Multiproprietà: nuova vittoria in appello a Trieste


Parma-Trieste, 24 maggio 2013 - Una coppia di Trieste sognava le Baleari, ma si era ritrovata con un contratto fumoso e un finanziamento da pagare. Ancora una significativa vittoria di Confconsumatori in materia di multiproprietà: la Corte d'appello di Trieste, ha confermato una precedente sentenza del Tribunale di Trieste del 2010 che aveva dichiarato la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà e del connesso contratto di finanziamento.
La Corte ha accertato, a causa della sua assoluta indeterminatezza, la nullità del contratto d'acquisto di un certificato di associazione del complesso turistico residenziale "Mediterranean Club Cala PI" nelle isole Baleari. Secondo i giudici di primo grado e d'appello non è chiaro l'oggetto del contratto, consistente nell'acquisto di un mero certificato d'iscrizione. Sarebbe, in particolare, incomprensibile in cosa mai il medesimo si sostanzi, non essendo certo direttamente individuabile in un vero e proprio diritto di soggiorno.
La Corte, come già il Tribunale, ha inoltre ravvisato un incontestabile collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e quello di concessione del credito stipulato con una società finanziaria, dichiarando, per l'effetto, anche la nullità di quest'ultimo.
"La sentenza - secondo gli avvocati Giovanni Franchi e Augusto Truzzi, legali Confconsumatori che hanno difeso in giudizio la coppia - conferma l'orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e di Parma e delle Corti d'appello di Trieste e Bologna, per le quali il contratto di finanziamento deve ritenersi strettamente connesso a quello d'acquisto, con la conseguenza che dalla nullità di quest'ultimo discende anche la sua. È di particolare importanza il fatto che la Corte abbia confermato la sentenza nella parte in cui, oltre a dichiarare la nullità del contratto di finanziamento - il che impedisce che possano essere chiesti altri soldi ai consumatori - abbia anche dichiarato che nulla era dovuto alla società che aveva concesso il finanziamento.
"Tutti coloro che hanno sottoscritto contratti di questo tipo - concludono i legali - potranno chiedere, entro i limiti della prescrizione decennale, il rimborso delle somme versate anche alle finanziarie, non più solo ai venditori, ormai tutti dichiarati falliti anche a causa e grazie alle cause promosse da Confconsumatori".  
 




Multiproprietà: nuova vittoria a Parma


Parma, 25 settembre 2012 - Sognava le Canarie, ma si è trovato intrappolato tra un contratto fumoso e una pioggia di rate da pagare. Ancora una significativa vittoria dei legali Confconsumatori in materia di multiproprietà. Questa volta è stato il Tribunale di Parma a dichiarare la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà e del connesso contratto di finanziamento.
Il Tribunale ha accertato la nullità del contratto per assoluta indeterminatezza dell'oggetto. Il testo, infatti, faceva riferimento all'acquisto di un certificato di associazione nel complesso residenziale Castillo Beach Club attributivo del "diritto trasmissibile agli eredi, vendibile o cedibile per atto tra vivi, di occupare, godere, ed utilizzare in via piena ed esclusiva, un appartamento bilocale-4 posti letto di superficie pari a circa 45 mq. in "periodi settimanali di floating" alle isole Canarie". Secondo il giudice, infatti, il contratto fatto firmare all'"incauto" acquirente non sarebbe in realtà affatto chiaro quanto all'individuazione dell'immobile e in merito ai diritti del consumatore.
Il Tribunale ha, inoltre, ravvisato un incontestabile collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e quello di concessione del credito stipulato con una società finanziaria, dichiarando, per l'effetto, anche la nullità di quest'ultimo e condannando la stessa alla restituzione di quanto ratealmente pagato dal consumatore, ossia fino alla notifica dell'atto di citazione l'importo di € 6.456,85.
La sentenza, secondo l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio la coppia, "conferma così l'orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e di Parma, per le quali il contratto di finanziamento deve ritenersi strettamente connesso a quello d'acquisto, con la conseguenza che dalla nullità di quest'ultimo discende anche la sua".
Sempre per l'avv. Giovanni Franchi "è di particolare importanza il fatto che il Tribunale non si sia limitato a dichiarare la nullità del contratto di finanziamento, impedendo così che possano essere chiesti altri soldi ai consumatori, ma soprattutto abbia condannato la società che aveva concesso il finanziamento alla restituzione di quanto versatole dall'acquirente".  
 




