Parmalat: Consob attesta la correttezza della scalata di Lactalis



Parma, 29 gennaio 2011 - Consob ha risolto i dubbi sulla correttezza della scalata di Lactalis alla Parmalat, avanzati con gli esposti inoltrati da Confconsumatori e da altri soggetti, anche con riferimento all'OPA volontaria lanciata dal gruppo francese. L'acquisto della società di Collecchio è dunque avvenuta secondo procedure corrette. Nel prenderne atto, Confconsumatori rileva che la società Lactalis ha un numero di azioni assolutamente sufficiente per acquisire il controllo della società, anche attraverso la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Per questa ragione, non ha ritenuto di esprimere indicazione di voto ai piccoli azionisti iscritti perché priva di effettiva rilevanza. Con riferimento alla vendita eventuale delle azioni, Confconsumatori invita i risparmiatori a decidere secondo la propria personale convenienza, avendo presente che Lactalis offre euro 2,60 ad azione. Non appare possibile, infatti, prevedere da ora se l'acquisizione porterà a un innalzamento o meno del prezzo di mercato dei titoli Parmalat. Confconsumatori comunica ai risparmiatori costituiti parte civile nei processi penali di Milano e Parma che la vendita eventuale delle azioni non ha alcuna ripercussioni sulle transazioni in corso, né in eventuali altre che dovessero essere proposte in futuro. Infine, Confconsumatori assicura i cittadini che continuerà a vigilare affinché la modifica della compagine societaria di Parmalat non comporti svantaggi per i piccoli azionisti.  
 


Parmalat: vittoria importante di Confconsumatori Massa-Carrara



Massa, 16 giugno 2011 - La Confconsumatori di Massa-Carrara comunica di aver ottenuto un'importante vittoria in una causa promossa contro una Banca di La Spezia avente ad oggetto i titoli Parmalat. Il Tribunale di La Spezia ha infatti condannato la Banca a restituire ai clienti €. 80.000 all'epoca investiti per l'acquisto dei titoli Parmalat, con rivalutazione ed interessi oltre alla condanna delle refusione delle spese legali.
Questa la vicenda.
Nel 2003 due coniugi effettuano un investimento di €. 80.000 di titoli Parmalat e di lì a poco, dopo il crack, scoprono di aver perso tutto. Convinti che vi fosse la responsabilità dell'Istituto di credito, si rivolgono al legale della Confconsumatori di Massa-Carrara, avv. Francesca Galloni, la quale intenta la causa sul presupposto appunto della violazione da parte della Banca della normativa in materia degli obblighi a carico degli intermediari finanziari. Il Tribunale, in accoglimento della domanda,ha infatti riconosciuto diversi profili di irregolarità nel comportamento della Banca. Innanzitutto ha riconosciuto la violazione dell'obbligo di diligenza nei rapporti con i clienti avendo la Banca omesso di assumere tutte le informazioni necessarie per operare in modo che i clienti fossero adeguatamente informati; inoltre ha riconosciuto la violazione dell'obbligo di informazione su un punto essenziale, ossia che l'acquisto effettuato aveva ad oggetto non i titoli della Parmalat per così dire "italiana" ma della Parmalat Finance corporation bv, società diversa, con sede all'estero, circostanza questa scoperta per la prima volta dai risparmiatori in epoca successiva all'acquisto dei titoli. Statuisce infatti il tribunale adito che " Nessuno può mettere in dubbio che non sia un elemento trascurabile (nell'investimento di €. 80.000) il sapere l'esatta natura, situazione finanziaria e nazionalità della società in cui si investe". Infine la sentenza riconosce, circostanza anche questa di estrema rilevanza, che gli operatori intermediari qualificati avrebbero dovuto riconoscere anche all'epoca dell'acquisto la "reale situazione economico-finanziaria della Parmalat", grazie agli elementi ed informazioni in loro possesso e non conosciuti dai comuni risparmiatori.
"Nel comportamento - conclude la sentenza- è dunque ravvisabile un grave inadempimento della banca la quale, procedendo all'acquisto dei titoli esteri in base a generici colloqui con uno solo degli attori, senza darsi carico di spiegare come l'operazione non si attagliasse minimamente al profilo di rischio di comuni risparmiatori, apparentemente dichiarato con la semplice compilazione e apposizione di crocette su un modulo prestampato dalla Banca stessa, ha violato gli obblighi di informazione e correttezza imposti dall'art. 21 TUF".
La Confconsumatori di Massa-Carrara  
 


Parmalat: assolte le banche per aggiotaggio



Parma, 18 aprile 2011 - La sentenza dei giudici del tribunale di Milano che assolve le banche imputate per aggiotaggio in relazione al crack della Parmalat non rappresenta una sconfitta per quegli associati che hanno scelto, su invito dell'associazione, di aderire alle transazioni. Ad oggi, i risparmiatori che hanno intrapreso questa strada hanno recuperato il 30% del capitale investito, a cui si aggiungono le azioni della nuova Parmalat, che quasi tutti gli ex obbligazionisti ora hanno nel proprio portafoglio. Si stima una percentuale complessiva di recupero dell'investimento iniziale intorno al 60%. "Visto l'esito del processo per aggiotaggio - commenta Mara Colla, presidente di Confconsumatori - siamo dispiaciuti per tutti coloro che a suo tempo preferirono non aderire alle transazioni con le banche come avevamo suggerito perché ora resteranno a mani vuote, almeno per quanto riguarda questo processo. Peraltro le banche straniere assolte oggi (Citibank, Credit Suisse, Bank of America, Deutsche Bank e Morgan Stanley) sono imputate di reati ben più gravi, come quello per concorso in bancarotta fraudolenta, che auspichiamo vengano provati". "Ricordiamo - conclude Mara Colla - che fin dal 2004 abbiamo sfruttato ogni possibilità per fare recuperare ai risparmiatori l'investimento perduto, sia tramite le transazioni sia tramite i processi civili: chi ha avuto la possibilità di avviare una causa civile, difeso dai legali di Confconsumatori, spesso ha recuperato il 100% del proprio capitale".  
 


Parmalat e Lactalis: quale tutela per i piccoli azionisti?



Venerdì 1 aprile ore 10,00
Aula Cavalieri, Palazzo centrale Facoltà di Giurisprudenza
Via Università 12, Parma

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i contenuti dell'esposto contro Lactalis inviato da Confconsumatori alla Consob. Inoltre verranno fornite informazioni ai piccoli azionisti Parmalat riguardo i loro diritti e su come esercitarli, con particolare riferimento al diritto di voto e a eventuali azioni di risarcimento danni. Confconsumatori illustrerà nello specifico tutti gli strumenti di assistenza che sarà in grado di offrire agli azionisti.
Interverranno:
Mara Colla, Presidente Confconsumatori Nazionale
Avv. Antonio Pinto, Legale di Confconsumatori e autore dell'esposto contro Lactalis
Avv. Luca Baj, Legale di Confconsumatori impegnato nei processi penali Parmalat
Ingresso libero
Per informazioni contattare l'ufficio stampa: 0521/231846  
 


Parmalat: da Confconsumatori un esposto alla Consob contro Lactalis



Parma, 30 marzo 2011 - Questa mattina Confconsumatori ha trasmesso un esposto motivato alla Consob chiedendo che l'Autorità verifichi con opportune indagini l'eventuale violazione della disciplina dell'offerta pubblica di acquisto da parte dell'ormai ben noto Gruppo Lactalis, protagonista della scalata Parmalat.
Nello specifico, Confconsumatori chiede che la Consob: 1. verifichi l'eventuale elusione delle norme in materia di offerta pubblica d'acquisto (artt. 106, 109, 110 e 122 del Decr. Legisl. n.58/1998 TUF);
2. infligga le sanzioni previste, ove accertate eventuali violazioni;
3. garantisca il regolare e trasparente svolgimento delle operazioni societarie riguardanti gli assetti della governance;
4. comunichi l'esito dell'istruttoria, per consentire ai piccoli risparmiatori - azionisti della Parmalat, di comprendere se sussistono i presupposti per agire in giudizio e chiedere alla società francese Lactalis (ed eventuali società corresponsabili), il risarcimento dei danni provocati dalle condotte che dovessero risultare illecite.
Confconsumatori ha chiesto, dunque, il rinvio dell'assemblea dei soci, già fissata per i giorni del 12-14 aprile, per dare il tempo alla Consob di svolgere le indagini.
"Il rinvio, - commentano la presidente nazionale Mara Colla e Antonio Pinto, legale Confconsumatori e autore dell'esposto - oltre che per le ragioni giuridiche sopra esposte, ci sembra opportuno anche perché le tante decine di migliaia di piccoli azionisti Parmalat, ex detentori di bond già duramente danneggiati dal crack del 2004, si meritano un regolare e trasparente svolgimento delle operazioni societarie inerenti la governance della società, che non potrà prescindere dagli accertamenti oggi richiesti alla Consob".
Confconsumatori invita tutti gli azionisti e i giornalisti interessati alla conferenza stampa fissata per venerdì 1 aprile alle 10; la sede, da destinarsi, verrà comunicata al più presto.
Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i contenuti dell'esposto e, inoltre, verranno fornite informazioni ai piccoli azionisti riguardo i loro diritti e su come esercitarli, con particolare riferimento al diritto di voto e a eventuali azioni di risarcimento danni, insieme agli strumenti di assistenza che Confconsumatori offrirà loro.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio stampa: 0521/231846.  
 


