Rate del finanziamento pagate spontaneamente ma in ritardo, la finanziaria non puo’ addebitare spese esorbitanti.
Pronuncia abf del 30.11.2021


Grosseto, 1.12.2021 - Un consumatore toscano aveva acquistato nell’anno 2018 un elettrodomestico a rate, pagandolo con 60 rate mensili da euro 50,00. Nel corso del rapporto alcune rate effettivamente erano state pagate in ritardo di 2-3 massimo 5 giorni. La finanziaria tuttavia avvalendosi di una fumosa clausola contrattuale aveva addebitato per ogni rata l’esosa somma di euro 10,00 per spese di recupero credito.
Dopo aver reclamato tramite Confconsumatori il consumatore, onde evitare brutte segnalazioni pagava la somma di euro 100,00 a titolo di morosità e contestualmente agiva dinanzi all’arbitro bancario della Banca d’Italia.
Con lodo del 30.11.2021 (pubblicato sul sito www.confconsumatoritoscana.it) ha disposto la restituzione dei 100 euro, condannando la primaria società finanziaria nel campo del credito al consumo anche alla refusione delle spese arbitrali. Per l’arbitro, prima di decidere sull’abusività della clausola contestata da Confconsumatori, le somme addebitate non erano dovute in quanto la Banca deve fornire la prova di essersi effettivamente avvalsa di un recupero credito esterno e di aver supportato i relativi costi. Nel caso di specie i pagamenti erano stati effettuati spontaneamente con ritardi risibili.
E’ bene dunque ricordare a tutti i consumatori che non devono subire passivamente l’addebito di oneri illegittimi da parte delle finanziarie e che per risolvere il problema esiste un sistema deflattivo delle controversie in materia bancaria ovvero l’ABF di Banca d’Italia.
Gli interessati possono rivolgersi alle sedi toscana di Confconsumatori risultanti dal sito www.confconsumatoritoscana.it
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Prosegue la tutela dei consumatori a fronte di segnalazioni illegittime in CRIF. Il tribunale di Grosseto, in fase d’appello, dispone la cancellazione di sofferenze presso CRIF per la carenza di preventivo preavviso.


Grosseto, 15.3.2021 - Un’associata alla Confconsumatori di Grosseto si è vista segnalata come cattiva debitrice, ovvero credito a sofferenza da parte di primaria Banca. La consumatrice contestava alla Banca l’inesistenza del credito e la firma sulla fideiussione prestata in favore del terzo. Questo veniva scoperto solo accidentalmente perché si vedeva negato un credito al consumo per l’esistenza della sofferenza presso la CRIF ovvero la centrale rischi privata.
Fortemente danneggiata dalla segnalazione ricorreva, con l’Avvocato Ilaria Nunziata dello sportello Confconsumatori di Grosseto, al Tribunale di Grosseto per chiedere in via d’urgenza la cancellazione della segnalazione.
In prima fase il Giudice Unico del Tribunale di Grosseto rigettava la domanda di cancellazione ritenendo che non vi fosse prova dell’urgenza e quindi del danno irreparabile per la tutela cautelare ex articolo 700 c.p.c. Ritenendo ingiusta l’ordinanza del Giudice Monocratico l’Avv. Nunziata proponeva appello al Collegio del Tribunale di Grosseto, che con la recentissima ordinanza 4.3.2021 ha accolto l’appello ordinando l’immediata cancellazione dell’iscrizione in crif, con condanna alle spese della Banca, ribadendo i seguenti principi:
1) come per la Banca d’Italia anche per la segnalazione CRIF occorre a pena di illegittimità il necessario preavviso a mezzo lettera raccomandata a.r. da parte della Banca;
2) la segnalazione negativa presso la CRIF costituisce automaticamente un danno grave ed irreparabile perché oltre a ledere la reputazione della persona costituisce automaticamente una preclusione di accesso al credito, con la conseguenza che sussiste automaticamente il periculum in mora che giustifica l’ordine urgente dell’autorità giudiziaria, visto che i tempo della causa di merito aggraverebbero il danno.
Prosegue pertanto, soprattutto in questo momento storico, l’attività dello sportello grossetano per il rigoroso controllo delle segnalazioni di sofferenze e ritardi delle Banche sia presso la Banca d’Italia sia presso la banche dati private.
Gli interessati possono contattare la sede con la mail grosseto@confconsumatori.it e telefonicamente (nelle ore pomeridiane dalle 15 alle 19) al numero 0564417849.
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Segnalazione errata in Crif per rata non pagata, per il Tribunale di Grosseto e' lesione del merito creditizio quindi giustifica un provvedimento urgente