Contratti di timesharing poco chiari: Confconsumatori vince in appello


Parma-Trieste, 26 settembre 2011 - La promessa di una multiproprietà da sogno alle Baleari aveva trascinato una coppia di Trieste in un vortice di contratti indefiniti e rate da pagare. Grazie a Confconsumatori la coppia di associati aveva ottenuto l'annullamento del contratto d'acquisto (e del contratto di finanziamento collegato) per assoluta indeterminatezza del soggetto. Oggi la Corte d'Appello ha confermato quella vittoria con sentenza n. 349/11, condannando la società venditrice e la finanziaria alla restituzione di quasi 9 mila euro, comprese le spese di lite. La Corte ha accertato la nullità del contratto d'acquisto di un certificato di associazione del complesso turistico residenziale "Mediterranean Club Cala PI" sito nelle isole Baleari a causa della sua assoluta indeterminatezza. Secondo il giudice d'appello, come per quello di primo grado, non è ben chiaro l'oggetto del contratto, consistente nell'acquisto di un mero certificato d'iscrizione e non è direttamente individuabile in un vero e proprio diritto di soggiorno. La società venditrice del relativo pacchetto di timesharing è stata dunque condannata alla restituzione dell'acconto versato dagli acquirenti. Incontestabile il collegamento tra contratto di acquisto e quello di finanziamento, anch'esso annullato per l'effetto. La finanziaria dovrà restituire quanto ratealmente pagato dai consumatori. Il tutto, comprese le sperse di lite, per complessivi 8.837,23 €.
La sentenza, secondo l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio la coppia insieme al presidente dell'associazione del Friuli Venezia Giulia avv. Augusto Truzzi, "conferma così l'orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e di Parma, per le quali il contratto di finanziamento deve ritenersi strettamente connesso a quello d'acquisto". Sempre per l'avv. Giovanni Franchi "è di particolare importanza il fatto che la Corte ha confermato la condanna della società che aveva concesso il finanziamento alla restituzione di quanto versatole dalla coppia. I consumatori sanno così che potranno chiedere il rimborso delle somme versate anche alla finanziaria, non più solo ai venditori, ormai tutti dichiarati falliti anche a causa e grazie alle cause promosse da Confconsumatori".  
 




Time sharing: Confconsumatori vince ancora


Milano, 23 giugno 2011 - La nullità del contratto di time sharing produce la nullità del connesso contratto di finanziamento. Un'altra vittoria di Confconsumatori che consolida l'orientamento della giurisprudenza in materia di multiproprietà time sharing, e non solo. Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione di Saronno, con sentenza del 17 maggio 2011, ha dichiarato la nullità per mancata individuazione dell'oggetto del contratto e, contestualmente ha dichiarato nullo anche il contratto di finanziamento che due associati di Confconsumatori avevano stipulato con una società finanziaria collegata alla società che vendeva loro il cd. "certificato di associazione in time share". "Questa - commenta Wanda Zurlo, legale di Confconsumatori che ha difeso gli associati in giudizio - è una delle tante e ormai diffuse truffe perpetrate ai danni di cittadini, forse in po' ingenui, ma effettuate da veri e propri esperti dell'arte della persuasione con metodi suggestivi e fraudolenti, che fanno leva sul desiderio legittimo di concedersi una possibilità di viaggiare a bassi costi. Purtroppo, tale desiderio rimane frustrato e resta il peso di un impegno economico pesante". Molti Tribunali ormai si pronunciano a favore dei consumatori dichiarando la nullità dei suddetti contratti. Importante è soprattutto l'affermarsi della giurisprudenza che, sottolineando lo stretto collegamento tra i due contratti, dichiara la nullità di entrambi, esonerando il consumatore dall'obbligazione assunta con il contratto di finanziamento (per lo più rate mensili per almeno 5 anni o più). Nella sentenza in oggetto, il Giudice fa ricorso all'istituto del "mutuo di scopo". "Va detto - continua la Zurlo - che la legislazione sul punto, seppure in ritardo anche rispetto alla giurisprudenza (che al fine di colmare un vuoto normativo, doveva ricorrere alle categorie del mutuo di scopo o a quella del "contratto unico complesso"), si è finalmente adeguata a partire da una normativa comunitaria, producendo risultati favorevoli per i consumatori, in tutti i casi in cui (e quindi non solo nel caso del time share) si acquista un bene mediante finanziamento". Confconsumatori ricorda che per ogni problema riguardante viaggi e servizi turistici è attivato, nell'ambito del progetto "Guarda che ti riguarda!" un indirizzo e-mail tramite il quale l'associazione offre consulenza e assistenza ai turisti: turismo@guardachetiriguarda.it .  
 




