Prestito per l'acquisto delle azioni baciate delle banche venete: per il Tribunale di Grossetto non solo è nullo, ma le rate devono essere restituite dall'acquirente. Accolta totalmente la tesi di Confconsumatori in due sentenze.


Due ex azionisti bpvi si vedranno parzialmente rimborsare le rate del prestito contratto, da euro 6.250,00, per l’acquisto (di 100 azioni) della Banca. Infatti il Tribunale di Grosseto, Giudice Dr.ssa Leone, con due sentenze, la numero 834e la numero 819 dell’ottobre 2024, ha accolto totalmente la tesi Confconsumatori con delle decisioni probabilmente uniche in giurisprudenza.
L’ipotesi infatti era il caso di piccoli risparmiatori che hanno pagato a rate, con un prestito dissennato e nullo erogato da BPVI, le azioni della Banca. Per il Tribunale di Grosseto tuttavia l’immunità concessa all’acquirente delle banche venete, ovvero ISP, non trova applicazione per quanto concerne la restituzione delle rate mensili pagate dai due grossetani al nuovo soggetto.
Ovvero dalla data del subentro, luglio 2017, il cessionario delle aziende bancarie hai introitato le rate mensili e quindi deve restituirle.
Per il Presidente nazionale Marco Festelli si è trattato di una battaglia di civiltà giuridica per scardinare una norma assolutamente ingiusta e che ha posto a carico dei risparmiatori un costo salatissimo, ovvero con la brutale normativa istituita ad hoc per le banche Venete ha creato o tentato di creare una disciplina diretta esclusivamente a danneggiare i piccoli azionisti e risparmiatori delle Banche fallite.
Confconsumatori prosegue pertanto la sua azione per la tutela dei piccoli risparmiatori in ogni sede possibile anche attraverso la propria rete di sportelli territoriali ed il proprio sportello virtuale.
Ecco qui una sentenza  [.docx]
Ecco qui l'altra sentenza.  [.docx]



Riceve dopo 20 anni dalla chiusura del conto un sollecito di pagamento di 7mila euro da parte di una società di recupero NPL bancari: il credito è prescritto


A fine luglio una donna fiorentina ha ricevuto un sollecito di pagamento da parte di una società di recupero crediti bancari. La persona si ricordava vagamente di avere intrattenuto con la Banca un rapporto di conto cointestato insieme al compianto marito (deceduto da oltre 12 anni) e non capendo quale fosse la natura del credito si rivolgeva alla sportello fiorentino di Via Modena 23 della Confconsumatori.
Gli specialisti dello sportello contestavano l’esistenza del credito e chiedevano alla società di comprovarlo documentalmente e soprattutto di inviare copia della documentazione attestante l’eventuale interruzione della prescrizione. La società effettivamente inviava un estratto conto del 2005 ma non riusciva a comprovare, in forma scritta, che la cedente avesse interrotto la prescrizione negli ultimi 19 anni. A fronte dell’ulteriore contestazione di Confconsumatori la società di recupero era costretta ad ammettere che ogni sua pretesa era da considerarsi prescritta.
Purtroppo per Confconsumatori Firenze sono moltissime le famiglie che ricevono solleciti di pagamento, spesso per crediti di piccoli importi, da parte di società di NPL.
E’ giusto ricordare per Confconsumatori che la prescrizione deve essere interrotta ogni 10 anni a mezzo di lettera raccomandata a.r. che sia effettivamente e legalmente ricevuta dal debitore.
Chi si trova in queste condizioni può rivolgersi allo sportello fiorentino della Confconsumatori telefonando al numero 055,585564 oppure scrivendo a firenze@confconsumatori.it


Confconsumatori Grosseto: altra vittoria contro le società di recupero degli npl bancari


Nel 2022 riceve un decreto ingiuntivo da parte di una società acquirente di un credito bancario per circa 4 mila. La persona non si ricorda neanche di cosa si tratta e quali rapporti avrebbe intrattenuto con la Banca.
La consumatrice grossetana si rivolge pertanto allo sportello di Confconsumatori in Via della prefettura 3 e decide di proporre opposizione a decreto ingiuntivo.
Con la sentenza del 28 giugno c.a. numero 458 2024 il Giudice di Pace di Grosseto ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato che la consumatrice nulla deve alla Banca osservando che la certificazione del c.d. salda conto non è prova del credito nella causa di merito e che la controparte, società di recupero npl, non aveva innanzitutto dimostrato l’esistenza e la natura del credito, non potendo peraltro provare l’esistenza del credito con della proprie lettere di sollecito del pagamento.
Peraltro il Giudice ha osservato che l’ultima raccomandata inviata dalla società npl risaliva all’anno 2011 sicchè il credito sarebbe stato, in ogni caso, prescritto.
Viene confermato pertanto l’impegno, non solo giudiziale, dello sportello di Confconsumatori Grosseto nella tutela delle persone, anzi delle vittime, della cessione in blocco di crediti bancari talvolta inesistenti. Attività svolta anche col prezioso contributo della Fondazione Manlio Brozzi onlus.
Gli interessati possono rivolgersi al numero 0564,417849 ovvero scrivere a grosseto@confconsumatori.it
Ecco la sentenza


Diamanti venduti al triplo del loro valore, risparmiatrici risarcite


Viareggio, 26 luglio 2023 – Le società venditrici promuovevano un investimento in diamanti, ma in realtà il valore dei preziosi era sensibilmente inferiore a quello prospettato. Alla fine il tribunale ha condannato le società a restituire quanto incassato in eccedenza.
È quanto accaduto a due risparmiatrici che, volendo mettere a frutto i loro risparmi, si erano fidate di quanto loro proposto: alcuni rappresentanti delle società venditrici, infatti, promuovevano e offrivano diamanti presentandoli come un investimento sicuro e di grande valore. Non è stato così. Le risparmiatrici, assistite dalla Confconsumatori della provincia di Lucca con sede a Viareggio, rappresentata dall'avvocato Costanza Tommasi dello studio legale Paolini – Piana – Tommasi del Foro di Lucca, hanno presentato istanza per veder riconosciute le loro ragioni e dopo una causa durata quattro anni il Tribunale della Spezia si è espresso con due sentenze favorevoli alle risparmiatrici.
Il giudice ha accertato l'inadempimento della società venditrice per aver venduto diamanti di valore e qualità sensibilmente ridotti rispetto al prezzo pagato: la perizia tecnica ha accertato che il valore dei diamanti era quasi un terzo rispetto a quello prospettato. Il tribunale ha sancito così la restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto al valore accertato e il pagamento di tutte le spese processuali e legali.
I risultati danno ragione legalmente all'impegno e alla costanza della Confconsumatori di Viareggio e dell'avvocato Costanza Tommasi. Un risultato che si inserisce nella consistente attività a tutela degli acquirenti dei diamanti svolta dalla Confconsumatori della Toscana. 
Ecco la sentenza


Altra vittoria in sede di ABF: Poste italiane condannata a restituire 25.000 euro ad un associato Confconsumatori


Importante determina dell’arbitrato Bancario e Finanziario in materia di truffe bancarie e informatiche ottenuta dalla Confconsumatori di Massa-Carrara tramite il legale avv. Francesca Galloni contro Poste Italiane.
Con la determina pronunciata nel ricorso n. 1655754.2002 del 6.11.2022 l’Abf ha infatti riconosciuto la responsabilità di Poste e condannato la stessa a restituire euro 25.000 al malcapitato.
Questi i fatti.
Nel maggio dello scorso anno il consumatore, correntista di Poste Italiane, veniva contattato sul proprio cellulare da un sedicente "incaricato Antifrode di Poste Italiane" in possesso di tutti suoi dati personali e coperti da privacy che gli riferiva che avrebbe a breve ricevuto il nuovo bancomat in quanto il suo, come effettivamente era, stava per scadere. Il signore, fidandosi del fatto che l’operatore conosceva i suoi dati personali e che il suo bancomat era in scadenza, seguiva le istruzioni che gli veniva impartite, salvo poi recarsi presso un bancomat per effettuare un’operazione che gli veniva negata. Scopriva così che dal suo conto erano state effettuate 5 operazioni fraudolente con la carta a lui mai consegnata, per un totale di euro 24.690 (di cui un postagiro di euro 24.000 da un ufficio postale, un prelievo di euro 600 e due pagamenti pos da 70).
Subito disconosceva le operazioni e chiedeva il rimborso che gli veniva negato. Si rivolgeva allora alla Confconsumatori che inoltrava per suo conto il reclamo all’arbitrato Bancario e Finanziario che con la determina accoglieva la domanda presentata dal legale condannando Poste a restituirgli l’intera somma che era stata sottratta dal suo conto corrente. Il collegio infatti ha riconosciuto che nel caso di specie le operazioni contestate sono state poste in essere sotto il vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010 e successive modifiche e che quindi a fronte del disconoscimento delle operazioni di pagamento da parte dell’utente, incombe sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 11/2010 rilevando come sul punto e’ anche intervenuta l’EBA con la “Opinion” del 21 giugno 2019 nella quale sono stati passati in rassegna alcuni dei più comuni sistemi di autenticazione predisposti dagli intermediari per valutare se possano o meno annoverarsi tra i presidi di autenticazione forte.
“Occorre dunque verificare se, nel caso di specie, le operazioni contestate siano state autenticate mediante la combinazione di almeno due dei tre elementi che caratterizzano la c.d. “autenticazione forte” .
“Nello specifico- statuisce l’Abf- l’intermediario non ha fornito prova alcuna sulle modalità di autenticazione della prima delle operazioni disconosciute, ossia quella eseguita in data 23.5.22 per euro 24.000,00. Altrettanto va accolta la domanda relativa al rimborso delle altre quattro operazioni effettuate il giorno dopo e quello successivo alla prima, considerando che l’intermediario de quo non ha fornito prova di avere predisposto un sistema di allerta che, nella fattispecie, avrebbe permesso di arginare l’operazione truffaldina”.
“E’ una decisione molto importante- commenta l’avv. Galloni di Confconsumatori - non solo perche’ il nostro associato si è visto restituire l’Intera somma a lui sottratta a seguito della truffa, ma anche perché finalmente si è applicato il principio secondo cui spetta all’intermediario provare il dolo o colpa grave dell’ utente e soprattutto di aver attuato il cosiddetto sistema di autenticazione forte, cosa che nel caso de quo non è stato provato.
E’ infatti impensabile che solo per ritirare una raccomandata le Poste pretendano il documento del delegante, del delegato e la delega scritta e invece consentano ad un totale estraneo di fare un postagiro da 24.000 sul conto del malcapitato del tutto all’oscuro di tale operazione!”.
Ecco la determina
Per info e contatti 0585.488643 email confconsumatori.massa@gmail.com o messaggio WhatApss 347.6302683 o sulla pagina facebook di Confconsumatori Massa-Carrara.


Truffe bancarie on line: continua a Grosseto la campagna di Confconsumatori


Il 28 maggio 2021 una coppia grossetana vive una situazione di particolare ansia, visto che il marito era da giorni ricoverato in ospedale. La moglie viene allertata sulla chat messaggistica della Banca di un bonifico anomalo e chiedono i dati del marito. Successivamente al marito, allettato in ospedale, arriva la solita telefonata del truffatore attraverso un numero apparentemente del servizio bancario e chiede di bloccare l’attività asseritamente truffaldina (realmente truffaldina) attraverso l’inserimento dell’otp che, invece, perfeziona un bonifico di euro 7665,00 in favore di soggetto non conosciuto dai coniugi.
La moglie pochi minuti dopo, accortasi del bonifico controllando l’home banking, corre allo sportello e chiede di revocare il bonifico ricevendo verbale risposta negativa ma sporgendo immediato reclamo ed immediata denuncia penale.
Nelle settimane successive la coppia si rivolge alla Confconsumatori grossetana.
La Banca nonostante l’esperimento del tentativo di conciliazione paritetico ha negato ogni rimborso ed i coniugi hanno così deciso di adire il Tribunale con rito sommario.
Dopo pochi mesi di causa, col solo esami degli atti, il Tribunale di Grosseto Giudice Dr.ssa Frosini (con l’ordinanza decisoria del 16.5.2023 che verrà pubblicata sul sito internet www.confconsumatoritoscana.it (eccola: ordinanza  [.pdf]) e sul sito www.confconsumatori.it) ha condannato l’istituto di credito al rimborso della somma di euro 7.665,00 ed al pagamento delle spese di lite sancendo corretti e giusti principi quali:
“…la possibilità della sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente; sicché, in forza di tali osservazioni, è stato ritenuto che, ai fini del rigetto della domanda risarcitoria, non è sufficiente dare rilievo ad un incauto comportamento dell'utente che avrebbe consentito la sottrazione dei codici. Su tali basi, pertanto, si è concluso che, al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (ciò che rappresenta interesse degli stessi operatori), appare del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo, e ciò conformemente al principio secondo cui l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al soggetto obbligato (art. 1218 c.c.) richiede la dimostrazione di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (in questo senso, oltre che Cass. 5 luglio 2019, n. 18045, in motivazione, Cass., 3 febbraio 2017, n. 2950)..”.
Ed ancora che “…prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni on line che, alla stregua dell'art. 15 del d.lg. n. 196 del 2003 e art. 2050 c.c., agisca per l'abusiva utilizzazione (nella specie, mediante illegittime disposizioni di bonifico) delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre l'istituto creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dato, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d'accesso del correntista..”.
La decisione conferma pertanto la bontà delle iniziative di tutela dei correntisti avviate da Confconsumatori in ogni possibile sede, sia a livello locale che nazionale. Gli interessati possono rivolgersi alla sede di Grosseto di via della Prefettura 3 (grosseto@confconsumatori.it) oppure a tutti gli sportelli della Toscana risultanti sul sito www.confconsumatoritoscana.it
Si ricorda infine che l’associazione ha avviato da alcuni mesi anche un apposito sportello anti truffa on line attraverso il quale i consumatori possono difendersi da sottrazioni fraudolente: sportello anti truffa


Processo MPS III: vicino il termine per costituirsi


Parma, 26 aprile 2023 – Sta per giungere a scadenza l’ultima opportunità di ristoro per gli azionisti MPS. Dopo i primi due processi penali si apre un terzo filone sugli NPL: il prossimo 12 maggio partirà il procedimento che riguarda i reati di falso in bilancio e false comunicazioni sociali, nonché falso in prospetto informativo (per sopravvalutazione di crediti NPL) commessi tra il 1° giugno 2014 e il 29 luglio 2016. Confconsumatori ricorda nuovamente che potrà costituirsi chi era titolare di azioni della banca in questo periodo di tempo, anche se comprate prima o vendute nel periodo di tempo stesso, ed è pronta a raccogliere la documentazione necessaria alla costituzione ancora fino al 4 maggio.
PERCHÉ COSTITUIRSI PARTE CIVILE – Confconsumatori sta assistendo già alcune decine di azionisti (anche a distanza) che desiderano costituirsi come parte civile nel processo penale, allo scopo di ottenere – in caso di condanna degli imputati – un risarcimento per il danno subito dai reati oggetto del procedimento.
ULTIMI GIORNI PER FARE DOMANDA – Sarà possibile presentare la domanda di costituzione di parte civile ancora per un breve periodo di tempo: infatti la documentazione necessaria deve essere raccolta e depositata entro la data dell’udienza, ovvero il 12 maggio 2023. Dopo quella data non sarà più possibile costituirsi per effetto della riforma Cartabia. Si invitano, pertanto, gli azionisti interessati a raccogliere in breve tempo la documentazione necessaria che, se non già posseduta, potrà essere richiesta alla Banca: oltre ai documenti di identità serviranno, in particolare, la prova di acquisto delle azioni e un estratto conto titoli (o documento equivalente) con cui si possa dimostrare il possesso delle azioni nel periodo 1.6.2014 – 29.7.2016.
Confconsumatori raccoglierà la documentazione entro il termine ultimo del 4 maggio 2023, al fine di consentire ai propri legali la redazione degli opportuni atti.
A CHI RIVOLGERSI – Gli azionisti interessati o che desiderano ricevere maggiori chiarimenti circa la possibilità di costituirsi parte civile nel processo MPS III possono scrivere all’indirizzo risparmio@confconsumatori.it oppure rivolgersi direttamente alle sedi territoriali di Confconsumatori sparse sul territorio italiano i cui recapiti sono disponibili qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.


Prosegue la tutela contro gli npl bancari insesigibili. Vittoria a Grosseto, il credito era prescritto dal 2008


Subito dopo il Covid (luglio 2020) una coppia di Grossetani si è vista recapitare da una società di cartolarizzazione dei crediti di una primaria Banca la richiesta di pagare circa 46 mila euro. La richiesta di pagamento si riferiva ad un asserito credito risalente agli anni ’90 di cui la coppia aveva avuto notizia solo nell’anno 2008.
Non convinti di dover pagare la richiesta ingiusta la famiglia si rivolgeva allo sportello della Confconsumatori grossetano col quale avviavano un tentativo di mediazione. Nel corso del tentativo la società cessionaria non esibiva alcun atto interruttivo ma non rinunciava alla pretesa, insistendo per il pagamento.
A quel punto la famiglia ricorreva al Tribunale di Grosseto per far dichiarare che nulla doveva alla Banca ed alla cessionaria. Neanche a quel punto la società di tirava indietro ma non si costituiva in giudizio.
Ecco che con l’ordinanza decisoria, resa con rito sommario, il Giudice Unico Dr.ssa Frosini del Tribunale di Grosseto accertava e dichiarava che tra il 2008 ed il 2020, per ben 12 anni, nessuno aveva sollecitato il pagamento nella forme di legge e, pertanto, finalmente dichiarava la non debenza dei coniugi. Adesso la famiglia può tirare un sospiro di sollievo.
La campagna di resistenza avverso gli NPL bancari ingiusti ed illegittimi continua in Grosseto come in tutta la Toscana. Gl interessati possono rivolgersi alla sede di Grosseto telefonando al numero 0564,417849 (ore pomeridiane) oppure scrivere a grosseto@confconsumatori.it ovvero rivolgersi agli altri sportelli toscani dell’associazione che risultano sul sito www.confconsumatoritoscana.it
Ecco qui la sentenza.  [.pdf]



Il bancomat non arriva a domicilio, ma i malviventi prelevano. La banca condannata a restituire 2.400 euro alla correntista


La banca aveva inviato al domicilio della cliente il nuovo Bancomat e i malviventi l'avevano intercettato prima che arrivasse a destinazione, prelevando circa 2.400 euro. La banca si era opposta alla richiesta di risarcimento, ma l'Arbitro bancario finanziario ha condannato l'istituto bancario a restituire la somma alla correntista.
È quanto ha disposto il collegio di Bologna dell'Arbitro bancario finanziario con la decisione n.1918/2023 del 24 febbraio, condannando una banca alla restituzione di circa 2.400 euro a una correntista di Grosseto per prelievi con un Bancomat che, in fase di rinnovo, era stato intercettato dai malviventi e poi utilizzato. «Secondo l'Abf infatti – dichiarano da Confconsumatori – i fattori di responsabilità per la banca sono due: “I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di pagamento, come prevede l’art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 11 del 2010”. Dunque era la banca a dover dare la prova di aver spedito il Bancomat e quindi di averlo consegnato al titolare. In aggiunta l’arbitro ha evidenziato che “la banca ha l’onere di proporre, insieme allo strumento di pagamento, i servizi di sms alert”. Qualora non l’abbia proposto con avviso scritto al cliente, risponde di eventuali prelievi fraudolenti perché il servizio avrebbe potuto consentire al cliente di bloccare le manovre dei truffatori». L'Abf ribadisce peraltro una propria precedente decisione, ottenuta proprio su istanza della sede di Massa Carrara di Confconsumatori. E una grossetana riceverà il rimborso di quanto le è stato sottratto alcuni mesi fa dal proprio conto.
Confconsumatori prosegue così la propria attività contro le truffe online, sia a Grosseto (0564 417849; grosseto@confconsumatori) che nel resto della Toscana. Tutti i riferimenti degli sportelli territoriali dell’Associazione sono disponibili nella sezione “Dove siamo” del sito www.confconsumatori.it.
Chi desidera invece ricevere informazioni e assistenza totalmente online a distanza può contattare lo Sportello online di Confconsumatori, compilando il form presente a questo link


Vittoria su buoni postali prescritti


Un operatore di Poste italiane aveva venduto i buoni fruttiferi senza fornire alla risparmiatrice tutte le caratteristiche necessarie, e così al momento della riscossione le era stato negato quanto dovuto. Ma il giudice di pace, cui la risparmiatrice si è rivolta assistita da Confconsumatori, ha disposto il rimborso integrale dei titoli.
La vicenda risale al 2007, quando una donna aveva acquistato, insieme con la madre, due buoni postali fruttiferi dal valore di 2. 500 euro ciascuno in uno sportello di Poste Italiane di Carrara, senza che le venissero fornite le indicazioni obbligatorie, compresa la tipologia dei buoni, le loro caratteristiche e la data di scadenza.
Anni dopo, nel 2019, al momento della richiesta di riscossione dei buoni, l’ufficio postale l’ha informata a voce che non le sarebbe stato liquidato alcun importo. La risparmiatrice si è così rivolta alla Confconsumatori per sporgere reclamo. Dopo la lettera di contestazione rimasta senza risposta, la risparmiatrice, seguita dall’avvocato Francesca Galloni, ha deciso di agire in giudizio davanti al Giudice di pace di Carrara.
Il Giudice di pace dott. Locane ha accolto tutte le contestazioni svolte dal legale, affermando che i due buoni non riportavano alcun elemento dal quale poter evincere la data di scadenza dalla quale poter azionare la relativa domanda di riscossione.
Il giudice, rifacendosi anche alla sentenza del tribunale di Termini Imerese del 20/5/2000 che ha rigettato l’eccezione di prscrizione sollevata da Poste Italiane e alle numerose sentenze già intervenute presso i Giudici di Pace di Massa e Carrara in casi analoghi, ha pertanto accolto la domanda della risparmiatrice con la sentenza n. 9.23 condannando Poste a rimborsare la somma di euro 5000.
«Non vi è alcuna prova in giudizio che l’intermediario, in sede di sottoscrizione, abbia adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa di riferimento e soprattutto di render nota la data di scadenza del titolo, provvedendo a consegnare il foglio informativo analitico. Nelle ipotesi in cui i buoni siano privi di indicazione della scadenza, come nella fattispecie concreta, il termine di prescrizione non può ritenersi maturato, pertanto i relativi possessori hanno diritto al rimborso».
«Si tratta di una ulteriore sentenza molto importante e significativa – commenta l’avvocato Galloni – non solo per la vittoria conseguita, ma anche come precedente per tutti quei risparmiatori che si trovano in possesso di buoni postali fruttiferi che Poste si rifiuta di liquidare totalmente o anche in parte, perché li ritiene prescritti o per altre motivazioni spesso infondate. Per questo motivo invitiamo tutti coloro che siano in possesso di buoni postali fruttiferi di rivolgersi agli sportelli di Confconsumatori per tutte le contestazioni del caso e portare avanti la battaglia “Buono tradito” che la nostra associazione intraprende da anni».
Per info e contatti 0585488643, e.mail confconsumatori.massa@gmail.com o messaggio WhatsApp 3476302683.


Truffa via sms, banca condannata a restituire il denaro alla correntista


Con una truffa via sms – il cosiddetto “sms spoofing” – i malviventi le avevano sottratto dal conto corrente 2.500 euro, ma l'Arbitro bancario ha condannato la banca a restituire l'importo alla correntista. È quanto ha deciso il Collegio di Roma dell'Abf con determina del 7 dicembre 2022, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Francesca Galloni.
IL CASO – Il 23 aprile 2022 la correntista aveva ricevuto nella chat ufficiale della banca un sms che la informava di un accesso anomalo al proprio home banking, invitandola a cliccare su un link per i dovuti controlli. Cliccando sul link, le era apparsa la propria pagina di home banking alla quale aveva acceduto tramite fattore biometrico, senza dunque comunicare alcun codice; nel frattempo, aveva ricevuto una telefonata da un sedicente operatore e poco dopo aveva scoperto che dal suo conto era stata eseguita una ricarica per 2.500 euro a favore della propria carta prepagata con la quale era stato successivamente perfezionato un acquisto di pari importo. La correntista aveva dunque bloccato il conto e la carta, sporgendo querela e chiedendo alla banca la restituzione dell’importo. Richiesta che però veniva negata. Dopo essersi rivolta alla Confconsumatori, tramite l’avvocato Francesca Galloni ha presentato reclamo all’Abf che ha finalmente accolto la sua legittima domanda.
L’Abf ha infatti riconosciuto che «la nuova normativa fa ricadere sull’intermediario la responsabilità delle operazioni disconosciute laddove quest’ultimo non abbia predisposto un “sistema di autenticazione forte” (strong customer authentication o Sca). Un simile sistema deve essere applicato, stando alla previsione dell’art. 10-bis, dai prestatori di servizi di pagamento anche quando l’utente dispone un’operazione di pagamento elettronico ovvero effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi».
All’esito dell’esame istruttorio, ad avviso del Collegio, nel caso di specie la parte ricorrente è rimasta vittima di una fattispecie delittuosa riconducibile al cosiddetto “sms spoofing”. Secondo l’orientamento condiviso fra i collegi Abf, nelle fattispecie di spoofing non è generalmente ravvisabile la colpa grave del ricorrente «a meno che non si rinvengano indici di inattendibilità o anomalia del messaggio; in tal caso potrà essere ravvisato un concorso di colpa tra le parti, in relazione da un lato alla negligenza grave dell’utente che agevola il compimento della truffa, come avviene negli episodi di phishing, e dall’altro lato alle criticità organizzative del servizio di pagamento offerto dall’intermediario». Pertanto il collegio ha concluso che «non sussistendo indici di inattendibilità o anomalie del messaggio tali da consentire di ritenere che cliente abbia tenuto una condotta gravemente colposa, la domanda restitutoria deve essere integralmente accolta».
«È una decisione importante – commenta l’avvocato Francesca Galloni, vicepresidente regionale di Confconsumatori Toscana – perché le truffe tramite sms si fanno via via sempre più sofisticate per trarre in inganno il consumatore e la banca difficilmente riesce a fornire la prova della colpa grave dell’utente».
I CONSIGLI DI CONFCONSUMATORI – Mai cliccare su un link, neppure se contenuto all’interno di un sms proveniente dalla chat ufficiale della propria banca; mai fornire proprio dati a sedicenti operatori telefonici. In caso di dubbio, bloccare subito l’operatività della propria carta o dell’home banking e rivolgersi direttamente agli sportelli fisici della propria banca.
«Nel caso in cui siate vittima di questo tipo di truffe – suggeriscono dall'associazione – bloccare subito gli strumenti di credito e fare denuncia alle autorità competenti e reclamo alla banca. Mai fermarsi di fronte alla prima risposta negativa e rivolgersi agli sportelli di Confconsumatori».


Buoni postali Q: due vittorie rimettono tutto in gioco


Parma, 20 gennaio 2023 – Due recenti sentenze ottenute da Confconsumatori a Grosseto rimettono in discussione le pronunce della Corte di Cassazione, la quale si era espressa a favore di Poste in merito alla questione dell’ingannevolezza dei buoni fruttiferi postali serie “Q/P”, annullando gli effetti di numerosissime precedenti vittorie ottenute dall’associazione davanti all’Arbitro Bancario Finanziario. Ora, però, una nuova speranza per gli intestatari dei buoni Q delusi viene da Grosseto, dove il Giudice ha, invece, condannato Poste al rimborso ritenendo di dover far prevalere “L’orientamento che tutela in via prioritaria l’affidamento riposto dal risparmiatore sulle risultanze letterali del buono postale fruttifero”.
I BUONI “Q/P”: I PRECEDENTI - La vicenda è quella annosa dei buoni fruttiferi postali serie Q emessi su carta intestata della precedente serie P (per questo ribattezzati “Q/P”) e distribuiti senza correggere la stampigliatura relativa ai tassi d’interesse applicati nell’ultima decade (dal 20° al 30° anno). Al momento della riscossione i beneficiari si trovavano applicato un interesse di molto inferiore rispetto a quanto riportato sul buono. Confconsumatori aveva ottenuto, per gli intestatari di buoni Q/P numerose vittorie davanti all’Arbitro Bancario Finanziario e aveva, successivamente, fatto appello al Governo e a Poste, che continuava a negare i rimborsi, per raggiungere un accordo bonario stragiudiziale. La battaglia in tribunale, invece, c’era stata ed era arrivata fino in Cassazione, dove era prevalsa la tesi di Poste, dispensata così dall’obbligo di rimborsare tantissimi italiani che avevano acquistato buoni con modulistica ingannevole.
LE DUE SENTENZE DI GROSSETO - Con due diverse sentenze (1 e 2) del 16 gennaio 2023, il Tribunale di Grosseto, Giudice Unico Claudia Frosini, in merito alla questione relativa alla fruttificazione dal 21mo al 30mo anno dei Buoni Postali Fruttiferi si è discostato dalle ultime quattro pronunce della Suprema Corte di Cassazione ritenendo di dover far prevalere “l’orientamento che tutela in via prioritaria l’affidamento riposto dal risparmiatore sulle risultanze letterali del buono postale fruttifero”. Il Tribunale ha evidenziato la tutela dell’affidamento del risparmiatore perché le indicazioni del buono “In mancanza di disposizioni o correzioni in senso contrario legittimavano l’insorgere di un affidamento contrattuale circa l’applicazione di interessi in misura differenziata”. In questi due casi i risparmiatori erano risultati vittoriosi anche dinanzi all’Abf di Banca d’Italia ma Poste non aveva adempiuto alle decisioni dell’arbitro; dovrà farlo adesso a fronte della pronuncia di condanna al pagamento degli interessi convenuti dal 21mo al 30mo anno, oltre agli interessi legali dalla domanda di pagamento dei due risparmiatori sino al saldo.
CONFCONSUMATORI NON SI FERMA - Per Filomena Lisi, componente del direttivo nazionale e coordinatrice della campagna “buono tradito”, “La battaglia di Confconsumatori, a tutela dei risparmiatori, continua in ogni sede, pur confidando in una soluzione negoziale attraverso il coinvolgimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Cassa Depositi e Prestiti che, nonostante siano stati più volte invitati a dialogare con le associazioni dei consumatori, non hanno mai risposto”.
Le sedi territoriali dell’associazione sono a disposizione per assistere i risparmiatori titolari dei buoni postali; l’elenco con i recapiti è qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.


Truffe bancarie online, recuperati a per una grossetana altri 3200 euro prima della decisione dell’arbitro


Grosseto, 9 dicembre 2022 – La malcapitata grossetana si è rivolta nei mesi scorsi alla sede Confconsumatori di Grosseto perché si era vista negata il rimborso da parte della propria banca. La truffa era stata peculiare perché dapprima i malviventi hanno utilizzato la carta revolving della persona per appoggiare somme illecitamente sottratte ad un altro cliente della Banca poi hanno avuto accesso, attraverso il solo smsmishing, ad alcuni dati della malcapitata ed hanno ricaricato sulla carta prepagata altri 2400 euro prelevandoli dal conto della stessa.
Successivamente hanno fatto sparire sia i 2400 euro di ricarica che gli 800 euro in precedenza giacenti con una serie di operazioni estere.
La Banca si era accorta del primo illecito ovvero che, all’insaputa della grossetana, qualcuno aveva caricato sulla carta 2500 euro di altro cliente tanto da congelare quel movimento, ma nonostante la pronta denuncia alle forze dell’ordine, aveva negato il rimborso dei 3200 sottratti alla consumatrice grossetana.
Da qui la Confconsumatori ha avviato l’arbitrato bancario e la Banca, anziché difendersi, è capitolata ed ha provveduto a bonificare dopo pochi giorni la somma di euro 3.200,00.
Confconsumatori, ormai in prima linea per combattere questa emergenza, è disponibile con tutti i propri sportelli territoriali indicati nel sito www.confconsumatoritoscana.it, chi avesse difficoltà può comunque scrivere a grosseto@confconsumatori e telefonare al numero 0564,417849 (dalle 15 alle 19).


Truffe bancarie on line. Recuperati altri 2752 euro a Grosseto.


Grosseto, 25 novembre 2022 – Con la decisione n.15160/2022 del 24 novembre 2022 l’ABF Collegio di Bologna ha condannato l’emittente di una carta di credito al rimborso di euro 2752 euro in favore una malcapitato grossetano che si era visto in pochi minuti, sottrarre tutti i risparmi sul conto che venivano utilizzati dai malviventi in operazioni di pagamento estero con acquisto di bit coin.
La consumatrice grossetana nella giornata del 15.2.2022 aveva appena cambiato il telefono cellulare ed era in difficoltà a scaricare l’applicazione sul nuovo telefono tanto da chiedere assistenza alla banca. Non si allarmava pertanto del falso sms che riceveva subito dopo secondo il quale la carta di pagamento risultava bloccata. Anziché essere contattata dal vero operatore bancario veniva invece contattato dal malvivente che chiedeva soltanto le ultime cifre della carta di credito e del bancomat, conoscendo quelle precedenti, invitando la medesima a rispondere ai successivi messaggi.
Pochi minuti dopo venivano sottratti euro 2.500,00 su carta di credito ed euro 252,00 sul bancomat per l’acquisto di bitcoin, operazioni che la cliente contestava immediatamente dopo pochi secondi al vero call center della Banca.
L’arbitro bancario, con il lodo del 24.11.2022, ha rilevato che se anche l’operazione è stata eseguita apparentemente con le credenziali del cliente deve fornire la prova della corretta autenticazione a due fattori (circostanza impossibile visto che l’applicazione della persona era bloccata dal cambio di telefono), prova che la Banca non è riuscita a fornire.
La decisione verrà pubblicata omissata sul sito www.confconsumatoritoscana.it Confconsumatori, ormai in prima linea per combattere questa emergenza economica e sociale anche col supporto della Fondazione Manlio Brozzi onlus, è disponibile con tutti i propri sportelli territoriali indicati nel sito www.confconsumatoritoscana.it, chi avesse difficoltà può comunque scrivere a grosseto@confconsumatori e telefonare al numero 0564,417849 (dalle 15 alle 19).
Ecco anche qui il lodo.  [.pdf]





Truffa da 2mila euro con sms e finto impiegato: grossetano risarcito dalla banca


I malviventi erano riusciti a truffare per due volte un correntista grossetano per una somma totale pari a 2mila euro, non solo con l'ormai ben rodato sistema della messaggistica sms ma anche con una telefonata nella quale uno di loro si era qualificato come impiegato di banca. Il grossetano – dopo un iniziale rifiuto dell'istituto bancario di provvedere al risarcimento, imputando al cliente comportamenti negligenti – con l'assistenza di Confconsumatori si è così rivolto all'Abf, l'Arbitro bancario finanziario, che ha imposto alla banca di rifondere la somma sottratta.
Ecco il caso. Nell'aprile scorso il correntista aveva ricevuto un sms con la comunicazione di una richiesta di autorizzazione per un movimento del quale però era all'oscuro, e per evitarne l’addebito aveva cliccato su un link che l'aveva portato ad aprire una schermata del tutto simile a quella dell’home banking della sua banca, dove inseriva le proprie credenziali. In seguito aveva ricevuto una telefonata con la quale un sedicente operatore gli chiedeva di comunicargli i codici pervenuti con sms nel cellulare. Pur non avendo mai comunicato il Pin che permette la finalizzazione dei bonifici, venivano disposti due pagamenti fraudolenti online dell’importo di mille euro ciascuno, e un bonifico di 805 euro (questo subito rimborsato dalla banca). Il correntista aveva chiesto all'istituto bancario il disconoscimento delle operazioni, comunicando di essere stato vittima di una truffa informatica, ma la banca l'aveva rifiutato sostenendo che il cliente aveva imprudentemente comunicato i propri dati.
Il correntista grossetano, così, si è rivolto allo sportello Confconsumatori di Grosseto e – con l'assistenza dell'associazione – ha intentato un procedimento dinanzi all'Abf. E l'arbitro ha riconosciuto che «la banca è responsabile per aver consentito l'intrusione nella chat messaggistica sms di un soggetto truffatore, per non aver richiesto un’autorizzazione a doppio fattore forte per l’esecuzione delle operazioni fraudolente e per non aver bloccato le operazioni nonostante l’anomalia». Di conseguenza, la banca è stata tenuta a restituire al cliente l’importo complessivo di 2mila euro, più 200 euro alla Banca d'Italia per le spese della procedura.
«Il fenomeno delle truffe bancarie online purtroppo resta consistente – afferma Marco Festelli, responsabile di Confconsumatori Grosseto e Confconsumatori Toscana e vicepresidente nazionale di Confconsumatori – tanto che solo a Grosseto si registrano almeno una cinquantina di casi dall'inizio dell'anno, metà dei quali in via di risoluzione tramite lo strumento dell'Arbitro bancario finanziario e altri demandati alle vie giudiziarie. Purtroppo le modalità d'azione dei malviventi si evolvono continuamente: il phishing, cioè l'estorsione con l'inganno di informazioni riservate, si realizza non solo con gli sms ma anche con le telefonate. Chi dovesse avere a che fare con situazioni di questo tipo può rivolgersi a Confconsumatori per avere assistenza».
La sede di Grosseto è in via della Prefettura 3 (è possibile scrivere a grosseto@confconsumatori oppure telefonare al numero 0564 417849 dalle ore 15 alle ore 19).

Truffe bancarie on line aumento esponenziale in Toscana. Prima vittoria di Confconsumatori, recuperati altri 1800 euro.


Firenze, 18 ottobre 2022 – Le sedi di Confconsumatori in Toscana, dall’inizio dell’anno ad oggi, stanno seguendo circa 90 casi di truffati on line. Un numero impressionante in costante aumento rispetto solo al 2021 (quando i casi riscontrati in Toscana nei 12 mesi erano una quarantina). Tuttavia giunge una buona notizia.
Con la decisione n.13269/2022 del 20 settembre 2022 l’ABF Collegio di Bologna ha condannato una banca ha restituire 1800 euro ad una malcapitato grossetano che si era visto in pochi minuti, sottrarre tutti i risparmi sul conto che venivano utilizzati dai malviventi in operazioni di pagamento estero. I malviventi spostano euro 1300 sulla carta ricaricabile del soggetto truffato ed utilizzavano tali soldi per un pagamento in Lituania, contestualmente accedevano alla carta di credito pagando on line altri 500 euro in Lituania.
La Banca rigettava il reclamo adducendo la colpa grave del cliente e confermando la sicurezza del proprio sistema informatico.
La persona era stata vittima del cosiddetto pishing (e mail a nome della banca), smsmishing (sms inviato nella chat messaggistica della banca), attraverso i quali i truffatori carpiscono agli utenti bancari, che agiscono in tutta buona fede, credenziali ed altro per accedere ai conti correnti e soprattutto (evoluzione recente) alle carte di pagamento (sia di credito che bancomat o ricaricabili).
L’arbitro bancario, con il lodo 13269/22, ha rilevato la responsabilità della Banca in quanto l’operazione di ricarica risultava effettuata con un solo fattore di sicurezza (il pin) mentre le norme attuali prevedono che le operazioni di pagamento on line debbano essere autorizzate mediante due fattori a conoscenza del solo cliente e non può bastare il solo pin. Quanto invece al pagamento di 500,00 euro sulla carta di credito l’arbitro ha rilevato che la documentazione prodotta dalla Banca non fosse univoca nel senso che non vi era la prova dell’orario di invio sul cellulare del cliente dell’otp. La decisione verrà pubblicata omissata sul sito www.confconsumatoritoscana.it
Confconsumatori, ormai in prima linea per combattere questa emergenza, attività che svolte supportata anche dalla Fondazione Manlio Brozzi onlus, è disponibile con tutti i propri sportelli territoriali indicati nel sito www.confconsumatoritoscana.it, chi avesse difficoltà può comunque scrivere a toscana@confconsumatori.
Ecco il lodo.  [.pdf]



Confconsumatori prosegue la lotta contro le riscossioni selvagge degli npl bancari. Per il Tribunale di Bergamo il garante è sempre consumatore.


Grosseto, 21 settembre 2022 – Per il tribunale di Bergamo, con recente sentenza del 10.9.2022, il garante di un debitore, quale familiare, è da considerarsi sempre consumatore, con la conseguenza che il Giudice competente ad emettere il decreto ingiuntivo è quello di residenza del consumatore. In ossequio all’ultima giurisprudenza europea.
Un grossetano che aveva visto notificarsi un decreto ingiuntivo dal tribunale di Bergamo non si è dato per vinto ed ha impugnato, dopo aver consultato lo sportello di Confconsumatori di Grosseto, il provvedimento del Giudice, contestando il credito per come formato (senza alcun avviso sui ritardi del garantito), la nullità delle fideiussione e la competenza di Bergamo. La Banca cessionaria ha insistito nel chiedere la competenza bergamasca.
Con la sentenza di cui sopra il Tribunale di Bergamo ha ribadito che il foro per la riscossione e relativa ingiunzione è quello di Grosseto perché il garante ha prestato la garanzia, non come soggetto professionale, bensì in forza di relazioni parentali, revocando così il decreto impugnato e condannando la Banca al pagamento delle spese processuali.
Continua così a Grosseto, come in Toscana, la difesa degli NPL bancari perché troppo spesso si tratta di crediti gonfiati o inesigibili.
Gli interessati possono contattare le sedi toscane che risultano sul sito www.confconsumatoritoscana.it
Per Grosseto è possibile inviare una mail all’indirizzo grosseto@confconsumatori.it oppure telefonare (il pomeriggio ore 15-19) al numero 0564417849.
L’attività è svolta in collaborazione con la Fondazione Manlio Brozzi onlus.
Ecco la sentenza.  [.pdf]



Truffe bancarie on line aumento esponenziale a Grosseto.
Prima vittoria di Confconsumatori, recuperati oltre 4000 euro.