Grosseto, 12.9.2017 - Un associato alla Confconsumatori di Grosseto si vedeva rallentare la pratica di surroga del mutuo prima casa.
Scopriva così accidentalmente che una finanziaria, con la quale aveva contratto un piccolo prestito, aveva segnalato il mancato pagamento di una rata da 100,00 euro, QUANDO INVECE IL PAGAMENTO ERA REGOLARMENTE STATO ESEGUITO.
Tramite la Confconsumatori chiedeva a CRIF l'immediata cancellazione della iscrizione nella CRIF.
Siccome la CRIF e la finanziaria non rispondevano il consumatore si vedeva costretto - tramite l'Avv. Sara Serritiello dell'ufficio legale della Confconsumatori - a chiedere in via d'urgenza, con un procedimento cautelare, al Tribunale di Grosseto la correzione dei suoi dati nella banca dati interbancaria.
All'udienza si costituiva la finanziaria ammettendo l'errore ed assumendo di aver riparato attraverso una correzione della segnalazione, avvenuta pochi giorni prima dell'udienza.
Il Giudice del Tribunale di Grosseto, Dr.ssa Montesarchio, ha comunque condannato la finanziaria al rimborso di tutte le spese processuali in favore del ricorrente rilevando come il consumatore, tramite la sua associazione dei consumatori, aveva eseguito tutte le pratiche necessarie per la correzione dell'errore in via bonaria e che solo il ricorso giudiziale aveva indotto la finanziaria ad eliminare l'iscrizione nel registro dei cattivi pagatori.
Infatti per il Tribunale la segnalazione alla centrale rischi costituisce pregiudizio irreparabile ed imminente in quanto si tratta di una lesione del merito creditizio del soggetto segnalato (principio che vale appunto anche per le persone fisiche consumatori e non solo per le imprese) con difficoltà di accedere a nuove linee di credito.
Adesso la finanziaria si trova così a dover rimborsare oltre 3 mila euro di spese lite oltre all'eventuale risarcimento del danno che sarà deciso con altro giudizio civile.
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Polizze assicurative sui prestiti: successo della Confconsumatori di Prato contro nota compagnia assicurativa


Prato, 14/2/2015 - Grazie al punto informativo della Confconsumatori presente al Centro Commerciale dei Gigli una famiglia di Campi Bisenzio è riuscita a farsi liquidare la prestazione assicurativa legata ad un prestito dovuta da una nota Compagnia per la cifra di € 12.513,71.
Tale importo veniva richiesto da una Finanziaria quale debito residuo da pagare in forza di un contratto di finanziamento acceso nel 2006 dal capofamiglia il quale aveva anche sottoscritto, in maniera previdente e pensando di tutelare il proprio nucleo familiare, la correlata polizza assicurativa vita-infortuni. Nel 2014 purtroppo interveniva il suo decesso e la sua famiglia, quale avente diritto, provvedeva ad aprire il sinistro richiedendo l'attivazione della relativa copertura assicurativa: la Società in questione però negava l'indennizzo adducendo motivazioni generiche, insufficienti e pretestuose ovvero asserendo che “dalla documentazione in nostro possesso emerge che il decesso è in relazione causale a malattia insorta antecedentemente alla data di stipula del contratto e pertanto rientra fra le esclusioni di polizza”.
Tutto questo nonostante fossero trascorsi ben otto anni fra la data di stipula della copertura assicurativa e l'intervenuto decesso e che alcun nesso causale fosse concretamente individuabile dalla documentazione medica prodotta.
Tuttavia la nota Compagnia Assicurativa, solo grazie all'intervento del legale della Confconsumatori Avv. Priscilla Martini, ha deciso di riaprire la posizione e di provvedere all'accettazione della domanda di liquidazione del sinistro.
La Confconsumatori invita tutti i cittadini a leggere con attenzione tutte le clausole della polizza assicurativa abbinata ad un contratto di finanziamento ed informa a tal proposito che tutti i cittadini con problematiche di questo tipo si possono rivolgere per ottenere informazioni ed aiuto agli sportelli della Confconsumatori attivi presso il centro commerciale dei Gigli, presso la Fratellanza Popolare di San Donnino e alla sede centrale di viale Montegrappa 120 a Prato.
“La Nostra Associazione - parla Marco Migliorati, presidente provinciale di Confconsumatori Prato – ha costretto numerose Compagnie Assicurative, Finanziarie e Banche a rimborsare i consumatori che a noi si sono rivolti”.
Ricordo che il punto informativo della Confconsumatori presso il centro commerciale “i Gigli” è posto nell’ area Youtility al secondo piano ed è aperto il mercoledì ed il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20,00; per informazioni email confconsumatori.fipopt@gmail.com - tel. 331/1202507 - fax 178/2285561