Codice del turismo: sono necessarie delle modiche


Roma, 23 febbraio - Si è svolta questa mattina presso la Commissione Semplificazione del Senato della Repubblica l'audizione delle associazioni dei consumatori sulla bozza di decreto legislativo del Codice del Turismo. Confconsumatori è stata rappresentata dall'avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale del settore Trasporti e Turismo dell'associazione. Lo schema di decreto porta con sé diverse incognite, che possono trasformarsi in dubbi e perplessità se si tiene conto che la disciplina dei cosiddetti pacchetti turistici e dei contratti di multiproprietà viene "trasferita" in tale testo togliendola, mediante abrogazione, dal Codice del Consumo. La scelta viene motivata con l'orientamento, già seguito dal legislatore, di codificazioni di settore, come ad esempio nella materia bancaria, finanziaria e assicurativa. "O bere o affogare - commenta Carmelo Calì - resta allora da capire se con tale nuovo Codice, al di là dell'allocazione delle norme, il cittadino ne trarrà un vantaggio".
È certamente positivo che trovi una espressa previsione il diritto del turista al risarcimento del danno da vacanza rovinata, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto. E' altrettanto positivo che venga ritenuto inesatto adempimento l'inottemperanza anche lieve degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
Importante anche l'esclusione del termine di 10 giorni dal rientro per la spedizione del reclamo: adesso sarà sufficiente una tempestiva presentazione dello stesso. Ciò non vincolerà al termine breve ed eviterà per i consumatori tanti problemi che ci sono stati in passato.
È invece fortemente negativa l'eliminazione del Fondo di Garanzia in caso di insolvenza o di fallimento del Tour Operator o dell'agenzia di viaggi. Se in passato il Fondo non ha funzionato ciò è stato causato dalla mancanza di risorse. Non è con l'eliminazione che si risolve il problema, ma dotando il Fondo delle necessarie risorse perché lo stesso funzioni e i turisti possano essere risarciti.
"Sono questi alcuni esempi,- commenta Calì - ma tante sono le questioni sul tappeto su cui sarà necessario tornare. Ci auguriamo che le ragioni dei consumatori possano essere recepite, perché tutti siamo turisti, anche i legislatori".  
 




Time-sharing: Confconsumatori vince in appello a Bologna


Parma, 16 dicembre 2010 - Ancora una significativa vittoria dei legali Confconsumatori in materia di multiproprietà. Questa volta è stata la Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 1209/10, a dichiarare la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà, sottoscritto da una copia di associati Confconsumatori. La Corte ha accertato la nullità del contratto, avente ad oggetto l'acquisto del diritto esclusivo di occupazione in sistema fluttuante Trust nei complessi turistico-immobiliari di certo Club La Costa "nel periodo di codice rosso di stagione Alta…" a causa della sua assoluta indeterminatezza. Secondo il giudice, la stessa discende dalla mancata indicazione del "periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l'acquirente può esercitare tale diritto", non essendo sufficiente limitarsi a parlare, come nella specie, di periodo rosso. È stata così ribaltata una precedenza sentenza del Tribunale di Parma, che aveva invece ritenuto assolutamente infondata la richiesta di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, perché il medesimo, seppur non determinato era, a suo parere, certamente determinabile sulla base della documentazione consegnata agli acquirenti. Confconsumatori, ormai da anni critica nei confronti nel sistema di queste operazioni di cosiddetto timesharing - segnala che peraltro la società venditrice è stata dichiarata fallita, con l'effetto che i consumatori non potranno recuperare né la somma versata per l'acquisto, né le spese giudiziali corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. La sentenza, secondo l'avv. Giovanni Franchi, il legale Confconsumatori che ha difeso nel giudizio d'appello la coppia insieme all'avv. Manes Bernardini, "conferma l'orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e persino di Parma, che in seguito ha mutato il proprio giudizio, per le quali il contratto di acquisto di queste multiprietà è nullo a causa della indeterminatezza dell'oggetto, non bastando specificare che l'acquirente potrà utilizzare il bene nel periodo rosso, dovendosi invece indicare con chiarezza i giorni destinati all'utilizzo. Il fatto che la società venditrice sia fallita e sia passato tanto tempo dall'inizio del giudizio (maggio 2002) comporta - sempre per l'avv. Franchi - che i consumatori abbiano motivo per chiedere l'indennizzo allo Stato secondo quanto previsto dalla legge Pinto (legge n. 89/2001)".  
 




