Auto usate, vale sempre la garanzia post-vendita


Pochi giorni dopo l'acquisto, l'auto usata aveva presentato difetti evidenti. Ma il concessionario, di fronte alla richiesta di risarcimento danni da parte del cliente, sosteneva che la vettura fosse in perfette condizioni e che comunque aveva diversi anni. Il giudice però ha dato ragione all'acquirente, riconoscendo la garanzia post-vendita anche per i difetti di conformità presenti su auto usate. E il concessionario dovrà risarcire il cliente. E' un caso seguito dalla Confconsumatori di Pisa e trattato dal giudice di pace di Livorno. "Il venditore - fanno sapere da Confconsumatori - è tenuto a consegnare i beni usati a chi li acquista assolutamente privi di ogni anomalia e difetto. Su di lui, infatti, grava la garanzia post-vendita in base a quanto stabilito nell'articolo 129 del Codice di consumo".
E' quanto prevede una recente sentenza emessa dal giudice di pace di Livorno. Riguarda un consumatore che aveva acquistato un'auto usata: dopo pochi giorni la vettura aveva iniziato a presentare evidenti difetti, ma il concessionario si era limitato a liquidare il cliente dicendogli di prendere contatti direttamente con la garanzia (convenzionale) che gli aveva fatto stipulare al momento dell'acquisto. Garanzia convenzionale che però non riconosceva i danni per asseriti problemi amministrativi legati al concessionario. Il cliente perciò ha agito nei confronti del concessionario, per far valere la garanzia legale sul bene acquistato, ma la concessionaria sosteneva che al momento dell'acquisto la vettura fosse in perfette condizioni e che in ogni caso si trattava di un'auto usata con diversi anni. Attraverso l'azione dell'avvocato Giovanni Longo, legale della Confconsumatori di Pisa, l'acquirente è riuscito a mettere in mora il venditore e poi a citarlo dinanzi al giudice competente. "Il giudice - spiegano da Confconsumatori - ha ravvisato che andassero applicati gli articoli 128 e seguenti del Codice del consumo e quindi, anche trattandosi di vendita di auto usata, il concessionario dovesse consegnare al cliente una vettura senza difetti di conformità. Sarebbe spettato alla concessionaria l'onere di provare la mancanza dei difetti di conformità lamentati al momento della consegna". Il giudice ha stabilito che il venditore deve risarcire il cliente della somma necessaria per far riparare la vettura, oltre alle spese di lite e a quelle per la consulenza tecnica.
"Questa pronuncia è importante - è il commento di Confconsumatori - poiché riguarda un argomento, quello della garanzia post-vendita, molto comune. I venditori sono responsabili per tutti gli eventuali vizi e difformità della cosa venduta per due anni dall'acquisto, salvo che non venga pattuita una garanzia inferiore e che in ogni caso non potrà essere inferiore ai 12 mesi. Inoltre spetta al consumatore la scelta se far riparare il bene oppure sostituirlo con un altro senza che su di lui gravi alcun onere".
Nel caso in cui si verifichino casi di venditori che intendano sottrarsi a questo obbligo, è possibile rivolgersi alla Confconsumatori con sede a Pisa in via Fiorentina 214/C (telefono 800910268).
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]






Saldi: per chi puo' ancora spendere un decalogo per i consumatori


Grosseto, 8.7.2014 - La crisi economica e le manovre governative hanno falcidiato i portafogli delle famiglie e represso i consumi.
Per chi può permettersi ancora di spendere qualcosa si avvicinano i saldi.
Per questo motivo la nostra associazione segnala alcuni suggerimenti che possono evitare quale delusione:
1) comprate possibilmente in negozi abituali, sarà più facile accertarsi della convenienza, peraltro nelle città in cui i saldi non sono ancora avviati è opportuno fare un giro nel negozio prima dell'avvio della stagione onde verificare il prezzo del bene che interessa. 2) Conservare lo scontrino perché il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso anche se vi sono cartelli con dicitura che i capi in svendita non si possono cambiare. 3) E' obbligatorio esporre nel talloncino il prezzo pieno, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato. 4) Confrontate, anche durante i saldi, i prezzi dei vari esercizi. 5) Verificate che l'etichetta del capo d'abbigliamento contenga la composizione e le istruzioni per la pulizia. 6) La merce a saldo deve essere tenuta fisicamente separata da quella a prezzo pieno. 7) Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima. 8) Attenzione ai saldi superiori al 50% potrebbero nascondere fregature, come ad esempio merce dell'anno passato, il che potrebbe essere ugualmente un buon affare purchè il negozianti informi il cliente. 9) Attenzione poi, non farsi ingannare da false informazioni, la garanzia per vizi e difetti è di due anni secondo il decreto legislativo 24/2002.
Si prega di segnalare le anomalie al comando dei Vigili Urbani e ad un'associazione di consumatori.
Confidiamo che i saldi contribuiscano all'incremento dei ridotti consumi in quanto potrebbero essere un occasione di acquisti anche per beni necessari e non solo superflui, a prezzi ragionevoli per i cittadini.
Si ricorda inoltre che gli esercenti non possono rifiutare, per legge (ormai da alcuni giorni) pagamenti a mezzo pos e carte di credito, per acquisti superiori ai 30,00 euro. Qualora si verificasse questo spiacevole rifiuto l'esercente sarebbe da considerarsi in mora per aver rifiutato una valida offerta di pagamento.
Per eventuali problematiche gli interessati possono rivolgersi agli sportelli della Confconsumatori in Toscana. I recapiti possono essere rinvenuti sul sito internet www.confconsumatoritoscana.it
Il presidente regionale, Marco Festelli