Firenze, 19 settembre 2022 – La sede grossetana di Confconsumatori Toscana APS, dall’inizio dell’anno ad oggi, sta seguendo 42 casi di truffati on line.
Un numero impressionante in costante aumento rispetto solo al 2021 (quando i casi riscontrati in toscana nei 12 mesi erano una ventina).
Tuttavia giunge una buona notizia.
Con la decisione del 15 settembre 2022 l’ABF Collegio di Bologna ha condannato una banca ha restituire 4039 euro ad una malcapitata grossetana che si era vista, in soli 9 minuti, sottrarre tutti i risparmi sul conto che venivano utilizzati dai malviventi in operazioni di pagamento estero.
La persona era stata vittima del cosiddetto pishing (e-mail a nome della banca) e smsmishing (sms inviato nella chat messaggistica della banca), attraverso i quali i truffatori carpiscono agli utenti bancari, che agiscono in tutta buona fede, credenziali ed altro per accedere ai conti correnti e soprattutto (evoluzione recente) alle carte di pagamento (sia di credito che bancomat o ricaricabili).
L’arbitro bancario, con il lodo 1228/22, ha rilevato la responsabilità della Banca in quanto le operazioni sono state autorizzate da un solo fattore di sicurezza, mentre le norme attuali prevedono che le operazioni di pagamento on line debbano essere autorizzate mediante due fattori a conoscenza del solo cliente e non può bastare l’invio del solo OTP che normalmente la Banca invia mediante sms.
L’arbitro ha inoltre rilevato, richiamando l’epocale sentenza 1550/2022 del Tribunale di Firenze (vinta da un associato a Confconsumatori difeso dall’Avv. Leonardo Cinti) che il sistema di sicurezza bancaria deve rilevare anche anomali comportamentali come l’invio serrato, in pochi minuti, di pagamenti all’estero.
Confconsumatori, ormai in prima linea per combattere questa emergenza, grazie anche al supporto della Fondazione Manlio Brozzi onlus, è disponibile con tutti i propri sportelli territoriali indicati nel sito www.confconsumatoritoscana.it, chi avesse difficoltà può comunque scrivere a toscana@confconsumatori. Per Grosseto gli interessati possono rivolgersi a grosseto@confconsumatori.it oppure telefonare al numero 0564,417849 (ore pomeridiane).
Ecco il lodo.  [.pdf]



Truffe bancarie on line in aumento esponenziale in Toscana


Firenze, 21 luglio 2022 – La Confconsumatori Toscana APS, dall’inizio dell’anno ad oggi, sta seguendo circa 70 casi di truffati on line. Un numero impressionante in costante aumento rispetto solo al 2021 (quando i casi riscontrati in toscana nei 12 mesi erano una cinquantina). I malviventi, attraverso il pishing (e mail a nome della banca), smsmishing (sms inviato nella chat messaggistica della banca) spesso accompagnato dal cd. Vishing (telefonata del falso operatore bancario) carpiscono agli utenti bancari, che agiscono in tutta buona fede, credenziali ed altro per accedere ai conti correnti e soprattutto (evoluzione recente) alle carte di pagamento (sia di credito che bancomat o ricaricabili) per effettuare pagamenti che, quasi sempre, vengono veicolati in paesi esteri ovvero ricariche di altre carte estere.
L’importo medio della truffa varia dai 500 ai 2.500 euro (limite più frequente di utilizzo delle carte d pagamento).
Dei 70 casi gestiti, dall’inizio dell’anno, 47 sono già approdati dinanzi all’arbitro bancario e finanziario di Banca d’Italia. In 5 casi la Banca è capitolata ed ha rimborsato tutto il mal tolto. Tre casi invece sono approdati direttamente nei Tribunali.
Tuttavia la posizione di netta chiusura del sistema bancario oltre che ingiusta si scontra con la politica della diffusione dell’utilizzo dei pagamenti elettronici. Infatti se la sicurezza dei pagamenti elettronici viene messa in dubbio dai consumatori qualsiasi politica di diffusione risulterà vana. Pertanto è necessario che il sistema bancario rifletta sull’emergenza e venga in soccorso della clientela. In aggiunta non si capisce il motivo per cui i sistemi di sicurezza bancaria non sono in grado di offrire, ad esempio, una chat messaggistica anti intrusione, ed un sistema che rilevi operazioni anomali per la condotta del cliente tipo pagamenti on line esteri o ricariche di carte estere.
Si ricorda infatti l’epocale sentenza 1550/2022 del Tribunale di Firenze, vinta da un associato a Confconsumatori (difeso dall’Avv. Leonardo Cinti) che ha acclarato, mediante perizia, l’insufficienza del sistema informatico della Banca.
Confconsumatori, ormai in prima linea per combattere questa emergenza, anche col supporto della fondazione Manlio Brozzi onlus, è disponibile con tutti i propri sportelli territoriali indicati nel sito www.confconsumatoritoscana.it
Chi avesse difficoltà può comunque scrivere a toscana@confconsumatori.


Truffe bancarie digitali: centinaia di cittadini colpiti


Parma, 7 luglio 2022 – Confconsumatori, tramite le proprie sedi territoriali, in queste settimane sta assistendo centinaia di utenti bancari che si sono visti sottrarre, attraverso sofisticate truffe digitali, somme significative dai propri conti correnti online o dalle proprie carte di pagamento.
LE TRUFFE - Si tratta sempre più spesso di fenomeni di phishing – in cui il truffatore estorce dati all’utente con l’inganno – che prendono il via grazie all’sms spoofing: ciò significa che un messaggio fraudolento si inserisce nella conversazione autentica con la Banca. Talvolta, l’sms è seguito da una telefonata (anch’essa apparentemente riconducibile al numero verde della Banca) del sedicente operatore bancario che, con la scusa di bloccare un pagamento truffaldino, sottrae all’utente, ignaro, i codici per autorizzare i pagamenti fraudolenti.
LA RISPOSTA DELLE BANCHE - Confconsumatori ha rilevato che i servizi antifrode degli intermediari, anche se avvisati pochi minuti dopo l’operazione truffaldina, si limitano a bloccare l’accesso al conto o alla carta ma si rifiutano di recuperare e stornare il pagamento, senza tenere conto che, nel 90% dei casi, si tratta di pagamenti eseguiti all’estero, magari anomali e inconsueti per il cliente. Per questo, al momento sono centinaia gli arbitrati bancari - ancora in attesa di esito – depositati dalle sedi Confconsumatori presso la Banca d’Italia con l’obiettivo di ottenere un rimborso per le persone derubate.
«La scarsa sicurezza dei pagamenti elettronici, in realtà, contrasta con le politiche di questi ultimi anni, tese a ridurre l’utilizzo del contante», dichiara il Vicepresidente nazionale di Confconsumatori Marco Festelli. «Quindi, l’atteggiamento delle Banche non è vincente e non si addice alla politica a favore della moneta elettronica; non convince neanche la tesi di addebitare tutte le colpe all’utente vittima di truffa, perché ancora oggi non viene spiegato il motivo per cui la chat messaggistica può essere violata, e i sistemi informatici antifrode delle Banche non rilevano, in tempo reale, operazioni anomale per il profilo del cliente come ad esempio pagamenti, bonifici o ricariche fatte all’estero, ovvero denaro ricaricato sulla propria carta che, dopo un attimo, viene speso all’estero».
COME TUTELARSI – Confconsumatori, innanzitutto, suggerisce agli utenti di non cliccare sui link contenuti in sms apparentemente bancari prima di avere conferma della loro autenticità: quando si ricevono sms di questo tipo è opportuno, prima di aprire ogni link (che normalmente rinvia ad un sito “specchio” di quello reale), contattare direttamente la propria Banca.
Le vittime di questo genere di truffa devono come prima cosa disconoscere le operazioni presso la Banca e sporgere denuncia all’autorità giudiziaria, rivolgendosi poi alle sedi territoriali di Confconsumatori per ricevere assistenza: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.
In alternativa è possibile scrivere una mail all’indirizzo sportello@confconsumatori.it.


Truffe bancarie e pishing: una famiglia fiorentina recupera 13 mila euro, posti a carico della banca per la carenza di sicurezza del sistema informatico di home banking


Firenze, 24 maggio 2022 - Confconsumatori anche a Firenze è in prima linea per combattere il fenomeno delle varie truffe bancarie che vede i malviventi inserirsi sui conti on line. Una famiglia fiorentina si vede sottratta nell’anno 2017 la sbalorditiva somma di circa 13 mila euro per un bonifico inviato all’estero. Nonostante il puntuale reclamo del correntista, giunto addirittura prima dell’esecuzione del bonifico, la Banca non ha inteso sentire le ragioni.
La famiglia si rivolge alla sede di via Modena della Confconsumatori che nonostante tutti i tentativi non riesce a smuovere la Banca pur spiegando che il correntista non aveva divulgato a nessuno i propri codici ed accedeva all’home banking con computer dotato di antivirus.
Oggi la famiglia finalmente ottiene giustizia, dopo una lunga causa patrocinata dall’Avvocato Leonardo Cinti della sede di Firenze della Confconsumatori. Il Tribunale di Firenze, G.U. Dr.ssa Biggi, ha condannato la banca alla restituzione della somma ponendo a carico della stessa tutte le spese processuali anche peritali (sentenza 1550/2022 che verrà pubblicata omissata sul sito www.confconsumatoritoscana.it).
Nella decisione il Giudice dà atto che la Banca non aveva sistemi di sicurezza adeguati che in primo luogo tenessero in debito conto i comportamenti dell’utente, ovvero verificare se si trattasse del solito i.p. di collegamento al conto e se l’utente fosse abituato ad eseguire bonifici esteri. Inoltre nella sentenza si legge che “...non è riscontrabile in atti alcun riferimento agli standard di verifica del comportamento dell’utente da parte del sistema di xxxxx al fine di verificare l’effettiva volontà dell’utente nell’effettuazione della transazione. Non è infatti dato di sapere se sia stato fatto un controllo sull’indirizzo IP5 dal quale sia stata effettuata la transazione... o se lo stesso fosse solito effettuare bonifici a destinatari nuovi o se fosse abitudine fare bonifici all’estero o di importi di un certo rilievo. L’incremento del fattore sicurezza tramite l’analisi del comportamento... è sempre più essenziale al fine di poter identificare attività illecite, anche non note, verificandone lo scostamento dalla consuetudine delle operazioni svolte... La CTU ha dunque accertato che il sistema di protezione adottato da xxxxx a tutela dei propri clienti era obsoleto, non adeguato agli standard di sicurezza disponibili in quel momento, dunque inaffidabile. Tanto basta per ritenere che il prelievo oggetto di verifica si è verificato in modo fraudolento e che la verificazione di tale illecito è attribuibile alla negligenza di xxxxxx per non aver la stessa adottato le sufficienti misure di sicurezza necessarie a prevenire il verificarsi dell’illecito.
Confconsumatori Toscana APS segnala ancora una volta che quella delle truffe on line sui conti correnti è ormai un’emergenza nazionale e locale che sta affrontando in Toscana anche in collaborazione con la Fondazione Manlio Brozzi onlus. Chi intende ricevere assistenza ed informazioni può contattare la sede di Via Modena 23 a Firenze all’indirizzo mail firenze@confconsumatori.it oppure telefonando al numero 055.585564.
Ecco la sentenza.  [.pdf]



Confconsumatori: continua con successo la campagna buono tradito sulla prescrizione dei buoni


Grosseto, 19 maggio 2022 - Una risparmiatrice grossetana aveva sottoscritto nel maggio 1997 un buono postale della serie AF dell’importo di 5 milioni di vecchie lire. La risparmiatrice nel settembre 2021 si sentiva rispondere che il diritto alla riscossione del suo investimento si era prescritto nel maggio 2021. Si rivolgeva così alla sede grossetana di Confconsumatori APS ed inviava reclamo spiegando come il termine di prescrizione sarebbe scaduto alla data del 31.12.2021. Stante il comportamento ostinato di Poste la risparmiatrice agiva dinanzi alla Banca d’Italia.
Con lodo arbitrale di oggi, n. 7497/2022, il Collegio di Bologna dell’arbitro bancario di Banca d’Italia ha dato ragione al risparmiatore statuendo che il buono non era prescritto nel settembre 2021 bensì al 31.12.2021, evidenziando come il reclamo di ottobre 2021 avesse così interrotto la prescrizione.
L’arbitro ha ancora una volta richiamato l’incertezza dei risparmiatori italiani sui termini di fruttificazione e prescrizione dei loro investimenti “In merito alla questione del dies a quo, è noto che il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 8056/2019, si è espresso in relazione a buoni emessi sulla base del d.m. del 29.3.2001, decreto che fissava, come il precedente d.m. del 19.12.2000 per le serie “AA1” e “AA3”, la scadenza entro la quale i buoni possono essere liquidati per capitale e interessi rispettivamente “al termine del sesto anno per i buoni della serie AA1 e del settimo anno successivo a quello di emissione per i buoni della serie AA3... in forza di un’interpretazione letterale del dato regolamentare, in un contesto normativo non perfettamente trasparente, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, rafforzando la tutela dei diritti dei risparmiatori, che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla scadenza dell’anno solare, quindi dal 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di emissione...”.
In buona sostanza l’arbitro bancario conferma che il termine di prescrizione decorre per tutti i buoni dalla fine dell’anno solare in cui cessa la fruttificazione e non dal giorno di emissione.
Confconsumatori Toscana confida che Poste si conformerà alla decisione evitando ulteriore contenzioso, non potendo incolpare il risparmiatore caduto in errore dall’ingannevolezza della modulistica usata.
Gli interessati possono rivolgersi, anche per ottenere suggerimenti e consigli sulla tematica del risparmio investito in buoni, presso le sedi Confconsumatori della Toscana che risultano dal sito www.confconsumatoritoscana.it.
Ecco il lodo.  [.pdf]



Processo PwC – Veneto Banca: gli azionisti possono costituirsi parte civile


Parma, 16 maggio 2022 – Arrivano novità rispetto al crac Veneto Banca: il GUP di Roma, la dottoressa Calegari, ha emesso il Decreto che dispone il rinvio a Giudizio per la società di revisione PwC e per una sua dirigente, fissando al prossimo 4 ottobre 2022 l’inizio del processo a carico dell’imputata, ex responsabile della società di revisione dei bilanci Veneto Banca. Gli azionisti sono ancora in tempo per costituirsi come parte civile nel processo.
LE ACCUSE - Le accuse rivolte alla società di revisione contestano i reati di “ostacolo alle attività di vigilanza”, “illecito amministrativo dell’ente” e “falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione”. Il GUP di Roma, disponendo il rinvio a Giudizio a carico dell’imputata e della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ha determinato una nuova e concreta possibilità per i risparmiatori azionisti e obbligazionisti subordinati di Veneto Banca di ottenere un risarcimento da una società molto solvibile, anche se ci saranno da affrontare ostacoli durante il dibattimento circa la giurisprudenza non univoca sui capi d’imputazione contestati e alla loro idoneità a legittimare il risarcimento a tutte le parti civili. Si tratta probabilmente del primo caso in Italia in cui, dopo un crack bancario, la società di revisione dei bilanci è direttamente imputata di aver contribuito, con propri dirigenti, alla stesura di bilanci irregolari.
LA POSSIBILITÀ DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE - All’esito dell’udienza preliminare, il GUP del Tribunale di Roma ha già ammesso come parte civile Confconsumatori APS, difesa dall’avvocato Barbara D’Agostino di Roma, per le gravi ripercussioni sui consumatori e sul mercato di borsa delle condotte ascritte al revisore. Secondo il GUP di Roma, che ha rinviato la società e la dirigente a giudizio per il giorno 4 ottobre 2022, i reati astrattamente commessi vanno dall’ostacolo alla vigilanza bancaria all’irregolare revisione dei bilanci (articolo 27 decreto legislativo 39/2010): pertanto gli azionisti della Banca e anche gli obbligazionisti subordinati hanno diritto a un congruo risarcimento dei danni.
L’ASSISTENZA DI CONFCONSUMATORI - L’associazione invita azionisti e obbligazionisti subordinati a costituirsi parte civile per chiedere il ristoro dei danni alla società di revisione, segnalando che possono costituirsi parte civile anche coloro che hanno venduto i titoli in perdita prima del crac bancario (prima del 2016).
Confconsumatori è disponibile a raccogliere e inviare tutta la documentazione necessaria per la costituzione entro il 20 settembre.
Per ricevere ulteriori informazioni e assistenza invitiamo a contattare le sedi territoriali di Confconsumatori reperibili all’indirizzo www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori. Nel caso non ci fosse una sede di riferimento nella vostra zona, potete a scrivere una mail a sportello@confconsumatori.it


Confconsumatori, campagna buono tradito: proseguono le vittore in Toscana e a Grosseto sulla prescrizione dei buoni emessi su carta riciclata da Poste... nel dubbio non si prescrivono.


Grosseto,11/4/2022 – Un risparmiatore grossetano aveva sottoscritto nel gennaio 2001 otto buoni postali da euro 500,00 ciascuno. Gli stessi venivano emessi sulla carta della serie AF, e solo in alcuni di essi era presente un frego di cancellatura sulla serie. Il risparmiatore conseguentemente contava che gli stessi, come scritto a tergo, producessero frutti per 14 anni. Nel momento in cui è andato a riscuotere gli stessi i dipendenti di Poste hanno eccepito la prescrizione.
Nonostante le contestazioni di Confconsumatori, Poste non ha modificato la propria errata posizione.
Con lodo arbitrale di oggi, n. 5873/2022, il Collegio di Bologna dell’arbitro bancario di Banca d’Italia ha dato ragione al risparmiatore statuendo che i buoni non si prescrivono sino all’anno 2025 e possono sempre essere incassati.
Sull’incertezza dovuta all’infelice emissione di buoni su una serie vecchia, il collegio arbitrale ha statuito che “... tutti i buoni oggetto del ricorso sono stati emessi il 9 gennaio 2001, tempo in cui risultava in collocazione la serie AA1. Tuttavia, sul retro del buono risulta il timbro recante la serie originaria di appartenenza (AF) e le relative condizioni. Tale timbro risulta barrato con un segno a penna senza che sia indicata la nuova serie AA1 e senza che la correzione a penna risulti corredata da un timbro dell’ufficio postale o dalla firma di un impiegato... Il Collegio rileva che, secondo gli orientamenti condivisi fra i Collegi territoriali, allorquando i Buoni serie AA1 siano emessi sulla modulistica della serie AF, si applicano le condizioni previste per la serie AA1 esclusivamente se le correzioni apposte a mano (recanti l’indicazione “AA1”) siano state validate dal timbro dell'ufficio postale e dalla firma dell'impiegato... In assenza delle tre condizioni sopra indicate (apposizione della nuova serie, con timbro e firma dell’ufficio postale), trovano applicazione le condizioni originariamente previste sul buono (cfr., da ultimo, la decisione ABF, Collegio di Milano n. 26120/2021).Dai rilievi svolti riguardo ai BFP dedotti in giudizio risulta, quindi, che tutti i buoni appartengono alla serie AF, avente una durata massima di quattordici anni (D.M. Tesoro 28 ottobre 1996 n. 254). Di conseguenza i buoni, emessi il 9 gennaio 2001, sono scaduti il 31 dicembre 2015 (facendo applicazione dei principi enunciati dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 8056/2019) e il diritto alla loro riscossione si prescriverà al 31 dicembre 2025...”
Confconsumatori Toscana confida che Poste si conformerà alla decisione evitando ulteriore contenzioso non potendo incolpare il risparmiatore caduto in errore dall’ingannevolezza della modulistica usata.
Gli interessati possono rivolgersi, anche per ottenere suggerimenti e consigli sulla tematica del risparmio investito in buoni, presso le sedi Confconsumatori della Toscana che risultano dal sito www.confconsumatoritoscana.it.
Ecco la sentenza.  [.pdf]



Anche a Grosseto false assicurazioni vendute on line e consumatori truffati con auto sequestrate. I consigli di Confconsumatori.


Grosseto, 4/2/2022 – Purtroppo anche la Toscana e Grosseto non si salvano dalla vendita di polizze farlocche on line. La Confconsumatori Toscana ha ricevuto segnalazioni da alcuni associati che dopo aver acquistato on line la polizza r.c.a. si sono visti sequestrare la vettura.
Peraltro la normativa del codice della strada impone ingiustamente ed incostituzionalmente che per ottenere il dissequestro del veicolo la persona non solo debba assicurarla nuovamente ma debba anche pagare la sanzione, senza possibilità poi di agire per la ripetizione della somma pagata.
Già diverse prefetture, in Italia ed in Toscana, hanno accolto ricorsi di automobilisti truffati ed annullato le sanzioni.
Per evitare di finire in questo girone infernale che spesso somma il danno con la beffa l’associazione ritiene di fornire alcune indicazioni pubbliche agli interessati:
1) Quando si cercano polizze on line verificare prima il sito di IVASS per accertarsi che l’assicurazione proposta sia veramente autorizzata in Italia ad emettere polizze rca.
2) Scegliere come canale preferenziale i siti diretti delle compagnie assicurative con emissione diretta della polizza senza intermediari.
3) Molti siti comparativi in realtà nascondono dietro un intermediario assicurativo ed offrono poi la stipula della polizza on line con l’offerta migliore. Si tratta sempre di intermediari.
4) Evitare forme di pagamento strane come ricariche di carte prepagate, assicurarsi invece di fare un bonifico ad un soggetto che sia una compagnia assicurativa o intermediario (comunque un professionista del settore) e che l’intestazione del conto sia professionale e non privata.
5) Non accontentarsi di ricevere la polizza via whatsapp ma esigere quanto meno una mail, verificando che il mittente della mail sia riferibile ad una compagnia o agenzia assicurativa. Meglio ancora riceverla a mezzo di posta elettronica certificata (se possibile).
6) Ovviamente se sorgono problemi sporgere subito denuncia all’autorità giudiziaria od alla polizia giudiziaria depositando tutto il carteggio e la prova del pagamento del premio.
E’ bene poi ricordarsi che il premio della polizza non è l’unico indicatore della bontà della polizza perché confrontare le garanzie offerte non è cosa semplice (questo ovviamente a condizione che la polizza sia valida), quindi il risparmio fatto on line potrebbe non valere la pena.
Gli interessati, per ottenere informazioni ed assistenza, possono rivolgersi alle sedi Confconsumatori della Toscana che risultano dal sito www.confconsumatoritoscana.it che svolgono questa attività sociale di informazione e prevenzione anche col prezioso supporto della Fondazione Manlio Brozzi onlus.


Buoni venduti «alla cieca», liquidazione comunque dovuta per responsabilità diretta di Poste.


Massa, 28/12/2021 – Una risparmiatrice aveva acquistato due buoni postali dal valore complessivo di 5.000 euro senza che gli venissero fornite le indicazioni obbligatorie, compresa la tipologia dei buoni, le loro caratteristiche, la data di scadenza e così, al momento della riscossione, gli era stato negato quanto dovuto. La risparmiatrice si è rivolta a Confconsumatori Massa-Carrara che l’ha assistita nel giudizio davanti al Giudice di Pace.
La vicenda risale al 2007 quando una consumatrice aveva acquistato, insieme alla madre, due buoni postali fruttiferi dal valore di 2500 euro ciascuno presso uno sportello di Poste Italiane di Carrara. Anni dopo, nel 2019, al momento della richiesta di riscossione dei buoni, l’ufficio postale la informava a voce che non le sarebbe stato liquidato nessun importo. La risparmiatrice si è così rivolta alla Confconsumatori di Massa-Carrara per sporgere reclamo nei confronti di Poste.
Dopo la lettera di contestazione rimasta senza risposta, il consumatore, seguito dall’Avvocato Francesca Galloni responsabile di Confconsumatori Massa-Carrara, ha deciso di agire in giudizio davanti al Giudice di Pace di Carrara.
Il Giudice di Pace di Carrara, dott. Locane, ha pertanto accolto tutte le contestazioni svolte dal legale avv. Francesca Galloni nel corso del giudizio, rigettando le eccezioni di prescrizione di Poste, affermando che i due buoni non riportavano nessun elemento dal quale poter evincere la data di scadenza dalla quale poter azionare la relativa domanda di riscossione e “Solo in seguito al rigetto dell’istanza di rimborso le attrici ( madre e figlia) sono state messe in grado di esercitare il loro diritto al rimborso e, rispetto a tale termine, decorre, ex art. 2935 c.c. , il termine decennale di prescrizione”.
Il Giudice di Pace di Carrara, rifacendosi anche alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 20.5.2020 e alla determina del Arbitrato Bancario e Finanziario di Roma n. 11045/2020, ha pertanto accolto la domanda della risparmiatrice con la sentenza n.199/2021, riconoscendo come Poste avesse totalmente disatteso i doveri e le regole di adempimento previsti a seguito del Decreto Ministeriale del 19/12/2000 per i buoni successivi da tale data. “Non vi e’ alcuna prova in giudizio che l’intermediario , in sede di sottoscrizione, abbia adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa di riferimento e soprattutto di render noto la data di scadenza del titolo, provvedendo a consegnare alle attrici il cd. FIA (FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO)”.
Prosegue la sentenza: “Questa ultima considerazione deve ritenersi: che nelle ipotesi in cui i buoni siano privi di indicazione della scadenza- come nella fattispecie concreta- il termine di prescrizione non puo’ ritenersi maturato e pertanto i relativi possessori hanno diritto al rimborso”.
“Si tratta – commenta l’avv. Galloni - di una sentenza molto importante e significativa, non solo per la vittoria conseguita, ma anche come precedente per tutti quei risparmiatori che si trovano in possesso di buoni postali fruttiferi che Poste si rifiuta di liquidare o totalmente o anche in parte, o perché li ritiene prescritti o per altre motivazioni spesso infondate”.
Per questo motivo invitiamo tutti coloro che siano in possesso di buoni postali fruttiferi di rivolgersi al nostro sportello e a tutti gli sportelli di Confconsumatori presenti sul territorio nazionale, al fine di effettuare le contestazioni del caso e portare avanti la battaglia che la Confconsumatori ha da qualche mese intrapreso, denominata appunto “Buono tradito”.
Ecco la sentenza.  [.pdf]
Per info e contatti visitate il sito www.confconsumatori.com e www.confconsumatoritoscana.it


Fatturato azzerato dal Covid, ma la banca pretendeva le rate del mutuo.
Il Tribunale blocca la richiesta: «La sospensione è un diritto»


Il fatturato si era quasi azzerato a causa del Covid e gli imprenditori avevano chiesto alla banca la sospensione degli impegni finanziari, come consentito dal decreto Cura Italia. Ma l'istituto bancario aveva rifiutato, segnalando la sofferenza. Finché il Tribunale di Grosseto ha emesso un'ordiananza che ha bloccato le pretese della banca. E Confconsumatori, cui la famiglia di imprenditori grossetani si era rivolta, commenta: «La sospensione dei mutui delle piccole e medie imprese in forza del decreto Cura Italia è un diritto che esclude la discrezionalità della banca». Ecco la vicenda. Una famiglia grossetana, garante di una società familiare, si era rivolta a Confconsumatori Toscana dopo aver ricevuto la richiesta di rientro e la segnalazione di sofferenza. Nel marzo 2020 la società, in seguito all’azzeramento quasi totale del fatturato nel trimestre, aveva richiesto alla banca con la quale intratteneva linee di credito la sospensione delle scadenze in forza dell’articolo 56 del decreto legge 18/2020 Cura Italia. Una richiesta reiterata più volte, dovendo e potendo far sospendere i pagamenti fino al 31 dicembre 2021, sempre come previsto dal decreto. Ma la banca ha sempre negato la sospensione sostenendo che quel credito era da considerarsi deteriorato e quindi il beneficio inammissibile. E così la società e i soci – persone fisiche senza alcun incarico di amministrazione – hanno comunque, con grandi sacrifici, continuato a pagare le rate fino all’agosto 2020. A fine agosto 2021 la banca ha chiesto il rimborso totale dei mutui contratti, imponendo ai garanti, ormai pensionati, di adempiere alla loro garanzia.
La società e i garanti si sono così difesi in tribunale assumendo che la sospensione andava concessa perché il credito non era in alcun modo da considerarsi deteriorato, in quanto il ritardo nei pagamenti risaliva all’anno 2018 e nel 2019 i mutui erano stati rinegoziati: da allora la debitrice aveva puntualmente pagato sino al Covid e anche oltre. In via d’urgenza i garanti e la società hanno chiesto al Tribunale di Grosseto di paralizzare le decisioni della banca: il 13 dicembre 2021 – con ordinanza della giudice Claudia Frosini – il tribunale ha disposto forzosamente la sospensione, non rilevando il deterioramento di un credito che alla data dell’1 febbraio 2020 non presentava arretrati e disponendo la revoca delle segnalazioni di sofferenza anche per i garanti persone fisiche.
«Una decisione di vitale importanza – commentano da Confconsumatori – che sancisce l’esistenza di un diritto soggettivo per i benefici del decreto Cura Italia e sancisce l’assenza di discrezionalità delle banche. La questione del credito deteriorato non è discrezionale e il ministero dello Sviluppo economico è intervenuto con una precisa direttiva al sistema bancario nel maggio 2020, disponendo che l’esclusione dal beneficio della sospensione per le piccole aziende fosse possibile solo in caso di morosità per oltre 90 giorni sussistente alla data dell’1 febbraio 2020, con possibilità tuttavia per le aziende di sanare la morosità in corso d’opera, anche dopo il febbraio 2020, e contestualmente accedere al beneficio di vitale importanza. È dunque auspicabile, vista l’attuale situazione di incertezza dovuta alla pandemia, che alcune misure siano prorogate anche nell’anno 2022 per le piccole e medie imprese e le famiglie in difficoltà che ancora scontano i danni di quasi un anno di chiusure forzate. Proprio nelle ultime settimane, anche nel nostro territorio, si sta verificando una recrudescenza di richieste di pagamento, troppe volte illegittime, da parte di società cessionarie di crediti deteriorati delle banche: stiamo assistendo numerose famiglie alle prese con società che lamentano crediti già pagati, prescritti o eccessivi».
Chi fosse alle prese con problemi simili può contattare Confconsumatori: tutti i contatti degli sportelli provinciali sono sul sito www.confconsumatoritoscana.it
E' un'attività di natura sociale dell’associazione, da sempre impegnata per l’assistenza delle famiglie alle prese con gli effetti economico-sociali della pandemia, svolta in Toscana anche grazie al fattivo apporto della Fondazione Manlio Brozzi onlus.


Cartolarizzazione crediti selvagge: Le Banche cedono anche crediti palesemente prescritti.
Esiste una via di uscita per il consumatore


Grosseto, 29 novembre 2021 -Con la sentenza 823/2021 il Giudice di Pace di Grosseto ha dichiarato prescritto il credito azionato da una società di cartolarizzazione dei crediti che l’aveva acquistato da una primaria Banca, così revocando il decreto ingiuntivo.
Finisce bene per una famiglia di grossetani (obbligati in solido) che dopo decenni si sono visti prima sollecitare poi ingiungere un credito dichiarato inesistente.
Nel lontano 2002 la famiglia stipulava un contratto di finanziamento di credito al consumo con una delle Banche più importanti e conosciute del paese. Pareva di aver pagato tutto il prestito, senonchè dopo 15 anni ricevevano un sollecito di pagamento da parte del cessionario del credito che lamentava l’insoluto delle ultime rate.
Non è bastata la contestazione di Confconsumatori, cui la famiglia si era rivolta, per far capire al nuovo soggetto che -in difetto di interruzione rituale (la prescrizione si interrompe solo con notifica o raccomandata a.r.) sino al 2017- il credito era chiaramente prescritto.
Dopo l’ingiunzione di pagamento gli asseriti (inesistenti debitori) si sono difesi proponendo l’opposizione a decreto ingiuntivo che il Giudice di Pace, senza particolare istruttoria, ha accolto per prescrizione dichiarando così infondata la pretesa del cessionario (sentenza ormai passata in giudicato).
Purtroppo non è la prima volta che Confconsumatori sia a Grosseto che in tutta la Toscana verifica situazioni come queste nella mole delle selvagge cessioni di crediti asseritamente sofferenti delle Banche a società di cartolarizzazione. Anzi Confconsumatori riscontra ormai quasi sistematicamente questa ed altre criticità a fronte di crediti spesso e volentieri totalmente o parzialmente inesistenti o inesigibili.
Gli interessati possono contattare le sedi della Toscana della confconsumatori (www.confconsumatoritoscana.it)


Processo Veneto Banca PwC: Confconsumatori parte civile


Roma-Parma, 4 novembre 2021 – Confconsumatori è stata ammessa come parte civile nel processo a carico di Alessandra Mingozzi (responsabile del controllo sui bilanci di Veneto Banca fra il 2010 ed il 2018) e della società di revisione PriceWaterHouseCooper Spa, società di revisione dei bilanci dal 2015 al 2018 del gruppo Veneto Banca, di cui la Mingozzi era socia. Si tratta di un nuovo filone processuale avviato in relazione alle vicende che hanno travolto i piccoli risparmiatori di Veneto Banca per i quali ora si apre la speranza di potersi costituire parte civile anche in questo processo penale.
LE ACCUSE - Gravissime le accuse rivolte alla società di revisione PwC alla quale si contestano i reati di “ostacolo alle attività di vigilanza”, “illecito amministrativo dell’ente” e “falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione”. Per la Procura, la Mingozzi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, attestava consapevolmente il falso ed occultava informazioni rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ex popolare, esprimendo sui bilanci un giudizio positivo, senza rilievi, rivelatosi falso. Secondo i magistrati di Roma, tale giudizio positivo sarebbe stato espresso dal revisore con l’intenzione di ingannare i soci azionisti, gli obbligazionisti e le Autorità di vigilanza.
LA RICHIESTA DI CONFCONSUMATORI - Confconsumatori ha anche formulato richiesta di poter citare la società di revisione PriceWaterHouseCooper Spa quale responsabile civile dei danni maturati dai soggetti danneggiati dai reati che vedono coinvolti gli azionisti di Veneto Banca. In seguito a una lunga discussione con i diversi difensori degli imputati, il Gup ha respinto tutte le argomentazioni che premevano per il rigetto della domanda di parte civile dell’associazione, accogliendo così, con ordinanza, la richiesta di Confconsumatori.
«La richiesta di costituzione come parte civile di Confconsumatori – ha spiegato il legale dell’associazione, Barbara d’Agostino – è stata accolta perché l’associazione ha dimostrato documentalmente e tecnicamente di possedere i requisiti per essere ammessi in ragione delle finalità statutarie. Ora, con la richiesta di rinvio a giudizio della società di revisione da parte della Procura di Roma si aprirà probabilmente una nuova possibilità per i risparmiatori azionisti e obbligazionisti di Veneto Banca di ottenere il sospirato e agognato risarcimento da una società molto solvibile».
«Esprimo soddisfazione – dichiara Mara Colla, presidente di Confconsumatori – per l’accoglimento della costituzione di parte civile della nostra associazione, un’ulteriore conferma della serietà e della concretezza con cui da decenni ormai siamo impegnati sul fronte della tutela dei piccoli risparmiatori truffati, oltre a lavorare parallelamente per la prevenzione delle condotte scorrette e per la promozione dell’educazione finanziaria».
COSA POSSONO FARE I RISPARMIATORI - L’udienza è stata aggiornata al prossimo 29 gennaio: nei mesi successivi si aprirà, probabilmente, la possibilità per i piccoli risparmiatori danneggiati di costituirsi nel processo tramite Confconsumatori.


Campagna Buono tradito di Confconsumatori: altra vittoria in Toscana, questa volta sulla prescrizione in materia di BFP della serie AA4


Grosseto, 27 ottobre 2021 - Una famiglia grossetana, residente nella zona amiatina, si è vista negare, nel corso dell’anno 2019, il rimborso di buoni della SERIE AA4 rinvenuti nelle carte ereditate dopo la scomparsa di un loro congiunto.
Secondo il ragionamento errato di Poste, avendo il buono un fruttificazione di 7 anni si sarebbe prescritto dopo 17 anni dalla sua emissione mentre gli eredi avevano sollecitato il rimborso dopo 17 anni e 2 mesi. Ragionamento errato, nonostante la chiarezza del dettato di legge, che prevede come la prescrizione decennale decorra dal 31.12 dell’anno solare in cui è terminata la fruttificazione.
Confconsumatori, tramite la delegazione amiatina, ha tentato di spiegare con vari reclami a Poste che i BFP non erano prescritti nell’ottobre del 2019 (quando la prescrizione sarebbe maturata al 31.12.2019) senza ottenere un ripensamento del colosso pubblico.
A questo punto non è rimasto altro per i consumatori, soci Confconsumatori, che ricorrere all’Arbitro bancario di Banca d’Italia che dopo circa un ANNO ha confermato la corretta interpretazione ed individuazione del termine di prescrizione col lodo arbitrale 13.10.2021 (che verrà pubblicato sul sito www.confconsumatoritoscana.it). Secondo il collegio Arbitrale, come è indicato dalla legge, quei buoni nell’ottobre 2019 (poiché la relativa prescrizione sarebbe maturata solo il 31.12.2019) non erano prescritti e quindi ha disposto il rimborso da parte di Poste della somma di euro 1.250,00 nominale dei buoni oltre alla fruttificazione prevista.
Questo è una delle tante tipologie di contenzioso che purtroppo si riscontrano in materia di risparmio affidato allo Stato tramite i Buoni fruttiferi Postali, contenzioso che ormai è esploso in materia esponenziale.
L’attività di difesa individuale e collettiva dei risparmiatori continua da parte di Confconsumatori sia in Toscana che nel resto d’Italia con la campagna “buono tradito”. I risparmiatori interessati possono contattare le sedi toscane dell’associazione come indicate nel sito www.confconsumatoritoscana.it
Ecco il lodo.  [.pdf]


Troppe lacune: buono fruttifero postale rimborsato


Roma – Parma, 22 settembre 2021 – Note scritte a mano, scadenza incomprensibile e nessun foglio informativo. Nuova vittoria ottenuta da Confconsumatori Roma in materia di buoni fruttiferi postali presso l’Arbitro Bancario e Finanziario (Abf) che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno relativo a buoni fruttiferi considerati prescritti da Poste Italiane.
TROPPE LACUNE SUL BUONO - Nell’agosto del 2001 un risparmiatore di Roma aveva acquistato, dei buoni dell’importo complessivo di 2.582,28 € sui quali compariva la nota, scritta semplicemente a mano, “serie AA2”. Inoltre, detti buoni non contenevano alcun elemento dal quale si potesse evincere la data di scadenza: di fatto non era possibile comprendere la loro durata in quanto, tra l’altro, non era mai stato consegnato alcun foglio informativo e/o documento illustrativo del buono, che consentisse di far valere validamente i propri diritti. Il risparmiatore convinto di possedere dei Buoni Postali ventennali, recatosi nell’ufficio postale, nel 2021 aveva ricevuto il rifiuto dell’impiegato che gli diceva che il buono si era prescritto nel dicembre 2018.
DAL RECLAMO ALL’ABF - Il risparmiatore si era quindi rivolto a Confconsumatori Roma: tramite l’associazione aveva, quindi, inviato un primo reclamo a Poste Italiane, e in un secondo momento, in mancanza di riscontro, sempre assistito da Confconsumatori, aveva deciso di portare la questione dinnanzi all’ABF. L’Arbitro, del Collegio di Roma, con recente Decisione, ha accolto il ricorso, disponendo il pagamento dei buoni a titolo di risarcimento danni per l’inadempimento contrattuale.
«L’Arbitro Bancario e Finanziario – ha dichiarato l’avvocato Barbara D’Agostino Presidente Confconsumatori Lazio – ha riconosciuto la tesi da sempre portata avanti da Confconsumatori: il diritto al risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza e l’inottemperanza da parte di Poste Italiane al dovere di informazione. Il Collegio si è attenuto a quanto è stato già rilevato dal Collegio di Coordinamento, e cioè che la mancata indicazione della scadenza sul buono, e quindi la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo, cagiona un danno mediante la violazione del dovere di informazione».
Gli interessati che ritengono di non essere stati compiutamente informati dal personale di Poste al momento della sottoscrizione dei buoni in relazione alla scadenza possono rivolgersi alle sedi confconsumatori, consultando l’elenco a questo link.
Ecco la sentenza.  [.pdf]


Comunicato stampa su truffe bancarie e postali


La Confconsumatori si sta attivamente occupando di numerosi casi che vedono coinvolti tanti cittadini, titolari di conti correnti e/o carte di credito o bancomat, vittima delle ormai famose truffe del pishing, vishing... termini purtroppo diventati famosi.
Lo sportello ha infatti registrato un notevole aumento dei casi  che vanno dalla clonazione della carta Nexi, dalla sottrazione e successiva modifica dei codici pin e di accesso all’home banking, fino dal furto dei dati personali degli utenti che si sono visti sottrarre dal proprio conto corrente o carta di credito anche importi rilevanti.
Si va dal caso dell’anziano pensionato che si e’ visto sottrarre l’intero saldo del proprio conto corrente, alla signora che si e’ vista addebitare due operazioni per circa 2000 euro sulla propria carta di credito dopo aver ricevuto una telefonata da sedicenti operatori del proprio istituto bancario e un’altra da Poste Italiane spa, alla signora alla quale viene bloccata la carta presso uno sportello Atm e da quel momento si vede sottratti circa 1900 euro dal proprio conto corrente!
La casistica  e’ purtroppo varia e articolata ma la cosa che accomuna tutte queste vicende e’ che l’ignaro utente viene contattato o da sms, telefonate o da mail che non si differenziano in alcun modo dai canali ufficiali degli istituti di credito.
La Confconsumatori dopo aver effettuato i dovuti reclami ha gia’ espletato  varie procedure di  mediazione nelle quali si registra la sola partecipazione della Banca e mai di Nexi Payments spa, la societá che vende e gestisce le carte di credito tramite il Sistema bancario. Quello a cui si assiste e’ letteralmente, conferma l’avv. Galloni, responsabile di Confconsumatori Massa-Carrara, “uno scarica barile tra Banca e societa’ della carta di credito, ognuna invocando la responsabilita’ dell’altra... e in mezzo c’è sempre il consumatore danneggiato.”
In altri casi sono stati presentati dei ricorsi  all’Arbitrato Bancario e Finanziario che si sono conclusi  con pronunce  a favore dei consumatori, per le quali putroppo si registra, nella maggior parte dei casi, il mancato adempimento alla determina da parte della Banca o Poste Italiane, costringendo cosi’ i consumatori ad agire in giudizio per vedersi restituito il maltolto.
Uno dei casi che lo sportello sta attulamente seguendo riguarda una associata lucchese la quale si e’ vista sottrare proprio nel periodo di lockdown circa 8000 euro dal proprio conto corrente postale, tramite il solito sistema del phishnig, ricevendo il messaggio “POSTE ITALIANE informa che ha limitato la sua carta/conto per mancata verifica della sicurezza web Psd2; Riattivala ora: bit.ly/WebPsd2” al quale seguivano SMS, telef. e mail. A distanza di pochi giorni si è vista sottrarre circa 8000 euro tramite bonifici partiti dal proprio conto e addebiti su Carta pay.
L’Abf si e’ pronunciato a favore della signora, condannando Poste a restituire l’ingente importo di oltre euro 8000, applicando il principio di legge fondamentale fatto che “A fronte del disconoscimento delle operazioni di pagamento da parte dell’utente, incombe sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 11/2010, che così statuisce: “Qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti". L’arbitro ha messo in evidenza che "i sistemi di autenticazione, in adeguamento alla recente normativa europea PSD2 entrata in vigore nel 2019, richiedono un livello maggiore di autorizzazione delle operazioni, motivo per cui il solo codice OTP non è più sufficiente. A tale normativa sono chiamati ad adeguarsi tutti gli istituti di credito, tenuti a modificare le modalità di accesso ai servizi online e delle autorizzazioni delle disposizioni". Unica nota dolente: Poste Italiane, chiamata ad adempiere, con un comportamento contestabile, non ha ancora restituito l’importo di oltre 8000.
Confconsumatori si prepara ad un “ autunno caldo”. Il nostro sportello e’ aperto il lun, mart, merc e ven ore 9- 12 e giov ore 15,30/18,30.
Tel. 0585488643 e-mail confconsumatori.massa@gmail.com o messaggio WhatApps 3476302683!