Multiproprietà: la Confconsumatori vince ancora. Per "eccessiva indeterminatezza" sono nulli sia il contratto d'acquisto sia quello di finanziamento, risarciti gli associati.


Parma, 22 aprile 2010 - I legali della Confconsumatori hanno ottenuto una nuova e importante vittoria in materia di multiproprietà. Questa volta è stato il Tribunale di Parma, con sentenza n. 443/10, a dichiarare la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà, sottoscritto da una copia di associati Confconsumatori, e del connesso contratto di finanziamento. Il Tribunale ha accertato la nullità del contratto, avente ad oggetto l'acquisto del diritto esclusivo di occupazione in sistema fluttuante Trust nei complessi turistico-immobiliari di certo Club La Costa "nel periodo di codice rosso di stagione Alta…" a causa della sua assoluta indeterminatezza. Secondo il giudice, infatti, non sarebbe in realtà ben chiaro l'oggetto dello stesso, non essendo direttamente individuabile un vero e proprio diritto di soggiorno. E per questo la società venditrice del relativo pacchetto di timesharing è stata condannata alla restituzione dell'acconto versato dagli acquirenti, ossia quasi 1000 € più gli interessi. Il Tribunale ha, inoltre, ravvisato un incontestabile collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e quello di concessione del credito stipulato con una società finanziaria, dichiarando, per l'effetto, anche la nullità di quest'ultimo e condannando la stessa alla restituzione di quanto ratealmente pagato dai consumatori, ossia fino alla notifica dell'atto di citazione l'importo di oltre 200 €.
La sentenza, secondo l'avv. Giovanni Franchi, il legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio la coppia, "conferma così l'orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e di Parma, per le quali il contratto di finanziamento deve ritenersi strettamente connesso a quello d'acquisto, con la conseguenza che dalla nullità di quest'ultimo discende anche la sua". Sempre per l'avv. Giovanni Franchi è di particolare importanza il fatto che il Tribunale non si sia limitato a dichiarare la nullità del contratto di finanziamento, impedendo così che possano essere chiesti altri soldi ai consumatori, ma soprattutto abbia condannato la società che aveva concesso il finanziamento alla restituzione di quanto versatole dalla coppia. "I consumatori sanno così che potranno chiedere il rimborso delle somme versate anche alla finanziarie, non più solo ai venditori, ormai tutti dichiarati falliti anche a causa e grazie alle cause promosse da Confconsumatori".  
 




Annullato un contratto multiproprietà a Verona: il testo dev'essere agilmente comprensibile


Parma, 9 aprile 2010 - Un'altra significativa vittoria dei legali Confconsumatori in materia di multiproprietà a Verona, dove il Tribunale, con sentenza n. 652/09 ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà sottoscritto da una copia di associati Confconsumatori. Il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto, avente ad oggetto l'acquisto del diritto esclusivo di occupazione in sistema fluttuante Trust nei complessi turistico-immobiliari di certo Atlas Club "nel periodo di codice rosso di stagione Alta…" a causa della sua assoluta indeterminatezza. Secondo il Tribunale, infatti, si ha la nullità di tali contratti "non solo quando manchi la forma scritta, ma anche quando nella scrittura non siano adoperati termini o frasi comprensibili agevolmente o comunque quando non vengano indicati gli elementi ritenuti necessari dal legislatore".
E per l'effetto la società venditrice del relativo pacchetto di timesharing è stata condannata alla restituzione dell'importo versato dagli acquirenti, ossia € 11.900,00, oltre alla rifusione delle spese legali.
La sentenza conferma così l'orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Parma e di Milano, ottenute da legali della Confconsumatori, per le quali il contratto deve specificare con chiarezza il suo oggetto, chiarendo il periodo nel quale il diritto può essere esercitato. Secondo l'avv. Giovanni Franchi, il legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio la coppia, la sentenza in parola dimostra come ormai consolidata in giurisprudenza sia la tesi secondo cui il contratto deve specificare con chiarezza l'oggetto della vendita e i termini del suo godimento turnario. "È dai primi anni '90 - sempre per l'avv. Franchi - che la Confconsumatori ha preso le difese di coloro che erano stati convinti ad acquistare multiproprietà alle Canarie, scoprendo di non avere in realtà comprato alcunché, e finalmente i tribunali dello Stato sono ormai orientati nel senso da noi patrocinato, ossia nel dichiarare la nullità e, quando ciò sia ancora possibile, condannare chi ha ricevuto i soldi - società finanziarie incluse - a restituirli".  
 