Saldi: per chi puo' ancora spendere un decalogo per i consumatori


Grosseto,2.1.2014 - La crisi economica e le manovre governative hanno falcidiato i portafogli delle famiglie.
Per chi può permettersi ancora di spendere qualcosa si avvicinano i saldi.
Per questo motivo la nostra associazione segnala alcuni suggerimenti che possono evitare qualche delusione:

1) comprate possibilmente in negozi abituali, sarà più facile accertarsi della convenienza, peraltro nelle città in cui i saldi non sono ancora avviati è opportuno fare un giro nel negozio prima dell'avvio della stagione onde verificare il prezzo del bene che interessa.
2) Conservare lo scontrino perché il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso anche se vi sono cartelli con dicitura che i capi in svendita non si possono cambiare.
3) E' obbligatorio esporre nel talloncino il prezzo pieno, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato.
4) Confrontate, anche durante i saldi, i prezzi dei vari esercizi.
5) Verificate che l'etichetta del capo d'abbigliamento contenga la composizione e le istruzioni per la pulizia.
6) La merce a saldo deve essere tenuta fisicamente separata da quella a prezzo pieno.
7) I negozianti sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito anche con i saldi; in caso di rifiuto non acquistate il bene e segnalate il caso per scritto alla società servizi interbancari e ad un'associazione di consumatori.
8) Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima.
9) Attenzione ai saldi superiori al 50% potrebbero nascondere fregature, come ad esempio merce dell'anno passato, il che potrebbe essere ugualmente un buon affare purchè il negozianti informi il cliente.
10) Attenzione poi, non farsi ingannare da false informazioni, la garanzia per vizi e difetti è di due anni secondo il decreto legislativo 24/2002.
Si prega di segnalare le anomalie al comando dei Vigili Urbani e ad un'associazione di consumatori.
Visto il particolare momento storico ed economico confidiamo che i saldi contribuiscano all'incremento dei ridotti consumi.
Per eventuali problematiche gli interessati possono rivolgersi agli sportelli della Confconsumatori in Toscana, i cui indirizzi possono essere reperiti sul sito internet www.confconsumatoritoscana.it.
Il presidente regionale, Marco Festelli

Mobile in legno comune venduto come pregiato: rimborsato un catanese


Catania, 29 agosto 2013 - Un catanese aveva scelto sul catalogo un mobile in pino di Svezia, ma gli era stato consegnato in legno comune: grazie a Confconsumatori ha ottenuto la risoluzione del contratto e il rimborso di quasi 500 euro. Ancora una sentenza del Giudice di Pace di Catania in materia di Garanzia post vendita, che si aggiunge alle numerose altre vittorie ottenute da Confconsumatori.
Questa volta il Giudice di Pace di Catania, con sentenza n. 1927/13, nell'applicare la normativa prevista dagli artt. 128 e segg. del Codice del Consumo, ha riconosciuto il diritto dell'acquirente di un mobile ad aver risolto il contratto poiché il mobile acquistato su catalogo, espressamente promesso in materiale di "pino di Svezia", ben poco aveva di "nordico", essendo costruito in diverso materiale. Il consumatore, rivoltosi alla Confconsumatori di Catania ha ottenuto il rimborso del prezzo pagato (€ 450,00) e la rifusione delle spese processuali. Inoltre il Giudice ha rigettato la consueta eccezione del venditore, che si dichiarava estraneo ed invitava a rivolgersi alla casa produttrice.
La sentenza si aggiunge alle altre che hanno visto riconoscere i diritti dei consumatori nei problemi di conformità riscontrati con telefonini, macchine fotografiche, depuratori di acqua domestici, automobili, aspirapolvere e pulisci tappeti, ecc. Una serie di pronunce che continuano ad aggiungersi dopo la prima ottenuta nel 2005, consolidando la giurisprudenza in materia.
L'esperienza acquisita ha già permesso la pubblicazione del manuale "Beni di Consumo e Garanzia Post Vendita" da parte della Federazione Siciliana dell'associazione, e consente di affermare che la giurisprudenza sul punto può considerarsi ormai consolidata.
"Grazie a tale nuova normativa é stata così superata l'impostazione tradizionale, che riconosceva solo l'anacronistica garanzia del Codice Civile - hanno dichiarato l'avv. Maurizio Mariani, che ha assistito il consumatore, e l'avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia - Sono lontani e certamente superati i tempi delle primissime cause in cui si era presi quasi per visionari quando si invocava il Codice del Consumo e le normative comunitarie al fine di ottenere una tutela immediata da parte del venditore".




