Disabile sanzionato a Roma: Confconsumatori chiede l'intervento del Ministro degli Interni


Grosseto, 3 maggio 2012 - Il contrassegno invalidi, secondo l'articolo 381 del regolamento d'attuazione al codice della strada, compete alle persone con capacità di deambulazione ridotta, è strettamente personale ed ha valore su tutto il territorio nazionale, come pienamente confermato dalla giurisprudenza costante della Cassazione. I diritti di chi è munito del contrassegno devono essere ugualmente rispettati da tutti Comuni del territorio italiano. Confconsumatori era già intervenuta sul punto il mese scorso.

IL CASO - Nei giorni scorsi un cittadino grossetano, munito di contrassegno invalidi per non deambulanti, non solo si è visto multare quattro volte dal Comune di Roma ma, successivamente, si è visto addirittura rigettare il ricorso amministrativo dal Prefetto di Grosseto. A questo punto Confconsumatori, oltre a fornire assistenza nell'eventuale ricorso giudiziale contro le multe, chiederà al Ministro degli interni di intervenire presso le Prefetture affinché ricordi la vigenza dell'articolo 381 regolamento d'attuazione al Codice della strada e faccia cessare comportamenti e provvedimenti vessatori a carico di cittadini che, stante la delicatezza della loro situazione, hanno diritto di vedersi riconosciuti - senza pastoie burocratiche - i loro diritti, tra i quali anche quello di transitare nei varchi elettronici.





Disabili: centinaia di multe comminate nelle Ztl


Grosseto, 11 aprile 2012 - Il contrassegno invalidi, secondo l'articolo 381 del regolamento d'attuazione al codice della strada, compete alle persone con capacità di deambulazione ridotta, è strettamente personale ed ha valore su tutto il territorio nazionale, come pienamente confermato dalla giurisprudenza costante della Cassazione. I diritti di chi è munito del contrassegno devono essere ugualmente rispettati da tutti Comuni del territorio italiano.
IL CASO - Nella provincia di Grosseto, ad esempio, Confconsumatori assiste da anni un cittadino, munito di contrassegno invalidi rilasciato da un Comune della provincia, che è stato sanzionato centinaia di volte all'entrata nei varchi elettronici in altri comuni del grossetano o toscani (anche nel caso di segnalazioni scritte inviate via fax alla Polizia Municipale del luogo). L'uomo si è trovato costretto, quindi, ad inviare centinaia di ricorsi alla Prefetture, che talvolta hanno adottato provvedimenti fantasiosi come quelli di annullare le multe ma far pagare le spese di notifica al cittadino, così comunque vessando l'avente diritto e talvolta (come Firenze) hanno fatto prevalere i regolamenti comunali contrastanti con la legge nazionale.
I Varchi delle Ztl, a Grosseto così come altrove, non possono limitare il diritto dei deambulanti ed i Comuni devono cessare ogni forma di vessazione a carico dei cittadini che hanno un diritto personale pieno a prescindere dal veicolo che utilizzano. Nessuna forma di comunicazione preventiva o successiva può essere imposta dai Comuni ai cittadini, da qualsiasi parte d'Italia provengano ed a prescindere dal veicolo che utilizzano, come avviene a Grosseto ed altrove (Cass. Sent. 719/08 sez. II e GDP Arezzo 27/6/2006). Sono gli strumenti elettronici che devono piegarsi ai cittadini e non il contrario. I Disabili già trovano barriere architettoniche nel loro cammino e non si può tollerare che trovino anche delle barriere burocratiche perché sono già provati fisicamente e psicologicamente.
CONTRASSEGNO UNIFICATO UE - Le vicissitudini dei cittadini meno fortunati non finiscono qui. L'Italia infatti non ha ancora recepito la raccomandazione del consiglio Europeo n. 98/376/CE con la quale è stato adottato il contrassegno unificato disabili europei, con la conseguenza che i contrassegni rilasciati dai comuni italiani non valgono all'estero ed i nostri concittadini vengono multati dalle autorità estere. Già nel 2008 il Parlamento aveva impegnato il Governo, con apposita risoluzione, all'adozione del contrassegno unificato (di colore, dimensioni e simbologia diverso da quello italiano),ed ancora oggi dobbiamo tollerare una simile inadempienza.
"Confconsumatori - conclude l'avvocato Marco Festelli, Presidente di Confconsumatori Toscana - ha avviato una campagna di sensibilizzazione ad ogni livello istituzionale su queste, sconcertanti e vergognose vicende che colpiscono, con umiliazione burocratica, le persone meno fortunate".





Nulle le multe elevate in assenza di zone di parcheggio libero


Latina, 10 giugno 2008 - Un'altra sentenza si aggiunge al novero delle vittorie Confconsumatori e con riferimento alla illegittimità delle multe elevate dalle amministrazioni locali attraverso la predisposizione di aree a pagamento. Da ultimo, anche il Giudice di Pace di Minturno ha dichiarato la nullità del verbale di violazione dell'art. 157 c.d.s., come già stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite. "Con tale sentenza si è ribadito - dichiara Franco Conte, responsabile provinciale Confconsumatori Latina - come sussista la nullità dei verbali elevati tutte le volte in cui il Comune non abbia ottemperato all'obbligo di istituire zone di parcheggio libero accanto a quelle di parcheggio a pagamento."
Per informazioni: 0771.681022 cell. 349.5000314, e-mail: contefr@tiscali.it
Minturno-Scauri (LT), via Appia n. 542
Il Presidente Provinciale, Franco Conte

Ecco il testo della sentenza  [.doc]





Danni all'auto nel parcheggio a pagamento? Paga il gestore dell'area custodita


Nell'interessante pronuncia di seguito menzionata, il Giudice di Pace di Salerno, Dott.ssa Veronica La Mura, ha condannato la società, che aveva in gestione un parcheggio di automobili, al risarcimento dei danni subiti da un'autovettura lasciata in custodia. Nel caso in esame, un automobilista aveva parcheggiato la propria autovettura all'interno dell'area di sosta, quando, al ritiro della stessa, rinveniva la presenza di svariati danni al cofano ed al paraurti, prontamente fatti rilevare agli addetti all'area.
Il Giudicante correttamente premette che il contratto di "posteggio" va qualificato come contratto atipico, da ricondurre nello schema generale del contratto di deposito, ex art. 1766 c.c., che impone al depositario l'obbligo di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarla nello stato in cui è stata lasciata. A nulla rileva, nel caso in esame, che nel regolamento del parcheggio, contenuto nelle condizioni generali del contratto, sia esclusa la responsabilità da danni, così come ininfluente è la presenza di cartelli posti nel parcheggio, che onerano gli utenti a verificare lo stato dei veicoli all'ingresso nell'area custodita, trattandosi di clausole vessatorie ed, in quanto tali, inefficaci.
p. Avv. Gianluigi Diodato
09/07

Ecco il testo della sentenza  [.doc]



 
 
 
 
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