Parmalat, acquisti online: serve la firma digitale



Parma, 30 novembre 2010 - Altra fondamentale vittoria della Confconsumatori in materia di acquisti di strumenti finanziari per via digitale.
Questa volta è stato il Tribunale di Ravenna ad accogliere la domanda avanzata da un risparmiatore, dichiarando la nullità dell'acquisto di azioni Parmalat e condannando la banca alla restituzione del capitale investito (€ 24.024,40), maggiorato di interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite. Sebbene si trattasse di titoli pericolosi (azioni Parmalat), il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto per difetto di forma, ritenendo che l'art. 23 TUF laddove prescrive la forma scritta sotto pena di nullità si riferisca non solo al contratto generale d'investimento, ma anche ad ogni singolo acquisto. E per tale negozio, sempre per il Tribunale, occorre nel caso di operazioni effettuate via internet che il cliente sia munito della c.d. firma digitale. "La sentenza, in parola - dichiarano gli avv.ti Giovanni Franchi e Stefano Di Brindisi, legali dell'investitore che si era rivolto alla Confconsumatori - è di importanza fondamentale. È, infatti, una sentenza che rileva un dato fondamentale per quegli innumerevoli investitori che hanno incautamente acquistato c.d. titoli spazzatura (Parmalat, Cirio, Giacomelli e così via) ossia, che per i prodotti finanziari acquistati via internet, non è sufficiente l'esistenza di un sistema informatico sicuro e di consolidato uso tra istituti di credito, ma che le operazioni di acquisto di prodotti finanziari debbano essere eseguiti esclusivamente con firma digitale o firma elettronica".
La Confconsumatori ricorda che l'azione di nullità è esperibile entro 10 anni dall'acquisto se si vuole richiedere la restituzione delle somme investite, altrimenti sempre entro tale data bisogna mandare una lettera interruttiva della prescrizione, con formale richiesta di restituzione delle somme acquistate tramite trading online, sempre che l'utente dell'istituto finanziario avesse acquistato le azioni Parmalat senza firma digitale.  
 


Parmalat: da Unicredit buone notizie per i risparmiatori



Parma, 18 novembre 2010 - Confconsumatori comunica con soddisfazione il raggiungimento di un accordo transattivo con Unicredit in merito al crack Parmalat. Il suddetto Istituto Bancario, citato in qualità di responsabile civile dai legali di Confconsumatori, nell'ambito del procedimento penale che si sta celebrando innanzi al Tribunale di Parma che vede imputati alcuni amministratori/funzionari di Capitalia e Banco di Roma (fra i quali Geronzi, Arpe, ecc.) ha formulato un'offerta risarcitoria per tutti i risparmiatori che si sono costituiti parte civile nell'ambito di detto procedimento. Tale proposta prevede il riconoscimento di una somma pari al 4% dell'investimento nominale effettuato dal risparmiatore, se l'acquisto è anteriore al 12/11/2003, e al 2%, se posteriore, ed è valida solo nei confronti dei possessori di titoli obbligazionari della Parmalat che li abbiano acquistati e mantenuti entro il 24 dicembre del 2003. L'offerta in oggetto, che incontra il parere favorevole dell'associazione e dei suoi legali, va ad aggiungersi ai tre risarcimenti ottenuti dai risparmiatori all'interno di altri procedimenti penali contro istituti bancari e società di revisione (Deloitte, Morgan Stanley, Ubs, Deutsche Bank, Bank of America, CityBank e Credit Suisse), e rappresenta l'ultimo successo nella battaglia intrapresa contro Tanzi e gli amministratori che hanno contribuito a creare il dissesto della società.
Si comunica inoltre che la transazione con Bank of America, CityBank e Credit Suisse, che prevede un rimborso massimo del 10% del capitale investito, sta arrivando alla fase conclusiva. Si sono verificati ritardi dovuti alla complessità delle trattative tra i legali delle tre banche estere e la società che, per loro conto, si occupa della verifica delle posizioni, in ragione della tutela e del trattamento dei dati personali. A causa di ciò, anche coloro che hanno già sottoscritto il modulo per la terza transazione dovranno firmare di nuovo il testo definitivamente concordato. Gli associati che hanno diritto di beneficiare di tali proposte transattive, come già avvenuto per le precedenti transazioni, saranno contattati da Confconsumatori per le informazioni operative. Per maggiori informazioni gli associati possono comunque rivolgersi alla sede locale dell'associazione.  
 


Confconsumatori e i risultati a tutela dei "risparmiatori traditi"



Milano, 7 novembre 2009 - A sei anni dall'inizio del "caso Parmalat", Confconsumatori fa il punto su ciò che è stato fatto in questi anno a favore dei risparmiatori che hanno visto i loro risparmi svanire nei diversi crack finanziari. Confconsumatori ha costituito parte civile nei processi penali di Milano e di Parma circa 1.500 persone, e, grazie a transazioni con la società di revisione Deloitte e con le banche estere Morgan Stanley, Deutsche Bank e UBS, gli associati hanno potuto riappropriarsi del 16% del capitale investito, pari a 3.800.000 €. Questa mattina, nel corso del convegno "Confconsumatori e il risparmio tradito", che si è tenuto presso la sede di Confconsumatori Lombardia, è stata data notizia di una nuova transazione con Citibank, Credit Suisse e Bank of America per un ulteriore rimborso del 10% del capitale, che, per gli associati di Confconsumatori, comporterà un risarcimento di altri 3.500.000 € circa. I legali di Confconsumatori, poi, approfondendo gli atti dei processi penali, hanno intentato motivate cause civili contro le banche che avevano venduto i bond della Parmalat. Ad oggi le cause civili "Parmalat" sono complessivamente 95 (23 concluse con sentenza e 71 con transazione) per un totale di 2.579.474 € rimborsati.
Il caso Parmalat ha avuto una grandissima eco nel Paese ed è cresciuta la sensibilità da parte dell'opinione pubblica e delle Istituzioni: ciò ha prodotto nuove normative ed un orientamento giurisprudenziale più favorevole alla tutela dei diritti dei risparmiatori. A seguito di ciò, anche molti risparmiatori che avevano investito in altri titoli "spazzatura" (Argentina, Cirio, Viatel, Cerruti, Carrier ecc., e da ultimo Lehman Brothers) o in altri prodotti (come My Way e 4You) hanno deciso di far valere le loro ragioni dinnanzi ai Tribunali Civili.
In ogni regione d'Italia, sono stati sottoposti al vaglio dei legali di Confconsumatori centinaia di casi di investimenti finanziari poco corretti, che hanno dato origine a conciliazioni o a procedimenti civili (conclusi con sentenza o con transazione), a favore dei risparmiatori acquirenti.
Si sono così avuti i seguenti risarcimenti:
- bond Argentini: totale 4.905.219 € (100 cause di cui 31 concluse con sentenza e 69 con transazione)
- bond Cirio: totale 1.291.334 € (35 cause di cui 10 concluse con sentenza e 25 con transazione)
- bond Viatel: totale 3.939.801 € (3 cause di cui 1 conclusa con sentenza e 2 con transazione)
- bond Cerruti: totale 283.494 € (3 cause concluse con sentenza)
- bond Carrier: totale 1.590.000 € (3 cause concluse con sentenza)
- Bond Lehman Brothers: totale 94.600 € (2 cause concluse con transazione e 2 transazioni senza causa)
- prodotti My Way e 4You: totale 973.402 € (31 cause di cui 8 concluse con sentenza, 23 con transazione e 123 transazioni senza causa)
- Altri: totale 346.988 € (11 cause)
Con grande soddisfazione Confconsumatori può affermare che, grazie alle azioni penali e civili portate avanti dall'Associazione e dai suoi legali, i risparmiatori traditi associati si sono potuti riappropriare di oltre 20 milioni di Euro.



