Rottamazione: novità e assistenza anche online
Parma, 12 gennaio 2023 – La cosiddetta Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha fissato importanti novità in materia di riscossione per i contribuenti. Sono stati introdotti, infatti, una nuova definizione agevolata (da richiedere entro aprile) e lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro. Confconsumatori è pronta a offrire informazioni e assistenza ai cittadini, sia presso le proprie sedi territoriali sia tramite il nuovo sportello online (sportello@confconsumatori.it).
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA – La Legge di Bilancio ha introdotto una nuova Definizione agevolata (Art. 1, commi 231-252, Legge n. 197/2022) per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. Il cittadino potrà estinguere i debiti iscritti a ruolo senza il versamento delle somme richieste dall’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio. Sono comunque dovute le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio. COME FUNZIONA - Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il cittadino deve presentare una dichiarazione di adesione utilizzando esclusivamente la via telematica. È possibile pagare gli importi: in un’unica soluzione, entro il 31 Luglio 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (con un piano della durata di cinque anni), previa applicazione di interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023 (prima rata entro il 31 Luglio 2023). In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. LO STRALCIO DEI DEBITI – La Legge di Bilancio prevede, inoltre, il cosiddetto stralcio (Art. 1, commi 222-230, Legge n. 197/2022), ovvero l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. ASSISTENZA ANCHE A DISTANZA – I cittadini interessati a verificare la propria posizione o che necessitano di assistenza per usufruire dei nuovi strumenti introdotti dalla Legge di Bilancio possono rivolgersi a Confconsumatori tramite le sedi territoriali o contattando il nuovo sportello online (sportello@confconsumatori.it).
Pace fiscale, rottamazione cartelle – Le istruzioni per i cittadini consumatori da parte dello sportello contribuente di Confconsumatori Grosseto
Grosseto, 30 ottobre 2018 - Ancora non è chiaro che provvedimento verrà emanato con la finanziaria, si parla di condono, di rottamazione, di saldo e stralcio ma occorre attendere l’iter legislativo del Parlamento.
Non è ancora neanche certo se addirittura, come auspicabile, lo stralcio potrà essere chiesto (contrariamente alle precedenti rottamazioni) anche per crediti già rateizzati. Tuttavia in attesa delle decisioni parlamentari l’unico suggerimento costruttivo che può dare Confconsumatori ai cittadini consumatori e contribuenti è di eseguire una verifica della loro posizione presso l’agenzia delle Entrate e Riscossione. La verifica, previo rilascio di idonea delega, può essere anche svolto dallo sportello contribuente/consumatore della Confconsumatori. Con l’accesso si potrò anche verificare se vi sono a carico del cittadino ruoli esattoriali per crediti ormai prescritti. Gli interessati, esclusivamente coloro che non esercitano attività di impresa o professionali, possono rivolgersi alla sede di Grosseto di Via della Prefettura 3 tutti i lunedì dalle ore 16 alle ore 18,00, telefono 0564417849.
Pace fiscale, in attesa della Finanziaria suggerimenti per i cittadini consumatori
Grosseto, 25 settembre 2018 - Ancora non è chiaro che provvedimento verrà emanato con la finanziaria; si parla di condono, di rottamazione, di pace fiscale ma ancora nulla è chiaro.
Tuttavia in attesa delle decisioni governative l'unico suggerimento costruttivo che può dare Confconsumatori ai cittadini consumatori e contribuenti è quello di eseguire una verifica della loro posizione presso l'agenzia delle Entrate e Riscossione. Purtroppo, nonostante la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, le agenzie fiscali non provvedono a stralciare i crediti verso i cittadini ormai prescritti; occorre che siano i cittadini nelle sedi giudiziarie a far dichiarare la prescrizione quinquennale. Si ricorda pertanto che lo sportello contribuente, fornito da Confconsumatori esclusivamente per i consumatori (ovvero coloro che non esercitano attività economiche) per problematiche che non riguardano le imprese o i cittadini come lavoratori è disponibile anche per eseguire tramite professionisti specializzati l'accesso alla situazione individuale presso l'esattoria. Gli interessati possono rivolgersi alla sede di Grosseto di Via della Prefettura 3 tutti i lunedì dalle ore 16 alle ore 18, telefono 0564417849.
Tari: Confconsumatori chiede ad Anci di conciliare
Parma, 13 novembre 2017 - Gli illegittimi addebiti della Tari operati da molti Comuni nei confronti degli utenti richiedono una pronta risposta da parte delle Istituzioni e, soprattutto, un tempestivo rimborso delle somme pagate e non dovute. Infatti, al danno di un servizio come la raccolta dei rifiuti che, come notorio, lascia a desiderare in moltissimi Comuni, si aggiunge oggi la beffa di somme che i cittadini in questi anni hanno pagato senza che fossero dovute.