Finanziamenti: successo della Confconsumatori di Prato contro nota finanziaria


Grazie al punto informativo della Confconsumatori presente al Centro Commerciale dei Gigli una famiglia di Prato si è vista stornare la bella cifra di euro 1.197,18 illegittimamente richiesta da una nota finanziaria collegata ad una azienda automobilistica.
Come accade spesso in questo momento storico di crisi, il sig. G.C. si era visto costretto ad accendere un finanziamento per far fronte all'acquisto di un'automobile per le necessità familiari; tuttavia, nonostante le rate venissero regolarmente pagate come da piano, la finanziaria richiedeva al sig. G.C. interessi moratori esorbitanti pari ad euro 1.197,18 a seguito del ritardo nel pagamento di una sola rata.
La nota finanziaria infatti, solo grazie all'intervento del legale della Confconsumatori Priscilla Martini, ha stornato tale cifra ed inviato al sig. G.C. la dichiarazione di fine credito con il quale attestava che il credito esistente sulla vettura era completamente estinto.
La Confconsumatori informa a tal proposito che tutti i cittadini con problematiche relative a finanziamenti e mutui si possono rivolgere per ottenere informazioni ed aiuto allo sportello della Confconsumatori attivo presso il centro commerciale dei Gigli. "Anche con questa vittoria - parla Marco Migliorati, presidente provinciale di Confconsumatori - abbiamo contribuito ad aiutare ancora una volta un cittadino in difficoltà e siamo anche convinti che se i cittadini impareranno a venire a trovarci e ad utilizzare i nostri servizi molte altre famiglie potrebbero risparmiare dei soldi in questo momento di grave crisi economica".
Il punto informativo della Confconsumatori presso i Gigli area Youtility al primo piano è aperto il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17,30 alle ore 20,00 per informazioni email confconsumatori.fipopt@gmail.com - tel. 331/1202507 - fax 178/2285561