Diamanti: una famiglia senese ottiene giustizia; per il tribunale di Siena la vendita di diamanti è da annullare per dolo della societa’ venditrice (sent. 596/2021). Per Confconsumatori storica decisione che statuisce il diritto dei risparmiatori di ottenere tutto il maltolto


Grosseto, 20 luglio 2021 – Una famiglia residente in Provincia di Siena nel lontano 2012 fu dirottata dalla Banca (non coinvolta direttamente) ad una società di vendita di diamanti per diversificare i propri risparmi. Sulla base delle informazioni, già all’epoca reclamizzate (diamanti come investimenti alternativi) decidevano, i tre familiari, di acquistare via via una serie di pietre (tra il 2012 ed il 2014) per circa 45 mila euro. Si trattava di un investimento tra l’altro importante commisurato ai piccoli risparmi familiari.
Nel 2016 quando la “truffa” dei diamanti (così è definita dalla Procura di Milano) stava ormai per essere svelata i malcapitati risparmiatori chiedevano di cedere alcune pietre e la società di vendita, rimangiandosi quanto aveva promesso contraddittoriamente per scritto nel 2012, dichiarava di non essere tenuta al ri-acquisto dei beni.
Dal 2017, con la sanzione antitrust che ha colpito le società di vendita di diamanti e le 4 banche coinvolte, ormai i risparmiatori si rendevano conto di aver praticamente perso tutto, considerato che le pietre non hanno un mercato e sono difficilmente vendibili.
Avviavano così tramite Confconsumatori di Siena il contenzioso e, dopo negativo tentativo di mediazione nei confronti della venditrice, nel 2018 la causa approdava dinanzi al Tribunale di Siena.
Il Giudice Istruttore Dr. Moggi disponeva perizia sulle pietre ed il gemmologo incaricato confermava che la valutazione, sia all’epoca che al giorno d'oggi, delle pietre era astronomicamente gonfiata e che i prezzi reclamizzati erano 4-5 volte superiori all’unico listino di riferimento dei preziosi. Per il perito a fronte dei 45 mila euro spesi il valore di rapaport (listino internazionale in uso ai grossisti) delle pietre comprate, all’epoca dei rispettivi acquisti, risultava non superiore ai 14 mila euro, valore tuttavia teorico perché il consumatore avrebbe dovuto negoziare il prezzo di vendita individuando altro soggetto interessato all’acquisto.
Con Sentenza del 19.7.2021 il Tribunale di Siena, preso atto dell’ingannevole reclamizzazione di una fittizia quotazione dei diamanti tramite pubblicità sul Sole 24 ore, preso atto della pubblicità informativa precedente e successiva ai contratti con la quali la venditrice reclamizzava pietre da investimento inducendo in errore i consumatori anche sulla facile vendibilità delle stesse, preso atto che per i diamanti non esiste un listino ufficiale e che il rapaport riporta quotazione teoriche per gli addetti ai lavori, ha ACCOLTO la domanda dei consumatori ANNULLANDO EX ARTICOLO 1439 C.C. TUTTI GLI ACQUISTI FATTI IN QUANTO LA FAMIGLIA E’ STATA INDOTTA IN ERRORE DAL DOLO DELLA CONTROPARTE, COSI’ CONDANNANDO LA SOCIETA’ AL RIMBORSO TOTALE DEL PREZZO MAGGIORATO DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA CON CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO ED ALLE SPESE DI PERIZIA.
In cambio la società di vendita è stata condannata anche a riprendersi indietro le pietre.
Per Confconsumatori la sentenza sancisce un principio sacrosanto ovvero i consumatori sono stati indotti con l’inganno ad investire in quello che non era un investimento. Confconsumatori auspica dunque che tutte le Banche coinvolte (così come hanno fatto tre delle quattro banche), che adesso sono anche sotto processo penale, procedano con l’immediata restituzione di tutto il prezzo pagato dai risparmiatori oltre al risarcimento di un congruo danno morale.
Gli interessati possono rivolgersi, anche per la costituzione nel processo penale avviato a Milano il 19.7, alle sedi toscane che risultano sul sito www.confconsumatoritoscana.it
Ecco la sentenza.  [.pdf]


BFP serie Q/P: silenzio irrispettoso dei consumatori


Parma, 19 luglio 2021 – Un silenzio che appare assolutamente ingiustificato: è ancora senza risposta la lettera inviata da Confconsumatori a Mef, Cdp e Poste lo scorso 14 maggio per conoscere il motivo della mancata esecuzione dei lodi arbitrali di Banca d’Italia, nonostante centinaia di decisioni arbitrali e diverse sentenze ottenute in materia di buoni fruttiferi postali della serie Q/P. Ad oggi, infatti, non è giunta alcuna risposta da Ministero dell’Economia e delle Finanze, Cassa Depositi e Prestiti e Poste: migliaia di consumatori attendono di capire perché non arrivano i rimborsi dopo le pronunce favorevoli dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
CONTINUANO LE VITTORIE - Nel frattempo, Confconsumatori, rispondendo all’esigenza di migliaia di associati alle prese con i BFP della serie Q/P, ha proseguito con l’opera di monitoraggio della giurisprudenza in vista di un massiccio ricorso alle vie giudiziarie, che, però, l’associazione auspica venga evitato, per scongiurare il rischio di intasamento dei tribunali. Recentemente, anche il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 18 maggio scorso, ha confermato l’orientamento favorevole al consumatore. “Qualora il Buono Postale Fruttifero della serie Q/P sia sottoscritto successivamente all’entrata in vigore del DM 13.06.1986, - si legge nella sentenza - la liquidazione degli ultimi 10 anni deve avvenire secondo i rendimenti indicati a tergo del titolo, in ossequio al principio stabilito dalle SS UU n. 13979/2007, e non secondo il citato DM. Per il principio di gerarchia delle fonti del diritto, il conflitto tra norme di grado diverso impone la disapplicazione del DM 23/06/1997 in quanto confliggente con la normativa primaria che disciplina la tassazione (D.P.R. 600/73, D.L. 556/86 e relativa legge di conversione D. Lgs. 239/96), con la conseguenza che, in merito all’applicazione della ritenuta d’acconto sul rendimento dei Buoni Postali Fruttiferi serie Q/P, il momento impositivo va individuato all’atto della liquidazione e non anticipatamente anno per anno. Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi deve avvenire al lordo della ritenuta e non al netto”.
SERVONO RISPOSTE IMMEDIATE – Per Confconsumatori si impone, dunque, una immediata risposta pubblica da parte degli enti interessati perché il loro silenzio è assurdo ed irriguardoso per i cittadini risparmiatori. In attesa di ricevere spiegazioni o proposte che evitino il moltiplicarsi del contenzioso in tribunale, prosegue senza sosta l’attività delle sedi Confconsumatori sia per l’assistenza ai malcapitati risparmiatori (che confidano in quanto scritto nei buoni cartacei) sia per convincere gli interlocutori quanto meno a conformarsi alle decisioni di Banca d’Italia. I consumatori interessati possono rivolgersi all’associazione attraverso la casella risparmio@confconsumatori.it oppure tramite le sedi territoriali i cui recapiti sono elencati qui.


Bio-On: un mese per costituirsi nel processo


Bologna, 10 giugno 2021 – La Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio degli ex amministratori e sindaci revisori della Bio-On S.p.A. accusati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni ai mercati finanziari, così da alterare fittiziamente il valore delle azioni ed ottenere un notevole guadagno in proprio, in danno degli oltre 10 mila azionisti che in Italia avevano acquistato, in Borsa, le azioni della società. Ora i risparmiatori danneggiati possono costituirsi nel processo e chiedere un risarcimento per i danni subiti, ma i tempi sono stretti: gli investitori hanno circa un mese per presentare la documentazione.
La società Bio-On S.p.A., start up innovativa che operava in materia di plastiche biodegradabile, è stata quotata in borsa nel 2014 al prezzo di 5,00 euro ad azione per poi far schizzare la quotazione delle azioni sino a 71 euro nel 2018 e culminare con il fallimento nel 2019.
Tutti gli azionisti hanno, quindi, diritto di costituirsi parte civile nei confronti degli imputati per chiedere il risarcimento conseguente alla perdita del loro investimento.
COME FARE: Confconsumatori aveva già dichiarato lo scorso ottobre che avrebbe affiancato gli azionisti danneggiati. Gli interessati possono rivolgersi agli sportelli territoriali dell’associazione (elenco completo: qui) o scrivere a risparmio@confconsuamtori.it. La documentazione per costituirsi come parte civile deve pervenire all’associazione entro i primi giorni del mese di luglio, essendo l’udienza preliminare fissata per il 14 luglio 2021.


Buoni postali Q/P: rischio tribunali intasati


Parma, 17 maggio 2021 – La scelta di Poste Italiane di non rimborsare i consumatori, nonostante le numerose vittorie ottenute davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, costringe a intasare i tribunali: Confconsumatori ha scritto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Cassa Depositi e Prestiti e a Poste stessa per chiedere spiegazioni in merito alla mancata ottemperanza alle decisioni dell’Abf sui rimborsi dei frutti tra il 21mo ed il 30mo anno per i buoni postali fruttiferi della serie Q/P.
LA BATTAGLIA – Confconsumatori aveva avviato quasi un anno fa la battaglia “Buono tradito” per assistere i numerosi consumatori che chiedevano aiuto all’associazione. Dopo decine di vittorie in sede Arbitrale relativamente alla mancata erogazione dei frutti tra il 21mo ed il 30mo anno, per i buoni della serie Q/P (l’ultima dello scorso 10 maggio del collegio di Bari n. 11971/21 che ha accolto le ragioni di un associato di Confconsumatori di Reggio Calabria), Confconsumatori esprime biasimo rispetto alla decisione di Poste di non rimborsare quanto disposto dall’ABF, l’arbitro della Banca d’Italia.
RISCHIO PIOGGIA DI CAUSE - Consola il fatto che, dopo tante pronunce dell’Abf rimaste inascoltate, adesso anche alcuni Tribunali aderiscono alle indicazioni dell’arbitro, tanto che di recente con ordinanza 702 bis il Tribunale di Benevento ha condannato (questa volta è una condanna) al pagamento degli interessi anche sugli ultimi 10 anni di durata del buono, secondo quanto scritto a tergo del documento contrattuale che Poste ha consegnato ai propri cliente, inducendoli così a credere (in buona fede) in una fruttificazione poi negata dopo 30 anni. In questa situazione, Confconsumatori è costretta a suggerire ai propri associati che hanno ottenuto pronunce positive da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario presso Banca d’Italia per far valere i loro diritti economici dinanzi ai Tribunali.
LA LETTERA AL MEF – Confconsumatori ha chiesto ufficialmente, con una nota inviata in data odierna, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Cassa Depositi e Prestiti, oltre che a Poste Italiane, di conoscere i motivi per cui un ente pubblico si sottragga volontariamente alla decisione di Banca d’Italia, una scelta che andrà ad intasare le aule di giustizia.
I CONTATTI – Nel frattempo, gli interessati devono sapere che Confconsumatori prosegue nella sua campagna, per tutte le patologie dei BFP, e che possono quindi contattare l’associazione alla casella risparmio@confconsumatori.it oppure tramite le sede territoriali: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/


Comunicato stampa fallimento IDB-diamanti.


Massa, 7.4.21 - La Confconsumatori di Massa-Carrara informa tutti gli interessati e i propri associati che il Giudice Delegato, la dottoressa Alida Paluchowski, del fallimento dell'IDB pendente presso il Tribunale di Milano, ha accolto e fatta propria la proposta del curatore, l’avvocata Maria Grazia Giampieretti, di prevedere un "risarcimento" dell'ammontare del 15% del valore di acquisto dei diamanti, per coloro che presenteranno la domanda di ammissione allo stato passivo; tale cifra si somma a quella eventualmente ottenuta in sede di transazione dalla banca (purchè la somma tra il 15% di IDB e quanto ottenuto dalla banca non superi il capitale investito) e alle pietre, che restano in proprietà a coloro che le hanno acquistate.
Come noto nel gennaio 2019 è stato dichiarato il fallimento di Intermarket Diamond Business dal Tribunale di Milano e con tale pronuncia tutti i risparmiatori che hanno investito i propri risparmi nei diamanti da investimento hanno visto sfumare ogni possibilità di azione nei confronti di IDB Spa. Molti investitori hanno presentato domanda di restituzione delle pietre tenute in custodia presso i caveau della società venditrice di diamanti. Le pietre sono state trovate ed ora si attende solo la restituzione delle stesse che avverrà tramite le filiali delle banche coinvolte che avevano venduto ai propri clienti i diamanti della società poi fallita.
Il termine ultimo per il deposito delle domande è il 13.12.2021. Pertanto si invitano i consumatori interessati che non abbiano ancora intrapreso alcuna iniziativa nei confronti della IDB, ovvero che non siano ancora intervenuti nel passivo fallimentare, a prendere contatto con la Confconsumatori di Massa-Carrara per ottenere ulteriori informazioni.
Chi non risiede a Massa può contattare gli sportelli territoriali dell’associazione in toscana presente sul sito www.confconsumatoritoscana.it
La Confconsumatori di Massa-Carrara





Continuano i successi nella campagna "buono tradito" su tutto il territorio nazionale e a Grosseto. Per l’arbitro bancario anche i buoni postali della serie aa4 e aa5 si prescrivono diversamente da quanto indicato da Poste.


Grosseto, 30 marzo 2021 - Non si ferma il contenzioso riguardante la determinazione dei vecchi buoni fruttiferi postali, nello specifico caso, la determinazione corretta della prescrizione.
Una famiglia grossetana tra il luglio ed il novembre 2002 aveva sottoscritto 8 buoni fruttiferi delle serie AA4 e AA5, investendo la bellezza di euro 8.000,00.
A fine novembre 2019 i coniugi si recano alla posta per riscuotere i loro risparmi e qui si sentono dire che era già decorsa la prescrizione in quanto i buoni rendevano frutti per 7 anni (2009) ai quali erano aggiunti gli ulteriori 10 anni solari di prescrizione.
A nulla è valso l’intervento della Confconsumatori con Poste, con il quale l’associazione ha tentato di spiegare che il decennio maturava dall’anno successivo al termine di fruttificazione.
Dunque i risparmiatori hanno adito nel settembre 2020 l’arbitrato di Banca d’Italia e l’arbitro con decisione del 26.2.2021 ha dato ragione ai piccoli risparmiatori ricordando a Poste l’errore giuridico svolto ovvero testualmente che:
Il termine per esigere il rimborso dei buoni postali AA4 e AA5 è fissato «alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione»: così prevede l’art. 8 dei decreti del Ministero del Tesoro del 18 aprile 2002 e del 12 settembre 2002 con riguardo, rispettivamente, alla serie AA4 ed alla serie AA5. Tali norme, secondo quanto già chiarito da questo Arbitro con riguardo a disposizione di uguale tenore relativa alla serie AA2, fissano la scadenza «nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione» (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento n. 8056/2019; ABF, Collegio di Bologna, n. 10766/2020). Pertanto i buoni oggetto di questa controversia sono scaduti tutti il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello della loro emissione, il 2002, quindi sono tutti scaduti il 31 dicembre 2009; il periodo di prescrizione si sarebbe compiuto il 31 dicembre 2019.
A questo punto Confconsumatori mantenendo con tutta la forza possibile la sua campagna buono tradito auspica, ancora una volta, che su tutte le controversie che riguardano i BFP venga posta la parola fine da parte dello Stato che attraverso il MEF e Cassa deposito e Prestiti è il beneficiario finale dei risparmi degli italiani.
I risparmiatori alle prese con buoni postali non rimborsati possono contattare lo sportello grossetano telefonando al numero 0564,417849 oppure inviare una mail all’indirizzo grosseto@confconsumatori.it
I residenti in Toscana possono verificare i recapiti delle sedi toscane sul sito www.confconsumatoritoscana.it
Leggi il testo del lodo.  [.docx]





A processo i vertici BPVI. Confconsumatori soddisfatta per le condanne, ma preoccupata dalle condotte all’interno delle banche.


Firenze, 25 marzo 2021 - SI CHIUDE il primo grado del processo ai vertici della Banca Popolare di Vicenza.
Confconsumatori, anch’essa ammessa parte civile, ha curato (tramite gli avvocati Baj, Baronti, Bonacchi, Fagni e Valentini) circa 150 piccoli risparmiatori, molti dei quali costretti ad acquistare le azioni della Banca per ottenere prestiti e mutui prima casa, e ritiene giuste le condanne inflitte ed anche la pronuncia civile di risarcimento dei danni in favore dei piccoli azionisti costituiti.
96 SONO GLI AZIONISTI TOSCANI che affidandosi alle cure Confconsumatori hanno voluto ottenere giustizia costituendosi parte civile per reclamare i loro sacrosanti danni, assistiti dagli avvocati Alessandro Fagni, Ilaria Valentini, Lorenzo Baronti e Stefano Bonacchi.
Si tratta prevalentemente di persone costrette a lasciare in Banca almeno 6.250,00 euro (100 azioni a 6,250 euro ciascuno) magari per ottenere il mutuo prima casa od uno scoperto di conto per l’attività di lavoro, molti di loro erano al primo ed unico (forse ultimo) investimento finanziario e non volevano affatto investire o speculare. In sostanza vittime degli imputati (come statuito in sentenza) ma soprattutto di un sistema scorretto.
Tuttavia la sentenza, dopo la prima in sede di abbreviato da Etruria, denota un mondo bancario sostanzialmente fuori controllo dove si evidenziano condanne per condotte distrattive in capo agli amministratori, mutui baciati e vendite di titoli azionari legate alla concessione di prestiti.
Questa è storia ma, per Confconsumatori, è indispensabile secondo il Vice presidente nazionale Marco Festelli “ ...che si affronti seriamente il problema dei controlli preventivi per evitare il possibile ripetersi di situazioni simili che minano alle fondamenta il rapporto tra risparmiatori ed istituti bancari... del resto la Confconsumatori per voce della Sua Presidente Mara Colla ha chiesto sin dalla sessione programmatica del CNCU/STATO/REGIONI un’epocale riforma sostanziale delle modalità di controllo di Banca d’Italia e Consob...”.
Ad ogni buon conto la “battaglia” per il risparmio tradito è all’ordine del giorno negli sportelli Confconsumatori in toscana e coloro che necessitano assistenza possono consultare gli indirizzi ed i contatti attraverso il sito www.confconsumatoritoscana.it
Leggi il testo della sessione programmatica del maggio 2018.  [.doc]





Tango bond non è ancora finita, dopo 20 anni l’appello accoglie la domanda del risparmiatore. Per la corte d’appello di Firenze il contratto quadro diventa nullo se non è conforme alla normativa imperativa del testo unico.


Firenze, 24 marzo 2021 - Finisce dopo 20 anni l’odissea di un risparmiatore che si era rivolto alla Confconsumatori Toscana per ottenere il risarcimento conseguente alla perdita in titolo dello stato argentino.
Sino al maggio 2000 il risparmiatore aveva sempre investito in bot e cct dello stato italiano quando uno zelante funzionario di Banca lo invitava ad investire in titoli dello stato argentino in quanto sicuri come quelli italiani trattandosi di titolo di stato.
Dopo pochi mesi la tragedia, l’argentina dichiara il default e non rimborso al risparmiatore i 13 mila euro (risparmi di una vita).
Il risparmiatore proponeva causa contro la Banca ma il Tribunale in primo grado, nonostante le fondate eccezioni del consumatore, dichiarava che il risparmiatore- in quanto avvocato- era sicuramente preparato in materia di strumenti finanziari e che le carte erano tutte firmate QUINDI il contratto quadro era valido.
Ritendo ingiusta la sentenza di primo grado l’associato alla confconsumatori proponeva appello nell’anno 2016 ed i primi di febbraio la Corte d’Appello di Firenze ha ribaltato il verdetto, RILEVANDO CHE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO AVEVA ERRATO NEL RITENERE VALIDO QUEL CONTRATTO QUADRO CHE ERA VISTOSAMENTE NULLO.
Ovvero il contratto quadro firmato nell’anno 1992, che prevedeva la sottoscrizione di titoli anche telefonicamente, è AFFETTO DA NULLITA’ SOPRAVVENUTA in quanto non conforme alla normativa imperativa intervenuta col testo unico nell’anno 1998.
Difatti il risparmiatore non aveva mai firmato l’ordine di acquisto e non aveva ricevuto in forma scritta le informazioni connesse al rischio di quei titoli stranieri.
Dunque la Banca è stata condannata a riprendersi i tango bond venduti e restituire la somma spesa dal risparmiatore oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna alle spese legali dei due gradi di giudizio.
Da anni Confconsumatori chiede l’istituzione di sezione specializzate di Magistrati in ambito di risparmio (così come avviene per le cause d’impresa e di lavoro) al fine di armonizzare la giurisprudenza e non costringere i risparmiatori ad appelli e ricorsi particolarmente lunghi.
La Confconsumatori prosegue così la tutela dei risparmiatori traditi in Italia ed in Toscana. Lo sportello di Firenze, di Via Modena 23, è a disposizione per affrontare simili tematiche ed è contattabile al numero 055,585564 oppure alla casella mail firenze@confconsumatoritoscana.it
Leggi il testo della sentenza.  [.pdf]





Processo penale Etruria - Finalmente per le subordinate avvia il processo per false informazioni ai mercati


Parma, 15 novembre 2018 - Il prossimo 6.12 sarà celebrata l’udienza preliminare che vede imputati i vertici di Banca Etruria per avere indicato, nei prospetti informativi delle obbligazioni subordinate rifilate incautamente a pensionati, famiglie e lavoratori negli anni 2012 e 2013. Secondo la Procura di Arezzo gli indagati hanno rappresentato nei prospetti una situazione patrimoniale della Banca non veritiera, in quanto già nel 2012 e 2013 la situazione patrimoniale della Banca era compromessa sicchè i titoli dovevano evidenziare il gravissimo rischio di perdita del capitale. A questo punto la Confconsumatori si costituirà parte civile per la gravità della condotta ma anche i titolari di obbligazioni subordinati, anche se hanno ottenuto un rimborso parziale dal FITD, possono costituirsi parte civile a condizione che siano titolari delle subordinate IT0004931405 e IT0004966856. Gli interessati, anche coloro che si sono già costituiti parte civile nel processo per bancarotta fraudolenta, possono contattare gli sportelli confconsumatori.
http://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori oppure inviare una mail all’indirizzo risparmio@confconsumatori.it I residenti in Toscana possono contattare anche il numero 328,7958074





Vendita diamanti, Confconsumatori acquisisce le indagini svolte dall'Autorita' Antitrust


Grosseto, 13.11.2018 - La Confconsumatori, tramite i suoi legali, ha chiesto ed ottenuto dall'AGCM copia di tutta la documentazione di indagine che ha comportato l'adozione dei noti provvedimenti sanzionatori contro 4 Banche e 2 società di vendita delle pietre preziose.
La documentazione ora al vaglio di tutti i legali dell'associazione sarà utilizzata nelle cause civili pendenti, dinanzi a numerosi Tribunali, proposte da associati alla Confconsumatori nei confronti delle due Banche che ancora oggi non hanno rimborsato i propri clienti, ovvero Banco BPM, l'unica ad oggi a non aver mai espresso la volontà di risarcire integralmente i risparmiatori e Mps, la quale nonostante la notizia pubblica dalla stessa diramata di una volontà di ristoro integrale ancora oggi non ha provveduto ad alcun rimborso, nonché contro le società di vendita dei diamanti.
L'associazione prosegue quindi la propria battaglia sin quando tutti i suoi aderenti, che inconsapevolmente hanno investito i risparmi in un acquisto pericolosissimo e rischiosissimo, saranno risarciti.
Per ulteriori informazioni i risparmiatori danneggiati possono rivolgersi alle sedi territoriali dell'associazione che per la Toscana possono essere rinvenuti sul sito www.confconsumatoritoscana.it oppure contattare il numero dedicato 328,7958074.





Obelisco: Confconsumatori ottiene primi rimborsi


Prato, 10 novembre 2018 – Molti risparmiatori stanno assistendo, inesorabilmente, alla drastica riduzione del valore delle loro quote del Fondo Immobiliare chiuso denominato “Obelisco”. Si stimano perdite per l’80% del capitale investito, per questo Confconsumatori Prato si è attivata per offrire da subito assistenza ai consumatori. In particolare, come illustrato di seguito, tramite i ricorsi all’ACF, l’associazione ha già ottenuto esiti transattivi positivi che hanno visto i risparmiatori recuperare tutta la loro perdita. «Si tratta dell’ennesima drammatica vicenda di “risparmio tradito” – afferma il presidente Marco Migliorati
IL RISCHIO NASCOSTO - Il Fondo “Obelisco” è stato istituito nell’anno 2005 con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’allora Investire Immobiliare SGR e nasce come fondo comune di investimento immobiliare alimentato mediante sottoscrizione delle quote in denaro. Pubblicizzato all'epoca come una soluzione d'investimento redditizia, le quote del fondo sono state collocate, ad un prezzo nominale di € 2.500,00, presso i risparmiatori. Purtroppo troppo spesso l’investimento è stato illustrato come qualcosa di sicuro ed adatto anche a pensionati. Invece è un investimento in un fondo chiuso, quindi illiquido e quindi incerto e rischiosissimo.
IL CROLLO DEL VALORE DELLE QUOTE - A pochi mesi dalla scadenza prorogata al 31 dicembre 2018, la società di gestione del Fondo ha comunicato i dati della relazione semestrale al 30.6.2018, chiusa con un valore unitario delle quote di € 47,619 cadauna. In sostanza, il fondo è crollato drasticamente, anche a causa della enorme differenza fra i prezzi di stima ed i prezzi reali di vendita del patrimonio immobiliare. I risparmiatori avranno perso così circa l’80 % del capitale investito.
COSA POSSONO FARE I QUOTISTI – Confconsumatori si è attivata per tutelare i risparmiatori dinanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob, sia nei confronti di Poste Italiane S.p.A, sia nei confronti della Società di Gestione Investire SGR.
Con esiti transattivi positivi, avendo visto i risparmiatori recuperare tutta la loro perdita.





Prato - A processo i vertici BPVI


Prato, 24 ottobre 2018 – Per decisioni del Giudice dell’udienza preliminare di Vicenza i vertici della ex BPVI sono stati rinviati a giudizio.
Il dibattimento avvierà dinanzi al Tribunale di Vicenza all’udienza dell’1.12.2018.
A questo punto Confconsumatori, già ammessa come parte civile quale associazione rappresentativa degli interessi dei risparmiatori, ricorda che è possibile costituirsi ancora parte civile sino all’udienza dell’1.12.2018.
Per Prato e dintorni la Confconsumatori ha già raccolto decine di azionisti per procedere al processo con la loro costituzione.
Pertanto gli azionisti e gli obbligazionisti possono procedere con una costituzione cumulativa contattando la sede dell’associazione per mail oppure per telefono (Confconsumatori.fipopt@gmail.com Tel. 3804640227).
L’associazione consiglia agli interessati di prendere contatti ed inviare la documentazione occorrente entro il 15.11.2018 vista la scadenza ravvicinata.





Grosseto - A processo i vertici BPVI


Grosseto, 23 ottobre 2018 – Per decisioni del Giudice dell’udienza preliminare di Vicenza i vertici della ex BPVI sono stati rinviati a giudizio.
Il dibattimento avvierà dinanzi al Tribunale di Vicenza all’udienza dell’1.12.2018.
A questo punto Confconsumatori, già ammessa come parte civile quale associazione rappresentativa degli interessi dei risparmiatori, ricorda che è possibile costituirsi ancora parte civile sino all’udienza dell’1.12.2018.
Per la Toscana la Confconsumatori ha già raccolto oltre 70 azionisti per procedere al processo con la loro costituzione.
Pertanto gli azionisti, gli obbligazionisti della toscana possono procedere con una costituzione cumulativa contattando le sedi territoriale dell’associazione oppure attraverso il sito internet http://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/ od ancora attraverso la mail dedicata. risparmio@confconsumatori.it
I toscani possono anche avere un primo contatto telefonico al numero 328,7958074 oppure alla casella toscana@confconsumatori.it
L’associazione consiglia agli interessati di prendere contatti ed inviare la documentazione occorrente entro il 15.11.2018 vista la scadenza ravvicinata.





Obelisco: Confconsumatori ottiene i primi rimborsi


Parma, 5 ottobre 2018 – Molti risparmiatori stanno assistendo, inesorabilmente, alla drastica riduzione del valore delle loro quote del Fondo Immobiliare chiuso denominato “Obelisco”. Si stimano perdite per l’80% del capitale investito, per questo Confconsumatori si è attivata per offrire da subito assistenza ai consumatori. In particolare, come illustrato di seguito, tramite i ricorsi all’ACF, l’associazione ha già ottenuto esiti transattivi positivi che hanno visto i risparmiatori recuperare tutta la loro perdita. «Si tratta dell’ennesima drammatica vicenda di “risparmio tradito” – afferma Mara Colla, Presidente di Confconsumatori – confidiamo che, prima di tutto, Poste Italiane S.p.A., che ha collocato le quote del Fondo Obelisco anche presso la propria clientela, garantisca, così come ha già correttamente fatto in passato, un adeguato ristoro per i sottoscrittori delle quote del Fondo Obelisco».
IL RISCHIO NASCOSTO - Il Fondo “Obelisco” è stato istituito nell’anno 2005 con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’allora Investire Immobiliare SGR e nasce come fondo comune di investimento immobiliare “a raccolta”, alimentato mediante sottoscrizione delle quote in denaro, da utilizzare per acquistare un pacchetto immobiliare pre-identificato dalla SGR promotrice del Fondo. Pubblicizzato all'epoca come una soluzione d'investimento redditizia (rendimento obiettivo del 5,5 % l’anno), le quote del fondo sono state collocate, ad un prezzo nominale di € 2.500,00, presso il pubblico indistinto dei risparmiatori ed anche da Poste Italiane S.p.A. presso la propria clientela. Purtroppo troppo spesso l’investimento è stato illustrato come qualcosa di sicuro ed adatto anche a pensionati e soggetti che avevano investito sempre in buoni fruttiferi postali o libretti di risparmio. Invece è un investimento in un fondo chiuso, quindi illiquido e, come abbiamo visto, assolutamente incerto e rischiosissimo.
IL CROLLO DEL VALORE DELLE QUOTE - A pochi mesi dalla scadenza prorogata al 31 dicembre 2018, con nota del 30.7.2018, la InvestiRE SGR S.p.A., società di gestione del Fondo, ha comunicato i dati della relazione semestrale al 30.6.2018, chiusa con un valore complessivo del fondo (NAV) pari a € 3.276.176,00, corrispondente ad un valore unitario delle quote di € 47,619 cadauna. In sostanza, il NAV del fondo è crollato drasticamente, anche a causa della enorme differenza fra i prezzi di stima ed i prezzi reali di vendita del patrimonio immobiliare, vendita operata, in gran parte negli ultimi 18 mesi e a ridosso della scadenza, con sconti spesso superiori rispetto al 50% del prezzo di acquisto dei cespiti (il cui ricavato, peraltro, è stato utilizzato essenzialmente per rimborsare l’oneroso finanziamento assunto dalla SGR nell’anno 2006). Considerando l’investimento iniziale di € 2.500,00 per acquistare una quota del Fondo e la distribuzione, nel corso degli anni, di proventi e rimborsi parziali per una somma pari a €300,00 pro quota, è evidente che, a seguito della definitiva chiusura e liquidazione del fondo, i risparmiatori avranno perso – inevitabilmente – circa l’80 % del capitale investito.
COSA POSSONO FARE I QUOTISTI – Confconsumatori si è attivata per garantire tutela ai molti risparmiatori che hanno acquistato quote del Fondo immobiliare Obelisco. Secondo gli avvocati di Confconsumatori: per i quotisti del Fondo, è possibile agire dinanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob, sia nei confronti di Poste Italiane S.p.A. in qualità di soggetto collocatore, o nei confronti del diverso soggetto (ad es. banca) che ha svolto la funzione di intermediario della vendita delle quote del Fondo, per far valere l’illegittimità e i vizi della vendita delle quote del Fondo Obelisco, per ragioni legate all’inadeguatezza ed alla violazione di obblighi informativi. Tali quote del fondo erano infatti collocabili solo a soggetti aventi un profilo di rischio elevato e fornendo dettagliate informative sul prodotto venduto;
sia nei confronti della Società di Gestione Investire SGR, al fine di domandare l’accertamento della violazione di taluni obblighi di diligenza imposti dalla normativa di settore nella gestione del Fondo Obelisco; tanto, al fine di richiedere la restituzione del capitale investito e il risarcimento di tutti i danni subiti da ciascun quotista in questa ennesima triste vicenda.
Tra l’altro, nelle ultime settimane sono stati attivati diversi ricorsi che hanno dato esiti transattivi positivi che hanno visto i risparmiatori recuperare tutta la loro perdita.
E’ possibile contattare l’associazione attraverso la casella nazionale risparmio@confconsumatori.it oppure attraverso le sedi locali i cui recapiti sono disponibili al link: http://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/





Processo penale Etruria. Quello per bancarotta rinviato al prossimo 26 ottobre. In arrivo un nuovo processo per falso nei prospetti.


Grosseto, 3 ottobre 2018 - All’udienza preliminare di ieri il Pubblico Ministero, relativamente agli imputati che hanno chiesto il rito abbreviato, ha concluso chiedendo 5 anni di reclusione per l’ex presidente e l’ex direttore di Banca Etruria. Il procedimento proseguirà alle udienza del 26.10 e 13.11.2018 per consentire la discussione delle difese.
Invece da notizie giornalistiche pare in arrivo un nuovo procedimento per il 6.12. Processo che riguarda la falsificazione dei prospetti informativi delle obbligazioni subordinate vendute nel 2013, per 130 milioni di euro, a ignari risparmiatori. Gli associati della Confconsumatori che hanno perduto i loro risparmi in obbligazioni subordinate saranno contattati individualmente per procedere con la costituzione di parte civile.
Gli obbligazionisti invece che non si sono associati alla Confconsumatori possono informarsi a partire dal 15.10.2018 telefonando al numero 328,7958074 oppure inviando una mail all’indirizzo risparmio@confconsumatori.it





Taglio retroattivo sui buoni postali: deciderà la Cassazione


Parma-Brindisi, 6 settembre 2018 - Già diversi anni fa, nel 2014, Confconsumatori aveva denunciato sul proprio sito il caso del taglio degli interessi applicato retroattivamente sui buoni fruttiferi postali emessi nel 1983 (http://www.confconsumatori.it/buoni-postali-lamara-scoperta-del-taglio-retroattivo-degli-interessi/). L'associazione si era impegnata per assistere le centinaia di risparmiatori che, alla scadenza dei propri buoni fruttiferi postali trentennali, si sono visti applicare un tasso di interesse differente e, quindi, hanno ricevuto una somma nettamente inferiore rispetto a quella riportata sul retro del titolo.
Oggi, dopo dure battaglie legali, la questione è finalmente approdata dinnanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. L'avvocato Emilio Graziuso, presidente di Confconsumatori Brindisi, ha coordinato la battaglia per l'associazione e spiega l'importanza di questa fase, cruciale. "Se dovesse essere accolta la tesi della Sezione della Suprema Corte remittente, tesi che stiamo portando avanti nelle aule di Tribunale, i risparmiatori che hanno un processo in corso, qualora ne ricorrano i presupposti, avranno buone possibilità di ottenere le somme dovute. Al di là, infatti, della legittimità o meno della variazione del tasso, il problema di fondo è l'informazione del risparmiatore. Se questa non è stata data, in modo preciso e puntuale, prima della scadenza del titolo, al momento della emanazione dei decreti ministeriali di variazione dei tassi, vi è un inadempimento le conseguenze del quale non possono e non devono ricadere sull'investitore. Quest'ultimo, infatti, se fosse stato informato prima della modifica peggiorativa dei tassi di interesse avrebbe potuto scegliere prima della scadenza trentennale la via della liquidazione sul mercato del titolo".
Ecco, allora, un consiglio per chi ancora non ha agito per la tutela dei propri diritti: in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite è opportuno inviare una formale diffida a Poste Italiane per l'interruzione dei termini di prescrizione. Per informazioni è possibile rivolgersi alle sedi di Confconsumatori: http://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/





MPS: Confconsumatori chiama in giudizio la Banca


Parma, 19 luglio 2018 – Martedì scorso si è tenuta un’udienza del processo penale dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti dell’ex presidente, ex direttore generale ed ex presidente del collegio sindacale della Banca Monte dei Paschi di Siena per falso in bilancio. Confconsumatori, che era già stata riconosciuta come parte civile sin dall’udienza preliminare quale associazione rappresentativa di consumatori e risparmiatori, ha provveduto, tramite il proprio difensore avvocato Luca Baj, alla costituzione come parte civile di 32 associati e risparmiatori MPS che hanno visto andare in fumo i loro risparmi, un patrimonio di circa 1 milione di euro svanito.
Nel corso dell’udienza di martedì l’avvocato Baj ha chiesto anche la chiamata in giudizio della stessa Banca MPS quale responsabile civile per l’operato dei suoi organi e quindi per risarcire i danni degli azionisti. Il processo è stato aggiornato al 16 ottobre 2018, per consentire ai difensori l’esame degli atti di costituzione delle parti civili.
Siccome, per il momento, non è stato dichiarato aperto il dibattimento pare che sia ancora possibile la costituzione di parte civile sino all’udienza del 16 ottobre. Gli interessati possono contattare le sedi territoriali della Confconsumatori elencate sul sito nazionale a questo link: http://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/ oppure contattare l’associazione attraverso la casella dedicata mps@confconsumatori.it.





MPS: pochi giorni per costituirsi nel processo


Parma, 19 giugno 2018 - Il Gup del Tribunale di Milano, su istanza della Procura milanese, ha deciso di rinviare a giudizio, in quanto meritevoli di processo, l'ex presidente, l'ex amministratore delegato e l'ex presidente del collegio sindacale per falso nei bilanci e nelle comunicazioni della Banca per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché per false comunicazioni sociali in relazione alla semestrale del 2015. Secondo l'accusa gli imputati avrebbero manipolato i bilanci nascondendo perdite complessivamente miliardarie della Banca soprattutto in operazioni su derivati.
Per questo motivo Confconsumatori ricorda a tutti gli azionisti che sino alla data del 30.6.2015 avevano azioni della Banca di avviare la costituzione di parte civile così chiedendo il rimborso agli imputati delle perdite subite e del danno morale conseguente alla perdita del loro risparmio. Il termine ultimo è quello della prima udienza prevista per il 17.7.2018 dinanzi al Tribunale milanesi, ma la documentazione dovrebbe pervenire alle sedi di Confconsumatori entro il mese di giugno.
Gli interessati, che non hanno ormai molto tempo, potranno rivolgersi direttamente presso le sedi territoriali della Confconsumatori sparse sul territorio italiano i cui recapiti sono disponibili qui:
http://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.
Per i residenti in toscana è possibile contattare le sedi indicate sul sito internet www.confconsumatoritoscana.it, oppure contattare l'associazione tramite la casella di posta elettronica toscana@confconsumatori.it ovvero al numero dedicato 328.7958074





Diamanti: da BPM comportamento discriminatorio


Parma, 22 giugno 2018 - "Fumo negli occhi, col tentativo di dilatare i tempi e scoraggiare il contenzioso". E' questa la valutazione di Confconsumatori in merito al comportamento discriminatorio tenuto da Banco Popolare di Milano, che ha escluso dalla trattativa relativa all'acquisto di diamanti la stragrande maggioranza delle associazioni dei consumatori.
A differenza di altre banche coinvolte nel caso diamanti, BPM rifiuta le richieste di incontro e tratta solo con due associazioni dei consumatori. "Banco Popolare di Milano - dichiara la Presidente di Confconsumatori Mara Colla - non ha mai risposto alle richieste di incontro per trattare l'argomento, né con Confconsumatori, né - evidentemente - con molte altre associazioni, contrariamente a quanto hanno responsabilmente ritenuto di fare Banca Intesa, Unicredit e, da ultimo, anche Banca MPS".
Per questa ragione Confconsumatori, nell'interesse dei tanti associati danneggiati dalla vicenda, ha già chiamato in giudizio la Banca, che avrebbe fatto bene a presentarsi dinanzi agli organismi di mediazione nei quali è stata convenuta e accettare i tentativi di conciliazione obbligatori per legge, invece di dichiararsi "parte terza" tra il risparmiatore e le società che hanno venduto le pietre.
Rifiutando la mediazione obbligatoria per legge, ora BPM sembra preferire la creazione di nuove procedure di conciliazione, concordate con solo due delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale. "In alternativa, - afferma ancora Confconsumatori - BPM ha ancora la possibilità di offrire il risarcimento al 100% di tutti i suoi clienti, accollandosi le pietre vendute con le modalità ed i prezzi ben descritti ed accertati nel provvedimento dell'Autorità Antitrust".





Diamanti: Iniziano le cause ma in arrivo anche i primi due recuperi


Grosseto, 20.4.2018 - Nove grossetani, con due diverse cause, hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto e quello di Siena la Banca e la società che hanno venduto loro dei diamanti spacciati come ottimo investimento. I nove soggetti coinvolti chiedono la restituzione di circa 250 mila oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali. Si tratta in prevalenza di pensionati, talvolta anche al primo ed unico investimento finanziario.
Nel frattempo però due grossetani, associati alla Confconsumatori, hanno concluso accordi transattivi con una delle banche coinvolte riuscendo a recuperare circa la metà del loro investimento (si tratta di complessivi 82.000,00 euro a fronte di investimenti per 156 mila euro) e, qualora la società di vendita non intenda rimborsare l’ulteriore perdita, si vedranno costretti a procedere.
Per informazioni i grossetani potranno contattare la sede di Via della Prefettura 3 al numero 0564417849.





Subordinate MPS: sono già tre le cause avviate a Grosseto


Parma-Grosseto, 13 aprile 2018 - Come era già stato annunciato sul sito dell'associazione (vedi: http://www.confconsumatori.it/subordinate-mps-convertite-via-alla-battaglia/), si tratta di subordinate non ristorate dal Ministero del Tesoro e che, ad oggi, vedono - in conseguenza della conversione in azioni - una perdita di circa il 70% del loro valore nominale, aggravato nelle ultime settimane dalla perdita di valore delle azioni.
Sono già tre le cause radicate dinanzi al Tribunale di Grosseto che vedono coinvolti 6 risparmiatori, tutti pensionati ed anziani al momento dell'acquisto dei titoli, che hanno complessivamente investito 800 mila euro in bond MPS poi rivelatisi subordinati e senza essere stati compiutamente informati sulla natura rischiosa ed illiquida dei loro titoli. Nei prossimi giorni altre cause verranno avviate in tutta Italia.
Tuttavia non si può ribadire come Confconsumatori solleciti un urgente intervento del Ministero dell'Economia, affinchè intervenga in favore di questi soggetti che non dovevano entrare in possesso di titoli emessi all'estero e destinati solo alla clientela istituzione, oppure un dialogo con la Banca MPS, ormai Statale, affinchè venga scongiurato un massiccio contenzioso.
Gli interessati possono rivolgersi alle sedi territoriali della confconsumatori (www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/) o inviare una mail all'indirizzo mps@confconsumatori.it.
I risparmiatori residenti in Grosseto possono rivolgersi anche al numero 3287958074.





Processo bancarotta Etruria


Arezzo, 3.4.2018 - Ieri si è svolta l'ulteriore udienza preliminare della bancarotta Etruria dove la Confconsumatori ha costituito parti civili 210 risparmiatori, sia della toscana che del resto d'italia.
I numerosi difensori dei 32 imputati non hanno ancora concluso le loro arringhe sicchè il Giudice per l'udienza preliminare ha calendarizzato le prossime udienza per il 18.4 e 4.5 per poi successivamente proseguire sino alla fine di Giugno ogni mercoledì mattina.
Successivamente il Giudice deciderà di rinviare a giudizio o meno i 29 imputati e procederà a celebrare il processo col rito abbreviato nei confronti dei 3 indagati che hanno scelto tale forma.
Gli interessati possono contattare la sede di Grosseto telefonando al nuovo numero 0564,417849 (nuovo indirizzo è via della Prefettura 3).