Nuova vittoria Parmalat a Roma



Parma, 2 settembre 2009 - Anche il Tribunale di Roma, come già era stato fatto da diversi altri giudici, ha condannato una importante banca italiana al risarcimento di quanto versato da una coppia di associati Confconsumatori per l'acquisto di titoli Parmalat. Il Tribunale ha, infatti, riscontrato che la banca era contrattualmente inadempiente per non avere assolto agli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob e dal Testo Unico Finanziario (T.U.F.), che prescrivono all'istituto di credito di accertarsi della pericolosità del titolo, di comunicare la stessa al cliente, e di assumere informazioni relativamente all'esperienza del medesimo in materia di investimenti finanziari. Nel caso di specie, era accaduto che gli investitori avessero comprato obbligazioni "Parmalat Fin", più in particolare bond emessi dalla Parmalat Corporation BV, il 20 novembre 2002, ossia quando quei titoli erano ormai privi di rating, e per questo pericolosi. Tale circostanza non era, peraltro, stata comunicata dall'istituto di credito, il quale si era, inoltre, accontentato del rifiuto dell'investitore di fornire informazioni, senza preoccuparsi di compiere accertamenti sul suo effettivo profilo di rischio.
"Come risulta dalla sentenza del Tribunale di Roma - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che, unitamente alla collega avv. Barbara D'Agostino, ha tutelato in giudizio gli investitori - è impensabile che un intermediario finanziario non si preoccupi di valutare e comunicare la rischiosità dell'investimento, accontentandosi del semplice rifiuto del cliente di fornire informazioni". "E' necessario infatti - continua l'avv. Franchi - che agli investitori vengano fornite precise informazioni, commisurate al loro profilo di rischio. Ma la sentenza è importante - sempre per l'avv. Franchi - perché dimostra che è ormai univoco l'orientamento giurisprudenziale in materia di bond Parmalat, grazie a numerose sentenze di condanna contro gli istituti di credito, che hanno venduto quei titoli spazzatura".
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]
 
 


Parmalat: Il Tribunale di Parma riconosce risarcimento per una coppia di risparmiatori



Parma, 11 maggio 2009 - Nuova importante sentenza dal Tribunale di Parma, che ha riconosciuto il risarcimento del danno derivato dall'acquisto di obbligazioni Parmalat a una coppia di risparmiatori che avevano investito più della metà del capitale disponibile, tra l'aprile e l'ottobre 2003. Il Tribunale ha, infatti, condannato la Banca a restituire la differenza tra i capitale investito e l'attuale valore delle obbligazioni acquistate, oltre agli interessi legali, perché l'istituto di credito aveva omesso di informare correttamente i propri clienti sulla natura e sui rischi dell'investimento, come invece obbligata ex art. 28 del Regolamento Consob. Si trattava di acquisti eseguiti in date nelle quali era già sospetta l'affidabilità dei titoli del gruppo Parmalat, viste anche le critiche apparse sulla stampa specializzata e non, e le analisi economiche negative di Consob e di alcune società di gestione, che difficilmente la Banca, per la sua stessa competenza professionale, avrebbe potuto ignorare. Inoltre, la Banca avrebbe dovuto astenersi dal proporre operazioni non adeguate a risparmiatori che, come nel caso di specie, erano pensionati, privi di specifiche conoscenze in materia finanziaria e propensi ad investire solo in titoli di stato.
"La giurisprudenza è sempre più univoca nel condannare le banche venditrici di obbligazioni Parmalat per gli acquisti effettuati nel 2003, quando il gruppo era ormai prossimo al default, specie nei casi in cui l'istituto non riesca a dimostrare la propria diligenza e correttezza, e di avere fornito informazioni complete al cliente" dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha tutelato la coppia di associati.
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]
 
 


Tribunale di Milano riconosce risoluzione contratto per inadempimento della Banca



Parma, 30 aprile 2009 - Il Tribunale di Milano ha accolto, con recente sentenza, la domanda di risoluzione per grave inadempimento della Banca per due acquisti di obbligazioni Parmalat, effettuati da una risparmiatrice a distanza di dieci giorni l'uno dall'altro, nel mese di novembre 2003. Il Tribunale ha ravvisato la sussistenza dell'inadempimento della Banca al dovere di corretta ed esauriente informazione, ex art 21 Testo Unico Finanziario (T.U.F.), inadempimento che, nella fattispecie, è stato ritenuto grave, anche attese le circostanze cronologiche. Per tali motivi il Giudice, ritenuto altresì che la Banca non ha provato di avere fornito le informazioni sulle caratteristiche delle obbligazioni Parmalat, necessarie ex art. 23 T.U.F., l'ha condannata alla restituzione dell'importo pagato, comprensivo degli interessi maturati, con contestuale restituzione dei titoli Parmalat. "La sentenza è importante specialmente perchè, nonostante le difese della Banca convenuta di essere al cospetto di un'esperta investitrice, avvezza agli investimenti e propensa al rischio, il Tribunale ha ritenuto che il fatto che la cliente avesse una precedente, non irrilevante, esperienza finanziaria non attenua il dovere di informativa dell'intermediario, ma anzi l'aggrava; il Tribunale, difatti, ha ritenuto che la signora, proprio perchè esperta nel settore di investimento, avrebbe ben compreso il rischio connesso al suo acquisto, se correttamente comunicato", specifica l'avv. Sabrina Contino di Confconsumatori Lombardia.
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]
 
 


Nuova sentenza Parmalat dal Tribunale di Bologna



Parma, 1 aprile 2009 - Importante sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna a favore di un associato Confconsumatori che aveva acquistato obbligazioni Parmalat nel febbraio del 2002.
Il Giudice ha ribadito che la Banca intermediaria, nella collocazione di valori mobiliari, deve imprescindibilmente adempiere gli obblighi informativi, prescritti dal Testo Unico Finanziario e dal Regolamento Consob.
Il Tribunale ha, infatti, condannato l'istituto di credito a restituire il prezzo versato, oltre ad interessi e spese legali, a seguito di risoluzione del contratto di acquisto, con contestuale restituzione anche delle obbligazioni da parte del cliente, come conseguenza dell'inadempimento degli obblighi informativi. Tali obblighi dispongono, non solo che la Banca intermediaria debba informarsi ed informare sulla situazione dei prodotti offerti, ma anche che provi di avere fornito espliciti e specifici avvertimenti sulla inadeguatezza e rischiosità dell'investimento da effettuare, a prescindere dalla consegna del documento di rischi, prestampato e generico, e da precedenti acquisti obbligazionari fatti dal cliente. L'omessa informazione vale come "difetto funzionale" cioè come grave inadempimento da parte dell'intermediario che incide sul mandato conferito con il contratto quadro e che determina la risoluzione del successivo contratto di acquisto, ad esso collegato.
"Trattasi - affermano gli avv.ti Giovanni Franchi e Manes Bernardini, che hanno difeso in giudizio l'associato - di una sentenza importantissima, perché è la prima in materia ad aver chiarito che quei bond, essendo stati emessi all'estero (Olanda) da parte di una società estera (la Parmalat Finance Corporation BV), perciò privi di prospetto informativo e destinati solo ad investitori istituzionali, erano pericolosissimi; talmente pericolosi da non poter essere collocati, in assenza di una precisa richiesta scritta, neppure a chi avesse già effettuato investimenti rischiosi".
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]
Ecco il commento dell' avv. Giovanni Franchi,  [.doc]
 
 


24 dicembre 2008: scatta il termine di prescrizione per le azioni risarcitorie Parmalat



Parma, 15 dicembre 2008 - Confconsumatori avverte che il prossimo 24 dicembre scadranno i termini di prescrizione per l'azione di risarcimento dei danni contro gli istituti di credito che hanno venduto titoli Parmalat. Tale evenienza si può verificare unicamente per coloro che non si siano costituiti parte civile nei processi penali di Milano e di Parma. La prescrizione fa venir meno la possibilità di intraprendere nel futuro qualsiasi iniziativa in sede civile nei confronti dei responsabili della vicenda, dal momento che, al 24/12/2008, saranno trascorsi cinque anni dalla data del proclamato default del Gruppo Parmalat. Al fine di interrompere la prescrizione, i singoli risparmiatori interessati potranno inviare, prima della data suddetta, una raccomandata a.r. a coloro verso i quali ci si riserva di promuovere un'azione giudiziaria. L'invio della raccomandata interromperà il termine di prescrizione, non comportando alcun impegno da parte del singolo alla effettiva promozione di un giudizio; avrà, infatti, la sola funzione di evitare l'incorrere in decadenze che vanificherebbero qualsiasi ulteriore iniziativa si decidesse di intraprendere in futuro.



