Due importanti sentenze in materia di telefonia (Confconsumatori di Massa-Carrara).
Massa, 28 settembre 2022 – La Confconsumatori di Massa-Carrara tramite il proprio legale avv. Francesca Galloni ha ottenuto due importanti sentenze in materia di telefonia a favore di due associati. Si tratta della sentenza n. 196/22 e di quella n. 202/22, emesse dal Giudice di Pace di Massa dott. Bassioni, entrambe contro il gestore Fastweb e che, accogliendo le domande presentate, hanno condannato il gestore a risarcire in un caso la somma di euro 2500 a favore di un associato, nell’altra di euro 800. Questi i fatti. Un associato della Confconsumatori titolare di una utenza telefonica subiva un guasto improvviso che impediva l’utilizzo sia della linea fissa che del servizio internet, guasto che non veniva risolto e che addirittura veniva negato dal gestore, salvo risolverlo dopo circa tre mesi! L’associato chiedeva quindi il giusto risarcimento dei danni subiti al gestore senza esito e pertanto decideva di proporre giudizio dinanzi al Gdp di Massa al fine di chiedere il risarcimento dei danni subiti, anche perché in quel periodo era in programma l’organizzazione del matrimonio della figlia e in famiglia avevano come riferimento solo l’utenza fissa. Il Gdp di Massa con la sentenza ha riconosciuto un importo elevato a titolo di risarcimento danni, quantificato in euro 2500, in quanto “E' infatti ormai pacificamente riconosciuta la sussistenza di tale tipologia di danno esistenziale che trova fondamento nei diritti della persona umana tutelati dall'art. 2 della Costituzione. L'esistenza di tale danno- prosegue la sentenza- è chiaramente risarcibile ancorchè non provato nel suo importo, suscettibile di valutazione in via equitativa atteso che può ritenersi in re ipsa. In forza di ciò, con la sua applicazione al caso di specie, appare equa la corresponsione della somma di €. 2500 richiesta in atti sia a titolo di risarcimento dei danni che dei disagi, nel caso de quo acuiti dalla circostanza che si trattava proprio di disservizio accaduto durante l'organizzazione di un matrimonio, con tutte le incombenze e necessità di contatti, incontri e appuntamenti che in questo caso devono essere tenuti.” L’altra sentenza riguarda un caso di servizio non richiesto: l’associata che aveva un contratto con Fastweb riceveva un sms sul proprio cellulare che la informava che sarebbe stata attivata la fibra, servizio dalla stessa mai richiesto. Di lì a poco l’utenza cessava di funzionare e solo a distanza di tempo dopo innumerevoli telefonate scopriva che sulla sua utenza la fibra non era attivabile in ogni caso e che quindi la stessa sarebbe rimasta non funzionante. Per non perdere il numero di telefono era quindi costretta a cambiare operatore e pertanto chiedeva il risarcimento dei danni che le veniva negato. Il Giudice di Pace ha finalmente riconosciuto il giusto risarcimento dei danni anche in questo caso. “Si tratta di due sentenze molto importanti a tutela dei consumatori- spiega l’avv. Galloni – per due motivi; uno perché in entrambi i casi il gestore si era limitato a riconoscere l’indennizzo previsto nella Carta dei servizi senza riconoscere altro risarcimento invece riconosciuto dal Giudice; il secondo perché’ con queste sentenze viene consolidato l’orientamento secondo il quale in caso di disservizio o attivazione di un servizio non richiesto con conseguente guasto sulla linea telefonica protratto per un certo periodo di tempo, il risarcimento che spetta all’utente non solo è dovuto ma è anche di importo significativo”. Inoltre per l’Avv. Galloni di Confconsumatori Toscana “le sentenze confermano che l’indennizzo previste dalle normative di secondo livello di AGCOM non assorbe il risarcimento dei danni anche esistenziali e morali e la mancata esecuzione del contratto (fornitura del servizio telefonico) preclude ai gestori telefonici di esigere il pagamento delle bollette nei periodi in cui il servizio non è stato erogato”. Gli utenti possono pertanto rivolgersi, per problematiche telefoniche, presso gli sportelli di Confconsumatori Toscana che sono indicati sul sito www.confconsumatoritoscana.it Leggi il testo della sentenza 1 [.pdf] e il testo della sentenza 2 [.pdf]
Resta costante anche per i primi mesi del 2022 il contenzioso tra utenti e societa’ telefoniche.
Firenze, 8 aprile 2022 – Nel primo trimestre 2022 sono una quarantina le procedure di conciliazione paritetica (cui si devono aggiungere quelle presso AGCOM) avviate da Confconsumatori in Toscana per la difesa degli utenti dei servizi telefonici contro le compagnie firmatarie di accordi conciliazione. Si tratta di un dato tendenzialmente stabile che, sia pure l’impegno delle compagnie telefoniche nel ridurre i tempi di risposta ai reclami, denota come le liti siano all’ordine del giorno. Ovviamente le pratiche avviate col reclamo da Confconsumatori sono molte di più perché solo poche approdano alla conciliazione. I consumatori devono sapere che possono accedere alla conciliazione paritetica presso gli sportelli Confconsumatori Toscana, tramite i quali potranno così contestare anche accrediti di piccolo importo. Infatti le problematiche più ricorrenti sono sempre addebiti per servizi non richiesti, piani tariffari diversi da quelli reclamizzati, accavallamento di fatturazione in caso di migrazione da un gestore all’altro. Per la telefonia fissa invece ci sono ancora diversi casi di guasti riparati in eccessivo ritardo. Per fortuna grazie alla conciliazione paritetica circa l’80% delle pratiche viene definito, in tempi ragionevolmente rapidi (1-2 mesi), positivamente per il consumatore. Gli utenti possono dunque rivolgersi, sin dal primo reclamo, presso gli sportelli che risultano dal sito www.confconsumatoritoscana.it
Pubblicità ingannevole: l’Antitrust sanziona Iliad per 1,2 milioni di euro.
Parma, 31 marzo 2022 – L’AGCM ha dato ragione ai consumatori: con esposto del 19.4.21 Confconsumatori, assistita dall’avv. Antonio Pinto, aveva chiesto all’Antitrust di accertare e dichiarare che Iliad aveva messo in atto pubblicità ingannevoli per promuovere alcune offerte commerciali. I FATTI - Lo scorso martedì l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un’istruttoria nei confronti di Iliad Italia S.r.l. decidendo per la società una sanzione di 1.200.000 euro per l’omissione e la formulazione ingannevole di informazioni essenziali sulle offerte di telefonia mobile - che includono servizi con tecnologia 5G - e per la formulazione ingannevole di un messaggio promozionale relativo a una di queste L’Autorità ha accertato che Iliad, violando gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, ha pubblicizzato alcune offerte di telefonia mobile, enfatizzandone la compatibilità con la più recente tecnologia 5G (laddove inclusa) ma omettendo o fornendo in modo poco chiaro l’informazione sulle condizioni indispensabili per usufruire di tale tecnologia, come la verifica della copertura territoriale della rete 5G di Iliad e il possesso di un dispositivo compatibile con la specifica tecnologia 5G supportata dalla rete dell’operatore. POCA CHIAREZZA PER I CONSUMATORI - Queste comunicazioni promozionali sono risultate, dunque, poco chiare e non idonee a far comprendere al consumatore che, per poter usufruire della rete di quinta generazione inclusa nelle offerte promosse da Iliad, fosse necessario essere sotto la copertura geografica della rete 5G di tale operatore e che fosse indispensabile possedere un dispositivo abilitato a questa specifica rete. Infatti uno smartphone, anche abilitato in generale al 5G, non può assicurare la fruizione della rete 5G di Iliad, laddove non sia compreso tra gli apparati abilitati alla navigazione su tale rete. Inoltre, l’Antitrust ha accertato che Iliad ha utilizzato il claim “100 giga, minuti e sms illimitati in Italia e Europa” in un sms inviato ai propri ex clienti per promuovere l’offerta “Flash 100 5G”. Il testo di questo messaggio è stato ritenuto dall’Autorità idoneo a indurre in errore il consumatore sul contenuto dell’offerta, poiché egli poteva ritenere che i 100 GB inclusi nell’offerta fossero tutti utilizzabili per il traffico in Europa mentre in realtà, in caso di connessione da altri Paesi europei, il traffico incluso nell’offerta era di soli 6 GB. Secondo Mara Colla, presidente di Confconsumatori: “Si conferma il ruolo fondamentale dell’Antitrust nel verificare la correttezza dei comportamenti degli operatori, anche sulla base degli esposti promossi dalle Associazioni dei consumatori. I cittadini hanno diritto a informazioni veritiere, corrette e complete per ottenere le quali è necessario mettere mano alla normativa vigente a tutela del consumatore”.
Massa: truffe bancarie mediante messaggino nella chat della banca, l’arbitro di Banca d’Italia cambia orientamento e ritiene insufficienti le misure di sicurezza delle banche.
Consumatrice massese risarcita di 1173 euro.
Massa Carrara, 18 marzo 2022 - In data 30 settembre una malcapitata cliente bancaria massese riceveva, come ormai è noto e purtroppo frequente, un messaggio sms dalla sua Banca inserito nella chat solita tra cliente e Banche con cui veniva avvisata di una operazione anomala che doveva annullare collegandosi al link contenuto nel messaggio stesso. Seguiva poi la telefonata di sedicente operatore del servizio antifrodi della Banca che le chiedeva di porre in essere una serie di operazioni mediante i codici otp che giungevano sul suo cellulare. Dopo pochi minuti si accorgeva che con la propria carta di credito (collegata all’home banking bancario) erano state effettuati due pagamenti on line per un totale di euro 1173. Immediatamente sporgeva denuncia ai Carabinieri e reclamo alla Banca. Visto che la Banca negava ogni rimborso, tramite la Confconsumatori di Massa Carrara, assistita dall’Avv. Francesca Galloni, decideva di avviare procedura arbitrale dinanzi all’ABF della Banca d’Italia. L’arbitro, modificando i precedenti orientamenti, con lodo del 15.2.22 (collegio di Bologna) ha ritenuto che la Banca non abbia adottato tutte le misure di sicurezza imposte dal d.lvo 11/2010 così da scongiurare l’intrusione di terzi nella chat tramite sms con i clienti. Parimenti ha ritenuto che da luglio 2019 in poi le Banche hanno l’obbligo, per precise norme regolamentari EBA, di applicare ai pagamenti un sistema di autenticazione forte a due fattori, ed il solo OTP è uno solo dei due fattori necessari al pagamento (atteso che la conoscenza del numero della carta non è un elemento conoscibile anche da terzi). Per l’effetto l’arbitro ha condannato la Banca al rimborso di euro 1173,00 per non avere adottato le misure di sicurezza necessarie. Per l’Avv. Francesca Galloni di Confconsumatori è una decisione di particolare importanza, probabilmente la prima che accoglie pienamente le ragioni del consumatore. Ad ogni buon conto per l’Avv. Galloni occorre massima attenzione dei consumatori nella lettura degli sms provenienti dalla Banca ed evitare di seguire tutti quei messaggi che recano al loro interno un link. In caso di dubbio i consumatori possono contattare il servizio di assistenza della Banca per chiedere conferma oppure contattare la Confconsumatori. Gli interessati, visto che le truffe on line sono ormai una vera emergenza, possono rivolgersi agli sportelli toscani della Confconsumatori che risultano sul sito www.confconsumatoritoscana.it. Leggi il testo della sentenza [.pdf]
Odissea telefonica per un grossetano che la sfanga in appello: la carenza di linea telefonica porta al risarcimento del danno non patrimoniale.
Grosseto, 2 marzo 2021 - Come sovente avviene alcuni consumatori vengono indotti in errore da inesistenti tariffe di favore telefoniche e cambiano gestore. Tuttavia entro 14 giorni è possibile esercitare (quando il contratto telefonico avviene a distanza) il diritto di ripensamento. Con l’esercizio di tale diritto l’utente deve essere automaticamente e senza penalità trasferito al precedente operatore.
Questa è la prima fondamentale decisione assunta dal Tribunale di Grosseto quale giudice d’appello nella controversia risolta con la sentenza del 24.2.2021. Purtroppo come spesso avviene questo ri-trasferimento dal nuovo gestore a quello precedente, per l’esercizio del sacrosanto diritto di di ripensamento del consumatore, comporta dei disagi non sembre facilmente risolvibili. Nel caso in questione l’utente grossetano, nonostante le varie diffide di Confconsumatori, era rimasto senza linea telefonica per oltre un mese e mezzo. La carenza dell’utenza telefonica fissa dell’abitazione costituisce una grave violazione del diritto costituzionale alla comunicazione come ribadito dalla sentenza del Tribunale di Grosseto, con conseguente ristoro del danno non patrimoniale o esistenziale. Senonchè in primo grado il Giudice di Pace aveva negato, a fronte della provata assenza di linea telefonica, qualsiasi risarcimento in capo al gestore telefonico. L’utente, non si è dato per vinto, e con l’ausilio dell’Avv. Ilaria Nunziata ha impugnato la sentenza di primo grado ottenendo giustizia. Infatti il Tribunale di Grosseto, quale Giudice d’appello, ha statuito la responsabilità del nuovo operatore nella fase di rientro al vecchio operatore ed ha quantificato, secondo equità, il danno non patrimoniale dalla soppressione del diritto alla comunicazione ed al patema d’animo soggettivamente patito, superando qualsivoglia limitazione di danno contenuta nella carta dei servizi e nei vari regolamenti AGCOM, determinando giusto- secondo equità- un risarcimento di euro 2.250,00 per un mese e mezzo d’assenza della linea domestica. La Confconsumatoti Toscana, tramite lo sportello grossetano, tratta purtroppo ancora troppi casi simili che spesso vedono l’utente particolarmente vessato nei suoi diritti. Gli interessati possono contattare lo sportello grossetano al numero 0564,417849 oppure scrivere a grosseto@confconsumatori.it Leggi il testo della sentenza [.pdf]
Linee telefoniche non funzionanti nelle zone agricole e rurali, in aumento i casi: ecco il rimedio per costringere Tim
Grosseto, 18 febbraio 2021 - Nell’ultimo anno lo sportello di Grosseto della Confconsumatori ha riscontrato un incremento notevole di utenti telefonici, residenti in campagna od in piccoli centri rurali, che lamentano il mancato cronico funzionamento delle linee telefoniche ovvero per guasti ripetuti e mai definitivamente riparati con la sostituzione adeguata del cavidotto.
Purtroppo c’è un rimedio abbastanza importante per questi casi. Infatti il servizio RTG, ovvero servizio di comunicazione generale, è affidato per contratto statale alla Telecom, cui compete l’estensione della rete e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria. Sotto questo aspetto purtroppo si denota una certa lentezza e spesso inadempimento negli interventi di riparazione e sostituzione del cavidotto. Si ricorda poi che per legge il servizio di comunicazione (la fonia-rete fissa) è un servizio universale che deve essere garantito a tutti gli utenti. Analogo diritto, per miopia legislativa e grave carenza di scelta governativa, non è invece sancito per l’accesso ad internet (nonostante l’ormai indispensabilità dei nostri tempi). In uno dei tanti casi l’utente (senza linea fissa da settembre a dicembre 2020), dopo aver sporto reclamo tramite Confconsumatori, ha deciso di intraprendere la corretta strada e con l’Avv. Ilaria Nunziata ed ha presentato a fine dicembre 2020 un ricorso urgente ex articolo 700 c.p.c. al Tribunale di Grosseto (sulla scorta di precedenti positivi anche dello stesso Tribunale). Magicamente Telecom, prima dell’udienza, ha riattivato il servizio così garantendo alla famiglia (affetta anche da problematiche di disabilità note alla società) la necessaria serenità e le vitali comunicazioni. Ciononostante il Tribunale, nel dichiarare cessata la materia del contendere, non ha perdonato alla compagnia telefonica il ritardo e l’ha condannata al pagamento delle spese processuali, rimettendo poi ad una successiva causa di merito la determinazione del risarcimento dei danni veri e propri subiti dalla famiglia del consumatore. Pertanto gli interessati possono rivolgersi alla sede grossetana di confconsumatori (tel. 0564,417849- mail grosseto@confconsumatori.it) per affrontare e risolvere simili soprusi e difficoltà, ricordando che l’associazione è in grado di consentire anche l’accesso alla conciliazione paritetica con tutti i gestori di tlc al fine di evitare appunto contenziosi. Leggi il testo dell' ordinanza [.docx]
Sospesa per oltre due mesi l'utenza domestica e dell'ambulatorio di un medico- condanna sonora di migliaia di euro a carico di gestore telefonico per contratto non voluto e servizio mai attivato
Grosseto, 24 ottobre 2018 - Come capita ormai troppo di frequente l'attività commerciale di promozione delle compagnie telefoniche perseguita i consumatori anche a domicilio con telefonate che illustrano promozioni magari non sempre esistenti.
Un medico grossetano nel mese di aprile 2013 riceveva una promozione telefonica sia per la propria abitazione e poi per lo studio libero professionale. Il consumatore non aderiva all'iniziativa commerciale ma chiedeva soltanto una mail ove fosse spiegata bene la tariffa. Come succede veniva inviato una bozza contratto difforme alle condizioni reclamizzate che immediatamente veniva respinto al mittente. Inizia così il calvario dell'utente. Il gestore di tlc invitava erroneamente l'utente a fare disdetta dicendo che ormai aveva chiesto la migrazione. Fatta la disdetta nel mese di maggio tutte le sue utenze, sia di casa che di ambulatorio, venivano disattivate in quanto il precedente gestore interrompeva il servizio ed il nuovo gestore non lo erogava. Ecco che dopo mesi di infiniti reclami, da parte della Confconsumatori, ed anche un tentativo di conciliazione non andato a buon fine per la mancata comparizione della società telefonica l'utente recuperava le linee passandole a Telecom e spendendo la bellezza di circa 500 euro di costi di riattivazione. Un danno enorme per l'attività professionale per il medico (costretto a fornire il cellulare a chicchesia, costretto ad utilizzare il telefonino anche per connettersi ad internet) e per i propri pazienti. La vicenda approda quindi nelle aule di giustizia, nel corso della quale vengono sentiti anche alcuni ammalati. Con la sentenza 778/2018 il Giudice di Pace di Grosseto, dopo un lungo iter processuale, attesta che il gestore non ha mai erogato alcun servizio ma che comunque senza la volontà del cliente ha eseguito una procedura di migrazione che ha impedito l'uso delle utenze domestiche e di ambulatorio per oltre 2 mesi; rileva il Giudice inoltre la palese violazione del combinato disposto dell'art. 52 codice del consumo, dell'art. 12 del Dlgs 9.4.2003 n. 70, nonché dell'art. 2 delibera 664/06/CONS AGCOM che imponeva al gestore non solo di provare il consenso telefonico del cliente (nessuna registrazione è mai stata prodotta in giudizio) ma anche la conclusione scritta del contratto (esclusa dalle comunicazioni del cliente che si rifiutava di firmarlo perché difforme alla proposta). Risultato condanna al risarcimento in capo al gestore per danni patrimoniali ed esistenziali, oltre che lesioni dell'onore professionale, per 4.000,00 euro oltre ad euro 2.500,00 di spese difensive. La morale del discorso è sempre la solita mai subire le condotte dei colossi telefonici e reagire attraverso la Confconsumatori grossetana (via della prefettura 3- telef. 0564,417849). La sentenza verrà pubblicata per stralcio sul sito www.confconsumatori.it Leggi il testo della sentenza [.docx]
Estate, grande aumento del numero delle controversie in materia di telecomunicazione
Grosseto, 22 ottobre 2018 - La sede provinciale grossetana della Confconsumatori ha registrato, nel periodo luglio-settembre 2018, un netto aumento delle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazioni.