Scandalo diamanti: sale il numero di assistiti


Parma, 12 aprile 2018 - Continuano ad aumentare le persone che si sono rivolte a Confconsumatori, presso i vari sportelli territoriali dell'associazione, lamentando investimenti in diamanti propinanti dalle quattro banche colpite dal provvedimento di condanna dell'autorità Antitrust.
L'associazione ha inviato complessivamente lettere di richiesta danni per circa 6 milioni di euro alle quattro banche ed alle due società di vendita delle pietre coinvolte nella vicenda.
La maggior parte delle persone sono pensionati e famiglie che non hanno esperienza in materia di investimento finanziario o anche solo mobiliare e che volevano solo diversificare il risparmio garantendosi il capitale; certamente non erano in grado di comprendere il rischio del loro investimento che poteva comportare, come ha comportato, l'impossibilità di cedere le pietre ed addirittura perdere tutti i loro risparmi.
Purtroppo con due delle quattro banche coinvolte e con le società di vendita è impossibile conciliare visto che le numerose mediazioni, obbligatorie per legge, fino ad oggi esperite hanno visto le Banche e le società di vendita defilarsi. A questo punto Confconsumatori ha invitato tutta la propria struttura territoriale ad attivarsi per avviare le azioni giudiziarie occorrenti, da valutare caso per caso, possibilmente attraverso azioni giudiziarie cumulative al fine di contenere gli esborsi per i propri associati. Anche i grossetani stanno aumentando di numero e, nei prossimi giorni, verrà notificata anche la prima citazione contro la società di vendita dei diamanti e la Banca intermediaria.
Per informazioni i grossetani possono rivolgersi alla nuova sede di Via della Prefettura 3, tel. 0564417849





Banca MPS: prima condanna da ACF per la vendita di subordinate lussemburghesi, prodotti inappropriati per la clientela retail


Grosseto, 28 marzo 2018 - Due risparmiatori grossetani (pensionati) hanno acquistato nel lontano dicembre 2007- gennaio 2008, su suggerimento degli zelanti funzionari di BANCA MPS, obbligazioni della Banca per circa 100 mila euro (con due ordini da 50 mila euro).
Solo col dissesto della Banca, nel novembre 2017, si sono resi conto di non aver acquistato- come da sempre facevano, delle normali obbligazioni ma dei titoli subordinati emessi in Lussemburgo e riservati alla clientela retail.
Nell'arbitrato svolto dinanzi alla Consob l'arbitro per le controversie finanziarie ha rilevato che la scheda del prodotto e l'ordine di acquisto della banca erano ingannevoli e non consentivano ad un risparmiatore privo di conoscenza finanziaria la corretta identificazione del titolo e quindi dei rischi connessi.
L'arbitro ha anche rilevato la genericità della scheda MIFID peraltro non raccolta in occasione dell'ordine del gennaio 2018. La banca è stata quindi condannata a versare la somma di euro 32.500,00 a titolo di ristoro della perdita subita. Somma che i due grossetani hanno accettato in acconto perché, tramite Confconsumatori Grosseto, avvieranno un giudizio civile teso ad accertare il maggior danno da loro subito anche per la mancata percezione dei frutti dell'investimento.





Banche Venete: per due giudici Intesa è responsabile.


Parma, 20 marzo 2018 – Banca Intesa sembra non essere immune da responsabilità per i danni arrecati, nei contratti di intermediazione finanziaria, dalle due banche venete (acquistate da Intesa). Conferme importanti in tal senso giungono da due decisioni recenti, a Roma e a Vicenza, di cui terranno certamente conto gli avvocati di Confconsumatori nelle cause civili pendenti avviate nei confronti delle due banche fallite in diverse parti d’Italia.
Infatti, il Tribunale di Vicenza (con sentenza n.733 del 14.3.18) e, più in particolare, il Giudice Luigi Giglio, con argomentazione chiara, ha stabilito che nelle cause promosse dai risparmiatori contro Veneto Banca Spa, prima che questa fosse posta in liquidazione coatta amministrativa dal D.L. n. 99/2017, convertito nella Legge n. 131/2017, non possa essere chiamata in giudizio Veneto Banca in l.c.a., ma è ammissibile chiamare in giudizio Intesa San Paolo Spa quale successore a titolo particolare, nonché quale responsabile a titolo solidale insieme alla banca cedente (Veneto Banca in lca), oltre che ai sensi dell'art. 2560 c.2 c.c..
La decisione del Tribunale Civile di Vicenza, fa il pari con analoga decisione assunta, questa volta in sede penale, dal GUP di Roma nel procedimento penale nei confronti di Veneto Banca e degli ex amministratori all'udienza del 26/01/18, imputati dei reati di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, che aveva autorizzato la chiamata di Intesa San Paolo quale responsabile civile.
Si tratta di due precedenti giurisprudenziali importanti, che i legali di Confconsumatori utilizzeranno nelle azioni a tutela dei tanti risparmiatori associati, danneggiati gravemente dal default delle Banche Venete.





Vendita subordinate Banca Etruria: due dipendenti della banca a giudizio per truffa per la vendita di 100 mila euro ad una settantenne grossetana. La Confconsumatori toscana ammessa come parte civile.


Grosseto, 15.03.2018 - Il conto della giustizia arriva anche per i dipendenti della ex Banca Etruria di Grosseto. Da sempre Confconsumatori lamentava che, abusando della fiducia dei risparmiatori i dipendenti della Banca avevano fatto comprare delle obbligazioni subordinate, addirittura (come nel caso di specie) facendo vendere precedenti obbligazioni della Banca senior (garantite).
Un’anziana signora grossetana (nel 2013 pensionata) fidandosi dei dipendenti a mal riposto la sua fiducia; adesso dopo aver già intentato causa civile dinanzi al Tribunale nei confronti della Nuova Banca, la Procura della Repubblica di Arezzo d’ufficio (anche se pungolata dall’esposto di Confconsumatori Toscana) ha rinviato a giudizio i due dipendenti che hanno guidato e mal consigliato l’operazione così procurando un ingiusto danno alla risparmiatrice ed un ingiusto profitto per la Banca.
L’imputazione è quella di truffa aggravata.
All’udienza odierna dinanzi al Giudice Lama, della sezione penale del Tribunale di Arezzo, la risparmiatrice si è costituita parte civile; PARIMENTI la Confconsumatori Toscana lamentando anche un danno proprio, dovuto alle difficoltà subite da oltre 200 risparmiatori toscani alle prese con le subordinate Eturira che le hanno chiesto assistenza, è stata AMMESSA COME PARTE CIVILE.
Sia la risparmiatrice che la Confconsumatori sono difesi dall’Avv. Roberto Santi Laurini del foro di Grosseto. A questo punto l’associazione auspica che la Procura di Arezzo proceda anche con ulteriori rinvii a giudizio per i 117 grossetani che hanno appositamente, tramite l’associazione, inviato nel 2016 un esposto denuncia.





Vendita di diamanti: la societa' venditrice non si presenta alla prima mediazione, a questo punto non resta che avviare le cause


Grosseto, 14.03.2018 - Si è svolta ieri la prima mediazione nei confronti di una società venditrice di diamanti, che si è conclusa con la mancata presenza della stessa e che non ha risposto quindi alle legittime istanze di una famiglia che ha investito sciaguratamente 100 mila euro in diamanti.
A questo punto per i grossetani coinvolti non resta che avviare l’azione giudiziaria.
Tuttavia la scorsa settimana la Confconsumatori Grosseto ha depositato altre 10 istanze di mediazione rivolte a 2 società di vendita di diamanti e due banche collegate che hanno consigliato, curato ed intermediato la vendita. In questa situazione con diamanti invendibili, a prescindere dal valore, non resterà alle famiglie che accedere alla giustizia per ottenere il giusto ristoro per l’investimento ingannevole.





Subordinate MPS: notificata la prima citazione


Parma-Grosseto, 6 marzo 2018 – Confconsumatori ha già raccolto oltre 50 risparmiatori in tutta Italia che hanno chiesto alla Banca Mps il risarcimento dei danni conseguenti alla vendita di obbligazioni subordinate emesse all’estero per gli investitori istituzionali ma poi rivendute, improvvidamente, alla clientela retail, in gran parte a pensionati e a persone prive di qualsiasi esperienza finanziaria, sottacendo spesso anche la reale natura subordinata del titolo.
Come era già stato annunciato sul sito dell’associazione (vedi: qui), si tratta di subordinate non ristorate dal Ministero del Tesoro e che, ad oggi, vedono – in conseguenza della conversione in azioni - una perdita di circa il 65% del loro valore nominale.
Per 51 persone sono stati chiesti risarcimenti per complessivi 4 milioni di euro. A Grosseto ieri mattina l’avvocato Ilaria Nunziata, della sede grossetana di Confconsumatori, ha notificato il primo atto di citazione alla Banca, con prima udienza fissata per il 2.7.2018 dinanzi al Tribunale di Grosseto, per due pensionati (moglie e marito) ultra 90enni ai quali 5 anni fa i funzionari della Banca, ormai pubblica, hanno “rifilato” circa 250 mila euro di obbligazioni subordinate, risparmi che adesso occorrono ai due pensionati.
La Confconsumatori chiede, a questo punto, ufficialmente e pubblicamente che il Ministero dell’Economia intervenga prontamente, nell’ambito del salvataggio della BMPS, per ristorare anche questi titoli e, se da un lato l’associazione è pronta alle cause è altresì pronta al dialogo con lo Stato (ormai proprietario della Banca) al fine di non intasare i Tribunali con ulteriori cause in materia di subordinate e non creare ulteriore inutile panico tra i risparmiatori e gli investitori in titoli bancari.
Gli interessati possono rivolgersi alle sedi territoriali della confconsumatori (www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori) o inviare una mail all’indirizzo mps@confconsumatori.it).





Scandalo dei diamanti venduti tramite le banche: 15 le persone che si sono rivolte alla Confconsumatori di Grosseto


Grosseto, 2.3.2018 - Salgono a 15 i Grossetani che hanno chiesto aiuto alla Confconsumatori e che hanno visto sfumare il loro investimento in diamanti.
L'associazione ha quindi inviato reclami a Banche (che hanno fatto da intermediari) e società di vendita delle pietre per complessivi euro 500.000,00.
Delle quattro Banche sanzionate dall'Antitrust sono due quelle che a Grosseto hanno venduto i diamanti ai propri clienti come forma di investimento alternativo.
Nei casi in esame dell'associazione grossetana la maggior parte riguarda pensionati; il bello e che in taluni casi le pietre non sono mai state consegnate e visionate ma lasciate in deposito presso la società di vendita.
Dopo la prima mediazione già avviata, nei prossimi giorni la Confconsumatori notificherà alle due Banche l'istanza di attivazione del procedimento pre contenzioso per una decina di persona.
A questo punto, come hanno fatto alcune banche, confidiamo che gli istituti di credito acquisiscano contezza degli errori fatti e della responsabilità che devono assumersi per il buon andamento dei mercati finanziari anche al fine di recuperare la fiducia dei consumatori, notevolmente scemata a causa degli scandali finanziari degli ultimi 20 anni.
Per qualsiasi informazioni gli interessati possono rivolgersi alla sede di Grosseto al numero 0564,410680 oppure 328,7958074.





Obbligazioni subordinate banca Mps, salgono le persone che si sono rivolte alla federazione di Siena


Siena, 27.2.2018 - Salgono a 10 le persone che si sono rivolte alla sede senese di Confconsumatori e che hanno visto le subordinate MPS convertite in azioni con una perdita di oltre il 60% del valore nominale di rimborso.
Complessivamente si tratta di oltre 2 milioni di euro di investimenti, quelli per i quali la federazione di Siena della Confconsumatori si è attivata, quindi di risparmi di famiglie intere andate parzialmente in fumo; che non solo non renderanno niente altro ma che saranno soggette anche ad altre perdite visto che il titolo della Banca è comunque in endemico ribasso. L'elemento che più infastidisce è che questi titoli, almeno dai dati senesi e quelli delle altre sedi della toscana, siano stati appunto rifilati principalmente ad anziani che intendevano proteggere i loro risparmi di una vita e magari lasciare qualcosa in eredità.
Peraltro, nella quasi totalità delle vendite, gli ordini di acquisto e gli eseguiti emessi dalla BANCA MPS non recavano il completo codice isin dei titoli e non evidenziavano la natura subordinata del titolo, in materia univoca. Spesso poi ceduti a persone che non erano neanche in grado di distinguere la differenza (ed il rischio) di una obbligazione subordinate da una comune obbligazione bancaria.
Oltre ai dettagliati reclami alla Banca la Confconsumatori si è già attivata ad ogni livello per informare Banca d'Italia, Consob e Ministero dell'Economia.
Gli ulteriori interessati possono rivolgersi alla sede di Siena Via Simone Martini n. 37 (orari apertura lunedi mercoledi e venerdi dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15,00 alle 17,00) numeri telefonici 3318823533 e 347 4546585, ovvero chiedere informazioni attraverso la mail toscana@confconsumatori.it





Bond subordinati MPS. La Confconsumatori di Firenze in prima linea gia' assiste 7 risparmiatori


Firenze, 27.2.2018 - Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28.7.2017 le obbligazioni subordinate di BANCA MPS sono stati convertiti in azione di nuova emissione con rapporti di cambio prefissato ed ovviamente svantaggioso per i titoli di bond che non erano in realtà destinati ai risparmiatori ma che, con vari giochi di prestigio, MPS è riuscita comunque a cederli a privati assolutamente avulsi al rischio di mercati finanziari e prodotti complessi.
Sono già 7 le persone che si sono rivolte alla sede fiorentina di Confconsumatori e che hanno visto le subordinate MPS convertite in azioni con una perdita di oltre il 60% del valore nominale di rimborso.
Complessivamente si tratta di oltre 600 mila euro di euro di investimenti, quelli per i quali la federazione di Firenze della Confconsumatori si è attivata, quindi di risparmi di famiglie intere andate parzialmente in fumo; che non solo non renderanno niente altro ma che saranno soggette anche ad altre perdite visto che il titolo della Banca è comunque in endemico ribasso.
L'elemento che più infastidisce è che questi titoli, almeno dai dati senesi e quelli delle altre sedi della toscana, siano stati appunto rifilati principalmente ad anziani che intendevano proteggere i loro risparmi di una vita e magari lasciare qualcosa in eredità.
Peraltro, nella quasi totalità delle vendite, gli ordini di acquisto e gli eseguiti emessi dalla BANCA MPS non recavano il completo codice isin dei titoli e non evidenziavano la natura subordinata del titolo, in materia univoca. Spesso poi ceduti a persone che non erano neanche in grado di distinguere la differenza (ed il rischio) di una obbligazione subordinate da una comune obbligazione bancaria.
Oltre ai dettagliati reclami alla Banca la Confconsumatori si è già attivata ad ogni livello per informare Banca d'Italia, Consob e Ministero dell'Economia.
Gli ulteriori interessati possono rivolgersi alla sede di firenze alla Via Modena 23 telefonando al numero 055,585564 oppure a mezzo e mail agli indirizzi firenze@confconsumatori.it e toscana@confconsumatori.it





Subordinate MPS convertite: a Prato comincia la battaglia


Dopo diverse segnalazioni, Confconsumatori Prato ha deciso di intervenire a tutela dei risparmiatori danneggiati dalla conversione dei titoli in azioni Monte dei Paschi.
La conversione delle obbligazioni subordinate MPS in azioni ha causato perdite ingenti, comprese addirittura tra il 50 e l’80%, ai piccoli risparmiatori, alcuni dei quali avevano acquistato senza conoscere i rischi e la complessità del prodotto finanziario, spesso collocato con modalità scorrette. 
Confconsumatori Prato entra in campo anche per questi titoli, forte di una esperienza ultradecennale sul diritto bancario.
"Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 luglio 2017 le obbligazioni subordinate di Banca Monte dei Paschi di Siena sono state convertite in azioni di nuova emissione con rapporti di cambio prefissato" - spiega il presidente provinciale Marco Migliorati. "Si tratta di obbligazioni subordinate emesse dalla Banca MPS, negli anni successivi al 2008, destinate ad investitori istituzionali e che dopo la loro emissione sono stati girati ai piccoli risparmiatori ignari del rischio ed inconsapevoli della complessità del titoli". Ad oggi questi titoli, con il cambio prefissato in azioni e il titolo della Banca in picchiata, fanno registrare per i risparmiatori una perdita di oltre il 50%.
"A Prato abbiamo già una decina di casi di risparmiatori e piccoli investitori che hanno perduto oltre la metà dei propri risparmi, anche con cifre molto rilevanti fino a 200mila euro - continua Migliorati. In questa situazione Confconsumatori Prato ha deciso di assistere i propri associati mettendo in campo tutte le nostre risorse e in particolare il pool di avvocati che, in tanti anni, hanno affrontato con successo molte vicende, dai bond argentini a Cirio, fino alle azioni della Popolare di Vicenza" conclude Migliorati. 





Fondo Obelisco di Poste italiane, una fiorentina vince contro Poste dinanzi all'arbitro della Consob


Firenze, 19.2.2018 - Una risparmiatrice fiorentina nel lontano 2005 viene convinta dagli uffici postali ad investire 40 mila euro nel fondo immobiliare obelisco, il cui valore è dal 2015 sceso a picco e praticamente azzerato.
Rivoltasi alla sede di Firenze della Confconsumatori, attivato la procedura di reclamo e successivamente quella di conciliazione nei confronti di Poste, la risparmiatrice decide di attivare, difesa dall'Avv. Piero Catelani, un arbitrato dinanzi all'Arbitro delle controversie Finanziarie di Consob.
Per l'arbitro della CONSOB- con lodo del 20.12.2017- la semplice dicitura indicata nell'ordine di sottoscrizione di operazione "in conflitto di interessi e non adeguata" non vale a fornire una valida informativa sulla natura rischiosa ed illiquida del prodotto ai sensi dell'articolo 23 del TUIF.
Ritiene infatti l'arbitro finanziario che l'investimento sia viziato dal consenso del risparmiatore che non è stato puntualmente informato, se non attraverso la dicitura standard e sintetica, sul fatto che il fondo era venduto da poste quale società addetta al collocamento e l'operazione non era consigliabile perché non adeguata al profilo di rischio del proprio cliente.
Aggiunge, nel caso specifico la Consob, che la scheda di rilevazione della esperienza finanziaria del cliente appariva generica e comunque che doveva consegnare, prima dell'investimento e con l'apertura del dossier titoli, il prospetto generale dei rischi dell'investimento, obbligatorio sin dal 1998 anche nelle operazioni di collocamento dei fondi.
Per questi motivi la risparmiatrice ha visto condannare Poste alla refusione del danno subito ovvero la differenza tra l'investimento fatto ed il valore delle quote attuali (detratti i frutti percepiti) pari a circa 28 mila euro.
Si ricorda pertanto che i cittadini fiorentini, alle prese con soprusi delle Banche e Poste in materia di risparmio, possono rivolgersi alla sede confconsumatori di Firenze, Via Modena 23, telefono n. 055 58.55.64 e mail firenze@confconsumatori.it
Ecco il testo del lodo  [.pdf]






Obbligazioni subordinate banca MPS e diamanti venduti da MPS e altre banche: lo sportello di Siena in prima linea


Grosseto, 15.2.2018 - In pochi giorni lo sportello di Siena della Confconsumatori ha già ricevuto diversi risparmiatori, molti dei quali pensionati, alle prese con la conversione in azioni delle famigerate subordinate MPS dimenticate dal Governo e rifilate dalla Banca alla clientela retail pur essendo destinate agli investitori istituzionali.
Si tratta di investimenti importanti visto che il taglio minimo era di 50 mila e che, anziché ottenere il rimborso del 100 per cento (in taluni casi promesso per scritto dai funzionari del Monte), hanno visto una attuale perdita secca del 60% con trasformazioni in azioni la cui sorte e quotazione sono assolutamente incerti.
Parimenti lo sportello di Siena è pronto anche ad assistere i risparmiatori alle prese con gli avventati investimenti in diamanti per i quali BANCA MPS, BPM ed altre banche sono state sanzionate dalla recente decisione dell'autorità antitrust.
Gli interessati possono rivolgersi alla sede di Siena Via Simone Martini n. 37 (orari apertura lunedi mercoledi e venerdi dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15,00 alle 17,00) numeri telefonici 3318823533 e 347 4546585, ovvero chiedere informazioni attraverso la mail toscana@confconsumatori.it





Processo Bpv: ammessi Confconsumatori e soci


Parma, 9 febbraio 2018 – Confconsumatori e i suoi associati sono stati ammessi come parte civile nel processo penale di Vicenza a carico dei vertici della BPVI imputati di ostacolo ed intralcio alla vigilanza bancaria, false comunicazioni sociali e falsità nei prospetti informativi delle azioni rifilate ai soci. I risparmiatori danneggiati che non lo hanno già fatto, potranno costituirsi nel processo contattando l’associazione.
Con l’ordinanza del 3 febbraio scorso il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vicenza ha ammesso la costituzione di parte civile della Confconsumatori, difesa dall’Avv. Luca Baj. Si legge nell’ordinanza che i delitti contestati agli indagati hanno leso gli scopi statutari dell’associazione, tra i quali rientra anche quello di garantire il buon andamento dei mercati finanziari e la tutela degli investitori e dei risparmiatori.
L’ordinanza vicentina è particolarmente importante perché ha ammesso la costituzione di parte civile anche in relazione al reato di intralcio ed ostacolo alla vigilanza bancaria, rilevando come, per valutare il soggetto danneggiato, il Giudice debba non meramente limitarsi al titolo di reato ma analizzare la condotta materiale contestata. Si tratta di una particolare e storica decisione perché nei precedenti scandali bancari ed anche in quello di Banca Etruria gli azionisti, i risparmiatori e le associazione dei consumatori erano state escluse dal processo per ostacolo alla vigilanza bancaria.
A questo punto Confconsumatori ricorda che è possibile costituirsi ancora parte civile sin quando non verrà fissata l’udienza dibattimentale, la cui data non è ancora stabilita. Pertanto gli azionisti e gli obbligazionisti interessati possono contattare le sedi territoriali dell’associazione consultabili a questo link: http://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/ oppure scrivere a risparmio@confconsumatori.it.





Aumentano i grossetani coinvolti nello scandalo dei diamanti venduti tramite le banche


Grosseto, 15 febbraio 2018 - Salgono a 12 i Grossetani che hanno chiesto aiuto alla Confconsumatori e che hanno visto sfumare il loro investimento in diamanti.
L’associazione ha quindi inviato reclami a Banche (che hanno fatto da intermediari) e società di vendita delle pietre per complessivi euro 350.000,00.
Quello che colpisce e' che la maggior parte di queste persone sono pensionati che non avevano alcun interesse a rischiare tutto in una pietra preziosa, con costi di custodia presso la Banca, commissioni di vendita, iva ecc….. Pseudo investimenti che ad oggi non hanno alcuna possibilità di essere riscattati in quanto le pietre sono invendibili ad alcun prezzo e non esistono mercati finanziari di riferimento. Peraltro in un caso, dopo i 30 giorni rituali, è già stata attivata la procedura di mediazione dinanzi all’organismo di mediazione accreditato.
A questo punto, come hanno fatto alcune banche, confidiamo che gli istituti di credito acquisiscano contezza degli errori fatti e della responsabilità che devono assumersi per il buon andamento dei mercati finanziari anche al fine di recuperare la fiducia dei consumatori, notevolmente scemata a causa degli scandali finanziari degli ultimi 20 anni. Per qualsiasi informazioni gli interessati possono rivolgersi alla sede di Grosseto al numero 0564,410680 oppure 328,7958074.





Vittime delle subordinate MPS a Grosseto


Grosseto, 7 febbraio 2018 - Salgono a tre le famiglie che hanno visto andare in fumo oltre la metà dei loro risparmi che, a Grosseto, si sono rivolte alla Confconsumatori.
Si tratta di investimenti ragguardevoli che oscillano tra i 50 e 250 mila euro (per complessivi 450 mila euro) in quanto si trattava di titoli emessi in Lussemburgo per investitori istituzionali con un taglio minimo da 50 mila euro, titoli che non dovevano finire nel portafoglio delle famiglie e che sono stati dimenticati dal MEF nell’operazione di salvataggio. Tra l’altro si tratta di persone anziane (anche 85 enni) assolutamente avulse alla speculazione finanziaria anzi, in un caso, al primo investimento della vita per i quali i dipendenti della Banca hanno consigliato subordinate (titoli complessi ed illiquidi) che non erano destinati- in fase di emissione- alla clientela retail (comune).
Oltre all’assistenza nella mediazione la Confconsumatori, sia a livello grossetano che nazionale, sta predisponendo una richiesta di intervento urgente al Ministro dell’Economia, visto che questi soggetti sono stati penalizzati da una conversione in azioni che ha fatto concretizzare una perdita di oltre il 50%.
Gli ulteriori interessati possono telefonare all’apposito numero 328,7958074 ovvero inviare una mail all’indirizzo toscana@confconsumatori.it





Diamanti, i grossetani avviano le mediazioni contro le banche


Grosseto, 29.1.2018 - La Confconsumatori grossetana ha inviato reclami a due banche e relative società di vendita di diamanti per 7 grossetani che, complessivamente, hanno inconsapevolmente investito- in un prodotto difficile da rivendere- circa 100 mila euro dei loro risparmi.
Passato circa un mese senza risposte la Confconsumatori ha deciso di far avviare ai propri associati le procedure obbligatorie di mediazione al fine di far capire alle Banche coinvolte che le contestazioni, dopo la decisione dell’Antitrust, sono serie e fondate e che occorre ristorare gli acquirenti.
A questo punto, come hanno fatto alcune banche, confidiamo che gli istituti di credito acquisiscano contezza degli errori fatti e della responsabilità che devono assumersi per il buon andamento dei mercati finanziari anche al fine di recuperare la fiducia dei consumatori, notevolmente scemata a causa degli scandali finanziari degli ultimi 20 anni. Per qualsiasi informazioni gli interessati possono rivolgersi alla sede di Grosseto al numero 0564,410680 oppure 328,7958074.





Banca Popolare di Vicenza, processo penale a carico degli amministratori, la costituzione e' possibile sino alla prima udienza dibattimentale


Grosseto, 7.12.2017 - Avvierà a breve il processo penale a carico dei vertici della BPVI imputati di ostacolo ed intralcio alla vigilanza bancaria, false comunicazioni sociali e falsità nei prospetti informativi delle azioni rifilate ai soci. La Confconsumatori si costituirà parte civile perché le condotte degli ex amministratori, in particolare la concessioni di finanziamenti "baciati" e finalizzati o subordinati all'acquisto di azioni, è una pratica che ha destabilizzato la credibilità del sistema bancario e soprattutto creato il panico tra risparmiatori, investitori e consumatori. La Confconsumatori curerà la costituzione in giudizio di tutti i propri associati ad ogni livello e, in particolare, nei prossimi giorni le sedi territoriali dell'associazione contatteranno singolarmente tutti i propri soci per attivare la procedura di costituzione. Si ricorda che la costituzione di parte civile può essere esperita sino all'apertura del dibattimento penale sicchè ci sarà tempo per procedere. Gli associati presso le sedi di Prato e Grosseto, che hanno già avviato azioni civili, saranno convocati nei prossimi giorni direttamente. Gli altri interessati, della Toscana, possono contattare la sede territoriale dell'associazione più vicina individuandola attraverso il sito internet www.confconsumatoritoscana.it oppure telefonare al numero 328,7958074.





I guai dei risparmiatori non finiscono mai. Anche a Pisa uno sciagurato risparmiatore ha perso tutto l'investimento nel fondo immobiliare Obelisco by Poste Italiane


Pisa, 29.11.2017 - Sembrano non avere termine i guai dei piccoli risparmiatori toscani e pisani. Il fondo immobiliare obelisco, che scadeva nell’anno 2015, ha prorogato la propria scadenza all’anno 2018. Già alla scadenza del decennio la quota minima di euro 2.500,00 era valutata euro 600,00 ed adesso si paventa una quotazione praticamente azzerata essendo impossibile cedere le quote e soprattutto sapere se verrà rimborsato un qualcosa dalla società di gestione del fondo che Poste Italiane nel lontano anno 2005 aveva collocato presso il pubblico risparmio. Uno sciagurato pisano, che mai aveva fatto investimenti, nell’anno 2005 si è lasciato convincere dallo zelante funzionario di Poste Italiane alla sottoscrizione di 12.500,00 euro del famigerato fondo immobiliare Obelisco, collocato in esclusiva da Poste. Il valore delle quote del fondo si è via via esaurito, senonchè nessuno aveva detto al risparmiatore che quel fondo era un fondo chiuso, un prodotto finanziario illiquido, difficilmente vendibile ed altissimo rischio soprattutto perché legato alla valorizzazione di immobili commerciali che dal 2008 in poi sono caduti a picco. Adesso la Confconsumatori di Pisa sta valutando la necessaria ed opportuna azione giudiziaria nei confronti dell’intermediario venditore ovvero Poste Italiane. Gli interessati alle prese con il fondo Obelisco possono rivolgersi alla sede di Pisa della Confconsumatori in via fiorentina 214/c telefonando al numero 800910268 oppure a mezzo e mail confconsumatori.pisa@gmail.com





Bond subordinati Mps- ancora una volta pagano i piccoli risparmiatori


Grosseto, 27.11.2017 - Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28.7.2017 le obbligazioni subordinate di BANCA MPS sono stati convertiti in azione di nuova emissione con rapporti di cambio prefissato. L'unico Bond che può dirsi praticamente salvato dallo Stato è quello con scadenza 2018 (emesso per finanziare l'acquisto di Antonveneta) che sarà rimborsato dallo Stato esclusivamente in favore dei risparmiatori non professionali con una perdita (conto a spanne) di circa l'80% sul valore nominare di rimborso. In realtà si è dimenticato che vi sono altre subordinate emesse dalla Banca MPS, negli anni successivi al 2008, destinati ad investitori istituzionali e che dopo la loro emissione sono stati girati alla clientela retail, quindi anche ai poveri risparmiatori ignari del rischio ed inconsapevoli della complessità del titoli. Ad oggi questi titoli, con il cambio prefissato in azioni ed il titolo della Banca in picchiata, fanno registrare per i risparmiatori una perdita di oltre il 50%. Presso la sede di Grosseto dell'associazione, provincia "cara" al Mps, si è rivolta in questi giorni proprio una famiglia che ha visto dimezzare i propri risparmi scoprendo così che all'anziano capo famiglia (85 enne all'acquisto delle subordinate) era stato rifilato un titolo ad altissimo rischio. Così come per i bond delle quattro banche è possibile verificare se la condotta tenuta dalla banca in sede di vendita è stata corretta alla luce degli obblighi informativi e prudenziali previsti dal Testo Unico di intermediazione finanziaria ed agire in giudizio nei confronti della BANCA MPS per ottenere il ristoro dei danni. Per informazioni i cittadini toscani possono contattare il 328,7958074 oppure inviare una mail all'indirizzo toscana@confconsumatori.it. Ovvero contattare direttamente la sede territoriale dell'associazione attraverso il sito www.confconsumatoritoscana.it





Bancarotta fraudolenta Etruria, Confconsumatori: sale a 206 il totale dei risparmiatori costituiti; sulle costituzioni decidera' il gup all'udienza del 23.11; chiusi i termini per le costituzioni


Arezzo, 2.11.17 - QUESTA MATTINA ALL'UDIENZA PRELIMINARE DINANZI AL GUP Dr. Borraccia del TRIBUNALE DI AREZZO, Confconsumatori ha depositato una ulteriore costituzione di parte civile per 5 suoi associati, azionisti e/o obbligazionisti subordinati della BPEL. Salgono così a complessivi 206 i risparmiatori che si sono associati alla Confconsumatori per ottenere giustizia nel processo penale. Il Giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato quindi chiusa la fase preliminare dell'udienza preliminare rinviando al 23.11.2017 la decisione sull'ammissione delle oltre 2500 parti civili che hanno chiesto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Per il momento sono chiusi i termini per proporre la costituzione di parte civile che, al limite, potrà semmai essere tentata nel futuro dibattimento nel caso in cui gli imputati vengano rinviati a giudizio.





Scandalo diamanti: via ai risarcimenti


Parma, 31 ottobre 2017 - Hanno convinto i consumatori che l'investimento sul diamante fosse solido e sicuro, ma l'Antitrust ha fatto luce sulla scorrettezza di imprese venditrici e banche per informazioni ingannevoli e omissive. Ieri, 30 ottobre, l'Antitrust ha finalmente concluso due lunghe istruttorie e si è pronunciata in tema di vendita di diamanti da investimento irrogando pesanti sanzioni alle società venditrici e alle banche. Una decisione attesa, che apre prospettive di risarcimento per i consumatori danneggiati. Le stesse banche e società che, fino a qualche giorno fa rispondevano alle lettere inviate dalle associazioni dei consumatori sostenendo la correttezza del proprio operato, ora sono state smentite all'Antitrust. Infatti, l'Autorità, ritenendo gravemente ingannevoli ed omissive le modalità di offerta dei diamanti come forma di investimento, ha sanzionato per complessivi 15,35 milioni di euro le società Intemarket Diamond Business (IDB) e Diamond Private Investment (DPI), unitamente agli istituti di credito con cui rispettivamente operavano, cioè Unicredit e Banco BPM (per IDB) e Intesa Sanpaolo e MPS (per DPI), per aver indotto talune fasce di risparmiatori all'acquisto di questa tipologia di prodotti, incuranti del rispetto delle norme a tutela dei consumatori ed a prezzi di vendita di molto superiori rispetto al reale valore dei diamanti.
COSA FARE - Confconsumatori, che da anni si occupa di tutela dei risparmiatori "traditi", sta predisponendo ogni azione utile ad ottenere il rimborso delle cifre investite per l'acquisto di diamanti. Si invitano, pertanto, tutti coloro che sono risultati coinvolti nella vicenda a prendere immediati contatti con le sedi di Confconsumatori per avviare le più opportune tutele. Confconsumatori si riserva, inoltre, di costituire l'associazione e i propri risparmiatori come parte civile nel caso in cui si arrivi al rinvio a giudizio a seguito dell'indagine della Procura di Milano ora in corso.





Carife: Confconsumatori è parte civile


Ferrara, 20 ottobre 2017 - Al primo posto ci sono i diritti dei risparmiatori Carife "azzerati" che oggi meritano di avere il maggior numero di chance di ottenere un risarcimento. Con questo spirito l'avvocato Antonio Frascerra di Confconsumatori Ferrara, dopo aver ottenuto per l'associazione e per i propri associati l'ammissione come parte civile nel processo penale Carife, è intervenuto durante l'udienza preliminare del processo penale Carife per chiedere al giudice di chiamare in solido come responsabili civili nel processo penale per l'aumento di capitale della vecchia Carife anche gli Istituti di Credito gestiti dagli imputati (CariCesena e Banca Valsabbina), il collegio sindacale della società di revisione Deloitte & Touche, oltre che Bper, in qualità di cessionaria che ha acquistato la Nuova Carife Spa da Banca d'Italia. Quattro nuovi soggetti, dunque, che per Confconsumatori dovrebbero essere coinvolti dal tribunale a rispondere dei danni ai risparmiatori.
La richiesta, per l'avvocato di Confconsumatori Ferrara, si fonda su un principio semplice di trasferimento di responsabilità. "La norma a cui ci riferiamo è l'articolo 2049 del Codice Civile - spiega Frascerra - con la quale si stabilisce il principio che per i fatti commessi dai dipendenti risponde il datore di lavoro o nel nostro caso l'Ente. Abbiamo presentato uno studio in cui abbiamo chiarito tutti i passaggi riguardanti Carife, il trasferimento all'ente ponte Nuova Carife Spa e la cessione tramite Banca d'Italia a Bper per 1 euro. Su quest'ultimo passaggio abbiamo evidenziato che il contratto non è pubblico. Il Pubblico Ministero non ha sollevato alcuna eccezione riguardo CariCesena, Banca Valsabbina e Deloitte & Touche, mentre ha ritenuto il coinvolgimento di Bper infondato. Ma l'ultima parola l'avrà il giudice il 30 ottobre prossimo".
L'invito ai risparmiatori danneggiati, nel frattempo, è quello di costituirsi parte civile nel processo. "Secondo quanto stabilito dal giudice - ha chiarito Frascerra - possono costituirsi parte civile, fino all'apertura del dibattimento del futuro processo ordinario, tutti gli azionisti, sia quelli che hanno acquistato prima dell'aumento di capitale del 2011 sia dopo quella data, ma anche gli obbligazionisti subordinati che non hanno ottenuto l'indennizzo forfettario dell'80% (o, se lo hanno ottenuto, solo per il restante 20%)".
Per informazioni:
CONFCONSUMATORI FERRARA (FE) Corso Isonzo 79/a - 44121 Telefono: 0532/249234 Cellulare: 345/3188173 Email: confconsumatoriferrara@gmail.com





Plafond Intesa Banche Venete: serve un incontro


Parma, 11 ottobre 2017 - Come noto, Intesa Sanpaolo ha deciso di stanziare un plafond di 100 milioni di euro a favore dei clienti del gruppo danneggiati a seguito della crisi delle ex banche venete, Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Confconsumatori valuta positivamente l'attenzione e la volontà dimostrate da Intesa di alleviare, parzialmente, le sofferenze e le difficoltà dei risparmiatori, tuttavia i termini dell'accordo meritano un approfondimento condiviso con le associazioni dei consumatori che in questi anni hanno approfondito la vicenda e conoscono bene la realtà delle famiglie danneggiate.
Un accordo condiviso tra Intesa e le associazioni del Cncu troverebbe senz'altro l'appoggio di Confconsumatori. Un accordo che tenga conto del fatto che, per quanto 100 milioni siano una cifra importante e non scontata da parte di Intesa, gli azionisti delle due banche venete hanno visto azzerare dieci miliardi di euro: è importante non generare false aspettative nelle famiglie già in ginocchio.
Oltre a prendere atto delle dimensioni e della gravità dei danni subiti, Confconsumatori auspica che si possa entrare nel merito anche dei termini tecnici dell'accordo proposto da Intesa, per comprendere meglio quali strumenti intende utilizzare la Banca per le erogazioni e con quale grado di liquidabilità. Più in generale si ritiene utile la valutazione puntuale dei casi.
In conclusione, Confconsumatori auspica la convocazione di un incontro a breve tra il Gruppo Intesa Sanpaolo e le associazioni dei consumatori del Cncu.





Bancarotta fraudolenta Etruria, Confconsumatori cura la costituzione di altri 46 azionisti ed obbligazionisti; altri 16 indagati e procedimenti riuniti e rinvio al 2.11.2017


Arezzo, 12.10.2017 - Questa mattina all'udienza preliminare dinanzi al Gup Dr. Borracci del Tribunale di Arezzo Confconsumatori ha depositato una ulteriore costituzione di parte civile per 47 suoi associati, azionisti e/o obbligazionisti subordinati della BPEL.
Ha presentato un conto, agli imputati, di circa 600 mila euro di risparmi andati in fumo. Si tratta principalmente di toscani (dei quali 7 livornesi, 1 aretino e 32 grossetano) oltre a 2 laziali, un piemontese, un milanese, un marchigiano e due pugliesi.
Per effetto della riunione disposta questa mattina dal GUP, Dr. Borraccia, all’originario procedimento per bancarotta fraudolenta si sono aggiunti altri tre tronconi di indagini che vedono aumentare gli indagati a 37 persone ed aggiungersi, oltre agli amministratori ed ai dirigenti apicali della vecchia banca, anche i Sindaci revisori (cui si addebita quanto meno la colpa di non aver vigilato), per numerosissimi episodi di distrazione per un totale di circa 400 milioni di euro di operazioni e prestiti sconsiderati erogati ad amici, conoscenti e prestanomi.
L’udienza, per effetto della riunione dei procedimenti, è stata rinviata al 2.11.2017 ore 9,30.
Pertanto chi fosse interessato può ancora chiedere la costituzione di parte civile, entro la prossima udienza, rivolgendosi ai seguenti recapiti dedicati della Confconsumatori: toscana@confconsumatori.it; risparmio@confconsumatori.it; ovvero al numero 328,7958074.





Processo banca Etruria al tribunale di Arezzo, molti pratesi truffati si rivolgono alla Confconsumatori


Prato, 27.9.2017 - Dopo i tantissimi azionisti della Popolare di Vicenza, ora alla Confconsumatori di Prato e' il momento dei risparmiatori traditi da Banca Etruria. Da luglio e fino a pochi giorni fa infatti, nella sede dell'associazione pratese specializzata in diritto bancario, si sono presentati molti ex azionisti di Banca Etruria che hanno perduto i loro risparmi con il crack dell'istituto aretino. Il prossimo 10 ottobre, presso il Tribunale di Arezzo, ci sara' una nuova udienza del processo penale contro 21 ex dirigenti della banca, accusati, a vario titolo e secondo le rispettive qualifiche, di plurimi reati di bancarotta fraudolenta. "Fin dall'inizio della vicenda Etruria - spiega il presidente provinciale Marco Migliorati - la nostra associazione, a livello provinciale e regionale, si e' contraddistinta per la propria attività a tutela degli ex azionisti e obbligazionisti della Banca". La Confconsumatori ha infatti iniziato e sta portando avanti alcune cause civili contro la nuova Banca Etruria ma adesso l'opportunita' e' più ghiotta perche' e' la Procura di Arezzo ad aver condotto le indagini e raccolto migliaia di pagine contro i 21 ex dirigenti della Banca. "I nostri legali, specializzati nel diritto bancario ormai da piu' di 10 anni - continua Migliorati - hanno spiegato ai tanti risparmiatori gia' presentatisi, che la Procura di Arezzo ha chiesto il rinvio a giudizio di 21 ex dirigenti della Banca e che, il 10 OTTOBRE prossimo, il Gip di Arezzo ha fissato la prima udienza in cui anche coloro che hanno perduto i propri investimenti, possono costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti". Ì capi di imputazione elaborati dalla procura della Repubblica sono ben 18 e tutti riguardano la violazione della legge fallimentare e la bancarotta fraudolenta in quanto, secondo i magistrati aretini, i vari dirigenti, negli anni, avrebbero distratto ingenti somme di denaro dalla Banca a vantaggio di imprese amorose. "I risparmiatori che si sono gia' rivolti a noi - conclude il presidente Migliorati - sono di Prato e provincia ma alcuni anche di Quarrata, Montale e Agliana. Altri ne stanno venendo e cio' e' un'ottima notizia perche' le azioni cumulative ci consentono di avere piu' peso e limitare al massimo i costi. C'è ancora tempo fino all’8 ottobre". Per informazioni telefonare al 3804640227





4 banche, le possibilità per i risparmiatori livornesi.