L'appartamento per le vacanze deve essere conforme a quanto reclamizzato dal tour operator- Vittoria della Confconsumatori di Firenze


Firenze, 12.3.2010 - Il Giudice di Pace di Pontassieve ha accolto la domanda proposta da un associato della Confconsumatori fiorentina ed ha statuito che l'appartamento reclamizzato per le vacanze dal tour operator deve essere conforme e rispecchiare le stesse qualità offerte al consumatore. Con la sentenza del 1° febbraio 2010 il Giudice di Pace ha così ridotto il prezzo del pacchetto turistico in relazione alla minore accertata qualità della casa prescelta per le vacanze ed ha condannato agenzia e tour operator, in solido tra loro, non solo alla restituzione di 500,00 euro per tale minore qualità (pari a circa un terzo del costo del viaggio) ma anche al risarcimento del danno da vacanza rovinata per 200,00 euro. Da tale pronuncia è bene che tutti i viaggiatori conservino i cataloghi e le brochure delle agenzie di viaggio onde riscontrare che le qualità reclamizzate, una volta giunti a destinazione, siano effettivamente presenti. E' altresì ricordare che le contestazioni devono essere fatte in forma scritta entro 7 giorni dalla fine della vacanza.  
 




Tribunale di Torino dichiara nullità contratto di multiproprietà


Parma, 21 maggio 2009 - Significativa vittoria in materia di multiproprietà a Torino, dove il Tribunale, con sentenza del 2 aprile 2009, ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà. Il Tribunale si è limitato ad accertarne l'invalidità, non potendo pronunziare condanna alla restituzione dell'importo versato a causa del fallimento della società venditrice nel corso del giudizio. Secondo la sentenza, il contratto deve ritenersi radicalmente nullo per assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto, nonché per la mancanza degli elementi indicati nel d.lgs. n. 427/98 (oggi artt. 69 e segg. Codice del consumo). Secondo il Tribunale non è, infatti, chiaro cosa mai in realtà sia stato acquistato e neppure quando e come il diritto di godimento sia esercitabile. La sentenza conferma l'orientamento della giurisprudenza (da considerare le altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Parma e di Milano e molte altre), secondo cui il contratto deve specificare con precisione il suo oggetto, chiarendo il periodo nel quale il diritto può essere esercitato. In particolare, come nel caso di specie, se si è di fronte ad una multiproprietà c.d. associativa o societaria, nella quale proprietaria dell'immobile è una società, i soci della quale acquistano il diritto di godimento turnario, incorporato nel titolo partecipativo. Secondo gli avv.ti Giovanni Franchi e Marcello Gori, legali Confconsumatori che hanno difeso in giudizio l'acquirente, "la sentenza è di particolare importanza, perché è la prima ad avere specificato che le norme del d.lgs. n. 427/98 - recepite all'interno dello stesso Codice del consumo - si applicano anche alle multiproprietà societarie. È dai primi anni '90 - sempre per i legali - che la Confconsumatori ha preso le difese di coloro che erano stati convinti ad acquistare multiproprietà in Paesi esotici, scoprendo di non avere in realtà comprato alcunché. Finalmente la giurisprudenza sembra ormai orientata nel senso da noi patrocinato, ossia nel dichiarare la nullità del contratto e, quando ciò sia ancora possibile, condannare chi ha ricevuto i soldi - società finanziarie incluse - a restituirli."
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]
 
 