Saldi: per chi puo'ancora spendere, un decalogo per i consumatori


Grosseto, 31.1.2012 - La crisi economica e le manovre governative hanno falcidiato i portafogli delle famiglie. Solo dal mese di novembre ad oggi i cittadini hanno dilapidato tredicesime e risparmi per acconto tasse (al 30.11), acconto iva (per le aziende e professionisti al 27.12), saldo imu (al 16.12), ultima rata TARSU (al 31.12). Aggiungiamo che in questo periodo ci risultano fatturate scadenze per elettricità, gas, acqua. Servizi i cui costi lievitano ogni anno, soprattutto per quanto concerne l'acqua ed i rifiuti a fronte di servizi statici ed in generale tendenti al ribasso nella mediocrità.
Per chi può permettersi ancora di spendere qualcosa si avvicinano i saldi.
Per questo motivo la nostra associazione segnala alcuni suggerimenti che possono evitare quale delusione:
1) comprate possibilmente in negozi abituali, sarà più facile accertarsi della convenienza, peraltro nelle città in cui i saldi non sono ancora avviati è opportuno fare un giro nel negozio prima dell'avvio della stagione onde verificare il prezzo del bene che interessa.
2) Conservare lo scontrino perché il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso anche se vi sono cartelli con dicitura che i capi in svendita non si possono cambiare.
3) E' obbligatorio esporre nel talloncino il prezzo pieno, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato.
4) Confrontate, anche durante i saldi, i prezzi dei vari esercizi.
5) Verificate che l'etichetta del capo d'abbigliamento contenga la composizione e le istruzioni per la pulizia.
6) La merce a saldo deve essere tenuta fisicamente separata da quella a prezzo pieno.
7) I negozianti sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito anche con i saldi; in caso di rifiuto non acquistate il bene e segnalate il caso per scritto alla società servizi interbancari e ad un'associazione di consumatori.
8) Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima.
9) Attenzione ai saldi superiori al 50% potrebbero nascondere fregature, come ad esempio merce dell'anno passato, il che potrebbe essere ugualmente un buon affare purchè il negozianti informi il cliente.
10) Attenzione poi, non farsi ingannare da false informazioni, la garanzia per vizi e difetti è di due anni secondo il decreto legislativo 24/2002.
Si prega di segnalare le anomalie al comando dei Vigili Urbani e ad un'associazione di consumatori.
Visto il particolare momento storico ed economico confidiamo che i saldi contribuiscano all'incremento dei ridotti consumi.
Per eventuali problematiche gli interessati possono rivolgersi allo sportello di Grosseto della Confconsumatori, in Via Ronchi 24, aperto dopo il 7.1.2012 tutti i martedì e venerdì ore 16-19, giovedì ore 9-12, mercoledì ore 14,30-16,30 ed il sabato dalle ore 10,00 alle 12,00. e per urgenze telefonare al numero 328,7958074. Il presidente provinciale, Marco Festelli




Saldi, un decalogo per i consumatori


Grosseto, 4.1.2012 - Ci stiamo avvicinando alla stagione dei saldi ed i consumatori devono avere alcune raccomandazioni. Gli acquisti in questo periodo possono comportare grandi occasioni ma anche qualche fregatura. Infatti in un periodo di crisi come questa sicuramente molti consumatori hanno rinviato l'acquisto di alcuni beni per tentare di risparmiare.

Per questo motivo la nostra associazione segnala alcuni suggerimenti che possono evitare quale delusione:
1) comprate possibilmente in negozi abituali, sarà più facile accertarsi della convenienza, peraltro nelle città in cui i saldi non sono ancora avviati è opportuno fare un giro nel negozio prima dell'avvio della stagione onde verificare il prezzo del bene che interessa.
2) Conservare lo scontrino perché il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso anche se vi sono cartelli con dicitura che i capi in svendita non si possono cambiare.
3) E' obbligatorio esporre nel talloncino il prezzo pieno, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato.
4) Confrontate, anche durante i saldi, i prezzi dei vari esercizi.
5) Verificate che l'etichetta del capo d'abbigliamento contenga la composizione e le istruzioni per la pulizia.
6) La merce a saldo deve essere tenuta fisicamente separata da quella a prezzo pieno.
7) I negozianti sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito anche con i saldi; in caso di rifiuto non acquistate il bene e segnalate il caso per scritto alla società servizi interbancari e ad un'associazione di consumatori.
8) Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima.
9) Attenzione ai saldi superiori al 50% potrebbero nascondere fregature, come ad esempio merce dell'anno passato, il che potrebbe essere ugualmente un buon affare purchè il negozianti informi il cliente.
10) Attenzione poi, non farsi ingannare da false informazioni, la garanzia per vizi e difetti è di due anni secondo il decreto legislativo 24/2002.
Si prega di segnalare le anomalie al comando dei Vigili Urbani e ad un'associazione di consumatori.
Visto il particolare momento storico ed economico, con l'incremento esorbitante di tasse e carburanti che gravano sulle famiglie, è doveroso invitare tutti ad un consumo consapevole e sostenibile con le proprie tasche, quindi evitare l'acquisto di beni inutili.
Attenzione il credito al consumo è costoso e qualora si assumono impegni di pagamento rateali è necessario fare due conti per verificare la sostenibilità della rata.
Le sedi della confconsumatori in tutta la toscana riapriranno dopo il 9.1.2012 per informazioni è possibile verificare gli indirizzi degli sportelli all'interno del sito internet www.confconsumatoritoscana.it