Livorno, 18.9.2017. "Per i possessori di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015, ossia Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara e Carichieti è finalmente operativa la possibilità di accedere all'arbitrato per ottenere il rimborso delle obbligazioni subordinate azzerate all'indomani della risoluzione.
Tutti coloro che non hanno potuto presentare istanza di rimborso forfettario, potranno ora aprire la procedura di arbitrato presentando apposita istanza all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Le istanze potranno essere presentate entro 4 mesi dalla data dell'11 luglio, ossia entro l'11 novembre 2017. Confconsumatori Livorno, anche in questo caso è pronta ad assistere tutti i risparmiatori coinvolti che vorranno presentare istanza di accesso alla procedura arbitrale.
Per ottenere il risarcimento sarà necessario dimostrare l'avvenuta violazione da parte delle quattro banche degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF al momento della sottoscrizione e del collocamento delle obbligazioni subordinate.
Potranno presentare l'istanza gli "investitori" che siano:
persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli e coltivatori diretti o i loro successori mortis causa;
il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado, che abbiamo acquisito il possesso delle obbligazioni subordinate a seguito di trasferimento inter vivos.
E' necessario che gli interessati non abbiano presentato la domanda di rimborso forfettario dell'80% e che non abbiano intrapreso una causa civile.
Permane la necessità che le obbligazioni siano state acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in Liquidazione che li ha emessi.
La camera arbitrale dovrà emettere la propria decisione, il "Lodo arbitrale" entro 120 giorni dall'assegnazione del Ricorso, termine che può essere prorogato per un massimo di 90 giorni in presenza di "particolari esigenze".
Ovviamente in alternativa all'arbitrato Confconsumatori Livorno ricorda, per tutti, la possibilità di aderire al Giudice ordinario per ottenere il risarcimento dei danni e, in questo caso, anche per ottenere la parte non rimborsata dal fondo interbancario.
Per informazioni è possibile contattare lo sportello di Livorno, in Corso Amedeo 58, telefonando al numero 0586 82.93.42





Banche Venete: che fare dopo il Decreto


Parma, 30 giugno 2017 - Alla luce del via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge 'Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa', span class="evidenz">Confconsumatori ha analizzato il Decreto dal punto di vista dei tantissimi azionisti e obbligazionisti subordinati che sperano di recuperare i propri risparmi.<
Nella dettagliata analisi (allegata) a cura dell'avvocato Antonio Pinto, disponibile anche sul sito www.confconsumatori.it, dopo alcune considerazioni preliminari in cui si traducono i contenuti del Decreto in termini di ricadute sui risparmiatori (consci che il quadro legislativo non è ancora definito), si individuano tre prospettive di "reazione".
"Il Decreto Legge - spiega Antonio Pinto nella sua analisi - è costruito in maniera tale da rendere concreto il rischio che le due banche in liquidazione coatta amministrativa, rimangano verosimilmente prive delle risorse necessarie per rispondere dei danni cagionati agli azionisti ed agli obbligazionisti subordinati azzerati.
Pertanto si propone la seguente reazione giuridica a questo decreto:
1) Promuovere un'unitaria azione giudiziale civile contro Banca d'Italia e Consob per negligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e per omesso tempestivo controllo;
2) Promuovere un'unitaria azione giudiziale civile contro Banca Intesa e la Società per la Gestione di Attività S.p.A., ovviamente chiedendo nel corso del giudizio, l'accertamento in via incidentale della incostituzionalità di talune norme del Decreto Legge per violazione degli artt. 24 e 47 della Costituzione. Se sarà dichiarata l'incostituzionalità, Intesa potrebbe essere chiamata a rispondere per l'illegittima vendita dei titoli fatta dalle banche venete e dalle loro controllate.
3) Fare istanza di ammissione al passivo della Veneto Banca e BPVI in liquidazione coatta amministrativa".
Nell'analisi di Pinto sono contenute altre considerazioni sul Decreto che non possono essere ignorate dai risparmiatori (tra cui le numerose agevolazioni e deroghe concesse a Intesa).
Alla luce di queste riflessioni la Presidente Mara Colla ha chiarito che: "Confconsumatori, insieme alle altre associazioni, promuoverà a breve proposte tecniche e di politica consumerista che saranno presentate al Ministero ed a Banca Intesa per salvaguardare le ragioni degli oltre 210 mila azionisti e obbligazionisti subordinati che hanno visto bruciare circa 11,2 miliardi di euro dei propri risparmi. I costi di tali proposte saranno di certo inferiori ai costi che deriverebbero dalla sfiducia generalizzata in un sistema finanziario che scarica i propri illeciti e le proprie negligenze ed inefficienze solo sui risparmiatori e sui dipendenti. Inoltre, Confconsumatori continuerà a tenere aggiornati i risparmiatori sull'evolversi della vicenda".
Analisi Decreto banche venete





Banche Venete: Intesa dialoghi con i consumatori


Parma, 23 giugno 2017 - Prendiamo atto della notizia trapelata sulla stampa di un concreto interessamento di Banca Intesa all'acquisto di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Riteniamo che Banca Intesa debba necessariamente aprire un tavolo di lavoro con le associazioni dei consumatori che rappresentano i piccoli azionisti delle Banche in dissesto e che hanno visto azzerati i titoli ed i propri risparmi.
Ricordiamo, infatti, a Banca Intesa che centinaia di associati alla Confconsumatori hanno già promosso azioni civili, nei Tribunali di Venezia, Bari, Grosseto e Prato, contestando le modalità di vendita delle azioni e numerose violazioni al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria.
Pertanto, se da un lato auspichiamo la fine della vicende delle banche venete, dall'altro lato riteniamo opportuno anche un intervento dell'acquirente per porre fine alle liti, ristorare gli azionisti e riportare fiducia nei mercati finanziari e nelle Banche. Confconsumatori, da sempre aperta al dialogo, attende soltanto la chiamata di Banca Intesa per un confronto concreto sulle posizioni dei singoli azionisti.





Bancarotta fraudolenta Etruria, tutto rinviato al 12.10.2017


Arezzo, 22.6.2017 - QUESTA MATTINA ALL'UDIENZA PRELIMINARE DINANZI AL GUP Dr. Borracci del TRIBUNALE DI AREZZO, si sono costituite circa 2000 parti civili. L'Associazione Confconsumatori si è costituita in proprio lamentando un danno diffuso in capo a tutti i risparmiatori italiani nonché per 153 associati. Si tratta di azionisti e titolari di obbligazioni subordinate; questi ultimi nonostante l'indennizzo forfettario lamentano sempre un danno economicamente apprezzabile. Circa 103 sono Toscani, dei quali 90 risiedono in Provincia di Grosseto. I restanti provengono da varie parti d'Italia tra cui, in particolare, oltre 25 risiedono in Emilia Romagna. I danni che chiedono ammontano complessivamente a circa 1,5 milioni di euro.
Questa mattina il GUP sia per la mole di costituzione che necessitano di esame da parte delle difese sia per la richiesta della Procura della Repubblica per altri 2 procedimenti di bancarotta che vedono imputati (in parte) gli stessi 21 odierni, ha rinviato al 12.10.2017.
Pertanto chi fosse interessato può ancora chiedere la costituzione di parte civile, entro la prossima udienza, rivolgendosi ai seguenti recapiti dedicati della Confconsumatori: toscana@confconsumatori.it; risparmio@confconsumatori.it; ovvero al numero 328,7958074.





Bancarotta fraudolenta Etruria: all'udienza di domani mattina la Confconsumatori si costituira' parte civile insieme a 160 associati


Firenze, 21.6.2017 - La Confconsumatori si costituirà parte civile nel processo che avvia domani ad Arezzo per bancarotta fraudolenta, nei confronti di 21 amministratori e dirigenti della Banca, accusati di aver distratto oltre 150 milioni di euro dalle casse della Banca.
Insieme all’associazione, che chiederà un danno morale proprio stante la gravità delle condotte che hanno minato il rapporto clienti/banca e turbato i mercati finanziari, si costituiranno 160 risparmiatori che sono soci della Confconsumatori.
Si tratta in primo luogo di azionisti che hanno visto azzerare il valore delle azioni in conseguenza del dissesto bancario ma anche di obbligazionisti subordinati; parte di questi sono stati parzialmente rimborsati dal Fondo interbancario ma l’indennizzo ricevuto ha attenuato il danno ma non del tutto eliminato la loro perdita patrimoniale. In aggiunta diversi obbligazionisti sono rimasti fuori dai benefici del fondo pubblico per gli stringenti requisiti soggettivi richiesti dalla legge.
Il conto che Confconsumatori presenterà agli indagati è di oltre 1,5 milioni di euro di perdite patrimoniale. La difesa dell’associazione e dei risparmiatori è affidata agli Avvocati Festelli, Marengo e Mastrota.





Prima sentenza contro Bpvi anche in Toscana


Firenze, 30 maggio 2017 - Dopo il Tribunale di Verona anche il Tribunale di Prato, con ordinanza decisoria del 9.5.2017, va a formare importante giurisprudenza in favore dei risparmiatori azionisti di Banca Popolare di Vicenza. Innanzitutto per il Tribunale di Prato, in ossequio anche alla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione pronunciata in un caso che aveva ad oggetto un associato confconsumatori, ha statuito la competenza del Giudice ordinario e non di quello del Tribunale delle Imprese, come dilatoriamente la BPVI eccepisce in tutti i processi.
Per il Giudice Unico del Tribunale di Prato, come da sempre sostiene la Confconsumatori, non è stato ben spiegato al risparmiatore la natura illiquida del titolo; ovvero le diciture standard apposte dalla Banca del tipo "operazione eseguita fuori mercato" "prodotto illiquido" e "operazione non adeguata per oggetto" sono solo formalità senza rilievo giuridico e non valgono ad adempiere agli obblighi informativi che gravano sull'intermediario finanziario (la Banca venditrice) che deve avvisare in maniera comprensibile, chiara e semplice il cliente che sta comprando un'azione di una Banca non quotata in borsa, quindi di diffice- se non impossibile- vendita.
Tra l'altro l'associazione sta seguendo a livello toscano centinaia di piccoli risparmiatori che hanno già avviato azioni giudiziarie dinanzi al Tribunale di Prato e quello di Grosseto.
Ovviamente Confconsumatori Toscana auspica che, senza attendere le lungaggini della giustizia civile, i nuovi amministratori (e la nuova proprietà) della BPVI intervengano spontaneamente a ristorare i propri clienti, così evitando che diventino anche ex clienti.





Bancarotta fraudolenta Banca Etruria: il 22.6.2017 udienza preliminare ad Arezzo


Grosseto, 24.5.2017 - Gli ex vertici e dirigenti della BPEL sono imputati di bancarotta fraudolenta della vecchia Banca dinanzi al Tribunale di Arezzo. Nella richiesta di rinvio a giudizio si legge di oltre 140 milioni di prestiti erogati in favore degli stessi amministratori, amici e prestanomi che hanno causato il dissesto della Banca; prestiti che secondo l'accusa avrebbero causato o concorso a causare il dissesto della Banca.
A questo punto Confconsumatori, stante la rilevanza del dissesto bancario e le modalità di gestione del dissesto che ha visto penalizzato azionisti e obbligazionisti subordinati, PROCEDERA' A COSTITUIRSI PARTE CIVILE DIRETTAMENTE NEL PROCESSO PENALE. Inoltre l'associazione INVITA tutti gli azionisti della banca fallita a volersi costituire parte civile, chiedendo così agli amministratori il conto delle loro azioni, per ottenere il risarcimento del danno subito che non è conseguente a "fluttuazioni" del mercato bensì alla condotta degli amministratori.br> Parimenti hanno titolo anche gli obbligazionisti subordinati i quali qualora abbiano avuto accesso all'indennizzo forfettario possono e devono agire per il recupero del 20% non rimborsato dal fondo interbancario.
Pertanto gli interessati potranno contattare in toscana le sedi territoriali della confconsumatori (i recapiti sono rinvenibili sul sito www.confconsumatoritoscana.it oppure www.confconsumatori.it) oppure a mezzo e mail agli indirizzi toscana@confconsumatori.it oppure risparmio@confconsumatori.it ovvero contattando la sede nazionale.
Per la toscana è possibile telefonare anche al numero 328,7958074. Quello che occorre per la costituzione in giudizio, sia per azionisti che per obbligazionisti subordinati, è l'ordine di acquisto del titolo e gli ultimi estratti del conto titoli relativi agli anni precedenti al dissesto





Banca Etruria, prorogato al 31 maggio il termine per l'indennizzo forfettario


Confconsumatori Toscana ricorda agli obbligazionisti subordinati di Banca Etruria che, con il decreto Mps, è stato prorogato fino al 31 maggio 2017 il termine per ottenere l'indennizzo forfettario dell'80% dal Fondo interbancario.
"Una delle novità del decreto Mps - fanno sapere da Confconsumatori - è la modifica del criterio patrimoniale, ovvero nei 100mila euro di patrimonio mobiliare esistente al 31 dicembre 2015 non va più considerato il costo d'acquisto delle subordinate stesse. Pertanto, per coloro che non hanno avuto ancora accesso all'indennizzo, è bene ricordare il termine del 31 maggio 2017". E' possibile presentare la domanda anche rivolgendosi a tutti gli sportelli della Confconsumatori in toscana (i recapiti sono sul sito internet www.confconsumatoritoscana.it). "E dopo la procedura di indennizzo statale che copre l'80% del costo d'acquisto dell'obbligazione - fanno sapere ancora da Confconsumatori Toscana - è plausibile e percorribile l'azione giudiziaria contro la nuova Banca Etruria che è subentrata nei contratti di amministrazione e custodia titoli della vecchia banca, nonché nei rapporti contrattuali di lavoro con i dipendenti della banca che hanno suggerito (anzi, caldeggiato) l'acquisto delle obbligazioni".





Prima sentenza contro Banca Popolare di Vicenza


Confconsumatori Prato saluta con molto favore la notizia della prima sentenza positiva contro Banca Popolare di Vicenza del tribunale di Verona. "Si tratta di un ottimo auspicio - fanno sapere dall'associazione - per le cause civili che i nostri soci hanno iniziato per ottenere il rimborso del denaro investito nelle azioni della banca. Abbiamo constatato che il tribunale di Verona ha accolto la domanda del risparmiatore sanzionando la banca per non aver rispettato gli obblighi informativi relativi al rischio di perdita del capitale collegato all'acquisto delle azioni della banca stessa". Il presidente di Confconsumatori Prato, Marco Migliorati, chiarisce: "Sono le stesse motivazioni con cui la nostra associazione ha portato Bpvi in tribunale per difendere i diritti degli azionisti truffati e quindi oggi siamo più ottimisti. Anzi, i nostri avvocati e periti hanno trovato molte altre motivazioni per ottenere successo". Confconsumatori ha preparato le prime cause civili collettive degli azionisti della banca. "Circa 20 azionisti della banca - dice Migliorati - difesi dal nostro esperto pool di legali guidato dall'avvocato Alessandro Fagni, hanno già fatto causa ma nelle prossime settimane la Confconsumatori assisterà in tribunale altre decine di soci".





Veneto Banca: "Notificata la prima citazione"


Parma, 10 gennaio 2017 - Confconsumatori ritiene irrisoria l'offerta di transazione che Veneto Banca ha proposto ai suoi soci e in data odierna ha notificato il primo atto di citazione con cui 10 azionisti di VB chiedono al Tribunale Civile la restituzione dell'intera somma versata per comprare le azioni della banca.
Ben 88 mila azionisti che detenevano un capitale di circa 5 miliardi di euro, hanno visto azzerare sostanzialmente il valore delle proprie azioni, fissato ad un prezzo di 0,10 centesimi per azione.
Mara Colla, Presidente di Confconsumatori, ritiene che: "La proposta di Veneto Banca appare irrisoria a fronte del pregiudizio economico subito dai risparmiatori; peraltro non riguarda nemmeno tutti i soci ma solo coloro che la Banca riterrà rientrare in determinate categorie, introducendo una discrezionalità di valutazione di cui non si conosce la fondatezza; inoltre la proposta è, ad oggi, condizionata all'accettazione di un numero di azioni che rappresentino l'80% del valore del capitale sociale che si intende risarcire, e tale condizione appare di difficile raggiungimento. Pur seguendo tanti azionisti, avevamo atteso che Veneto e Banca Popolare di Vicenza formalizzassero la loro proposta transattiva, perché confidavamo in un trattamento migliore, ma a questo punto riteniamo opportuno intraprendere la via giudiziale per la tutela dei nostri iscritti. Siamo pertanto disponibili a considerare nuove proposte migliorative, ma questa non ci appare davvero equa per i tanti clienti che avevano fatto affidamento sulla solidità patrimoniale della Banca".
"Le ragioni su cui si fonda l'azione giudiziale* - secondo l'avv. Antonio Pinto, legale di Confconsumatori e del primo gruppo di azionisti che ha notificato la citazione - sono tutte contenute nei tanti atti e documenti, emersi nel corso dello scorso anno, provenienti dalla BCE, Banca d'Italia, Consob, e dalla stessa banca, che a seguito del cambio di governance, nel 2015 ha dato trasparenza ad una serie di elementi prima ignoti, nonché dalle risultanze che sono state rese pubbliche, delle indagini, avviate dalla Procura di Roma".

*LE RAGIONI SU CUI SI FONDA L'AZIONE DI CONFCONSUMATORI Veneto Banca nel corso del 2015 è stata sottoposta a accertamenti ispettivi da parte della BCE che - con riferimento alle materie di propria competenza - ha rilevato criticità in merito, tra l'altro
· ai finanziamenti concessi alla clientela per la sottoscrizione di aumenti di capitale e per l'acquisto di azioni Veneto Banca,
· a possibili rischi legali e reputazionali determinati da carenze nella gestione delle operazioni aventi ad oggetto azioni Veneto Banca,
· al processo di stima del valore delle azioni dell'Emittente,
· ad una generale inadeguatezza del sistema di governance, negativamente influenzato dal debole ruolo del Consiglio di Amministrazione e
· ad una scarsa efficacia del sistema dei controlli interni nel suo complesso e del Collegio Sindacale.
Nel 2014 Veneto Banca, in seguito a una relazione ispettiva di Bankitalia del 2013, ha subìto una maxi-multa da 2,7 milioni comminata all'intero ex Cda nel 2014. In particolare, all'interno della Relazione gli ispettori di Banca d'Italia, rilevavano, tra l'altro, quale punto dolente nella gestione della banca, fra gli altri: la scarsa e dissimulata valutazione dei crediti, che venivano portati in bilancio in bonis, nonostante l'evidente inesigibilità e lo stato di insolvenza delle società cui facevano carico. Inoltre, Bankitalia ha rilevato e censurato anche la pratica dei finanziamenti dichiaratamente concessi in correlazione all'acquisto di azioni di Veneto Banca. In sostanza, le azioni di Veneto Banca, spesso, venivano vendute sia in concomitanza di mutui e fidi - in violazione dell'art. 2358 c.c..; oppure venivano vendute a clienti che non avevano un profilo di rischio medio-alto, necessario per l'adeguatezza dell'acquisto di titoli illiquidi come quelli di specie e, in talune ipotesi, alterando persino i profili Mifid, nel senso che anche soggetti privi di reale esperienza finanziaria venivano invece ivi descritti come grandi esperti e desiderosi di un rischio….alto!
Anche la Consob ha attivato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Veneto Banca e di taluni suoi esponenti aziendali, nell'ambito del quale l'Autorità ha rilevato il mancato rispetto di alcuni degli obblighi imposti agli intermediari in materia di valutazione dell'adeguatezza ed appropriatezza delle operazioni disposte dalla clientela; detto procedimento si è concluso con provvedimento notificato all'Emittente in data 4 febbraio 2013, che ha comminato una sanzione pecuniaria a carico di taluni esponenti aziendali dell'Emittente.
Inoltre, nel 2015 la Consob ha avviato una ulteriore visita ispettiva, all'esito delle quali ha notificato alla Banca di aver avviato cinque procedimenti sanzionatori, aventi ad oggetto, fra l'altro: irregolarità relative alla valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza delle operazioni disposte dalla clientela su azioni della Banca; violazione del dovere di comportarsi con diligenza e correttezza, con riferimento ai seguenti profili: diffuso coinvolgimento di Veneto Banca nelle operazioni di compravendita di azioni della stessa Banca, poste in essere fra privati; impiego di finanziamenti quale forma di pressione sui clienti per assicurare il buon esito dell'aumento del capitale 2014 e più in generale per favorire la condizione di liquidità delle azioni VB sul mercato secondario; utilizzo di strumenti commerciali destinati solo ad alcuni investitori, volti a promuovere la sottoscrizione o l'acquisto di azioni della Banca; carenze nel processo di esecuzione degli ordini di vendita disposti dalla clientela sulle azioni VB; carenze nel processo di determinazione del prezzo delle azioni della Banca.
Infine, la Procura di Roma sta indagando alcuni ex dirigenti di Veneto Banca, con riferimento ad accuse di "ostacolo all'attività di vigilanza" della Banca d'Italia e Consob, nonché di aggiotaggio, per condotte che potrebbero aver danneggiato i circa 88mila azionisti della Banca. Secondo l'ipotesi della Procura, alcuni dirigenti avrebbero tentato di nascondere la decurtazione economica del patrimonio cosiddetto di vigilanza indicando nelle segnalazioni periodiche a Banca d'Italia un patrimonio di vigilanza (principale parametro per la valutazione dell'istituto) superiore a quello effettivo. Infine, un'altra accusa che sarebbe rilevante per la causa che oggi viene introdotta, è che la Banca avrebbe diffuso "un valore dell'azione Veneto Banca non rispondente al vero" giudicata da Bankitalia avente "un price/book value (1,43) incoerente con il contesto economico attuale".






Obbligazioni Bpvi subordinate 2009-2016, rimborsi in arrivo


"Ai risparmiatori che possiedono, probabilmente inconsapevolmente, obbligazioni subordinate in scadenza a dicembre 2016 (obbligazioni 2009-2016) stanno arrivando a casa lettere della Banca Popolare di Vicenza. In sintesi la banca informa che alla scadenza i titoli verranno rimborsati". Ne dà notizia Confconsumatori Prato. "Si tratta di una buona notizia, se confermata. Invitiamo comunque - suggeriscono dall'associazione - a contattare la banca per avere la sicurezza di questo rimborso e di verificare in conto l'accredito relativo nei primi giorni non festivi di gennaio".
Confconsumatori è a disposizione dei risparmiatori: "Se vi vengono proposti nuovi investimenti - precisa Marco Migliorati, presidente provinciale di Confconsumatori Prato - prestate molta attenzione a ciò che firmate e se avete dei dubbi su ciò che vi viene offerto contattateci oppure fatevi versare il rimborso in conto corrente".
Confconsumatori Prato opera da tanti anni nel settore bancario e può dare una mano. "Non occorre firmare per ottenere il rimborso - conclude Migliorati -: se non vi fidate, la nostra associazione può contare su un pool di consulenti che possono aiutarvi".





Banca Etruria, c'è tempo fino al 3 gennaio 2017 per chiedere l'indennizzo al Fondo di solidarietà


Confconsumatori Toscana ricorda agli obbligazionisti subordinati di Banca Etruria che fino al 3 gennaio 2017 è possibile accedere al fondo di solidarietà istituito con la legge 115/2016, attraverso il quale ottenere un indennizzo dell'80% dell'investimento andato in fumo. Per l'accesso al fondo è necessario avere un reddito complessivo, nell'anno 2014, inferiore ai 35mila euro oppure, in alternativa, un patrimonio mobiliare (calcolato con i parametri Isee) inferiore ai 100mila euro, alla data del 31 dicembre 2015. "Ad oggi - fanno sapere da Confconsumatori Toscana - abbiamo inserito, per conto dei nostri associati toscani, 180 domande di accesso al fondo, un terzo delle quali ha già ricevuto soddisfazione con la liquidazione del parziale rimborso". Chi non ha ancora inoltrato la domanda può contattare le sedi toscane della Confconsumatori (i recapiti sono sul sito www.confconsumatoritoscana.it) oppure telefonare al numero 328.7958074.





Risparmi in fumo: come uscire dalla spirale della sfiducia


Roma, 27 ottobre 2016 - Si è tenuto questa mattina a Roma il convegno organizzato da Confconsumatori "Risparmi in fumo. Come uscire dalla spirale della sfiducia", presso la Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini" nella Sala degli Atti Parlamentari.

Risparmi in fumo
Roma, 27 ottobre 2016


I lavori sono stati avviati dal Sen. Enrico Buemi, che ha rivolto il saluto istituzionale ai presenti, esprimendo apprezzamento per l'attualità e per le proposte avanzate, assicurando il pieno sostegno per il loro accoglimento.
Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori ha presentato il lavoro svolto da Confconsumatori in oltre 10 anni di azioni giudiziarie al fianco dei risparmiatori traditi e ha introdotto le relazioni degli avvocati Marco Festelli e Luca Baj che hanno evidenziato i punti critici comuni ai vecchi e ai recenti scandali finanziari, soffermandosi in particolare su questi ultimi: l'abuso della fiducia dei risparmiatori, di norma non consapevoli dei contenuti dell'investimento; il depauperamento o la perdita dell'investimento; la mancanza di trasparenza sulla rischiosità dei titoli acquistati e sui costi, dichiarati e occulti, dei titoli stessi; l'inefficacia dei sistemi di controllo di Banca d'Italia e Consob.
L'intervento di Stefano Cattani, risparmiatore e titolare di quote di fondi immobiliari chiusi Olinda e Dinamico, ha prefigurato altri guai in arrivo per i piccoli risparmiatori titolari di quote degli stessi o di alcuni altri analoghi prodotti finanziari, illustrando le relative criticità regolamentari e gestionali.
Carlo Mazzola, Presidente di Norisk Analisi Finanziarie ha mostrato come la tutela del risparmio voluta dall'art. 47 della Costituzione sia stata di fatto vanificata dalla impreparazione, quando non dalla malafede, di chi ha proposto i prodotti finanziari, oltre che dall'insieme di alcuni eventi sfavorevoli. Ha illustrato alcune proposte operative per gli investitori, associate a un sistema sanzionatorio (economico e reputazionale) per gli intermediari.
Giustino Trincia, Responsabile Ufficio Rapporti con i consumatori ABI, ha concluso le relazioni introduttive portando i saluti dell'Associazione Bancaria Italiana, illustrando altresì i numerosi accordi concertati e sottoscritti da Associazioni dei Consumatori e ABI.
È seguita la Tavola rotonda, moderata dal dottor Gianfranco Ursino, giornalista de Il Sole 24 Ore, composta dall'On. Bruno Tabacci, Presidente della Commissione parlamentare per la Semplificazione, da Gian Franco Giannini Guazzugli, Vice Presidente dell'ANASF, da Andrea Marani, del Comitato normativo Finanza immobiliare di Assoimmobiliare e Antonio Pinto di Confconsumatori.
Al termine, è stato distribuito il documento di sintesi del convegno contente 10 proposte concrete rivolte alle Istituzioni competenti per uscire dalla "spirale della sfiducia" (VEDI documento seguente)


DOCUMENTO DI SINTESI CONCLUSIVO DEL CONVEGNO

I Dirigenti di Confconsumatori, consci delle responsabilità di cui sono investiti in quanto rappresentanti di cittadini privati del frutto del proprio lavoro, della dignità e della fiducia nel futuro e nelle Istituzioni rappresentative, non intendono limitare l'attività associativa alle azioni giudiziarie per la tutela legale dei risparmiatori e sottopongono le seguenti proposte alle Istituzioni competenti, con l'intento di discuterle, integrarle, migliorarle e attuarle:

1. AUTORITÀ PIÙ TEMPESTIVE - Autorità di controllo più tempestive e rigorose nell'accertamento e nell'intervento sulle gestioni anomale delle banche;
2. PROCURA PER I REATI FINANZIARI - Istituzione di una Procura speciale per i reati finanziari, analoga alla Procura nazionale Antimafia;
3. SANZIONI ADEGUATE - Sanzioni penali e risarcitorie chiare e rapide per dirigenti, professionisti e "controllori" che contribuiscano sia ai crack, sia alla perdita dei risparmi delle famiglie con modalità di vendita non appropriate, scorrette o non trasparenti, in conflitto di interesse, ecc. Le sanzioni devono comprendere l'inibizione all'esercizio della precedente professione, una volta scontata la pena;
4. SEMAFORO DEL RISCHIO - Prospetti informativi comprensibili, che includano una graduatoria (da 1 a 10; il cosiddetto semaforo del rischio o altro) della rischiosità dei titoli. In mancanza di una legge specifica, chiediamo che sia sperimentato volontariamente un "semaforo del rischio";
5. SOSPENSIONE DEI CREDITI - Applicazione vigorosa della legge 190/2014 (art. 1 comma 246) per consentire al debitore (impresa o famiglia-consumatore) di sospendere la corresponsione della sorte capitale del debito per tre anni. In questo modo il cliente disporrà automaticamente di maggiore liquidità e potrà evitare fallimenti, esecuzioni ecc.;
6. RINEGOZIAZIONE DEI DEBITI - Le banche divenute illiquide devono essere poste nella condizione di azzerare o ridurre i valori di obbligazioni o azioni (convertibili e/o subordinate) solo in presenza di contraddittorio nel momento della valutazione dei bilanci. La rinegoziazione dei debiti eviterà il contenzioso, salverà il cliente, azionisti compresi. Un'ipotesi di rinegoziazione potrebbe essere la cessione per 20 anni di obbligazioni pari all'importo del debito maturato, con interessi al tasso legale, garantiti dal Fondo interbancario. In tal modo si rifinanzierebbero le banche, con un giusto e lungo respiro, utile a recuperare redditività, a ridare credibilità al sistema creditizio e fiducia ai cittadini;
7. PROFILAZIONE ESTERNA - Attribuzione alle Associazioni dei Consumatori, oltre che a promotori indipendenti, del compito di profilazione, con un modello predefinito e concordato, sulla base della realtà storica del cittadino e non in base al prodotto proposto per l'acquisto
8. EDUCAZIONE FINANZIARIA - Educazione finanziaria rivolta ai cittadini. Così come è richiesta la patente per guidare un'auto, allo stesso modo deve essere formato e abilitato a compiere l'acquisto di un determinato prodotto finanziario. In caso contrario lo "schianto" è assicurato.
9. BANKITALIA AL MEF - La proprietà di Bankitalia non deve più essere delle banche ma deve essere del Ministero dell'Economia: il controllore non può esser di proprietà dei controllati.
10. DISTINZIONI TRA BANCHE - Separazione fra le banche commerciali normali e le banche d'affari, di investimenti, sulla scorta del Glass - Steagall Act: questo, per evitare che il fallimento dell'intermediario d'affari possa comportare altresì il fallimento della banca tradizionale: in questo modo, si impedisce, di fatto, che l'economia reale sia direttamente esposta al pericolo di eventi negativi prettamente finanziari. Dopo l'introduzione del "salvataggio interno" è una norma di civiltà; i correntisti non possono pagare le avventure finanziarie della banca.





Banca Etruria, come ottenere i 100 euro per i risparmiatori traditi


Confconsumatori Toscana ha siglato un protocollo d'intesa con le altre associazioni dei consumatori e la Regione Toscana per l'erogazione dei 100 euro di rimborso forfettario stabilito dall'ente per tutti i titolari di subordinate bancarie Etruria. "Per gli associati a Confconsumatori - fanno sapere dall'associazione di categoria - il rimborso sarà automatico, tramite la stessa associazione, già in possesso di tutti i dati. L'erogazione della somma, che dipende dalla Regione, dovrebbe avvenire entro aprile 2017. Nel frattempo, ormai dal mese di agosto, Confconsumatori ha invitato tutti i propri associati, anche quelli che hanno già proposto azioni risarcitorie in capo alla pseudo nuova banca, di chiedere l'indennizzo forfettario tramite il Fondo di solidarietà". Le domanda già proposte tramite Confconsumatori, in tutta la Toscana, sono un centinaio. E l'associazione sta fissando per tutti gli interessati degli appuntamenti per l'invio via web della domanda di rimborso. "Ricordiamo - spiegano - che le condizioni per l'accesso al fondo sono un reddito complessivo, nell'anno 2014, non superiore a 35 mila euro o, in alternativa, un patrimonio mobiliare non superiore a 100mila euro da calcolarsi secondo i parametri Isee) al 31 dicembre 2015. Per chi comunque accede al Fondo - concludono da Confconsumatori - la perdita del 20% potrà comunque essere fatta valere con apposita azione risarcitoria nei confronti della nuova banca". Per tutte le informazioni è possibile chiamare il numero 328.7958074.





Banca Popolare di Vicenza e Banca Veneto, al via le cause a Grosseto


Mediazione fallita, in tribunale a dicembre. Confconsumatori di Grosseto sta già assistendo 16 risparmiatori grossetani che hanno visto andare in fumo le loro azioni di Banca Popolare di Vicenza: si tratta di risparmiatori che hanno acquistato azioni da un minimo di 6.250 fino a circa 80mila euro. Fallito il tentativo di mediazione, 6 azionisti hanno deciso di procedere con le cause civili convenendo in giudizio la Banca Popolare di Vicenza per vedere dichiarata nulla o annullabile la vendita di strumenti finanziari ad altissimo rischio, non quotati su alcun mercato, come le azioni della banca. "Si tratta in realtà - fanno sapere da Confconsumatori Grosseto - di azioni il cui valore era irreale, gonfiato dal vecchio Cda della banca stessa, tanto che nel giro di pochi mesi sono scese da 62,50 euro ciascuna a 10 centesimi. Strumenti particolari che, non essendo quotati, non potevano e non possono essere ceduti a terzi (e comunque sempre con l'autorizzazione della banca stessa), non avendo mai avuto un mercato". Oltre al danno, la beffa: "Tre dei sei risparmiatori, pensando di acquistare le azioni a rate - spiegano ancora da Confconsumatori Grosseto - si sono visti rifilare un prestito dalla stessa banca. Prestito del quale ora chiedono la nullità e l'annullamento perché, come per la vicenda 4you di Mps, la Cassazione ha statuito che il contratto di mutuo finalizzato alla vendita di strumenti finanziari della stessa banca mutuante non merita tutela da parte dell'ordinamento giuridico ed è quindi nullo".
La prima udienza dinanzi al Tribunale di Grosseto è fissata per il 19 dicembre 2016. Altri azionisti grossetani possono rivolgersi alla Confconsumatori di Grosseto per avere tutela, chiamando il numero 0564.410680.





Bpvi, fallito il tentativo di mediazione: "Ora si va in tribunale"


E' fallito il tentativo di mediazione tenuto oggi (giovedì 23 giugno) dinanzi all'organismo di conciliazione e arbitrato alla Camera di commercio di Grosseto tra la Banca Popolare di Vicenza e sei risparmiatori grossetani, assistiti da Confconsumatori, che avevano acquistato un pacchetto di azioni dell'istituto bancario. Azioni il cui valore era di 62,50 euro ciascuna al momento dell'acquisto, sceso poi a 10 centesimi. La banca non ha presentato ai sei azionisti grossetani, ognuno dei quali titolare di un pacchetto minimo di 100 titoli acquistato a 6.250 euro, alcuna offerta economica. "La banca è comparsa a mezzo Skype tramite suoi funzionari - dice l'avvocato Marco Festelli di Confconsumatori - e ha ritenuto che il comportamento tenuto nella vendita delle azioni fosse corretto: di conseguenza non ha offerto alcun ristoro economico ai sei risparmiatori grossetani. A questo punto Confconsumatori, stanti le palesi ipotesi di nullità dei contratti di mutuo per violazione delle norme del Testo unico sull'intermediazione finanziaria, suggerisce a tutti i titolari delle azioni di ricorrere all'autorità giudiziaria".
In Toscana si contano almeno undicimila azionisti di Banca popolare di Vicenza, con un pacchetto minimo di almeno 6.250 euro, e Confconsumatori Grosseto sta già assistendo nove risparmiatori grossetani indotti a comprare azioni per ottenere condizioni più favorevoli su altre operazioni bancarie. Si erano rivolti alla banca per chiedere un mutuo e sono stati indotti a diventarne soci. Non solo: a chi non aveva il denaro necessario ad acquistare quelle azioni è stato proposto un mutuo al tasso agevolato dell'1% annuo e oggi gli stessi azionisti continuano a pagare rate per titoli che valgono zero e sono invendibili. La banca, infatti, aveva tentato di quotarsi in Borsa ma il mercato ha bocciato l'operazione e il fallimento di Bpvi è stato evitato solo grazie all'intervento del Fondo Atlante: la conseguenza, però, è stata il crollo del valore dei titoli azionari. La Corte di Cassazione, con la sentenza 19559 del 30 settembre 2015, ha decretato la nullità dei mutui erogati dalla banca con l'unica finalità di cedere prodotti finanziari propri. E ora della vicenda si occuperà l'autorità giudiziaria.





Banca Popolare di Vicenza, via ai procedimenti di mediazione


Il crollo delle azioni di Banca Popolare di Vicenza ha fatto vittime anche in Maremma. E Confconsumatori Grosseto sta già assistendo 9 risparmiatori grossetani, in gran parte anziani, che hanno visto andare in fumo le azioni Bpvi: si tratta di risparmiatori che hanno acquistato da un minimo di 6.250 euro di azioni fino a circa 80mila euro. In totale, investimenti per circa 116mila euro. Nessuno di questi era un investitore: sono stati indotti a comprare azioni per ottenere condizioni più favorevoli su altre operazioni bancarie. Si erano rivolti alla banca per chiedere un mutuo o per garantire l'acquisto della prima casa dei figli.
"Molti di questi - dicono Marco Festelli e Roberto Alessi di Confconsumatori - non avevano alcuna intenzione di investire in azioni della banca: si erano rivolti all'istituto bancario per chiedere un finanziamento e, cedendo alle lusinghe dei dipendenti della stessa banca, ne sono diventati soci acquistando un pacchetto di un minimo di 100 azioni a 62,50 euro ciascuna. Azioni che adesso, a distanza di circa un anno, si sono deprezzate fino ad arrivare a valere 10 centesimi ciascuna. La banca aveva tentato di quotarsi in Borsa ma il mercato ha bocciato l'operazione: Bpvi ha evitato il fallimento solo grazie all'intervento del Fondo Atlante, ma la conseguenza è stata appunto il crollo del valore dei titoli azionari".
Un valore, in pratica, azzerato. Si tratta di titoli non quotati sul mercato, la cui valutazione è rimessa al Cda della banca. Sono ed erano, quindi, titoli praticamente invendibili e assolutamente sbagliati come investimento finanziario. Molto più di una beffa: molti di quei risparmiatori, infatti, non avendo la disponibilità della somma minima necessaria per acquistare quelle azioni, cioè 6.250 euro, si sono visti rifilare un mutuo al tasso agevolato dell'1% annuo e oggi continuano a pagare rate per titoli che non valgono 6.250 euro bensì solo 10 centesimi. E in diversi casi il mutuo erogato per la prima casa è stata maggiorato della somma occorrente a coprire il costo delle azioni.
In pratica la banca proponeva operazioni ad hoc per finanziare l'acquisto delle azioni. "Per fortuna, in mancanza di qualsiasi intervento degli organi istituzionali di controllo, come la Consob e la Banca d'Italia - spiegano ancora Festelli e Alessi - la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 19559 del 30 settembre 2015 ha decretato la nullità dei mutui erogati dalla banca con l'unica finalità di cedere prodotti finanziari propri, men che mai quando il rendimento è incerto o ignoto. E il 23 giugno si terranno i primi 6 procedimenti di mediazione contro la Banca Popolare di Vicenza dinanzi all'organismo di conciliazione e arbitrato in Camera di commercio. Se la mediazione andrà a buon fine ci potrebbe essere un'offerta economica della banca, altrimenti procederemo con un'azione civile al tribunale di Grosseto. E confidiamo che Bpvi non voglia affrontare una serie interminabile di giudizi civili". In Toscana si contano almeno undicimila azionisti di Banca popolare di Vicenza, con un pacchetto minimo di 6.250 euro.

Festelli - Alessi
Festelli e Alessi





Azionisti grossetani di Banca Popolare di Vicenza, via alla mediazione


A fine 2014 le azioni di Banca Popolare di Vicenza venivano vendute a 62,50 euro l'una, in base a una valutazione patrimoniale fatta dagli stessi organi dell'istituto bancario, mentre ora quelle stesse azioni valgono 10 centesimi. Conseguenza del naufragio della quotazione in borsa della banca, che vede attualmente quasi per intero il proprio capitale sociale in mano al Fondo Atlante, che ha provveduto a un aumento di capitale pari al 99,33. Perdipiù il valore di 0,10 euro di ogni singola azione è puramente simbolico perché, non essendo quotate, la loro vendita pare difficilmente praticabile. Ed ecco che agli azionisti di Banca Popolare di Vicenza, quasi sempre costretti o invitati a sottoscrivere almeno 100 azioni per accedere a finanziamenti bancari o mutui, non resta che agire in giudizio. Azionisti tra i quali ci sono anche tanti maremmani, che hanno visto sfumare il proprio capitale.
Confconsumatori di Grosseto attualmente assiste 5 soci grossetani della banca e ha convenuto Banca Popolare di Vicenza dinanzi al mediatore che la Camera arbitrale e di conciliazione della Camera di commercio designerà nei prossimi giorni: se il procedimento di mediazione non andrà a buon fine, la questione approderà dinanzi al Tribunale di Grosseto.
"Tra i 5 azionisti - spiegano da Confconsumatori - due, non avendo liquidità necessaria, si sono visti concedere un prestito a tasso agevolato finalizzato esclusivamente all'acquisto delle azioni della stessa banca mutuante. Contratti che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte sono da considerarsi nulli, perché alle banche è vietato erogare mutui per la vendita di azioni proprie. Per gli altri invece si tratta di un investimento che la banca non doveva suggerire e non doveva eseguire perché inappropriato e inadeguato alla clientela, trattandosi di azioni non quotate e ad altissimo rischio di perdita". Una situazione che riguarda, con tutta probabilità, molti altri risparmiatori maremmani: gli interessati possono chiamare il numero 328.7958074 per esporre il loro caso e discutere, eventualmente, la strategia da seguire.





Riflessioni di Confconsumatori sul d.l. 59/2016 ovvero sul fondo di solidarieta' per i titolari di subordinate delle 4 banche fallite. Effetti pratici sul contenzioso con le nuove banche.


Requisiti d'accesso al fondo di solidarietà

Per l'accesso al fondo di solidarietà con erogazione diretta le condizioni sono le seguenti:
1) Aver acquistato i titoli prima del 12.6.2014;
2) Avere, nell'anno 2015 (quindi alla data del 31.12.2015) un reddito lordo ai fini irpef non superiore ad euro 35.000,00 OPPURE avere un patrimonio mobiliare di proprietà (sempre alla data del 31.12.2015) non superiore ad euro 100.000,00.
I parametri di reddito e patrimonio sono alternativi BASTA CHE SUSSISTA uno dei due parametri.
Per il reddito lordo occorrerà presentare la dichiarazione di redditi (unico o modello 730 al più presto, diciamo entro Giugno 2016) e non vi sono particolari problemi.
Per la quantificazione del patrimonio mobiliare ovvero dei soldi liquidi, investimenti finanziari ed altro (su tutte le banche non solo su quelle fallite) la cosa è più complessa. Il patrimonio va calcolato secondo i criteri e le istruzioni che si utilizzano per la DSU ovvero dichiarazione sostitutiva unica che è l'evoluzione dell'Isee e va MAGGIORATO DEL VALORE DELLE SUBORDINATE AZZERATE CIOE' DEL COSTO D'ACQUISTO DELLE SUBORDINATE (AL NETTO DI COMMISSIONE BANCARIE).
Ad esempio chi avrà acquistato già oltre 100 mila euro di subordinate bancarie non potrà vantare questo parametro. Dunque se si supera il limite di reddito di 35 mila euro, si suggerisce che il risparmiatore provveda a calcolare il valore del patrimonio mobiliare con i parametri SOMMANDO tutte le somme detenute nelle Banche, a qualsiasi titolo, alla data del 31.12.2015.

TERMINI PER L'INVIO DELLE DOMANDE:
L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
SI CONSIGLIA A TUTTI DI ATTENDERE LA CONVERSIONE PERCHE' IL DECRETO POTREBBE ESSERE MODIFICATO.

DOVE E COSA INVIARE:
L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario e' indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati:
a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale;
b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantita', del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.

L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti:
a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
c) attestazione degli ordini eseguiti;
d) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati (TALE CONDIZIONE E' SICURAMENTE ASSURDA ED INCONCEPIBILE perché i crediti non sono ammessi al passivo, ma basterà inviare una lettera al commissario liquidatore delle 4 banche).
e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

COSA RIMBORSA IL FONDO:
L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di:
a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria piu' vicina.
Pochi problemi sorgono per coloro i quali hanno acquistato subordinate nel 2013. Coloro invece che hanno acquistato, ad esempio le subordinate nel 2006, vedranno il proprio indennizzo fortemente RIDOTTO (a spanne dall'80 al 60 percento).