Confconsumatori è determinata a non lasciare da solo il cittadino in questa battaglia, per questo ha inviato oggi, lunedì 13, una lettera al Presidente dell'Anci con la quale ha chiesto che l'associazione dei Comuni italiani convochi un tavolo con le associazioni dei consumatori al fine di sottoscrivere un protocollo di conciliazione, in virtù del quale i Comuni che hanno illegittimamente applicato oneri non dovuti, possano procedere al rimborso con modalità condivise. Riteniamo, infatti, che la strada del dialogo sia la prima da praticare. Nelle more di un auspicato accordo, Confconsumatori invierà ai Comuni che hanno riscosso dai cittadini le somme non dovute una diffida ai sensi dell'art. 140, comma 5, del Codice del Consumo, Decreto Legislativo n. 206/2005, chiedendo di adottare le misure idonee a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni e quindi il rimborso delle somme incassate in un servizio pubblico locale quale quello della raccolta dei rifiuti. Successivamente, trascorsi quindici giorni, salvo diversa risposta dal Comune, prima di intraprendere la relativa azione giudiziaria, esperirà la prevista procedura di conciliazione dinanzi alla Camera di Commercio o innanzi ad un organismo di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo. Infine presso i propri sportelli Confconsumatori assisterà tutti i contribuenti nella lettura delle bollette Tari, al fine di verificare l'applicazione degli ingiusti addebiti ed il loro ammontare, per poi chiedere il rimborso. "Le prime due iniziative sono importanti - ha dichiarato Mara Colla Presidente nazionale di Confconsumatori - perché si potrebbero ottenere degli accordi o delle decisioni che avrebbero valore per tutti i cittadini ed eviterebbero ai singoli l'onere di un giudizio. In ogni caso non abbiamo certamente timore di quest'ultima soluzione se, purtroppo, dovesse restare l'unica possibile".
Tutte le cartelle esattoriali si prescrivono in 5 anni e non in 10 anni. Epocale decisione della commissione provinciale tributaria di Grosseto.
Grosseto, 19.10.2017 - A fine 2016, approssimandosi il termine per la richiesta di rottamazione delle cartelle, Equitalia ha notificato ad una cittadina di Grosseto, evidentemente ripescando tra i suoi vetusti archivi, un sollecito di pagamento per il mancato versamento di IRPEF ed ILOR del 1995. Cioè di 21 anni prima. Equitalia ha chiesto il versamento di quasi 20 mila euro. La cittadina ha deciso di rivolgersi alla Confconsumatori di Grosseto e su suggerimento dell'associazione ha impugnato la richiesta di pagamento da parte di Equitalia. L'esattore fiscale ha prodotto in giudizio due contestate notifiche di cartelle di pagamento avvenute nel 2003 e 2007.
La commissione tributaria di Grosseto, con la sentenza 230-1-2017, ha dichiarato inesorabilmente prescritto il credito dando piena applicazione alla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 17.11.2016. Secondo i giudici tributari grossetani e la Suprema Corte i titoli esecutivi di formazione non giudiziaria, come gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali (INPS e TASSE) non possono godere della prescrizione lunga decennale prevista dall'articolo 2953 c.c. per i crediti risultanti da Sentenze o provvedimento dell'autorità giudiziaria, ma sono soggetti- al massimo- alla prescrizione di 5 anni. Con dette decisioni si pone quindi fine alle infinite pretese esattoriali che devono svolgersi in un arco temporale non eccessivo e ragionevole. La contribuente grossetana si è vista quindi cancellare 20 mila euro pretesi all'infinito dal servizio riscossione statale. La conclusione tutti i crediti esattoriali, tasse- contributi inps- sanzioni amministrative, sono soggetti alla prescrizione quinquennale e non a quella decennale. Il contenuto della decisione verrà pubblicato sul sito internet www.confconsumatoritoscana.it e www.confconsumatori.it Per maggiori informazioni gli interessati possono contattare la sede di Grosseto al numero 0564,410680 (grosseto@confconsumatori.it) oppure le altre sedi dell'associazione rinvenibili nei due siti indicati. Ecco la sentenza [.pdf]
Rottamazione delle cartelle Equitalia: gli sportelli Confconsumatori sono a disposizione.
Fino al 31 marzo 2017 è possibile chiedere ad Equitalia la definizione agevolata delle cartelle notificate dal 2000 al 2016. Chi aderisce all'iniziativa dovrà pagare, anche mediante 5 rate trimestrali a partire dal luglio 2017, esclusivamente il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Per le multe stradali, invece, non si pagano gli interessi di mora ma si pagano comunque le maggiorazioni previste dalla legge. La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2017, utilizzando l'apposito modello DA1 a disposizione sul sito di Equitalia, agli sportelli o tramite posta elettronica. Al 3 maggio 2017 Equitalia comunicherà l'ammontare complessivo della somma dovuta e l'ammontare delle relative rate. "E' utile ricordare - fanno sapere da Confconsumatori - che possono beneficiare della definizione agevolata anche coloro che hanno un piano di rateizzazione già in essere, purché vengano corrisposte tutte le rate sino al 31 dicembre 2016. Gli sportelli toscani della Confconsumatori sono a disposizione per fornire assistenza ai cittadini-consumatori che intendono aderire". I recapiti degli sportelli sono a disposizione su questo sito.
Raccolta porta a porta, dopo l'inizio anche a Gorarella e' necessario un confronto tra il gestore, il comune ed i cittadini
Grosseto, 27.10.2015 - Dopo qualche anno di raccolta dei rifiuti "porta a porta" nel quartiere di Barbanella e circa un anno nel quartiere di Gorarella sarebbe opportuno che Comune e Sei ascoltassero le criticità evidenziate dai cittadini- utenti.