Saldi, un decalogo per i consumatori


Grosseto, 2.1.2011 - Ci stiamo avvicinando alla stagione dei saldi ed i consumatori devono avere alcune raccomandazioni. Gli acquisti in questo periodo possono comportare grandi occasioni ma anche qualche fregatura. Infatti in un periodo di crisi come questa sicuramente molti consumatori hanno rinviato l'acquisto di alcuni beni per tentare di risparmiare.

Per questo motivo la nostra associazione segnala alcuni suggerimenti che possono evitare quale delusione:
1) comprate possibilmente in negozi abituali, sarà più facile accertarsi della convenienza, peraltro nelle città in cui i saldi non sono ancora avviati è opportuno fare un giro nel negozio prima dell'avvio della stagione onde verificare il prezzo del bene che interessa.
2) Conservare lo scontrino perché il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso anche se vi sono cartelli con dicitura che i capi in svendita non si possono cambiare.
3) E' obbligatorio esporre nel talloncino il prezzo pieno, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato.
4) Confrontate, anche durante i saldi, i prezzi dei vari esercizi.
5) Verificate che l'etichetta del capo d'abbigliamento contenga la composizione e le istruzioni per la pulizia.
6) La merce a saldo deve essere tenuta fisicamente separata da quella a prezzo pieno.
7) I negozianti sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito anche con i saldi; in caso di rifiuto non acquistate il bene e segnalate il caso per scritto alla società servizi interbancari e ad un'associazione di consumatori.
8) Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima.
9) Attenzione ai saldi superiori al 50% potrebbero nascondere fregature, come ad esempio merce dell'anno passato, il che potrebbe essere ugualmente un buon affare purchè il negozianti informi il cliente.
10) Attenzione poi, non farsi ingannare da false informazioni, la garanzia per vizi e difetti è di due anni secondo il decreto legislativo 24/2002.
Si prega di segnalare le anomalie al comando dei Vigili Urbani e ad un'associazione di consumatori.
Visto il particolare momento storico ed economico confidiamo che i saldi contribuiscano all'incremento dei ridotti consumi, anche se nell'interesse dei commercianti stessi sarebbe stato bene anticiparli al mese di dicembre.
Le sedi della confconsumatori in tutta la toscana riapriranno dopo il 10.1.2011 per informazioni è possibile verificare gli indirizzi degli sportelli all'interno del sito internet www.confconsumatoritoscana.it
Il presidente regionale, Marco Festelli




Auto usata: la garanzia post vendita è valida


Latina, 19 ottobre 2010 - Il Giudice di Pace di Latina ha confermato che anche per i beni usati (in particolare vetture) sussiste la garanzia post vendita gravante sul venditore ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. N. 206/2005, cd. Codice del Consumo. In particolare il predetto art. 129 stabilisce l'obbligo del venditore di consegnare beni privi di ogni possibile anomalia. Infatti nella vendita con causa di consumo il consumatore non acquista per fare un affare, ma per soddisfare direttamente con l'utilizzazione del bene un proprio bisogno contingente.
La Confconsumatori Latina ha assistito, sin dal primo momento, il consumatore in questione, il quale aveva provveduto all'acquisto di una vettura usata, che ha presentato da subito difetti vari. Tali difetti sono stati riparati ma al terzo episodio in sei mesi dall'acquisto, il consumatore si è visto opporre le più disparate motivazioni in merito alla riparazione della vettura; spinto anche dalla necessità dell'utilizzo del mezzo si vedeva costretto a far riparare lo stesso presso un'altra officina meccanica. Rivoltosi alla Confconsumatori Latina, si provvedeva prima a mettere in mora il venditore e successivamente ad assisterlo nel giudizio civile dinanzi al Giudice competente, che ha riconosciuto la restituzione della intera somma pagata per la riparazione della vettura oltre alle spese di lite.
"E' importante ricordare a tutti i consumatori - afferma l'avv. Franco Conte, Presidente di Confconsumatori Latina - che esistono precisi obblighi a carico dei venditori i quali sono direttamente responsabili per tutti gli eventuali vizi delle cose vendute per un periodo di due anni dall'acquisto e per le vetture usate per un anno dall'acquisto. In particolare è bene che i consumatori, se ne ricorre il caso, si rivolgano alle associazioni di consumatori tutte le volte in cui i venditori cerchino di sottrarsi ai propri obblighi di garanzia". "Anche in questo specifico caso - continua l'avv. Conte - il Giudice ha stabilito che è preciso diritto del consumatore poter scegliere di far riparare il bene o eventualmente sostituirlo senza alcun onere per il consumatore stesso."
Per informazioni ed assistenza:
Confconsumatori Latina
Sede Minturno Scauri (LT) via Appia n. 542
Tel e fax 0771.681022 cell. 349.5000314
e-mail: contefr@tiscali.it
orari sportello Lunedì e mercoledì ore 17-19