Maxi indagine per usura a Trani: Confconsumatori in campo


Parma, 11 giugno 2014 - Confconsumatori interviene in merito alla maxi indagine per usura della Procura di Trani, che vede coinvolti i vertici del mondo bancario e finanziario. "È una notizia gravissima - commenta Luca Baj, legale di Confconsumatori - Confconsumatori seguirà con attenzione le vicende giudiziarie che si svilupperanno dall'indagine e intende costituirsi parte civile nel processo penale. Da circa un anno stiamo assistendo diversi cittadini che hanno contestato alle Banche l'applicazione di interessi usurari. Di particolare nostro interesse sarà anche la valutazione delle responsabilità degli Organi di Vigilanza". Confconsumatori ha messo a disposizione dei risparmiatori anche un Vademecum e strumenti per consentire a tutti di tutelare i propri diritti.
LA MAXI INDAGINE - Come noto, la Procura di Trani ha chiuso una maxi indagine per usura che vede coinvolte 62 persone, tra cui dirigenti della Banca d' Italia e del Ministero del Tesoro e i membri dei consigli di amministrazione di alcuni tra i principali istituti di credito italiani. Sotto accusa anche Fabrizio Saccomanni, nella veste di direttore generale di Bankitalia, Anna Maria Tarantola, che era a capo della vigilanza di palazzo Koch (e ora presidente della Rai), Giuseppe Maresca per il Tesoro, nonché vertici ed ex vertici di Unicredit, Banca di Roma, Bnl, Monte dei Paschi di Siena (inclusi Giuseppe Mussari e Antonio Vigni) e Banca popolare di Bari. Secondo il Pm i dirigenti di Bankitalia e del Tesoro "consapevolmente e volontariamente (quanto meno con dolo individuale) concorrevano moralmente [con i vertici delle banche] nei delitti di usura dagli stessi materialmente commessi". Secondo i conteggi della pubblica accusa, con l'applicazione dei tassi usurari Bnl avrebbe lucrato 53mila euro, Unicredit 15mila, Mps 27mila, BpBari solo 296 euro.
LA BATTAGLIA DI CONFCONSUMATORI - Le numerose azioni già in corso seguite da Confconsumatori a tutela di quegli associati che, effettuate le preperizie sui propri mutui o finanziamenti, lamentano di aver subito l'applicazione di tassi usurari si fondano sull'importante pronuncia della Corte di Cassazione, che con la sentenza del 9 gennaio 2013 n. 350, aveva sancito il principio in forza del quale il calcolo del tasso di usura deve tenere in considerazione tutte le somme addebitate dalla banca e non solo gli interessi pattuiti per contratto. Pertanto, se le penali, le commissioni, gli interessi di mora, le spese comunque denominate ecc., sommate al tasso degli interessi, sforano la soglia dei tassi ufficiali fissati in base alla legge antiusura n.108 del 1996, il mutuo è usurario.




Mutui e tassi usurari: il Vademecum di Confconconsumatori


Parma, 4 luglio 2013 - Aumenta di giorno in giorno il numero di consumatori, titolari di contratto di mutuo o di finanziamento, che si rivolgono alla Confconsumatori per ricevere informazioni in merito alla propria posizione alla luce della sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stato sancito l'importante principio che, qualora nel contratto di mutuo siano stati convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Confconsumatori ha, quindi, inoltrato, numerose diffide dopo aver riscontrato la non conformità a tale principio della documentazione in possesso di alcuni associati.
Al fine di offrire uno strumento utile a tutti i consumatori, la Confconsumatori ha, oltre ad essere come sempre a disposizione per ogni informazione e chiarimento, ha redatto un piccolo vademecum:

VADEMECUM MUTUI E TASSI USURARI
Il consumatore, al fine di valutare, se nella singola fattispecie sia possibile applicare il principio sancito dalla Corte di Cassazione, dovrà:
1. essere in possesso del contratto di mutuo;
2. se non è in possesso del contratto di mutuo, chiedere copia dello stesso alla banca e/o al notaio rogante;
3. valutare il tasso concretamente e complessivamente applicato dalla Banca/finanziaria (per i mutui a tasso variabile, con cap, e/o per i finanziamenti è consigliabile già in questa fase una perizia tecnica da parte di un dottore/ragioniere commercialista);
4. confrontare il tasso complessivamente pattuito con i c.d. "tassi soglia";
5. qualora il tasso di interesse contrattualmente previsto dovesse essere superiore al c.d. tasso soglia, il consumatore dovrebbe inoltrare una formale diffida all'Istituto di credito, chiedendo l'applicazione del principio sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione;
6. qualora la vicenda non dovesse risolversi bonariamente, è opportuno effettuare (se non è stata già effettuata) una perizia relativa all'intero rapporto volta a determinare l'esatto dare - avere tra banca e cliente prima di promuovere un giudizio.