Un servizio così importante e faticoso (per gli utenti) non può non passare attraverso il vaglio (peraltro previsto dalla legge) con le associazioni dei consumatori e gli utenti stessi. Lo sportello grossetano della Confconsumatori ha ricevuto diverse segnalazioni ed appurato, anche direttamente che: 1) Emergono difficoltà nella consegna dei Kit, che non avviene tutti i giorni. 2) Il personale addetto alla consegna dei Kit ritiene che ciascuna famiglia dovrebbe consumare al massimo un kit all'anno, pena l'obbligo di comprarsi in proprio i sacchi. 3) Emergono difficoltà nel fissare appuntamento per il recupero dei rifiuti ingombranti in quanto il numero verde dedicato dall'azienda non copre tutto l'arco orario della giornata lavorativa ed in aggiunta spesso gli operatori anziché fissare l'appuntamento tendono ad invitare i cittadini a portare il rifiuto direttamente presso la sede di Via Zaffiro. 4) Emerge la necessità di incentivare l'apposizione di cassonetti differenziati condominiali anche per i condomini piccoli (con meno di 6 utenze) e le relative disposizioni in argomento paiono essere eccessivamente formalistiche e rigide. Tra l'altro l'apposizione di sacchetti sulla pubblica via espone i rifiuti all'azione del vento, della pioggia e degli animali come i topi. 5) Nessuna attenzione viene prestata ai cittadini portatori di handicap o con difficoltà di deambulazione, costretti a scendere le scale per porre su strada i classici sacchetti, costretti inoltre a muoversi per ottenere la consegna del kit. E' d'obbligo infine una valutazione generale, ovvero la profusione di un impegno così importante in capo alla cittadinanza dovrebbe essere premiato con una drastica riduzione del costo (ormai insopportabile ed esoso) della bolletta rifiuti, non può bastare una piccola percentuale ma occorre premiare la collaborazione con un dimezzamento della tariffa. La confconsumatori auspica dunque un tavolo di lavoro congiunto per l'esame della situazione attuale e degli interessi degli utenti, al fine di stabilire e prefissare standard di qualità del servizio, precise penali in caso i inadempienza dell'azienda con verifica sul campo della qualità. La Confconsumatori auspica inoltre che si passi, come nella raccolta "a spinta", ad un sistema che consenta di mettere su strada solo bidoni e non sacchi di plastica. Comunque, in attesa di Comune e Sei, i cittadini interessati possono far pervenire le loro segnalazioni o le loro proposte scrivendo alla casella di posta elettronica grosseto@confconsumatori.it ovvero inviando un fax al numero 0564,410680. L'ufficio stampa
Cartelle Equitalia "rottamazione" 2014: sanatoria entro il 28 febbraio
Parma, 20 febbraio 2014 - Mancano ormai pochi giorni alla chiusura dei termini relativi alla cosiddetta "rottamazione" delle cartelle esattoriali di Equitalia. La sanatoria del debito è stata introdotta dal Governo Letta con la Legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, co. 618/624) e non prevede l'invio di alcuna informativa al contribuente che si trova così a pagare i debiti fiscali e tributari pregressi. Tocca, insomma, al cittadino informarsi, verificando la propria posizione e, nel caso, decidere, entro e non oltre la data del 28 febbraio del 2014, di effettuare il pagamento del debito in un'unica soluzione, evitando così di pagare non solo gli interessi di mora che nel frattempo sono maturati, ma anche gli interessi che scattano per la ritardata iscrizione a ruolo.
La misura è valida nello specifico per le cartelle che da parte degli agenti della riscossione sono state consegnate entro e non oltre la data del 31 ottobre 2013. Rientrano nella sanatoria le tasse automobilistiche e le multe per violazioni al codice della strada. Sono, invece, esclusi i debiti previdenziali (ovvero i debiti pendenti presso INPS e INAIL), le somme da pagare che sono collegate ad una condanna emessa con sentenza dalla Corte dei Conti, e tutti quei tributi per cui la riscossione Equitalia non è stata incaricata. Per saldare il debito senza interessi i pagamenti possono essere effettuati non solo presso gli uffici postali, ma anche presso gli sportelli di Equitalia. Effettuato il pagamento, l'Agente della Riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2014, l'avvenuta estinzione del debito. Per sapere se le cartelle eventualmente ricevute rientrano nella sanatoria è sufficiente recarsi negli uffici Equitalia esistenti nella propria città per verificare la propria situazione debitoria. Confconsumatori consiglia, comunque, ai cittadini di rivolgersi agli sportelli dell'associazione presenti sul territorio per avere informazioni e assistenza al fine di definire le pendenze derivanti dai ruoli affidati in riscossione ad Equitalia.
Iva rifiuti: seconda vittoria a Parma; già avviate le prime cause cumulative
Parma, 20 settembre 2013 - Ci è voluto quasi un anno e mezzo ma alla fine, anche la seconda delle due cause "pilota" avviate da Confconsumatori nel 2012 per la restituzione dell'Iva illegittimamente versata sulla Tia sui rifiuti si è conclusa con un'altra vittoria del consumatore e la condanna di Iren a rimborsare l'utente.
