamo che il protocollo di impegni una volta sottoscritto rimanesse sulla carta e non venisse poi osservato. Ed invece compagnie aeree, società di gestione degli aeroporti, handler ed Enav hanno pensato bene di fare un passo indietro e di non firmare.
"Avevamo giudicato positivamente la proposta dell'Enac, anche se non ci eravamo fatti illusioni, ed alla riunione questi soggetti, quelli di loro presenti peraltro, hanno preferito recitare il ruolo del convitato di pietra, non prendendo neppure la parola. E' l'ulteriore conferma, qualora ce ne fosse bisogno, di cosa intendono per tutela dei diritti del passeggero" ha dichiarato l'avv.Carmelo Calì, rappresentante CNCU nel Comitato Tutela Diritti del Passeggero Enac e presidente Confconsumatori Sicilia. A questo punto è opportuno che l'Enac, nell'esercizio delle proprie funzioni, fissi con chiarezza quali sono le responsabilità di ciascun soggetto, per evitare l'ennesimo gioco allo "scarica barile". Senza volere entrare nel merito dei rapporti tra Enac e soggetti del trasporto aereo, riteniamo che sarebbe interessante, oltre che trasparente, conoscere i motivi di questi mancati accordi. In ogni caso la maggior parte delle cose previste nel documento sono al tempo stesso precisi obblighi normativi che, protocollo o non protocollo, devono essere osservati. Da parte loro, le associazioni dei consumatori, anche quest'estate, come sempre, porranno la massima attenzione a tutti i disservizi e a tutte le violazioni di legge, impegnandosi a tutelare gli utenti del trasporto aereo.
Tavolo Tecnico Enac: risarcimenti e compensazioni più agevoli per i passeggeri aerei
Parma, 19 giugno 2007 - Si è svolta ieri a Roma, presso l'Enac la terza riunione del Tavolo tecnico sui disservizi aerei. Nel corso dell'incontro sono stati esaminati alcuni casi pratici in materia di cancellazione voli e ritardi, con riferimento anche alle ipotesi in cui è dovuta al passeggero la compensazione. E' stato affrontato anche il controverso tema delle "circostanze eccezionali", spesso invocate dalle compagnie aeree per non corrispondere alcuna compensazione.
A tale riguardo i consumatori fanno proprio il giudizio emesso dalla Commissione Europea, contenuta nella comunicazione del 4 aprile 2007 al Parlamento Europeo ed al Consiglio, laddove afferma che "naturalmente i passeggeri non vogliono che la sicurezza sia messa in pericolo, ma rimane il sospetto che le compagnie aeree giochino troppo spesso la carta delle "circostanze eccezionali" onde evitare di versare una compensazione…" E' necessario quindi che in materia di "circostanze eccezionali" vi sia la massima chiarezza. Nel corso dell'incontro, è emerso anche che le compagnie aeree rispondono ai reclami dei viaggiatori, quando rispondono, con molto ritardo, a volte a distanza di oltre un anno. Inoltre, per effettuare i pagamenti richiedono condizioni palesemente vessatorie, quali ad esempio, l'invio preventivo degli originali dei biglietti e/o delle ricevute delle spese sostenute.Ben venga quindi l'adozione di un codice di comportamento attraverso il quale vengano fissate in modo certo tempi e modalità per ottenere i risarcimenti. "Riteniamo che le questioni che l'Enac ha portato come oggetto della discussione siano, sugli argomenti, posti all'ordine del giorno, quelle più appropriate. I passeggeri e le associazioni dei consumatori che li assistono, infatti, spesso sono costretti a scontrarsi quotidianamente con la sordità delle compagnie aeree. E' necessario, quindi, che queste ultime si impegnino ad osservare, in tema di compensazione e risarcimenti, un comportamento certo e trasparente" ha dichiarato l'avv.Carmelo Calì, presidente Confconsumatori Sicilia e rappresentante del CNCU al Tavolo tecnico Enac sui disservizi aerei. Per informazioni. 348.5152184
Turisti alle Maldive: a pagare sono sempre i passeggeri!