Garanzie post-vendita: un'altra vittoria per Confconsumatori


Parma, 04 agosto 2010 - Confconsumatori colleziona un'altra vittoria in materia di garanzie post-vendita. Vittima del disservizio risolto dall'intervento dell'associazione è un consumatore che nel giugno 2009 si era rivolto ad un mobilificio di Reggio Emilia per acquistare una parete attrezzata unitamente al tavolo per il proprio soggiorno, raccomandandosi con l'arredatrice che fossero di identico colore. Una volta scelto il modello e il colore dei mobili ed effettuato l'acquisto, l'associato è tornato al mobilificio per ritirare la merce, ma, rientrato a casa e tolto l'imballaggio, ha notato che il colore della parete differiva in modo evidente da quello del tavolo, quest'ultimo invece conforme all'ordine di acquisto. L'associato si è recato nuovamente al mobilificio per sostituire il pezzo ma non ha ottenuto nulla. Per questo ha deciso di rivolgersi a Confconsumatori. Il mobilificio, in un primo momento, ha risposto alle richieste di Confconsumatori dichiarandosi disponibile a risolvere la questione: ha mandato due arredatori per verificare il difetto denunciato. Questi si sono recati in loco, hanno verificato la difformità del colore promettendo che da lì a poco si sarebbero fatti vivi per ovviare al problema, sostituendo la parete-soggiorno. Nonostante le promesse, però, il mobilificio non ha provveduto alla sostituzione e neppure alla restituzione della somma versata, come sarebbe stato nel diritto del consumatore, e questo malgrado le reiterate richieste e solleciti inviati dalla Confconsumatori nei 4 mesi successivi. A questo punto con l'appoggio dell'associazione il consumatore ha citato in giudizio il mobilificio chiedendo che venisse accertato l'inadempimento contrattuale da parte dell'azienda e dichiarata la risoluzione parziale del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1492 e segg. del Codice Civile. Qualche mese dopo il Giudice di Pace di Montecchio Emilia si è pronunciato riconoscendo in toto le richieste del consumatore e condannando altresì il mobilificio alla restituzione della somma pagata, oltre al risarcimento dei danni cagionati e a sostenere le spese legali. Soddisfatta l'avvocato Graziella Catanzariti, legale della Confconsumatori Parma che ha curato l'assistenza in giudizio del consumatore: "Un'altra importante sentenza che sancisce la responsabilità che ha il venditore nel consegnare al consumatore beni conformi all'ordine di acquisto, non solo riguardanti integrità del prodotto ma anche le sue caratteristiche esteriori e qualità estetiche".


SALDI INVERNALI 2010: UN DECALOGO PER I CONSUMATORI


2 gennaio 2010 - Ci stiamo avvicinando alla stagione dei saldi ed i consumatori devono avere alcune raccomandazioni. Gli acquisti in questo periodo possono comportare grandi occasioni ma anche qualche fregatura. Infatti in un periodo di crisi come questa sicuramente molti consumatori hanno rinviato l'acquisto di alcuni beni per tentare di risparmiare. Per questo motivo la nostra associazione segnala alcuni suggerimenti che possono evitare qualche delusione:

1) comprate possibilmente in negozi abituali, sarà più facile accertarsi della convenienza, peraltro nelle città in cui i saldi non sono ancora avviati è opportuno fare un giro nel negozio prima dell'avvio della stagione onde verificare il prezzo del bene che interessa.
2) Conservate lo scontrino perché il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso anche se vi sono cartelli con dicitura che i capi in svendita non si possono cambiare.
3) E' obbligatorio esporre nel talloncino il prezzo pieno, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato.
4) Confrontate, anche durante i saldi, i prezzi dei vari esercizi.
5) Verificate che l'etichetta del capo d'abbigliamento contenga la composizione e le istruzioni per la pulizia.
6) La merce a saldo deve essere tenuta fisicamente separata da quella a prezzo pieno.
7) I negozianti sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito anche con i saldi; in caso di rifiuto non acquistate il bene e segnalate il caso per scritto alla società servizi interbancari e ad un'associazione di consumatori.
8) Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima.
9) Attenzione ai saldi superiori al 50%, potrebbero nascondere fregature, come ad esempio merce dell'anno passato, il che potrebbe essere ugualmente un buon affare purchè il negozianti informi il cliente.
10) Attenzione poi, non farsi ingannare da false informazioni, la garanzia per vizi e difetti è di due anni secondo il decreto legislativo 24/2002.

Si prega di segnalare le anomalie al comando dei Vigili Urbani e ad un'associazione di consumatori. Visto il particolare momento storico ed economico confidiamo che i saldi contribuiscano all'incremento dei ridotti consumi, anche se nell'interesse dei commercianti stessi sarebbe stato bene anticiparli al mese di dicembre. Le sedi della Confconsumatori in tutta la Toscana riapriranno dopo il 7.1.2010; per informazioni è possibile verificare gli indirizzi degli sportelli all'interno del sito internet www.confconsumatoritoscana.it




SALDI ESTIVI: ATTENZIONE ALLE FREGATURE!