Forte della prima pronuncia di febbraio, tra marzo e aprile 2013 Confconsumatori aveva aperto le porte ai parmigiani interessati a partecipare alle cause cumulative per la restituzione dell'Iva: hanno risposto all'appello quasi 3000 cittadini tra Parma e provincia. Le prime cause cumulative sono state già avviate e, a poco a poco verranno ricontattati tutti i consumatori che hanno aderito e l'associazione spera di ottenere le prime pronunce entro la fine del 2014. "Anche in questo secondo caso la decisione del Giudice è molto importante - spiegano i legali di Confconsumatori Parma Graziella Catanzariti e Grazia Ferdenzi, che hanno assistito i primi parmigiani rimborsati - perché, uniformandosi alla sentenza Cassazione del 9 marzo 2012, stabilisce il diritto alla restituzione degli importi versati a titolo di Iva sulla Tariffa di Igiene Ambientale. Entrambi i Giudici hanno ritenuto che la Tia non é un'entrata patrimoniale di diritto privato ma una mera variante della Tarsu e dunque conserva la qualifica di tributo, sul quale non doveva applicarsi l'Iva". Per Confconsumatori il ricorso alla Giustizia si è reso necessario dopo anni di richieste inviate da migliaia di cittadini al Comune, all'Agenzia delle Entrate e al Gestore del servizio raccolta rifiuti, tutte rimaste inascoltate, e dopo che l'appello inviato nel marzo 2012 al premier Mario Monti perché intervenisse a livello normativo non ha sortito alcun effetto. "Continuiamo a sperare in una soluzione stragiudiziale della vicenda, - dichiara Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori - dato il numero altissimo di cittadini interessati sul territorio nazionale. Stante l'inerzia governativa, abbiamo intrapreso innanzi ai Giudici di pace in moltissimi comuni, fra cui Parma, diverse cause civili e le positive pronunce finora ottenute ci confortano della giustezza della nostra battaglia. E' una questione di principio, più che economica, che i consumatori devono affrontare uniti e decisi. Noi non ci fermeremo: sul piano istituzionale, adotteremo nuove iniziative politiche, insieme alle associazioni dei consumatori che più hanno lavorato in questo ambito, per ottenere una soluzione normativa che, riconoscendo il credito degli utenti, si impegni alla detrazione dell'importo indebitamente percepito sulle fatture future; sul piano giudiziario, esaurite le prime cause cumulative a Parma come altrove, raccoglieremo altre adesioni per radicare nuove cause cumulative, che tanti cittadini ci spronano a fare".
Rimborsi Iva rifiuti: circa 2700 adesioni alle cause
Parma, 16 maggio 2013 - Un'adesione nettamente al di sopra delle aspettative: Confconsumatori Parma ha chiuso lo scorso 30 aprile le adesioni alla prima tranche di cause cumulative per ottenere il recupero dell'Iva versata sulla Tariffa di Igiene Ambientale negli ultimi 10 anni. Sono circa 2700 i cittadini, tra Parma e provincia, che hanno consegnato allo sportello provinciale le fotocopie delle bollette dei rifiuti degli ultimi 10 anni, per ottenere il rimborso dell'Iva illegittimamente richiesta.
Avete potuto accogliere tutte le richieste dei cittadini? "L'enorme numero di richieste ha messo a dura prova le nostre forze - spiega Lorena Frati, responsabile dello sportello provinciale di Confconsumatori - e abbiamo fatto del nostro meglio per dare a tutti ogni chiarimento. Trattandosi di cause cumulative, abbiamo voluto raccogliere domande fra loro omogenee per ragioni legate alla strategia processuale, così sacrificando temporaneamente talune posizioni particolari. Ciò ha dato adito a qualche polemica, purtroppo, che confidiamo di potere assorbire presto, una volta raggiunti altri positivi risultati". C'è preoccupazione per le dichiarazioni di Iren, che ha confermato a mezzo stampa la propria contrarietà ai rimborsi? "Siamo consapevoli che Iren non è direttamente responsabile dell'indebita applicazione dell'Iva - afferma Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori - tuttavia, è Iren che fattura e che riscuote (come Enia e Amps negli anni precedenti). É per questo che, in prima istanza, citiamo in giudizio Iren. Si tratta di una battaglia doverosa e irrinunciabile, che Confconsumatori conduce in rappresentanza e in difesa dei cittadini da circa tre anni". Perché ritenete che sia legittima la richiesta di rimborso dell'Iva versata negli ultimi 10 anni? "Il problema - spiega Mara Colla - è nato quando gran parte dei Comuni italiani ha sostituito la TARSU (Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani) con la TIA (Tariffa Igiene Ambientale). La Corte costituzionale stabilì, con sentenza del 2009, che la TIA è una "tassa" e non una "tariffa" e, dunque, non deve essere gravata di Iva. In forza di tale autorevole pronunciamento, molti cittadini, a Parma e in altre città italiane, hanno chiesto di non assoggettare a Iva gli importi dovuti per il futuro e la restituzione di quanto già pagato. Il Governo dell'epoca, invece di adempiere la pronuncia della Corte emanando gli opportuni provvedimenti, ha modificato il nome: da TIA1 (Tariffa Igiene Ambientale) a TIA2 (Tariffa Integrata Ambientale), qualificandola come "prestazione di servizio" su cui è applicabile l'Iva. In realtà, è talmente vero che si tratta di modifica puramente nominale che il Governo non ha neppure emanato il relativo regolamento di attuazione. E così la TIA2 viene applicata con il regolamento della TIA1, con riferimento al quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima l'applicazione dell'Iva. A rafforzare le giuste ragioni dei cittadini e la fondatezza della nostra battaglia, è intervenuta anche la sentenza della Corte di Cassazione del marzo 2012 che conferma l'illegittimità dell'Iva sulla TIA". Quindi la battaglia non si esaurisce nelle aule giudiziarie. "Quella sulla TIA - chiarisce Mara Colla - è una battaglia di civiltà, posta in essere da Confconsumatori per una questione di principio e per combattere una stupida vessazione. Comprende l'informazione dei cittadini, il ricorso ai Giudici di pace e l'attività politica di sensibilizzazione dei Ministri competenti. Finora sia il Governo Berlusconi che il Governo Monti, pur richiesti di adottare i provvedimenti necessari a risolvere un problema che riguarda più di 6 milioni di famiglie in Italia, hanno fatto orecchie da mercante. Torneremo alla carica con l'attuale Governo, perché è inammissibile che un problema che riguarda milioni di famiglie debba essere risolto con milioni di cause".