Si tratta di oltre 50 casi che riguardano utenze domestiche, utenze mobili, servizi televisivi. Si va dalla ritardata riparazione del guasto all’utenza fissa, al distacco errato dell’utenza per colpa del gestore di tlc, alla fatturazione di servizi non richiesti come giochi ed altro, al ritardo nell’istallazione di nuove linee ovvero al mancato rispetto delle condizioni contrattuali, sospensioni per morosità inesistenti ed all’addebito di penali per il recesso anticipato. Una ventina di pratiche sono già state risolte in via conciliativa con l’utilizzo delle conciliazioni paritetiche tra associazioni dei consumatori e gestori di tlc. Il trend negativo sta purtroppo, per i consumatori, proseguendo anche nel mese di ottobre. Gli interessati possono rivolgersi alla sede di Grosseto di Via della Prefettura 3, telefonare al numero 0564417849 oppure inviare una mail all’indirizzo grosseto@confconsumatori.it
Storia di "ordinario disservizio" telefonico, il Giudice di Pace condanna la compagnia telefonica che prima accalappia il cliente poi non attiva il servizio.
Grosseto, 9 luglio 2018 - Nell'agosto 2016 una famiglia grossetana aveva necessità, come tante altre, per motivi di studio dei figli, di una connessione internet più veloce. Seguendo la pubblicità di una primaria società telefonica i genitori si recavano quindi nel punto vendita grossetano, dove veniva confermata la funzionalità della fibra e l'avvio del servizio entro pochissimi giorni. Ecco che la famiglia entra nel "ginepraio" degli scaricabarile delle società telefoniche con la conseguenza che il nuovo servizio fibra non viene mai attivato ed il vecchio collegamento adsl, insieme al servizio voce del precedente gestore, cessa di funzionare.
La famiglia si rivolge alla Confconsumatori che attiva la procedura di conciliazione paritetica con la compagnia telefonica; nel corso della procedura un operatore della società contatta direttamente la famiglia assicurando (siamo i primi di settembre) beffardamente che il servizio voce e fibra sarà garantito entro 2-3 giorni. Ancora beffata dalle false promesse del gestore telefonico l'utente attende ben oltre i 2-3 giorni ma settimane; con la conseguenza che il numero telefonico essendo nel "limbo" tra due compagnie telefoniche non è portabile neanche ad un terzo operatore. Pertanto l'utente decide da un lato di attivare un nuovo numero telefonico con fibra presso altro operatore, e contestualmente dava mandato agli avvocati grossetani di Confconsumatori di chiedere il giusto ristoro del danno. Con la recente e rapida sentenza n. 471/2018 il Giudice di Pace di Grosseto, sulla scorta della propria giurisprudenza consolidata, rinviene nella negazione del servizio telefonico domestico al consumatore la violazione dei precetti costituzionali e conseguentemente condanna la compagnia telefonica non ad un modesto indennizzo contrattuale ma al risarcimento del danno esistenziale nella misura di euro 600,00 a fronte di 60 giorni di telefono "muto", oltre alle spese di procedura. E' bene ricordare che si tratta, purtroppo, di un caso non isolato ma appunto di una storia di ordinario disservizio che viene ormai ripetutamente affrontata dalla Confconsumatori grossetana. Pertanto eventuali malcapitati utenti possono rivolgersi alla sede di Via della Prefettura 3 telefonando al numero 0564,417948 oppure contattando l'associazione alla mail grosseto@confconsumatori.it I residenti in Toscana possono comunque contattare le sedi territoriali dell'associazione ricercando i recapiti sul sito www.confconsumatoritoscana.it
Quando la conciliazione funziona...
Massa, 18 giugno 2018 - Continua l'attività dello sportello della Confconsumatori di Massa-Carrara che nell'ultimo periodo ha visto concludersi positivamente una serie di pratiche di consumatori danneggiati, sia in materia di telefonia che energetica.
Lo sportello ha infatti attivato in molti casi le procedure conciliative, ormai obbligatorie per legge anche in materia energetica, e ha visto le società coinvolte, accogliere le istanza dei consumatori.
In un caso un consumatore al quale continuavano a pervenire fatture per un'utenza telefonica da tempo cessata, intestata alla moglie defunta, ha visto, in sede conciliativa, annullarsi il debito e la procedura di recupero medio tempore attivata dalla compagnia telefonica. Un altro consumatore che a causa di un guasto tecnico era rimasto senza linea telefonica per circa 20 giorni, con conseguente disagio, ha visto riconoscersi a titolo di indennizzo la somma di € 300. Un altro consumatore, infine, che aveva effettuato il passaggio da una compagnia telefonica all'altra continuava a ricevere le fatture da parte di entrambe le compagnie, essendosi evidentemente verificato una problematica al momento del passaggio. Anche in questo caso la compagnia cessata ha riconosciuto all'utente l'annullamento di quanto richiesto. L'attività a favore dei consumatori e degli utenti prosegue anche nel periodo estivo rimanendo lo sportello Confconsumatori aperto per tutto il mese di giugno e luglio.
Aumento esponenziale contenzioso tra utenti e societa' telefoniche
Grosseto, 12 giugno 2018 - La Confconsumatori di Grosseto ha registrato, in questi primi mesi dell'anno, un aumento esponenziale del contenzioso generato dalle società di telefonia.
Dall'inizio dell'anno ad oggi sono oltre 70 le pratiche di reclamo in gestione nella sede di Via della Prefettura 3. Si tratta in prevalenza di contenzioso legato alle utenze mobili, anche se non è un'eccezione anche il caos legato alle utenze domestiche ed alle differenti e complesse offerte telefonia/internet, nonché l'avvio di servizio non richiesti in favore di utenti anziani che non hanno bisogno di accedere alla rete. Una bella fetta del contenzioso deriva dalle modalità aggressiva di vendita e di concorrenza tra le varie società, con particolare riferimento ai contatti e contratti via telefono. I venditori telefonici che contattano gli utenti, con sempre maggiore frequenza, non comunicano le offerte in maniera corretta e completa, così spesso inducendo in errore il consumatore. Purtroppo nelle ultime settimane si stanno verificando anche "recidive" di contenzioso, in quanto in almeno una decina di casi le società telefoniche dopo aver raggiunto un accordo conciliativo (in sede paritetica) non rispettano gli impegni transattivi assunti e continuano a sollecitare crediti asseriti e rinunciati. Sotto questo aspetto i legali dell'associazione grossetana, proprio negli ultimi giorni, hanno avviato 3 cause civili per obbligare una primaria compagnia telefonica al rispetto degli impegni conciliativi. Si ricorda a tutti i grossetani interessati che la sede di Grosseto, in via della Prefettura 3, può essere contattata sia via telefono al numero 0564,417849 che via e mail all'indirizzo grosseto@confconsumatori.it
La compagnia telefonica lascia una piccola azienda senza servizio per tre settimane: per il Giudice di pace di Grosseto compete il danno esistenziale
Grosseto, 27 marzo 2018 - Un gestore telefonico ha privato un'attività commerciale grossetana della linea fissa e linea ADSL e del servizio pos per circa tre settimane a causa di un problema tecnico addebitabile unicamente alla società telefonica. Il titolare dell'azienda ha deciso di rivolgersi alla Confconsumatori grossetana che ha avviato il tentativo di conciliazione obbligatorio.
Il gestore telefonico ha disertato l'incontro conciliativo offrendo la misura somma di 150,00 euro di indennizzo contrattuale non volendo riconoscere il danno patrimoniale ed il danno esistenziale. A quel punto l'utente ha deciso di agire in giudizio avvalendosi dell'assistenza dell'Avv. Sara Serritiello Con la sentenza N. 228/2018, il Giudice di Pace di Grosseto ha sancito un principio già consacrato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza N. 19354/2005 per ciò che concerne il "danno esistenziale", precisando "lo stato di frustrazione nel trovarsi a dover fronteggiare una situazione di disagio assolutamente non preventivata, derivante dall'altrui comportamento negligente. Tale disagio psico - fisico, generato dal non poter contare sul supporto della tecnologia più elementare e routinaria, va ritenuto fonte di alterazione di una condizione di rilassatezza nello svolgimento della propria attività lavorativa". Il Giudice di Pace di Grosseto ha riconosciuto la sussistenza dunque del danno esistenziale in capo all'utente condannando la società telefonica a pagare 1.500,00 euro in via equitativa ovvero 10 volte la somma offerta dalla compagnia prima del giudizio, oltre ovviamente alle spese di lite. Leggi il testo della sentenza [.pdf]
Tariffazione mensile: rincari inopportuni.
Confconsumatori ha già segnalato all’Antitrust il comportamento scorretto delle compagnie e invita i consumatori a fare altrettanto.
Parma, 25 gennaio 2018 – Molti utenti si stanno rivolgendo in questi giorni agli sportelli di Confconsumatori lamentando gli aumenti annunciati dal proprio operatore telefonico coincidenti con il ritorno alla fatturazione mensile. Infatti, in adempimento a quanto previsto dalla legge n. 172/2017 che ha imposto di abbandonare la fatturazione a 4 settimane per telefonia e Pay tv, gli operatori di telecomunicazioni dovranno ristabilire la pregressa tariffazione a ciclo mensile sia per la telefonia fissa sia per quella mobile entro il prossimo 5 aprile. Tuttavia questa ulteriore rimodulazione contrattuale sta arrecando agli utenti dei rincari in termini economici, già accertati almeno per le compagnie Vodafone e Tim, che nel comunicare ai clienti il ritorno alla fatturazione mensile delle offerte commerciali hanno contestualmente annunciato dei rincari sulla tariffa. «In sostanza – spiega l’avvocato Franco Conte responsabile Utenze per Confconsumatori – la tredicesima mensilità che le compagnie erano riuscite a inserire, sarà spalmata nelle 12 fatture. Non è ancora chiaro se altri operatori, ad esempio Wind, applicheranno tariffe maggiorate». Confconsumatori ritiene gravemente scorretto il comportamento delle compagnie di telecomunicazioni: «Abbiamo già segnalato all’Antitrust – continua Conte – le modifiche unilaterali dei contratti e i costi aggiuntivi applicati che, a nostro avviso, non sono dovuti e risultano inopportuni specie considerata la coincidenza con l’adeguamento alle disposizioni di legge. Per gli associati che si sono rivolti ai nostri sportelli abbiamo predisposto un modello di reclamo, da utilizzare per manifestare il proprio scontento alla Compagnia. Peraltro esiste un concreto rischio che gli operatori decidano di “fare cartello” a seguito del ritorno alla fatturazione mensile». Al momento è presto pensare a eventuali rimborsi: «Dobbiamo attendere l’esito del ricorso al Tar – conclude Conte – al momento consigliamo di reagire inviando massivamente reclami alle compagnie e segnalazioni all’Antitrust, anche tramite un’associazione di consumatori, in modo da stimolare l’intervento dell’Autorità». Gli utenti grossetani possono rivolgersi alla sede di Via Ronchi 24 telefono 0564410680 per avere il modulo bozza di reclamo. Gli atri interessati della Toscana possono rivolgersi alle sedi toscane risultanti dal sito www.confconsumatoritoscana.it
Grossetano 5 giorni senza telefono ed internet a casa: condannata la compagnia telefonica al risarcimento del danno esistenziale.
Grosseto, 16.1.2018 - Un grossetano per 5 giorni resta senza telefono ed internet a casa.
La compagnia telefonica non spiega il motivo del disservizio e pertanto l'utente si rivolge alla Confconsumatori di Grosseto. Anche nel corso del tentativo di conciliazione la compagnia telefonica resta sorda alle giuste lamentele dell'utente. Per principio e per non far passare in cavalleria la condotta della compagnia l'utente decide tramite l'Avv. Ilaria Nunziata della confconsumatori di fare causa. Dopo lungo contenzioso il Giudice di Pace di Grosseto, avv. Romagnoli Colantuoni, con la sentenza 10/2018 non solo condanna la società telefonica a pagare l'indennizzo previsto dalla carta dei servizi ma ritiene che negare l'utenza domestica costituisca una grave violazione dei diritti della persona sanciti all'articolo 2 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., condanna il colosso telefonico a pagare anche 500,00 euro a titolo di danno esistenziale, ponendo a carico della società anche le spese del giudizio per ulteriori 1.500,00 euro. Il contenzioso è soltanto frutto della chiusura in sede conciliativa delle compagnie telefoniche che continuano a negare, anche quando è palese, il danno che arrecano alle famiglie private dell'ormai primario ed indispensabile servizio di collegamento ad internet oltre che del telefono. Per casi simili è possibile contattare lo sportello di Grosseto al numero 0564,410680 oppure inviare una mail all'indirizzo grosseto@confconsumatori.it Leggi il testo della sentenza [.pdf]
Successo della Confconsumatori di Prato contro nota compagnia telefonica
Prato, 30 dicembre 2016 - Per la Confconsumatori di Prato si chiude il 2016 con un'altra vittoria in materia di
telecomunicazioni.
Infatti grazie grazie all’intervento dell'avvocato Katia Traversini, legale della Confconsumatori di Prato, due soci di Prato, R.M. e M.A. hanno ottenuto l’annullamento davanti al Corecom Toscana di alcune fatture emesse da una nota Compagnia Telefonica. I soci si erano visti recapitare delle bollette con importi non dovuti in quanto riferentesi ad un periodo nel quale gli associati risultavano già essere “passati” ad altra Compagnia telefonica, come anche opportunamente documentato. Le contestazioni effettuate direttamente dai soci non avevano sortito effetto alcuno, anzi entrambe venivano successivamente e impropriamente raggiunti da una diffida di pagamento proveniente da una società di recupero crediti. I soci sono stati, pertanto, costretti a rivolgersi alla Confconsumatori di Prato dove è stata loro prestata la dovuta assistenza dall'avvocato Katia Traversini fino ad ottenere il successo. “Queste ulteriori vittorie – afferma il Presidente della Confconsumatori di Prato Marco Migliorati – fanno crescere la presenza e la rappresentatività sul territorio della provincia di Prato della Confconsumatori dove i cittadini sanno di poter trovare un punto di riferimento ai loro problemi." La Confconsumatori di Prato riaprirà lunedì 9 gennaio 2017 con i consueti orari in via Umberto Giordano n. 12 e può essere contattata al numero 380/4640227 o via mail all’indirizzo, confconsumatori.po@libero.it
Bolletta telefonica pazza da 8mila euro, e il gestore lascia l'agenzia viaggi senza linea per 45 giorni. Ma le fatture erano sempre state pagate
Il titolare di un'agenzia di viaggi di Grosseto, piccola impresa a conduzione familiare, aveva ricevuto nel 2014 una bolletta astronomica di 8.029 euro per connessioni Adsl arretrate. L'utente si era rivolto a Confconsumatori e aveva tentato di spiegare alla società telefonica che la linea Internet era sempre stata pagata su un altro numero di telefono e che la fattura di 8.029 euro si riferiva a un numero di telefono sul quale era attiva soltanto la linea voce, anche questa sempre saldata.
Tramite Confconsumatori, il titolare dell'agenzia viaggi aveva attivato anche la conciliazione prevista dall'accordo con le associazioni dei consumatori, ma nel frattempo - nonostante le lamentele dell'utente - la società aveva staccato la linea telefonica all'impresa per 45 giorni, violando così anche il protocollo. E la conciliazione era fallita. L'utente ha agito in giudizio e adesso, con la sentenza numero 755/2016 del giudice unico Paola Caporali, il Tribunale di Grosseto gli ha dato ragione. "Nella sentenza - spiegano da Confconsumatori - vengono ricordati alla società alcuni importanti principi: il gestore non ha fornito la prova dell'esistenza di un contratto scritto per il numero di telefono contestato, mentre è provato che l'Adsl veniva prevista nel contratto dell'altro numero telefonico nella disponibilità dell'agenzia di viaggi. Le fatture emesse dall'impresa telefonica e le schermate dei computer della stessa società non costituiscono prova del credito e delle connessioni internet lamentate". In questo caso, poi, "l'utente ha sempre pagato, sino al febbraio 2014, tutte le fatture delle due linee, in una delle quali c'era anche il servizio Internet-Adsl. E in caso di azione di accertamento - precisano da Confconsumatori - è il creditore, nel caso il fornitore di servizi telefonici, a dover dare la prova del credito non limitandosi alla produzione in giudizio di fatture generiche, dalle quali non si evince neanche il periodo delle connessioni internet. Credito, pertanto, che potrebbe anche essere soggetto a prescrizione negli anni passati". Il giudice ha dichiarato che l'utente non deve pagare gli 8.029 euro. E ha condannato il gestore telefonico a risarcire (equitativamente) la somma di 1.500 euro per aver privato l'agenzia di viaggi del servizio telefonico per un mese e mezzo, oltre a 3mila euro di spese del giudizio. "Per ulteriori informazioni in casi analoghi è possibile contattare la sede di Grosseto di Confconsumatori, chiamando il numero 0564.410680, oppure le altre sedi toscane: gli indirizzi sono sul sito www.confconsumatoritoscana.it". Leggi il testo della sentenza [.pdf]
Annullate quattro fatture ad una pratese grazie alla Confconsumatori di Prato
Grazie all'intervento degli avvocati Katia Traversini e Mario Palazzi, della Confconsumatori di Prato, una signora pratese D.S., si è vista annullare 4 fatture da una nota compagnia telefonica per un credito ingiustificato e non dovuto.
Infatti la signora D.S., nonostante avesse proceduto al recesso dell'abbonamento nei termini previsti, si era vista richiedere, da parte di una società di recupero crediti, incaricata dalla compagnia telefonica, delle somme per il periodo successivo alla disdetta effettuata. Rivoltasi alla Confconsumatori di Prato, grazie ai legali, la stessa, è riuscita ad ottenere l'annullamento delle fatture con conseguente emissione di nota di credito in suo favore. Con l'occasione si ricorda che se avete problemi con compagnie telefoniche, la Confconsumatori di Prato è in grado di darvi tutte le informazioni che possono esservi utili ad affrontare il problema. Si ricorda inoltre che la Confconsumatori di Prato sta portando avanti la questione delle criticità bancarie, dove, chi ha un mutuo aperto o già chiuso da non oltre 10 anni, può verificare l'esistenza o meno di criticità bancarie, tali da poter riavere indietro dei soldi. La Confconsumatori di Prato è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 ed è posta in via Umberto Giordano, 12 a Prato.
Telefonia: addebiti non autorizzati sul conto
Grosseto, 9 giugno 2015 - Nessun tabulato, nessun prova del traffico telefonico né dell'autorizzazione all'addebito, eppure per 3 anni, dal 2012 al 2014, una compagnia telefonica ha continuato ad addebitare sul conto di un grossetano somme relative a un numero di telefono che l'utente aveva, peraltro, disconosciuto. Dopo il silenzio della compagnia alle richieste del cliente, il Giudice di Pace di Grosseto ha finalmente fatto chiarezza, condannando la compagnia a rimborsare al cliente oltre 1500 euro più gli interessi e le spese legali.
