Confconsumatori a fianco degli associati nelle vertenze relative al pagamento delle rette per i ricoveri affetti da alzheimer
Firenze, 28 giugno 2017
Come affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012, la retta per il ricovero in RSA di persone affette da Alzheimer non deve essere pagata dal paziente (né dai suoi familiari) in quanto tutte le spese per il ricovero sono a carico del Servizio sanitario nazionale (e per esso, nel caso della Toscana, sono a carico della Regione Toscana).
Nella realtà però le strutture RSA addebitano al paziente una parte dei costi del ricovero, ritenendo che tali costi riguardino la c.d. quota alberghiera; tale prassi è stata contestata dalla Corte di Cassazione che ha affermato che per patologie gravi quali l’Alzheimer tutti i costi del ricovero assumono carattere sanitario, con la conseguenza che la relativa fruizione deve essere garantita a tutti dal servizio sanitario nazionale. La richiesta di pagamento avanzata nei confronti del paziente è pertanto invalida e come tale non giustificata; il paziente ha quindi la possibilità di rifiutare il pagamento e, ove abbia versato somme alla struttura RSA, ha la possibilità di richiedere il rimborso di tali pagamenti. I principi affermati dalla Corte di cassazione sono statI recentemente applicati da vari Tribunali (vi sono state sentenze a Monza, Milano, Roma e Verona) che hanno sancito l’obbligo di pagamento del Servizio sanitario Nazionale, escludendo ogni obbligo in carico del paziente. Confconsumatori di Firenze si è già schierata a fianco dei propri associati che si trovano in tale situazione o che hanno un paziente ricoverato per Alzheimer, inviando diffide; recentemente è stata anche promossa una specifica azione giudiziaria per vedere riconosciuto il diritto del paziente a non corrispondere alcuna somma per il ricovero. Per assistenza od informazioni, per i cittadini fiorentini, è possibile contattare l’associazione Confconsumatori di Firenze all’indirizzo di Via Gustavo Modena n. 23, tel 055/585564 in orario 15,30 – 18,30 od inviare una mail all’indirizzo firenze@confconsumatori.it
Anziani non autosufficienti e Alzheimer: chi paga la retta?
Parma, 11 febbraio 2013 - A fronte delle numerose richieste pervenute a tutte le sedi, Confconsumatori fa chiarezza in tema di ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (di seguito RSA) e nelle case di cura convenzionate. L'associazione si occupa da anni del tema, non soltanto della legittimità del pagamento della retta del ricovero ma, più in generale, delle politiche socio- assistenziali per gli anziani, oggi del tutto insufficienti. A questo proposito, infatti, Confconsumatori aveva realizzato un convegno a Milano nel quale aveva messo in luce come oggi la fine dell'attività lavorativa coincida quasi sempre con l'emarginazione della persona, dimenticando che l'anziano in buona salute è una risorsa per la comunità.
Tra i tanti casi che, specialmente dopo aver trattato l'argomento a Mi Manda Raitre, si sono rivolti agli sportelli dell'associazione, occorre fare un distinguo tra i malati di Alzheimer e gli anziani ultra 65enni non autosufficienti o con handicap gravi. Nel caso di anziani ultra 65enni o con handicap gravi, numerose pronunce confermano che, qualora la persona ricoverata non sia più in grado di provvedere al pagamento della retta con mezzi propri, il Comune e la RSA non possono, come invece spesso avviene, obbligare i parenti a subentrare e a garantire la copertura della retta imponendo la sottoscrizione di un documento, quasi sempre presentato come condizione indispensabile al ricovero. "Su tale documento - spiega l'avvocato di Confconsumatori Giovanni Franchi - si è espressa la Cassazione, valutandolo una promessa unilaterale che perde efficacia in seguito al recesso dell'obbligato: dunque i parenti, ai quali sia stata imposta la sottoscrizione di un impegno di pagamento col vile ricatto che altrimenti non sarebbe stato possibile il ricovero dell'anziano, possono e devono recedere, inviando una formale disdetta (modelli di recesso sono disponibili presso le sedi Confconsumatori) e smettendo di pagare la retta, anche se il parente è ricoverato da tempo". Non possono essere chieste le somme versate prima del recesso e, va ricordato, se l'anziano ha mezzi propri deve provvedere al pagamento della retta. Nei pazienti affetti da Alzheimer la Cassazione ha stabilito che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, anche perché non è possibile, in questi casi, distinguere tra spese mediche e quella di degenza. "Dunque - chiarisce Giovanni Franchi - il Comune o la Casa di Cura convenzionata non possono rifarsi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti. Ne discende che sia che il paziente sia ancora in vita sia in caso sia deceduto, è possibile chiedere la restituzione delle rette versate dai parenti e dal malato stesso, rivolgendosi alle sedi di Confconsumatori".