Parma, 2 luglio 2009 - Oggi a Napoli si inaugura la stagione dei saldi; seguono, nei prossimi giorni, tutte le altre città italiane. Confconsumatori avverte i consumatori di fare attenzione e segnala alcuni semplici consigli per evitare fregature di fine stagione.

1) Diffidate dai saldi superiori al 50%, che potrebbero nascondere la vendita di merce dell'anno precedente (potrebbe essere ugualmente un buon affare purché il cliente ne sia informato dal negoziante);
2) La merce in saldo deve essere tenuta separata fisicamente da quella venduta a prezzo pieno e verificate che sia la stessa esposta in vetrina;
3) Sul cartellino devono essere obbligatoriamente indicati il vecchio prezzo, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato;
4) Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima. Ricordiamo che il venditore non è obbligato a sostituire la merce nel caso questa non convinca o soddisfi a pieno (ad es. per taglia, colore, ecc.) il consumatore dopo l'acquisto;
5) I negozianti sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito anche durante i saldi; in caso di rifiuto non comprate e segnalate il caso per iscritto alla società Servizi Interbancari e a un'associazione di consumatori;
6) Conservate lo scontrino, perché costituisce prova di acquisto che obbliga il negoziante a sostituire e/o riparare la merce difettosa o "non conforme", anche in presenza di cartelli con la dicitura che i capi in svendita non si possono cambiare;
7) Anche per la merce in saldo vale la garanzia legale di due anni prevista dal Codice del consumo per i beni difettosi o non conformi a quanto richiesto dal consumatore. A rispondere in questi casi è il venditore che dovrà riparare o sostituire la merce o restituire o ridurre in prezzo pagato. Ricordiamo che, nell'ambito del progetto "Occhi Aperti!", è possibile segnalare problemi alle sedi Confconsumatori e avere consulenza inviando un e-mail a: garanzie@occhi-aperti.it;
8) Anche gli acquisti on line prevedono il diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza obbligo di motivazione, entro 10 giorni dall'acquisto, come ogni altra vendita di beni "fuori dai locali commerciali";
9) Per ogni problema, si consiglia di segnalare il fatto al locale comando dei Vigili Urbani o all'Assessorato comunale per il commercio, oltre che alle associazioni dei consumatori a voi più vicine;
10) E, infine, fate attenzione all' "effetto sforamento": spesso, infatti, spendiamo più di quanto crediamo di stare risparmiando. Utile sarebbe fare una lista degli acquisti in anticipo, e tenerla sott'occhio nel fare compere.




Il Tribunale di Grosseto, quale giudice d'appello, conferma sentenza del Giudice di Pace per garanzia bene di consumo


Grosseto, 30.4.2009 - Con una recente pronuncia il Tribunale di Grosseto, quale Giudice d'appello avverso una sentenza del Giudice di Pace di Grosseto, ha respinto l'impugnazione proposta da una importante società italiana venditrice di divani. Il Tribunale, avendo fatto espletare in secondo grado una consulenza tecnica, ha confermato il fatto che la diversità della tipologia dei pellami con cui era composto il divano consegnato è grave difetto che giustifica la risoluzione del contratto. Infatti il caso di specie trattava di un divano, acquistato da un cittadino iscritto alla confconsumatori di Grosseto, presentatosi alla consegna composto da diverse tipologie di pelle, ovvero con una grana diversa, tanto da risultare antiestetico. Il Tribunale ha confermato che il divano non era conforme al contratto, non presentando le qualità di un bene dello stesso tipo che il consumatore poteva legittimamente aspettarsi. Il Giudice di secondo grado ha ulteriormente chiarito che era il venditore ad avere l'onere di provare che il bene era conforme al campione esibito all'ordine, campione che doveva essere nella disponibilità del venditore. Per questi chiarissimi motivi il Tribunale ha confermato la risoluzione del contratto e l'obbligo di restituzione del prezzo statuito dal Giudice di primo grado ed ha ulteriormente condannato la società venditrice alle spese del giudizio d'appello oltre a quelle di primo grado. Ecco il testo della sentenza  [.pdf]




SALDI: UN DECALOGO PER I CONSUMATORI


2 gennaio 2009 - Ci stiamo avvicinando alla stagione dei saldi ed i consumatori devono avere alcune raccomandazioni. Gli acquisti in questo periodo possono comportare grandi occasioni ma anche qualche fregatura. Infatti in un periodo di crisi come questa sicuramente molti consumatori hanno rinviato l'acquisto di alcuni beni per tentare di risparmiare. Per questo motivo la nostra associazione segnala alcuni suggerimenti che possono evitare qualche delusione:

1) comprate possibilmente in negozi abituali, sarà più facile accertarsi della convenienza, peraltro nelle città in cui i saldi non sono ancora avviati è opportuno fare un giro nel negozio prima dell'avvio della stagione onde verificare il prezzo del bene che interessa.
2) Conservate lo scontrino perché il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso anche se vi sono cartelli con dicitura che i capi in svendita non si possono cambiare.
3) E' obbligatorio esporre nel talloncino il prezzo pieno, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato.
4) Confrontate, anche durante i saldi, i prezzi dei vari esercizi.
5) Verificate che l'etichetta del capo d'abbigliamento contenga la composizione e le istruzioni per la pulizia.
6) La merce a saldo deve essere tenuta fisicamente separata da quella a prezzo pieno.
7) I negozianti sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito anche con i saldi; in caso di rifiuto non acquistate il bene e segnalate il caso per scritto alla società servizi interbancari e ad un'associazione di consumatori.
8) Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima.
9) Attenzione ai saldi superiori al 50%, potrebbero nascondere fregature, come ad esempio merce dell'anno passato, il che potrebbe essere ugualmente un buon affare purchè il negozianti informi il cliente.
10) Attenzione poi, non farsi ingannare da false informazioni, la garanzia per vizi e difetti è di due anni secondo il decreto legislativo 24/2002.

Si prega di segnalare le anomalie al comando dei Vigili Urbani e ad un'associazione di consumatori. Visto il particolare momento storico ed economico confidiamo che i saldi contribuiscano all'incremento dei ridotti consumi, anche se nell'interesse dei commercianti stessi sarebbe stato bene anticiparli al mese di dicembre. Le sedi della Confconsumatori in tutta la Toscana riapriranno dopo il 7.1.2009; per informazioni è possibile verificare gli indirizzi degli sportelli all'interno del sito internet www.confconsumatoritoscana.it




SALDI: UN UTILE VADEMECUM PER I CONSUMATORI


2 gennaio 2008 - Saldi anticipati quest'anno, a partire dal 5 gennaio. Come di consueto, Confconsumatori fornisce qualche consiglio per evitare truffe e fregature di fine stagione.

1) Fate attenzione ai saldi superiori al 50%, potrebbero nascondere fregature, come ad esempio la vendita di merce dell'anno precedente (che ovviamente potrebbe essere ugualmente un buon affare purché il negoziante informi il cliente);
2) La merce a saldo deve essere tenuta separata fisicamente da quella venduta a prezzo pieno;
3) E' obbligatorio esporre sul cartellino il vecchio prezzo, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato;
4) Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima;
5) I negozianti sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito anche con i saldi; in caso di rifiuto non comprate e segnalate il caso per iscritto alla società Servizi Interbancari e a un'associazione di consumatori;
6) Conservate lo scontrino, perché costituisce prova di acquisto che obbliga il negoziante a sostituire e/o riparare la merce difettosa o "non conforme", anche in presenza di cartelli con la dicitura che i capi in svendita non si possono cambiare;
7) La garanzia per vizi occulti e per assenza di qualità promessa è dovuta dal venditore anche nelle vendite a saldo ed è di due anni secondo il Codice del Consumo;
8) Anche gli acquisti on line prevedono il diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro 10 giorni dall'acquisto, come ogni altra vendita di beni a distanza;
9) Per ogni problema, si consiglia di segnalare il fatto al locale comando dei Vigili Urbani o all'assessorato comunale per il commercio, oltre che alle associazioni dei consumatori a voi più vicine;
10) E, infine, fate attenzione all' "effetto sforamento": spesso, infatti, spendiamo più di quanto crediamo di stare risparmiando. Utile sarebbe fare una lista degli acquisti in anticipo, e tenerla sott'occhio nel fare compere. Inoltre attenzione al credito al consumo: i prestiti vanno restituiti e non sempre sono tasso zero




SALDI: ISTRUZIONI PER L'USO


Ci stiamo avviando alla stagione dei saldi ed i consumatori devono avere alcune raccomandazioni.
Gli acquisti in questo periodo possono comportare grandi occasioni ma anche qualche fregatura. Per questo motivo la nostra associazione segnala alcuni suggerimenti che possono evitare qualche delusione:

1) Comprate preferibilmente in negozi abituali, sarà più facile accertarsi della convenienza.
2) Conservate lo scontrino perché il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso anche se vi sono cartelli con la dicitura che i capi in svendita non si possono cambiare; infatti in caso di difetto del bene venduto il negoziante risponde normalmente.
3) Sappiate che e' obbligatorio esporre nel talloncino il prezzo pieno, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato.
4) Confrontate possibilmente i prezzi tra vari esercizi commerciali.
5) Guardate che l'etichetta contenga la composizione del capo e le istruzioni per il lavaggio.
6) La merce a saldo deve essere tenuta fisicamente separata da quella venduta a prezzo pieno.
7) I negozianti sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito anche con i saldi, in caso di rifiuto non comprate il bene e segnalate il caso per scritto alla società Servizi Interbancari e ad un'associazione di consumatori.
8) Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima.
9) Attenzione ai saldi superiori al 50%: potrebbero nascondere fregature come ad esempio nel caso di merce dell'anno precedente (il che ovviamente potrebbe essere ugualmente un buon affare purchè il negoziante informi il cliente).
10) Attenzione poi a non farsi ingannare da false informazioni: la garanzia per vizi occulti e per assenza di qualità promessa è dovuta dal venditore anche nelle vendite a saldo ed è di due anni ai sensi del codice del consumo.

