Le osservazioni di Confconsumatori sullo schema di riforma del risparmio


Parma, 15 settembre 2006 - Non è positivo il parere espresso da Confconsumatori sul testo del decreto legislativo di attuazione della delega contenuta all'art. 43 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 (riforma del risparmio). Per questa ragione l'associazione ha proposto alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato alcuni emendamenti per rafforzare la tutela del risparmiatore.
In sintesi, Confconsumatori propone:
1. l'obbligo (e non la facoltà) per la Banca d'Italia di "richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo"
2. l'obbligo di inviare tali informazioni anche al risparmiatore, con note comprensibili e chiare
3. la previsione nel testo normativo della nullità del contratto di vendita in caso di violazione di norme imperative
4. l'obbligo di consegna materiale al consumatore del prospetto dell'investimento
5. l'allungamento del termine (attualmente di 12 mesi) previsto per la sollecitazione all'investimento in caso di ricollocamento del titolo, rapportandolo alla durata dell'emissione (nei casi Cirio e La Veggia, ad esempio, i risparmiatori non avrebbero potuto invocare la norma di tutela)
6. la previsione nel testo normativo di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'emittente e dell'intermediario del titolo inadempienti
7. il miglioramento della disciplina concernente il conflitto di interessi (l'esigenza di una "Riforma del risparmio" è sorta anche a seguito di scandali spesso frutto del comportamento di intermediari aventi nelle singole operazioni interessi specifici e contrastanti con quelli dei loro clienti - piccoli risparmiatori)
8. l'introduzione di una norma specifica che preveda l'obbligatorietà del consenso scritto dell'acquirente per le operazioni in cosiddetta "contropartita diretta"
9. la previsione dell'obbligo della forma scritta per ogni contratto di investimento.
Maggiori informazioni sono pubblicate sul sito www.confconsumatori.it

 
 
 



Osservazioni e richiesta di modifica dello "Schema di decreto legislativo di attuazione della delega contenuta all'art. 43 della legge 28 dicembre 2005 n. 262"
(lettera che è stata inviata al Cncu e ai componenti della Commissione Finanze e Tesoro)


Parma, 13 settembre 2006 - La scrivente associazione ha esaminato lo "Schema" in oggetto. Nell'apprezzare le modifiche sostanziali del TUB e del TUF volte, almeno nelle intenzioni, ad un rafforzamento della tutela del risparmiatore, constata che - ancora una volta - sono state scritte norme contenenti principi a tutela del consumatore ma non vengono previste conseguenze per la violazione delle stesse da parte degli intermediari finanziari, salvo il caso dell'art. 3, 6° comma.
Apprezziamo la previsione del rafforzamento delle Autorità di Vigilanza, con estensione dei poteri della Consob ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario dei rami vita (polizze unit ed index linked), e la riforma della corporate governance, con l'abolizione del voto a scrutinio segreto e l'aumento degli amministratori indipendenti. Ma tali misure, pur positive e propedeutiche alla creazione di un mercato finanziario più trasparente e corretto, lasciano irrisolte molte questioni che come Associazione di consumatori quotidianamente ci troviamo ad affrontare, anche nelle aule di Tribunale.
Per questo, proponiamo i seguenti emendamenti:

1. l'art. 1, 5° comma, del testo in esame così recita: "La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo". Perché abbia efficacia concreta:
-la norma dovrebbe, innanzitutto, prevedere l'obbligo e non la facoltà per la Banca d'Italia di richiedere sempre e comunque tali informazioni
-le informazioni concernenti l'andamento degli strumenti finanziari dovrebbero essere periodicamente inviate anche ai singoli investitori-acquirenti con note aventi contenuto chiaro e comprensibile a tutti, a prescindere dal titolo di studi e dalla cultura finanziaria. Sarebbe sufficiente una nota informativa contenente una dicitura del seguente tenore: "importo investito euro _______ valore attuale euro _______"
-si dovrebbe prevedere la sanzione di nullità del contratto per violazione di norme imperative quale conseguenza per la violazione della stessa
-la suddetta previsione dovrebbe essere contenuta nel testo normativo e non essere demandata a regolamenti attuativi.
Al di là della previsione di un eventuale obbligo di informazione esteso anche in favore del singolo risparmiatore, qualora la norma prevista nel testo in esame non venga modificata, che tipo di sanzione verrà irrogata nel caso che l'emittente o l'intermediario non fornisca alcuna risposta ad una eventuale richiesta della Banca d'Italia?