Multiproprietà: a Milano ancora una sentenza a favore dei consumatori


Parma, 7 maggio 2009 - Il Tribunale di Milano - sezione distaccata di Rho - ha accolto l'opposizione di un associato Confconsumatori contro decreto ingiuntivo col quale gli si ingiungeva di pagare, a favore della finanziaria, le somme relative ad un contratto di finanziamento sottoscritto in occasione della stipulazione di un contratto di acquisto del diritto di multiproprietà. Il Tribunale ha ritenuto sussistere un collegamento "funzionale" tra la richiesta di finanziamento e l'acquisto del diritto di multiproprietà, descritto nel contratto di finanziamento stesso. Da tale presupposto deriva che l'eventuale nullità o la risoluzione del contratto di vendita del bene si riflettano sulla validità ed efficacia del contratto di mutuo. Nella fattispecie, il Tribunale ha riconosciuto la nullità, ex art 1418 Codice Civile, del contratto di acquisto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, per incertezza sul luogo e sul periodo nel quale il diritto acquistato poteva essere esercitato. Il Tribunale ha affermato, inoltre, che, poiché "della somma concessa in mutuo (...) ha beneficiato il venditore e non il mutuatario, la richiesta di restituzione non va rivolta a quest'ultimo", bensì al venditore.
"Anche questa sentenza si uniforma a quella giurisprudenza che va ormai consolidandosi e che riconosce il collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e la richiesta di finanziamento. Essa riveste poi importanza, in quanto afferma che la somma mutuata non deve essere restituita alla società finanziaria dall'acquirente, bensì dal venditore che ha effettivamente beneficiato delle somme", dichiara l'avv. Sabrina Contino, legale di Confconsumatori Lombardia, che ha tutelato l'acquirente.
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]
 
 




Multiproprietà: Tribunale di Parma dichiara la nullità del contratto di acquisto e del contratto di finanziamento


Parma, 9 marzo 2009 - Significativa vittoria in materia di multiproprietà a Parma, dove il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà e congiuntamente quella del contratto di finanziamento ad esso collegato, sottoscritto da una coppia di associati Confconsumatori. Le modalità per trarre in inganno i consumatori sono le consuete: un invito presso un hotel per ritirare il premio di una vacanza gratuita e, in loco, la proposta di acquistare un contratto di timesharing (periodi di vacanza in multiproprietà), con adesione a una fantomatica associazione, mai precisata e mai rivelata, e senza alcuna indicazione di durata, con contestuale richiesta di sottoscrizione di un contratto di finanziamento.
Il Tribunale ha accertato la responsabilità sia in capo all'agenzia viaggi che aveva fatto sottoscrivere tale "certificato di associazione", rivelatosi poi contratto di timesharing; sia in capo alla società di finanziamento a cui i consumatori si erano rivolti per pagare la parte restante del prezzo. Entrambi, dunque, sono stati condannati alla restituzione del prezzo versato, a seguito della declarata nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto.
La sentenza conferma l'orientamento giurisprudenziale espresso da altre due sentenze - una del Tribunale di Trieste, l'altra di quello di Parma -, ottenute dalla Confconsumatori. Secondo il Giudice, la nullità si estende anche al contratto di finanziamento "collegato funzionalmente" a quello di multiproprietà, e come tale soggetto alle stesse sorti giuridiche. La "funzionalità" consiste nel fatto che i due contratti, pur conservando ciascuno la propria individualità, sono basati su una reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone validità ed efficacia.
"La sentenza, la prima che ha condannato anche la società finanziatrice a restituire le somme versate - afferma l'avv.Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha seguito la vicenda - "dice chiaramente che si ha nullità quando, come in questo caso, non si stabilisce il periodo di esercizio del diritto, ma lo si individua con la sola espressione "periodo rosso".
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]
 
 
 




Multiproprietà: dichiarata la nullità del contratto di acquisto e del contratto di finanziamento.


Parma, 11 settembre 2008 - Importante sentenza del Tribunale di Parma che ha dichiarato la nullità di un contratto di acquisto del diritto di multiproprietà (godimento a tempo parziale di un bene immobile), per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, e la contestuale nullità del contratto di finanziamento ad esso collegato. Gli acquirenti erano stati convocati, come spesso avviene, presso un hotel parmigiano e invitati a sottoscrivere un contratto per effettuare ogni anno una vacanza di una settimana, con l'acquisto, dopo 10 anni, del diritto perpetuo di soggiorno nei centri turistici di un Club. Il contratto non precisava in alcun modo l'oggetto dell'acquisto, riferendosi solo genericamente all'iscrizione ad un Club. Mancava, inoltre, la durata del contratto e l'indicazione del numero di settimane di soggiorno a cui avevano diritto. Infine, mancava ogni informazione sul rischio di indisponibilità dei posti da usufruire, considerando che il Club era costituito da 27.000 membri e la recettività delle ventisei strutture menzionate era pari a poco più di cento fra monolocali, appartamenti e stanze d'albergo, con la probabilità di essere dirottati verso alloggi del circuito ben più modesti. Il Tribunale ha altresì riconosciuto la nullità del contratto di finanziamento collegato funzionalmente con il contratto di acquisto, accertando l'esistenza di un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia. Gli incaricati della società venditrice, infatti, avevano agito anche come incaricati della società finanziaria, disponendo, ad esempio, della modulistica contrattuale elaborata congiuntamente.
"Finalmente la giurisprudenza si sta conformando sempre più ai rilievi da noi sollevati e alle decisioni arbitrali già pronunciate. In questa importantissima sentenza, come in altre, oltre a sanzionare società di c.d. time sharing che adottano comportamenti scorretti, viene riconosciuta l'interdipendenza dei contratti fatti sottoscrivere, con conseguente reciproca invalidità ed inefficacia" dichiarano gli avv.ti Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, e Fabio Fabbri, che hanno tutelato gli acquirenti truffati.
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]
 