Finalmente i primi rimborsi agli obbligazionisti Parmalat da Deloitte&Touche



Parma, 13 giugno 2008 - E' con soddisfazione che Confconsumatori rende noto agli obbligazionisti Parmalat che hanno aderito alla transazione proposta dalla Società di revisione Deloitte&Touche s.p.a. e Dianthus s.p.a., che il numero di adesioni ha superato ampiamente la soglia necessaria per la sua efficacia ed operatività. Oltre l'80% degli associati Confconsumatori ha accettato la proposta di transazione, ottenendo così un congruo risarcimento del danno morale subito dalla Società rinviata a giudizio nel primo processo Parmalat. Deloitte sta provvedendo al pagamento dei rimborsi previsti, con accredito diretto sui conti correnti dei singoli risparmiatori, alla conclusione dell'esame di ogni singola pratica. Si precisa che gli obbligazionisti in possesso dei titoli alla data del crack Parmalat (24/12/2003) e costituitisi parte civile nel primo processo Parmalat, che nel frattempo avessero maturato interesse ad aderire alla transazione proposta, potranno farlo successivamente al deposito della sentenza di patteggiamento, che si prevede entro la fine dell'anno.
Per informazioni: Confconsumatori nazionale - tel. 0521.230134-233583 - e-mail. parma@confconsumatori.it



Tribunale di Bologna annulla acquisto di titoli Parmalat per vizio di volontà



Parma, 25 marzo 2008 - Il Tribunale di Bologna ha annullato la vendita di titoli Parmalat, obbligando l'Istituto di credito a rimborsare l'investimento, oltre agli interessi legali e alle spese di causa. Il Tribunale ha riconosciuto che gli acquirenti erano stati indotti all'acquisto di tali titoli da informazioni carenti e incomplete. Nel caso di specie, la Banca aveva venduto obbligazioni Parmalat senza specificare che si trattava di titoli emessi non da Parmalat s.p.a., bensì da Parmalat Finance Corporation B.V., società straniera parte del gruppo della azienda in default e di cui la Banca stessa conosceva la difficile situazione finanziaria. Inoltre, l'emissione del titolo non era accompagnata da alcun prospetto informativo, obbligatorio secondo il Testo Unico Finanziario, che garantisse al cliente di avere tutte le informazioni necessarie per comprendere la natura e il rischio dell'acquisto.
Come deciso dal Tribunale, la mancanza di elementi che permettano al cliente di identificare sicurezza e rischi del proprio investimento è motivo determinante per annullare il contratto di acquisto, perchè la volontà dell'acquirente è "viziata" da errore essenziale e altresì riconoscibile dallo stesso Istituto di credito. "Gli investitori, privati dei loro risparmi per l'acquisto di bond spazzatura devono sapere che ormai la giurisprudenza è sensibile alle loro richieste. Sono sempre più numerose, infatti, le sentenze che colpiscono la sproporzione informativa esistente fra chi vende e chi compra titoli di investimento - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori e degli investitori "traditi".
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]

 
 



Parmalat: le associazioni di consumatori dichiarano nuove iniziative



Milano, 31 ottobre 2007 - Nei giorni scorsi i dirigenti territoriali lombardi delle Associazioni dei Consumatori che seguono il caso Parmalat si sono riuniti per fare il punto della situazione; infatti, il processo per aggiotaggio di Milano sta per giungere a termine, mentre a Parma nei prossimi mesi si apriranno ulteriori processi nell'ambito del c.d. filone banche. In questo complesso di procedimenti penali, alcuni imputati hanno patteggiato la pena ed altri, riconducibili all'entourage di Tanzi e alle istituzioni bancarie che lo sostenevano, tra cui compaiono nomi eccellenti, sono stati invece rinviati a giudizio, con udienze che si terranno a febbraio e marzo del prossimo anno. In vista del rilevante impegno organizzativo e dell'attività legale necessaria al produttivo proseguimento di queste azioni, le Associazioni hanno discusso l'opportunità di coordinarsi per potenziare i loro interventi allo scopo di velocizzare i risarcimenti. In quest'ottica si stanno anche valutando nuove iniziative da promuovere in sede civile nei confronti di soggetti responsabili e solvibili come le banche che hanno venduto o collocato i bond, e le società di revisione e gli enti di controllo. L'esperienza del caso Parmalat ha consentito alle Associazioni dei Consumatori impegnate nella costituzione di parte civile di investitori e azionisti truffati, di maturare una significativa consapevolezza del loro ruolo di veri rappresentanti degli interessi dei consumatori ed intendono mettere a frutto la loro forza organizzativa con delle azioni concordate, visto che i nostri politici non hanno ancora approvato la class action più volte promessa.

adusbef
adiconsum
confconsumatori
casa del consumatore
lega consumatori
movimento difesa del cittadino
movimento consumatori

 
 



Tribunale di Reggio Emilia riconosce rischiosità del titolo



Parma, 9 luglio 2007 - Particolarmente interessante la sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia sulla vendita da parte di un istituto di credito di titoli Parmalat (più specificatamente della società olandese del gruppo, Parmalat Finance Corporation Bv), effettuata nel dicembre 2003, ossia in prossimità del default. Secondo il Giudice, infatti, sebbene la banca avesse avvertito il cliente dell'inadeguatezza dell'operazione, la stessa poteva e doveva acquisire maggiori informazioni sulla situazione finanziaria del gruppo Parmalat, anche in considerazione dei diversi segnali dell'insolvenza, rivelatisi in quell'anno e capaci di compromettere l'investimento. Sempre per il Tribunale, l'istituto doveva rendere edotta la cliente dei maggiori rischi in cui sarebbe incorsa, a prescindere dalle caratteristiche dell'investitore e dalla sua dichiarata esperienza e propensione al rischio. Dunque, la banca non ha assolto diligentemente al proprio obbligo informativo, posto che l'avvertenza scritta sull'ordine ("inadeguatezza rispetto agli obiettivi di investimento") non solo era assolutamente generica - non indicandosi nemmeno per quale profilo l'operazione dovesse ritenersi inadeguata (tipologia, oggetto, dimensioni, ecc.) - ma oltremodo carente, non avendo messo la propria cliente in grado di comprendere l'elevata rischiosità di quell'investimento.
Se la giurisprudenza dei Tribunali non è, quindi, ancora chiarissima circa l'illegittimità di vendite di titoli Parmalat effettuate dalle banche negli anni precedenti, ormai costante è l'orientamento secondo il quale devono ritenersi contrarie alla legge quelle effettuate nel 2003 - e poco importa che si tratti di obbligazioni o di azioni.
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]

 
 



A Milano consumatori plaudono il risultato dell'udienza Parmalat



Parma, 31 maggio 2007 - Questa mattina, mentre si svolgeva l'udienza del I° processo penale Parmalat, Confconsumatori ed altre associazioni di consumatori (Adiconsum, Federconsumatori, MDC, MC, Cittadinanzattiva, Assoutenti) hanno manifestato davanti al Tribunale di Milano per esprimere la loro contrarietà all'accoglimento dei patteggiamenti, richiesti da diversi imputati. "Vogliamo che, a fronte dei gravissimi reati accertati, il processo continui e si giunga alla sentenza - ha dichiarato la presidente di Confconsumatori Lombardia, Francesca Arnaboldi - I risparmiatori truffati devono essere risarciti dei danni materiali e morali".
Alle ore 11.30, gli avvocati Luca Baj e Luca Panzeri, legali di Confconsumatori, hanno raggiunto il presidio delle Associazioni per portare la bella notizia: il Giudice, dott.ssa Ponti, aveva appena terminato di leggere, in aula, l'ordinanza con cui respingeva le richieste di patteggiamento. "Gli imputati ed i responsabili amministrativi dovranno rispondere anche delle nuove aggravanti contestate ultimamente dal Pubblico Ministero, ma il processo continua. La prossima udienza si terrà il 19 giugno"- hanno riferito i due avvocati.
Per maggiori informazioni: Confconsumatori Lombardia, Via De Amicis 17 - Milano, tel. 02/83241893 - fax. 02758104162 -
e-mail. lombardia@confconsumatori.it

 
 