Anziani: serve una nuova politica socio-assistenziale
Milano, 25 ottobre 2013 - Agli sportelli di Confconsumatori sono sempre più numerose le persone che chiedono informazioni o azioni di tutela per problemi di assistenza a parenti anziani. Il lavoro dei legali dell'associazione ha consentito, già per diversi casi in Italia, di annullare l'obbligo dei famigliari, in difficoltà economiche gravi, di contribuire al pagamento della retta per il ricovero del parente anziano (sul sito www.confconsumatori.it è scaricabile un modello di lettera per recedere dall'impegno al pagamento sottoscritto). Ma gli annullamenti ottenuti, vista anche la situazione dei Comuni italiani, non possono rappresentare una risposta sufficiente alla complessità dei problemi della popolazione anziana in costante aumento.
"É oggi indispensabile - spiega Francesca Arnaboldi, Presidente di Confconsumatori Lombardia - ripensare globalmente a una politica socio- assistenziale per gli anziani: non è possibile occuparsene solo nel periodo conclusivo della vita e non si può più accettare che la fine dell'attività lavorativa coincida con l'emarginazione della persona. L'anziano in buona salute è una risorsa e deve poter continuare ad avere un ruolo nella comunità" Occorre dare opportunità agli anziani, affinché, organizzandosi, anche in accordo con le Istituzioni, possono continuare a valorizzare le proprie esperienze ed essere utili a se stessi ed alla collettività. E quando l'efficienza fisica comincia a diminuire e l'anziano ha bisogno di qualche aiuto e di maggiore sicurezza, non ci può essere solo la triste e costosa casa di riposo: basta una casa protetta che assicuri alcuni servizi e consenta di continuare a vivere in modo autonomo e con dignità gli anni più difficili. Lunedì 28 ottobre dalle 10 alle 13 nella sede di Confconsumatori in via De Amicis 17 a Milano. Tratteranno questi problemi Giovanni Franchi membro consulta legali di Confconsumatori Nazionale, Francesca Arnaboldi, Presidente Confconsumatori Lombardia, Salvatore Crapanzano, Presidente del Coordinamento Comitati Milanesi e Roberto Lambicchi, Dirigente Struttura Tutela dei Consumatori della Regione Lombardia. Ecco qui i dettagli dell'incontro del 28 ottobre.
Ricovero anziani: i parenti possono recedere dall'impegno a versare la retta
Ferrara, 2 marzo 2012 - Importantissima sentenza del Tribunale di Ferrara relativamente alle rette di ricovero nelle RSA a carico dei parenti degli anziani.
Alla figlia di un'anziana era stato chiesto, con un decreto ingiuntivo dal Centro Servizi alla Persona del comune di Ferrara, il pagamento della retta di ricovero della madre nella casa protetta per la complessiva somma di € 9.284,50. Ciò sulla base di una dichiarazione scritta con la quale la stessa si era impegnata al pagamento della retta mensile. Il Tribunale, senza chiedersi se la legislazione in materia consenta o meno di fare sottoscrivere ai parenti degli anziani impegni di questo tipo - sul punto si era pronunciato il Tribunale di Parma, escludendo tale possibilità -, ha revocato il decreto ingiuntivo. Il giudice ha affermato che quando, come si era verificato in quel caso, al parente (figlio o nipote) viene imposta la firma di un documento con l'obbligo di versare in proprio la retta, siamo di fronte ad una promessa unilaterale, la quale perde efficacia in seguito al recesso dell'obbligato. E, visto che la figlia aveva inviato una lettera di questo tipo, il Tribunale di Ferrara ha escluso che alla stessa potesse essere chiesto alcunché. Secondo gli avvocati Giovanni Franchi e Stefano Di Brindisi, legali Confconsumatori, che hanno tutelato l'interessata in giudizio "la decisione è importantissima: per la stessa tutti coloro che hanno parenti anziani ricoverati in RSA e che si sono impegnati a pagare la retta di ricovero, possono recedere dal proprio impegno di contribuire al pagamento della retta di ricovero e sospendere i relativi versamenti". Tutti i parenti degli anziani che si trovino nelle condizioni di non poter più mantenere l'impegno a versare la retta di ricovero, potranno ritirare presso le sedi di Confconsumatori la lettera di recesso da inviare ai Comuni e alle RSA. "Questa vittoria - commenta Mara Colla Presidente Confconsumatori - segnala ancora una volta la necessità di mettere mano a una normativa obsoleta che finisce con l'alimentare una guerra fra poveri e fra questi e le istituzioni". Ecco qui il facsimile della lettera di recesso.