 
 




Le vacanze in time sharing ovvero multiproprietà mascherate: importante risultato per i consumatori truffati.


Due associati della Confconsumatori hanno ottenuto l'estinzione del finanziamento e la restituzione di tutti gli importi già pagati a seguito di provvedimento giudiziario attivato con ricorso d'urgenza. Sono sempre più numerosi i casi di offerta di vacanze con il cd. sistema fluttuante (una settimana all'anno) da parte di società a dir poco disinvolte, società che nascono e muoiono con estrema facilità, così come facilmente cambiano nome o falliscono, con il risultato di rendere quasi impossibile una tutela giudiziaria a favore di chi incappa in questa che si appalesa come una vera e propria truffa (per ricordare solo alcuni nomi: Media Weeks, Le Tour du Monde, Vacanze e Vacanze, Gate s.r.l., Holiday, Travel Group, quasi tutte con uffici a Padova e sede legale fittizia in paesi esteri).
Questi i fatti. Una giovane coppia di associati della Confconsumatori si è rivolta all'Associazione per ottenere il recesso dal contratto e la restituzione delle somme versate, avendo constatato di essere caduta in una trappola ben congegnata. La vicenda, per come si è svolta, evidenzia l'intento fraudolento della società proponente e contraente. D'altronde trattasi di fattispecie già sperimentata ed attuata da varie sedicenti società per la vendita di beni immobili in "multiproprietà", business già ampiamente riportato e venuto alla ribalta della cronaca per le innumerevoli truffe perpetrate a danni di clienti, forse ingenui, ma non per questo disposti a subire ogni conseguenza dannosa di comportamenti illeciti. La prassi della vendita in multiproprietà, ormai conosciuta per lo più come truffaldina (vendita di immobili poi verificatisi addirittura inesistenti) ha costretto le varie società impegnate in tale attività a riproporre con qualche modifica lo stesso schema di aggiramento della buona fede della clientela. Non si offre più l'acquisto in proprietà, sia pure in comunione con altri, ma si vende il diritto di godimento, il cosiddetto certificato di associazione, che darebbe diritto, come specificato nel contratto ad "un periodo di godimento settimanale fluttuante"; tale vendita viene meglio specificata come vendita di "un certificato di Associazione al titolare …di occupare, godere e utilizzare in modo pieno ed esclusivo, per il periodo di una settimana all'anno, una suite/appartamento così come sopra specificato, in uno dei complessi turistico residenziale, "in periodi settimanali ricompresi tra le settimane n. 1 e n. 52 di ogni anno solare, da stabilirsi annualmente (settimanali variabili floating) previa comunicazione alla società di gestione". Il contratto che viene fatto sottoscrivere contiene una regolamentazione che limita il diritto di scelta del complesso turistico alla "previa disponibilità" e prevede inoltre il preventivo obbligatorio pagamento delle cd. spese di gestione del complesso turistico. Il tutto per 20 anni per la modica somma di € 18.808 (di cui 3.300 fatte versare con assegni post- datati, e € 15.508 erogate da una società finanziaria, da rimborsare in 48 rate da 323,10) oltre € 350 per "spese apertura pratica" ed oltre € 698 per il fantomatico Certificato di associazione al Club. Tutta la vicenda è iniziata (e sono migliaia i casi del genere), con una telefonata con la quale si viene invitati, insieme ad altri malcapitati, in un albergo ove, come si promette telefonicamente, verrà offerta in omaggio a scopo promozionale, una settimana di vacanza gratuita. Si può intanto subito affermare che trattasi di pubblicità ingannevole, tra l'altro già sanzionata come tale dall'"Autorità garante della concorrenza e del mercato" poiché quanto sarà offerto realmente è tutt'altro e certamente molto più oneroso. Nella stessa proposta d'acquisto, oltre alle assicurazioni verbali di vacanze magnifiche e sottoscosto in ogni parte del mondo, si offre:
"A) La prima settimana vacanza di soggiorno di ogni anno in sostituzione al proprio periodo di godimento al costo di € 147,00 per 4 pax per 7 giorni;
B) ulteriori 11 settimane di vacanza ogni anno da € 109 a persona denominate pronto vacanza, in oltre migliaia di strutture nel mondo del catalogo I.I (interval International);
C) La possibilità di prenotare anche 24 ore prima della partenza;
D) I migliori villaggi - alberghi - resort - residence e crociere nel mondo;
E) le migliori tariffe sui voli aerei, con invio di biglietteria senza nessun costo aggiuntivo".
Fatta sottoscrivere al proposta, e senza offrire la possibilità di riflettere, viene immediatamente fatto pagare un acconto, viene fatta sottoscrivere la proposta di finanziamento e, nel nostro caso, sono stati chiesti degli assegni post-datati.
I malcapitati si rendono conto solo successivamente del raggiro, soprattutto nel momento in cui concretamente scoprono che è tutto falso; le occasioni magnifiche sono inesistenti come sono inesistenti gli sconti di qualunque tipo, ma intanto si sono già pagate delle somme e ci si è impegnati a pagare rate mensili con una finanziaria. Come se ne esce?
Ci si è rivolti al Tribunale con ricorso per provvedimento d'urgenza per chiedere l'autorizzazione a sospendere i pagamenti rateali alla finanziaria, oltre che per ottenere la restituzione degli assegni illegalmente richiesti perché post-datati, riservandosi di far valere nel giudizio di merito successivo l'annullamento del contratto per vizio del consenso (dolo o errore); o anche la legittimità del diritto di recesso e la risoluzione del contratto per inadempimento; ci si riservava di far valere nel giudizio di merito anche dichiararsi la nullità o risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 77 Codice del Consumo. Con la notifica del ricorso, le parti avverse, ovvero la società del caso in questione e la finanziaria si rivolgevano al legale degli associati offrendo tutto quanto era stato richiesto: ossia: estinzione del finanziamento, restituzione di tutte le somme già pagate e concorso spese legali.
Con questo articolo e la narrazione di questa vicenda si vuole invitare coloro che fossero incappati nella stessa malaugurata esperienza ad intraprendere subito l'azione giudiziaria, poiché continuare a pagare le rate del finanziamento può comportare, come si diceva prima, l'impossibilità concreta di recupero successivo dal momento che si tratta di società che quasi sempre spariscono nel nulla.