Processi Parmalat: patteggiamenti e risarcimenti



Milano, 18 maggio 2007 - Il primo processo Parmalat di Milano si sta avviando verso la conclusione.
In questa ultima fase, alcuni imputati e alcune società, presenti nel processo come responsabili amministrativi, hanno avanzato richiesta di patteggiamento per i reati di aggiotaggio. Altri avevano già patteggiato nella fase iniziale del processo, così come si è verificato anche per il processo che si tiene a Parma per i reati fallimentari. Inoltre, anche nel secondo processo di Milano, il cosiddetto "troncone bancario", ancora in fase di udienza preliminare, si profilano degli importanti patteggiamenti. Ma a fronte di questi patteggiamenti, che vantaggi avranno, in concreto, i risparmiatori che avevano investito in Parmalat?
Per fornire una risposta a questa importante domanda occorre preliminarmente precisare che questi patteggiamenti rappresentano un implicito riconoscimento di colpevolezza, ma comporteranno che la totale quantificazione dei danni subiti venga demandata al Giudice civile, con conseguente allungamento dei tempi. In particolare, va riferito che la società di revisione DELOITTE & TOUCHE ha presentato, nel primo processo milanese, la domanda di patteggiamento accompagnata da una proposta irrevocabile di transazione, in favore dei soli obbligazionisti costituitisi parte civile, pari all' 1,40% dell'investimento. Peraltro, anche la NEXTRA (oggi CAAM) ha presentato analoga offerta per coloro che si sono costituiti parte civile nel processo del "troncone bancario", per l'1%.
Le Associazioni dei Consumatori giudicano del tutto inaccettabili queste proposte di risarcimento perchè rappresentano importi irrisori per i singoli investitori, in quanto non vanno a coprire minimamente né il danno economico, nè quello morale.
Pertanto, le Associazioni dei Consumatori manifesteranno, attraverso i legali delle parti civili, il loro dissenso alla prossima udienza del primo procedimento, il 21 maggio 2007, dove si discuterà dell'istanza di patteggiamento della DELOITTE & TOUCHE, auspicando che i magistrati impegnati nel processo sappiano valutare l'inadeguatezza di queste proposte. Se non interverranno proposte migliorative, le Associazioni non consiglieranno ai propri assistiti di accettare queste condizioni che penalizzano gravemente gli investitori.
Le Associazioni dei Consumatori non permetteranno a coloro che hanno, a vario titolo, gravi responsabilità in questa vicenda di uscirsene dalla porta di servizio senza pagare il conto, utilizzando degli escamotage processuali. Invitano coloro che vogliano davvero riguadagnare un'immagine agli occhi della gente ad affrettarsi a presentare serie proposte di risarcimento, sia agli obbligazionisti che ai vecchi azionisti Parmalat, perchè le Associazioni continueranno a dare battaglia in ogni sede.
ACU, ADICONSUM, ADUSBEF, ASSOUTENTI, CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CONFCONSUMATORI, CO.N.I.A.C.UT., FEDERCONSUMATORI ,LA, CASA DEL CONSUMATORE, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

 
 



PARMALAT: un'altra vittoria della Confconsumatori a Udine



Trieste, 4 maggio 2007 - Il Tribunale di Udine ha dato ragione al risparmiatore che si era rivolto alla Confconsumatori dopo il default Parmalat, per vedere riconosciuti i propri diritti contro l'istituto di credito che gli aveva venduto obbligazioni del gruppo di Collecchio per circa 100.000,00 euro. Il Tribunale ha condannato la Banca convenuta a risarcire all'attore la somma di € 59.314,22.
Importante e assolutamente nuova la motivazione con cui il Collegio ha confermato le ragioni dell'associato Confconsumatori. Il Tribunale ha, infatti, condannato l'istituto di credito al risarcimento del danno perché il risparmiatore non era stato reso edotto del fatto che stava acquistando obbligazioni non della Parmalat finanziaria, bensì della Parmalat Finance Corporation BV, una società olandese del gruppo. Si tratta di una sentenza fondamentale, perché è la prima volta che si riconosce questa gravissima colpa delle banche: il non avere detto che Parmalat Finanziaria non poteva emettere quei titoli - lo impediva il vecchio testo dell'art. 2410 codice civile, che vietava l'emissione di obbligazioni per somme superiori al capitale versato ed esistente - e che, di conseguenza, si era al cospetto di un acquisto molto rischioso.
"Siamo di fronte ad una pronuncia innovativa - dichiarano gli avv.ti Giovanni Franchi e Augusto Truzzi, legali della Confconsumatori - perché al tempo altri diversi gruppi, come ad esempio quello Cirio e Giacomelli, avevano costituito società estere per vendere titoli, poi alienati dagli istituti di credito senza informare il cliente della situazione. Una decisione, quindi, da invocare in diverse controversie, in tutte quelle nelle quali il risparmiatore si duole del fatto che gli siano stati venduti titoli esteri."
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]

 
 



Sentenza Parmalat: pignoramento alla banca



Catania, 2 Maggio 2007 - Tre dei risparmiatori che nei mesi scorsi hanno ottenuto ragione dal Tribunale di Catania in seguito all'acquisto delle obbligazioni Parmalat hanno effettuato un pignoramento nei confronti della propria banca.
Quest'ultima, infatti, nonostante sia stata condannata con sentenza immediatamente esecutiva, a pagare €. 52.000,00 oltre interessi e spese legali, ha ritenuto, fino ad oggi, di non adempiere a quanto stabilito nel provvedimento. E così i risparmiatori dopo aver invitato bonariamente, ma invano, la banca a corrispondere quanto dovuto, hanno intimato il pagamento della complessiva somma di €. 69.667,62 a mezzo atto di precetto. Ma anche il termine previsto di dieci giorni è trascorso infruttuosamente. A questo punto è stato richiesto il pignoramento e la banca, una volta che l'ufficiale giudiziario si è presentato alla sua porta, piuttosto che pagare ha preferito farsi eseguire il pignoramento. Sono state pignorate le corrispondenti somme, "prelevate" dall'ufficiale giudiziario attraverso l'emissione, da parte della banca - debitrice di tre assegni circolari.
I risparmiatori si erano rivolti, a suo tempo, alla Confconsumatori e, assistiti dagli avvocati Carmelo Calì di Catania e Giovanni Franchi di Parma, hanno fatto causa, a conclusione della quale, il Tribunale di Catania, con sentenza dello scorso febbraio ha dichiarato la nullità del contratto per mancanza della forma scritta e condannato la banca alla restituzione delle somme investite per l'acquisto delle obbligazioni Parmalat. Adesso sarà richiesta al Giudice dell'esecuzione l'assegnazione delle somme ai risparmiatori - creditori.
"Questi fatti - ha dichiarato l'avv. Carmelo Cali, Presidente di Confconsumatori Sicilia - danno il senso di quale sia la "filosofia" delle banche, che quando si tratta di "riscuotere" dai propri clienti non hanno nessuna clemenza e, senza attendere, pignorano immobili e stipendi. Quando invece devono pagare loro cercano di non farlo o di rinviare nel tempo i propri obblighi". " In questo caso poi - ha proseguito Calì - la banca ha ritenuto di non pagare, pur in presenza della sentenza a dei risparmiatori, che, nonostante quanto accaduto, in questi anni sono rimasti comunque sue clienti. Con l'aggravante che si tratta di persone anziane, che così devono ancora attendere i risparmi di una vita. E' proprio vero che, quando le banche parlano di fidelizzazione della clientela, in testa hanno solo in marketing e non hanno la volontà di rispettare le persone."
Info: 348/5152184

 
 



Prima sentenza del Tribunale di Trento su azioni Parmalat



Parma, 19 aprile 2007 - Il Tribunale di Trento ha recentemente pronunciato una sentenza di particolare importanza, perché trattasi della prima che riguarda l'acquisto non di obbligazioni, bensì di azioni Parmalat.
Per il Tribunale di Trento, se è vero che nell'acquisto di azioni è sempre insito un certo rischio, è altrettanto vero che quello di titoli Parmalat nel dicembre 2003-2004 costituiva una pura speculazione, con prevedibile perdita di capitale. Da operatore qualificato qual era, è difficile credere che l'istituto di credito in questione non fosse a conoscenza della situazione in cui Parmalat versava. La banca, quindi, avrebbe dovuto astenersi dall'effettuare quell'operazione per conto del cliente, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Consob.
"La sentenza riconosce diverse circostanze sulle quali Confconsumatori da tempo si batte - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, coordinatore della Consulta legale - e cioè il fatto che tutte le banche sapevano come stavano le cose nel dicembre 2003, che le stesse avrebbero dovuto impedire l'acquisto dei titoli di quella società e, ancora, il fatto che la relativa violazione dà luogo a nullità del contratto".
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]

 
 



Sentenze bond Parmalat: nota per la stampa.
Conferenza stampa, 16 marzo 2007, presso Confconsumatori Catania



Catania, 16 Marzo 2007 - Le sentenze sono state pronunciate dalla IV Sezione Civile del Tribunale di Catania, ed hanno affrontato vari aspetti. Questi, in sintesi i contenuti.

1- Con una prima sentenza il Tribunale ha dichiarato la nullità del rapporto di intermediazione per mancanza di forma scritta. L'attività di negoziazione, giusta il combinato disposto di cui all'art. 23 del TUF e 30 del regolamento 11522/98 Consob, presuppone indefettibilmente la stipula per iscritto del contratto volto a regolamentare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari. Mancando la forma scritta del cosiddetto "contratto quadro" la banca non poteva fornire i propri servizi e quindi acquistare le obbligazioni. E in questo caso, ha osservato il Tribunale, mancava un contratto quadro stipulato per iscritto. Da qui l'obbligo di restituire la somma di €. 90.000,00 occorsa per procedere all'acquisto. Il collegio era composto dai Giudici, Dott. Giovanni Cariolo (Presidente), Dott. Antonino Orifici e dal Dott. Benedetto Paternò Raddusa (relatore/estensore).

