Esimente stato di necessità: spiragli giurisprudenziali verso la tutela degli animali quali esseri “senzienti”, cioè capaci di provare gioia e dolore, in linea con i principi stabiliti nel Trattato dell’Unione Europea
Un proprietario di un gatto, in grave pericolo di vita, è stato multato per eccesso di velocità mentre stava trasportando l’animale dal veterinario. Successivamente il felino è deceduto. Il signore ha inteso impugnare la sanzione, invocando lo stato di necessità e rappresentando come sul territorio non esistevano mezzi di soccorso (ambulanze), da poter eventualmente chiamare per il trasporto d’urgenza del gatto, come prevede l’art. 177 C.d.S.
Il Giudice di Pace di Pisa (sent. 249/15) ha accolto il ricorso, annullando il verbale, ammettendo che “è vero che lo stato di necessità così come ritenuto dalla legge e dalle correnti giurisprudenziali richiede che il soggetto in pericolo imminente sia una persona fisica, mentre nel caso di specie il fatto concerne un animale”. Ma si è spinto oltre, ammettendo come “la stessa legislazione penale ha visto in tempi recenti un inasprimento delle pene per i maltrattamenti di animali, manifestando quindi un’attenzione a considerare l’animale, soprattutto quello domestico, come qualcosa di più di una mera res, anche se certamente non può parlarsi dell’animale come di un soggetto portatore di diritti alla stregua dell’essere umano”. Il Giudice di Pace ha quindi annullato il verbale elevato per superamento dei limiti di velocità, rilevando che nel caso di specie debba applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di sanzioni amministrative non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre altresì, per l’affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa, e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell’art. 3 L. 689/81, la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente” (Cass. sez. III, 12.5.2000, n. 6111). Il ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, ha invocato precedenti, quale la sentenza del Giudice di Pace di Chieti, del 26 maggio 2011, n. 369 (Giudice: De Tiberiis – D.L. c/ Prefettura di Chieti), la quale ha ravvisato lo stato di necessità e quindi la causa di esclusione della responsabilità, per il trasporto di animale in imminente pericolo di vita. Può infatti ritenersi sussistente l’esimente dello stato di necessità in caso di pericolo di vita di un animale, non altrimenti evitabile, se non trasportando immediatamente l’animale presso una clinica veterinaria, e ciò anche sotto il profilo putativo, qualora la valutazione dello stato di pericolo trovi fondamento su materia squisitamente scientifica e tecnica, come quella sanitaria, non necessariamente nota al soggetto che invoca lo stato di necessità. La sentenza richiamata fornisce un utile spunto sul mutamento di sensibilità, non solo da parte dell’opinione pubblica, ma anche del legislatore e degli operatori del diritto sulle questioni attinenti i diritti degli animali. Fino a non molto tempo fa, la Corte di Cassazione, in casi del tutto analoghi a quello portato all’attenzione del Giudice di Pace di Chieti, aveva escluso che l’esimente dello stato di necessità potesse essere invocata quando la situazione di pericolo riguardasse un animale, occorrendo – in conformità a quanto disposto dagli articoli 54 e 59 del codice penale – la sussistenza di una situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cass. civ. 19 giugno 2009, n. 14515).La Suprema Corte, tuttavia, nella sentenza appena citata, aveva già affermato che in tema di esimenti relative agli illeciti amministrativi, la norma di riferimento non andasse individuata nel codice penale, bensì nell’art. 4 della legge n. 689 del 1981, il quale, tra le predette esimenti, prevede anche l’esercizio di una facoltà legittima. Quest’ultima, pur essendo un minus rispetto al diritto soggettivo, si sostanzia nella possibilità di tenere una condotta consentita dall’ordinamento, in quanto rientrante in una libertà o in principio da esso riconosciuti. A questo punto occorre evidenziare che la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), all’art. 1 (Principi generali) testualmente afferma: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra l’uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”. Ed allora, se la tutela degli animali di affezione è un principio affermato dallo Stato, può essere considerata una facoltà legittima quella esercitata da chi, per salvare il proprio animale da una situazione di pericolo imminente alla vita, superi il limite di velocità per trasportare il predetto animale presso una clinica veterinaria. Anche la tutela della vita dell’animale, dunque, dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento degli interessi in gioco. Sul punto è poi intervenuta una radicale riforma a livello normativo. Ed invero, la L. 29 luglio 2010, n. 120, all’art. 31 (rubricato “Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali”), ha affermato che il trasporto di un animale “in gravi condizioni di salute” può essere considerato effettuato “in stato di necessità” sussistendo le condizioni individuate da un emanando decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (a tutt’oggi non ancora emanato). Si tratta, con ogni evidenza, di notevoli passi in avanti verso una legislazione diretta a tutelare gli animali quali esseri “senzienti”, cioè capaci di provare gioia e dolore, in linea con i principi stabiliti nel Trattato dell’Unione Europea. Merita di essere menzionato, da ultimo, anche il corretto riferimento all’operatività dell’esimente sotto il profilo putativo, essendo la materia sanitaria “squisitamente scientifica e tecnica”, e dunque “non necessariamente nota al soggetto che invoca il detto stato di necessità”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora l’interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di un’esimente reale o putativa, deve comunque provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2008, n. 15195). Ed ancora il Giudice di Pace di Offida, con la sentenza n. 1/2012 ha accolto il ricorso promosso da un medico veterinario il quale ha proposto opposizione per ottenere l’annullamento del verbale redatto dalla Polizia di Offida per eccesso di velocità, ai sensi dell’art. 142 comma 8 Codice della Strada. Il ricorrente ha dedotto che quel giorno era stato contattato da una sua cliente che, preoccupata, gli chiedeva di recarsi presso la sua abitazione in quanto il suo cagnolino versava in gravi condizioni, così gravi da non permetterle di portarlo neanche in clinica. Il medico avvertiva la necessità di recarsi il prima possibile onde salvare la vita dell’animale, in vista del grave danno irreparabile che si sarebbe consumato altrimenti. Il Giudice di Pace rilevava come in materia di stato di necessità e soccorso stradale già l’art. 31 della Legge 120 del 29/07/2010 integrando il comma 1 dell’art. 177 del Codice della Strada, abbia demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione delle condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute possa essere considerato in stato di necessità anche se effettuato da privati, nonché la documentazione da esibire, all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale riconoscendo così di fatto il principio generale dello stato di necessità. (a cura dell' avv. Giovanni Longo) Ecco la sentenza |