A Brindisi Telecom condannata con ricorso d'urgenza


Parma, 22 agosto 2006 - Con ordinanza del 18 agosto 2006, il Tribunale Civile di Brindisi, Giudice dott. Alberto Munno, ha accolto la domanda cautelare proposta da un associato Confconsumatori, titolare di un'attività commerciale, e il cui nominativo non era stato inserito nell'elenco abbonati "Pagine Bianche" 2005, con conseguente pregiudizio economico.
Nonostante formale diffida a provvedere ad inserire correttamente negli elenchi 2006 i dati relativi alla propria attività commerciale, Telecom Italia s.p.a., pur avendo riconosciuto il proprio errore ed essendosi scusata per il disservizio, non ha provveduto alla correzione dello stesso.
E' stato così promosso un ricorso in via d'urgenza ex art.669 bis e 700 c.p.c. nei confronti di Telecom Italia s.p.a. e Seat Pagine Bianche s.p.a.. Il Giudice di Brindisi ha accolto rapidamente la domanda, ordinando a Telecom ed a Seat Pagine Bianche s.p.a. di emettere ed inoltrare a tutti gli abbonati di Brindisi e provincia apposita nota errata corrige dell'elenco, per l'anno 2006. Inoltre, ha ordinato di inserire correttamente nell'elenco abbonati 2007 i dati del nostro associato.
Tale importante pronuncia stabilisce che, nei casi di ricorsi di urgenza, come quello in esame, l'utente non è obbligato, come avviene in tutte le controversie promosse nei confronti dei gestori di telefonia (fissa e mobile), ad esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, 1° comma, l. 249/97, confermando ciò che da tempo Confconsumatori sostiene, vale a dire che la ratio della tutela cautelare verrebbe ad essere irrimediabilmente frustrata qualora dovesse attendersi l'esito dell'esperimento del tentativo di conciliazione, con rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per l'utente.
Inoltre, è stato disposto che l'erroneo inserimento dei dati sull'elenco, da parte della Telecom e della Seat Pagine Bianche è sempre produttivo di un danno per l'utente, la cui sussistenza può essere ritenuta anche su base logico - presuntiva.
"Tale pronuncia apre la strada ai numerosi utenti che abbiano subito un danno per il mancato o inesatto inserimento dei propri dati o che, giustamente, pretendano il corretto inserimento degli stessi negli elenchi di prossima pubblicazione", dichiara l'avv. Emilio Graziuso, responsabile provinciale di Confconsumatori Brindisi.
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]



Il distacco arbitrario della linea telefonica obbliga la compagnia al risarcimento danni


Confconsumatori Pisa, Luglio 2006 - A seguito delle note vicende legate alle connessioni internet indesiderate (o mai effettuate), i c.d. 709, la Telecom Italia aveva annunciato che coloro che si fossero sentiti truffati dai dialer potevano evitare di pagare l'eccedenza in bolletta. Chi aveva già pagato poteva chiedere il rimborso. L'azienda annunciava che chiunque si fosse trovato in bolletta una tariffazione sui numeri 709 che avesse ritenuto dovuta ad una di queste truffe poteva evitare di pagare quell'eccedenza. In pratica, spiegava Telecom, era possibile pagare una bolletta ridotta indicando però, nella causale del conto corrente postale, "il distretto telefonico, il numero della linea, il bimestre di riferimento del pagamento parziale, il numero di conto Telecom Italia interessato, il nome e cognome del titolare, la motivazione del parziale pagamento" senza dimenticare di inserire la precisazione: "Gli addebiti oggetto di contestazione derivano da un non volontario utilizzo del servizio e da raggiri di tipo informatico nel corso di navigazioni Internet." Nonostante numerosi cittadini avessero seguito pedissequamente quanto pubblicizzato dalla compagnia telefonica, effettuando il reclamo, la denuncia ed il relativo storno delle somme oggetto di contestazione, la compagnia ha, senza preavviso alcuno, ed in maniera del tutto arbitraria, provveduto al distacco della linea telefonica ai malcapitati clienti.
Il Giudice di Pace di Pisa, ha riconosciuto doveroso il risarcimento del danno conseguente all'illegittimo distacco della linea.
Ecco il testo della sentenza  [.doc]



Risarcimento danni per distacco arbitrario della linea telefonica


Il Giudice di Pace di Cascina, a seguito della citazione inoltrata da un associato della Confconsumatori, ha statuito circa l'illegittimità dell'arbitrario distacco della linea telefonica, successivo alla presentazione del reclamo. In particolare il cliente, vedendosi addebitare spese per telefonate (o chiamate internet) mai effettuate, ha provveduto a stornare la fattura degli importi che reputava non dovuti, ed a presentare il previsto reclamo presso le sede Telecom. Stante la persistente inerzia ha deciso di presentare domanda di conciliazione presso il CORECOM regionale, ed infine a citare la compagnia telefonica avanti al Giudice.
Novità importante è stato il riconoscimento del danno esistenziale così come richiesto dall'attore, liquidato in via equitativa.
Ecco il testo della sentenza  [.doc]

Confconsumatori Pisa, Luglio 2006

 
 
 

 
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