2- Con la seconda sentenza, Presidente Dott. Giovanni Battista Macrì e relatore estensore Dott. Benedetto Paternò Raddusa, il Tribunale ha dichiarato l'inadempimento contrattuale della banca. Inadempimento dichiarato anche dalla terza sentenza, per la quale a comporre il Collegio sono stati i Giudici Dott. Benedetto Paternò Raddusa (Presidente), Dott. Nicola La Mantia (relatore/ estensore) e Dott. Mariano Sciacca.
Il dovere di informazione - ha osservato il Tribunale - quale obbligo di condotta imposto ex lege all'intermediario rappresenta lo strumento esplicito diretto a garantire, tramite la protezione immediata dell'investitore su base individuale, il risultato riflesso della efficienza del mercato. Lo scopo prefisso dall'obbligo di informare il cliente non può di certo ritenersi raggiunto tramite la consegna del documento sui rischi generali che, del tutto genericamente e comunque a prescindere dalla singola operazione, tende, una volta, stipulato il contratto quadro, a rendere edotto l'investitore quanto alle caratteristiche minime di funzionamento del mercato finanziario. E, con riferimento ai due casi, le informazioni asseritamente rese dalle banche agli investitori risultano solo labilmente affermate e prive di alcun riscontro probatorio. In ogni caso, le stesse sono connotate da una tale genericità che di certo si contrappone alla compiuta consapevolezza, che piuttosto andava garantita al cliente quanto al tenore dell'operazione in oggetto. Occorreva, infatti, una circostanziata rappresentazione sia delle caratteristiche peculiari della emittente, sia delle particolari modalità di emissione, sia, infine, dello strumento finanziario in sé. Ad esempio che l'emissione veniva effettuata da società estera operante in un ordinamento nel quale non vigeva il limite previsto dalla legislazione Italiana, ad emettere obbligazioni per importi superiori al capitale sociale versato ed esistente. Oppure che l'emissione, in quanto diretta ad investitori professionali, prescindeva dal prospetto informativo. Il comportamento tenuto dalle banche, invece, costituisce l'antitesi del principio di trasparente e corretta informazione delle vicende concernenti l'acquisto dei valori mobiliari, cui - in attuazione dell'art. 47 della Costituzione- si ispira il TUF. In entrambi i giudizi il Tribunale ha cosi rimesso le due cause sul ruolo per la quantificazione, a mezzo accertamento tecnico, del danno consequenziale al riscontrato inadempimento, previa valutazione della inadeguatezza del prodotto finanziario rispetto al profilo di investitore dei risparmiatori. I quali, in bond Parmalat hanno investito, uno €. 26.000,00 ed €. 21.000,00 l'altro.

3- La quarta sentenza è quella pronunciata a conclusione del giudizio nel quale era stata depositata, nella scorsa primavera, sentenza non definitiva. In seguito ad accertamento tecnico, è stato determinato l'esatto ammontare delle somme dovute dalla banca a titolo di danno. Nella determinazione del quantum il Tribunale ha tenuto conto della relazione del consulente tecnico a suo tempo nominato e delle somme parziali ricavate dal risparmiatore in seguito alla loro vendita. Infatti dopo l'approvazione, da parte del Tribunale di Parma, del concordato proposto dal commissario straordinario della Parmalat s.p.a., i vecchi obbligazionisti hanno ricevuto in concambio azioni ordinarie Parmalat e warrant Parmalat. Al risparmiatore sono toccati comunque gli €. 52.000,000, che aveva investito in obbligazioni Parmalat. A compre il Collegio, in quest'ultima sentenza, sono stati il Dott. G. Cariolo (Presidente), il Dott. A. Orifici ed il Dott. Giuseppe Fichera (relatore estensore).

I risparmiatori sono stati difesi dagli avv.ti Carmelo Calì di Catania e Giovanni Franchi di Parma.

"Le decisioni del Tribunale di Catania sono importanti - ha dichiarato l'avv. Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia - perché segnano un preciso orientamento in materia e, ciascuna di esse, costituisce un precedente a cui fare riferimento per gli altri giudizi. Dopo tre anni di scoraggiamento, per i risparmiatori è forse arrivata l'ora della speranza" .

Info: 347-4290089

 
 



Nuova vittoria di azionista Parmalat



Firenze, 1 dicembre 2006 - Confconsumatori comunica che il Tribunale Civile di Roma ha dichiarato "nullo/annullabile" l'ordine di acquisto di azioni Parmala, per violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza da parte della banca venditrice, ed ha condannato quest'ultima alla restituzione della somma versata, oltre al risarcimento del danno.
"La sentenza in questione, che si aggiunge ad una giurisprudenza ormai copiosa, è molto interessante perchè la Banca ha venduto, fatto non insolito, le azioni il giorno stesso del default di Parmalat s.p.a.; perchè dichiara la "nullità/annullamento" dell'ordine di acquisto; perchè condanna, altresì, al risarcimento del danno per il mancato guadagno del risparmiatore" - dichiara Marco Festelli presidente della Confconsumatori Toscana.
Confconsumatori auspica che le Banche si rendano conto di non essere immuni da colpe e provvedano ad eliminare l'enorme contenzioso in corso rimborsando tutti gli azionisti ed obbligazionisti della Parmalat.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede Confconsumatori Toscana, 0564.418276.

 
 



CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA SULLA VENDITA DI OBBLIGAZIONI PARMALAT



Con sentenza n. 893/06 in data 5/13.7.06 il Tribunale di Parma (Giudice Relatore il suo Presidente dott. Stellario Bruno) ha condannato la Rasbank s.p.a. alla restituzione della somma versata da un consumatore per l'acquisto di obbligazioni Parmalat. Più in particolare, il Giudice ha annullato il relativo contratto per errore c.d. bilaterale - e vedremo di seguito di che si tratta -, e ordinato la banca di restituire quanto percepito nel febbraio 2000 per la vendita di quei titoli, oltre agli interessi legali da quella data al saldo e le spese di lite.

La decisione, sebbene meritevole di consenso in considerazione della soluzione data alla questione, lascia perplessi relativamente ad alcuni passi della motivazione circa alcune domande formulate dall'attore.
La sentenza non convince, in primo luogo, nel passo dove si prende in considerazione la circostanza che la vendita sia avvenuta fuori dai locali dell'istituto, più precisamente presso l'abitazione dell'investitore. Per tale ragione quest'ultimo aveva dedotto la nullità del contratto ex art. 30, comma 7, d.lgs. n. 58/98. Nel relativo documento non era, infatti, indicata la facoltà di recedere entro il termine di sette giorni come prescritto dal sesto comma di tale articolo, quando a norma del successivo settimo comma l'omessa indicazione comporta la nullità relativa del contratto, potendo la stessa essere fatta valere solo dal cliente. La sentenza, come si diceva, non persuade laddove si legge che l'art. 30 cit. "non è applicabile al caso di specie in quanto trattasi di un contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e non un contratto di collocamento di gestione di portafogli individuali" . Ciò perché si pone in contrasto col prevalente indirizzo giurisprudenziale in materia, espresso dallo stesso Tribunale (sentenze n. 334/06 e n. 1057/06), per il quale "non può condividersi l'assunto… secondo cui la disposizione di cui all'art. 30, settimo comma, T.U.I.F. "circoscriverebbe il proprio ambito di applicazione, per quanto concerne i servizi d'investimento, alla sola gestione di portafoglio clienti", trattandosi di interpretazione restrittiva chiaramente smontata, oltre che dal tenore letterale della disposizione - in cui si fa espressamente riferimento oltre che "ai contratti di gestione di portafogli individuali" anche ai "contratti di collocamento di strumenti finanziari" (ed il comma 8 della citata disposizione prevede espressamente che il comma 6, che appunto prevede e disciplina la facoltà di recesso, "non si applica" - solo - "alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea - anche alla ratio della normativa in esame chiaramente volta alla tutela degli investitori neri loro rapporti con gli intermediari finanziari e a garantire la "trasparenza e correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati".
Poco importa, d'altra parte, che non vi fosse prova che la convenuta vantasse crediti neri confronti del gruppo Parmalat. Vi era, infatti, comunque la circostanza che la collocazione e la vendita delle obbligazioni Parmalat fossero avvenute in palese violazione del divieto per gli intermediari di agire in conflitto di interessi. La banca, infatti, ha alienato obbligazioni di cui era già proprietaria avendole nel proprio portafoglio, come dimostrato dal fatto che nel relativo fissato bollato si leggeva: "Operazione eseguita in contropartita diretta". Ciò dimostra che l'istituto non ha svolto le funzioni del semplice intermediario, ma ha alienato beni già in suo possesso.
In altri termini: le obbligazioni Parmalat vendute all'attore erano "parcheggiate nel magazzino" della Banca ed essa le ha proposte e vendute ai malcapitati clienti al prezzo ch'essa stessa ha fissato. Donde la chiara violazione dell'art. 21 per non essere stato chiesto ed ottenuto il preventivo ed espresso consenso richiesto dall'art. 27.
Il che è confermato anche da una recente sentenza del Trib. Venezia 29 settembre 2005 per la quale: "Ove la banca ceda all'investitore obbligazioni rientranti nel portafoglio titoli di un istituto facente parte del proprio gruppo, il cliente deve essere informato dell'esistenza del conflitto di interessi presente nell'operazione, conflitto che consiste nel fatto che la banca ha trasferito al cliente il rischio del mancato rimborso dei bond dal gruppo di cui fa parte".
Resta, però, la tesi condivisibile, ricavata a contrario, per la quale si ha conflitto d'interessi, con tutte le conseguenze che ne derivano, ossia la nullità, nel caso in cui non vi sia stata la specifica informazione, nel caso in cui l'istituto fosse creditore del gruppo Parmalat.