Iva sui rifiuti: necessario l'intervento di Monti
Parma, 15 marzo 2012 - Lo scorso 9 marzo la Corte di Cassazione ha emesso un'importante sentenza a favore dei consumatori in materia di restituzione dell'Iva applicata alla Tia sui rifiuti. In sostanza la Corte ha ribadito che la Tia è un' entrata tributaria e di conseguenza non è soggetta a Iva.
Confconsumatori ha già ottenuto diverse pronunce vittoriose sul tema, sia da parte dei Giudici di Pace sia dalla Commissione Tributaria, e ha fornito gratuitamente a migliaia di persone il fac-simile della lettera con cui gli utenti hanno messo in mora i gestori, chiedendo sia di non applicare l'Iva per il futuro, sia il rimborso di quella versata. Lo scenario che si apre oggi, però, alla luce della sentenza della Cassazione, rende necessario e urgente un intervento politico che, nel chiarire una volta per tutte la normativa, eviti la valanga di ricorsi che i cittadini sarebbero costretti a depositare presso il Giudice di Pace per ottenere il giusto rimborso, sostenendo spese e intasandone l'Ufficio, fino a bloccarne il funzionamento. "Chiediamo al Premier Mario Monti, anche in qualità di Ministro dell'Economia - dichiara Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori - di emanare una norma che, da un lato, disponga la non applicabilità dell'Iva sulla Tia e, dall'altro, dia immediata attuazione alla sentenza della Cassazione obbligando i gestori a riaccreditare l'importo pagato indebitamente dai cittadini a partire dalla data in cui è stato richiesto e pagato". Confconsumatori non si limita, tuttavia, a chiedere al Presidente Monti l'indispensabile e doveroso intervento politico, ma terrà alta l'attenzione sul tema anche promuovendo giudizi presso il Giudice di Pace. sentenza Cassazione 3756-12 [.pdf] fac-simile della richiesta [.doc]
Agenzia delle Entrate ignora le diffide: ora deve risarcire il contribuente
Brindisi, 14 marzo 2011 - Il contribuente costretto ad impugnare giudizialmente un atto dell'amministrazione finanziaria, poichè quest'ultima non aveva dato riscontro alle numerose istanze di autotutela presentate dal cittadino, ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti anche se l'ufficio, una volta promosso il contenzioso, riconosce l'errore commesso. È questo, in estrema sintesi, il contenuto di una fondamentale sentenza emessa nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione.
Era accaduto, infatti, che un contribuente, dopo aver ricevuto alcuni avvisi di accertamento da parte della Agenzia delle Entrate, invitava e diffidava, più volte, anche con l'intervento di professionisti di sua fiducia, senza, però, alcun esito, l'Amministrazione finanziaria ad annullare in autotutela detti provvedimenti in quanto viziati da errori. Non ricevendo alcun riscontro da parte della Pubblica Amministrazione, quindi, il contribuente si vedeva costretto ad impugnare giudizialmente detti atti. Solo a questo punto l'Agenzia delle Entrate riconosceva l'errore e comunicava l'emissione di un provvedimento di rimborso delle somme iscritte a ruolo. Il contribuente, però, decideva di rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale patito, dati gli esborsi che lo stesso aveva dovuto subire, stante il mancato accoglimento in autotutela delle sue istanze. E così, il Giudice di Pace prima e la Corte di Cassazione dopo hanno dato ragione al contribuente condannando l'amministrazione finanziaria al risarcimento del danno patrimoniale subito comprendente, tra l'altro, le spese sostenute per l'intervento del commercialista, le varie trasferte verso l'ufficio della pubblica amministrazione, nonché le spese accessorie e consequenziali. Spese tutte che non si sarebbero mai avute qualora il Fisco avesse verificato attentamente l'istanza di autotutela presentata personalmente dal cittadino. "Una sentenza che rende giustizia a tutti i cittadini che ogni giorno sono vittime di episodi di questo genere" afferma l'avv. Emilio Graziuso responsabile del coordinamento Confconsumatori Federazione Provinciale di Brindisi - Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore. "E' stato finalmente sancito un principio fondamentale e cioè che, qualora dal comportamento della pubblica amministrazione derivi ad un cittadino un danno ingiusto, l'ente è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale secondo le regole contenute nel codice civile". "L'attività della pubblica amministrazione, infatti, soggiace al principio fondamentale previsto dal nostro ordinamento in virtù del quale tutti coloro che arrechino a terzi un danno ingiusto sono tenuti a risarcire il danno subito dalle vittime del proprio comportamento doloso o colposo che sia". Per maggiori informazioni: 347 - 0628721
Tariffa dei rifiuti, aumenti eccessivi in Valdinievole