2. art. 3, 6° comma del decreto. Bene la previsione che sancisce espressamente la nullità del contratto di intermediazione qualora non sia stato pubblicato il prospetto informativo. Tuttavia, si osserva:
-non è sufficiente che il prospetto venga pubblicato: esso deve essere obbligatoriamente consegnato al consumatore il quale altrimenti non potrà mai rendersi conto delle caratteristiche dello strumento finanziario e dei rischi connessi all'operazione
-la consegna deve essere effettiva e non, come è avvenuto sino ad oggi, semplicemente formale (sottoscrizione di una mera clausola di stile attestante l'avvenuta consegna del prospetto sui rischi dell'investimento)
-il punto 2 dell'articolo in esame prevede un termine troppo limitato, 12 mesi, previsto per la sollecitazione all'investimento in caso di ricollocamento del titolo. Sarebbe meglio ancorare la responsabilità dell'intermediario a criteri che tengano conto della durata dell'emissione. Si rischia, infatti, di sminuire la funzione di garanzia della norma, soprattutto in quei casi in cui si tratta di emissioni a medio e lungo termine. Nei casi Cirio e La Veggia, ad esempio, i risparmiatori non avrebbero potuto invocare la norma de qua.
-oltre al risarcimento del danno al singolo risparmiatore danneggiato da una eventuale non pubblicazione/consegna del prospetto informativo, è necessario prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'emittente e dell'intermediario del titolo inadempienti, e il cui importo, nelle misure minime e massime, dovrebbe essere previsto a monte dal testo di riforma.

3. Scarna appare, infine, la disciplina concernente il conflitto di interessi. L'esperienza maturata negli ultimi anni in materia di intermediazione finanziaria ci ha insegnato che tale disciplina dovrebbe costituire uno dei pilastri fondamentali della normativa concernente l'intermediazione finanziaria. È, infatti, innegabile che la maggioranza dei rapporti che si instaurano sui mercati finanziari vengono posti in essere tra soggetti titolari di interessi divergenti, in misura ben più significativa rispetto a quel che normalmente avviene nel restante mondo dell'economia (si pensi, ad esempio, alle gestioni patrimoniali, nelle quali il consumatore ha interesse che siano acquistati titoli remunerativi e adatti alla sua propensione al rischio, mentre l'intermediario gestore quasi sempre colloca sul mercato titoli ed ha, quindi, interesse a venderli in maniera massiccia. L'intermediario, dunque, potrebbe essere tentato di inserire tali titoli nella gestione del cliente, anche se essi non fossero coerenti con il profilo di rischio di quest'ultimo). Non si può non rammentare che l'esigenza di una "Riforma del risparmio" è sorta anche a seguito degli scandali generati da comportamenti di intermediari poco corretti ed aventi nelle singole operazioni interessi specifici e contrastanti con quelli dei loro clienti - piccoli risparmiatori.

4. Vedremmo con favore l'introduzione di una specifica norma, magari modificativa dell'art. 21 d.lgs. n. 58/98, la quale preveda l'obbligatorietà del consenso scritto dell'acquirente di strumenti finanziari anche per le operazioni in c.d. contropartita diretta, ossia ogni qual volta l'istituto di credito aliena titoli che ha nel portafoglio, anche qualora detenga gli stessi ai soli fini della vendita. Infatti, accade molto spesso che la banca eccepisca il fatto di avere comprato azioni e/o obbligazioni solo per alienarle e non per averle nel proprio portafoglio, in altre parole, per favorire clienti in interessati all'acquisto.

5. Nessuna previsione del testo in esame è dedicata alla forma dei contratti d'acquisto di strumenti finanziari. Nonostante l'art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 prescriva la forma scritta è accaduto che alcuni giudici abbiano ritenuto sufficiente che fosse stato stipulato con la forma richiesta dalla suddetta norma il solo contratto quadro, non invece il singolo negozio d'acquisto dei titoli. In tali casi, pur essendovi soltanto il c.d. master agreement, è stata ritenuta sufficiente dall'autorità giudicante la forma scritta del contratto quadro, sulla base - tra l'altro - di deposizioni di dipendenti compiacenti, comunque sottoposti ai voleri dei capoufficio. Si legge nelle motivazioni delle sentenze suddette che le doglianze dell'investitore non possono essere accolte avendo il funzionario confermato l'esistenza del singolo ordine, dato oralmente non necessitando la forma scritta, in quanto era sufficiente che la stessa fosse rivestita dal c.d. master agreement. Concludendo, sul punto è necessaria una apposita disposizione che prescriva la forma scritta a pena di nullità per ogni contratto d'investimento e non soltanto per il contratto quadro.

Il Presidente, Mara Colla

 
 
 

 
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