Meritevole di consenso è, poi, la sentenza nella parte in cui, pur ammettendo la capacità a testimoniare dei dipendenti bancari, ritiene che debba essere valutata con particolare attenzione la loro attendibilità.
Ed ovviamente altrettanto meritevole di consenso è, a parere di chi scrive, la decisione là dove accoglie la domanda di annullamento, riconoscendo la ricorrenza nella specie di un errore essenziale dell'attore. Come poteva, infatti, un risparmiatore sapere che quei titoli non erano stati emesse dalla Patrmalat italiana, ma in Lussembrugo da una società olandese del gruppo, la Parmalat Finance Corporation BV? E se egli non ne era a conoscenza, se allora credeva di comprare obbligazioni della Parmalat italiana, non vi è dubbio che siamo al cospetto della figura prevista dall'art. 1426 c.c., vale a dire di un errore essenziale, essendo il medesimo caduto sull'oggetto del contratto.
Vi era allora da chiedersi se lo stesso fosse riconoscibile, ossia se fosse rilevabile da parte della banca. E non vi è dubbio che la maggior parte degli istituti di credito italiani, quando vendeva quella robaccia non potesse non essere consapevole dell'errore dell'investitore.
Nel caso di specie, peraltro, secondo l'adìto Giudice non siamo al cospetto di un errore riconoscibile. Il medesimo, sempre secondo il Tribunale, non era tale, perché era bilaterale, dal momento che anche la Rasbank vi è incorsa. E come noto per la giurisprudenza il che dà luogo ad annullamento del contratto, non essendovi differenza tra riconoscibilità e bilateralità ai fini dell'annullamento del negozio per vizio del consenso.
Detta soluzione può essere condivisibile, perché siamo di fronte ad un istituto di credito di piccole dimensione, i rappresentanti del quale potevano non sapere cosa in realtà si stava vendendo. Deve, però, essere chiaro che questa è un'eccezione, perché tutte le banche - o quasi tutte - sapevano, anche per avere fatto credito alla Patrmalat ed averla indotta all'emissione di titoli in Lussemburgo, che cosa stessero vendendo, cioè carta straccia.

Siamo comunque in presenza di un fondamentale precedente: il consumatore ha sempre commesso l'errore, essendogli stati venduti titoli della Parmalat Finance Corporation BV, chiamati nel fissato bollato o Parmalat o Parfin. La banca, per contro, o ne era a conoscenza o in rare ipotesi è anch'essa caduta in quell'errore. In ogni caso quello del Tribunale di Parma è un fondamentale precedente, perché numerosissime cono le causa avanti i Tribunali italiani sulle obbligazioni Parmalat vendute ai poveri, sprovveduti consumatori.

(avv. Giovanni Franchi)

 
 



CONFCONSUMATORI: IMPORTANTE VITTORIA PARMALAT A PARMA



Parma, 18 settembre 2006 - Con sentenza n. 893/96 in data 5 settembre 2006, il Tribunale di Parma ha accolto la domanda di un consumatore che aveva chiesto la restituzione delle obbligazioni Parmalat alla banca venditrice.
E' questa una delle prime sentenze del Tribunale dove ha sede il gruppo Parmalat. La decisione ottenuta dai legali Confconsumatori è di particolare interesse, perché il Tribunale, pur avendo respinto le domande di nullità del contratto e di risarcimento danni avanzate dal consumatore, ha accolto quella di annullamento del contratto di vendita dei titoli, ritenendo la sussistenza del cosiddetto errore bilaterale. Errore bilaterale perché tanto il consumatore quanto l'istituto di credito non conoscevano, secondo il Giudice, la provenienza estera del titolo. Si trattava, infatti, non di obbligazioni Parmalat, ma di obbligazioni emesse dalla Parmalat Finance Corporation Bv.
La sentenza è importante anche sotto il profilo della enunciazione di un altro fondamentale principio circa la testimonianza dei dipendenti bancari. Ritiene il Tribunale di Parma che, sebbene non vi siano dubbi sulla loro capacità a testimoniare, possono esservi valide ragioni per dubitare dell'attendibilità della loro deposizione.
Confconsumatori ritiene questa sentenza un indubbio passo avanti e un importante precedente giurisprudenziale a favore dei risparmiatori, perché, anche ove non fosse riconosciuta la sussistenza della bilateralità dell'errore, non potrebbe mai affermarsi che la banca non era a conoscenza che si trattava di titoli esteri.
Siamo di fronte ad una pronuncia fondamentale, così come lo sono state le illuminate sentenze dei Tribunali di Catania e di Genova, ottenute grazie al coraggio dei risparmiatori e alla professionalità dei legali dell'associazione.

Ecco per utilità e conoscenza parte del testo della sentenza (i motivi della decisione), pronunciata dal Tribunale di Catania  [.pdf]
Testo integrale: vi rimandiamo al sito nazionale www.confconsumatori.it alla voce “comunicati stampa”.  
 
 
 



CRACK PARMALAT DAL DICEMBRE 2003 AD OGGI
L'ATTIVITÀ DI CONFCONSUMATORI
L'ATTIVITÀ DELLA MAGISTRATURA

Istruzioni ai risparmiatori al momento dell'apertura del terzo processo penale a Parma

27 maggio 2006, Aula dei Filosofi, Palazzo dell'Università - Parma




Dal dicembre 2003 ad oggi: l'attività di Confconsumatori

-All'indomani del default, l'associazione ha messo a disposizione dei cittadini la sede nazionale a Parma, la struttura territoriale, i Dirigenti, l'Ufficio Legale e i volontari per informare, assistere, organizzare ogni possibile azione che i possessori di bond Parmalat potevano fare: le denunce ai Tribunali di Milano e di Parma, l'insinuazione al passivo dell'Azienda, la messa in mora delle Banche italiane che avevano emesso e/o collocato i titoli Parmalat, le richieste di conciliazione alle Banche stesse e ogni altro adempimento.
A fronte del loro comportamento ostile, i componenti dell'Ufficio Legale hanno avviato centinaia di cause civili, molte delle quali collettive, ovvero per gruppi di persone con situazioni analoghe, per chiedere perlopiù l'annullamento del contratto di vendita dei titoli e la restituzione dei medesimi. Una sola causa si è conclusa, proprio qualche giorno fa a Catania, del tutto positivamente per il risparmiatore.
Nelle cause transatte, il risparmiatore ha ottenuto in media la restituzione del 60-70% dell'investimento, mantenendo per lo più il possesso dei titoli.

-Conciliazioni extragiudiziarie attivate da Confconsumatori ai sensi del Protocollo di conciliazione sottoscritto.
Premesso che la Conciliazione ha rappresentato una opportunità offerta al cittadino per esperire il tentativo di ottenere il rimborso del proprio investimento, risparmiando tempo e spese di giudizio, delle decine di migliaia di conciliazioni esperite, stimiamo che non più del 10% ha ottenuto il rimborso totale, circa il 50% ha invece ottenuto il rimborso parziale che, in media, è consistito nel 37% dell'investimento. Oggi è possibile affermare che la media dei rimborsi è più alta nelle procedure giudiziarie che in quelle conciliative.

-Attività svolta nei confronti del Governo e del Parlamento
Confconsumatori ha svolto una intensa attività di rappresentanza della categoria dei risparmiatori presso il Governo, le Commissioni parlamentari di Camera e Senato, la Consob e l'Antitrust, chiedendo l'adozione immediata della legge di tutela del risparmio, l'inasprimento delle sanzioni, il rafforzamento dei controlli, la separazione dell'attività di vigilanza da quella di controllo della concorrenza, allora in capo entrambe alla Banca d'Italia. Con altre associazioni di consumatori ha proposto emendamenti al testo di legge in discussione.
Non si può dire che la nuova legge sul risparmio, emanata "in zona Cesarini", risponda alle nostre attese: le garanzie per i risparmiatori sono ancora insufficienti, le sanzioni ancora troppo lievi. Non ci pare, in sostanza, che abbia la forza per scoraggiare eventuali borseggiatori dei risparmi altrui.