"Abbiamo redatto un piccolo vademecum - afferma l'avv. Emilio Graziuso, componente del Consiglio Direttivo Nazionale di Confconsumatori - per offrire una risposta rapida alle tante domande che ogni giorno pervengono alle nostre sedi relativamente alla problematica mutui ed usura. Per conto di nostri associati abbiamo, comunque, già inviato le prime diffide nei confronti degli istituti di credito e delle società finanziarie, i cui contratti sembrano non rispettare i principi sanciti dalla Suprema Corte. La nostra speranza è che si riesca ad addivenire ad un componimento bonario delle singole vicende senza, quindi, la necessità dell'instaurazione di azioni legali per vedere riconosciuti i diritti dei singoli consumatori".





Importantissima sentenza della Cassazione: mutui, leasing e finanziamenti con tassi usurai possono essere annullati


Parma, 6 giugno 2013 - Si apre una speranza concreta di rimborso per tutti i risparmiatori vessati dalle Banche. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 gennaio 2013 n. 350, pubblicata pochi giorni fa, ha sancito due nuovi e importanti principi a favore dei risparmiatori:
1) i mutui con tassi usurai possono essere annullati interamente;
2) il calcolo del tasso di usura si fa sommando tutte le somme addebitate dalla banca e non solo guardando agli interessi pattuiti per contratto.
Pertanto, se le penali, le commissioni, gli interessi di mora, le spese comunque denominate ecc., sommate al tasso degli interessi, sforano la soglia dei tassi ufficiali fissati in base alla legge antiusura n.108 del 1996, il mutuo è invalido.
I due principi affermati determinano conseguenze di fondamentale importanza: nel caso di applicazione di interessi di mora, il cui tasso sommato a quello previsto nel piano di ammortamento ordinario sfori il tasso soglia, il consumatore non dovrà pagare neppure un euro a titolo di interessi e tutti quelli già pagati dovranno essere restituiti dalla banca. I consumatori che stanno subendo una procedura espropriativa da parte di una banca possono chiedere l'annullabilitá del mutuo e questo sará motivo molto forte per bloccare la procedura esecutiva in corso.
Confconsumatori mette a disposizione i propri sportelli, per fornire assistenza, con propri consulenti specializzati, a chi abbia stipulato un contratto di finanziamento e voglia verificare se la sua banca ha violato o meno i principi stabiliti dalla Cassazione.
Sul sito www.confconsumatori.it é scaricabile il modello di diffida che il consumatore potrá inviare alla propria banca, per chiedere il rispetto di quanto sancito dalla Cassazione, l'invito a restituire le somme e l'interruzione della prescrizione.

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Ferrara: società finanziaria condannata a rimborsare un terremotato


Reggio Emilia, 30 maggio 2013 - Nei giorni scorsi il Giudice di Pace di Ferrara ha emesso il primo decreto ingiuntivo attinente la restituzione delle rate di mutui per soggetti residenti nella zona di Ferrara, al momento del sisma del 20 e 29 maggio 2012, stante il rifiuto della società finanziaria.
I fatti risalgono all'estate del 2012: un consumatore, a seguito del DL 74/2012 convertito in legge 122 e segg. modifiche, aveva richiesto la restituzione delle rate di un finanziamento ad una società finanziaria: domanda rifiutata dalla stessa, in quanto a dire suo la normativa a favore delle persone terremotate nell'area di Ferrara si applicava dal 12 agosto 2012 in poi e non aveva effetto retroattivo al 20 maggio 2012, come invece in altri comuni.
Non solo, il consumatore aveva chiesto alla finanziaria anche la consegna di copia dei contratti di finanziamento, richiesta che rimaneva inevasa, tanto da rendere necessario un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Ferrara in data 14 maggio 2013, provvisoriamente esecutivo, ove alla società finanziaria è stata imposta la restituzione delle rate di mutuo versate tra il 20 maggio 2012 e il 12 agosto 2012 in favore del consumatore per 555,73 euro oltre interessi e spese giudiziarie, nonché la consegna immediata anche di copia dei contratti di finanziamento.
"Questo importante provvedimento - dichiara Secondo Malaguti, Presidente Regionale della Confconsumatori - ha riequilibrato il senso stesso della legge 122/2012 nel rammentare che il legislatore è venuto in soccorso dei soggetti colpiti dal sisma dello scorso anno senza distinzione tra Comuni colpiti nello stesso momento, se ciò non fosse ci troveremmo avanti ad un irragionevole disuguaglianza costituzionale. Pertanto, chi volesse richiedere ciò che ha versato può farlo invitando la propria banca a far ciò, ottenendo di fatto, una risposta celere".
"Il decreto ingiuntivo, in parola - dichiarano gli Avv.ti Lorenzo Zappaterra e Sergio Di Chiara entrambi del Foro di Ferrara, legali del consumatore che si era rivolto alla Confconsumatori - è di importanza fondamentale. È, infatti, uno dei primi decreti ingiuntivi che vede ingiungere ad un istituto di credito la restituzione di rate di mutui nei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché ottenere la consegna di copia dei propri contratti di finanziamento di cui il consumatore non aveva copia, a conferma che la normativa relativa ai soggetti colpiti dal terremoto non distingue tra chi sia stato inserito per primo e poi successivamente"