Un cittadino di Grosseto si era reso conto che erano state periodicamente addebitate sul suo conto corrente diverse fatture emesse dal gestore e regolarmente pagate per complessivi 1.556,17 euro. Insospettito dall'importo consistenti si era rivolto a Confconsumatori e, tramite l'associazione, aveva contattato il gestore telefonico chiedendo delucidazioni. Quest'ultimo non solo non aveva risposto alle numerose richieste scritte ma non si era neppure presentato dinanzi alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio per il tentativo di conciliazione prescritto dalla legge. Visto l'ammontare della somma prelevata, il consumatore aveva così deciso di ricorrere alla causa: recentemente il Giudice di Pace di Grosseto, Adriano Simonetti, ha quindi confermato l'illegittimità delle fatture disponendo che la compagnia telefonica restituisca tutti gli addebiti maggiorati di interessi legali. "Nel corso del processo civile - spiega Confconsumatori Grosseto - è emerso infatti che, in realtà, la compagnia aveva un'autorizzazione a prelevare importi su carta di credito ma l'utente aveva disconosciuto l'utilizzo del numero associato. Non avendo la società telefonica provato l'invio di fattura o conti telefonici e non avendo provato il traffico che aveva originato gli addebiti, resistendo alla richiesta di depositare i più volte richiesti tabulati telefonici". Il giudice ha statuito il principio, che in mancanza di prova che deve offrire la società telefonica, questa è tenuta alla restituzione per indebito incasso di tutte le somme prelevate: "Non sussiste - si legge nella sentenza - prova documentale del richiesto traffico telefonico […] né dell'autorizzazione fornita ad addebitare sulla carta gli importi relativi a tale presunto traffico". Inoltre considerato che la società telefonica si era sottratta al tentativo di conciliazione l'ha condannata al pagamento delle spese processuali per oltre 2.000 euro. Leggi il testo della sentenza [.pdf]
Telefonia mobile: la compagnia non puo’ addebitare costi per servizi non richiesti e voluti dal cliente
Può capitare a ciascuno di noi di trovarsi addebitate nelle fatture telefoniche ingenti somme di denaro per non meglio imprecisate connessioni internet, wap, dialer eccetera, partite accidentalmente dal proprio telefonino o magari mai effettuate o, in ogni caso, non desiderate e volute. E da parte sua la compagnia telefonica, senza colpo ferire, addebita tali somme, senza possibilità per il cliente di poter contestare o quantomeno visionare i tabulati.
Il Giudice del Tribunale di Pisa ha però pesantemente redarguito una compagnia telefonica, ordinandogli di restituire le importanti somme che aveva prelevato dal conto corrente del malcapitato utente. Purtroppo il caso delle “bollette e/o fatture pazze” sempre più spesso campeggia sulle pagine dei quotidiani. Le fatturazione di servizi non voluti e non richiesti dagli utenti è infatti la principale piaga che affligge il mercato della telefonia in Italia. L'esplosione di questo fenomeno si è avuta nel 2003 quando a centinaia di famiglie, alle prese con le prime incerte connessioni ad internet, pervennero bollette a tre cifre per connessioni a numerazioni a pagamento con prefisso 709, di cui erano titolari alcune società concessionarie dette O.L.O. Né le risibili sanzioni applicate dalla AGCOM nel 2004 (Delibere n. 327-328-329/CONS/04), né la revisione del piano di numerazione nazionale con Delibera n. 09/03/CIR con il reitero dei divieti, portarono alla diminuzione del fenomeno. Dopo anni di prevaricazioni e qualche isolata sentenza di Giudici di Pace (Gdp Foggia 17.06.04; Gdp Benevento 27.08.04 e 04.09.05), molto poco a proprio agio con le con le norme del Codice delle Comunicazioni elettroniche e le Delibere della Autorità, il Ministero delle comunicazioni è intervenuto con un nuovo Regolamento ministeriale in materia di servizi audiotex e videotex che sostituisce l'ormai vetusto D.M. n. 385/95. La nuova normativa, dopo le tante angherie subite dai consumatori potrebbe apparire l'atteso rimedio. Il decreto si caratterizza per il fatto che quale obbiettivo sembra avere non tanto l'eliminazione delle truffe, quanto il garantire delle truffe limitate quanto agli importi. Viene ribadita la necessità di informazioni chiare e trasparenti sui servizi a sovrapprezzo offerti dalle società, tramite una serie di informazioni obbligatorie. Un sms inviato dal gestore sul cellulare del consumatore dovrebbe cioè spiegargli chiaramente la natura ed i costi del servizio da acquistare. La prestazione, e quindi il pagamento, non potrebbero essere fornite senza quello che il Ministero definisce "consenso espresso" o "consenso esplicito" del cliente. Nulla di tutto ciò è stato invece attuato nei confronti del malcapitato cliente. Ammesso e non concesso che accidentalmente l’utente abbia (per intenzione o anche per sbaglio) attivato tali costosissimi servizi, nessuno ha mai spiegato lui i costi dei ridetti inutili accessori né tantomeno egli ha mai prestato il suo consenso al riguardo. Ed ancora: a seguito delle migliaia di denunce degli utenti e delle associazioni dei consumatori, il Garante della Privacy con una Delibera del 16.02.06 è intervenuto sulla materia dei servizi telefonici a pagamento, stabilendo che dal 31 Maggio 2006 i fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono: a) indicare con precisione l'origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale da parte di operatori e gestori di servizi di call center, a prescindere da una richiesta del destinatario;- b) sviluppare o integrare strumenti idonei ad identificare l'incaricato del trattamento dei dati che ha effettuato l'attivazione del servizio;- c) registrare subito presso il servizio di call center interno od esterno all'operatore la volontà manifestata dalla persona contattata che si opponga all'utilizzo dei dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni, ed adottare contestualmente idonee procedure affinché tale volontà sia rispettata;- d) predisporre idonee misure organizzative per agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati e riscontrare le richieste relative all'origine dei dati personali, fornendo anche gli estremi identificativi del rivenditore che ha attivato i servizi o le utenze non richieste o del soggetto che svolge per conto dell'operatore un servizio di call center. Alla compagnia spetterebbe quindi l’onere probatorio di aver posto in essere le prescrizioni previste dalla summenzionata delibera. Circa il valore probatorio da attribuirsi ad una fattura telefonica in caso di contestazione da parte del cliente delle somme ivi contenute, la terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 10313/2004) ha stabilito che la natura giuridica della convenzione di abbonamento telefonico è quella del contratto per adesione di stampo privatistico, anche se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono la regola della contabilizzazione a contatore centrale). I Giudici di Piazza Cavour hanno così precisato che la conseguenza è che, in tema di riparto dell'onere probatorio, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, senza che spieghi, all'uopo, la scelta dell'utente di non chiedere il controllo del traffico telefonico, richiesta funzionale, in concreto, al conseguimento di finalità differenti. La bolletta è infatti un atto unilaterale di natura meramente contabile (Cass. 847/86) e la stessa Corte Costituzionale (nelle sentenze 546/94 e 1104/98) ha posto in rilievo come il rapporto di utenza sia un servizio pubblico essenziale, ma soggetto al regime contrattuale di diritto comune, ed alle relative regole di adempimento e di prestazione secondo buona fede. Ad abundantiam: “l’utente potrà superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione, dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello recato nella fattura” (Cass. Civ., Sez. III, sent. 2.12.02, n. 17014). Con l’ovvia conseguenza che spetterà alla compagnia telefonica l’onere di provare e dimostrare che nel caso di specie il cliente ha realmente e consapevolmente effettuato in maniera volontaria e consapevole la mole di traffico telefonico fatturato. Non dello stesso avviso il Tribunale di Pisa, il quale, intervenendo su uno dei numerosissimi casi, ha qualificato la fattispecie come un indebito oggettivo e per tale motivo ha spostato l’onere probatorio in capo all’attore. Tuttavia, prosegue il Tribunale di Pisa, la giurisprudenza di merito prevalente, riconosce in capo all’operatore del servizio telefonico il dovere di buona fede di adoperarsi per tutelare l’interesse del suo cliente e quindi, in particolare, di consentirgli di monitorare con esattezza il traffico e la spesa da lui sostenuta e di avvisarlo in caso di spesa sproporzionata; circostanza invece non verificatasi. Secondo il Giudice, tuttavia, l’onere probatorio in capo all’attore si esaurirebbe con la dimostrazione della mancata richiesta volontaria dei servizi. L’attore, nel giudizio, tramite prova testimoniale, ha dimostrato la mancanza di avvisi sul display del telefono che indicassero le asserite connessioni. Per tale motivo, la compagnia telefonica è stata condannata a restituire i denari prelavati dal cliente per servizi non richiesti e voluti dal titolare della SIM. Tale sentenza potrebbe aprire le porte a richieste restitutorie di molti cittadini che si trovano in situazioni consimili. Leggi il testo della sentenza [.pdf] (segnalazione a cura dell’avv. Giovanni Longo)
Telefonia di casa, dietro l'angolo la sorpresa di Telecom
Grosseto, 25.2.2015 - Alcuni utenti ci hanno sottoposto una comunicazione, inserita anonimamente nella bolletta di casa, secondo la quale Telecom con decorrenza 1° maggio 2015 modificherà unilateralmente, offrendo chiamate illimitate, il costo dell'utenza domestica portandolo a 29,00 euro mensili.
L'offerta non è e non sarà economica per tutti. Molti utenti utilizzano la linea domestica più per ricevere telefonate che per farle. A prescindere dall'economicità o meno della modifica unilaterale del servizio (che va vista di volta in volta) appare illegittimo consentire al gestore telefonico di modificare unilateralmente il contenuto del contratto ed il prezzo pagato. Come si legge nell'informativa- sarà l'utente, sempre che se ne accorga, a dover recedere dal contratto inviando entro il 31.5.2015 una lettera raccomandata o diversa comunicazione scritta. Trattasi di un "intervento" contrattuale che è relativo al servizio RTG universale e che riguarda milioni di utenti, molti dei quali (per età, istruzione e salute) in difficoltà a scrivere e dover inviare comunicazioni scritte. Si aggiunga poi che l'utente, sia pure tempestivamente dissenziente, sosterrà in ogni caso un costo consistente nelle spese di produzione ed invio della comunicazione scritta (in realtà se si leggono le condizioni di contratto mediante lettera raccomandata a.r. ovvero posta certificata ovvero fax). Al contrario la modalità di comunicazione della variazione da parte di Telecom, a mezzo di una semplice busta non raccomandata, non è affidabile in quanto non consente di ritenere che tutti gli interessati ricevano compiuta notizia della nuova tariffazione e quindi che siano sostanzialmente messi in grado di poter esercitare, nella tempistica di 30 giorni, il diritto di recesso. Pertanto occhio alla bolletta e pronti con la penna perché l'impennata dei costi è dietro l'angolo. Intanto la Confconsumatori Toscana ha inoltrato, questo pomeriggio, un esposto all'Agcm (autorità per la concorrenza ed il mercato) ed all'Agcom (autorità di garanzia per le comunicazioni) affinchè intervengano con solerzia per fermare Telecom. Chiunque volesse chiarimenti, fosse alle prese con la famigerata comunicazione Telecom ovvero riceva dopo il 1° maggio bollette maggiorate, potrà rivolgersi alle sedi dell'associazione in toscana, i cui recapiti sono contenuti nel sito internet www.confconsumatoritoscana.it
Sentenza n. 3/2015 Giudice di pace di Grosseto: interruzione della linea telefonica domestica; e' risarcibile il danno esistenziale.
Grosseto, 19.2.2015 - La vicenda purtroppo non è unica.
Una abbonata Teletu, sia per la linea telefonica fissa che per il servizio ADSL, residente in una zona isolata nella provincia del capoluogo, ha subito un ingiustificato disservizio restando senza linea fissa dal 5 ottobre 2011 al 21.12.2011 e non vedendosi mai attivare il servizio ADSL, pur richiesto nel proprio abbonamento e compreso nel canone mensile pagato. La signora, dopo aver tentato anche di cambiare gestore inutilmente passando a Telecom, si rivolgeva alla Confconsumatori di Grosseto ed il tentativo di conciliazione andava deserto per la mancata comparizione del gestore telefonico. La malcapitata cittadina si vedeva costretta, con l'ausilio dell'Avv. Ilaria Nunziata, ha chiedere al Tribunale di Grosseto un ordine d'urgenza per la riattivazione del servizio; solo dopo la notifica del cautelare dinanzi al Tribunale di Grosseto la compagnia riattivava la rete telefonica. Nel silenzio del gestore telefonico non restava all'utente che agire per ottenere i danni patiti essendo rimasta priva di servizio per circa due mesi, abitante in una zona non ben coperta dal servizio di telefonia mobile priva anche di impianto d'allarme funzionante in quanto collegato alla rete telefonica. Dopo anni di lite il Giudice di Pace di Grosseto condannava il gestore telefonico alla refusione di euro 100,00 per danni patrimoniali conseguenti al maggiore costo connesso all'utilizzo del telefono cellulare ed euro 900,00 a titolo di danno esistenziale. Si traggono dalla sentenza due importanti principi: 1) La compagnia telefonica non può fare lo scarica barile nel caso di migrazione ad altro gestore e deve garantire il servizio sin quando questo effettivamente non passi al gestore subentrante. Secondo il Giudice infatti le delibere dell'AGCOM in questione sono da considerarsi di "natura domestica" nel senso che disciplinano i rapporti tra operatori telefonici mentre il rapporto con l'utente è regolato secondo i principi del codice civile; 2) Il servizio di telefonia domestica è un "bene essenziale" e per l'effetto va risarcito il disagio psico fisico derivante dallo stato di reiterato isolamento nelle comunicazioni con adeguato risarcimento. Si ricorda che lo sportello Confconsumatori di Grosseto, alla Via Ronchi 24, è aperto il lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 per le problematiche sanitarie, il martedì ore 16-19, il mercoledì ore 14,30-16,30, il giovedì ore 9-12, il venerdì ore 16-19 ed il sabato ore 10-12. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0564,418276 oppure inviare una mail all'indirizzo grosseto@confconsumatori.it Leggi il testo della sentenza [.pdf]
Telecomunicazioni: successo della Confconsumatori di Prato contro nota compagnia telefonica
Prato, 7 novembre 2014 - La Confconsumatori di Prato sta ottenendo ultimamente un successo dietro l'altro su tante problematiche diverse. Un'altra vittoria, in materia di telecomunicazioni, è stata raggiunta grazie all'intervento dell'avvocato Mario Palazzi legale della Confconsumatori di Prato, il quale è riuscito a far ottenere ad un socio di Vernio (PO), l'annullamento di n. 3 fatture emesse da una nota Compagnia Telefonica.
Il socio si era visto recapitare delle bollette con importi non dovuti in quanto riferentesi ad un periodo nel quale l'associato risultava già essere "passato" ad altra Compagnia telefonica, come anche opportunamente documentato. Le contestazioni effettuate direttamente dal socio non avevano sortito effetto alcuno, anzi lo stesso veniva successivamente e impropriamente raggiunto da una diffida di pagamento proveniente da una società di recupero crediti. Il socio è stato, pertanto, costretto a rivolgersi alla Confconsumatori di Prato dove gli è stata prestata la dovuta assistenza fino ad ottenere il successo grazie all'attività condotta dal legale incaricato. "Questa ulteriore vittoria - afferma il Presidente della Confconsumatori di Prato Marco Migliorati - fa crescere la presenza e la rappresentatività sul territorio della provincia di Prato della Confconsumatori dove i cittadini sanno di trovare un punto di riferimento ai loro problemi. Tanti infatti sono i cittadini che si rivolgono quotidianamente a noi per problematiche di carattere bancario (usura, anatocismo, etc.), per incidenti stradali, per malasanità, etc. ottenendo la dovuta assistenza da parte di professionisti del settore. La Confconsumatori di Prato è aperta ogni lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 16,00 fino alle ore 19,00 in viale Montegrappa, 120 e può essere contattata al numero 380/4640227 o via mail all'indirizzo, confconsumatori.po@libero.it
Telefonate, sms e internet all'estero: cosa cambia dal primo luglio 2014
Parma, 30 giugno 2014 - Meno costi per chi utilizza il telefonino in altri paesi dell'Ue, la possibilità di stipulare contratti con diversi operatori limitatamente ai servizi di roaming e un allerta quando ci si avvicina alla soglia dei 50 euro di spesa: sono queste le principali novità per i consumatori effettive dal 1 luglio 2014. In questa data, infatti, entrerà in vigore il Regolamento (CE) n. 531/2012, il terzo step significativo verso la riforma del settore delle telecomunicazioni in Europa, che prevede l'abolizione entro il dicembre 2015 delle tariffe supplementari sui servizi telefonici mobili quando si utilizza il cellulare in altri paesi dell'UE.