Si prega di segnalare ogni disfunzione al locale comando dei Vigili Urbani o all'ufficio comunale per il commercio oltre ovviamente alle associazioni dei consumatori presenti sul territorio.

Grosseto, La presidenza




Garanzia post vendita gravante sul venditore anche per i beni usati


Sentenza del tribunale di Roma - Se l'autovettura non viene riparata o le riparazioni non riescono entro un ragionevole lasso di tempo il concessionario deve restituire il prezzo e risarcire il danno, anche per vetture usate.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma ha confermato che anche per i beni usati (in particolare vetture) la garanzia post vendita gravante sul venditore (introdotta con decreto legislativo 24/2002 e trasfusa nel codice del consumo) ha durata biennale salvo patto contrario, in forma scritta, intercorso tra i contraenti.
Il Tribunale ha inoltre ribadito che qualora le riparazioni non eliminino definitivamente i difetti del bene oppure non avvengano entro un ragionevole lasso di tempo il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno. Peraltro tale principio, secondo il Giudicante, è ricavabile anche dalla generale garanzia prevista per la vendita dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile. Dunque il venditore di autovetture che non elimini o non riesca ad eliminare il malfunzionamento della vettura deve restituire, al consumatore, il prezzo riscosso oltre al risarcimento dei danni patiti dal malcapitato acquirente.
La Confconsumatori ha seguito, nel caso trattato dal Giudice romano, il consumatore che ha avuto così restituito il prezzo pagato e le spese sostenute per far fronte alla problematica insorta. Purtroppo troppo spesso Confconsumatori nota la volontà dei venditori di eludere l'obbligo ex lege di garantire la conformità e l'idoneità del bene, anche per quanto riguarda autovetture nuove od usate.
Avv. Marco Festelli, Presidente Confconsumatori Toscana
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]




No alla vessatorietà delle clausole nel libretto Piaggio


Parma, 21 dicembre 2006 - Confconsumatori Lazio ha ottenuto l'eliminazione della clausola vessatoria contenuta nel libretto di garanzia di motocicli della Piaggio, che escludeva la garanzia legale di 2 anni per difetto di prodotto per ben 16 parti del motociclo, perché "soggetti ad usura".
L'associazione ha richiesto la conciliazione della controversia scoppiata fra l'acquirente di un motociclo nuovo ma difettoso e l'impresa Piaggio, presso la Camera di commercio di Pisa. Confconsumatori ha sostenuto la tesi che sottrarre alla garanzia biennale la maggior parte dei componenti del motociclo in questione, per il fatto che "sono soggetti ad usura", significa svuotare di contenuto la garanzia stessa. Il Conciliatore ha accolto la tesi, riconoscendo che la clausola contestata è oltretutto in contrasto con la garanzia biennale di legge che, peraltro, la Piaggio assicura nella prima pagina del libretto di garanzia. E' stata così confermata l'essenzialità e l'inderogabilità della garanzia sui prodotti, per la piena ed effettiva tutela dei diritti dei consumatori - acquirenti.
Grazie all'intervento di Confconsumatori, la Piaggio diffonderà il nuovo libretto di garanzia privo della dicitura contestata.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'avv. Barbara D'Agostino, responsabile Confconsumatori Lazio, tel. 06.86326449.




Garanzie per la vendita di beni di consumo, commercianti costretti a pagare


Due casi trattati dalla Confconsumatori in materia di garanzia per vizi e conformità dei beni di consumo si risolvono positivamente per i consumatori acquirenti.

Il primo caso è stato risolto da una Sentenza del Giudice di Pace di Grosseto che di fronte alla provate lamentele del consumatore circa un divano consegnato difettoso e di qualità diversa rispetto a quello visionato in azienda e nel catalogo ha condannato una primaria società a restituire al cliente l'intero importo del bene venduto oltre alle spese del giudizio, per un totale di circa 4.000,00 euro (valore del bene 2.300 euro oltre 1.700 di spese del giudizio), oltre ovviamente all'onere di dover ritirare il bene difettoso.

In un altro caso il consumatore aveva acquistato un velocipede elettrico e dopo pochi mesi la batteria del mezzo, che assiste la pedalata, aveva smesso di funzionare. Di fronte alle lamentele, fondate, del consumatore il venditore aveva opposto una presunta garanzia semestrale. Dopo l'inizio della causa civile il venditore si è ravveduto rimborsando il prezzo della parte di ricambio.

E' bene ricordare, sia ai cittadini consumatori che ai venditori, che la durata della garanzia per i beni di consumo è inderogabilmente di 2 anni (riducibile sino ad un anno per i beni usati) e che l'obbligazione di garanzia ricade esclusivamente sul venditore. Lo scaricabarile è escluso dalla legge 24/2002.
Inoltre il consumatore, nel caso in cui le riparazioni non siano possibili o non avvengano entro un termine ragionevole, ha diritto alla sostituzione del bene e, ove il venditore non provveda, alla riduzione del prezzo od alla totale risoluzione del contratto.

Grosseto, 10/11/2005, Ufficio Stampa