Polizza assicurativa, numerosi i casi di mancata applicazione del protocollo


Brindisi, 20 dicembre 2010 - "Un fenomeno in continuo aumento che comincia a divenire allarmante!". È questo il commento dell'avvocato Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento istituito tra la Confconsumatori - Federazione Provinciale di Brindisi e l'Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore, di fronte al sempre maggior numero di richieste di consigli ed informazioni che pervengono all'Associazione in merito alle sorti della polizza assicurativa correlata al mutuo, in caso di estinzione anticipata dello stesso o di portabilità presso altro istituto di credito. Dai casi sottoposti all'attenzione del coordinamento è emerso che molte Banche non riconoscono il diritto del consumatore a poter "trasferire" insieme al mutuo anche la polizza oppure ad ottenere la restituzione di quanto pagato e non goduto, essendo, comunque, cessato anticipatamente il rapporto al quale l'assicurazione è stata originariamente collegata. "Per fortuna questa prassi altamente lesiva dei diritti dei consumatori è destinata a terminare per le polizze stipulate a partire dal 1° dicembre 2010. Il nuovo regolamento Isvap, infatti, obbliga le compagnie di assicurazione al rimborso in caso di estinzione anticipata o di portabilità del mutuo. Il problema rimane, però, per le assicurazioni stipulate prima di tale data" afferma l'avv. Emilio Graziuso.
In passato l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicurative) avevano sottoscritto un protocollo per il trasferimento del mutuo da una Banca all'altra, con facoltà di mantenere la polizza preesistente cambiando il nome del beneficiario (dalla banca originaria a quella subentrante), oppure di estinguerla ottenendo la restituzione del premio non goduto. Purtroppo, però, tale protocollo, che era stato salutato con grande entusiasmo dalle Associazioni dei consumatori, è rimasto solo sulla carta, poiché non vincolante, ed al consumatore non è rimasta altra strada che quella della contestazione per cercare di far valere i propri diritti. "All'indomani dell'entrata in vigore della normativa concernente la portabilità dei mutui e la possibilità di estinguere anticipatamente gli stessi senza dover corrispondere alcuna somma a titolo di penale, come Associazione eravamo fiduciosi che anche le Banche avrebbero contribuito nell'interesse generale del mercato ad applicare concretamente tali disposizioni. Così, purtroppo, non è stato ed il negare il diritto del consumatore di poter beneficiare della polizza stipulata e regolarmente pagata al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo costituisce l'ennesimo ostacolo all'applicabilità della disciplina suddetta".
Per tutte le polizze stipulate prima del 1° dicembre 2010, quindi, come associazione consigliamo ai consumatori di pretendere, ove occorra anche giudizialmente, che la copertura assicurativa continui per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite anche presso la banca nella quale si è deciso di trasferire il contratto di mutuo. In alternativa consigliamo di rivendicare il diritto al rimborso delle somme corrisposte per il periodo di polizza non goduto" conclude l'avv. Emilio Graziuso. Per ulteriori informazioni Confconsumatori - Dalla Parte del Consumatore tel 347 - 0628721 o www.confconsumatoribrindisi.it




