A Parma nuovo successo in un caso di phishing


Parma, 15 novembre 2010 - Un caso di pirateria informatica si è risolto con un nuovo successo di Confconsumatori. Un consumatore, titolare di un conto corrente presso un intermediario finanziario, aveva effettuato un'operazione attraverso il servizio di home banking ed era rimasto vittima di un episodio di pirateria informatica. Riconosciuta in parte la responsabilità del consumatore, veniva però considerata anche la concorrente responsabilità dell'intermediario per non aver predisposto adeguati sistemi di protezione a favore dei propri clienti rispetto al rischio di truffe telematiche. Questa volta è l'Arbitro Bancario Finanziario, al quale il titolare di un conto corrente presso un noto intermediario finanziario si era rivolto, attraverso la Confconsumatori di Parma, dopo la risposta negativa dell'Istituto di credito, a riconoscere la responsabilità di quest'ultimo per non aver predisposto gli idonei sistemi di protezione contro le truffe perpetrate per via telematica. Il caso aveva visto coinvolto un titolare di conto corrente che, durante un'operazione effettuata tramite il servizio di home banking, aveva ingenuamente risposto ad un messaggio di posta elettronica che invitava il titolare del medesimo conto a fornire il proprio codice dispositivo. L'utente, immediatamente dopo l'operazione effettuata, si era accorto di non riuscire più ad entrare nel sito dell'Istituto di credito presso il quale aveva il proprio conto, scoprendo altresì come ignoti avessero prelevato dal suo conto una somma di denaro attraverso il codice dispositivo precedentemente fornito. Nonostante la denuncia sporta alle autorità locali l'intermediario finanziario si era rifiutato di riconoscere alcun rimborso a favore del proprio cliente che si era così rivolto alla Confconsumatori e attraverso quest'ultima all'Arbitro Bancario Finanziario. Attraverso il ricorso a quest'Autorità per la risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore bancario, il titolare del conto corrente, pur essendo stato riconosciuto in parte responsabile dell'accaduto per non avere diligentemente custodito il proprio codice d'accesso al servizio di home banking, si è però visto riconoscere il diritto ad un risarcimento per non essere stato adeguatamente informato dalla società della quale era cliente in merito ai rischi connessi alle operazioni bancarie effettuate in via telematica.
"Quella dell'Arbitro Bancario Finanziario - l'avv. Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma che ha assistito il consumatore - è una decisione molto importante perché riconosce, accanto al dovere dell'utente di prestare sempre la massima diligenza nell'utilizzo dei propri codici di accesso al servizio di home banking, anche l'altrettanto fondamentale dovere di diligenza dell'intermediario finanziario nell'adozione di tutte le cautele necessarie per proteggere adeguatamente la clientela dal rischio sempre più frequente di truffe informatiche".



Un Quiz farsa per truffare i telespettatori


Milano, 18 giugno 2010 - La Confconsumatori, che da anni segue con attenzione diversi casi di truffe ai danni dei cittadini-consumatori, ha registrato, per l'ennesima volta, il caso della rete televisiva privata "Canale Italia", già denunciata nel 2007 per truffe simili. L'emittente, attraverso un attraente gioco a quiz in apparenza molto semplice da risolvere, porta avanti una vera e propria truffa a danno dei telespettatori ignari. Il nome del programma incriminato è "Quiz Time", in onda 3 volte al giorno: al mattino dalle 10 alle 12, nel pomeriggio dalle 14 alle 16 e in seconda serata dalle 23.30 all'1.30. Il gioco proposto da "Quiz Time" prevede che il telespettatore chiami per indovinare una semplice parola priva di alcune lettere. Ogni volta, però, che il telespettatore tenta di dare la risposta, una voce registrata recita:"Riprova! Ci sei quasi!", obbligando così a ricomporre il numero da capo. Recentemente inoltre, come hanno segnalato diversi associati, Canale Italia ha aggiunto la possibilità di partecipare al gioco dando la risposta via SMS al numero 488.2*** che, a quanto dichiara l'emittente, avrebbe un costo di 0,50 cent. In realtà, inviando l'SMS, il consumatore stipula, spesso a sua insaputa, un contratto di abbonamento. "Quiz Time", infine, palesemente non viene trasmesso in diretta, come invece vorrebbe far credere Canale Italia, ed è da ritenersi falso anche il messaggio che appare in sovraimpressione "chiamata senza attese", infatti la telefonata non viene mai passata ad alcun operatore.
Per questo la Confconsumatori di Milano ha presentato ieri una lettera di denuncia all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) chiedendo la tempestiva interruzione del programma e che vengano presi al più presto i provvedimenti del caso.



La grande truffa dei formaggi avariati: Confconsumatori presenta un esposto alla Procura di Cremona