Parma, 11 aprile 2007 - Quanto accaduto in questi giorni ai turisti che dovevano rientrare in Italia con i voli della compagnia Eurofly suscita perplessità. Risulta assai strano, infatti, che contemporaneamente due aeromobili abbiano avuto problemi tecnici e/o guasti.
Confconsumatori chiede pertanto che l'Enac, oltre ad effettuare le annunciate verifiche sul rispetto del Regolamento comunitario n. 261/2004, accerti le cause dei problemi tecnici e/o guasti agli aeromobili. L'associazione chiede, inoltre ed in particolare, che venga accertato se gli aerei in questione sono di proprietà di Eurofly o presi in affitto dalla stessa presso altro vettore. "Non ci soddisfano le dichiarazioni odierne di Eurofly, la quale oggi afferma che garantirà quanto previsto dalla Carta dei diritti dei passeggeri. Infatti, i danni subiti in questo caso, sono patrimoniali ed esistenziali, e vanno ben oltre quanto prevede la Carta dei diritti dei passeggeri e il Regolamento comunitario n. 261/2004" - dichiara la presidente nazionale Confconsumatori, Mara Colla.
Confconsumatori: necessaria assunzione di responsabilità dai soggetti coinvolti nel traffico aereo
Parma, 13 dicembre 2006 - A seguito della riunione tenutasi ieri a Roma, 12 dicembre, tra Enac e tutti i soggetti coinvolti nel traffico aereo, è necessario che le associazioni dei consumatori intervengano nei giudizi di opposizione proposti dalle Compagnie aeree avverso le ordinanze emesse nei loro confronti dall'Enac in seguito a violazioni del Regolamento Comunitario n. 261 del 2004.
Risulta significativo che tutte le 91 ordinanze emesse dall'Enac siano state impugnate, e questo testimonia che le Compagnie aeree, oltre a non osservare il Regolamento e calpestare i diritti dei passeggeri, pretendono di non pagare le sanzioni. Bisogna continuare su questa strada perché c'è ancora molto da fare, come, ad esempio, nelle ipotesi di risarcimento automatico al passeggero previsto dal Regolamento n. 261 e che ancora oggi, a quasi 2 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni, viene disatteso nella quasi totalità dei casi. "Ci auguriamo, infine, che nel periodo natalizio tutti i soggetti coinvolti e cioè tour operator, compagnie aeree, società di gestione degli aeroporti ed handlers, prestino la massima attenzione e non ripetano la solita "storiella" dello scarico delle responsabilità in caso di disservizi. Anzi, piuttosto che scaricarsi le responsabilità, farebbero bene a scaricare i bagagli che molto spesso vanno smarriti" - dichiara l'avv. Carmelo Calì, rappresentante del Consiglio Nazionale degli Utenti e dei Consumatori (CNCU) nel Comitato Tutela Diritti dei Passeggeri dell'ENAC.
Giudice di Pace di Parma condanna al risarcimento danni per ritardo aereo
Parma, 16 ottobre 2006 - Il Giudice di Pace di Parma ha condannato, per inadempimento contrattuale e per carenza organizzativa, la Columbus Organizzazione Viaggi e AirOne al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai passeggeri per il ritardo e i disagi del volo AirOne Parma - Ibiza.
Era accaduto, infatti, che, a causa di forte vento, una sessantina di passeggeri era stata fatta scendere dall'aereo ed era stata trasferita con un servizio di pullman dall'aeroporto di Parma a quello di Brescia, dove era stata nuovamente imbarcata. Il tutto aveva comportato un ritardo di 4 ore e mezzo sull'orario di arrivo a Ibiza e la perdita di una giornata di vacanza. Di fronte a tali fatti, il Giudice ha ritenuto non invocabile, da parte della Columbus, la scusante della forza maggiore, perché l'organizzatrice del viaggio non ha fornito alcuna prova di aver adottato tutte le "adeguate soluzioni alternative di emergenza", per garantire la prosecuzione del viaggio. In particolare, la Columbus e AirOne non hanno garantito un "adeguato servizio di trasporto alternativo efficiente e rapido" che limitasse il disagio per i passeggeri. "Con tale provvedimento viene confermata la responsabilità dell'organizzatore di viaggi per danno cagionato anche dai terzi di cui si avvale ed è sempre necessario, per giustificare un grave ritardo, fornire la prova di aver adottato tutte le misure preventive e necessarie a garantire il regolare adempimento" - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, coordinatore della Consulta legale di Confconsumatori, che si è occupato direttamente del caso.