Ripartono gli aiuti per le famiglie in difficoltà


Parma, 17 novembre 2010 - A partire dal 15 novembre 2010 è possibile presentare domanda per accedere al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Possono accedere al Fondo, che opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse, coloro che da almeno un anno stanno pagando il mutuo (di importo non superiore a 250.000 euro) per l'acquisto della prima casa, muniti di indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro.
Il beneficio accordato dal Fondo è in buona sostanza la possibilità di sospendere (per un periodo massimo di diciotto mesi) il pagamento delle rate del mutuo, senza dopo doverne scontare le conseguenze, visto che gli interessi che nel frattempo verrebbero maturati li paga il Fondo. A carico del cliente resta il solo pagamento del cd. spread.
Possono beneficiare della sospensione persone che si trovino nella temporanea impossibilità di provvedere al pagamento delle rate alla loro naturale scadenza per cause quali la perdita del posto di lavoro, la morte o sopraggiunta non autosufficienza di uno dei membri del nucleo familiare, il pagamento di pesanti spese mediche o di assistenza domiciliare, la necessità di interventi edilizi di manutenzione straordinaria di importo non inferiore a 5.000 euro. Non vi sono limitazioni di sorta alle tipologie di mutuo (tasso fisso, variabile, con cap, ecc.) che possono accedere al Fondo; sono inoltre compresi anche i mutui cartolarizzati (ossia ceduti ad altre banche), i mutui già oggetto di portabilità e quelli rinegoziati con la banca.
La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte. Essa, infine, non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avvienesenza richiesta di garanzie aggiuntive. Ricordiamo che, a tutt'oggi, sono 31 mila le famiglie italiane che tra febbraio e settembre 2010 hanno beneficiato della sospensione del mutuo, come previsto dall'Accordo siglato tra l'Abi e le Associazioni dei consumatori lo scorso dicembre. Le banche hanno sospeso mutui per 4 miliardi di euro e ogni famiglia coinvolta avrà a disposizione in media 6.300 euro in più. Sono i dati del monitoraggio sulla sospensione dei mutui, secondo cui la soluzione più frequente per le operazioni di sospensione ha riguardato l'intera rata (88% dei casi).




L'ABI lancia il "Piano Famiglie", a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi economica


Parma, 29 dicembre 2010 - Circa il 3% delle famiglie italiane sono in difficoltà nel pagamento della rata del mutuo: la crisi economica continua a colpire la produzione e l'occupazione, riducendo la capacità di accesso al credito e la sostenibilità del debito. Per questo l'Associazione bancaria italiana, autonomamente e in partnership con il Governo (Dipartimento per le Politiche per le Famiglie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero della Gioventù, Direzione generale per l'inclusione sociale presso il Ministero del Lavoro Salute pubblica e Politiche sociali), le Regioni e le Province, i Comuni (Anci), le associazioni dei consumatori, la Conferenza Episcopale Italiana e altre parti sociali, ha elaborato e promosso un progetto a sostegno del mercato del credito retail denominato "Piano Famiglie".
Gli obbiettivi del progetto "Piano Famiglie" sono principalmente due:
- innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito ipotecario, adottando una misura di sospensione del pagamento delle rate di mutuo;
- coordinare gli strumenti già esistenti basati sulla istituzione di fondi di garanzia o fondi di copertura di determinati oneri, assicurandone l'implementazione sul territorio, l'adeguata informazione dei soggetti e la piena conformità alla regolamentazione prudenziale.
Per sapere chi può aderire al progetto e i dettagli del suo funzionamento è possibile consultare il documento tecnico del "Piano Famiglie"
Fondamentale è la consultazione della sezione appositamente creata dall'ABI sul "Pano Famiglie": è possibile scoprire le banche aderenti e possibili variazioni nei criteri di applicazione del Piano, in continua evoluzione. Per saperne di piu':
leggi qui
Inoltre hai a disposizione questi documenti:
-accordo tra ABI e associazioni dei consumatori per la sospensione delle rate dei mutui  [.doc]
-sospensione delle rate del mutuo: documento tecnico  [.pdf]
-faq sul piano famiglie  [.pdf]
-protocollo di intesa per l'attuazione del piano famiglie  [.pdf]



 
 
 
 
www.confconsumatoritoscana.it