1. L'EUROTARIFFA - Dal primo luglio 2014 si abbassano ulteriormente i massimali tariffari sul roaming per chiamate, sms e internet quando gli utenti sono in un Paese Ue diverso dal proprio. Il consumatore dovrà fare attenzione che l'operatore applichi correttamente le nuove tariffe verificandone il rispetto in bolletta (a meno che non si sia scelto un contratto diverso più vantaggioso). Massimali tariffari per le chiamate, gli sms e il collegamento online (scaricamento di dati): Nell'ordine: 1° luglio 2012 1° luglio 2013 1° luglio 2014 Chiamate in uscita (al minuto) €0,29 €0,24 €0,19 Chiamate in entrata (al minuto) €0,08 €0,07 €0,05 Messaggi in uscita (per SMS) €0,09 €0,08 €0,06 Collegamento online (scaricamento dati, per MB*) €0,70 €0,45 €0,20 * Il massimale si calcola per MB, ma la tariffa applicata si basa sui kilobyte utilizzati. Prezzi IVA esclusa. Ma al di là dei singoli consumatori, sarà centrale il ruolo di Agcom: sono infatti previste misure di controllo dei prezzi massimi di vendita wholesale e retail per il traffico voce, SMS e dati. L'Autorità dovrà assicurare anche che vengano rispettati i doveri informativi degli operatori, quindi il consiglio è di dare un'occhiata ai siti degli operatori dal primo di luglio in poi. Attenzione, poi, che i costi eliminati non facciano capolino con una nuova veste: il consumatore non deve subire costi aggiuntivi né attivazione di servizi mai richiesti. "Che succede se non viene rispettato il "tetto" dell'eurotariffa?" Se ci rendiamo conto che l'operatore continua a fatturare con le vecchie tariffe è opportuno contestare la fattura per iscritto ricordando i massimali tariffari previsti dalla normativa europea e chiedendo un ricalcolo della bolletta. L'operatore a quel punto dovrà inviare una nuova bolletta con le tariffe corrette. Se il problema non dovesse risolversi è bene rivolgersi a un'associazione dei consumatori per vedere tutelati i propri diritti e, in ogni caso, inviare una segnalazione ad Agcom, che vigila sulla correttezza dei servizi e delle pratiche e ha il potere di sanzionare gli operatori scorretti. 2. GLI ALERT GRATUITI - Il consumatore dev'essere sempre informato delle tariffe applicate e di quanto sta spendendo, per evitare spiacevoli sorprese. Per questo il nuovo Regolamento prevede tre servizi del tutto gratuiti: quando ci si reca in un altro Paese dell'UE, il proprio operatore di telefonia mobile è obbligato a inviare un SMS con un riepilogo delle tariffe per le chiamate in entrata e in uscita, gli SMS e il collegamento online (scaricamento dati) in tale Paese. Se non si desidera ricevere l'Alert è sufficiente rinunciare al servizio comunicandolo al proprio operatore. Inoltre il nuovo Regolamento stabilisce che il volume di dati scaricati sul cellulare debba essere limitato, a livello mondiale, al valore di 50 euro (o al prezzo equivalente in altre valute), salvo accordi diversi con il proprio operatore. Gli utenti, infine, riceveranno un avviso sia al raggiungimento dell'80% del limite concordato sia al momento del superamento della soglia stessa; in quel momento potranno chiedere al fornitore di continuare a utilizzare il servizio dati anche al di sopra della soglia ma dovranno farlo in modo espresso tramite sms o mediante lo strumento messo a disposizione (ad esempio, con finestre pop up). Se l'utente non darà risposte, il servizio dati deve cessare immediatamente. 3.PIÙ CONCORRENZA, PIÙ RISPARMIO - Agcom dovrà vigilare anche sul rispetto e il corretto svolgimento della c.d. "competizione infrastrutturale", effettiva da luglio 2014, che prevede la vendita "separata" dei servizi di roaming. In pratica l'utente, nel momento di usufruire di servizi di roaming, può scegliere indipendentemente dal proprio operatore di rete, il fornitore dei servizi di roaming ed acquistarli da un Alternative Provider mantenendo lo stesso numero, la stessa SIM, il servizio voce, SMS e dati. Il passaggio ad altro operatore per il solo servizio di roaming dovrà avvenire al massimo entro 3 giorni e in modo del tutto gratuito. Gli operatori dovranno informare il cliente dell'esistenza di questa opzione in modo chiaro e comprensibile, affinché possa trovare un operatore diverso per il roaming, se offre condizioni migliori. Il regolamento, infatti, ha l'obiettivo di stimolare la concorrenza. Leggi il testo dell'intervista all’avvocato Valentina Filippini di Confconsumatori Milano uscita sul Sole 24 Ore. [.jpg]
TELEFONIA: stop allo "scarica barile" tra Telecom e confinanti- la linea telefonica deve essere ripristinata
Grosseto, 7.3.2014 - A partire dal mese di febbraio 2013 un'utente riscontrava il malfunzionamento della linea telefonica fissa posta a servizio della propria abitazione. L'utente abbonata a Telecom Italia S.p.A. provvedeva a segnalare immediatamente alla Compagnia il disservizio. Nonostante sopralluoghi e promesse, ad Agosto 2013 la linea non era stata ancora ripristinata, di tal che l'utente si vedeva costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento "d'urgenza" nei confronti della suddetta Compagnia telefonica.
La Compagnia telefonica, nell'ambito dell'instaurato giudizio, asseriva che il mancato ripristino era dipeso dall'ostruzionismo di terzi che, in qualità di proprietari del fondo attiguo (attraversato dai cavi telefonici da riparare e serventi l'utenza della ricorrente), non consentivano l'accesso alla loro proprietà, impedendo di fatto la manutenzione della linea telefonica. I terzi proprietari chiamati in causa asserivano di non essere mai stati informati da Telecom Italia sulla necessità delle opere, se non a procedimento giudiziale già avviato, dichiarandosi disponibili all'accesso per le necessarie opere di manutenzione della linea. Uno dei legali della Confconsumatori di Grosseto, l' Avv. Rocco Roberto Iofrida del Foro di Grosseto, ha ottenuto nuovamente giustizia per un utente che si è trovato nelle condizioni di dover adire l'Autorità Giudiziaria per vedere riconosciuto il proprio diritto al ripristino della linea telefonica fissa. Ragionando nei termini dell'art. 700 c.p.c. il Giudice del Tribunale di Grosseto, accogliendo pienamente le istanze della ricorrente, ha rilevato la sussistenza dei due imprescindibili requisiti in maniera chiara: il fumus boni iuris "essendo pacifica l'esistenza di un disservizio relativo all'utenza fissa della ricorrente ed il conseguente diritto al ripristino della linea" , come pure il periculum in mora sottolineando come "l'imminenza di un pregiudizio non economicamente quantificabile derivi dalla inservibilità della predetta linea telefonica". Per tali motivi il Giudice ha ordinato a Telecom Italia Spa l'immediato ripristino dell'utenza telefonica e ai proprietari del fondo attiguo di consentire l'accesso senza frapporre ostacoli, o muovere obiezioni su soluzioni alternative, per l'esecuzione del necessario intervento; il gestore telefonico è stato condannato al pagamento delle spese di lite di tutte le parti in giudizio. Con questa importante pronuncia, il Giudice del Tribunale di Grosseto ha ribadito un principio, già caro ai giudici toscani secondo cui la mancanza di un servizio essenziale, come quello di telefonia fissa, determina sicuramente per l'utente un pregiudizio irreparabile, vieppiù se lo stesso abita solo, in un luogo isolato e non servito anche dalla telefonia mobile. Leggi il testo dell'ordinanza. [.pdf] L'ufficio Stampa
Telefonia: l'operatore telefonico deve provare la veridicità della bolletta telefonica emessa attraverso la produzione dei tabulati.
Grosseto, 24.2.2014 - La società telefonica emette note di credito relative a contratto telefonico mediante uso di cellulare e non accredita la somma di cui è debitrice sulle successive fatture perché ritiene di dover compensare tale credito con successive fatture emesse ma non pagate dall'utente perché contestate. La Confconsumatori di Grosseto, con l' Avv. Sara Serritiello del Foro di Grosseto, ha ottenuto nuovamente giustizia per un associato che si è trovato nelle condizioni di dover adire l'Autorità Giudiziaria per vedere riconosciuto un proprio credito nei confronti della multinazionale. Numerosi i casi di questo genere.
Con una importante sentenza (N. 6/2014), il Giudice di Pace di Grosseto ha sancito un principio già consacrato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale l'operatore telefonico deve provare la veridicità della bolletta telefonica emessa attraverso la produzione dei tabulati. Solo attraverso tali documenti, infatti, secondo la Suprema Corte, in caso di contestazione della fatturazione addebitata è possibile provare la bontà dei dati indicati. La recente sentenza della Corte si pone in un campo già ampiamente battuto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Negli ultimi anni, il moltiplicarsi gli errori dell'operatore monopolista e la liberazione del mercato, con la conseguente nascita di nuove aziende telefoniche, hanno fatto da apripista a numerosi interventi sia della classe politica che della giustizia civile. La vicenda, purtroppo non isolata, ha origine dall' emissione di note di credito da parte di una compagnia telefonica. a favore del proprio utente, relativo ad un contratto telefonico per l'utilizzo del telefonino. Tali note di credito benché più volte richieste non sono state pagate ma scalate sulle successive fatture ne restituite in altro modo all'utente. Ciò ha costretto il cittadino ad ottenere un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la somma relativa alle note di credito emesse dalla compagnia telefonica. Il gestore di telefonia invece di rimborsare la somma dovuta, presenta opposizione al predetto decreto ingiuntivo, che costringe il nostro socio a difendersi in giudizio ma non invano. La società sosteneva che la somma richiesta a titolo di nota di credito non era dovuta perché l'utente era debitore d una somma maggiore relativa ad ulteriori fatture emesse e non pagate perché contestate, di cui in giudizio richiedeva il riconoscimento. Grazie ad una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Grosseto, in seguito ad un'azione civile intentata dall'Avv. Sara Serritiello della Confconsumatori a cui l'utente si era rivolto, il cittadino ha trovato ristoro nella restituzione di quanto dovuto, avendo il Giudicante applicato il principio sopra menzionato. Infatti la compagnia telefonica nel corso del giudizio non ha provato il fondamento del proprio credito con l'esibizione dei tabulati telefonici relativi alle fatture menzionate, onere che spetta a colui che pretende la prestazione contestata. "Purtroppo questo modo di operare da parte dei gestori di telefonia è ormai diffuso - commenta l' avvocato Sara Serritiello -, si assiste continuamente all'emissione di fatture di rilevante entità, le cui voci contenute, oltre a essere incomprensibili, spesso non corrispondono a piano tariffario prescelto. E' grave che in caso di contestazioni di fatture, le società telefoniche rispondano genericamente "che è tutto regolare" senza aver provato che ciò sia vero. E' per tali ragioni - continua l' avvocato Sara Serritiello - che il cittadino si ritrova obbligato ad adire le vie legali per il riconoscimento di diritti, ragione per la quale gli sportelli della Confconsumatori di Grosseto continuano a riscontrare vicende simili e comportamenti scorretti da parte dei gestori della telefonia che non rimangono però senza voce". Leggi il testo della sentenza. [.pdf]
"Webcube": "Fatture esose e non conformi"
Brindisi, 8 novembre 2013 - Avevano sottoscritto un contratto per internet senza limiti a meno di 30 euro ogni due mesi e si sono trovati con bollette da 200 o 300 euro. Negli ultimi giorni, numerosi consumatori si stanno rivolgendo al coordinamento istituito tra l'Associazione nazionale "Dalla Parte del Consumatore" e Confconsumatori Brindisi per denunciare il ricevimento delle fatture esose ed assolutamente non conformi al contratto emesse a loro carico da parte di un gestore telefonico.
I consumatori rivoltisi a Confconsumatori riferiscono di aver stipulato un contratto, tra l'altro ampiamente pubblicizzato, avente ad oggetto il servizio denominato "Webcube" in virtù del quale, a fronte del pagamento di un importo bimestrale inferiore a 30 €, attraverso un apparato fornito dal gestore da inserire nella presa telefonica, hanno la possibilità di collegarsi e navigare in internet senza limiti di tempo. Attraverso l'utilizzo del Webcube, però, il consumatore si ritrova, in modo del tutto inconsapevole, ad essere indirizzato automaticamente su siti pubblicitari (esempio siti pornografici o di personaggi famosi), l'accesso ai quali ha un costo pari ad 5 € ciascuno. È stato, così, evidenziato al coordinamento Dalla Parte del Consumatore - Confconsumatori il ricevimento da parte degli utenti di fatture di circa 200/300 €, a fronte di una previsione di spesa bimestrale contrattualmente pattuita in 30 €. Inoltre, i consumatori rimasti vittime di questo disservizio, hanno cercato, inutilmente, di restituire il Webcube e di sciogliere, quindi, il relativo vincolo contrattuale con il gestore ma i negozi autorizzati non hanno accettato la consegna dello stesso. "Ci troviamo di fronte ad un ennesimo caso di disservizio che si traduce in un danno economico per i consumatori - afferma l'avv. Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento Dalla Parte del Consumatore - Confconsumatori - come coordinamento stiamo, quindi, valutando le più opportune azioni da intraprendere. Consigliamo, comunque, a tutti i consumatori che hanno ricevuto fatture esose per il servizio Webcube di inoltrare dei formali reclami, attraverso raccomandata a.r. ai gestori telefonici e delle specifiche segnalazioni all'Autorità Garante delle Comunicazioni, affinché, quest'ultimi adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni. Le sedi di Confconsumatori sono a disposizione per fornire assistenza".
Catanese non vedente vittima di concorso a premi
Catania, 2 ottobre 2013 - Si erano approfittati della buona fede di un utente non vedente, che, senza rendersene conto, si era trovato con addebiti in bolletta telefonica per 1000 euro. Si è finalmente conclusa positivamente la disavventura di un catanese non vedente, titolare di contratto di telefonia mobile agevolato in virtù di Convenzione con l'Unione Italiana Ciechi. Mentre pensava di partecipare ad un concorso a premi gratuito, in realtà, a sua insaputa, scaricava suonerie e inviava sms a costi esorbitanti. Il gestore, infatti, non aveva fornito alcuna informazione sui costi e procedeva agli addebiti per i servizi indesiderati a distanza di molto tempo. Oggi, grazie a Confconsumatori, dovrà rimborsare il cliente.
L'utente riceveva degli SMS (il telefonino trasformava gli sms in messaggi vocali) che lo invitavano a partecipare ad un concorso in cui erano messe in palio delle automobili. Per partecipare era necessario inviare sms a pagamento e rispondere ad un quiz con molte domande facili: per ogni risposta veniva addebitato un costo. Inoltre, partecipando al concorso si acquistavano contenuti digitali (loghi e suonerie), ma non si scaricava la singola suoneria, bensì scattava un abbonamento che prevedeva addebiti dai costi variabili in relazione al tipo di suoneria scelta. Dopo avere suo malgrado pagato circa 1.000 euro ingiustamente, l'uomo si era rivolto alla Confconsumatori di Catania e oggi è riuscito a spuntarla dopo una battaglia durata circa tre anni: iniziata con il tentativo di conciliazione obbligatorio seguito, inevitabilmente, dalla citazione del gestore dinanzi al Giudice di Pace, prima a quello di Catania, che si dichiarava incompetente per territorio, quindi al Giudice di Pace di Roma. Questi, nella persona del dott. Alberto Rossi, con sentenza n. 31075/2013 dello scorso settembre ha dato ragione all'utente. Il Codice del Consumo riconosce come fondamentali i diritti ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali. Il gestore convenuto ha gravemente disatteso l'obbligo di fornire al consumatore la dovuta idonea informativa sui servizi in questione. Tale violazione ha comportato la nullità delle relative clausole contrattuali con conseguente condanna del gestore telefonico a rimborsare all'utente le somme contestate (circa 1.000 euro) e alla rifusione delle spese processuali. "La sentenza conferma che il primo diritto negato al consumatore è quello all'informazione. Ed anche in questo caso l'azienda ha cercato di trincerarsi dietro adempimenti formali peraltro infondati e non provati. Denota poi una indiscriminata frenesia alla vendita di servizi aggiuntivi altamente costosi anche di fronte a contraenti doppiamente deboli come in questo caso perché si trattava di una persona non vedente" hanno dichiarato l'avv. Maurizio Mariani e l'avv. Barbara D'Agostino che hanno assistito in giudizio l'utente.
RIATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA DOPO TRE MESI, IL GESTORE DEVE RISARCIRE IL DANNO PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ
Grosseto, 9.2.2013 - Con la sentenza 866/2012 il Giudice di Pace di Grosseto ha risolto una lite che vedeva contrapposta una pizzeria, aperta da poco tempo, ed un gestore telefonico. Per un ritardo nella consegna della fattura dell'utenza fissa, la pizzeria si vedeva sospesa l'utenza telefonica e prontamente pagava la fattura, inviando al gestore telefonico la prova del pagamento del bollettino postale. Il gestore telefonico anziché riattivare prontamente il servizio impiegava quasi tre mesi per fornire nuovamente il servizio, nonostante le lamentele telefoniche e scritto del proprio utente. Trattandosi di una pizzeria, tra l'altro aperta da pochissimi mesi, che impiega il telefono per ricevere ordini e prenotazioni la mancanza del telefono provocava, nell'anno 2009, una riduzione del fatturato. Ecco che il Giudice di Pace di Grosseto, a fronte di una riduzione degli incassi verificatasi proprio nel periodo di mancato utilizzo del telefono, ha condannato il gestore al risarcimento del danno patrimoniale pari a 2.500,00 euro oltre agli interessi legali ed al pagamento delle spese di lite, nonché al rimborso del costo della procedura di mediazione obbligatoria cui la compagnia telefonica si era sottratta.
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Telefono e internet disattivati senza consenso
Pisa, 24 gennaio 2013 - Un cittadino di Pisa si è trovato da un giorno all'altro senza telefono né internet perché un altro utente aveva chiamato una compagnia telefonica concorrente dicendo che il numero telefonico apparteneva a lui e voleva cambiare operatore. Un'altra importante vittoria ottenuta dalla Confconsumatori Pisa: il giudice ha condannato la compagnia telefonica dell'utente, risarcendo sia il danno patrimoniale che il cosiddetto danno esistenziale.
"A chiunque - commenta Giovanni Longo, legale di Confconsumatori Pisa che ha difeso in giudizio l'associato - può realmente accadere di ritrovarsi da un giorno ad un altro privo del collegamento telefonico ed internet, senza aver dato il proprio espresso consenso. Infatti, in questo caso la compagnia telefonica ha ceduto, con disarmante leggerezza ed ingenuità, l'utenza ad un altro gestore telefonico, per il semplice fatto che questi ne aveva fatto richiesta". Secondo il giudice la compagnia con la quale era abbonato il cliente ha violato i principi di buona fede nel rapporto contrattuale e quelli di correttezza e trasparenza nei confronti del consumatore ex L. 281/98. Ha, infatti, privato il cliente del servizio in essere, basandosi sulla semplice richiesta di una parte terza al rapporto contrattuale. "Di fatto, - spiega Longo - a prescindere dagli obblighi ed automatismi gravanti ex lege nel rapporto con gli altri gestori telefonici, la compagnia non ha effettuato alcuna verifica circa l'effettività del consenso del cliente alla attivazione del servizio con un'altra compagnia, pur potendo provvedervi agevolmente". Per tale motivo il Giudice ha condannato la compagnia telefonica a cui era intestata l'utenza, al risarcimento sia del danno patrimoniale sia di quello esistenziale. "Riguardo quest'ultimo, -chiarisce Longo - il verificarsi di un lungo black out telematico lascia intuire lo stato di frustrazione del cliente trovatosi a dover fronteggiare una situazione di disagio psico-fisico assolutamente non preventivata e derivante da negligenza altrui. Tale disagio, generato dal non poter contare sul rapporto della tecnologia più elementare e routinaria, va ritenuta fonte di alterazione di una condizione di rilassatezza nello svolgimento della propria attività".