Dal dicembre 2003 ad oggi: l'attività della Magistratura

-La Magistratura di Milano e di Parma ha avviato le indagini, che hanno dato origine, fino a questo momento, a tre processi penali.
Il Tribunale di Milano ha aperto nell'ottobre 2004 un primo processo penale contro Calisto Tanzi e altri Amministratori della Società Parmalat S.p.A., Società di revisione, Sindaci e Bank of America con l'accusa prevalente di aggiotaggio (ovvero di aver provocato illecitamente il rialzo dei titoli di borsa attraverso la diffusione di false comunicazioni sociali). Confconsumatori ha presentato richiesta di costituzione di parte civile, ma il Giudice Tacconi ha respinto la domanda di tutte le associazioni dei consumatori. Il Giudice ha accolto fortunatamente la richiesta di costituzione di oltre 1300 risparmiatori assistiti dall'associazione con l'obbiettivo di ottenere il riconoscimento e il risarcimento dei danni patrimoniali e morali.
Di particolare importanza è stata la testimonianza del Dott. Enrico Bondi, ex Commissario straordinario della Società Parmalat, il quale ha documentato sostanzialmente che le banche non potevano non sapere. Le risultanze testimoniali sono importantissime per i risparmiatori truffati e per i Giudici delle cause civili, aditi perlopiù per ottenere l'annullamento dei contratti di vendita e il rimborso dei titoli.

-Il Tribunale di Milano ha aperto un secondo processo penale contro le Banche estere coinvolte nel default della Società, principalmente per avere contribuito alla falsa rappresentazione delle condizioni finanziarie del Gruppo Parmalat e favorito l'emissione di obbligazioni patrimonialmente non garantite. Il processo, iniziato nel marzo 2006, si trova nella fase di udienza preliminare.
Confconsumatori ha chiesto la costituzione di parte civile per se stessa e per altre centinaia risparmiatori per il riconoscimento dei loro diritti Una lunga lista di risparmiatori sta attendendo di potersi costituire all'udienza di rinvio a giudizio degli accusati. Chi volesse unirsi, può informarsi presso gli sportelli dell'associazione.

-Vale la pena di ricordare che il Tribunale di Milano ha dato avvio alle indagini sul comportamento di una decina di Banche italiane. Siamo tuttora in fase istruttoria e in attesa di eventuale rinvio a giudizio.

-Il Tribunale di Parma ha terminato la fase istruttoria delle indagini e il 5 giugno prossimo si terrà l'udienza preliminare del processo contro Amministratori, Dirigenti, Sindaci e Revisori del Gruppo Parmalat e di Società collegate ad esso o alla famiglia Tanzi. L'accusa è: associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e false comunicazioni sociali.
Confconsumatori presenterà richiesta di costituzione di parte civile e assisterà i risparmiatori che sottoscrivano entro mercoledì 31 maggio la delega ad essere difesi in questo terzo processo. I consumatori che sottoscrivano la delega dopo tale data, saranno costituiti all'udienza di rinvio a giudizio. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al personale dell'associazione. Come nei processi precedenti, l'associazione si accolla tutte le spese, salvo un contributo forfetario di euro 50.



Confconsumatori, dal 2003 ad oggi, è uno dei più forti paladini a tutela dei risparmi delle famiglie. "Parmalat, Cirio, Argentina, Giacomelli, Finmeccanica e altri default, così come i prodotti finanziari inadatti alla massa dei piccoli risparmiatori, hanno visto la nostra associazione in prima linea per la tutela dei più deboli e per la correzione di prassi commerciali e professionali scorrette" hanno affermato gli avv.ti Luca Baj e Giovanni Franchi, componenti della Consulta Legale di Confconsumatori.

"Un ringraziamento finale desidero fare al dottor Enrico Bondi, oggi Amministratore delegato della nuova Parmalat per avere salvato l'azienda di Collecchio e i posti di lavoro. Lo abbiamo contestato quando abbiamo dovuto accettare un concambio troppo modesto. Ma oggi lo incoraggiamo a proseguire il suo lavoro, che porterà certamente l'azienda e le azioni di cui i risparmiatori sono in possesso ai più alti livelli"- ha affermato Mara Colla, Presidente nazionale dell'associazione, che ha chiuso i lavori ringraziando i dirigenti, i volontari, gli avvocati che prestano la loro opera con vero spirito di servizio per ottenere il rispetto dei diritti dei cittadini, e ringraziando anche le persone che da tutta Italia si sono rivolte all'associazione, affidandole i loro problemi e le loro speranze.  
 
 
 



Sentenza Obbligazioni Parmalat:
Il Tribunale di Catania riconosce il diritto al risarcimento di un consumatore.
Note a margine.


Maggio 2006 - Incombe sulla banca, quale operatore professionale, il preciso obbligo di segnalare al risparmiatore, non in maniera generica od approssimativa, la natura dell'investimento alla stregua della valutazione operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, il cosiddetto rating finanziario.
Il dovere di informazione della banca, soggetto tenuto ad agire con la diligenza, correttezza e trasparenza dell'operatore particolarmente qualificato (ex artt. 21 lett. a) TUF e 1176, 2 comma, c.c.), nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l'interesse dei clienti, comprende l'obbligo di indicare la natura rischiosa o meno degli investimenti. E ciò in virtù di precise disposizioni di legge che disciplinano le regole di comportamento ed informazione: artt. 21, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 58/1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e 28, commi 1 e 2, del regolamento Consob 1.07.1998, n. 11522.
Il dovere di informazione costituisce fattore idoneo ad influenzare in modo assai rilevante il processo decisionale dell'investitore e che la banca è normalmente in grado di conoscere agevolmente. All'acquisizione di tali cognizioni, in ogni caso, la banca è obbligata in base alle disposizioni regolamentari (art. 26, comma 1, lett. e) REG).

Nel caso oggetto del giudizio, la banca non ha provato, come invece era suo preciso onere, di avere fornito al cliente adeguate informazioni sui rischi dell'investimento, e specificatamente che si trattasse di un titolo estero, emesso cioè da una società non avente sede in Italia ( bensì Olandese con sede in Lussemburgo), addirittura privo di rating finanziario e che gli indicatori di bilancio della società del gruppo lasciassero presagire il default finale.
La circostanza poi che le obbligazioni siano state emesse senza che una società specializzata abbia fornito la valutazione del rischio del credito, attraverso l'esame della solidità patrimoniale della emittente, e quindi, dell'effettiva possibilità per la stessa di rimborsare il prestito emesso, induce inevitabilmente a ritenere che si trattasse di obbligazioni caratterizzate, fin dalla loro emissione, da elementi speculativi, non adatte all'evidenza per un investitore privo di accentuata propensione al rischio.
Né può richiamarsi la circostanza che Parmalat Finanziaria S.p.A. abbia mantenuto fino al novembre del 2003, cioè nell'immediatezza del default, un giudizio di bassa probabilità di insolvenza , in quanto i titoli in parola emessi da società di diritto olandese erano garantiti esclusivamente dalla Parmalat S.p.A., compagine sociale non quotata in borsa e priva di rating alcuno.
Né può richiamarsi la circostanza che il risparmiatore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione finanziaria e propensione al rischio in quanto l'intermediario di prodotti finanziari è comunque tenuto a valutare l'adeguatezza dell'operazione ex art. 29 REG. L'intermediario, inoltre, ha l'obbligo di astenersi dal compiere per conto degli investitori operazioni non adeguate e deve utilizzare ogni informazione disponibile, anche diversa da quella fornita dai clienti, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso, quale ad esempio l'età, la professione, la pregressa ed abituale operatività nel mercato finanziario.Sono state anche richiamate pronunce di altri Tribunali, nelle quali il rifiuto dell'investitore di fornire all'intermediario informazioni sulla propria situazione finanziaria e propensione al rischio non è stata ritenuta elemento sfavorevole all'investitore.

Sulla base delle regole di condotta tenute dalla banca nell'esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria si può parlare di "vizio funzionale", relativo ad un contratto perfezionatosi, e quindi di un difetto che riguarda le prestazioni, che dovevano essere rese dalla banca. Conseguenza dell'inadempimento del contratto da parte della banca è il diritto al risarcimento del danno patito.
Acclarata la violazione delle sopradescritte regole di condotta da parte del Credito Siciliano S.p.A., la Quarta Sezione Civile del Tribunale di Catania nelle persone dei Giudici Dr. Cariolo (Presidente), Dr. Fichera Giuseppe (Relatore), e Dr. Orifici, ha accordato al risparmiatore il diritto al risarcimento.

Ecco il testo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania  [.pdf]
 
 
 

 
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