Alcuni cittadini di Larciano e Lamporecchio ci hanno recentemente contattato per denunciare gli aumenti giudicati eccessivi della TIA, la tariffa dei rifiuti, nei comuni di Lamporecchio e Larciano. Tali aumenti sono collegati all'introduzione in questi comuni, del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti cosiddetto del "porta a porta". In effetti, osservando le ultime bollette arrivate relative al terzo
trimestre del 2010 e confrontandole con quelle emesse alcuni mesi fa da Publiambiente col
classico sistema di raccolta, possiamo notare un incremento medio degli importi di circa il 40%, con casi in cui gli aumenti giungono fino al 60%. Davvero troppo. Confconsumatori non può che biasimare tali rincari che pesano enormemente sui bilanci familiari, soprattutto in momenti di crisi economica, di disoccupazione e carovita.Oltretutto, i balzelli si verificano mentre col sistema del porta a porta si richiede ai cittadini uno sforzo rilevante per differenziare i rifiuti. Per questo chiediamo alle amministrazioni di Larciano e Lamporecchio di intervenire immediatamente per attenuare gli aumenti e prevedere strumenti per non gravare così ingiustamente sui propri cittadini. Publiambiente, come abbiamo avuto già modo di vedere in altri casi, non è infallibile ed intoccabile.
Stefano Ragionieri, Presidente Provinciale Confconsumatori Pistoia
Multe della TIA - i Giudici di Pace sospendono l'esecutorietà delle ingiunzioni
Pistoia, 22 dicembre 2010 - Da settimane la Confconsumatori raccoglie le proteste di molti cittadini di Pistoia che hanno recentemente ricevuto l'intimazione al pagamento della multa di oltre 300 euro ingiunta per il mancato rispetto di una norma del regolamento della tariffa dei rifiuti. A seguito del deposito di numerosi ricorsi in opposizione contro l'ingiusta ordinanza-ingiunzione notificata dal Comune di Pistoia, c'è stata la prima positiva risposta da parte dei Giudici di Pace aditi: questi ultimi, infatti, riconoscendo la fondatezza delle motivazione addotte nei ricorsi depositati, nonché la gravità delle questioni giuridiche proposte dalla nostra Associazione, hanno concesso la sospensione dell'esecutorietà dei provvedimenti impugnati. "Dunque l'Ente in attesa della comparizione avanti al Giudice di Pace" afferma l'Avv. Barbara Valdiserra che si sta occupando della vicenda "non potrà dar corso all'esecuzione forzata: sarà poi probabilmente quest'ultimo in sede di udienza a sancire definitivamente l'ingiustizia della scelta del Comune di sanzionare i cittadini". La Confconsumatori di Pistoia può essere contattata al num. 327.2050722 o via mail all'indirizzo confconsumatoript@libero.it
La Cassazione dichiara nulle le iscrizioni ipotecarie di Equitalia per importi inferiori a 8.000 €
Con la sentenza si apre la strada alla revoca di oltre 50.000 iscrizioni ipotecarie e al risarcimento dei danni
Brindisi, 3 marzo 2010 - Sono nulle tutte le iscrizioni ipotecarie poste in essere da Equitalia per debiti inferiori ad € 8.000,00!
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con una recentissima sentenza destinata a riscrivere completamente i rapporti tra cittadino ed esattoria. In virtù della pronunzia in esame, infatti, tutti coloro che hanno subito l'iscrizione dell'ipoteca sul proprio immobile per importi inferiori alla detta somma potranno, quindi, chiedere l'immediata cancellazione della stessa e, ove ne ricorrano gli estremi, anche il risarcimento del danno. "Finalmente sono state accolte, anche in sede giudiziale, le critiche che, come Associazione dei consumatori, ponevamo all'operato, a nostro parere ed ora anche della Corte di Cassazione, non conforme al dettato normativo, dell'Equitalia" afferma l'avv. Emilio Graziuso componente del direttivo nazionale della Confconsumatori. "È, infatti, estremamente evidente il pregiudizio derivante al cittadino per una iscrizione ipotecaria, peraltro illegittima, per debiti di modico valore. Lo stesso, infatti, si potrebbe trovare, come è accaduto ad alcuni nostri associati, in serie difficoltà, se non addirittura nell'assoluta impossibilità, di vendere il proprio immobile, in quanto illegittimamente gravato da ipoteca" continua l'avv. Graziuso. Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione, quindi, conferisce nuova forza e vigore all'orientamento giurisprudenziale volto ad affermare i diritti dei cittadini nelle ipotesi, purtroppo frequenti, di provvedimenti illegittimi adottati dalla esattoria ed apre la strada alla revoca di migliaia di iscrizioni ipotecarie ed a una moltitudine di richieste di risarcimento danni. Secondo recenti stime, i contribuenti che a livello nazionale si sono visti gravare da ipoteca la propria casa sono circa 160 mila e le iscrizioni ipotecarie per crediti erariali inferiori ad € 8.000,00 oscillano tra il 30 ed il 50% delle totali, ovvero tra le 50 ed 80 mila. "Come Confconsumatori auspichiamo che, a seguito di questa fondamentale sentenza, l'Equitalia provveda d'ufficio alla cancellazione di tutte le ipoteche illegittimamente iscritte evitando, così, al cittadino di dover promuovere una azione legale per la tutela dei propri diritti" conclude l'avv. Graziuso.