Trasloco utenza telefonica
L'utente telefonico che chiede il trasloco dell'utenza ad altro indirizzo può recedere dal contratto se la compagnia telefonica non vi provveda nel termine previsto dalla carta dei servizi ed ha diritto al ristoro dei danni- IMPORTANTE SENTENZA DEL GDP DI Grosseto
Grosseto, 7.1.2013 - Non è il primo caso nel quale l'utente cambia casa e chiede di trasferire l'utenza telefonica al nuovo indirizzo e, al contrario, il gestore non vi provvede nel termine prescritto. Con la sentenza 1218/2012 Il Giudice di Pace di Grosseto, Avv. Alessandro Falconi Amorelli, ha statuito e confermato il principio secondo il quale a fronte del mancato trasloco dell'utenza al nuovo domicilio, dopo molti mesi, il consumatore può recedere dal contratto per inadempimento della società telefonica, la quale ha l'onere di procedere con l'operazione nel termine fissato nella propria carta dei servizi. Inoltre l'utente, in caso di ritardo, salvo la prova del maggior danno ha diritto almeno all'indennizzo contrattualmente fissato dal gestore telefonico per ogni giorno di ritardo. Nel caso di specie 268 giorni di ritardo nel trasloco hanno comportato per la società telefonica un risarcimento di 770,00 euro, oltre alle spese legale per euro 802,70. La sentenza è consultabile, per estratto, sul sito internet istituzionale www.confconsumatoritoscana.it ed e' inoltre riportata a fine articolo (vedi link). E' importante suggerire a tutti gli interessati, in casi simili, che la richiesta di trasloco è opportuno chiederlo a mezzo fax o comunque in forma scritta. L'ufficio Stampa Leggi il testo della sentenza. [.pdf]
Telefonia: in Toscana due importanti vittorie
Grosseto-Pisa, 27 giugno 2012 - Il distacco o il mancato allaccio della linea telefonica e del collegamento ad Internet rappresentano un danno patrimoniale ed "esistenziale" per il titolare del contratto e per tutti i suoi famigliari. Due recenti sentenze ottenute da Confconsumatori a Grosseto e a Pisa confermano la necessità di tutelare i consumatori dalle inadempienze dei gestori telefonici. "E' grave - ha commentato il Presidente di Confconsumatori Toscana, Marco Festelli - che un cittadino sia obbligato ad adire le vie legali per il riconoscimento di diritti legislativamente garantiti nonostante i numerosi provvedimenti dell'Autorità Garante in materia. Gli sportelli di Confconsumatori in Toscana continuano a riscontrare vicende simili e comportamenti scorretti da parte dei gestori della telefonia".
GROSSETO - Un gestore telefonico aveva offerto l'utilizzo del servizio telefonico e dell'ADSL, garantendo il funzionamento di entrambi, senza prima accertarsi la copertura della rete in quella determinata zona e la possibilità di effettivo allaccio alla linea telefonica. Così un consumatore di Grosseto si era trovato senza linea fissa e senza Internet per circa un anno nonostante il pagamento delle relative fatture e le vane promesse di risoluzione del problema. Grazie all'intervento di Confconsumatori l'utente, difeso dall'avvocato Sara Serritiello, ha ottenuto il risarcimento sia del danno patrimoniale sia di quello "esistenziale", avendo l'inadempienza del gestore inciso anche nella sfera relazionale dell'interessato, rendendo precario lo svolgimento delle abituali attività quotidiane. Disagio aggravato dal fatto che, nel frattempo, la compagnia telefonica, pur riconoscendo l'esistenza del disservizio, inviava fatture di pagamento, che l'utente pagava regolarmente, sollecitato dalle vane promesse di risoluzione del problema. Il Giudice di Pace di Grosseto ha stabilito il risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale, per un totale di 2.800 euro, oltre al pagamento delle spese processuali e gli onorari di legge.
PISA - Gli avvocati Giovanni Longo e Andrea Lupetti, di Confconsumatori Pisa, hanno ottenuto un'importante e innovativa sentenza in materia di telefonia promossa da tre distinti soggetti, rispettivamente il titolare dell'utenza telefonica, la moglie ed il figlio, i quali da un unico evento, ovvero il distacco arbitrario della linea telefonica e del collegamento internet, hanno avanzato autonome domande risarcitorie, tutte accolte. Il giudice preliminarmente ha stabilito che la compagnia dovrà rispondere nei confronti del titolare ma anche degli altri due soggetti a titolo extracontrattuale, in quanto il danno da mancato funzionamento della linea è pluri-offensivo e coinvolge non solo l'intestatario del contratto, in genere il capofamiglia, ma anche i suoi famigliari in quanto utilizzatori di detta linea e portatori di un diritto alla comunicazione telefonica, soprattutto nell'era attuale in cui tale comunicazione è insita in quasi tutte le attività del vivere quotidiano. Per tale motivo il Giudice ha liquidato i danni documentalmente provati, oltre che una somma di mille euro a titolo di danno non patrimoniale o c.d. "esistenziale" per ogni singolo richiedente, per un totale di 5000 euro. "La giurisprudenza più recente in proposito - ha argomentato il giudice - ha affermato che vi sono situazioni che provocano stress e affaticamento psicologico, conseguenti a determinati comportamenti volontari o anche colposi, che vengono a determinarsi nei soggetti che li subiscono. Non è necessario che questi siano previsti dalla legge come reati, ma è sufficiente che vi sia stata la prova del travaglio interno o se vogliamo del danno esistenziale, sia pure di breve durata, e delle difficoltà che gli stessi hanno creato nei soggetti che li hanno dovuti subire".
Telefonia a Grosseto: Vodafone Omnitel condannata
Gestori telefonici offrono a potenziali clienti l'utilizzo del servizio telefonico e dell'ADSL, garantendo il funzionamento di entrambi, senza prima accertarsi la copertura della rete in quella determinata zona e la possibilità di effettivo allaccio alla linea telefonica in oggetto, impedendo in tal modo sia l'utilizzo della linea fissa che della linea internet per circa un anno: risarcito sia il danno patrimoniale che esistenziale.
Un utente, associato alla Confconsumatori di Grosseto, ha ottenuto nuovamente giustizia visto che si è trovato in una situazione di grave disagio non potendo utilizzare la linea fissa e la linea internet per circa un anno nonostante il pagamento delle relative fatture e le vane promesse di risoluzione del problema. Per il notevole disagio commerciale subito dall'attore a causa della mancata attivazione dei servizi promessi, e per le ovvie difficoltà di far fronte con la dovuta speditezza alla quotidiana gestione di rapporti con i clienti e gli ulteriori interlocutori esterni nell'attività dell'azienda il gestore deve risarcire sia il danno patrimoniale che è di natura certa ove si consideri il sicuro appannamento dell'immagine commerciale, sia il danno esistenziale avendo l'inadempienza del gestore di telefonia inciso anche nella sfera relazionale dell'interessato, rendendo precario lo svolgimento delle abituali attività dell'interessato. Questa è la massima espressa dal Giudice di Pace di Grosseto con la sentenza 755/2012 che ha condannato Vodafone Omnitel N.V. al risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale in favore di un malcapitato utente. L'utente nell'ottobre 2009 aderiva ad una offerta di abbonamento di Vodafone Omnitel che includeva sia la linea fissa che la linea internet, proposta da un agente che si recava in loco, il quale garantiva la fattibilità di entrambi i servizi. Ma ben presto l'utente si accorgeva che ne la linea internet ne la linea fissa funzionavano in quanto mancava il collegamento alla linea fissa cui doveva necessariamente appoggiarsi. Tale situazione veniva più volte segnalata al servizio clienti Vodafone con l'apertura di varie pratiche ma il problema tecnico non è stato mai risolto. Nel frattempo, però la compagnia telefonica, pur riconoscendo l'esistenza del disservizio inviava fatture di pagamento, che l'utente ha pagato regolarmente, sollecitato dalle vane promesse di risoluzione del problema da parte degli operatori della Vodafone. Inutili sono state le varie lettere di protesta da parte dell'utente che tramite la Confconsumatori di Grosseto manifestava la volontà di recedere dal contratto di abbonamento, richiedendo il risarcimento dei danni cagionati dall'inadempienza contrattuale. Grazie ad una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Grosseto, in seguito ad un'azione civile, il cittadino ha trovato ristoro nel risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale liquidato equitativamente nella somma di € 2.800,00 oltre al pagamento delle spese processuali per la somma di € 1.500,00 oltre onorari di legge. E' grave che un cittadino sia obbligato ad adire le vie legali per il riconoscimento di diritti legislativamente garantiti e nonostante i numerosi provvedimenti dell'Autorità Garante, ragione per la quale gli sportelli della Confconsumatori di Grosseto continuano a riscontrare vicende simili e comportamenti scorretti da parte dei gestori della telefonia". Leggi il testo della sentenza. [.pdf]
Nota compagnia telefonica condannata per truffa
Grosseto, 29 febbraio 2012 - L'operatore li aveva rassicurati ma una volta acquistati i videofonini, con relativo contratto di abbonamento, scoprono che nella loro zona non c'è alcun segnale telefonico. Questa la storia di tre piccoli operatori economici del Comune di Scansano (Grosseto) che erano stati avvicinati - nell'anno 2008 - da uno scaltro venditore di contratti telefonici. I clienti nel loro primo incontro avevano obbiettato che nel Comune di Scansano non vi era segnale telefonico della compagnia. Di fronte a questa eccezione il venditore aveva ringraziato e salutato. Qualche settimana dopo il promotore d'affari della primaria compagnia era tornato per dimostrare come, in realtà, la zona fosse ormai coperta da segnale telefonico. A quel punto i tre operatori economici "abboccano" e decidono di stipulare i contratti. All'arrivo dei videofonini invece l'amara scoperta: nessun segnale telefonico. Dopo inutili reclami e anche un inutile tentativo di conciliazione, di fronte alle pressanti richieste di pagamento della Compagnia telefonica - del tutto disinteressata alle motivate contestazioni dei clienti - questi si rivolgono al Tribunale tramite la Confconsumatori.
Con la sentenza n. 1128/2011, dopo approfondita istruttoria nella quale sono stati sentiti testimoni e assunte informazioni presso gli uffici comunali per accertare l'esistenza (all'epoca dei fatti) di ripetitori telefonici della Compagnia in questione, il Tribunale di Grosseto (Giudice Unico Dr.ssa Paola Caporali) ha dichiarato l'annullamento dei contratti di abbonamento telefonico per dolo della Compagnia, ha configurato nel comportamento della stessa il reato di truffa contrattuale ex articolo 640 c.p. condannandola al pagamento di 1.500 euro a titolo di danno morale, oltre a 2.000 euro di spese del giudizio, oltre a dichiarare che nulla devono i clienti alla Compagnia telefonica in questione. Va sottolineato, infine, che la Compagnia non ha contestato la decisione del Giudice e ha pagato le spese cui è stata condannata. Per Confconsumatori non finisce qui la battaglia: l'associazione inoltrerà la sentenza all'Autorità Antitrust per chiedere l'applicazione delle sanzioni di legge per l'adozione di pratica commerciale scorretta.
Tele Tù Opitel S.p.a attiva una utenza non richiesta impedendo l'utilizzo del servizio ADSL: risarcito anche il danno esistenziale
Grosseto, 16 settembre 2011 - Un associato dela Confconsumatori di Grosseto, assistito dall'Avv. Sara Serritiello del Foro di Grosseto, ha ottenuto giustizia. Il malcapitato cittadino si è visto fraudolentemente cambiare gestore di telefonia senza aver avuto la possibilità di poter scegliere se aderire o meno all'offerta proposta, con conseguente impossibilità di utilizzare il servizio ADSL per quasi nove mesi: numerosi i casi non solo in Toscana. Per il mancato invio del contratto di abbonamento per il passaggio a nuova utenza e per l'impossibilità di poter utilizzare la linea ADSL, il gestore deve risarcire anche il danno esistenziale. Inoltre non basta la telefonata ma occorre l'invio delle informazioni sulle generalità della società, sulle condizioni del professionista e sul diritto di recesso in forma scritta secondo quanto disposto dall'articolo 53 del codice del consumo. Questa è la massima espressa dal Giudice di Pace di Grosseto con la sentenza 1045/2011 che ha condannato Tele Tù al risarcimento del danno esistenziale in favore di un malcapitato utente. La vicenda, purtroppo non isolata, ha origine dalle continue telefonate da parte dei call center dei gestori di telefonia, nel caso di specie di Tele Tù, aventi ad oggetto proposte di abbonamento per passaggio a nuovo gestore. L'utente nel giugno 2010 acconsentiva all'invio del contratto cartaceo onde poter visionare tutte le condizioni economiche e di prestazione del servizio onde poter decidere o meno di aderire. L'utente non solo non ha ricevuto il predetto contratto, in linea a quanto prescrive il Codice del Consumo nei contratti a distanza, ma dopo poco si accorgeva del passaggio al nuovo gestore di telefonia; gestore che nel frattempo cominciava ad emettere fatture di pagamento contenenti l'utilizzo anche del servizio ADSL mai attivato. La condanna per la compagnia è stata esemplare, 800,00 euro di danno esistenziale e spese legali, per un totale di oltre 2 mila euro.
Lo sportello grossetano della Confconsumatori è da anni in prima linea in queste situazioni che nonostante le sanzioni delle autorità di garanzia e dei Tribunali si manifestano di frequente in capo a tutti i gestori di telefonia. Coloro che necessitano di assistenza possono rivolgersi alla Confconsumatori di Grosseto, Via ronchi 24 tel. 0564,418276.
Per la sospensione illecita del servizio telefonico il gestore deve risarcire anche il danno esistenziale
Grosseto, 25.5.2011 - Questa è la massima espressa dal Giudice di Pace di Grosseto con la sentenza 484/2011 che ha condannato Fastweb al risarcimento del danno esistenziale in favore di un malcapitato utente grossetano. La vicenda purtroppo non unica nel genere vede l'utente chiedere il passaggio da un gestore telefonico all'altro nel marzo 2008. Soltanto dopo mesi di telefonate e patemi, nel novembre 2008, grazie all'intervento di Confconsumatori l'utente si è visto finalmente trasferire al gestore prescelto; gestore che nel frattempo pur non erogando il servizio emetteva fatture pretendendo illecitamente il pagamento di un servizio appunto mai reso. Ecco che di fronte al mancato, giustificatissimo pagamento, il gestore dopo aver attivato il servizio a novembre a dicembre sospendeva senza alcun preavviso scritto l'utenza telefonica, con la scusa dell'insussistente morosità accumulata nei mesi di latitanza del gestore stesso. Grazie ad un immediato provvedimento d'urgenza reso dal Tribunale di Grosseto cui l'utente si era rivolto assistito e difeso dall'Avv. Sara Serritiello, ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. il cittadino riusciva forzosamente a riavere finalmente linea telefonica ed adsl. La compagnia telefonica da un lato ammetteva che la morosità non sussisteva annullando le precedenti fatture ma non si rendeva disponibile al risarcimento dei danni. Ecco che il patema e l'angoscia dovuto all'altrui ingiusto comportamento contrattuale ha trovato congruo ristoro nel danno esistenziale riconosciuto al termine della causa civile proposta dallo stesso utente, sempre per mezzo dell'Avv. Sara Serritiello del foro di Grosseto, nella sentenza 484/2011 del Giudice di Pace di Grosseto; il quale ha condannato Fastweb al ristoro di 500,00 euro oltre al pagamento delle spese processuali per 1.200,00 euro oltre accessori.
Purtroppo non è un caso infrequente che ancora oggi, nell'era della tecnologia delle comunicazioni e dei numerosi provvedimento dell'autorità garante, gli sportelli confconsumatori riscontrano.
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Telefonia: il possesso del telefono cellulare non esclude che l’utente possa pretendere il ri-allaccio della propria utenza fissa
Il telefono cellulare non può sostituire il collegamento telefonico fisso, sia per la minor stabilità del segnale, sia perché non esistendo un elenco telefonico dei numeri dei cellulari non è possibile rintracciare il titolare. Inoltre il cliente può non aver piacere a divulgare il suo numero di telefono cellulare, riservando questo numero soltanto per pochi intimi.
Con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. la ricorrente aveva convenuto in giudizio la propria compagnia telefonica lamentando il fatto di aver subito il distacco della propria linea telefonica fissa e chiedeva quindi la sua immediata ri-attivazione. A sostegno delle proprie richieste la ricorrente esponeva di essere da diversi anni cliente della compagnia telefonica, di aver sempre pagato con puntualità le fatture ricevute (tanto che su ogni fattura, compresa l'ultima era stato correttamente riportato "le fatture precedenti risultano pagate"; oltre che per motivi di lavoro il telefono fisso era per la ricorrente di vitale importanza, anche al fine di essere contattata. All'udienza il giudice aveva chiesto semplicemente alla ricorrente se possedeva un telefono cellulare, e la ricorrente candidamente aveva risposto positivamente. Il giudice del cautelare respingeva inaspettatamente la richiesta pur riconoscendo il fumus boni iuris, in quanto "dalle fatture si evincono indizi gravi precisi e concordanti: 1) relativamente alla conclusione del contratto di somministrazione del servizio telefonico tra la ricorrente e la XXX Spa; 2) relativamente al regolare adempimento, da parte della ricorrente, delle proprie obbligazioni". Tuttavia il Giudice di prime cure non ha ravvisato gli estremi di un pregiudizio grave ed irreparabile (c.d. periculum in mora), giustificando la decisione del rigetto sulla circostanza che la ricorrente avrebbe dichiarato all'udienza di disporre di un telefono mobile, oltre che a ritenere che l'attuale regime di mercato, che non è caratterizzato da monopolio, la ricorrente può in ogni momento, rivolgersi ad un nuovo gestore per usufruire di un servizio telefonico fisso, infine che la ricorrente aveva effettuato poche telefonate in uscita. Presentato reclamo avverso l'ordinanza, la reclamante ha fatto presente che viveva da sola e che per tale motivo il telefono fisso era l'unico strumento che le poteva garantire stabilità e certezza nel segnale, che utilizzava il telefono cellulare soltanto per uso privato non avendo, per sua insindacabile scelta, voluto comunicare il numero del suo telefono cellulare privato al datore di lavoro ed ai colleghi, che il telefono cellulare poteva scaricarsi o non funzionare, vanificando quindi la sua efficacia, che non esiste un elenco telefonico da cui poter attingere ai numeri di telefonia mobile; per tale motivo chi non conosceva il numero del cellulare non avrebbe potuto rintracciare il titolare; viceversa il numero di telefono fisso della reclamante era ben presente sull'elenco telefonico. A sostegno delle proprie tesi allegava l'ordinanza del Tribunale di Napoli, sez. civile di Pozzuoli, del 06.06.2007, dott. Antonio Lepre che così recita: "sussiste certamente il c.d. periculum in mora, posto che l'impossibilità di utilizzare il servizio telefonico si risolve in un pregiudizio ad un bene essenziale della vita, atteso anche che, in ipotesi, non sono neppure immaginabili tutte le situazioni, anche le più urgenti e drammatiche, che possono essere fronteggiate esclusivamente con il funzionamento di una pronta comunicazione, comunicazione peraltro, garantita, nella sua affidabilità, solo dalla telefonia fissa e non certo da quella mobile, che, oltre ad essere decisamente meno stabile nel segnale, certamente esporrebbe il ricorrente a sostenere dei costi eccessivi in attesa del giudizio di merito". Il Collegio a parziale riforma dell'ordinanza impugnata ha accolto il reclamo, ordinando alla compagnia telefonica l'immediato riallaccio. Secondo il Collegio, il possesso di un telefono mobile non esclude il periculum in mora in quanto la ricorrente ha allegato di utilizzare da diversi anni l'utenza telefonica fissa per motivi di lavoro e di reperibilità ed ha allegato che oramai da anni viene identificata da una molteplicità di persone con il numero di telefono fisso e che pertanto l'eventuale nuovo contratto di utenza telefonica con altro gestore comporterebbe la perdita del numero con evidente irreparabile danno. (avv. Giovanni Longo del foro di Pisa) Leggi il testo della sentenza. [.pdf]
Conciliazione, Telecom inadempiente: condannata
Latina, 10 febbraio 2011 - Il Giudice di Pace di Fondi ha riconosciuto l'inadempimento della Società Telecom Italia S.p.a. condannandola al pagamento di quanto precedentemente stabilito in sede di conciliazione e all'ulteriore condanna alle spese legali che l'utente ha dovuto sostenere per vedere riconosciuto il proprio diritto. Nell'ottobre 2007 un consumatore di Fondi, a causa degli ormai noti addebiti su fattura di costi relativi a collegamenti internet mai effettuati, si rivolgeva alla Confconsumatori Federazione Provinciale di Latina dando corso prima di tutto alla normale procedura di reclamo e, successivamente, si adiva la Camera di Conciliazione Paritetica istituita proprio dalla soc. Telecom Italia S.p.A. In questa sede i conciliatori riconoscevano al consumatore la somma di € 392,40 che nonostante i numerosi solleciti non veniva mai corrisposta. Successivamente si provvedeva per il tramite dei legali dell'associazione a notificare atto di citazione per il riconoscimento di quanto dovuto, giudizio che ha trovato conclusione positiva con la recente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Fondi il quale ha riconosciuto il buon diritto del consumatore condannando la Telecom Italia S.p.A. al pagamento della somma dovuta, degli interessi legali e delle ulteriori spese legali che sono state sostenute.