CHIEDERE IL 100%, acquisti successivi al 12.6.2014 e persone senza requisiti economici
Per chiedere il 100% è possibile procedere con gli arbitrati a norma dei commi 857 e seguenti dell'articolo 1 legge 208/2015. Confconsumatori è assolutamente contraria agli arbitrati statali (per i quali tra l'altro il termine per la normativa di attuazione è slittata al 30.6.2016) perché trattasi di norma non costituzionale essendo vietato l'arbitrato obbligatorio, non essendo chiara la controparte dell'arbitrato (vecchia o nuova Banca) e non essendo garantita l'imparzialità dell'arbitro e la procedura contenziosa da seguire.
Tale norma tuttavia non esclude (almeno così pare di capire) l'iniziativa risarcitoria dell'investitore, visto che al comma 860 precisa che "resta salvo il diritto al risarcimento del danno" tanto che "il fondo di solidarietà è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nei limiti dell'ammontare della prestazione corrisposta".
Si parlava nella fase di attuazione della norma sugli arbitrati di una possibile rinuncia obbligatoria ad altre azioni che poteva e può essere introdotta con i decreti attuativi.
Tuttavia pare dubbio che l'atto amministrativo possa introdurre una limitazione che la legge non prevede.
Anche per coloro i quali non hanno i requisiti reddituali e patrimoniali ovvero hanno acquistato i titoli dopo il 12.6.2014 è possibile accedere all'arbitrato (procedura non consigliata da Confconsumatori).
Sempre possibile iniziare una causa civile contro la Nuova Banca ovvero proseguire una causa già avviata.

EFFETTI CONCRETI SULLE CAUSE GIA' PENDENTI CONTRO LE NUOVE BANCHE L'accesso al Fondo di solidarietà per l'indenizzo forfettario (80%) non parla di preclusioni sul risarcimento del danno patito (risarcimento che non è limitato al capitale investito ma anche alla mancata percezione delle cedole). Dunque si consiglia, ad oggi, con questo testo normativo di accedere per chi ha fatto la causa all'indennizzo forfettario (80%). Ovviamente la percezione materiale dell'indennizzo comporterà la riduzione della domanda giudiziale in quanto la causa sarà proseguita per il 20% residuo di danno oltre alla mancata percezione delle cedole.

COSA DEVONO FARE, OGGI, GLI ASSOCIATI CONFCONSUMATORI
Si suggerisce di attendere la conversione in legge che deve avvenire entro il 2.7.2016. All'esito della conversione scatterà il termine di 120 giorni.
Nel frattempo si suggerisce a tutti gli interessati di presentare, diciamo entro fine giugno, la dichiarazione dei redditi per l'anno 2015. Se la persona supera i 35 mila euro si consiglia di preparare un elenco dei propri risparmi giacenti nelle banche al 31.12.2015, chiedendo per i conti correnti e similari non solo il saldo al 31.12.2015 ma anche la giacenza media. Attenzione concorrono nell'ISEE, quindi anche ai nostri fini, anche le somme giacenti su carte pre-pagate, polizze assicurative, fondi comuni, libretti bancari o postali, certificati di deposito.
Si consiglia di prendere (anche con calma) contatto con lo sportello Confconsumatori di riferimento (cioè che assiste l'associato nella vicenda) per verificare la presenza dei documenti contrattuali e di acquisto.

PROBLEMATICHE OPERATIVE
La formulazione del D.L. non consente di capire cosa succede per i rapporti co-intestati. Ovvero se ogni singolo co-intestatario può fare domanda per la propria quota parte indicando i suoi propri redditi e/o patrimoni mobiliari. Oppure se l'investitore è da considerarsi unico quindi con sommatoria di redditi e/o patrimoni. Sarebbe utile che in sede di conversione la questione venga risolta.

A cura di Marco Festelli (Confconsumatori Toscana)





BPVI titoli azzerati, l'unica alternativa è la causa


Parma, 3 maggio 2016 - Borsa italiana non ha approvato la quotazione in Borsa della Popolare di Vicenza. Mara Colla, presidente di Confconsumatori, all'indomani della mancata quotazione commenta: "Il buon esito dell'aumento di capitale della BPVI, sottoscritto essenzialmente dal Fondo Atlante garantisce la salvezza della banca e dei suoi correntisti ed obbligazionisti. Il fallimento del tentativo di quotazione in Borsa della BPVI, invece, ha come conseguenza diretta che le azioni detenute dai circa 117.000 azionisti ormai non hanno purtroppo più alcun valore. A questo punto, l'unica alternativa per gli azionisti, rispetto alla perdita totale del capitale investito è avviare il tentativo di conciliazione obbligatorio, per poi poter introdurre la causa, laddove la banca non ritenga di voler conciliare".
Confconsumatori ritiene ormai indispensabile chiedere ai Tribunali civili di accertare l'invalidità dei contratti di acquisto sottoscritti dai risparmiatori, per le seguenti ragioni: il valore delle azioni negli scorsi anni è stato dolosamente gonfiato; agli azionisti sono stati presentati bilanci che non riflettevano il reale valore del patrimonio netto della banca; le modalità di collocamento in taluni casi hanno violato norme inderogabili del TUB, perché sono state vendute azioni a risparmiatori con un profilo di rischio non coerente; in altri casi le azioni sono state venduta in concomitanza con la concessioni di prestiti e mutui; in altri casi vi sono stati vizi formali negli adempimenti obbligatori a cui la banca era tenuta.
Secondo l'avv. Antonio Pinto, legale di Confconsumatori: "I numeri del bilancio approvato lo scorso 26 marzo, i risultati delle ispezioni condotte dalle autorità di vigilanza, l'esposto penale presentato dall'attuale management della Banca sulle vicende della passata gestione, sono alcuni degli elementi oggettivi che confermano la bontà delle tesi sostenute da Confconsumatori".
Per informazioni sulle iniziative intraprese da Confconsumatori a tutela degli azionisti BPVI è possibile visitare l'area dedicata del sito e compilare il modulo online per ricevere informazioni; oppure rivolgersi alle sedi territoriali o all'indirizzo email risparmio@confconsumatori.it.





Azione di responsabilità delle nuove banche contro i vecchi amministratori? SONO VERAMENTE NUOVE LE BANCHE?


Parma - Grosseto, 15 aprile 2016. - È notizia di questi giorni l'annuncio del Presidente delle 4 nuove Banche di aver intrapreso azione di responsabilità contro i precedenti vertici delle 4 Banche fallite. L'azione si aggiunge a quella annunciata dal commissario liquidatore delle 4 vecchie Banche. Non si capisce pertanto a chi e quante volte i danni saranno risarciti.
Sinceramente la trovata del Presidente Nicastro è singolare o meglio, corrobora le tesi di Confconsumatori secondo la quale le Banche non sono nuove, e pertanto devono risarcire gli obbligazionisti subordinati.
In realtà è sempre più convincente l'ipotesi che la finzione giuridica dell'ente ponte sia veramente tale (si richiama anche la questione dei crediti di imposta lamentati da Nicastro).
Il Presidente Nicastro non può pensare, ma non può pensarlo nessuna persona in buona fede, che la cessione d'azienda abbia potuto trasferire i crediti risarcitori nei confronti degli ex amministratori e non anche i debiti dovuti ai comportamenti illegittimi di ex amministratori e dipendenti che hanno "appioppato" ad ignari ed inesperti risparmiatori titoli bancari ad alto rischio contro le subordinate.
In questa situazione invitiamo il Presidente Nicastro a dire chiaramente se intende proseguire con questa linea "leonina", secondo la quale le sue Banche prendono i crediti ma lasciano i debiti e soprattutto i risarcimenti dei danni, oppure se intende accettare l'obbligo di risarcire le vendite di bond subordinati fatte in violazione delle norme del TUIF.
In questa situazione Confconsumatori non intende partecipare ad alcun incontro convocato da Nicastro il 20 c.m. per confrontarsi con le nuove/vecchie Banche su documenti ed intenti fumosi e generici.
In sostanza Confconsumatori chiede che Nicastro accetti la propria legittimazione passiva e successivamente si metta a sedere per determinare, insieme alle associazioni di consumatori, uno strumento deflattivo delle controversie. In difetto temiamo che le pseudo nuove aziende, col comportamento irrazionale che stanno tenendo, raccoglieranno il record del numero di cause civili nel paese da parte dei migliaia di obbligazionisti che stanno proponendo le azioni civili.
Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 328/7958074.





Caso Etruria: costituiti 140 risparmiatori


Arezzo, 13.4.2016 - Questa mattina ad Arezzo si è tenuta la seconda udienza preliminare del primo filo dell'inchiesta sul caso Banca Etruria, quello per ostacolo alla vigilanza. Confconsumatori ha costituito come parte civile ben 140 risparmiatori, tra titolari di obbligazioni subordinate e azioni. Di questi 120 sono toscani, altri provengono da diverse parti d'Italia. Il controvalore dei titoli bruciati di cui si chiede la restituzione è di 4 milioni di euro.
Per costituirsi parte civile nel processo c'è ancora tempo fino al prossimo 4 maggio. Si invitano gli interessati a prendere contatti con le sedi territoriali dell'associazione o con la sede nazionale compilando il modulo sul sito www.confconsumatori.it. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 328/7958074.





Prosegue la costituzione di parte civile degli associati alla Confconsumatori nel primo processo Etruria


Arezzo, 8.4.2016 - Con gli atti oggi depositati la Confconsumatori ha provveduto così a chiedere la costituzione di parte civile per complessivi 130 investitori della Banca Etruria.
Di questi 130, ben 120 abitano in Toscana.
Sempre su 130 danneggiati ben 115 hanno acquistato i titoli direttamente nelle filiali della Banca Etruria, essendo clienti pluriennali ed affezionati.
Si tratta di titolari di obbligazionisti subordinati e azionisti che chiedono, complessivamente, un ristoro di circa 3,5 milioni di euro; la maggior parte di questi ovviamente in obbligazioni subordinate azzerate dallo stato di insolvenza della Banca.
Quasi tutti i danneggiati (almeno 100 su 130) hanno acquistato i loro titoli, sia subordinate che azioni (visto l'aumento di capitale sociale contestato dalla Procura della Repubblica nel capo di imputazione) nel corso dell'anno 2013 confidando che la Banca, con quelle emissioni, avrebbe sanato la propria posizione patrimoniale.
Confconsumatori non esclude nel corso del procedimento penale, se i propri associati saranno ammessi, di coinvolgere (chiedendone la chiamata) la vecchia Banca in liquidazione coatta amministrativa che deve risarcire, eventualmente, i danni causati dalla condotta dei propri vertici in capo agli azionisti ed ai titolari di strumenti patrimoniali.
Ovviamente Confconsumatori prosegue con le proprie azioni anche giudiziarie tanto da promuovere prossimamente altra importante causa civile, con numerosi investitori frodati, dinanzi al Tribunale di Livorno nei confronti della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio che, quale acquirente dell'azienda bancaria, deve rispondere per gli errori e le inadempienza commesse nella vendita (intermediazione finanziaria) dei propri titoli, nonché della condotta dei propri dipendenti che hanno raccomandato gli investimenti, così da risarcire i danni arrecati agli obbligazionisti subordinati.





La Confconsumatori ricorda che è ancora possibile tentare la costituzione di parte civile nel processo conto i vertici di Banca Etruria


Grosseto, 24.3.2016 - La Federazione Toscana della Confconsumatori, ricorda che entro la prossima udienza del 13.4.2016 è ancora possibile tentare la costituzione di parte civile nel primo processo che vede indagati i vertici di Etruria per ostacolo ed intralcio agli organi di vigilanza. Gli obbligazionisti subordinati ma soprattutto gli azionisti potranno, se ammessi alla costituzione di parte civile, chiedere il risarcimento del proprio danno patrimoniale subito. Gli interessati potranno rivolgersi alla sede Confconsumatori della Toscana, i cui recapiti sono reperibili sul sito www.confconsumatoritoscana.it. Si ricorda che anche per Arezzo è operativo il punto di assistenza in Via della Fonte Veneziana 10 presso l'Avv. Antonio Mastrota telefono n. 0575/080272 cell. 3392894148. Per contatti a mezzo e mail è possibile rivolgersi all'indirizzo toscana@confconsumatori.it





Proseguono le cause contro Nuova Banca Etruria


Grosseto, 11.3.2016 - Dopo la prima causa con 103 obbligazionisti subordinati la Confconsumatori di Grosseto, tramite i suoi legali, ha notificato un secondo atto di citazione, in data 7.3.2016, alla NUOVA BANCA ETRURIA. La prima udienza è fissata per l'11.7.2016 dinanzi al Tribunale di Grosseto.
Si tratta di 10 obbligazionisti subordinati (tutti pensionati) che pretendono un risarcimento del danno per circa 153.000,00 euro; danni conseguenti alle chiare violazioni commesse nell'esecuzione dei contratti bancari di consulenza, amministrazione, custodia titoli e servizi di investimento.
Contratti che, come è noto, sono stati incorporati e trasferiti, con la cessione dell'azienda bancaria, alla Nuova Banca. Proseguono dunque le azioni a tutela dei risparmiatori e clienti della Nuova Banca, nonostante che questa tenti in tutti i modi di far perdere tempo ai propri clienti o ex clienti, ritardando la consegna della documentazione che le viene richiesta.





Avviato il primo processo ai vertici di Banca Etruria per ostacolo agli organi di vigilanza, Confconsumatori chiede di costituirsi parte civile.C'e' ancora tempo sino alla prossima udienza del 13.4.2016


Grosseto, 10.3.2016 - All'udienza preliminare di questa mattina, dinanzi al Tribunale di Arezzo (G.U.P. Dr.ssa Lo Prete) conto l'ex presidente, l'ex direttore generale e l'ex dirigente del settore crediti della Banca Etruria (per intralcio ed ostacolo agli organi di vigilanza ex articolo 2638 c.c.) Confconsumatori, insieme ad un proprio associato titolare di obbligazioni subordinate ed un associato titolare di azioni, ha chiesto (con gli avvocati Marco Festelli e Mario Marengo di Grosseto) di essere ammessa parte civile così chiedendo al Giudice di discostarsi dalla giurisprudenza prevalente, che vede riconoscere solo la Banca d'Italia come parte civile, e di riconoscere che la tardata od omessa svalutazione dei crediti della Banca che ha comportato l'autorizzazione di Bankitalia all'aumento di capitale sociale per 100 milioni (completato nell'anno 2013)ma ha danneggiato patrimonialmente gli azioni e obbligazionisti subordinati, in modo diretto ed immediato. Sorprendente è stata l'opposizione del legale interno di Banca d'Italia che ha chiesto non ammettersi le altre parti civili (segno evidente di difficoltà dell'ente e sintomo dell'assenza di una cultura della trasparenza).
Molto più sorprendente è stato l'intervento del Procuratore Capo di Arezzo che ammettendo come gli investitori sono i reali danneggiati dalle condotte degli ex amministratori e che la legge consente la costituzione di parte civile anche ai soggetti danneggiati (oltre che offesi dalla violazione della norma) si è associato alla richiesta di vedere riconosciuta la presenza (quindi l'azione civile per danni) di azioni, obbligazionisti subordinati e della Confconsumatori.
Pertanto si invitano gli interessati a prendere contatti con le sedi territoriali dell'associazione o con la sede nazionale per procedere con la richiesta di costituzione di parte civile che potrà essere svolta entro il prossimo 13.4.2016.





Il 10.3.2016 i vertici di Banca Etruria a processo per ostacolo agli organi di vigilanza, Confconsumatori tentera' la costituzione di parte civile


Grosseto, 2.3.2016 - Il 10 marzo si terrà l'udienza preliminare, dinanzi al Tribunale di Arezzo, che vede imputati il Presidente, il Direttore Generale ed il Direttore centrale dell'area rischi della fallita Banca Etruria.
L'accusa è intralcio ed ostacolo all'organo di vigilanza, Banca d'Italia, per avere
a. "omesso di comunicare, con riferimento all'operazione di dismissione immobiliare denominata Palazzo della Fonte, fatti e circostanze determinanti per la precisa valutazione dell'esistenza della clausola true sale (cioè della effettività della cessione) per l'iscrizione della plusvalenza generata dall'operazione nel bilancio di esercizio dell'anno 2012".
b. "fornito una non corretta ed aggiornata rappresentazione circa la reale situazione patrimoniale ed economica BPEL concretizzatasi in ritardi nella revisione del processo creditizio, allo scopo di non consentire l'esatta percezione della scadente qualità del portafoglio crediti stante la presenza notevole di partite anomale". Segnatamente "….aver ritardato la determinazione delle rettifiche forfettarie degli incagli e della svalutazione delle sofferenze …e quindi la classificazione delle posizioni affidate, soprattutto nei riguardi di imprese che avevano, nel tempo, manifestato un progressivo deterioramento……con conseguente dilazione nella valutazione, in senso peggiorativo, della qualità del credito e conseguente l'incidenza sulla valutazione, da parte dell'organo di vigilanza, dell'adeguatezza dell'importo deliberato in data 11.11.2012 per l'aumento di capitale di euro 100 milioni, rispetto all'effettiva situazione patrimoniale dell'istituto bancario".
La Confconsumatori è a conoscenza della negativa giurisprudenza, per azionisti ed obbligazionisti, relativa all'articolo 2628 c.c. secondo la quale l'unica parte offesa dal delitto è proprio la Banca d'Italia.
Tuttavia tenterà di sovvertire la giurisprudenza consolidata tentando sia in proprio che per un'azionista ed un'obbligazionista subordinato (di Grosseto) di provare che la ritardata svalutazione dei crediti sofferenti ha creato un indubbio turbamento del regolare e trasparente andamento del mercato mobiliare, che passa attraverso la vigilanza di Banca d'Italia, così determinando in modo illecito azionisti ed obbligazionisti subordinati ad acquistare titoli sulla base di una falsa rappresentazione del patrimonio della Banca e dei suoi titoli.





Nuova Banca Etruria: a rilento la consegna dei documenti agli obbligazionisti e agli azionisti che ne fanno richiesta


Grosseto, 23.2.2016 - Alla Confconsumatori di Grosseto risulta un grave e colpevole ritardo, da parte delle agenzie di Nuova Banca Etruria, nella consegna della documentazione contrattuale che gli obbligazionisti subordinati e azionisti chiedono per l'esercizio dei loro diritti.
Riteniamo che il ritardo non sia accettabile e che mascheri il tentativo della Nuova Banca di ritardare le azioni giudiziarie che gli obbligazionisti e azioni traditi possono esperire contro la stessa società.
Ricordiamo infatti che questi soggetti, senza la possibilità di scelta, l'indomani il 22.11.2015 si sono trovati gioco forza legati contrattuale alla nuova Banca che, avendo acquistato l'azienda bancaria, è subentrata per legge in tutti i contratti.
Confidiamo pertanto che Nuova Banca provveda in tempi rapidissimi per non perdere di ulteriore credibilità. 3287958074.





Banca Etruria: proseguono le azioni al fianco dei risparmiatori titolari delle subordinate


Grosseto, 3.2.2016 - Dopo la prima mediazione, per 101 persone, ecco un'altra domanda di mediazione che questo pomeriggio la Confconsumatori di Grosseto ha depositato presso la Camera di commercio di Grosseto per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Si tratta di 10 persone, 9 delle quali pensionati, che hanno visto sfumare i loro risparmi nelle famigerate obbligazioni subordinate rifilate dai dipendenti di Banca Etruria. Complessivamente i risparmi bruciati ammontano, per queste 10 persone, a 155 mila euro.
Entro pochissimi giorni, scaduti i termini della mediazione, gli associati Confconsumatori converranno in giudizio, dinanzi al Tribunale di Grosseto, la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio per risarcire i danni patiti dagli obbligazionisti. Gli interessati possono rivolgersi alla sede di Grosseto fissando un appuntamento al numero 0564410680 ovvero 3287958074.





Etruria, continua la lotta per gli obbligazionisti. Per le azioni: dall'esame della posizione dei primi azionisti emergono comportamenti inquietanti.


Grosseto, 29.1.2016 - Confconsumatori Grosseto sta proseguendo la tutela dei propria associati che hanno perduto i loro risparmi in obbligazioni subordinate dalla Banca Etruria.
Entro una decina di giorni sarà notificato anche il primo atto di citazione contro la Nuova Banca.
Detto questo, lo sportello di Grosseto ha ricevuto anche decine di azionisti.
I comportamenti che emergono, da parte della Banca e dei suoi operatori, sono aberranti.
La concessione di prestiti, come per l'acquisto della prima casa, veniva subordinato all'acquisto di un pacchetto azionario della stessa Banca (non di poco valore) e se il cliente non aveva i soldi necessari per l'acquisto, questi venivano mutuati dalla Banca stessa.
Addirittura emergono atti pubblici dai quali si ricava che la Banca avrebbe pre determinato di concedere prestiti in ragione di 15 mila euro ogni 100 azioni possedute. Comportamento scorretto.
Per fortuna con gli azionisti si è schierata la Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 19559 del 30.9.2015 ha dichiarato la nullità dei mutui o finanziamenti bancari destinati all'acquisto di prodotti finanziari emessi dalla stessa banca di scarsa redditività.
In tali casi pertanto gli azionisti, ferma restando l'analisi della situazione personale e contrattuale, potrebbero agire contro la Nuova Banca per vedere dichiarata la nullità parziale del contratto di mutuo, quindi rimborsare esclusivamente la parte di prestito finalizzata all'acquisto dell'abitazione.




"Salva Banche": l'impegno per i risparmiatori


Parma, 21 gennaio 2016 - Confconsumatori sta ricevendo in tutta Italia risparmiatori danneggiati dall'operazione "Salva Banche", che hanno visto azzerati i propri risparmi.
Per i propri associati, cui è richiesta una quota di 60 euro, Confconsumatori si sta impegnando a garantire:

A) INFORMAZIONI: l'associazione segue l'esito delle indagini preliminari instaurati nelle varie Procure, mediante deposito di formale nomina di un difensore della parte offesa, così da potere ricevere le informazioni giudiziarie del caso (richiesta di rinvio a giudizio od al contrario archiviazione) e trasferirle ai propri soci.
B) ANALISI CASO PER CASO: I legali dell'associazione esaminano la documentazione contrattuale e la situazione patrimoniale, per identificare eventuali profili di nullità dell'acquisto dei titoli come, ad esempio, la carenza di forma scritta del contratto quadro o la sottoscrizione di un mutuo/finanziamento finalizzato (anche parzialmente) all'acquisto delle azioni, ecc.
DOCUMENTI OCCORRENTI PER LE ANALISI da consegnare:
1) Contratto di amministrazione e custodia titoli sottoscritto prima dell'ordine.
2) Estratti conto titoli ultimi 5 o 10 anni.
3) Ordine d'acquisto titoli
4) Conferma d'ordine d'acquisto.
5) Questionari Mifid via via firmati.


Inoltre, qualora possibile, l'associazione si mette a disposizione per fornire:

C) TUTELA PENALE: l'associazione curerà la costituzione di parte civile per i propri associati in caso si instaurino processi penali a carico degli amministratori per reati societari e patrimoniali (con costi da convenire in seguito).
D) TUTELA CIVILE: l'associazione offrirà la possibilità di appoggiarsi ai propri legali, in caso si valuti possibile e opportuna l'ipotesi di avviare la causa civile (del singolo) nei confronti della Banca venditrice dei titoli (con costi che saranno da convenire successivamente).

Per informazioni e istruzioni sull'adesione rivolgersi alle sedi territoriali, o compilare il modulo online qui sotto o scrivere all'indirizzo risparmio@confconsumatori.it.




Salva Banche: Nicastro apra i tavoli di conciliazione


Parma,19 gennaio 2016 - Oggi a Roma la presidente della Confconsumatori, Mara Colla, ha incontrato Roberto Nicastro il presidente delle nuove 4 banche salvate Banca Etruria, Banca delle Marche, CariFerrara e CariChieti. Confconsumatori ha ribadito che tutti gli obbligazionisti faranno cause alle Good Bank in quanto costituite con cessione dell'azienda bancaria, con connesse attività e passività, quindi con contratto di cessione d'azienda ex articolo 2555 c.c.

I clienti retail ai quali le Banche hanno "rifilato" i loro titoli tossici sono complessivamente 12.451 per un controvalore di 431 milioni di euro. Si tratta di clienti ai quali i dipendenti delle Banche non dovevano proporre obbligazioni subordinate, né indurre a cedere le precedenti obbligazioni ordinarie o, peggio ancora, i titoli di stato nei quali avevano investito (essendo per il 70% pensionati). Le obbligazioni sono state piazzate anche attraverso il meccanismo dell'aggiustamento delle dichiarazioni MIFID che, ora, si stanno scoprendo non veritiere, anche con alcuni casi eclatanti. Come, ad esempio, una risparmiatore affetto da cecità totale ed in possesso della licenzia media divenuta per incanto laureato (tanto le comunicazioni con scritto "dottore" non le poteva leggere).

Mara Colla ha chiesto a Nicastro di farsi carico dei risarcimenti (non degli indennizzi) invitandolo rapidamente a voler istituire con le associazioni dei consumatori delle commissioni di conciliazione. "Al fine di evitare che migliaia di procedimenti approdino nelle aule di giustizia è necessario aprire un tavolo di conciliazione la cui efficacia è dimostrata dalle precedenti esperienze". Il presidente Nicastro si è fatto interprete delle richieste delle associazioni dei consumatori nei confronti degli altri soggetti coinvolti, Mef e Anac. "I precedenti fatti delittuosi e i relativi drammi famigliari sono passati inutilmente - ha aggiunto Mara Colla - non avendo insegnato nulla al sistema bancario e finanziario e neppure alla politica, se siamo qui ancora oggi a constatare l'ennesimo sacrificio dei risparmiatori e perfino a mettere in discussione se rimborsarli. È necessario che sistema bancario finanziario si doti di strumenti che siano in grado di bloccare la crisi prima che si arrivi al crack delle banche con relativo danno alle famiglie e all'economia del paese."

"Quanto al fondo di solidarietà da 120 milioni - ha ribadito Mara Colla - è evidente che non copre i 431 milioni persi dalle famiglie. La norma, inoltre, per salvare il fianco alla Good Bank, prevede la preventiva rinuncia ad altre azioni giudiziarie nei confronti della Banca venditrice e/o dei suoi dipendenti o amministratori. L'accesso al fondo avverrebbe attraverso un arbitrato, un procedimento che nel caso specifico vede da solo il risparmiatore combattere contro lo Stato, parte e Giudice al tempo stesso. È inaccettabile, infine, che i regolamenti attuativi vengano emanati senza il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, nelle segrete stanze di Bankitalia, Consob e Anac. In sostanza l'unica via percorribile al momento è quella giudiziaria"

Domani mattina, a Grosseto, Confconsumatori depositerà la prima domanda di mediazione contro Nuova Banca dell'Etruria per 101 risparmiatori (la carica dei 101) per un totale di circa 2.463.000,00 euro.




Dopo l'Epifania verra' presentata la prima domanda di mediazione contro la nuova Banca Etruria.


Grosseto, 29 dicembre 2015 - L'ufficio legale della Confconsumatori grossetana sta lavorando anche nella pausa natalizia per predisporre la prima domanda di mediazione contro la Nuova Banca Etruria.
Gli oltre 100 risparmiatori grossetani, per un controvalore di circa 3 milioni di euro di obbligazioni subordinate, che si sono rivolti all'associazione avvieranno così l'azione legale contro la Nuova... Banca Etruria per ottenere il risarcimento dei danni conseguente alla violazione, in fase di vendita dei titoli, degli articoli 21 e 22 del TUIF. Ovvero la Banca Etruria, adesso incorporata per cessione d'azienda nella Nuova Banca Etruria, deve rispondere dei danni per aver ceduto titoli inadeguati, inappropriati e rischiosi ai propri clienti retail; clientela che da sempre aveva comune unici titoli rischiosi le normale obbligazioni della Banca Etruria.
Anche durante questi giorni sostanzialmente festivi gli interessati che ancora non hanno intrapreso altre iniziative giudiziarie possono rivolgersi al numero 328,7958074.





Lettera di Confconsumatori alle Istituzioni su Veneto Banca e su Risparmio Tradito


Parma, 22 dicembre 2015

A:
presidente@pec.governo.it Ill.mo Dottor Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri
mef@pec.mef.gov.it Ill.mo Prof. Pier Carlo Padoan, Ministro dell’Economia e delle Finanze
bancaditalia@pec.bancaditalia.it ll.mo Cav. Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia
vicari.segreteria@mise.gov.it Ill.ma Sen. Simona Vicari, Presidente del CNCU presso il Ministero Dello Sviluppo Economico

Oggetto: Veneto Banca e “ Risparmio Tradito”. Serve una legge che fissi tre regole non più rimandabili per la tutela dei piccoli risparmiatori

All’indomani dell’assemblea degli azionisti di Veneto Banca e visti i gravi danni subiti da centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori che avevano investito in altri Istituti di Credito (Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti, Monte Paschi di Siena) le Associazioni Confconsumatori-Associazione Consumatori Piemonte e Associazione Consumatori Serenissima chiedono l’emanazione immediata di una legge che fissi almeno tre regole non più rimandabili:

1) Sanzioni penali e risarcitorie chiare, rapide ed effettive per i manager e i “controllori” che contribuiscono a questi crack;
2) Introduzione nel prospetto informativo una distinzione chiara e semplicissima fra titoli rischiosi e titoli che lo sono meno (ad es. una scala da 1 a 10, oppure un semaforo con i suoi tre colori);
3) Divieto di vendita di prodotti finanziari rischiosi a chi non in possesso di attestato di operatore qualificato per specifica professionalità o per avere superato specifici corsi preparatori di educazione finanziaria (non si affida un’auto a un conducente senza partente di guida!).

Se non si provvederà a introdurre queste minime regole di civiltà economica, proporremo uno sciopero del risparmio, uno sciopero dall’acquisto dei prodotti finanziari proposti indiscriminatamente agli sportelli come accade oggi. La fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni e delle Banche è scesa oltre il limite, che si credeva insormontabile, raggiunto dopo il crack Parmalat per colpa esclusiva dei comportamenti di chi ha venduto azioni e altri prodotti inidonei ai piccoli risparmiatori. È un fatto gravissimo che mette a rischio la coesione sociale.
Nel frattempo, la scrivente associazione ha attivato un servizio di consulenza e tutela giudiziaria dei cittadini, sia in sede civile sia in sede penale, volta a ottenere i rimborsi e i risarcimenti loro spettanti. Inoltre, presenterà un esposto dettagliato sulle condotte tenute dagli Organismi di Vigilanza, documentato dalle denunce degli stessi risparmiatori. Infine, sottolineiamo fortemente l’esigenza di promozione di attività di educazione all’uso del denaro dei giovani e degli adulti, anche per evitare fenomeni di sovraindebitamento, oltre che per tutelare i propri risparmi.

Confidando nell’accoglimento delle proposte avanzate, restiamo a disposizione per ogni eventuale necessità. Con ossequio,

La Presidente, Mara Colla




Banca Etruria, l'ente ponte risponde dei danni causati dalla vecchia banca nella vendita delle subordinate.


Grosseto, 17 dicembre 2015 - Si spendono tante parole sui risparmiatori traditi per le subordinate di Banca Etruria. Oggi che anche Banca d'Italia e A.B.I. dicono che le subordinate non potevano e non possono essere cedute alla clientela retail, appare ancor più chiara la violazione degli articoli 21 e 22 del TUIF da parte della vecchia Banca che con i propri dipendenti ha piazzato gli strumenti finanziari complessi a migliaia di pensionati e famiglie.
Tra i casi esaminati dalla Confconsumatori di Grosseto anche quello di una pensionata 75 enne che come primo investimento della sua storia si è vista girare tutto il suo modesto patrimonio (60 mila euro) in obbligazioni subordinate dietro suggerimento dello zelante funzionario di Banca che assicurava la sicurezza delle stesse al pari dei titoli di stato.
Bene, di tutte queste condotte illecite chi ne risponde ora è l'ente che ha acquistato l'azienda buona Banca Etruria. Il decreto di trasferimento della good bank recita testualmente:
La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa, in amministrazione straordinaria, con sede in Arezzo, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 - approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a favore della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., con sede in Roma (ente ponte). Restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione (1). L'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180"
AL PARI DI TUTTI I CLIENTI DELLA BANCA che se reclamano un torto devono farlo contro la nuova Banca, anche per gli obbligazionisti si apre la strada della causa contro la Nuova Banca poiché possono agire non per ottenere il rimborso dell'obbligazione (dove la Banca era emittente) ma il ristoro dei danni per inadempimento contrattuale nella fase di vendita (la Banca era anche intermediaria finanziaria) del titolo.
Altro che miseria di stato, hanno pieno titolo per ottenere tutti i danni.
La Confconsumatori di Grosseto ha intenzione di partire subito col procedimento di mediazione dopo l'epifania, pertanto gli interessati sono invitati entro il 24.12 a concordare un appuntamento personalizzato telefonando al numero 0564410680 e 3287958074.




Tribunale di Milano, Confconsumatori e due grossetani ammessi come parti civili nel processo contro i vertici MPS


Grosseto, 14 dicembre 2015 - Con l'ordinanza del 26.11.2015 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha dichiarato che Confconsumatori ha titolo per chiedere la condanna per Mussari & co. nel processo che vede indagati i vertici della banca per la questione Antonveneta.
Oltre all'associazione in proprio la Confconsumatori ha curato la costituzione di parte civile di numerosi risparmiatori, tra i quali due grossetani che sono difesi dall'avv. Duccio Panti del foro di Siena.
I due grossetani sono due ex dipendenti di banca che hanno visto andare in fumo i loro risparmi, uno di questi addirittura aveva investito parte della sua liquidazione in azioni della Banca, con una perdita di oltre 100 mila euro.
Le parti civili, tra cui Confconsumatori, hanno chiesto ed ottenuto che la Banca MPS venga chiamata in giudizio con responsabile civile per i fatti illeciti dei propri amministratori. Sarà infatti la banca a dover risarcire i propri clienti.
C'è ancora tempo, per la costituzione di parte civile sino alla prima udienza dibattimentale.
Ci fosse interessato può contattare lo sportello di Grosseto al numero 0564410680.




Banca Etruria: dal governo solo illusioni, la causa e' l'unica strada (per il momento)


Grosseto, 14 dicembre 2015 - La politica ha iniziato ad affrontare la questione delle obbligazioni subordinate con una grande confusione e mandando in confusione i cittadini, che si stanno facendo false aspettative.
Andiamo con ordine. Innanzitutto non vi è differenza tra obbligazioni già azzerate e obbligazioni rimaste in essere presso la bad bank. Infatti queste saranno soddisfatte, in moneta fallimentare, se la liquidazione della bad bank riuscirà a soddisfare tutti gli altri CREDITI; sono quindi collocate nel passivo della banca addirittura dopo i chirografari. In buona sostanza anche questi non prenderanno neanche un centesimo, siamo pronti a scommetterci.
Per i bond già azzerati si parla di uno stanziamento di 80 milioni (ma solo Etruria ha emesso obbligazioni per 274 milioni) quindi la possibilità di recupero e minima e, a quello che pare, anche complessa. Si parla di un arbitrato per accertare se ci sono state violazioni e accedere a questo pseudo fondo statale o parabancario di solidarietà.
Quello che non si dice è che la New Company è subentrata in toto in tutta l'attività bancaria (articolo 2555 c.c.) della precedente banca, sicchè se nella conclusione od esecuzione di contratti bancari l'azienda ha arrecato un danno, questo danno deve essere risarcito dalle NUOVE BANCHE.
L'unica seria speranza ad oggi per i consumatori/risparmiatori è quella di far accertare e dichiarare, nella fase della vendita dei titoli, la violazione degli articoli 21 e 23 del TUIF con conseguente ristoro del danno. Si tratta infatti di prodotti ad alto rischio e strumenti finanziari complessi e strutturati che, oggi, finalmente Banca d'Italia AMMETTE che non sono e non erano idonei alla clientela "retail" ma da piazzare esclusivamente a speculatori, investitori istituzionali e professionali.
Per i grossetani Confconsumatori confida di acquisire tutta la documentazione di ciascun associato entro il 24.12 e di partire, dopo la pausa estiva, col primo procedimento di mediazione contro Nuova Banca Etruria.
Se il Governo intende veramente agire nell'interesse dei risparmiatori e del risparmio (al fine di riportare fiducia) ha un solo unico modo: in sede di conversione al D.L. 183 apportare un emendamento in base al quale in sede di crisi bancaria il Commissario non si avvale della clausola subordinata delle obbligazioni cedute a persone fisiche con trasferimento delle stesse alla nuova banca.
Ogni altra informazione può essere richiesta ai numeri 0564410680 e 3287958074.




Banca Etruria: in attesa del parlamento, la via seria e' quella dell'azione giudiziaria


Grosseto, 9 dicembre 2015 - Dopo i timidi spiragli di un'apertura da parte di Governo e Parlamento i risparmiatori traditi non possono certe attendere la briciole promesse con crediti di imposta.
Infatti tra le varie proposte dei politici non manca quella seria ovvero di modificare il decreto di banca d'Italia (magari con una modifica legislativa dei decreti 180 e 181 2015) con il quale vengono patrimonializzate quindi azzerate le obbligazioni subordinate e assegnare alla Nuova Banca Etruria il compito (onere) di rimborsare il prestito obbligazionario. Questa sarebbe ed è l'unica via di uscita seria per ridare fiducia a decine di migliaia di risparmiatori traditi.
Dall'esame dei numerosi casi trattati a Grosseto ed in Toscana dalla Confconsumatori, emerge chiaramente che circa il 70% dei risparmiatori erano pensionati e di questi oltre la metà aveva investito, infedelmente consigliati, tutto o quasi il suo patrimonio mobiliare.
Tanto per far capire cosa succedeva in banca la maggior parte degli investitori avevano nel loro portafoglio un'obbligazione Banca Etruria scadente nel 2014 con un rendimento del 3%. I funzionari di Banca, evidentemente pressati dai vertici, nell'anno 2013 hanno consigliato la vendita di quel titolo sostituendolo con le nuove obbligazioni subordinate che avevano un rendimento del 3,5%.
Di fronte a simili condotte contrarie alle norme del TUIF che impongono e imponevano alle Banche, nell'attività di intermediazione finanziaria, di fornire assistenza diligente, trasparente, veritiera, prudente e di conformarsi all'esperienza del loro cliente ed agli obiettivi di investimento, l'unica strada seria è quella di passare all'azione giudiziaria nei confronti della Nuova Banca Etruria (che è subentrata nell'attività di intermediazione finanziaria della vecchia Banca Etruria) per ottenere il risarcimento del danno patito pari, in questo caso, all'azzeramento dell'investimento.
Dal canto suo la Banca non potrà certo dire, come facevano le Banche che avevano piazzato titoli argentini-parmalat- cirio e altri, che il rischio doveva essere intuito dall'elevata remunerazione del titolo. Infatti i titoli offerti avevano un rendimento netto del 2,85%, quindi i risparmiatori non hanno neanche goduto di cedole consistenti.
Gli interessati possono rivolgersi alla sede di Grosseto fissando un appuntamento al numero 0564410680 ovvero 3287958074.




Banca Etruria, la politica finalmente ne parla, anche se poco!!! Il discrimine non puo' essere l'importo dell'investimento.


Grosseto, 3 dicembre 2015 - Finalmente la politica e soprattutto Nuova Banca Etruria (quindi la Banca d'Italia) iniziano a parlare del problema.
Tuttavia le aperture del Sottosegretario Morando, subito quasi smentito dal Suo Ministro, e del presidente della Nuova Banca Etruria appaiono generiche e superificiali.
Il problema vero riguarda il collocamento e la vendita di obbligazioni subordinate che, al contrario delle obbligazioni "normali", sono stati patrimonializzate dal Commissario della vecchia banca.
Simili strumenti finanziari che sono strutturati e complessi non erano e non sono adatti alla clientela "retail", perché implicitamente ed univocamente ad alto rischio.
Se Banca Etruria avesse chiaramente detto che stava rifilando un titolo ad alto rischio, peraltro non quotato nei mercati regolamentati quindi di difficile smobilizzo, non avrebbe incassato le centinaia di milioni che invece ha "imbarcato".
Il problema sta proprio qui, sia dal punto di vista giuridico che socio/economico, perché le banche non andrebbero sanzionate solo quando vanno male ma andrebbero controllate anche per le tipologie di vendite che fanno ai loro clienti.
Su questo la politica e le istituzioni dovrebbero interrogarsi seriamente.
Dall'esame dei centinaia risparmiatori che si sono rivolti alla Confconsumatori di Grosseto è emerso, nella stragrande maggioranza dei casi, che solo nel giugno 2015, con una lettera firmata dai Commissari, la Banca (vecchia) si è accorta che quel titolo era INCOMPATIBILE col profilo di rischio del cliente.
Senonchè la lettera è arrivata a settembre e, a quel punto, le obbligazioni erano divenute invendibili non solo per deprezzamento ma perché appunto non ammesse alle quotazioni ufficiali.
Dunque la problematica non va risolta fissando l'asticella a 30 mila euro, come sembra detto dal presidente di Nuova Banca Etruria, ma ci sono persone che sono state mal consigliate ed hanno buttato in banca oltre 30 mila ma soprattutto talvolta hanno buttato tutti i loro risparmi (in quello che credevano un titolo sicuro). Il problema, se seriamente si vuole affrontare, va risolto per tutti i piccoli risparmiatori ad eccezione dei risparmiatori con profili di rischio speculativi, avvezzi a rischiare in borsa o nei mercati finanziari.
Per fortuna di questa ultima categoria, si pensi bene, nessuno è rimasto "fregato" dall'affaire Etruria. Si trattava infatti di titoli che neanche rendevano un gran che e che spesso sono stati rifilati dai funzionari di banca in sostituzione di precedenti obbligazioni bancarie.
E' bene che il presidente di Nuova Banca Etruria sappia che la sua società, essendo subentrata nei rapporti giuridici della precedente, sarà presto chiamata in giudizio dai 35.000 toscani truffati.




Risparmio tradito a Grosseto. Banca Etruria, nel silenzio si consumano drammi.


Grosseto, 2 dicembre 2015 - Nel silenzio quasi assordante delle istituzioni molte famiglie grossetane hanno perso tanto, taluni tutto.
I casi affrontati (oltre 60 in pochi giorni) dalla Confconsumatori grossetani vedono la prevalenza di piccoli risparmiatori, da anni clienti della Banca, quasi sempre anche piccoli azionisti che avevano affidato a Banca Etruria tutti i loro risparmi da investire in modi sicuri, in obbligazioni e titoli a basso rischio.
Famiglie intere (genitori e figli) che si facevano gestire dalla Banca ed ai quali sono state rifilate, principalmente nel 2013, obbligazioni subordinate in sostituzione delle "normali" obbligazioni bancarie sino ad allora possedute.
Ci sono casi limiti come il pensionato che non ha più neanche i denari per pagare il dentista avendo perso le poche decine di migliaia di euro frutto dei risparmi di una vita; c'è colui che aveva venduto un appartamento ereditato e deciso di non re-investire nel mercato immobiliare ma di parcheggiare la cospicua somma su di un titolo sicuro, un titolo bancario che a scadenza sarebbe stato rimborsato. Ci sono giovani che in attesa di acquistare la prima casa avevano depositato i propri risparmi e che ora non avranno la possibilità di negoziare il titolo ovvero ottenere a scadenza il rimborso del capitale, quindi vedono l'impossibilità di poter comprare casa.
Al di là delle opportune azioni giudiziarie che verranno intraprese perché le subordinate erano strumenti finanziari complessi e ad alto rischio, non è possibile che questi drammi si consumino nel silenzio tombale delle istituzioni, Governo e Parlamento.
Si è dato la precedenza agli sportelli bancari, ai posti di lavoro, a garantire i crediti alle aziende clienti della Banca ma non è ragionevole che le istituzioni non abbiano verificato come i 775 milioni di obbligazioni subordinate Etruria non fossero in possesso di grandi investitori o di speculatori, bensì frazionate tra decine di migliaia di piccoli risparmiatori.
Dopo 15 anni dagli scandali finanziari che hanno scosso l'Italia ed il mondo (parmalat, cirio, Argentina, Lheman Brothers) non ci aspettavamo che il lupo perdesse il vizio ma non il pelo; si consente ancora oggi di camuffare titoli a rischio (nella specie anche poco redditizi) per venderli ai piccoli risparmiatori; ci chiediamo dunque dov'era sino a qualche settimana fa la Banca d'Italia e quali controlli abbiamo fatto e faccia tutt'ora sulla vendita di titoli, ovvero sulla raccolta del risparmio.
Confidiamo anche in una iniziativa mediatica importante.
Per concordare un appuntamento con l'associazione è possibile chiamare lo 0564410680 ovvero 3287958074.