avv. Wanda Zurlo - Confconsumatori Milano
maggio 2007





Recesso nei contratti di multiproprietà: mai condizionato!


Parma, 17 novembre 2006 - Il Tribunale di Parma ha annullato per vizio di volontà il contratto di acquisto di una multiproprietà, sottoscritto da una coppia di associati di Confconsumatori. La società venditrice ha invitato la coppia in un prestigioso hotel, ha illustrato e fatto sottoscrivere l'accettazione di un buono vacanza gratuita, rivelatosi una vera e propria proposta contrattuale. Il giorno dopo, alcuni rappresentanti della società proponente si recavano a casa della coppia per la sottoscrizione di un ulteriore modulo, in cui si indicava che l'eventuale recesso sarebbe costato 4.000 euro.
Il Tribunale ha pronunciato l'annullamento del contratto e la condanna della società venditrice, in quanto il recesso, per legge, non può essere condizionato da alcuna penalità, oltretutto, nel nostro caso, di ammontare evidentemente spropositato. Il Tribunale ha ordinato altresì la restituzione delle somme versate dalla coppia compresi interessi e spese processuali.
L'annullamento del contratto di multiproprietà è conseguenza della volontà viziata della coppia attrice, in quanto chiaramente forzata a sottoscrivere il contratto dalla minaccia di un recesso soggetto a penalità. "Confconsumatori sottolinea l'importanza di questa pronuncia che costituisce un evidente cambio di orientamento nella giurisprudenza del Tribunale di Parma in materia, perché diverse sono le sentenze di questo giudice negative per i consumatori. Stavolta, invece, sono confermate le ragioni dei consumatori e sanzionate le condotte prive di chiarezza dei proponenti", afferma l'avv. Giovanni Franchi, Coordinatore della Consulta legale Confconsumatori.



 
 
 
 
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