"Ancora una volta - afferma l'avv. Franco Conte Presidente Provinciale della Confconsumatori - si è dovuti assistere alla prepotenza del gestore telefonico di turno il quale anche avendo riconosciuto il proprio obbligo nei confronti del consumatore, ha comunque continuato a porre in essere comportamenti dilatori e ostruzionistici. E' grave che ogni volta si debba essere costretti a iniziare un giudizio per recuperare una somma dovuta". "Allo stesso tempo - conclude Conte - è importante ricordare ai consumatori di non rinunciare mai ai propri diritti e che comunque ci si può rivolgere alla Confconsumatori per ricevere assistenza e consulenza anche a mezzo dei propri legali." Per informazioni ed assistenza: Confconsumatori Sede Minturno Scauri (LT) via Appia n. 542 , Tel e fax 0771.681022 cell. 349.5000314 , e-mail: contefr@tiscali.it, orari sportello Lunedì e mercoledì ore 17-19.
Cellulare difettoso, risarcito un consumatore
Ferrara, 10 dicembre 2010 - Con sentenza n. 257/10 il Giudice di Pace di Portomaggiore ha condannato un rivenditore di cellulari alla restituzione della somma di 279 euro pagata da un consumatore per un cellulare difettoso. Nella sentenza il Giudice oltre a risolvere il contratto di acquisto del cellulare ha confermato il principio secondo cui "Atteso il comportamento della Società che, disattendendo le normative che garantiscono il consumatore, non ha sostituito immediatamente il bene difettato, costringendo il cliente a dover adire l'autorità giudiziaria per ottenere quanto prescritto dalla legge, si deve condannare la stessa al pagamento delle spese di giudizio". Dunque l'errore del negoziante è quello di aver negato l'immediata sostituzione del bene al consumatore, tentando di scaricare la responsabilità sul produttore. Per questo il Giudice lo ha condannato a risarcire il cliente delle spese legali.
La vicenda che ha occupato il Giudice di Pace di Portomaggiore è purtroppo molto frequente in merito alle problematiche sulla garanzia dei prodotti acquistati, ossia garanzie volte ad un corretto rapporto tra l'acquirente ed il venditore, quando il prodotto venduto presenta dei vizi. Si ricorda che la normativa vigente prevede la possibilità di essere garantiti dai difetti sui beni acquistati entro i due anni dall'acquisto, pertanto, si invita sempre a mantenere una copia dello scontrino d'acquisto e di insistere per la tutela dei propri diritti. Proprio il mancato rispetto delle normative in ordine alle garanzie dei beni venduti è stato il motivo che ha indotto il consumatore a rivolgersi alla Confconsumatori di Ferrara e poi al Giudice di Pace per ottenere la restituzione delle somme da lui versate per un cellulare che presentava dei vizi.
A prescindere dal gestore è sempre Telecom a dover riparare la Rete Telefonica Generale- importante decisione del Tribunale di Grosseto
Grosseto, 18 novembre 2010 - Con una ordinanza cautelare il Tribunale di Grosseto ha definitivamente chiarito che al di là del gestore telefonico prescelto dall'utente è sempre Telecom a dover provvedere alla riparazione e manutenzione della rete telefonica generale secondo quanto previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Il Tribunale grossetano ha inoltre cristallizzato il principio secondo il quale la possibilità di ricevere ed effettuare telefonate è avvertita dalla coscienza sociale come un'esigenza imprescindibile ed espressione di un diritto della personalità costituzionalmente garantito, quale strumento per l'attuazione di altri diritto fondamental. Nel caso specificatamente oggetto all'attenzione del Giudice il malcapitato utente era da anni senza linea telefonica pur avendo gravi problematiche di salute in famiglia. Per tali elementari principi Telecom, che da anni non effettuava la manutenzione della rete telefonica trovata dal consulente nominato dal Tribunale fatiscente e vetusta, è stata condannata al rifacimento della linea telefonica in modo da garantire il servizio di rete telefonica generale, pur avendo l'utente un contratto con Fastweb non solo per l'adsl ma anche per le telefonate. Confidiamo a livello generale che Telecom provveda ad intervenire, come previsto per legge e per contratto con lo Stato, a garantire il servizio a tutti quegli utenti che magari non vivono in centri urbani e che da anni sopportano continui malfunzionamenti o non funzionamenti del telefono, vedendosi così sopprimere il proprio diritto costituzionalmente garantito.
Il Presidente regionale, Marco Festelli Leggi il testo della sentenza. [.pdf]
La compagnia telefonica deve provare il credito fatturato ed il rispetto del piano tariffario
Grosseto, 2.11.2010 - Con sentenza 1470/2010 il Giudice di Pace di Grosseto ha condannato H3G alla restituzione della somma di euro 592,30 pagata da un malcapitato utente telefonico per far fronte alla richiesta ingiusta del gestore telefonico e scongiurare così la sospensione del servizio. Nella sentenza il Giudice ha confermato il principio, della Suprema Corte, secondo il quale è il creditore a dover fornire la prova del credito in caso di contestazione e, nello specifico della telefonia, la prova di aver effettivamente fatturato servizi resi e di aver rispettato il piano tariffario prescelto dall'utente. Proprio il mancato rispetto del piano tariffaio Zero Sette è stato il motivo che ha indotto l'utente telefonico a rivolgersi alla Confconsumatori di Grosseto e poi al Giudice di Pace per ottenere la restituzione di fatture con importi sballati. Oltre ad essere condannata alla restituzione di somme percepite la società telefonica è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali. E' bene dunque ricordare che questi casi non sono infrequenti e che gli utenti hanno la possibilità di non accettare le ingiustizie altrui anche rivolgendosi allo sportello grossetano della Confconsumatori sito alla Via Ronchi 24 ed aperto nei giorni di martedì e venerdì ore 16-19, giovedì ore 9-12, mercoledì ore 14,30- 16,30 (telefono 0564, 418276).
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Successo della Confconsumatori di Prato contro la Telecom Italia
Prato,17 settembre 2010 - La Confconsumatori di Prato sta ottenendo ultimamente un successo dietro l'altro su tante problematiche diverse, dopo la vittoria ottenuta con lo sportello del turista, un'altra vittoria, in materia di telecomunicazioni, è stata raggiunta in sede di conciliazione presso la Corecom Toscana di Firenze, dove, grazie all'avvocato Mario Palazzi legale della Confconsumatori di Prato, un socio pratese si è visto annullare le fatture emesse dalla Telecom Italia per un importo di 300,00 euro circa e si è visto riconosciuto un ulteriore indennizzo di altrettanti 300,00 euro a titolo di ristoro del disagio subito.
Il socio si era visto recapitare delle bollette con importi sproporzionati e comunque incompatibili con le disposizioni del contratto che era stato sottoscritto con Telecom Italia che prevedeva il pagamento di una quota fissa mensile. Le contestazioni effettuate direttamente dal socio non avevano sortito effetto alcuno costringendolo pertanto a rivolgersi alla Confconsumatori di Prato dove gli è stata prestata la dovuta assistenza fino ad ottenere il successo presso la Corecom Toscana di Firenze. "Questa ulteriore vittoria - afferma il Presidente della Confconsumatori di Prato Marco Migliorati - fa crescere la presenza e la rappresentatività sul territorio pratese della Confconsumatori di Prato dove i cittadini sanno di trovare un punto di riferimento ai loro problemi. Tanti infatti sono i cittadini che all'apertura dopo le vacanze estive si sono rivolti a noi per problemi di carattere edilizio ottenendo la dovuta assistenza da parte di professionisti del settore, mentre continuano sempre a prendere informazioni presso la nostra Associazione cittadini coinvolti nell'acquisto dei Bond Argentina. In merito, anticipo, sin da adesso che saranno prossimamente avviate azioni giudiziarie nei confronti di alcuni Istituti di Credito." La Confconsumatori di Prato è aperta ogni lunedì e venerdì pomeriggio dalle ore 16,00 fino alle ore 19,00 in via U. Giordano,12 e può essere contattata al numero 380/4640227 o via mail all'indirizzo, confconsumatori.po@libero.it
Sms sospesi per un anno: la Vodafone deve risarcire
Pistoia, 4 giugno 2010 - Davvero singolare il caso affrontato recentemente dalla Confconsumatori di Pistoia. Un consumatore della Valdinievole, non potendo tollerare l'ennesimo disservizio telefonico della propria compagnia telefonica, si è rivolto alla Confconsumatori per far causa alla Vodafone, ottenendo infine un risarcimento di 500 euro. L'assistito, un cinquantenne cittadino di Montecatini Terme che non aveva potuto usufruire per oltre un anno del servizio di invio degli sms, ha dovuto quindi andare incontro a maggiori costi di utenza dovuti alla necessità di effettuare ogni volta chiamate al cellulare, anziché poter scrivere i più veloci e meno costosi sms. "Prima di procedere giudizialmente -spiega l'avvocato di Confconsumatori - abbiamo tentato più volte una bonaria definizione. L'Azienda però ha soltanto ripristinato il servizio di invio degli sms (dopo un anno di assenza) ma si era ingiustificatamente rifiutata di risarcire il danno causato dalla propria inadempienza. Così, nonostante non accada spesso, si è deciso di non cedere al sopruso e di rivolgersi rivolgendosi, con l'assistenza dei nostri legali, al Giudice di Pace di Monsummano Terme per ottenere giustizia".
La Vodafone è così stata costretta a risarcire il danno economico provocato al consumatore nella misura in cui era stata richiesta, ovvero pari a 500 euro, oltre al pagamento delle spese legali. Un successo a 360 gradi che potrebbe funzionare da monito per le aziende di telefonia che tartassano i propri clienti con continui disservizi e bollette pazze. La Confconsumatori di Pistoia può essere contattata al num. 327.2050722 o via mail all'indirizzo confconsumatoript@libero.it
Spese di invio delle fatture: illegittime per Telecom e altre società di servizi
Napoli, 7 aprile 2010 - Molto spesso le società che erogano servizi quali telefonia, gas, energia nonché tv a pagamento, richiedono in calce alle fatture che inviano ai propri clienti, un cosiddetto "contributo spese di spedizione" aggravato di imposta Iva. Si tratta di somme pari a circa un euro per ogni singola fattura, ma che moltiplicate per i milioni di utenti e per periodi superiori ai dieci anni, se si pensa alla Telecom (già Sip), costituiscono un ingiustificato arricchimento a danno degli utenti. A uno degli associati che si è rivolto alla Confconsumatori è stato riconosciuto, in primo grado, un rimborso pari a circa 12€, pari a tutte le somme che lo stesso ha corrisposto ingiustamente a titolo di contributo di spese di spedizione alla Telecom Italia. Non si tratta di una somma ingente, ma moltiplicata per le numerose fatture che giungono ad ogni singolo utente, si comprende l'importanza di evitare fastidiose ed ingiustificate pretese economiche che lo stesso legislatore ha dichiarato "non dovute". Ed infatti, nonostante l'art. 21, comma 8 D.P.R. N. 633/72 stabilisca che non si possono richiedere le spese di spedizione di fattura, molte società, tra cui la stessa Telecom Italia (nell' art. 14 punto 6 del contratto), inseriscono nelle proprie condizioni generali e in via unilaterale, clausole abusive e vessatorie che pongono a carico de i consumatori questi costi. Vi sono state numerose cause, prima dinanzi al Giudice di Pace poi in Tribunale in sede di appello ed infine anche in Cassazione, che ha cassato con rinvio le sentenze dei giudici di appello.
L'importanza della sentenza di Napoli è che per la prima volta si ricostruisce in maniera dettagliata e specifica, le molteplici ragioni per cui l'art. 14 punto 6 è da considerarsi clausola abusiva ai sensi dell'art. 1469 e ss. "Il giudice nel caso in esame - spiega l'Avv. Francesco Saverio Orlando, della Confconsumatori Campania - oltre a censurare il comportamento della Telecom Italia, rileva anche l'assenza di trasparenza, e l'ipotesi di un cosiddetto "Prezzo occulto", che non consente al consumatore di poter comprendere con assoluta chiarezza il costo effettivo che dovrà esborsare per il servizio e/o prodotto che andrà ad acquistare, in palese inosservanza dell'art. 13 del codice del consumo. Invitiamo non solo i nostri associati ma tutti gli utenti consumatori, ad esaminare con molta attenzioni, le singoli voci che compongono le fatture di pagamento inviate dalle società".
Gli "hacker" colpiscono i telefoni cellulari di ultima generazione
Pistoia, 15 aprile 2010 - La nostra associazione ha ricevuto in questi ultimi mesi alcune segnalazioni relative alla ricezione di fatture di pagamento molto elevate per titolari di abbonamenti di telefonia mobile.
In particolare, nostri associati proprietari di telefoni cellulari cosidetti di "ultima generazione" (ovvero in grado di realizzare collegamenti ad Internet, a Facebook, inviare mail ecc.) si sono visti recapitare fatture di pagamento elevatissime, con importi anche superiori ad Euro 1.000,00: in tutti i casi esaminati, abbiamo potuto constatare dalla verifica dei relativi tabulati telefonici che era stato addebitato il costo di moltissimi collegamenti Internet (collegamenti WAP), molti dei quali eseguiti a distanza di pochissimi minuti ed in orari notturni. Tali tipologie di connessioni, mai effettuate dai nostri associati, o comunque non in quantità tale da giustificare importi così elevati, sono dovute all'opera di veri e propri "Hacker" della telefonia che riescono ad inserirsi nel sistema e nel software del telefono ed a sfruttarne i vari servizi, proprio come avviene per i computer.
Da parte nostra, quindi, abbiamo subito provveduto ad inoltrare i reclami ai gestori della telefonia i quali, dopo il nostro intervento, accettano di buon grado di definire bonariamente riducendo sensibilmente gli importi richiesti. Il nostro consiglio è quello di usare prudenza ed attenzione nell'utilizzo di tali sevizi e connessioni e comunque di avvalersi sempre di sistemi protetti e sicuri, avendo cura di controllare i tabulati telefonici per rilevare eventuali anomalie nei costi addebitati. Inoltre, se i è colpiti da bollette anomale, è opportuno inoltrare reclamo scritto alle compagnie telefoniche. La Confconsumatori può essere contattata al numero 327.2050722 o via mail all'indirizzo, confconsumatoript@libero.it
Senza motivo Telecom sospende la linea telefonica e chiede di pagare un nuovo allaccio, il Giudice di pace di Grosseto condanna l'azienda anche al risarcimento del danno esistenziale
Grosseto, 5.9.2009 - Una malcapitata grossetana si vede staccare senza motivo la propria utenza di casa. Bollette tutte pagate regolarmente ma Telecom pretende un riallaccio ed il costo di 80,00 euro. Così la povera utente resta senza linea per 2 mesi ed anche ingiustamente. All'ingiustizia ha posto rimedio il Giudice di Pace di Grosseto, Avv. Colantuoni Romagnoli, con la sentenza 1600/2009 che ha accolto la domanda dell'utente che, nel frattempo, si era rivolta alla Confconsumatori di Grosseto. Il Giudice ha statuito un indennizzo pari a 7,50 euro al giorno per ogni giorno di mancato funzionamento della linea ed ha ritenuto, come da giurisprudenza di merito ormai consolidata, che il distacco di un fondamentale servizio come quello telefonico sia fonte anche di danno esistenziale, condannando così il gestore al pagamento di ulteriori euro 500,00. Ovviamente la vicenda è costata cara alla Telecom anche sotto il profilo delle spese legali, visto che è stata condannata al pagamento di circa 1.500,00 euro oltre accessori. L'ennesima pronuncia favorevole all'utente deve far capire a tutti coloro che sono alla prese con i colossi delle telecomunicazioni che non devono abbassare la testa ma farsi sentire in ogni sede in caso di disservizi o soprusi.
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Caricabatteria universale per cellulari: Confconsumatori soddisfatta per l'accordo raggiunto dalle aziende produttrici
Parma, 29 giugno 2009 - Confconsumatori esprime grande soddisfazione e si complimenta per l'importante passo in avanti ottenuto nel mercato della telefonia. E' stato presentato oggi, 29 giugno, alla Commissione Europea a Bruxelles, l'accordo volontario sottoscritto da 10 delle più importanti aziende produttrici di telefonini (Apple, Lg, Motorola, Nec, Nokia, Qualcomm, Research in Motion (Rim), Samsung, Sony Ericsson, Texas Instruments). Tale accordo prevede che, dal 2010, tutti i nuovi telefoni cellulari prodotti in Europa avranno un caricabatteria universale e funzionante per tutte le marche.
"Confconsumatori ritiene che la decisione raggiunta sia ragionevole per tutti, perché, da un lato, non preclude l'innovazione tecnologica per le aziende, ma, dall'altro, garantisce per i consumatori uniformità di tecnologia, un minor impatto ambientale, riducendo i rifiuti elettronici, e un notevole risparmio di spesa. Inoltre, questo protocollo garantisce che i prodotti siano certificati e che venga rafforzato l'acquisto di beni dotati del marchio Ce, garantiti pertanto nella loro sicurezza e qualità", dichiara la presidente nazionale Mara Colla.
Contratti telefonici a distanza, occhio alle fregature
Grosseto, 18.6.2009 - E' ormai storia quotidiana che numerosi cittadini si rechino presso gli sportelli Confconsumatori per lamentare l'avvio di contratti telefonici, sollecitati a distanza, dagli operatori telefonici che poi non corrispondono a quanto reclamizzato via cavo. Anche sul punto numerose sono le sentenze di condanna ottenute sia a Grosseto che nelle restanti province della Toscana. La fregatura è quindi dietro l'angolo. E' bene dunque invitare i cittadini a diffidare dai contatti telefonici ed a non esprimere mai il loro consenso in quanto quello che viene detto a voce troppo spesso viene poi negato coi fatti.