Illegittimità "tassa sul lusso", il rimborso è possibile
Parma, 9 settembre 2008 - A seguito della segnalazione di molti cittadini, Confconsumatori ricorda che, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale del 15.4.08 n. 102, tutti i contribuenti che hanno pagato fino ad oggi alla Regione Sardegna le imposte previste dagli artt. 2 e 3 della Legge Regionale Sardegna n. 4/2006 e 2/2007 per le plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, nonché per le seconde case ad uso turistico, hanno diritto al rimborso del pagamento di dette imposte.
La stessa Regione Sardegna, entro il 31 ottobre, deve dare comunicazione sulle modalità di rimborso a tutti i soggetti interessati, che potranno esigere la restituzione di quanto pagato presso qualsiasi sportello della tesoreria regionale. Se entro il 31 ottobre 2008, non fosse giunta, da parte della Regione Sardegna, alcuna comunicazione, si potrà comunque ottenere la restituzione delle somme pagate inoltrando, tramite raccomandata A.R., un'apposita istanza a: Agenzia delle Entrate- Regione Autonoma Sardegna- Via XXIX Novembre 23 - 09123 Cagliari. Nell'istanza dovranno essere indicati: - l'importo complessivo delle somme pagate secondo le Leggi della Regione Sardegna n. 4/2006 e 2/2007; - il riferimento alla sentenza n. 102/2008 della Corte Costituzionale; - copia del modello F24 attestante l'avvenuto pagamento delle imposte; - copia di un documento d'identità del contribuente. Un fac-simile di richiesta è scaricabile dal sito www.confconsumatori.it Inoltre, nel caso decorrano 90 giorni dall'invio dell'istanza senza alcuna risposta dalla Regione Sardegna, il contribuente potrà presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari. Tale ricorso potrà essere presentato personalmente da ciascun contribuente. L'assistenza di un legale è richiesta infatti solo se gli importi da restituire siano superiori a 2.500,00 euro. Per maggiori informazioni, Confconsumatori Parma, tel. 0521.230134-233583, fax. 0521.285217, e-mail. parma@confconsumatori.it Ecco il testo della sentenza [.doc]
Rimborso IRPEF...a rate ma senza interessi!!!
Siena, 20 maggio 2008 - Il Ministero delle Finanze ha stabilito che il rimborso dell'IRPEF da quest'anno avverrà a rate. La circolare n.36 del 9 aprile 2008 stabilisce infatti che dal prossimo luglio il credito dei contribuenti meno abbienti sarà erogato a cadenza mensile mentre il debito erariale sarà recuperato in unica soluzione.
"Dopo la discutibile decisione di rendere pubblici i redditi degli italiani, il Ministero delle Finanze tira un'altra mazzata al popolo dei contribuenti -dichiara il Presidente Confconsumatori di Siena Duccio Panti - Con questa circolare l'amministrazione delle Finanze ha infatti stabilito che il rimborso IRPEF derivante dalla dichiarazione dei redditi attraverso la compilazione del modello 730 avverrà con cadenza mensile in base all'ammontare del credito e questo significa che tutta la fascia dei contribuenti poveri che a luglio aspetta il rimborso delle tasse per intero si ritroverà a fare i conti con un risarcimento erariale diluito nel tempo e senza interessi". Resta fermo invece il principio dell'eventuale debito erariale che si recupera in unica soluzione e senza alternative nel mese di luglio. "Con questa decisione si penalizzano milioni di italiani onesti a cui spetta il rimborso delle tasse intero e non a rate - fanno sapere Pierre Orsoni e Antonio Pariante della direzione nazionale dell'associazione Telefono Blu, che aggiungono - "Per questo motivo chiederemo al nuovo Ministro delle Finanze di ritirare immediatamente questa circolare altrimenti dichiareremo subito uno sciopero nazionale dei contribuenti contro questa iniqua decisione". Sulla stessa linea di Telefono Blu è Confconsumatori che, considerato il provvedimento a forte sfavore dei contribuenti, si mobiliterà affinchè lo stesso venga ritirato organizzandosi altrimenti per dare il proprio contributo allo sciopero dei contribuenti. Per maggiori informazioni sui propri diritti, i cittadini-consumatori, possono contattare la sede Nazionale di Confconsumatori (www.confconsumatori.it) oppure la sede provinciale di Confconsumatori Siena, via Curtatone n. 12, 53100 Siena (aperta nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17), ovvero il Presidente Provinciale Duccio PANTI tel. 331 8823533 email: confconsumatori.si@libero.it
Cartelle esattoriali: Equitalia sbaglia nuovamente nel non voler capire la portata dell'ordinanza della Consulta
Grosseto, 26 gennaio 2008 - Con una direttiva Equitalia spa, in data 17/1/2008, ha dato unileterali ed errate istruzioni ai concessionari controllati dalla società pubblica. Secondo Equitalia, che prosegue nel reiterare l'errore e l'illegittimità delle cartelle, l'assenza del nominativo del responsabile del procedimento sarebbe una mera irregolarità dell'atto di natura formale quindi non rilevante ai sensi dell'articolo 21 octies della legge 241/90. Purtroppo il ragionamento della società interamente pubblica è errato, in quanto affianco alla norma generale sul procedimento amministrativo (legge 241/90) occorre applicare la norma speciale, quindi prevalente su quella generale, contenuta nella legge 212/2000 comunemente chiamata "statuto del contribuente". Detta norma prevece che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione "DEVONO TASSATIVAMENTE INDICARE…..IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO".