Parma, 16 settembre 2008 - Confconsumatori ha presentato un esposto alla Procura del Tribunale di Cremona, perché siano resi noti al più presto tutti i nomi delle aziende che hanno venduto, e potrebbero continuare a vendere, formaggi avariati, con la presenza di muffe, larve di insetti, escrementi e carcasse di topi, e perché venga effettuato il sequestro di tutti i prodotti, eventualmente ancora sul mercato nazionale. "L'articolo 32 della Costituzione pone la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività", dichiara l'avv. Luca Panzeri, legale che rappresenta l'Associazione nella vicenda, e Confconsumatori chiede alla Magistratura che tale diritto venga garantito e che chi attenta alla salute pubblica venga duramente colpito dalla legge. Le truffe alimentari pericolose per la salute pubblica, scoperte in questi ultimi anni sono numerosissime. Confconsumatori si è occupata anche di latte avariato fabbricato con aggiunta di ammoniaca nel 2004, di ovoprodotto fatto con uova marce nel 2005, di mozzarelle agli anabolizzanti nel 2006, di quelle prodotte con latte di bufale affette da brucellosi nel 2007 e di quelle alla diossina nel 2008; e così via. La sicurezza alimentare è scarsamente tutelata nel nostro Paese. Confconsumatori chiede maggiori e più efficaci controlli e una Giustizia più sollecita nel combattere un crimine così diffuso e dannoso per la salute dei cittadini.Per informazioni Confconsumatori Lombardia, tel. 02.83241893, fax. 02.58104162, e-mail: lombardia@confconsumatori.it



Societa' Tech & Form : chiesto rinvio a giudizio per associazione a delinquere finalizzata alla truffa


Milano, 30 gennaio 2008 - Confconsumatori, dal 2003, sta seguendo i truffati dalla società Tech & Form, cioè le persone che erano state indotte da tale società a stipulare contratti per l'acquisto di computer portatile accompagnato, si diceva, da un ciclo di lezioni on line all'esorbitante e ingiustificato costo di 4.550 €, con la promessa di facili guadagni. Per i malcapitati, la truffa aveva inizio con un invito (fatto generalmente da un amico o un parente) a partecipare ad un evento che si teneva in hotel milanesi di lusso. Qui, in un clima sovraeccitato, le "vittime", spesso persone con difficoltà economiche, venivano frastornate da messaggi del tipo "Sapere è potere" e da dichiarazioni di alcuni che sostenevano di avere, con Tech & Form, trovato la fortuna. L'obiettivo era quello di indurli a firmare contratti, anche di finanziamento, per l'importo sopra citato. La truffa funzionava con il sistema della "catena di Sant'Antonio": "Se riuscirai ad iscrivere altre persone, per ogni contratto tu avrai una detrazione sul tuo debito. Se porterai tanti clienti, i tuoi guadagni saranno elevatissimi". La maggior parte dei truffati non ha mai neppure potuto usare il computer, e si è rivolta a Confconsumatori per essere tutelata e uscire da questa truffa piramidale.
A seguito di numerose denunce fatte sia da Confconsumatori che dagli stessi truffati alla Polizia Postale della Lombardia, sono iniziate indagini da parte del Pubblico Ministero dott. Targetti che, nel novembre 2007, ha chiesto il rinvio a giudizio per i responsabili della società Tech & Form. I reati contestati sono quelli di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e di induzione in errore sull'effettività dei beni e dei servizi acquistati, facendo versare alle vittime un' ingente somma di denaro.
Confconsumatori Lombardia, attraverso gli avvocati Wanda Zurlo e Luca Panzeri, intende continuare a seguire i truffati, facendoli costituire parte civile nel processo penale, al fine di ottenere restituzione e risarcimento per quanto speso e patito in questi anni; l'udienza preliminare è stata fissata per il 25 febbraio 2008.
Chi fosse incappato, suo malgrado, nelle spire di questa truffa, e volesse costituirsi parte civile nel processo, può prendere contatti, entro il 15 febbraio, con Confconsumatori (Via De Amicis, 17, 20123 Milano, Tel. 02-83241893, Fax: 02-58104162, e-mail: lombardia@confconsumatori.it)



ATTENZIONE ALLE VENDITE PIRAMIDALI O CATENE DI SANT'ANTONIO! -- VADEMECUM


Grosseto, 20/11/2006 - Con il decreto legislativo 173/2005 il legislatore ha emanato una serie di norme atte a regolamentare la vendita a domicilio del consumatore a tutela non solo degli acquirenti ma anche di quelle persone che con la scusa di un lavoro ed un guadagno sicuri vengono inquadrati all'interno di una piramide destinata al mero reclutamento di nuovi soggetti.
Pertanto Confconsumatori segnala ai cittadini grossetani, sia interessati ad avviare una attività di vendita che interessati al mero acquisto di prodotti offerti presso il proprio domicilio, di ricordare i seguenti consigli:
1) diffidare dal chi, offrendo un lavoro od un guadagno, chiede inizialmente una somma di denaro o pretende l'acquisto di alcuni prodotti.
2) È vietato per qualunque impresa od organizzazione chiedere, all'atto del reclutamento o per la permanenza, una somma di denaro ovvero l'acquisto di una quantità di prodotti da rivendere senza l'obbligo per l'impresa di rimborsare almeno il 90% del valore dei beni invenduti.
3) E' vietata la promozione di catene di sant'antonio ovvero di quelle operazioni che configurano possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone.
4) La vendita diretta a domicilio è legittima purchè sia preceduta da una comunicazione presso il competente comune (secondo l'articolo 19 del d.lvo 114/1998) e può essere avviata solo trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Comune.
5) Attenzione: agli incaricati alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto.
6) Gli incaricati di vendere beni al domicilio dei consumatori devono indossare un tesserino di riconoscimento numerato e recante le generalità e la fotografia del venditore con il nome del responsabile dell'impresa stessa.
7) E' bene quindi non aprire la porta a coloro che si presentano a vendere, porta a porta, privi del relativo tesserino.
8) Per i beni acquistati od ordinati a domicilio esiste diritto di ripensamento da esercitarsi entro 10 giorni con lettera raccomandata a.r. e restituzione della merce eventualmente acquistata.



 
 
 
 
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