E' importare ricordare che l'articolo 57 del codice del consumo vieta la fornitura di servizi non richiesti e quando questo accade, con l'amara scoperta in bolletta, l'utente deve contestare in forma scritta la fattura al gestore inviando il reclamo per conoscenza anche all'autorità di garanzia nelle comunicazioni. L'articolo 58 del codice del consumo vieta inoltre le offerte a distanza, anche via cavo con operatore, se questo metodo di offerta non viene preventivamente autorizzato dal consumatore. Detto questo qualora qualche ignaro cittadino, di fronte alle insistenti telefonate, si lasciasse sfuggire il fatidico "si" è bene ricordare che ai sensi dell'articolo 52 il soggetto economico deve informarlo sulle condizioni contrattuali ed economiche dell'offerta, sulla qualità e natura del proponente e soprattutto sull'esistenza del diritto di ripensamento. Dette informazioni devono essere ripetute in forma scritta, ai sensi dell'articolo 53 del codice, prima dell'avvio della fornitura del servizio, ADEMPIMENTO QUESTO CHE SPESSSO LE COMPAGNIE TELEFONICHE OMETTONO OPPURE RITARDANO. Ricevuta la comunicazione scritta il consumatore ha 10 giorni di tempo per ripensare e quindi vanificare il contratto, mediante l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora non vengano rese le informazioni scritte il cittadino ha 90 giorni di tempo per ripensare con decorrenza dall'avvio del servizio, sempre che tale servizio sia identificabile (vedasi i piani tariffari). Ai sensi dell'articolo 62 del codice del consumo l'imprenditore è anche passibile di sanzione amministrativa qualora non ottemperi agli obblighi previsti dall'articolo 52 e 53 Codice del consumo. Detto questo il suggerimento che Confconsumatori, in modo pragmatico, fornisce ai cittadini è quello di non accettare e troncare la comunicazione. Infatti le offerte delle varie compagnie telefoniche sono facilmente rintracciabili sia via web che nei punti vendita delle società, attraverso questi canali è possibile prendere cognizione diretta di tutti gli aspetti del contratto o del piano tariffario. Chi finisse nei pasticci può rivolgersi alla sede cCnfconsumatori più vicina (vedasi il sito www.confconsumatoritoscana.it) ed a Grosseto presso lo sportello di Via Ronchi 24 (tel. 0564,418276). Il Presidente, Marco Festelli
Storia di incredibile disservizio a carico di un ambulatorio medico, reclamo accolto ma Telecom stacca la linea telefonica
Grosseto, 24.5.2009 - Oltre al danno la beffa, ma per fortuna il Giudice di Pace di Grosseto ha pesantemente condannato Telecom. Uno sventurato medico di base, che ha il suo ambulatorio in un paese della provincia di Grosseto, riceve un'allettante proposta per l'acquisto dei famigerati telefoni aladino. Senonchè arriva la fattura ed il costo dei telefoni è triplo rispetto a quanto lo zelante operatore aveva prospettato. Il medico non si dà pace e contesta, tramite la Confconsumatori, la fattura di Telecom osservando di non aver mai ricevuto il contratto in forma scritto e che quindi, sul servizio telefonico, non era mai stato prestato un vero e convinto consenso. Nel frattempo per non pagare la fattura di diverse centinaia di euro sospende il rid bancario e paga la bolletta per la somma non contestata. Dopo mesi Telecom riconosce l'errore e quindi annulla la fattura. Nel frattempo avendo l'utente sospeso il Rid Telecom emette una nuova fattura addebitando questa volta l'anticipo conversazione per oltre 150 euro. Ma anche l'anticipo non era dovuto in quanto legittimo è stato, come ammesso da Telecom anche nel corso del processo, il rifiuto del medico di non pagare la somma addebitata per i videotelefonini. Passano mesi ed anni e Telecom non capisce che non doveva addebitare questa ulteriore somma, avendo peraltro l'utente ri-disposto il rid in favore della società. Anche il tentativo di conciliazione, esperito all'interno della procedura paritetica Associazioni/Telecom, fallisce per la caparbietà della società telefonica. L'utente attende allora che Telecom tenti per via giudiziale di riscuotere il proprio presunto credito. Questo non avviene ma Telecom sospende l'utenza telefonica intestata all'ambulatorio del medico una prima volta. Il medico, tramite la Confconsumatori, spiega l'accaduto di nuovo ed ottiene il riavvio della linea. Senonchè passano settimane e Telecom, non doma, sospende nuovamente l'utenza mandano in tilt pazienti, colleghi e guardia medica del piccolo centro grossetano. L'utente, consigliato da Confconsumatori, decide allora di pagare riservando il diritto di chiedere la restituzione della somma al solo fine di far riattivare l'utenza. Dal pagamento , della somma non dovuta, Telecom impiega quasi due settimane per ripristinare l'importante utenza. Tutto questo, nonostante il rimborso in corso di causa delle somme che Telecom ha riscosso illegittimamente, ha portato il Giudice di Pace di Grosseto, con la sentenza 902/09 ad infliggere alla società telefonica una pesante condanna economica che, sommati i rimborsi, i danni anche all'immagine ed al decorso del professionista, le spese ed interessi legali, supera i 4.000 euro.
E' bene quindi ricordare a tutti gli utenti dei servizi di telefonia che non sono inermi di fronte ai colossi economici del settore e che possono, anzi devono, contestare addebiti ingiusti anche di poche centinaia di euro. Leggi il testo della sentenza. [.pdf]
Il Giudice di Pace di Pisa riconosce, oltre al danno patrimoniale, anche il risarcimento del danno esistenziale a seguito dell'inadempimento contrattuale della compagnia telefonica.
La mancata erogazione del servizio telefonico è risarcibile.
Al creditore che agisce per il risarcimento del danno, compete comprovare la fonte del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Per quanto concerne la quantificazione del danno, occorre procedere alla quantificazione del danno derivante dall'inadempienza suddetta; ai sensi dell'art. 1222 c.c. l'inadempimento contrattuale comporta un risarcimento del danno in funzione della effettiva perdita economica. Va poi considerato il danno non patrimoniale, anche alla luce di quanto deducibile ex art. 1174 c.c. La valutazione di tale danno non può quindi che effettuarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. sulla base delle scarne risultanze processuali. L'art. 1218 c.c., laddove prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta sia tenuto al risarcimento del danno, non va quindi riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Nel caso di specie, va ritenuta sussistente la lesione di diritti costituzionalmente qualificati, quali quello alla comunicazione interpersonale (art. 21 Cost.) e alla salute (art. 32 Cost.) entrambi compressi dalla preclusione di non poter a lungo utilizzare il contatto telefonico. E' da ritenersi che la più recente e rigorosa giurisprudenza della Cassazione a Sezione Unite (24.6-11.11.2008, n. 26972) non abbia limitato (come si potrebbe essere portati a ritenere ad una prima superficiale lettura di quanto espresso dalla suprema Corte) la nozione di danno patrimoniale risarcibile. E' da considerarsi anzi inalterato lo spazio per le singole interpretazioni del caso concreto, in virtù della indiscutibile ammissibilità di interpretazioni non necessariamente rigorose, sulla base della clausola generale dell'art. 2 Cost. in materia di diritti inviolabili della persona. Il danno non patrimoniale è, quindi, da considerarsi sì tipico, ma solo nel senso che occorre individuare il referente costituzionalmente vulnerato, il quale è di per sé aperto anche ad interpretazioni estensive. In questo caso vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno (sent. Cass. Sez. Unite). (a cura dell'avv. Giovanni Longo) Leggi il testo della sentenza. [.pdf]
Giudice di Pace di Pisa riconosce il danno esistenziale per la mancata erogazione del servizio internet ADSL
Nuova vittoria per il consumatore in materia di telecomunicazioni.
La sentenza in oggetto (vedi oltre) si appalesa interessante per l'apertura, manifestata dal giudicante, rispetto alle nuove problematiche legate all'utilizzo ed all'accesso alla rete internet, collegate al riconoscimento del c.d. danno esistenziale. Nel caso di specie, l'utente ha lamentato la mancata possibilità di poter accedere alla rete internet (tramite la connessione denominata ADSL), nonostante la formale adesione alla proposta commerciale offerta dalla compagnia telefonica. Infatti la stessa, dopo un'iniziale periodo di corretta erogazione della fornitura, ha deciso arbitrariamente, e senza avvertimento alcuno, di sospendere la somministrazione del collegamento alla ADSL (a causa della saturazione dell'impianto di derivazione) in danno dell'utente. L'impossibilità di utilizzare la connessione alla rete internet, nonostante le ripetute e numerose segnalazioni si è protratta per oltre otto mesi, ed il ripristino è avvenuto soltanto a seguito del deposito di un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Con la sentenza, oltre al riconoscimento del danno patrimoniale, liquidato così come previsto dalle Condizioni Generali di Abbonamento della compagnia telefonica in misura dei giorni in cui l'utente non ha potuto usufruire del collegamento ad internet, il Giudice ha riconosciuto anche una somma a titolo di danno esistenziale subito dall'utente a causa della prolungata sospensione del servizio di accesso ad internet, in quanto strumento necessario per il compimento delle quotidiane attività di lavoro, studio, e relazioni sociali. E' infatti notorio che le utenze telefoniche fisse sono oggi quelle di più facile raggiungibilità da parte della collettività, siano essi familiari, amici, clienti o altro, ma anche quelle che meglio di ogni altra consentono di avvalersi di tecniche di telecomunicazione alternative (internet, e-mail, fax) ormai sempre più diffuse nelle prassi sociali e commerciali dei paesi moderni. L'accesso a tali forme di comunicazione alternative risulta pertanto uno strumento di comunicazione indispensabile, non agevolmente sostituibile, anche e soprattutto sotto il profilo del mantenimento della qualità delle relazioni sociali di ciascun individuo, costituendo un tramite imprescindibile per la normale esplicazione della personalità nell'ambito delle ordinarie abitudini di vita. Tali abitudini e necessità (come nel caso di specie, il contatto con la propria azienda e/o la possibilità di potere studiare via internet) risultano fortemente compromesse dalla mancanza di un collegamento che non è più solo capace di mettere in contatto due persone, ma pone in relazione ogni consociato con entità difficilmente confinabili e definibili, perché essa può essere rappresentata da una molteplicità di persone (es: Messanger, e-mail) e/o fonti di conoscenza e lavoro (siti Web, portali aziendali, banche dati, ecc.). La possibilità di accedere alla rete internet, risulta oramai indispensabile per operare collegamenti diversi e multiformi, volti ad utilizzare strumenti di comunicazione sempre più complessi ed articolati. Avv. G. Longo e Avv. A. Lupetti Leggi il testo della sentenza. [.pdf]
Energia: prorogata al 30 giugno la scadenza per chiedere il bonus elettrico arretrato
Autorità per l'energia elettrica e il gas
COMUNICATO Energia: prorogata al 30 giugno la scadenza per chiedere il bonus elettrico arretrato 60 giorni in più per presentare al Comune di residenza la domanda per il beneficio retroattivo 2009 e 2008
Milano, 27 aprile 2009 - Le famiglie in condizioni di bisogno avranno due mesi di tempo in più per fare la richiesta ai Comuni del bonus elettrico con effetto retroattivo fino a tutto il 2008. Lo ha stabilito l'Autorità per l'energia, sentito il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la delibera ARG/elt 49/09 (pubblicata sul sito www.autorita.energia.it) che posticipa al 30 giugno la scadenza entro la quale presentare la domanda al proprio Comune di residenza per richiedere anche i benefici del bonus arretrati a tutti i mesi precedenti del 2009 e 2008.
Il bonus elettrico nel dettaglio
Note:
Il contenzioso telefonico nell'anno 2008 in provincia di Grosseto
Grosseto, 27.1.2009 - Nell'anno 2008 la Confconsumatori nella provincia di Grosseto, con i tre sportelli di Grosseto, Orbetello e Castel del Piano, ha gestito ben 216 reclami e contestazioni di utenti di servizi di telefonia, arrivando spesso anche al tentativo di conciliazione. La maglia nera spetta alla Telecom con 131 reclami, seguono poi Tele 2 con 22 pratiche, Wind infostrada con 20, H3G con 17, Vodafone con 13, Fastweb con 12 e Bt Italia con un solo caso. Ovviamente i dati si riferiscono agli utenti che chiedono di essere assistiti dalla Confconsumatori e quindi non configurano la reale mole di contenzioso, per fortuna spesso stragiudiziale, tra gli utenti e le società che erogano servizi di telecomunicazioni. La Confconsumatori ha registrato quindi un incremento, rispetto al 2007, di circa il 10% delle pratiche trattate. E' importante che i cittadini prendano coscienza dei loro diritti e del fatto che possono reagire di fronte ad inadempienze, richieste errate dei gestori anche se di minimo importo.
Si ricorda che lo sportello della Confconsumatori di Grosseto, in via Ronchi 24, è aperto tutti i martedì dalle ore 16 alle ore 19, il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30, il giovedì dalle 9 alle 12, il venerdì dalle ore 16 alle ore 19. per informazioni il numero di telefono è 0564.418276.
Tribunale di Grosseto condanna Telecom al riallaccio dell'utenza telefonica condannandola altresi' alle spese del giudizio
Grosseto, 19.12.2008 - Con una importante ordinanza, resa in data 6.11.2008, il Tribunale di Grosseto in composizione collegiale, nell'ambito di un procedimento cautelare attivato da un socio della confconsumatori di Grosseto contro Telecom Italia per ottenere il ripristino della propria linea telefonica per presunti guasti e morosità, ha ribadito alcuni fondamentali principi:
1) grava sul gestore telefonico l'obbligo di provare la ricezione della fattura da parte dell'utente e che non inviando la fattura od altra comunicazione per lettera raccomandata a.r. non può essere sospeso il servizio. 2) È inaccettabile che il gestore telefonico non garantisca la continuità del servizio e non ripari guasti puntualmente. 3) La mancanza di servizio telefonico, al contrario di quanto aveva ritenuto il giudice di primo grado, determina un pregiudizio irreparabile in quanto l'utente è privato della possibilità di ricevere, in astratto, importanti chiamate da parte di chicchessia, a nulla valendo che l'abitazione dell'utente sia servita o meno dai gestori di telefonia mobile e che quindi l'utenza domestica non è surrogabile totalmente da quella mobile. In ossequio a questi principi il collegio del Tribunale ha riformato la decisione del Giudice Unico statuendo la soccombenza virtuale della Telecom, che nelle more del giudizio aveva riattivato la linea, condannando la società al pagamento delle spese dei due gradi del procedimento monitorio. L'utente era difeso dall'Avv. Ilaria Nunziata del foro di Grosseto. Leggi l'ordinanza. [.pdf]
Contratto di telefonia – ricorso di urgenza – illegittima la sospensione del servizio telefonico operata dalla compagnia a seguito della contestazione da parte dell’utente di alcune voci di spesa presenti in fattura per numeri “a tariffazione speciale”, telefonate satellitari e connessione ad internet.
Tribunale di Pisa – Sez. distaccata di Pontedera, ordinanza rep. 1421/08 del 15.9.08 - G.I. dott. F. Nicoletti
(Segnalazione dell’avv. Giovanni Longo)
Il Giudice ha accolto le tesi del ricorrente il quale ha introitato un ricorso di urgenza per chiedere l’immediata riattivazione della propria utenza telefonica sospesa a seguito del mancato pagamento da parte del ricorrente di una parte di alcune fatture nelle quale comparivano delle voci di spesa presuntivamente dovute per telefonate a numeri speciali, telefonate satellitari e connessione ad internet ad elevata tariffazione, attraverso programmi installati sul computer dell’utente (c.d. dialers). Prima del distacco della linea la problematica era stata già affrontata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale aveva disposto che la compagnia telefonica dovesse sospendere ogni attività diretta al distacco delle linee telefoniche per morosità nel pagamento di fatture emesse per chiamate e/o connessioni verso numerazioni qualificate come “satellitari internazionali”. Il Giudice ha concluso che la compagnia telefonica, ben dopo che le era stato intimato di interrompere tale pratica, ha continuato invece a minacciare il distacco delle linee telefoniche (nel caso in esame arrivando alle vie di fatto), al fine di ottenere il pagamento dei servizi resi da terzi suoi clienti, della dubbia legittimità del cui operato era perfettamente a conoscenza.
Contratto di telefonia – risarcimento danni a seguito di prolungato distacco – richiesta dell’ulteriore danno esistenziale – ammissibilità - tanto i “grandi” quanto i “piccoli” devono avere e darsi reciproco rispetto ed agire in piena trasparenza.
Giudice di Pace di Pisa, dott. E. Sanzo Sent. n. 2849/08
(Segnalazione dell’avv. Giovanni Longo)
La attrice ha citato in giudizio la propria compagnia telefonica chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del un prolungato guasto alla propria linea telefonica, oltre che a richiedere una somma a titolo per i danni patrimoniale e non patrimoniali e/o esistenziali conseguenti alla prolungata assenza del segnale. Il Giudice, convinto anche dalla circostanza che nelle more del giudizio
la attrice abbia dovuto incardinare due ricorsi d’urgenza per vedersi riattivare la linea e considerato il lungo periodo durante il quale è rimasta priva del collegamento telefonico, ha condannato la compagnia telefonica a rifondere le somme pagate dalla attrice per le fatture emesse durante il periodo del distacco, le somme versate al servizio di vigilanza collegato alla propria linea telefonica e quindi non utilizzato, le spese sostenute per utilizzare i telefoni cellulari, oltre che la somma come prevista nelle condizioni generali di abbonamento per ogni giorno di ritardo nella riparazione del guasto. Ma il Giudice si è spinto oltre riconoscendo alla attrice una somma a titolo di danno morale (o esistenziale). Evidenziando come la giurisprudenza più recente ha affermato che vi sono situazioni che provocano “stress” ed affaticamento psicologico, conseguenti a determinati comportamenti che volontariamente o anche solo colpevolmente vengono a determinarsi nei soggetti che li subiscono, è sufficiente che vi sia la prova del travaglio interno o se vogliamo del danno esistenziale, sia pure di breve durata, e delle difficoltà che gli stessi hanno creato nel soggetto che li ha dovuti subire. Tanto i “grandi” quanto i “piccoli” devono avere e darsi reciproco rispetto ed agire in piena trasparenza.
Attivo il blocco permanente gratuito delle chiamate verso le numerazioni più costose o critiche
Roma, 29 Settembre 2008 - Dal 1° ottobre 2008 sulle linee della telefonia fissa sarà attivo il blocco permanente gratuito delle chiamate verso le numerazioni più costose o critiche che ridurrà notevolmente il rischio per gli abbonati di ricevere bollette con addebiti, per chiamate mai effettuate, dovuti a comportamenti illeciti di terzi. Gli utenti, anche dopo il 1° ottobre 2008, hanno la possibilità di chiedere, con una semplice telefonata al proprio gestore, di rimuovere il blocco permanente o di sostituirlo con un blocco a PIN. Di tali novità e possibilità, l' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha avvisato direttamente gli utenti con una vasta campagna informativa, realizzata anche con il contributo delle Associazioni dei Consumatori e del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti), attraverso:
·la messa in onda sulle reti RAI e sulle reti radiotelevisive locali (in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Comitati Regionali delle Comunicazioni) di un apposito spot informativo (presente anche sulla prima pagina del sito web www.agcom.it); ·la pubblicazione di avvisi su 4 quotidiani a tiratura nazionale; ·la distribuzione, su tutto il territorio nazionale, di oltre 1 milione e 200 mila copie di un depliant esplicativo grazie anche alla rete delle rappresentanze locali delle Associazioni dei consumatori. Capillare è stata altresì l'informazione fornita, come richiesto dalle delibere dell'Autorità, dagli operatori della telefonia fissa i quali hanno avvisato in anticipo i propri abbonati attraverso una serie di canali (bollette individuali, annunci sui quotidiani e siti Web telefonate automatiche agli abbonati). Dal 1° ottobre 2008, infine, gli abbonati (ovvero coloro i quali ricevono la bolletta periodica) della telefonia fissa e mobile potranno richiedere al proprio operatore di attivare gratuitamente un servizio di avviso telefonico per traffico anomalo al superamento di determinate soglie di spesa. Leggi i dettagli. [.doc]
Tariffe, da Agcom diffida a Tim e Vodafone
Roma, settembre 2008 - Tim e Vodafone diffidate dall'Agcom, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, in merito ai ritocchi delle tariffe annunciati ad agosto. Nell'informativa si legge che le due società devono "adottare tutte le misure necessarie per assicurare agli utenti un'informativa trasparente e
il riconoscimento dei diritti di recesso senza penali, secondo quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche".
