Lotteria Italia 2003: era pubblicità ingannevole


Roma, 4 gennaio 2011 - Un'importante sentenza del Consiglio di Stato ha confermato finalmente il provvedimento del luglio 2004 preso dalla Autorità Garante per la concorrenza e il mercato che aveva ritenuto "ingannevole" il messaggio pubblicitario scritto sui biglietti della lotteria Italia 2003, secondo il quale tutti i titolari dei tagliandi potevano partecipare a due giochi telefonici abbinati. In virtù di un procedimento promosso dalla Confconsumatori Lazio, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con provvedimento di condanna aveva dichiarato "ingannevole" il messaggio pubblicitario scritto sui biglietti della lotteria Italia 2003 secondo cui tutti i titolari dei tagliandi potevano partecipare a due giochi telefonici abbinati. L'Autorità, così come fatto osservare da Confconsumatori Lazio, aveva rilevato e accertato che potevano accedere a quei giochi telefonici soltanto gli abbonati Telecom e Fastweb con l'esclusione degli utenti di altri operatori presenti sul mercato. Responsabili del messaggio ingannevole sono, ciascuno per la sua parte, Rai, Telecom Italia e Monopoli di Stato. Il Consiglio di Stato con sentenza del 13/04/2010 ha confermato la funzione promozionale sia della vendita dei biglietti della Lotteria Italia sia delle trasmissioni televisive ad essa Lotteria abbinate, affermando che il consumatore medio è sicuramente indotto a leggere il messaggio apposto sul retro del biglietto della Lotteria Italia, nel contesto del quale si indicavano i giochi televisivi quali possibilità per aumentare le chances di vittoria. La sentenza ha definitivamente riconosciuto che dall'acquisto di un primo biglietto, e dalla lettura del messaggio sul retro, ne deriva un effetto di incentivo all'acquisto di biglietti ulteriori, "le affermazioni contenute nel retro del biglietto non appaiono semplicemente volte ad informare il pubblico in modo impersonale circa le modalità di partecipazione ai giochi telefonici, quanto piuttosto a promuovere l'incremento della vendita dei biglietti della lotteria, tramite l'enfasi posta sulle più ampie possibilità di vincita derivanti dai giochi telefonici abbinati alla lotteria e collegati alle trasmissioni televisive". La sentenza del Consiglio di Stato ha definitivamente statuito anche che "la convenzione intercorsa tra AAMS e RAI prevedeva specificamente che i giochi telefonici fossero accessibili agli abbonati di tutti i gestori telefonici e che fosse obbligo di RAI di chiedere al gestore telefonico prescelto (Telecom) di concordare con gli altri gestori l'accessibilità anche tramite essi del numero telefonico prescelto per i giochi telefonici. Se ne desume - si legge nella sentenza - che il messaggio sul retro del biglietto doveva essere chiaro in ordine all'accessibilità del gioco tramite tutti i gestori telefonici, o al contrario indicare quali fossero i gestori telefonici utilizzabili. Il messaggio, dunque, tace su una circostanza che era essenziale a tutela dei consumatori e utenti ove si consideri che uno dei numeri telefonici poteva essere composto solo durante la fascia oraria della apposita trasmissione televisiva del sabato sera, sicché il consumatore non adeguatamente informato che componeva il numero durante quella fascia oraria, non avvalendosi del gestore telefonico abilitato, non era posto in condizione di partecipare al gioco, e non era in tempo per rimediare ricorrendo ad altro gestore, essendo rimaste incontestate le risultanze istruttorie in base alle quali solo gli utenti di rete fissa Telecom e Fastweb avevano potuto accedere ai giochi telefonici per tutto il tempo utile".
"Fin da subito - afferma Mara Colla, presidente nazionale di Confconsumatori - avevamo rilevato questa discriminazione nei confronti di migliaia di utenti non Telecom. La sentenza del Consiglio di Stato ci da ragione e soprattutto impone che nei prossimi anni le cose si facciano con maggiore chiarezza e correttezza nei confronti dei consumatori". Un analogo provvedimento di condanna da parte dell'Agcom, sempre relativo all'ingannevolezza del messaggio pubblicitario, è stato emesso anche nel giugno del 2005 relativo alla Lotteria Italia del 2004, ora in attesa di risoluzione.



Antitrust sanziona pratica commerciale scorretta dell'Ipercoop di Milazzo


Parma, 14 aprile 2009 - Grazie alla segnalazione da parte di Confconsumatori - Federazione provinciale di Messina, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha riconosciuto come pratica commerciale scorretta la condotta dell'Ipercoop di Milazzo (Messina), che aveva promosso, nel periodo aprile-maggio 2008, una campagna pubblicitaria con il seguente slogan: "Ogni 40 euro di spesa ricevi 40 euro in buoni. Siamo buoni. Ti ripaghiamo la spesa".
Il messaggio pubblicitario in questione è stato diffuso con diverse modalità tra cui affissione di manifesti, annunci via stampa, radio e TV locali, e tramite depliant. La promozione, iniziata a metà aprile 2008, prometteva 40 euro di buoni acquisto, spendibili successivamente nel mese di maggio, ma nulla diceva sul fatto che i buoni sarebbero stati forniti attraverso 4 tagliandi da 10 euro ciascuno e che ognuno di essi avrebbe potuto essere utilizzato solo acquistando almeno 40 euro di merce. In pratica, per godere del bonus era necessario per il consumatore spendere complessivamente 160 euro.
Le informazioni sui limiti della fruibilità e funzionamento della promozione venivano, infatti, chiarite solo successivamente, proprio nel periodo di spendibilità del buono (maggio), e non durante il periodo di accumulo dei buoni sconto (aprile), quando la clientela era stata ormai indotta, in modo erroneo, ad una scelta economica non pienamente consapevole, perché priva di elementi fondamentali per l'acquisto.
Dopo una lunga istruttoria e l'acquisizione anche del parere concorde dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'Antitrust, ha ritenuto fondato l'esposto della Confconsumatori e ha ravvisato nell'operato della Ipercoop una condotta commerciale scorretta e ingannevole, comminando una sanzione di 125.000 euro all'azienda incriminata, importo poi ridotto a 100.000 euro considerato l'ultimo bilancio economico negativo della stessa.
"L'importanza della normativa contro le pratiche commerciali scorrette, parte integrante del Codice del Consumo, ha avuto ulteriore conferma grazie a questa pronuncia dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Si ribadisce la condanna per comportamenti illegali e scorretti di un'azienda commerciale, incentivando i cittadini ad essere più attenti e a fare valere i propri diritti anche grazie alla collaborazione con le associazioni dei consumatori" afferma l'avv. Fulvio Capria, responsabile di Confconsumatori Messina.
Ecco il testo del provvedimento AGCM  [.pdf]

 
 
 
 
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