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Traffico aereo e bagagli: risarcimenti e scadenze
Grosseto, 1 settembre 2006 - Le mancate consegne di bagagli che si siano verificate questa estate non devono far dimenticare ai passeggeri che vi sono delle scadenze per la presentazione dei reclami. Molto spesso le compagnie aeree non informano i consumatori di tali termini, salvo poi eccepire le decadenze.
Innanzitutto é bene ricordare che, in virtù della Convenzione di Montreal, il vettore è sempre responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli. E altresì responsabile del ritardo nella riconsegna dei bagagli. La stessa convenzione di Montreal prevede poi, i termini per la presentazione dei reclami, che sono i seguenti. AMMONTARE DEL RISARCIMENTO: la responsabilità del vettore in tutte le ipotesi di distruzione,perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, che corrispondo a circa €. 1.500,00. Il passeggero può dichiarare alla partenza un valore superiore, e quindi in caso avere un risarcimento maggiore, ma deve corrispondere una tariffa supplementare. Non mancano tuttavia i casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto un diritto superiore ai predetti €. 1.500,00. PACCHETTI TURISTICI "TUTTO COMPRESO": altro temine di cui tener conto è quello del reclamo in caso di vacanza rovinata in seguito all'acquisto di pacchetti turisti tutto compreso. In questo caso l'art. 98 del codice del consumo prevede che il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni lavorativi dal rientro nei confronti del tour operator o dell'agenzia di viaggi o di entrambi. Tale termine non è tuttavia posto a pena di decadenza, e quindi nonostante le infondate eccezioni degli operatori, anche un reclamo inviato dopo detto termine è da ritenersi efficace. In ogni caso ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve esser contestata senza ritardo, e quindi anche durante la vacanze, affinché il tour operator vi ponga tempestivamente rimedio. Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla sportello Confconsumatori di Grosseto, telefono 0564.418276 oppure recarsi personalmente alla Via Ronchi 24 tutti i martedì e venerdì ore 16-19 e giovedì 9-12.
Importante sentenza del Giudice di Pace di Grosseto in materia di ritardo della compagnia aerea
Un dirigente della Confconsumatori di Grosseto trovatosi alla prese con una compagnia aerea che ha soppresso un volo internazionale per presunto maltempo e si è trovato a raggiungere la destinazione prescelta con 35 ore di ritardo ha citato in giudizio la primaria ed internazionale compagnia aerea dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto.
Il Giudice con una sacrosanta sentenza ha condannato la compagnia aerea al rimborso del costo del biglietto statuendo che grava sul vettore l'onere di provare la causa di forza maggiore invocata, nel caso il maltempo, attraverso documentazione rilasciata da autorità governativa con l'indicazione precisa delle condizioni meteo. Inoltre il Giudice ha altresì stabilito che le attestazioni rilasciate da funzionari della compagnia operanti in altro Stato non hanno alcun valore probatorio ma ritardi da scioperi, neve od altro devono risultare da documenti ufficiali delle autorità aeroportuali. Pertanto il vettore è ora costretto a rimborsare la bella cifra di 500,00 euro oltre alle spese legali della causa per 700,00 euro. E' importante che i viaggiatori prendano coscienza dei loro diritti non si rassegnino di fronte alle inadempienze di colossi internazionali. Grosseto, 18/2/2006, L'ufficio Stampa
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