Obbligazioni subordinate Banca Etruria: le criticita' riscontrate sino ad ora dalla Confconsumatori


Grosseto, 30 novembre 2015 - Dall'esame della documentazione dei primi 45 casi sottoposti dai grossetani che si sono rivolti allo sportello di Grosseto della Confconsumatori e che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita, sono emerse alcune criticità ripetitive.
Molti soggetti che hanno acquistato i titoli nel 2013, su sollecitazione degli operatori di banca Etruria, avevano profilo di rischio bassi, medio bassi o medi incompatibili con titoli (corporate bond) strutturati come le obbligazioni subordinate di Banca Etruria. Oltre tutto moltissimi (quasi tutti) risparmiatori non avevano esperienza in materia di strumenti finanziari complessi come i bond subordinati.
Difatti in quasi tutti i casi, nel mese di settembre scorso (quando ormai i titoli erano quasi carta straccia) i piccoli risparmiatori hanno ricevuto una comunicazione, inviata per lettera semplice datata 30.6.2015, con la quale venivano avvisati che il titolo era incompatibile col loro profilo di rischio e l'invito a recarsi in filiale. In realtà l'articolo 23 e seguenti del TUIF imponeva l'obbligo di segnalare l'incompatibilità (pena la responsabilità contrattuale della banca venditrice).
Per favorire una rapida disamina di ogni singolo caso è opportuno che gli interessati abbiano a disposizione, degli esperti di Confconsumatori, i seguenti documenti:
1) contratto amministrazione e custodia titoli sottoscritto prima dell'ordine.
2) Prospetto generali rischi di investimenti consegnato in occasione dell'apertura del dossier titoli.
3) Estratti conto titoli ultimi 10 anni.
4) Ordine d'acquisto titoli.
5)Conferma d'ordine d'acquisto.
6) Prospetto informativo del titolo consegnato al momento dell'acquisto.
7) Questionari mifid via via firmati.
8) Lettere ricevute dalla Banca.

Per un regolare afflusso allo sportello dell'associazione è opportuno i risparmiatori interessati fissino un appuntamento al numero 0564410680 oppure 3287958074.




Banca Etruria, obbligazioni subordinate, decine e decine di risparmiatori ricevuti dalla Confconsumatori


Grosseto, 27 novembre 2015 - In soli tre giorni la Confconsumatori di grosseto ha ricevuto 38 titolari di obbligazioni subordinate Banca Etruria che lamentano le modalità di vendita del titolo, presentato come certo e sicuro ed invece risultato ad altissimo rischio di perdita del capitale.
Sono prevalentemente famiglie che hanno investito modesti risparmi oppure le loro liquidazione confidando di mantenere intatto il loro capitale in cambio, peraltro, di interessi modesti.
I 38 titolari che sino ad oggi si sono rivolti allo sportello di Grosseto della Confconsumatori hanno nei loro portafogli obbligazioni per un controvalore di circa 900 mila euro.
Si va da un minimo di 5 mila euro ad un massimo di 120 mila euro, che i malcapitati lavoratori e pensionati si sono visti bruciare dalla mattina alla sera.
Confconsumatori ha chiesto, sul punto, l'intervento deciso del Governo affinchè venga rivista la decisione della Banca d'Italia di non trasferire le subordinate alla nuova società.
Tuttavia le modalità di vendita dei titoli non sono apparse sempre in sintonia con le normative finanziarie e soprattutto con l'esperienza, il profilo di rischio e gli obiettivi di investimento del cliente. Sicchè è possibile verificare eventuali azioni verificando singolarmente la posizione.
Il dato che emerge è una grossa diffusione di questi titoli nella provincia di Grosseto sicchè la situazione creatasi è veramente preoccupante.

Gli altri grossetani interessati possono concordare un appuntamento telefonando ai numero 0564,410680 oppure 328,7958074.

Finita la raccolta dei documenti e l'esame delle obbligazioni subordinate (che rappresenta un vero e proprio sopruso), nelle prossime settimane l'associazione passerà a trattare il caso degli azionisti che, parimenti, hanno visto azzerare il loro investimento.




Precisazione sulle OBBLIGAZIONI SUBORDINATE BANCA ETRURIA


Grosseto, 26 novembre 2015 - Con comunicato di ieri abbiamo indicato i codici delle obbligazioni subordinate, ovvero i titoli IT0004657786 ;IT0004539786; IT0004350515;IT0005031395. Per questi titoli in realtà la Banca d'Italia ha previsto che possano essere soddisfatti in futuro previa soddisfazione di tutti gli altri creditori, non subordinati, della vecchia banca.
Per le altre seguenti subordinate:
IT0004931405 Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
IT0004119407 Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
IT0004966856 Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
IT0004281504 Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio

la banca d'italia ha già disposto il loro azzeramento quindi non saranno MAI SODDISFATTI.
Se per i primi titoli le speranze sono al lumicino per la seconda categoria di titoli non c'è nessuna speranza.
Nel provvedimento di Bankitalia si legge testualmente:
SI DISPONE
con riferimento alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Soc. Coop., in risoluzione, ai sensi del Titolo IV, Capo II, del D.lgs. 180/2015, la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni (n. 217.190.817 azioni, per un capitale sociale di euro 422.645.514,94), anche non computate nel capitale regolamentare, nonché del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri (anche per la parte noncomputata nel capitale regolamentare), con conseguente estinzione dei relativi dirittiamministrativi e patrimoniali (1).

Pertanto si ribadisce che coloro ai quali sono stati venduti titoli come sicuri ed a basso rischio e senza subordinata sul capitale, possono rivolgersi alla nostra sede di Grosseto, via Ronchi 24, previo gradito appuntamento telefonico (0564,410680-328,7958074) per valutare le azioni anche civili del caso.




Obbligazioni subordinate Banca Etruria, un sorpruso contro gli investitori ma e' possibile agire


Grosseto, 25 novembre 2015 - Con lo stato di dissesto della BANCA ETRURIA decretato dalla Banca d'Italia (insieme ad altre tre Banche), quest'ultimo organo di vigilanza ha decretato la trasformazione delle obbligazioni subordinate (emesse principalmente dall'anno 2011 in poi) in capitale azzerandone il valore e l'esigibilità.
In buona sostanza lo sportello grossetano della Confconsumatori è stato informato da diversi obbligazionisti grossetani della sconcertante scoperta, ovvero anziché aver comprato un titolo remunerativo (obbligazione ovvero debito della Banca) hanno visto così perdere tutto il loro investimento per via del dissesto della Banca (condizione prevista dall'emittente del titolo). Questo vale solo per le obbligazioni subordinate ma non per le altre obbligazioni che saranno soddisfatte dalla nuova società.
Occorre però valutare caso per caso la modalità di vendita fatta dalla Banca. Infatti si tratta in soldoni di strumenti finanziari complessi che non avrebbero dovuto essere venduti a privati e piccoli risparmiatori ma destinati a tipologie di investitori particolarmente qualificati. Oltre tutto il "piazzamento" di tale titolo andava preceduto da uno specifica informativa sull'elevato rischio dell'investimento ovvero sul rischio di poter perdere sia la remunerazione che il capitale investito. Dunque la cessione a piccoli risparmiatori (famiglie) di questi titoli può essere avvenuta (va valutato caso per caso) con violazione degli obblighi informativi e valutativi (della compatibilità dell'investimento col profilo di rischio) previsti dal T.U. di intermediazione finanziaria e direttiva mifid.
Gli obbligazionisti in possesso dei titoli IT0004657786 ;IT0004539786; IT0004350515;IT0005031395 potranno rivolgersi alla sede di Grosseto per una valutazione della loro situazione e lo studio di possibili azioni.
Si consiglia dunque per gli interessati di fissare un apposito appuntamento telefonando al numero 0564410680 ovvero 3287958074.
Ovviamente la Confconsumatori interverrà nei confronti della Banca d'Italia e Ministero dell'Economia per sostenere le ragioni dei piccoli risparmiatori.




Banca Popolare di Vicenza, continuano le assemblee alla Confconsumatori di Prato


Si è svolta ieri sera 16 novembre un' ulteriore assemblea della Confconsumatori di Prato sulla questione della Banca popolare di Vicenza alla presenza dei legali dell'associazione. Sono ormai alcune decine le persone che hanno deciso di affidarsi ai consigli e alle proposte avanzate dai legali della Confconsumatori che tanti successi hanno ottenuto contro le banche negli ultimi anni. I partecipanti hanno rivolto molte domande ai legali presenti sui vari casi. Il rapporto diretto con i soci in assemblea fa si che le persone possono chiarirsi le idee ascoltando anche le risposte alle domande poste da altri.
Le problematiche emerse sono molte e diverse: la perdita del valore delle azioni, la promessa di finanziamenti a condizione che tutto il denaro o gran parte di esso fosse poi riversato per acquistare le azioni della banca stessa, la promessa di finanziamenti di favore per coloro che divenivano soci, la vendita di obbligazioni senza informazioni sul rischio.
Il Presidente provinciale e i legali hanno spiegato le iniziative concrete dell'associazione: esposto penale alla Procura di Prato, intervento nel procedimento penale a Vicenza e soprattutto esame approfondito di ogni singola posizione per valutare la possibilità di intraprendere una azione civilistica anche collettiva contro la banca.
"Ormai siamo un gruppo nutrito e addirittura ci contattano da Treviso e Vicenza - commenta il presidente Migliorati - e quindi la Confconsumatori invita i comitati e i gruppi di azionisti della banca a contattare la nostra associazione per essere presenti con il maggior numero di persone coinvolte, in modo da dare maggior peso alle iniziative" 
Si informa inoltre che la prossima assemblea si svolgerà lunedì 23 novembre alle ore 19.00, presso la sede della Confconsumatori di Prato, posta in via Umberto Giordano, 12. Per info 3804640227.
La Confconsumatori informa inoltre che venerdì 20 novembre l'associazione sarà chiusa e riaprirà regolarmente lunedì 23 novembre. 




Banca Popolare di Vicenza, alla Confconsumatori di Prato si studiano decine di contratti sospetti


Prato, 10 novembre 2015 - Continua freneticamente il lavoro di studio da parte dell'associazione di Prato a beneficio di decine di azionisti della Banca Popolare di Vicenza.
Oltre alle iniziative di tipo penalistico già illustrate nelle prime ampie assemblee delle settimane scorse, la Confconsumatori sta esaminando, con il proprio pool di avvocati e di consulenti bancari, decine di contratti che gli azionisti hanno depositato presso la sede provinciale di via Umberto Giordano, 12.
"A seguito delle segnalazioni di molti azionisti della banca - precisa il presidente Marco Migliorati - abbiamo esteso l'esame alla documentazione procurata dai soci. Si tratta della copia dei contratti di adesione alla società e di acquisto delle azioni della banca di Vicenza. I nostri consulenti, particolarmente esperti in contratti bancari, li stanno esaminando attentamente".
Sotto la lente di ingrandimento dell'associazione ci sono in particolare i contratti con cui la Banca prometteva alle aziende finanziamenti ad un tasso d'interesse molto agevolato (1%) che poi venivano utilizzati per acquistare le azioni della banca.
"Molti risparmiatori ci hanno riferito - continua Migliorati - che i funzionari di Prato della banca concedevano tali finanziamenti a condizione che tutto il denaro o gran parte di esso fosse poi riversato per acquistare le azioni della banca stessa. E ciò inizialmente sarebbe accaduto per le aziende, poi i finanziamenti pero' sono stati concessi anche a singoli cittadini, magari legati da rapporto di parentela con gli imprenditori".
Una prassi veramente anomala che tira in ballo direttamente i finanziamenti della BCE alle banche italiane, appunto al tasso dell'1% e sulla quale, la Confconsumatori promette di far chiarezza fino in fondo, anche con un esposto in Procura.
Si informa inoltre che la prossima assemblea si svolgerà lunedì 16 novembre alle ore 19.00, presso la sede della Confconsumatori di Prato, posta in via Umberto Giordano, 12.
Pertanto, tutti i risparmiatori che hanno investito in azioni della banca, i propri risparmi da lavoro, liquidazioni, piccole eredita', se sono interessati a partecipare a tali assemblee possono chiamare il 3804640227 e conoscere poi la prima data disponibile .
"Informare per avere un cittadino consapevole delle proprie scelte è sempre stato il nostro cavallo di battaglia e grazie a queste iniziative - conclude il presidente Migliorati - vogliamo informare, senza illudere, gli azionisti della Banca Popolare di Vicenza sulle loro possibilità di azione".




Processo Mps: un mese per costituirsi


Parma, 11 settembre 2015 - Confconsumatori ha intrapreso una battaglia legale contro le più alte sfere della Banca Monte dei Paschi di Siena, responsabili di gravi fatti delittuosi quali false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, ai danni dei risparmiatori.
Nella primavera 2014 il G.U.P. del Tribunale di Siena si era dichiarato incompetente territorialmente e aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Milano. Ora gli azionisti MPS possono costituirsi parte civile nel procedimento pendente di Milano, la cui udienza innanzi il Giudice per le Indagini Preliminari è fissata il 12 ottobre 2015. Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, dunque, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Confconsumatori (l'elenco è disponibile a questo link link), o scrivere all'indirizzo dedicato mps@confconsumatori.it per ottenere informazioni sui servizi messi a disposizione dai legali, sulla documentazione necessaria e sui relativi costi.
Si ricorda ai risparmiatori interessati che la documentazione suddetta deve essere consegnata entro il 2 ottobre prossimo.
Confconsumatori è già stata riconosciuta parte civile nel processo iniziato a Siena poi trasmesso per competenza a Milano: "Dopo il rinvio della sede processuale per competenza da Siena a Milano - commenta Mara Colla presidente di Confconsumatori - siamo pronti a mettere a disposizione le nostre competenze, maturate in oltre 10 anni di battaglie a tutela dei "risparmiatori traditi". Anche in questa occasione saremo al loro fianco fornendo la possibilità di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni patiti".
Per la provincia di Grosseto gli interessati potranno rivolgersi presso la sede di Via Ronchi 24 telefonando al numero 0564,410680 ovvero inviando una mail all'indirizzo toscana@confconsumatori.it




Veneto Banca: triplo danno per gli azionisti?


Parma, 27 marzo 2015 - Da circa un mese, una vera e propria pioggia di accuse si è abbattuta su Veneto Banca, indagata per diversi presunti comportamenti illeciti, tra cui l'aver falsato il valore delle azioni, nonchè l'aver offerto fidi contro acquisti di azioni. Confconsumatori sta già assistendo alcuni azionisti della Banca e intende costituirsi parte offesa nel processo penale che si instaurerà.
La Procura di Roma, infatti, sta indagando alcuni ex dirigenti di Veneto Banca, che in Puglia ha incorporato Banca Apulia, con riferimento ad accuse di "ostacolo all'attività di vigilanza" della Banca d'Italia, nonché per "gravi anomalie nella gestione", che potrebbero aver danneggiato i circa 88mila azionisti della Banca. L'indagine è condotta dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e nasce dagli accertamenti ispettivi di Bankitalia del 2013.
LE ACCUSE - Secondo l'ipotesi della Procura, alcuni dirigenti avrebbero tentato di nascondere la decurtazione economica del patrimonio cosiddetto di vigilanza indicando nelle segnalazioni periodiche a Banca d'Italia un patrimonio di vigilanza (principale parametro per la valutazione dell'istituto) superiore a quello effettivo. Inoltre, la Procura ipotizza anche che la Banca avrebbe rappresentato "all'autorità di vigilanza di possedere un indice di solvibilità (denominato Core Tier 1), superiore all'8% mentre in realtà il valore era al 6,3%". Un comportamento grave riguarderebbe i prestiti: l'ipotesi al vaglio dei Giudici, è che siano stati accordati troppo facilmente ai membri dell'ex CdA dell'istituto veneto (per ben 140 milioni di euro), oppure concessi ad aziende a fronte dell'acquisto massiccio di azioni. Infine, un'altra accusa è che la Banca avrebbe diffuso "un valore dell'azione Veneto Banca non rispondente al vero" giudicata da Bankitalia "un price/book value (1,43) incoerente con il contesto economico attuale".
Confconsumatori, pertanto, ritiene necessario costituirsi parte offesa nel procedimento penale per tutelare i risparmiatori azionisti che hanno acquistato le azioni Veneto Banca. Infatti, secondo l'avvocato Antonio Pinto componente del direttivo di Confconsumatori: "Laddove le ipotesi accusatorie della Procura trovassero conferma nel corso del giudizio, gli azionisti avrebbero subito tre tipi di danno risarcibile: aver acquistato azioni ad un prezzo che potrebbe essere superiore a quello veritiero, esser stati indotti a comprare azioni, come contropartita di finanziamenti, avere in portafoglio azioni che, non essendo quotate appaiono di difficile smobilizzo".




10 nuove vittorie contro le banche; recuperati oltre 250.000 euro


Confconsumatori Prato - Banche 10 a zero.
Non nuova a successi in ambito bancario, alla Confconsumatori di Prato salutano un nuovo filotto di sentenze a favore dei risparmiatori che ha dell'incredibile. Tra fine agosto e novembre, l'associazione di viale Montegrappa 120 ha ottenuto ben 10 sentenze a favore dei suoi associati in cause civili che vedevano contrapposti piccoli risparmiatori a istituti di credito di rilevanza nazionale. Un remake di "Davide contro Golia" ma in salsa pratese"?.
Oggetto del contendere non solo la vendita di tristemente noti titoli argentini ma anche il noto piano finanziario "For You?" che tanti dolori stà dando ancora ai risparmiatori pratesi.
"Abbiamo accolto i successi in Tribunale con grande soddisfazione per i nostri associati ma non certo con sorpresa - afferma il presidente provinciale e coordinatore dell'Area Metropolitana, Marco Migliorati. Sono successi numerosi e importanti ma che si innestano in una lunga serie di affermazioni positive con le quali i nostri avvocati hanno permesso alle famiglie di recuperare negli anni centinaia di migliaia di euro di risparmi ormai ritenuti perduti. In questi ultimi mesi, il denaro fatto recuperare ai risparmiatori e' oltre 250mila euro".
Il Tribunale ha accolto tutte le tesi portate avanti dalla Confconsumatori di Prato, sia nel merito che in fatto di prescrizione, dando sempre torto alle banche. "Spesso le persone che si rivolgono a noi, sono titubanti perché pensano che con le banche non sia possibile spuntarla - continua Migliorati. Noi non riusciamo a risolvere tutti i problemi che ci vengono presentati ma con il nostro pool di avvocati, ormai esperti nel settore bancario, spesso riusciamo a ridare molta speranza nelle persone".
Le nuove frontiere per la Confconsumatori di Prato sono adesso i titoli Lehmann, i tassi usurari di mutui e finanziamenti e i famosi 'derivati'. "Continueremo a dare battaglia alle banche anche per questi nuovi prodotti che, anno dopo anno, fanno perdere moltissimi soldi ai cittadini pratesi - conclude Migliorati".
Confconsumatori Prato




Pioggia di 9 vittorie in appello per i risparmiatori


Parma, 2 ottobre 2014 – Una vera e propria pioggia di vittorie per i risparmiatori.
La Corte d’appello di Venezia, con ben 9 sentenze, ha iniziato a confermare 14 pronunce del Tribunale di Padova relative ad acquisti di titoli argentini effettuati da diversi consumatori. In tutte le decisioni di primo grado il Tribunale di Padova aveva ravvisato la violazione dell’art. 30 TUF, perché, sebbene i contratti fossero stati stipulati presso l’abitazione dei risparmiatori (ossia in un luogo diverso dalla sede legale della banca o di una sua dipendenza o filiale), ai risparmiatori non era stato comunicato per iscritto che avevano un termine di 7 giorni per recedere dal contratto e liberarsi dagli impegni assunti.
La Corte d’appello, con le sue decisioni, ha escluso l’applicabilità a casi come questi del c.d. “Decreto del Fare” (d.l. 21 giugno 2013 n. 69), il cui art. 56 quater dispone che l’estensione dell’art. 30 ai contratti di acquisto di strumenti finanziari parta dal 1 settembre 2013. «Per la Corte – spiega l’avvocato Giovanni Franchi, il legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio i risparmiatori – non siamo, infatti, al cospetto di una norma meramente interpretativa, che sarebbe stata invocabile anche per contratti stipulati anteriormente, ma di una disposizione creativa, applicabile, per l’effetto, solo da quella data e non ad acquisti di titoli effettuati anteriormente».
La sentenza è fondamentale, perché sancisce che la nuova norma, introdotta dal legislatore per paralizzare una fondamentale decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, non può applicarsi al passato. «Era da tempo che sostenevamo questo principio, - aggiunge Franchi – ma è questa la prima volta che un giudice (un giudice dell’importanza di una Corte d’appello) si uniforma alla nostra tesi».




Seat: Confconsumatori al fianco degli azionisti nell'assemblea di approvazione del bilancio


Torino-Parma, 8 maggio 2014 - Domani, all'assemblea di Seat Pagine Gialle parteciperà anche Confconsumatori, su richiesta di alcuni azionisti che l'associazione sta assistendo. Per Confconsumatori è ineludibile che la questione Seat Pagine Gialle venga valutata con la massima attenzione da parte di tutte le autorità preposte, autorità giudiziaria compresa.
I piccoli azionisti meritano chiarimenti e risposte: "Attesa la decisione da parte della Società Seat Pagine Gialle di esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, - commenta l'avvocato Marcello Gori di Confconsumatori, che prenderà parte all'assemblea - alla luce delle valutazioni in fatto e in diritto degli avvocati Fabio Franchini e Ettore Maria Negri recepite nella relazione degli amministratori che ha motivato la relativa deliberazione, risulta necessario che il parere di questi esperti sia reso di pubblico dominio e, comunque, messo a disposizione dei piccoli azionisti".
I piccoli azionisti, in quanto tali, non sono nella disponibilità materiale di ottenere e poter visionare tutta la documentazione necessaria a garantire loro una più ampia tutela giudiziaria. Peraltro, dal divieto di accesso a tale documentazione, i piccoli azionisti stanno ricevendo grave pregiudizio all'attività di tutela dei loro diritti, ai fini di individuare le concorrenti responsabilità di società, enti e pretesi esperti.
Confconsumatori, come già preannunciato, intende assistere i risparmiatori traditi e perciò, solo in richiesta di alcuni di loro parteciperà anche, su loro delega all'assemblea del 9 maggio di Seat Pagine Gialle in Torino, in persona dell'avv. Marcello Gori.
Gli interessati possono rivolgersi agli sportelli di Confconsumatori sul territorio nazionale, oppure scrivere all'indirizzo e-mail dedicato seat@confconsumatori.it. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a:
CONFCONSUMATORI TORINO (TO) Corso Francia 273 - CAP 10139
Cellulare: 3337924652 - 3315393376
Email: seat@confconsumatori.it; confconstorino@yahoo.it




Seat: Confconsumatori al fianco degli azionisti


Torino-Parma, 10 aprile 2014 - E' l'ennesimo default che ricade sui piccoli risparmiatori. Seat Pagine Gialle ha perso dal 2000 quasi 23 miliardi di euro facendo ricadere sulle spalle di 300 mila piccoli azionisti il peso della gestione scellerata di un'azienda che alla fine degli anni '90 era stata addirittura premiata per la migliore capacità di reddito. Oggi Seat è in concordato e capitalizza poco meno di 29 milioni, lottando strenuamente per ridurre il rosso: ha chiuso il 2013 con una perdita di 347,6 milioni, in netto calo rispetto all'1,05 miliardi del 2012, ma con debiti in aumento da 1,32 a 1,46 miliardi. Nei giorni scorsi l' assemblea ordinaria dei soci ha deliberato l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli ex amministratori che hanno ricoperto l'incarico nel periodo compreso tra l' 8 agosto 2003 e il 21 ottobre 2012, il periodo della gestione dei fondi Cvc, Permira, Investitori Associati e BcPartners.
"Gestioni dissennate e suicide, abbiamo perso il 99% del valore delle azioni" hanno lamentato alcuni piccoli azionisti durante l'assemblea dei soci. L'azione di responsabilità, di per sé, non tutela direttamente obbligazionisti e azionisti che, inoltre, sono a rischio di prescrizione nei confronti dei soggetti cui si devono le operazioni che hanno portato Seat a questa situazione, fatte nel 2003 e primi mesi del 2004.
Per questo Confconsumatori si è impegnata a mettere a disposizione dei tanti piccoli azionisti, vittime della cattiva gestione dell'azienda, la propria esperienza nella tutela dei piccoli risparmiatori maturata dal caso Parmalat fino ai più recenti default di MPS e Fonsai.
"I primi responsabili riteniamo siano gli amministratori - commenta l'avvocato Marcello Gori di Confconsumatori - ma l'azione nei loro confronti, per quanto importante e necessaria, non produrrà, probabilmente, alcun effetto concreto sul piano patrimoniale, laddove, come si ha motivo di ritenere, poche persone non dispongono certo di patrimoni tali da risarcire un danno così rilevante. Stiamo valutando di agire anche nei confronti dei pretesi esperti che ne hanno supportato le iniziative, dei sindaci, dei revisori e di coloro che hanno beneficiato di tali operazioni, fondi compresi, in sede penale e civile".
Gli interessati possono rivolgersi agli sportelli di Confconsumatori sul territorio nazionale oppure scrivere all'indirizzo e-mail dedicato seat@confconsumatori.it. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a:
CONFCONSUMATORI TORINO (TO) Corso Francia 273 - CAP 10139 Cellulare: 3337924652 - 3315393376 Email: seat@confconsumatori.it; confconstorino@yahoo.it




MPS: Confconsumatori riconosciuta parte civile


Siena - Parma- Grosseto, 16 aprile 2014 - Confconsumatori e i risparmiatori difesi dai legali dell'associazione sono stati ammessi come parte civile nell'udienza di ieri, 15 aprile, cruciale nel processo per l'acquisizione di Banca Antonveneta da parte di Banca Mps. Lo ha deciso il Gup del tribunale di Siena Monica Gaggelli nell'udienza di ieri mattina. Oggi si terrà ancora un'udienza nella quale dovrebbero discutere alcune eccezioni procedurali ed eccezioni di competenza territoriale presentate da alcuni legali, tra cui anche quelli di Confconsumatori.
Quello di Monte Paschi è l'ennesimo scandalo di finanza speculativa che finisce col ripercuotersi sugli ignari consumatori e sulla collettività. Confconsumatori è stata tra le prime associazioni in Italia a difendere le vittime di "Risparmio tradito" ed aveva già ottenuto il riconoscimento come parte civile in altri processi analoghi. Anche in questo caso l'associazione è in prima linea sia in sede civile che in sede penale.
"Stiamo lavorando a ritmo serrato - dichiara Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori - il riconoscimento di costituzione di parte civile nel processo penale, come associazione e per i singoli risparmiatori, è un traguardo importante. Ora metteremo a disposizione, tramite il nostro sito e le nostre sedi sul territorio nazionale, la documentazione necessaria per la costituzione di parte civile per altri risparmiatori coinvolti che non hanno potuto costituirsi in questa fase".
"Il nesso di causalità tra il crollo del titolo detenuto da migliaia di piccoli risparmiatori e le operazioni ardite compiute in questi anni dal precedente board, saranno il cuore delle vicende penali e civili che ci vedranno impegnati - aggiungono Luca Baj e Duccio Panti, legali di Confconsumatori - Come è già avvenuto in altri scandali analoghi, intendiamo ottenere per i risparmiatori e gli azionisti "traditi" la massima tutela possibile. Questo è il primo, fondamentale risultato. Andiamo avanti".
Gli azionisti MPS che desiderano prendere parte alle azioni che Confconsumatori metterà in campo possono richiedere informazioni e assistenza via e-mail all'indirizzo mps@confconsumatori.it o rivolgersi alla sede Confconsumatori più vicina consultando il sito www.confconsumatori.it.
Tra gli ammessi alla costituzione di parte civile anche un grossetano che ha investito, nel corso degli anni, diverse decine di migliaia di euro in azioni e che ha visto caderne a picco il valore dall'acquisto di Antonveneta in poi.
L'ufficio stampa




Buoni postali: taglio retroattivo degli interessi


Grosseto , 25 Marzo 2014 - La Federazione di Grosseto della Confconsumatori ha ricevuto diversi cittadini possessori di buoni postali ordinari del 1983 che dopo la scadenza trentennale vengono pagati in misura inferiore a quanto indicato nel titolo. Il fenomeno è stato riscontrato sui Buoni della serie "o".
Poste assume di dover e potere pagare di meno in virtù del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 con il quale è stato deciso un taglio retroattivo dei tassi di interesse per una serie di buoni postali.I casi sin qui analizzati hanno evidenziato rimborsi pari quasi alla metà rispetto a quanto indicato nel 1983, con un grave ed ingente danno per i risparmiatori. I numerosi reclami inviati a Poste Italiane non hanno sortito alcun effetto poiché i vertici della società non forniscono risposte e non appaiono disponibili a soluzioni negoziali.
Confconsumatori segnala che secondo le Sezioni Unite della Sprema Corte di Cassazione il contrasto tra il tasso di interesse apposto sul titolo e quello risultante dal decreto deve essere risolto dando la prevalenza al primo.
A tale proposito i risparmiatori possono agire in giudizio, per vedere tutelati i propri diritti, anche qualora abbiano già incassato il rimborso "parziale" che gli sportelli di Poste hanno elargito.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede confconsumatori di Grosseto al numero 0564,418276 oppure via e mail all'indirizzo toscana@confconsumatori.it
L'ufficio stampa




Bond argentini, ancora tre vittorie per la Confconsumatori


Oltre 150mila euro recuperati da risparmiatori Pratesi grazie alla Confconsumatori di Prato. E' questo il risultato degli ultimi mesi di lavoro della associazione di viale Montegrappa i cui legali hanno ottenuto tre sentenze favorevoli in tema di vendita di titoli "spazzatura".
"Anche con queste sentenze - commenta Marco Migliorati, presidente provinciale di Confconsumatori - abbiamo contribuito ad aiutare ancora una volta famiglie di piccoli risparmiatori di Prato ed e' questa la nostra più grande soddisfazione".
Ad entrare nel mirino di Confconsumatori questa volta, oltre alla solita ex Cariprato, anche la BCC Area Pratese di Carmignano condannata a risarcire madre e figlio residenti a Prato che fra il 2000 ed il 2001 avevano investito e perso 25mila euro. Il Tribunale di Prato, sempre su ricorsi presentati dai legali dell'associazione, gli avvocati Alessandro Fagni e Barbara Valdiserra, ha invece condannato due volte la ex Cariprato, in un caso restituendo 10mila euro ad una giovane dipendente della scuola, nell'altro caso oltre 120mila euro a due pensionati di Prato.
"Abbiamo conseguito decine di successi in questi ultimi anni - continua Migliorati - su Cirio, Argentina, anatocismo e ForYou, ma abbiamo ancora moltissime cause civili pendenti anche su Lehmann, tassi usurari , MPS e Fondiaria perché anni fa abbiamo puntato sull'alta specializzazione dei nostri collaboratori in un settore, quello bancario, in un cui i cittadini hanno bisogno di maggior tutela".




Buoni postali: l'amara scoperta del taglio retroattivo degli interessi


Grosseto, 9 gennaio 2014 - Aumentano, in particolare a Brindisi, le segnalazioni di possessori di buoni postali, emessi nel 1983, che alla scadenza hanno appreso, presso gli uffici postali, che gli interessi agli stessi spettanti sono di gran lunga inferiori rispetto alle somme riportate nel retro del titolo, in virtù del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 con il quale è stato deciso un taglio retroattivo dei tassi di interesse per una serie di buoni postali.
Secondo Confconsumatori la decurtazione degli interessi dei buoni postali provoca un grave ed ingente danno per un notevole numero di risparmiatori italiani. "Ci chiediamo se i possessori dei buoni siano mai stati avvertiti, prima della scadenza, degli effetti del decreto ministeriale del 13 giugno 1986. E, nel caso, in che modo?" commenta l'avvocato Emilio Graziuso, del direttivo nazionale di Confconsumatori. "Ci troviamo, probabilmente, di fronte all'ennesimo caso di violazione degli obblighi di informazione ai danni dei consumatori. La semplice pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale non è, infatti, idonea a rendere edotto il risparmiatore della modifica dei tassi di interessi applicabili".
Confconsumatori segnala un'importante sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale - pur riguardando non buoni ordinari ma buoni a termine, comunque soggetti alle decurtazioni di cui al decreto ministeriale del 13 giugno 1986 - ha sancito il principio che il contrasto tra il tasso di interesse apposto sul titolo e quello risultante dal decreto deve essere risolto dando la prevalenza al primo.
"Consigliamo ai risparmiatori - conclude l'avv. Emilio Graziuso - di non firmare la liberatoria che, al momento dell'incasso, Poste Italiane richiede al possessore del titolo. Qualora il consumatore decida di incassare il titolo al momento della scadenza, al fine di non precludersi eventuali azioni legali per la tutela dei propri diritti, è opportuno che precisi che le somme corrisposte sono accettate a mero titolo di acconto sulla maggior somma allo stesso spettante con riserva di agire, anche giudizialmente, per il recupero di quanto ulteriormente dovuto".
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede confconsumatori di Grosseto al numero 0564.418276 oppure via e mail all'indirizzo toscana@confconsumatori.it




Fonsai: ancora un mese per costituirsi parte civile


Parma, 17 dicembre 2013 - C'è ancora tempo per costituirsi parte civile nel processo Fonsai: gli azionisti danneggiati possono rivolgersi alla Confconsumatori entro il 21 gennaio. Infatti il gup di Torino ha fissato per il prossimo 27 gennaio l'udienza preliminare del secondo filone dell' inchiesta torinese su Fonsai, nel quale risulta imputato Paolo Ligresti - figlio di Salvatore e cittadino svizzero - con altre otto persone.
Un anno fa, nell'ottobre 2012, le Procure di Milano e di Torino avevano dato il via a una maxi inchiesta in occasione della fusione Unipol - Fonsai per le condotte di aggiotaggio, falso in bilancio e ostacolo agli organi di vigilanza che coinvolgono la compagnia assicurativa Fondiaria Sai, anche attraverso la Holding Premafin. I fatti contestati dagli investigatori riguardano l'occultamento al mercato di un "buco" nella riserva sinistri di circa 600 milioni di euro, la cui mancata comunicazione avrebbe provocato danni ad almeno 12mila risparmiatori, la cui perdita è stimata complessivamente sui 300 milioni. Di contro, un escamotage di bilancio avrebbe, invece, permesso alla famiglia Ligresti di intascare illecitamente dividendi per oltre 200 milioni. Nell'estate 2013 i membri della famiglia Ligresti sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Torino e a dicembre si è tenuta la prima udienza del processo contro gli ex amministratori di Fondiaria Sai.
"Per gli ex amministratori di Fonsai - spiegano gli avvocati Luca Panzeri, Luca Baj e Marcello Gori, legali di Confconsumatori - le accuse, oramai cristallizzate, sono quelle di false comunicazioni sociali al mercato ai danni dei soci e dei creditori e conseguentemente per manipolazione del mercato ex art 185 D.l.vo 24 febbraio 1998 n. 58 per aver diffuso notizie fasulle circa le voci di bilancio consolidato del 2010 o per non aver impedito la loro diffusione, con ciò provocando una sensibile alterazione del prezzo del titolo Fondiaria Sai S.p.a. e Milano Assicurazioni".
Confconsumatori sta rappresentando diversi cittadini - investitori che hanno subito un danno dalle azioni criminose oggetto di indagine nelle varie sedi giudiziarie. A tal proposito, l'associazione ha presentato la richiesta di costituirsi parte civile nel processo penale e, soprattutto, offrire la stessa opportunità a chi aveva investito in titoli Fondiaria Sai, Premafin s.p.a. e Milano Assicurazioni S.p.a..
Gli interessati possono prendere contatti con Confconsumatori Milano entro il 21 gennaio 2014 al fine di sottoscrivere le procure speciali ad agire nonché consegnare la documentazione attestante la legittimazione.
CONFCONSUMATORI MILANO
Via De Amicis 17 - CAP 20123
Telefono: 02.83241893 Fax: 02.58104162
Sito web: www.confconsumatorilombardia.com
E-mail regionale: lombardia@confconsumatori.it
E-mail provinciale: milano@confconsumatori.it
Orari di apertura: Dal lunedì al giovedì 10-13 e 14-18; venerdì 10- 13.




Tango Bond: in 2 mesi recuperati 175 mila euro


Prato-Bologna. 30 ottobre 2013 - Prosegue, vittoria dopo vittoria, il lungo percorso di Confconsumatori per risarcire i tantissimi risparmiatori "traditi" dalle banche che avevano venduto titoli spazzatura o inadeguati al cliente senza informare dei rischi. Solo in materia di bond argentini in poche settimane sono ben quattro le pronunce favorevoli ottenute dai legali dell'associaizone: tre vittorie presso il Tribunale di Prato e una presso la Corte d'Appello a Bologna.
Tre vittorie a Prato - Un quarantenne di Prato ha finalmente ottenuto a settembre la restituzione di tutti i risparmi di una vita, 70 mila euro, che tra il 2000 e il 2001 aveva investito in titoli argentini senza che la banca lo avesse informato della rischiosità e del carattere speculativo. La vittoria è stata ottenuta in soli 10 mesi. Con la stessa rapidità, anche altre due famiglie di Prato sono tornate in possesso dei risparmi investiti in tango bond (rispettivamente 65 mila e 25 mila euro) grazie ai legali di Confconsumatori; anche in questo caso a pesare sulla decisione del Giudice è stata la mancata osservazione dei doveri informativi da parte della banca. Marco Migliorati, presidente di Confconsumatori Prato commenta: "Vedere le famiglie sorridere soddisfatte dopo che si erano rivolte a noi poco convinte, sfiduciate e deluse dalle banche è una grandissima soddisfazione".

Vittoria in appello a Bologna - Un operaio di Parma, con scarsissima propensione al rischio, aveva investito nel settembre del 2000 tutti i suoi risparmi, 15 mila euro, in titoli argentini. Avendo perso tutto, aveva tentato il recupero ma aveva la causa in primo grado. La Corte d'Appello, invece, ha recentemente ribaltato la prima sentenza del Tribunale di Parma, condannando l'Istituto di Credito a risarcire il cliente in quanto l'operazione era inadeguata e mancava l'autorizzazione scritta a procedere. "É una sentenza importante - commenta l'avvocato Giovanni Franchi di Confconsumatori Parma - perchè chiarisce finalmente che nel 2000 i titoli argentini erano già pericolosissimi"




Bond argentini e anatocismo


Altre due recenti sentenze del Tribunale di Prato segnano ancora il percorso della Confconsumatori contro le banche. Da tempo, ormai da circa 7 anni, l'associazione di viale Montegrappa sta mietendo vittorie contro quasi tutti gli istituti di credito della città, fra tassi usurari, titoli Cirio e argentina, anatocismo e azioni MPS.
Solo nel mese di ottobre, due sentenze del tribunale hanno permesso a 2 famiglie di Prato di tornare in possesso dei loro risparmi, 65 e 25 mila euro perduti nel 2001 dopo il fallimento dell'Argentina. Anche questa volta, ad essere condannata e' stata la ex Cariprato, colpevole di aver venduto titoli speculativi senza informare i risparmiatori della loro rischiosità e della possibilità di perdere il capitale investito. I risparmiatori hanno potuto recuperare il capitale, oltre agli interessi legali e al rimborso delle spese
. "Vedere le famiglie sorridere soddisfatte dopo che si erano rivolte a noi poco convinte, sfiduciate e deluse dalle banche, e' una grandissima soddisfazione - commenta il presidente provinciale Marco Migliorati - soprattutto se la sentenza e' totalmente favorevole e pervenuta in tempi rapidi".
Oltre al merito delle vicende, infatti, la cosa che sorprende e' la rapidità con cui le sentenze sono arrivate, "merito dei nostri avvocati che utilizzano la procedura sommaria - commenta Migliorati - ma soprattutto merito del Tribunale di Prato e della sua organizzazione che, in tema di diritto bancario in particolare, ha fatto sempre giustizia".
Oltre agli investimenti in titoli spazzatura, hanno destato grandissimo interesse fra gli utenti bancari soprattutto le questioni sulle azioni del Monte dei Paschi e sull'anatocismo. "Siamo letteralmente sommersi di richieste di aiuto da parte di molte piccole imprese, danneggiate da interessi bancari molto alti" afferma il presidente provinciale. La prassi dell'anatocismo bancario - sempre dichiarata illegittima dalla giurisprudenza - consiste nell'applicare gli interessi a debito su somme già comprensive di interessi, portando cosi' ad un aumento vertiginoso degli scoperti bancari. "Anche su questo tema - conclude Migliorati - abbiamo da tempo ottenuti molti successi con le banche costrette a restituire il denaro alle imprese".
Per contattare la Confconsumatori di Prato la potete trovare nel viale Montegrappa, 120 a Prato il lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 cell. 3804640227




Fonsai: pochi giorni per costituirsi parte civile


Milano, 29 ottobre 2013 - I Pubblici Ministeri di Torino hanno chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto di giudizio immediato per gli ex amministratori di Fondiaria Sai S.p.a. e, precisamente, per Salvatore Ligresti e la figlia Jonella nonché per l'amministratore delegato e direttore generale Fausto Marchionni, per il vice presidente Antonio Talarico e per il direttore Gererale Emanuele Erbetta
"Per loro - spiega l'avvocato Luca Panzeri, legale di Confconsumatori Milano - le accuse, oramai cristallizzate, sono quelle di false comunicazioni sociali al mercato ai danni dei soci e dei creditori e conseguentemente per manipolazione del mercato ex art 185 D.l.vo 24 febbraio 1998 n. 58 per aver diffuso notizie fasulle circa le voci di bilancio consolidato del 2010 o per non aver impedito la loro diffusione, con ciò provocando una sensibile alterazione del prezzo del titolo Fondiaria Sai S.p.a. e Milano Assicurazioni"
La prima udienza, salvo slittamenti, è fissata per il giorno 4 dicembre 2013 presso il Tribunale di Torino.
Confconsumatori, come già anticipato a suo tempo, intende costituirsi parte civile come associazione e, soprattutto, offrire la stessa opportunità a tutti i risparmiatori che hanno subito un danno come conseguenza delle condotte criminose contestate.
Chi fosse interessato ad aderire a tale azione giudiziale è pregato di prendere contatto con lo sportello di Confconsumatori Milano entro e non oltre il 20 novembre 2013 al fine di sottoscrivere le procure speciali ad agire nonché consegnare la documentazione attestante la legittimazione.

CONFCONSUMATORI MILANO, Via De Amicis 17 - CAP 20123, Telefono: 02.83241893, Fax: 02.5810416
Sito web: www.confconsumatorilombardia.com
E-mail regionale: lombardia@confconsumatori.it
E-mail provinciale: milano@confconsumatori.it
Responsabile regionale: Francesca Arnaboldi
Responsabile provinciale: Bruna Borri Artali
Orari di apertura: Dal lunedì al giovedì 10-13 e 14-18; venerdì 10- 13.