SANZIONI - Contestualmente l'Autorità ha avviato nei confronti ai due operatori telefonici procedimenti sanzionatori per le modalità finora adottate: nei confronti di Tim riguarda "l'inadeguatezza del preavviso nella modifica dell'autoricarica scattata il 6 agosto", per Vodafone "la scarsa trasparenza nelle condizioni economiche dell'offerta". "VITTORIA DEI CONSUMATORI" - La decisione dell'Agcom è per Adoc, l'associazione nazionale per la difesa e l'orientamento dei consumatori, una vittoria dei cittadini e dell'annunciato "sciopero del telefonino" promosso dagli internauti. "L'Adoc continuerà a vigilare affinché vengano ripristinati i vecchi contratti e tariffe, fino a quando non saranno adottate tutte le misure che garantiscano pienamente i diritti dei consumatori - commenta Carlo Pileri, presidente dell'Adoc -. Le regole del Codice civile e del Codice del consumo devono essere rispettate, l'utente deve essere informato correttamente, visto che aveva compiuto delle scelte proprio in base alle offerte tariffarie che erano state promosse". Secondo l'associazione è "positivo l'allargamento del mercato delle telecomunicazioni e della conseguente offerta tariffaria proposta dagli operatori, sia tradizionali che virtuali", ma rimane "il buco nero del canone obbligatorio Telecom per la telefonia fissa che, a nostro avviso, andrebbe eliminato. Inoltre andrebbe abrogata definitivamente la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti privati per la telefonia mobile. Una tassa anomala, obsoleta e vessatoria". "VIA 5 MILIONI DI CLIENTI" - Intanto le associazione dei consumatori sono sul piede di guerra. Secondo una stima di Altroconsumo saranno 5 milioni gli utenti che non accetteranno i nuovi piani tariffari di Tim e Vodafone e che intendono cambiare operatore, mantenendo il vecchio numero. L'associazione sostiene che "sia Tim che Vodafone non devono far pagare gli utenti nel caso decidano di scegliere un altro operatore: portabilità e credito residuo devono essere fruibili dal consumatore senza pagare dai 5 agli 8 euro, come avviene di prassi". Inoltre - aggiunge - Tim non dovrebbe applicare le nuove tariffe da martedì 9 settembre, "data la diffida dell'Agcom e la poca chiarezza nelle informative inviate agli utenti".
Attivazione automatica del blocco permanente delle chiamate verso le numerazioni più costose e a sovrapprezzo: ecco cosa AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) comunica alle associazioni dei consumatori
AGCOM
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI Informativa per le associazioni
Egregio Segretario/Gentile Presidente, Accogliamo l'invito e pubblichiamo lo SPOT [.wmv] [ Per visualizzare il filmato cliccaci sopra con il tasto sinistro del mouse; per scaricarlo sul tuo pc clicca invece con il tasto destro del mouse e scegli l'opzione "Salva oggetto con nome". ]
Confconsumatori sostiene AGCOM contro le imprese che hanno impugnato le delibere che impongono il blocco delle telefonate a sovrapprezzo
Parma, 9 giugno 2008 - Confconsumatori interverrà nei tre ricorsi presentati al TAR del Lazio contro le delibere dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni n. 418/07, 97/08 e 201/08 con le quali l'AGCOM ha imposto, a decorrere dal 30.6.2008, il blocco automatico delle chiamate in uscita verso le famigerate numerazioni a sovrapprezzo 899, 192 ed altre. Grazie a questa decisione saranno gli utenti consapevolmente ad abilitare la propria utenza richiedendo espressamente ai gestori telefonici un pin con il quale poter effettuare queste telefonate che talvolta costano anche 12,50 euro. Alcune società, per la verità non telefoniche, che utilizzano queste numerazioni per fornire servizi quali ad esempio la cartomanzia, giochi, l'astrologia ecc… hanno presentato tre ricorsi al TAR Lazio per sospendere l'entrata in vigore dei provvedimenti.
Confconsumatori sosterrà le decisioni dell'AGCOM intervenendo in giudizio ad opponendum affinchè dal 30 giugno in poi gli utenti possano contare di vedere eliminato lo scempio di bollette astronomiche, talvolta dovute a telefonate inconsapevoli, così elimando l'enorme mole di contenzioso creato da questo grave difetto di trasparenza ed informazione. La Confconsumatori ha dato mandato agli Avvocati Marco Festelli e Barbara D'Agostino di intervenire in giudizio sostenendo le ragioni dell'Autorità.
Stop dall'AGCOM alle numerazioni sovrapprezzo: Confconsumatori soddisfatta
Parma, 21 febbraio 2008 - Finalmente l'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) accoglie le richieste delle associazioni dei consumatori e garantisce concretamente gli utenti. Infatti, ha deliberato che:
-dal 31 marzo 2008, tutte le chiamate sovrapprezzo potranno essere disabilitate con un PIN; - dal 30 giugno 2008, la disattivazione delle numerazioni sovrapprezzo sarà obbligatoria ed automatica per tutti gli operatori e per usare tali numeri bisognerà farne richiesta. Confconsumatori auspica che l'Autorità ora controlli e sanzioni gli operatori telefonici che sospendono il servizio nonostante gli utenti abbiano inviato reclamo con raccomandata A/R, o domanda di conciliazione per fatture maggiorate con servizi sovrapprezzo, e ponga attenzione alle numerose controversie pendenti tra utenti e gestori telefonici circa i truffaldini numeri non geografici a carissimo sovrapprezzo. Infine, Confconsumatori esprime viva soddisfazione anche per la decisione di non addebitare ai consumatori le spese di spedizione delle bollette telefoniche.
Confconsumatori registra a Grosseto un enorme aumento del contenzioso tra utenti e gestori di telecomunicazioni
Grosseto, 22.01.2008 - Nel corso dell'anno 2007 lo sportello Confconsumatori di Grosseto, accreditato dalla Regione Toscana col marchio "prontoconsumatore", ha registrato un'impennata delle liti tra utenti e società che erogano servizi di tlc. Le pratiche trattate (ovvero soltanto quelle nelle quali l'utente è stato assistito dall'associazione sia nella stesura del reclamo che nella fase conciliativa) sono state 190, rispetto alle circa 130 dell'anno 2006. Con un incremento di oltre il 50%.
La maglia nera della società che ha ricevuto contestazioni spetta a Telecom Italia (sia per la rete fissa che per quella mobile) con 128 pratiche, segue Wind-infostrada con 16, Tele 2 con 15, H3G con 10, Fastweb 8, Vodafone 4, Elitel 3, Sky Tv 3, Tiscali 2 ed Albacom 1. Le contestazioni ricevute da Confconsumatori hanno riguardato principalmente servizi non voluti ed erogati senza il consenso dell'utente, addebito di telefonate per numerazione a pagamento, traffico internet anomalo, offerte reclamizzate via telefono dai vari venditori di servizi di tlc che poi sono stati addebitati a prezzi diversi. Nel 2008 Confconsumatori ha intenzione di inviare ogni reclamo che invia per conto degli utenti anche all'Autorità di garanzia nelle Telecomunicazioni affinchè si renda conto dei notevoli disagi e disservizi che i gestori telefonici creano ai propri utenti ed intervenga con sanzioni efficaci per prevenire il contenzioso. L'ufficio stampa
A Grosseto sono in crescente aumento i reclami contro i gestori di telecomunicazioni
Grosseto, 17.10.2007 - Lo sportello grossetano della Confconsumatori vede aumentare nell'anno 2007 i reclami, gestiti dalla Confconsumatori, presentati da utenti di società operanti nel settore delle telecomunicazioni.
Già nel 2006 la Confconsumatori ha avuto la netta sensazione di un aumento vertiginoso di liti tra consumatori e gestori di tlc, dovuti innanzitutto a pratiche di vendita di servizi quanto meno di dubbia correttezza. Nei primi 9 mesi dell'anno, quindi da Gennaio a Settembre 2007, la Confconsumatori ha gestito 144 pratiche di reclamo-contestazione avviate da propri soci rivolte a compagnie dei servizi di telecomunicazioni, quindi telefonia fissa, mobile e tv a pagamento. La maglia nera spetta a Telecom, che sommate anche le pratiche di telefonia mobile, conta ben 103 interventi della confconsumatori. Segue Tele 2 con 11 interventi, H3G CON 9 interventi, Wind-infostrada con 8, Fastweb con 4, Elitel 3 e Tiscali 2, chiude Vodafone con 1. Quanto alla televisione i reclami gestiti sono soltanto tre e riguardano Sky. Ovviamente questi sono i casi dove l'associazione è intervenuta affiancando l'utente con lettere di contestazione, procedure di conciliazioni, esposti all'autorità di garanzia ed altro. Confconsumatori nel divulgare queste cifre intende fornire, nel motto del prevenire meglio che curare, alcuni semplicissimi ma utili consigli: 1) quando si viene contattati al telefono per offerte promozioni commerciali rispondere sempre di no, diffidando da quanto viene detto. Non acconsentire mai alla registrazione delle telefonata ed esigere- ove l'offerta interessi- di ricevere informazioni scritte circa i costi del servizi, durata ed altro ovvero farsi dire il sito ove è possibile scoprire se ciò che l'operatore propone è vero. 2) Per regolamento dell'agcom chi propone un servizio telefonico a distanza deve fornire il suo nome, cognome e le generalità dell'azienda per cui lavora. Se rifiuta di fornire queste semplici notizie riagganciare subito. 3) Anche nei negozi è necessario leggere le condizioni dell'abbonamento e contrattuali prima di firmare. Una firma è un impegno che può provocare spiacevoli sorprese. In caso di dubbio non firmare e soprattutto non dire mai di si senza aver letto tutto il malloppo dei documenti. 4) Quanto arriva una fattura o bolletta anomala, anche se con costi di importo modesto, è bene contestarla subito per scritto. 5) Per il web, dove si nascondono tante fregature, stipulare possibilmente contratti adsl con tariffa integralmente flat, poiché le tariffe miste nascondo l'incognita del consumo a kilobyte, di difficile calcolo. 6) Non utilizzare mai i numeri ad alto valore aggiunto come quelli di cartomanti ovvero giochi a premi anche televisivi. Vi sono numeri che arrivano a far costare la telefonata anche 12,50 euro. 7) Tra poco entrerà in vigore il nuovo regolamento imposto dall'autority e sarà per tutti possibile chiedere la chiave digitale per impedire telefonate involontarie alle numerazioni più costose. 8) Quando si chiude un contratto con un gestore di tlc è necessario restituire sempre i beni in comodato (ad esempio telefonino o decoder), quindi leggere attentamente le istruzioni riportate nel contratto originario per la riconsegna del materiale. 9) E' bene tenere a mente che col secondo decreto Bersani è possibile recedere da qualunque contratto di servizi di tlc, senza penali, con preavviso scritto di 30 giorni. Per informazioni telefoniche o personali la sede grossetana della Confconsumatori è sempre a disposizione dei cittadini nei giorni di martedì- venerdì ore 16-19, giovedì ore 9-12 e mercoledì- solo su appuntamento- dalle ore 14,30 alle ore 15,30. Telefono numero 0564.418276, web site www.confconsumatoritoscana.it L'ufficio stampa
Attenzione alla truffa telefonica!
4 ottobre 2007 - Confconsumatori segnala a tutti i cittadini un caso di presunta truffa telefonica che sta colpendo numerosi anziani, e non solo, e suggerisce come comportarsi per evitare di cascarci.
Numerose persone sono state, infatti, tratte in inganno da Canale Italia, attraverso un gioco a quiz nel corso del quale, telefonando, si sarebbe vinto un alto montepremi indovinando una semplice canzone. Attenzione però! Alla risposta, un disco dice dapprima di attendere in linea, e subito dopo di riprovare a telefonare obbligando così a ricomporre il numero; in realtà la telefonata passa ad un 899, numero speciale che comporta un elevato costo della chiamata (12,50 € anche per un solo secondo). L'avv. Sabrina Contino, legale Confconsumatori Lombardia, che si sta occupando della vicenda, consiglia: "Nel caso altri cittadini siano stati vittime di questa vicenda, è necessario fare denuncia alla Polizia Postale locale, con la quale stiamo tuttora collaborando per garantire maggiori controlli, successivamente inviare a Telecom una raccomandata A/R contestando l'accaduto e chiedendo (in attesa di accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria) di soprassedere dalla richiesta di pagamento delle somme da imputare a tali chiamate, pagando regolarmente il corrispettivo per gli altri consumi non in contestazione; sarebbe altresì opportuno segnalare la vicenda all'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM). Attraverso tali strumenti sarà possibile attivare maggiori canali di tutela per i cittadini, auspicando così un intervento risolutivo che possa porre termine al dilagare di tale fenomeno e responsabilizzare le compagnie telefoniche." Ecco i modelli di lettera da inviare a Telecom [.doc] e quello di querela da depositare presso la Polizia Postale [.pdf]. Per maggiori informazioni è possibile contattare Confconsumatori Lombardia: tel. 02.83241893, fax. 02.58104162, e-mail. lombardia@confconsumatori.it
Confconsumatori vince a Pisa contro Albacom e Telecom per inadempienze contrattuali
Grosseto, 1 agosto 2007 - La Federazione di Pisa della Confconsumatori ha assistito quattro consumatori alle prese con disservizi delle compagnie telefoniche Albacom e Telecom ottenendo altrettante ordinanze cautelari urgenti dal Tribunale di Pisa.
Nel primo caso contro Albacom il Tribunale, con ordinanza 16.04.07, ha dichiarato che l'immotivata e prolungata sospensione del servizio di internet del gestore costituisce grave ed irreparabile pregiudizio per cui ha condannato il gestore all'immediato ripristino della linea ADSL per connessioni ad internet. In altro caso invece contro Telecom il Tribunale di Pisa ha preso atto che soltanto dopo la notifica del ricorso urgente il gestore telefonico ha provveduto all'attivazione del servizio ADSL Alice che il malcapitato utente attendeva da mesi nonostante i ripetuti solleciti. Il Giudice ha rilevato l'assoluta urgenza e la giustificazione del provvedimento richiesto di attivare un servizio ormai indispensabile, anche per le normali attività di tutti i giorni, come quello di ADSL. Pertanto stante il tardivo adempimento di Telecom solo in corso di causa il Giudice ha condannato la società al pagamento delle spese processuali. Gli ultimi due casi contro Telecom l'associazione ha assistito altrettanti utenti che attendevano da mesi la riparazione della linea telefonica. Anche in questo caso soltanto dopo la notifica dei ricorsi urgenti Telecom ha visto bene di eseguire le riparazioni delle linee telefoniche non sfuggendo però alla soccombenza tant'è che in tutti e due i casi è stata condannata al pagamento delle spese. Confconsumatori a Pisa, come in tutta la Toscana, è in prima linea per combattere i disservizi dei gestori telefonici che troppo spesso ormai meritano di sfociare nelle aule di giustizia di fronte ai comportamenti reiteramente omissivi delle compagnie che risultano veloci ed efficienti per i contratti ma troppo lente per le attivazioni dei servizi, le riparazioni dei guasti ed in generale poco brillanti nella risposta ai reclami dei loro clienti. Si allegano le seguenti quattro sentenze: n. 1. [.pdf] n. 2. [.pdf] n. 3. [.pdf] n. 4. [.pdf]
Telecom non rimborsa quanto stabilito nel corso della conciliazione ed il giudice ingiunge il pagamento
Grosseto, 16 marzo 2007 - Anche le associazioni di consumatori sono utenti del telefono e talvolta sono vittime di disservizi della Telecom. Un'odissea anche per la Confconsumatori di Grosseto che dopo essersi vista addebitare in bolletta servizi non richiesti proponeva istanza di conciliazione all'interno della procedura paritetica Telecom // associazioni di consumatori.
La Telecom riconosceva così un rimborso di circa 90,00 euro in data 29.06.2006. Dopo mesi di attesa e di solleciti il rimborso non arrivava e la Confconsumatori Grosseto era costretta a chiedere al Giudice di Pace di Grosseto un decreto ingiuntivo per ottenere quanto dovuto. Il decreto veniva emesso dal Giudice Dr. Andrea Ferraris e dopo la notifica non veniva opposto da Telecom che ora si vedrà costretta a sborsare anche le spese legali del procedimento. Dunque anche le associazioni che rappresentano i consumatori sono vittime dei disservizi dei gestori telefonici. Si allega decreto ingiuntivo n. 1288/06. [.doc]
Il presidente regionale, Marco Festelli
Confconsumatori "diffida" Telecom
Parma, 24 novembre 2006 - Confconsumatori ha inviato una diffida a Telecom, invitando l'azienda a voler cessare i comportamenti scorretti tenuti contro gli utenti, avvertendo che, in caso contrario, l'associazione procederà con azione inibitoria.
Confconsumatori prende atto di un crescente malcontento tra i consumatori per il servizio offerto da Telecom e, tra i comportamenti maggiormente contestati, rilevano l'attivazione di servizi non richiesti, l'addebito in bollette di somme non corrispondenti al reale traffico telefonico, l'applicazione di costi diversi da quelli previsti, spesso il tutto senza consenso degli utenti stessi. L'associazione pertanto richiede che Telecom cessi tali condotte, che rappresentano un'evidente divario tra ciò che è stato affermato ai tavoli di confronto e pubblicamente da autorevoli dirigenti, ed il comportamento effettivo verso i consumatori. Sono ormai all'ordine del giorno le sospensioni ingiustificate della linea telefonica senza preavviso, l'addebito di penali infondate ed il mancato tempestivo rimborso di risarcimenti o indennizzi. Ne sono prova anche le numerose sentenze ottenute da Confconsumatori in tutta Italia, da Brindisi a Genova, da Cascina (Pisa) a Carini (Palermo), e dalle altre associazioni di tutela dei consumatori. Confconsumatori auspica che Telecom accolga la presente richiesta e renda effettiva la tutela e la garanzia ad una corretta informazione per tutti gli utenti, adottando concretamente una condotta trasparente e coerente con quanto dichiarato. Per maggiori informazioni sui propri diritti è possibile contattare le sede locale Confconsumatori, via Ronchi 24 a Grosseto, tel. e fax 0564,418276 email toscana@confconsumatori.it
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