Il Comune non può più chiedere le rette ai familiari degli anziani
La maggior parte degli enti pubblici italiani continua chiedere ai parenti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti contributi per il ricovero dei medesimi.
Chi scrive, per contro, continua ad essere dell'opinione che le norme in materia siano di cristallina chiarezza. Difatti, l'art. 23 della legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", stabilisce che la verifica delle condizioni economiche del richiedente, ai fini dell'accesso ai servizi di assistenza disciplinati dalla medesima, vada effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal successivo decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130. E per l'art. 3, comma 2 ter, di tale provvedimento, per tutte le prestazioni sociali da erogarsi a favore degli anziani ultrasessantacinquenni e delle persone con handicap gravi si deve fare riferimento solo ed esclusivamente alla loro situazione economica.
Allo scopo di evitare ogni equivoco, il legislatore nell'art. 2, comma 6, di tale ultimo decreto legislativo ha poi precisato che le disposizioni del medesimo non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti, e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori dei diritti alimentari spettanti al richiedente le prestazioni sociali in parola nei confronti dei componenti del nucleo familiare. Insomma, la legge è chiarissima nell'escludere che i c.d. "obbligati per legge", cioè i parenti fino al quarto grado, siano tenuti al pagamento delle rette a carico dei loro congiunti con handicap gravi o ultrasessantacinquenni non autosufficienti, che vivono nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. In questo senso, del resto, si sono già espressi, oltre ai Comuni di Milano e di Torino con apposite deliberazioni, anche diversi difensori civici. Ciò, peraltro, non è ancora avvenuto nella maggior parte dei Comuni italiani. Il che dà luogo ad una situazione particolarmente grave, se si considera che i familiari vengono spinti a sottoscrivere l'impegno di versare i contributi economici allo scopo di garantire al loro congiunto prestazioni assistenziali che dovrebbero essere fornite tralasciando le capacità reddituali dei parenti. Trattasi, in realtà, di un ricatto odioso praticato molto, troppo frequentemente dagli enti pubblici. Se ogni altra strada sembra impraticabile - chi mai con un parente in quelle condizioni, bisognoso di cure e di ricovero può infatti pensare di rivolgersi all'autorità giudiziaria ed aspettare per diversi anni la fine del giudizio?- il sottoscritto ritiene che al parente non resti che accettare la sottoscrizione dell'impegno a versare il contributo economico richiesto dal Comune, coll'invio subito dopo il ricovero di una lettera di disdetta. Lettera di disdetta, alla quale potrà seguire anche una causa, perché, già lo abbiamo scritto e lo ripetiamo, gli enti pubblici non possono disapplicare una legge dello Stato. Sarebbe una dimostrazione di allarmante ed inaccettabile prepotenza! Prima che vengano inviate tali missive e che venga dato avvio alle cause, speriamo peraltro che in ogni città vengano organizzati convegni dove tutte le parti possano esprimere le loro idee. Questo sarebbe il miglior modo di risolvere la questione, anche se, la legge è ormai chiara e nessuno può impedire il ricorso dei congiunti alle vie legali. Vie legali alle quali sarà comunque opportuno affidarsi, dopo aver ottenuto il ricovero del parente presso un istituto, onde ottenere la restituzione di quanto pagato in seguito alla sottoscrizione dell'impegno di sostenere le spese. (Avv. Giovanni Franchi)
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