Dunque in forza del principio generale di prevalenza della legge speciale su quella generale occorre concludere che i concessionari della riscossione tributi continueranno a sfornare atti nulli perché contrari a norme imperative. Nonostante il richiamo autorevole della Consulta le cartelle esattoriali verranno notificate illegittimamente e soprattutto i concessionari continueranno a pretendere pagamenti sulla base di cartelle notificate in passato contenenti la grave violazione di legge oggetto di giudizio costituzionale. Peraltro la giurisprudenza nell'anno 2007 si è già orientata nel ritenere, quasi univocamente, le cartelle illegittime perché prive dell'indicazione del responsabile del procedimento. I concessionari devono inoltre ricordare che si sta consolidando in giurisprudenza (essendoci molte pronunce sia di Giudici di Pace che di Commissioni tributarie) il principio secondo cui sono illegittime o addirittura inesistenti cartelle non sottoscritte da alcun soggetto. La domanda spontanea per i consumatori è conoscere il motivo di tanta riottosità dell'indicare e far firmare ad un persona, in carne ed ossa, un atto così importante come la cartella esattoriale. Quasi come, in realtà, la cartella sorgesse senza intervento umano (quindi in modo abnorme ed illegale). Confidiamo che Equitalia cambi idea ed inviti i concessionari ad abbandonare ogni pretesa di pagamento sulla base di cartelle illegittime. Il presidente, Marco Festelli
Cartelle esattoriali tutte nulle se manca l'indicazione e la firma del responsabile del procedimento
Firenze, 23 gennaio 2008 - Con ordinanza 377 del novembre 2007 la Corte Costituzionale, nel rigettare la questione di pregiudizialità sollevata da una commissione tributaria, ha statuito che sussiste sin dall'introduzione della legge 241/90 e dallo statuto dei contribuenti (legge 212/2000) l'obbligo per la concessionaria riscossione tributi di motivare la cartella di pagamento, di indicare in essa il responsabile del procedimento. E' prassi costante dei concessionari non indicare alcun responsabile del procedimento in quanto la procedura di riscossione dei tributi ed altri crediti statali viene gestita dall'esattore come se fosse una procedura informatica di massa senza alcuna verifica sulla reale sussistenza del credito e della fondatezza dell'ente impositore, senza fornire al cittadino un procedimento trasparente ed equo così da consentire al presunto debitore l'individuazione della persona responsabile del procedimento, cui potersi rivolgere anche solo per chiarimenti.
Le cartelle per le quali non è ancora spirato il termine di opposizione sono senza dubbio da contestare immediatemente da parte del cittadino. Si ricorda che la competenza varia a seconda della natura del credito. Se si tratta di imposte e tasse la competenza è della commissione tributaria, se si tratta di sanzioni ammninistrative è del Giudice di Pace, se si tratta di crediti previdenziali è del Giudice del lavoro. Dal tenore dell'ordinanza pare capire che l'omissione dell'indicazione del responsabile costituisce nullità della cartella sicchè questo consentirebbe di poter proporre opposizione in tutte quelle fattispecie giuridiche ancora non esaurite quindi ad esempio anche quando è in piedi una procedura espropriativa. Infine si ricorda che in molte sentenze è stata acclarata la illegittimità della cartella perché non firmata e perché priva di motivazione. Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi alla sedi confconsumatori presenti sul territorio, consultando l'apposito elenco sul sito www.confconsumatori.it
Contro il Fisco il cittadino che attende il rimborso non e' inerme
04/07/2005 - Un cittadino che dal 1999 attendeva un cospicuo rimborso IRPEF di circa 9 milioni delle vecchie lire ha ottenuto dal Tribunale di Grosseto un'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'articolo 633 c.p.c. e seguenti, in forza della quale la locale Agenzia delle Entrate è stata costretta a pagare per non subire l'esecuzione forzata del contribuente.
Sin dall'anno 2002 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno infatti statuito (con una ordinanza regolatrice delle giurisdizione ed una sentenza- precisamente l'ordinanza 10725 del 22/7/2002 e la sentenza 6036 del 24/4/2002) che qualora l'amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente e quantificato la somma, non ricorrono i presupposti per il ricorso alla giurisdizione tributaria bensì il contribuente può agire con l'ordinario rimedio ex articolo 2033 c.c. (ripetizione dell'indebito) dinanzi al Giudice ordinario. Marco Festelli, Confconsumatori Grosseto
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