Tango Bond e titoli Birs: vittoria da oltre 1 milione


Parma, 10 ottobre 2013 - Avevano raccolto una fortuna vendendo tovaglie in spiaggia per una vita, poi hanno affidato i risparmi alla Banca e li hanno visti svanire nel nulla. Oggi, dopo la vittoria in appello, riavranno oltre un milione di euro. Ancora una vittoria di Confconsumatori per una coppia di associati toscani che nel 1999 aveva acquistato obbligazioni argentine per 827.375,34 €, ed effettuato un'operazione d'investimento in titoli Birs da 167.606,44 €. La Corte d'appello di Firenze ha condannare l'Istituto di credito alla restituzione e al risarcimento dei danni, pari alle somme investite, oltre interessi e spese di lite, per la complessiva somma di 1.366.771,62 €, con la deduzione delle cedole incassate e dell'odierno valore dei bond argentini.
La coppia toscana, nel corso degli anni, aveva raccolto un ingente patrimonio, vendendo lenzuola, tovaglie e capi di abbigliamento sulle spiagge. Ingente patrimonio che avrebbe dovuto essere utilizzato per i figli ormai grandi. Ma, malamente consigliati da una filiale di un importante Istituto di credito, i coniugi avevano perso praticamente tutto e a nulla era servito rivolgersi ad un avvocato, perché la causa di primo grado davanti al Tribunale di Pistoia era finita con la loro soccombenza. A questo punto, perse praticamente le speranze, i due hanno contattato la sede di Confconsumatori. Da lì è iniziato il percorso che ha portato all'appello della prima pronuncia.
È così accaduto che la Corte d'appello di Firenze, a differenza del Tribunale che aveva respinto la domanda e condannato gli investitori alla rifusione delle spese, ha ritenuto, relativamente all'acquisto dei titoli argentini, la nullità degli ordini per difetto di forma a causa della mancanza del contratto generale d'investimento. Circa l'altra operazione, titoli Birs il giudice d'appello ha condannato l'Istituto al risarcimento del danno, corrispondente alla differenza tra capitale investito e l'importo riscosso, per essere mancate le necessarie informazioni su titoli pericolosissimi, in quanto incorporanti derivati.
"Un'altra sentenza decisiva - commenta l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che ha difeso in giudizio la coppia di investitori insieme all'avv. Piero Catelani, di Confconsumatori Firenze - perché dimostra che le Corti d'appello sono pronte a correggere i molteplici errori commessi dai Tribunali in questa materia. Purtroppo spesso i risparmiatori non proseguono nel giudizio a causa delle ingentissime spese connesse ad una causa di questo tipo". Per quanto riguarda la decisione "É soprattutto importante - aggiunge l'avv. Franchi - che si sia tenuto conto, benché la circostanza non fosse stata dedotto in primo grado, della mancanza del contratto generale d'investimento, mancanza che, a dispetto dell'art. 23 TUF, può essere rilevata anche d'ufficio e in secondo grado, se prima non dedotta, quando il suo accertamento produca, come nella specie, effetti favorevoli al consumatore"




Derivati rischiosi venduti a "copertura" del mutuo


Catania, 7 Ottobre 2013 - Nel 2007 una piccola ditta catanese aveva chiesto e ottenuto dalla banca un mutuo da 900 mila euro per ristrutturazioni aziendali, mutuo che la banca aveva concesso a tasso variabile proponendo l'acquisto di "derivati Irs" come strumento di "copertura" per garantire il pagamento degli interessi a tasso variabile sul mutuo, senza, però, avvisare il cliente, inesperto, dell'alto rischio rappresentato da questi investimenti finanziari. Il derivato aveva comportato, nel corso di 5 anni di contratto l'addebito di oltre 100 mila euro. Il Giudice della IV Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino, con una recentissima ordinanza depositata il 17.9.2013, ha ordinato alla banca di sospendere gli addebiti semestrali delle rate.
Il provvedimento é stato adottato a conclusione di un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto dalla società che, priva di alcuna pregressa esperienza in materia di strumenti finanziari di qualsiasi tipo, aveva eccepito l'assurdità della vendita dei derivati da parte della banca, che aveva anche fatto sottoscrivere all'amministratore della società una dichiarazione di operatore qualificato ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/98. E, in virtù della sottoscrizione di tale dichiarazione, la banca si riteneva così esonerata dall'assolvimento di una serie di obblighi informativi e comportamentali nei confronti del cliente. Ma, ha osservato il Tribunale, la dichiarazione di operatore qualificato "non esonera l'intermediario diligente dal tenere in debito conto le informazioni in suo possesso e dal verificare in concreto l'adeguatezza delle operazioni poste in essere dal cliente, dovendo sempre confrontarsi tale adeguatezza con la concreta operatività del cliente stesso, l'adeguatezza delle operazioni al profilo del cliente dovendo essere valutata dall'intermediario sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del medesimo regolamento, ma anche di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati".
Nell'ordinanza il Giudice richiama l'unico precedente del Tribunale di Catania in materia di derivati, che é stato adottato dal Collegio lo scorso anno. In entrambi i giudizi le società sono state assistite dall'avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia, che ha dichiarato: "Anche se non si tratta di consumatore, ma di azienda ci troviamo anche in questo caso di fronte ad un soggetto debole rispetto alla banca, come scrive anche il Giudice. Il provvedimento assume pertanto particolare importanza sia per il contenuto della pronuncia che per gli effetti della stessa a favore delle tante aziende, che in questi anni si sono trovate ad acquistare derivati, pur non avendo nessuna esperienza in materia, e sottoscrivendo su invito della banca la dichiarazione di operatore qualificato".




Vittoria in Cassazione per 41 risparmiatori "traditi"


Parma, 1 ottobre 2013 - Grande vittoria di Confconsumatori in Cassazione per ben 41 risparmiatori che, nel 2001, avevano acquistato titoli Carrier1, la società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita in dissesto poco tempo dopo. I titoli "spazzatura" appartenevano a una finanziaria statunitense che possedeva anche il 15% del capitale sociale della banca, la quale, tramite i propri promotori o per telefono, aveva promosso la loro alienazione.
Perché si è resa necessaria l'ordinanza della Cassazione? I legali di Confconsumatori avevano portato i 41 casi di risparmiatori vittime del dissesto davanti al Tribunale di Milano, forti di una vittoria analoga ottenuta nel 2007 (n. 8699/07) per altrettanti 97 consumatori, poi confermata dalla Corte d'appello di Milano nel 2011 (n. 1193/11). Il Tribunale di Milano, però, questa volta, aveva però dichiarato la propria incompetenza per territorio, perché - come si legge nel provvedimento - doveva considerarsi "competente territorialmente il Tribunale del luogo di residenza degli attori risultante, per ciascuno di essi, dall'atto di citazione"; luogo di residenza diverso per ognuno, essendo alcuni delle Marche, altri dell'Emilia Romagna ed altri ancora piemontesi e liguri.
La Suprema Corte ha invece accolto la tesi giuridica sostenuta dagli avvocati di Confconsumatori, Massimiliano Valcada, esperto in diritto comunitario, e Giovanni Franchi, affermando che "Solo il cliente del contratto avente ad oggetto strumenti finanziari può eccepire l'incompetenza per territorio rispetto al foro del suo domicilio o residenza". E visto che nessuno degli attori aveva sollevato quell'eccezione, la competenza del Tribunale di Milano doveva ritenersi incontestabile.
"Una sentenza fondamentale - commenta l'avvocato Giovanni Franchi, - perché adesso il Tribunale di Milano potrà uniformarsi alla precedente sentenza della Corte d'appello e condannare l'Istituto di credito italiano, purtroppo in liquidazione coatta amministrativa, e la società americana a rimborsare i risparmiatori, i quali hanno quindi la speranza, dopo tanti anni, di ritornare in possesso dei loro denari, investiti in titoli "spazzatura"".




MPS: Confconsumatori si costituisce parte civile


Parma, 26 settembre 2013 - Questa mattina, come annunciato nei mesi scorsi, i legali di Confconsumatori hanno depositato la costituzione di parte civile dell'associazione nel primo processo MPS che si apre oggi per il presunto 'occultamento' del contratto di ristrutturazione di Alexandria, che vede imputati Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri.
Quello di Monte dei Paschi di Siena è l'ennesimo scandalo di finanza speculativa che finisce col ripercuotersi sugli ignari consumatori e sulla collettività. Confconsumatori è stata tra le prime associazioni in Italia a difendere le vittime di "Risparmio tradito" ed ha già ottenuto il riconoscimento come parte civile in altri processi analoghi. Anche in questo caso l'associazione sarà in prima linea sia in sede civile che in sede penale.
Gli esperti dell'associazione hanno seguito da subito con attenzione gli eventi, raccogliendo notizie circa le responsabilità dello scandalo finanziario e assistendo i tanti azionisti che si sono rivolti all'associazione in cerca di tutela.
L'attenzione di Confconsumatori si è concentrata anche sull'operato delle Autorità di Vigilanza: nel luglio scorso l'associazione ha depositato alla Procura della Repubblica di Siena la richiesta di poter estrarre copia dei verbali, acquisiti alle indagini preliminari, delle ispezioni svolte da parte delle Autorità di Vigilanza al fine di comprendere se sussistano responsabilità di queste ultime derivanti da omessi o ritardati controlli nell'ambito del caso Monte Paschi di Siena.
"L'intenzione di Confconsumatori è chiara - dichiara Mara Colla, presidente nazionale di confconsumatori - oltre alla costituzione di parte civile nel processo penale come associazione, ruolo che ci è già stato riconosciuto legittimamente in altre occasioni, stiamo lavorando a un modulo per la costituzione di parte offesa che, tramite il nostro sito e le nostre sedi sul territorio nazionale, metteremo a disposizione di tutti i risparmiatori coinvolti, che potranno costituirsi nel filone principale, per il quale sono state chiuse le indagini preliminari e si attende a breve il rinvio a giudizio.
"Il nesso di causalità tra il crollo del titolo detenuto da migliaia di piccoli risparmiatori e le operazioni ardite compiute in questi anni dal precedente board, saranno il cuore delle vicende penali e civili che ci vedranno impegnati - aggiunge Luca Baj, legale di Confconsumatori - Come è già avvenuto nel caso Parmalat e in altri scandali analoghi, intendiamo ottenere per i risparmiatori e gli azionisti "traditi" la massima tutela possibile".




Storica sentenza della Corte d'appello di Milano sui derivati, contro la banca


Milano, 24 settembre 2014 - Il contratto swap è "una scommessa legalmente autorizzata". È questo uno dei più significativi passaggi riportati nella sentenza n. 3459 del 18 settembre 2013 nella quale la Corte d'appello di Milano ha condannato la Banca Cariparma a risarcire un piccolo imprenditore con il quale aveva sottoscritto derivati dal 2004. Il riferimento della Corte allo swap come "scommessa legalmente autorizzata" è un passaggio giurisprudenziale importante perché, per la prima volta nelle controversie sui derivati, i giudici si sono concentrati sulla qualificazione civilistica del contratto. In particolare, la Corte ha definito quali siano gli elementi essenziali del derivato, senza i quali è da considerarsi nullo.
La Corte statuisce che, poiché lo swap ha una causa di scommessa, deve esistere una razionalità dell'alea (cioè del rischio): per la Corte, l'alea è razionale nella misura in cui è scientificamente misurabile. Pertanto la Banca e l'investitore, già al momento della stipula dello swap, devono mettersi d'accordo su un requisito essenziale del contratto che è, appunto, la misura dell'alea (che per la Corte sono gli scenari probabilistici). Questo del tutto indipendentemente dal fatto che lo scopo dell'investitore - vero o presunto - sia la copertura di un rischio di tasso oppure sia la mera speculazione. La Corte, inoltre, chiarisce che l'alea non deve necessariamente essere uguale tra le parti ma, affinché il contratto sia valido, deve essere non soltanto nota ma previamente raffigurata all'investitore.
Fatte queste premesse, per la Corte d'appello di Milano vanno dunque indicati nel contratto al momento della conclusione il mark to market, la remunerazione dell'intermediario (che non può quindi essere "occultata" tra le condizioni del derivato) e gli scenari probabilistici. La mancata indicazione di questi tre requisiti rende nullo il contratto.
Secondo l'avv. Antonio Pinto, legale di Confconsumatori: "La sentenza è innovativa ed importante in quanto, in pratica, quasi nessun contratto di swap in circolazione indica il mark to market, né la remunerazione della banca, né gli scenari probabilistici che caratterizzano il derivato costruito dall'intermediario. Pertanto, può esser una via seria per eliminare per tanti utenti, l'incubo di contratti spesso dalle conseguenze finanziarie devastanti".




Tango bond argentini e anatocismo: altri successi lampo della Confconsumatori


La ex Cariprato dovrà pagare 70mila euro ad un giovane di Prato. Come ormai accade danni, puntualmente quasi ogni mese il Tribunale emette una sentenza di condanna nei confronti della attuale Banca Popolare di Vicenza, colpevole di aver venduto titoli argentini senza informare i risparmiatori della loro rischiosità ed il loro carattere speculativo. "Anche se ci siamo abituati, ogni sentenza positiva che permette di far recuperare i risparmi ai nostri soci - afferma il presidente provinciale Marco Migliorati - ci riempie di gioia e ci spinge ancor di più in nuove avventure". Questa volta è toccato ad un quarantenne di Prato che aveva investito nei titoli dell'Argentina, fra il 2000 ed il 2001, circa 70mila euro, ovvero tutto i suoi risparmi. L'ordinanza del Tribunale di Prato con cui la banca è stata condannata a risarcire i danni e rimbordare le spese legali è giunta in tempi rapidissimi. "I legali della nostra associazione ormai specializzati nelle questioni bancarie- continua Migliorati - , sono riusciti ad ottenere giustizia nell'arco di 10 mesi poco più. Oltre a loro, però, il merito va assegnato soprattutto al Giudice, la Dott.ssa Brogi che si è dimostrata ancora una volta un magistrato preparato e molto efficiente, una vera fortuna per i cittadini di Prato. Questo ci dà coraggio per affrontare i tantissimi altri casi simili, attualmente abbiamo ancora alcune decine di cause da concludere".
Ma i Tango Bond e gli altri investimenti finanziari (Cirio, Parmalat, ForYou, MPS) non sono le uniche questioni bancarie nelle quali la Confconsumatori sta ottenendo risultati non previsti. Parallelamente a questo tipo di cause che stanno riportando centinaia di migliaia di soldi nelle tasche dei risparmiatori pratesi, vi sono le molte questioni di anatocismo e usura bancaria sulle quali lavorano ancora i legali dell'associazione. "In questo caso, a chiederci tutela, talvolta quasi disperata, sono le piccole imprese, artigiani e commercianti alle prese con le banche che non hanno cessato la prassi di calcolare interessi su interessi, commissioni e altre gabelle - conclude Migliorati. Fortunatamente, da quando abbiamo creato lo STUB, lo sportello specializzato sui problemi bancari, abbiamo risolto molti casi, spesso senza dover ricorrere in Tribunale". Le Banche sanno bene, infatti, che l'anatocismo è illegale,
Si ricorda a tutti i cittadini che hanno problematiche simili che lo sportello della Confconsumatori di Area Metropolitana la potete contattare il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso l'area Youtility del centro commerciale "I Gigli" a Campi Bisenzio cell. 3311202507 mentre la Confconsumatori di Prato la potete trovare nel viale Montegrappa, 120 a Prato il lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 cell. 3804640227.




Cirio: nuova vittoria in appello da 63 mila euro


Bologna, 11 settembre 2013 - Il Tribunale gli aveva dato torto, costringendolo a pagare ingentissime spese, ma l'associato di Confconsumatori ha deciso di fare appello e la Corte ha ribaltato la prima sentenza, affermando che i titoli Cirio, acquistati nel 2001, erano già pericolosissimi e la banca non ha adempiuto ai propri obblighi informativi. L'Istituto di credito è stato condannato al risarcimento dei danni per 63.000 euro, pari alla somma investita nell'acquisto di titoli Cirio, oltre interessi e spese di lite.
Nel caso in questione la Corte d'appello, a differenza del Tribunale che aveva respinto la domanda e condannato l'investitore alla rifusione delle spese, ha ritenuto la ricorrenza della responsabilità risarcitoria, perché l'Istituto di credito non aveva tenuto conto dell'inadeguatezza dell'operazione per l'investitore, nel cui profilo risultava una bassa propensione al rischio. Si legge nella sentenza che l'inadeguatezza non era stata comunicata dalla banca all'investitore nell'ordine di acquisto secondo quanto disposto dall'art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, ai sensi del quale la Banca doveva richiedere in forma scritta la manifestazione del cliente di voler procedere all'investimento. Di l'obbligo a carico della banca di risarcire il pregiudizio arrecato al risparmiatore.
"Un'altra sentenza importante - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che ha difeso in giudizio l'investitore - perché la Corte d'appello di Bologna ha chiarito l'errore commesso dal Tribunale, che aveva costretto il povero risparmiatore a doversi difendere contro la richiesta della banca di rifusione di ingentissime spese. La Corte ha sancito che le obbligazioni Cirio già nel 2001 erano titoli pericolosissimi, talmente pericolosi da rendere indispensabile l'informativa prescritta dall'art. 29 Reg. Consob n. 11526/98 e la specifica accettazione del cliente".
"È soprattutto importante - aggiunge l'avv. Franchi - che si sia tenuto conto della dichiarazione espressa dall'investitore in sede di assunzione del profilo di rischio, nel senso che se uno non è disposto ad rischiare il proprio denaro, non gli si può consigliare l'acquisto di titoli pericolosi, come già al tempo erano i bond Cirio. Se ne deve tenere conto quando si valuta il comportamento della banca. Ed era forse il caso, come purtroppo non sempre è accaduto, che la magistratura tenesse conto della pericolosità e del profilo di rischio dell'investitore anche in diverse cause intraprese da molti acquirenti di titoli Parmalat e Argentina finite con la soccombenza dell'investitore. La Corte d'appello ha eliminato un macroscopico errore del Tribunale, dal quale era derivata la richiesta di pagamento di ingentissime spese".




Fondiaria Sai: massima tutela per i risparmiatori


Milano, 17 luglio 2013 - Alla luce dei recenti arresti dei membri della famiglia Ligresti, ad opera della Guardia di Finanza di Torino nell'ambito dell'inchiesta Fonsai, la Confconsumatori ribadisce il proprio impegno nella tutela dei risparmiatori. L'associazione sta seguendo il caso dallo scorso ottobre, quando le Procure di Milano e di Torino hanno dato il via a una maxi inchiesta in occasione della fusione Unipol - Fonsai per le condotte di aggiotaggio, falso in bilancio ed ostacolo agli organi di vigilanza che coinvolgevano la compagnia assicurativa Fondiaria Sai, anche attraverso la Holding Premafin, parte delle cui azioni sono state oggetto di sequestro cautelare.
Confconsumatori comunica la propria volontà di fornire la massima tutela ai cittadini - investitori che abbiano subito un danno dalle azioni criminose oggetto di indagine nelle varie sedi giudiziarie.
A tal proposito, l'Associazione, che intende altresì valutare il comportamento tenuto dagli Organi di Vigilanza nella vicenda, invita tutti i cittadini che abbiano investito in titoli Fondiaria Sai, Premafin s.p.a. e Milano Assicurazioni S.p.a., a prendere contatti con l'Associazione stessa, per iniziare la battaglia legale, volta alla successiva costituzione di parte civile nei procedimenti penali, per ottenere il risarcimento dei danni.




MPS: Confconsumatori chiede chiarezza sulle ispezioni dell'Autorità di Vigilanza


Siena, 9 luglio 2013 - Confconsumatori ha depositato alla Procura della Repubblica di Siena la richiesta di poter estrarre copia dei verbali, acquisiti alle indagini preliminari, delle ispezioni svolte da parte delle Autorità di Vigilanza al fine di comprendere se sussistano responsabilità di queste ultime derivanti da omessi o ritardati controlli nell'ambito del caso Monte Paschi di Siena.
"L'eventuale accertamento in sede penale di responsabilità da parte degli imputati per ostacolo alla vigilanza - spiega Luca Baj, legale di Confconsumatori - non può che presupporre che un'attività di controllo debba essere stata svolta. Pur tuttavia, Confconsumatori, che da anni assiste risparmiatori danneggiati dai crack finanziari, quale ente rappresentativo di interessi diffusi, si pone il legittimo interrogativo se i controlli siano stati davvero concreti, completi ed efficaci".




Bond Argentina: Confconsumatori vince in appello


Prato, 17 aprile 2013 - La Corte d'Appello di Firenze ha rigettando l'appello proposto dalla Banca, confermando la condanna al risarcimento di una coppia di Prato che aveva perso i propri risparmi nel default argentino. Come era accaduto in precedenza per altri Istituti di credito, anche la Corte d'Appello di Firenze, dopo il Tribunale di Prato, ha ribadito che molti degli acquisti dei titoli argentini effettuati da piccoli risparmiatori poco prima del fallimento dello stato argentino nel dicembre 2001, erano illegittimi perché compiuti in violazione della normativa vigente.
"Dopo numerosissime sentenze del Tribunale di Prato - afferma il presidente di Confconsumatori Prato, Marco Migliorati - la bontà della nostra lunga battaglia contro il "Risparmio tradito" è stata finalmente confermata anche dall'organo superiore rappresentato dalla Corte d'Appello".
La Prima Sezione della Corte ha infatti confermato in pieno l'ordinanza della Dott.ssa Raffaella Brogi che aveva condannato la Banca a risarcire due giovani risparmiatori residenti a Prato per una somma vicina ai 10mila euro. Gli stessi avevano acquistato titoli argentini a pochissimi mesi dal fallimento dell'Argentina. Poi, rivolgendosi alla Confconsumatori di Prato e assistiti dall'Avv. Alessandro Fagni, avevano fatto causa alla banca.
"I nostri associati - continua Migliorati - non erano stati minimanente informati dai funzionari della banca del rischio dell'operazione, né delle condizioni di grave crisi dello Stato argentino, per cui il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi hanno riconosciuto il loro diritto ad essere risarciti.
"Oltre alle molte cause in corso per i titoli argentini e Cirio - conclude Migliorati - il nostro servizio a tutela degli utenti bancari (lo STUB), si sta occupando con notevoli successi delle vicende più tristemente note dei piani ForYou, dei titoli Lehmann, delle polizze Index Linked e recentemente di quelli Fondiaria e MPS".




Bond Argentina: vittoria flash da 50 mila euro


Parma, 12 aprile 2013 - Aveva acquistato i bond del suo paese d'origine, l'Argentina, e aveva visto sfumare circa 50 mila euro, i risparmi di una vita. Confconsumatori ha ottenuto il risarcimento per una risparmiatrice argentina, residente in Italia e coniugata con un cittadino italiano, che aveva acquistato obbligazioni argentine e ora riavrà la somma complessiva di € 51.830,82.
La donna, avendo perduto praticamente tutto quello che possedeva a causa del default dello Stato argentino, si è rivolta alla Confconsumatori, dove i legali le hanno consigliato di intraprendere una causa. Il Tribunale di Parma, con un' ordinanza ottenuta a distanza di pochi mesi dalla presentazione del ricorso, ha dichiarato la nullità dell'operazione a causa della mancanza del contratto generale d'investimento prescritto sotto pena d'invalidità dall'art. 23 d.lgs. n. 58/98 e condannato l'istituto di credito a restituire il capitale investito, dedotta una cedola riscossa, maggiorato degli interessi legali e delle spese legali.
La particolarità del provvedimento, anche se ormai sono frequenti i casi di queste vittorie lampo di Confconsumatori, sta anche nella circostanza che la condanna sia contenuta non come normalmente avviene in una sentenza, ma in un'ordinanza ottenuta in pochissimo tempo - circa 4 mesi - alla fine del procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile contenuta nella legge 18 giugno 2009 n. 69.
"Una decisione importantissima - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio la risparmiatrice - perché dimostra che la tutela del risparmiatore supera persino la nazionalità delle parti. Il Tribunale non ha dato importanza al fatto che la risparmiatrice fosse un'argentina e non potesse non sapere come stessero le cose nel suo Stato. Ciò era irrilevante, perché mancava il contratto generale d'investimento, senza il quale non si possono effettuare investimenti finanziari".




LEHMAN: RATING "INATTENDIBILE", VITTORIA A MILANO


Milano, 7 marzo 2013 - Il giudizio di rating fornito dalle banche agli acquirenti di titoli Lehman nel 2008 è "estremamente inattendibile": l'importantissima vittoria da oltre 80 mila euro ottenuta da Confconsumatori è destinata ad aprire la fila a una serie di nuovi rimborsi per tanti risparmiatori "traditi".
Con sentenza pubblicata a marzo 2013, il Tribunale civile di Brescia ha ritenuto che, in relazione a tre negoziazioni di obbligazioni Lehman Brothers Holding disposte dal medesimo investitore tra l'aprile 2008 e l'agosto 2008, l'intermediario non ha fornito al suddetto investitore una informazione "appropriata" sui titoli Lehman, poiché non ha indicato, oltre al giudizio di rating, soggettivo e positivo, anche gli svariati elementi, oggettivi e negativi, che avrebbero dovuto portare sia a ritenere "estremamente inattendibile il giudizio di rating", sia a formulare un giudizio complessivo sui titoli Lehman decisamente negativo.
Conseguentemente, l'intermediario, nello specifico un Istituto di credito, è stato condannato a risarcire il danno subito dall'investitore, pari ad euro 82.000 oltre interessi legali e spese di lite, per violazione dei doveri informativi verso quest'ultimo.
L'unicità della sentenza consiste nella condanna dell'intermediario per motivi sostanziali, ossia per le omesse informazioni sui titoli Lehman al momento delle negoziazioni, laddove le precedenti sentenze in materia di obbligazioni Lehman hanno riconosciuto all'investitore il risarcimento del danno solo per motivi formali, ossia per omissioni nei contratti antecedenti le negoziazioni e, quindi, per motivi che prescindono dallo specifico titolo Lehman negoziato.
Spiega l'avv. Martino Bianchi di Confconsumatori, difensore dell'investitore: "la sentenza è importante perché evidenzia chiaramente che l'intermediario, disponendo di elementi valutativi di un titolo ulteriori rispetto al giudizio di rating, non può limitarsi a dare rilievo e a comunicare esclusivamente tale giudizio, nello specifico positivo, ma deve dare rilievo e comunicare tutte le informazioni di cui è in possesso, nello specifico negative, al fine di consentire all'investitore un investimento consapevole. Gli indici rivelatori nel 2008 sia della inattendibilità del giudizio di rating, sia della valutazione complessivamente negativa del titolo Lehman, sono tutti elementi oggettivi che l'intermediario, per semplice diligenza professionale, poteva e doveva conoscere: la chiusura, già nell'agosto del 2007, della banca del gruppo dedicata ai mutui subprime, con conseguente e consistente perdita finanziaria; l'effettuazione di ben cinque aumenti di capitale nel secondo trimestre del 2008; l'oscillazione del prezzo delle obbligazioni secondo l'indice VAR con conseguente uscita dall'elenco Obbligazioni basso rischio-basso rendimento del consorzio interbancario Patti Chiari; l'aumento del CDS applicato a Lehman tra settembre 2007 e settembre 2008; la negoziazione del titolo solo nel mercato non regolamentato; la circostanza che il rating non sarebbe stato aggiornato dal 2005. Tutti gli acquirenti nel 2008 di obbligazioni Lehman che sono stati informati dall'intermediario solo sul giudizio di rating potranno quindi chiedere di essere risarciti".




LEHMAN: MANCA UNA FIRMA, RESTITUITI 35 MILA EURO


Parma, 27 febbraio 2013 - Manca una firma e la Banca deve restituire 35 mila euro. Un'altra importantissima vittoria di Confconsumatori in materia di "risparmio tradito": un associato di Bologna, che aveva investito 34.193,66 € in obbligazioni Lehman Brothers, si è visto restituire l'intero capitale investito più gli interessi legali. Il Tribunale di Bologna, infatti, ha dichiarato la nullità per difetto di forma del contratto generale d'investimento e, per l'effetto, dell'ordine d'acquisto stipulato dall'investitore, in quanto privo della sottoscrizione del legale rappresentante dell'Istituto di credito. La banca è stata condannata alla restituzione del capitale investito, maggiorato degli interessi legali. Il giudice si è uniformato a quella giurisprudenza secondo cui, perché l'ordine non sia nullo per difetto di forma a norma dell'art. 23 TUF, è necessario che sia accompagnato da un contratto generale d'investimento - che regola tutti i rapporti tra banca e investitore - sottoscritto, oltre che dal cliente, anche dal legale rappresentante dell'istituto. Per il Tribunale non ha rilevanza che il documento sia stato prodotto in giudizio dall'istituto, né che le parti abbiano dato esecuzione a contratto, così dimostrando di considerarlo valido, bastando, per superare entrambe le eccezioni, che con l'atto introduttivo sia stata chiesta la nullità per difetto di forma.
"Una decisione importantissima - dichiara l'avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio il risparmiatore - che costituisce un'importante conferma di un principio sempre più ripetuto dalla giurisprudenza. L'aspetto più importante è che il Tribunale abbia dichiarato la nullità, sebbene la mancata sottoscrizione fosse stata dedotta solo all'udienza di discussione prevista dal d.lgs. n. 5/03. Il che val quanto dire che, purché la nullità per difetto di forma venga dedotta fin dall'inizio, la mancata sottoscrizione di una delle parti può essere fatta presente in qualsiasi momento del giudizio, anche negli ultimi scritti difensivi".




MPS: CONFCONSUMATORI TUTELA I PICCOLI RISPARMIATORI


Siena, 21 febbraio 2013 - I recenti casi di Monte dei Paschi di Siena, Saipem, Fondiaria/Sai si aggiungono al lungo elenco di risparmio tradito (Parmalat, bond argentini, Cirio e molti altri) i cui costi gravano in massima parte sugli ignari risparmiatori e i piccoli azionisti. Confconsumatori, che sta raccogliendo richieste di assistenza in tutta Italia, ha voluto incontrare i piccoli risparmiatori per mettere a loro disposizione la propria esperienza, maturata in anni di battaglie in materia di "Risparmio Tradito".
"Dal confronto con gli azionisti - ha spiegato Duccio Panti, Presidente di Confconsumatori Siena - sono emersi anche particolari preoccupanti. Tra i nostri iscritti, infatti, c'è anche un ex dipendente di Monte dei Paschi di Siena, che ci ha spiegato come, tempo fa, lui e diversi altri colleghi sono stati "caldamente invitati" dai propri superiori a liquidare un anticipo del TFR con il quale acquistare azioni della Banca".
Confconsumatori ha pubblicato sul proprio sito nazionale (www.confconsumatori.it) istruzioni chiare per tutti gli azionisti, spesso disorientati: "L'impegno della nostra associazione - spiega Marco Festelli, Presidente di Confconsumatori Toscana - è quello di aiutare i piccoli risparmiatori ad analizzare la propria posizione specifica e a valutare, con i nostri esperti, le possibilità di risarcimento. Il tutto a un costo molto contenuto. Aiuteremo chi lo desidera a rivolgersi al Giudice penale, presentando un esposto penale/querela con cui chiedere il risarcimento dei danni, previa verifica di reati eventualmente commessi da management della Banca o da altri soggetti. In alcune ipotesi, sarà possibile instaurare anche un giudizio civile contro la Banca venditrice dei titoli MPS".
Confconsumatori si costituirà a sua volta parte civile nel processo penale in rappresentanza della collettività, un ruolo la cui legittimità è stata in più occasioni riconosciuta negli anni: "Confconsumatori - spiega Luca Baj, legale dell'associazione - ha maturato una lunga esperienza, a partire dai processi Parmalat, che nell'ambito del "Risparmio tradito" ha permesso ai risparmiatori di recuperare complessivamente oltre 30 milioni di euro tra cause penali e civili. Sono numerosi, poi, i processi in cui il giudice ha ammesso la costituzione di parte civile. Ricordiamo i casi della Clinica Santa Rita, delle mozzarelle blu, degli ovoprodotti adulterati, il processo a Messina contro il Consorzio Autostrade Siciliane per la sicurezza delle autostrade o quello, recentissimo, contro la Sma a Grosseto per lo scandalo dei "reincarti" di prodotti scaduti".
Per la Presidente nazionale Mara Colla la battaglia di Confconsumatori non si esaurisce in ambito giudiziario: "Abbiamo chiesto da subito le dimissioni dei membri tutt'ora componenti del CdA MPS già presenti all'epoca dei fatti. Recentemente abbiamo inviato ai candidati premier la proposta di istituire una Procura nazionale contro i reati finanziari, sul modello di quella antimafia. Intendiamo approfondire anche l'operato delle autorità di vigilanza europee ed italiane (BCE, FME, Consob e Bankitalia). La volontà è quella di tutelare i piccoli risparmiatori, suggerendo anche soluzioni impediscano il perfezionarsi dei comportamenti illeciti, purtroppo all'ordine del giorno negli ultimi anni".

Confconsumatori incontra gli azionisti MPS a Siena

Nella foto da sinistra: Luca Baj, Marco Festelli, Mara Colla e Duccio Panti.




MONTE PASCHI: LE ISTRUZIONI PER GLI AZIONISTI


COSA PUOI FARE:
Se sei un'AZIONISTA di titoli Monte dei Paschi, per ottenere il rimborso e/o il risarcimento dei danni ci sono tre strade percorribili, rivolgendosi al Giudice penale o civile: A) Occorre provare che la perdita del valore delle azioni dal momento dell'acquisto sino ad oggi è dovuta alle condotte illegittime ed alle negligenze di una serie di soggetti che hanno commesso i fatti o che non hanno impedito che questi accadessero, omettendo i controlli previsti dalla legge. In questo modo sarà possibile chiedere il risarcimento del danno subito (ossia la perdita del valore delle azioni).
B) Provando che hai comprato i titoli dopo l'acquisizione di Banca Antonveneta e sulla base di informazioni errate date al mercato (ad es. bilanci falsi e false comunicazioni sociali); sarà possibile chiedere l'invalidità dei contratti di acquisto ed ottenere così il valore pari alla sorte capitale investita.
C) In ogni caso, poi, se la Tua Banca non ti ha fatto firmare il contratto quadro o ci sono altri vizi formali nel tuo acquisto dei titoli, potrai chiedere la nullità dei contratti e la restituzione delle somme investite.
SE SEI UN OBBLIGAZIONISTA di titoli Monte dei Paschi, nessun danno è subito ad oggi, perché comunque la Banca è in grado di pagare regolarmente i suoi creditori. In conseguenza non si sono verificati (e non sono ad oggi previsti) problemi sui rimborsi sia delle cedole, sia dei titoli.
COSA PUO' FARE L'ASSOCIAZIONE PER TE: Confconsumatori ti aiuta a rivolgerti al Giudice penale facendo valere le tue ragioni, presentando un esposto penale/querela che riguardi il tuo caso specifico con cui chiedere il risarcimento dei danni, previa verifica di reati eventualmente commessi dalla Banca o da altri soggetti. Questo servirà a due cose:
-in via generale, a supportare e confermare l'azione dei Pubblici Ministeri,
-in via personale a richiedere il risarcimento dei danni da te subiti in qualità di parte civile, con apposito atto che potremo depositare solo se e dopo che i Pubblici Ministeri avranno formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati.
In alcune ipotesi, sarà anche possibile instaurare un giudizio civile contro la Banca che Ti ha venduto i titoli MPS e anche in questo caso Confconsumatori ti aiuta a rivolgerti al Giudice civile.
Confconsumatori è in grado sia di darti un consiglio riguardo la tua posizione specifica, sia di assisterti, perché i suoi legali sono ormai divenuti esperti degli specifici temi giuridici legati ai prodotti finanziari.
QUANTO TI COSTA:
Come primo passo Confconsumatori chiede esclusivamente la quota di iscrizione di 40 euro da versare all'Iban IT66T0623012700000080583841 oppure sul conto corrente postale c/c 14680433 indicando nella causale "quota associativa - azionista MPS". Dovrai compilare e inviare il modulo informativo relativo all'acquisto di azioni MPS, con una fotocopia dei documenti ivi richiesti, e il modulo d'iscrizione alla Confconsumatori. Questo consentirà ai legali di verificare cosa si può fare per la tua situazione specifica, dopodiché sarai contattato per ricevere tutte le indicazioni che riguardano la tua posizione.
Dovrai inviare tutto presso la sede nazionale di Confconsumatori, a Parma, via e-mail segreteria@confconsumatori.it o tramite posta tradizionale alla sede nazionale di Confconsumatori, in via Mazzini 43, 43121 Parma.
In alternativa puoi rivolgerti, sia per l'iscrizione che per la consegna dei documenti, alla sede a Te più vicina che provvederà a comunicare tutto alla sede nazionale. Contatta la sede a te più vicina trovandola in: www.confconsumatori.com/dovesiamo.asp
A questo punto se vorrai, liberamente e senza ovviamente nessun tipo di impegno, valutare se ti è utile affidarti ai legali dell'Associazione per agire in via giudiziale contro i responsabili, ti sarà inviata una proposta di convenzione scritta dove, in maniera chiara e trasparente, ti sarà proposto il costo onnicomprensivo collegato all'eventuale assistenza giudiziale (che varierà in funzione dell'importo oggetto della domanda e dell'esito finale). A questo punto, potrai scegliere se avvalerti dei legali convenzionati e, in questo caso, dovrai firmare il mandato di incarico professionale.
Ecco il modulo.  [.doc]




ANATOCISMO E FORYOU: ancora successi per la Confconsumatori in materia bancaria


Ad un anno dalla creazione di uno specifico sportello, i risultati ottenuti dalla Confconsumatori di Prato in tema di tutela degli utenti bancari sono davvero incoraggianti.
Insieme alle centinaia di pratiche trattate sui casi più noti come Cirio, Parmalat e Bond Argentini (di cui molte ancora in corso), lo STUB, lo sportello per la tutela degli utenti delle banche dell'Associazione di viale Montegrappa a Prato, sta affrontando con successo moltissimi casi meno conosciuti ma ugualmente insidiosi per i risparmiatori, quali quelli dei piani ForYou e quello dell'anatocismo.
"Negli ultimi mesi - precisa Marco Migliorati coordinatore dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia della Confconsumatori - stanno aumentando vertiginosamente i cittadini che si rivolgono a noi lamentando perdite economiche con il piano finanziario denominato ForYou. Dopo la stipula di tali contratti avvenuta negli anni 2001-2002, molti risparmiatori si rendono conto solo adesso che l'investimento sta piano piano intaccando il loro capitale. Da parte nostra - continua Migliorati - abbiamo risposto con le cause civili in Tribunale che ci hanno portato solo successi, tanto che la Corte d'Appello di Firenze e' arrivata a definire il ForYou `un prodotto elaborato da menti sopraffine per indebitare i risparmiatori`. I nostri legali quindi hanno la giusta esperienza per affrontare casi del genere".
In netto aumento, in tempi di crisi come questo, anche le denunce per l'anatocismo, la prassi bancaria di applicare interessi su interessi, più volte dichiarata illegittima dalla Cassazione.
"Molti dei casi che stiamo affrontando provengono tra l'altro dal nostro specifico Sportello attivato due volte la settimana presso il centro commerciale "i Gigli" di Campi Bisenzio (il mercoledì ed il venerdì pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00)" - afferma Migliorati.
La pratica dell'anatocismo viene ancora applicata dalle banche sui conti bancari in rosso per i quali si fa pagare gli interessi a debito sugli interessi già maturati nel trimestre precedente. Le pratiche di questo tipo - conclude Migliorati - sono attualmente una decina molte delle quali già portate avanti al Tribunale di Prato che ha sempre condannato le banche alla restituzione di quanto ingiustamente prelevato".
Si ricorda a tutti i cittadini che hanno problematiche simili che lo sportello della Confconsumatori di Area Metropolitana la potete contattare il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso l'area Youtility del centro commerciale "I Gigli" a Campi Bisenzio cell. 3311202507 mentre la Confconsumatori di Prato la potete trovare nel viale Montegrappa, 120 a Prato il lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 cell. 3804640227.




MPS, Saipem e Fonsai: Confconsumatori chiede una Procura Nazionale contro i reati finanziari


Parma, 2 febbraio 2013 - I recenti casi MPS, Saipem, Fondiaria/Sai si aggiungono al lungo elenco di risparmio tradito (Parmalat, bond argentini, Cirio e molti altri). I costi li pagano in massima parte gli ignari piccoli risparmiatori e i piccoli azionisti sulla cui pelle si scaricano i costi della finanza malata. Quasi tutti i casi sopra ricordati non sono solo frutto di assenza di regole ma di violazione (talvolta anche clamorosa) di regole e addirittura di norme penali già esistenti e chiarissime.
Il Presidente di Confconsumatori, Mara Colla chiede: "Per evitare nuovi casi di massacro di piccoli risparmiatori e per tutelare la credibilità della Borsa è urgente istituire una Procura Nazionale per i reati finanziari, perché si tratta di condotte e reati, che richiedono per essere perseguiti, una forte specializzazione nella materia. L'istituzione di un Organo di questo tipo rappresenterebbe una garanzia di tutela dei piccoli risparmiatori e un forte deterrente per chi violenta il diritto al risparmio tutelato dalla Costituzione nell'art. 47".
Secondo l'avvocato Antonio Pinto, componente del direttivo nazionale, "la proposta intende ricalcare il modello della Procura Nazionale Antimafia, istituita con la Legge n.8 del 1992, creando un organo della Procura generale presso la Corte di Cassazione, con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative alle condotte illecite in materia di finanza che incidono sul pubblico risparmio. Dovrà esser composta da Magistrati esperti nella trattazione di procedimenti inerenti tale materia".
Seguendo esattamente quel modello, alla Procura Nazionale potranno affiancarsi le Direzioni Distrettuali per i reati finanziari, istituite presso le Procure della Repubblica dei Tribunali dei capoluoghi di distretto di Corte d'appello. La Procura avrebbe poteri di coordinamento delle Procure distrettuali, di sorveglianza, controllo ed eventuale avocazione delle indagini condotte dalla Procura che dimostra grave inerzia o che non si è coordinata con le altre. Anche per le indagini, la Procura Nazionale e le Procure Distrettuali si devono poter avvalere di una struttura specializzata in reati di tal genere, creata sempre sul modello della DIA, con componenti delle Forze dell'Ordine aventi una formazione specifica in materia.




Scandalo MPS: è tempo di dimissioni


Parma, 29 gennaio 2013 - Quello di Monte dei Paschi di Siena è l'ennesimo scandalo di finanza speculativa che finisce con il ripercuotersi sugli ignari piccoli azionisti e sulla collettività. La Confconsumatori chiede le immediate dimissioni limitatamente a quei componenti del CdA e degli organi di controllo che erano presenti all'epoca dei fatti oggetto d'indagine e che ancora oggi siedono agli stessi posti.
"Giusto non commissariare la Banca, ma serve un segnale concreto di credibilità che la Banca deve dare, indipendentemente dalle responsabilità penali, personali o dalle negligenze colpose che saranno accertate dalla Magistratura" dichiara Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori. "É nostra intenzione sia favorire un immediato recupero di credibilità dell'Istituto che deve assolutamente risollevarsi per il bene di tutti, sia collaborare per perseguire duramente i soggetti responsabili".
"Intendiamo presentare istanza di riconoscimento come parte civile nel processo penale. Stiamo anche lavorando a un modulo per la costituzione di parte offesa che metteremo a disposizione di tutti i risparmiatori coinvolti tramite il nostro sito e le nostre sedi sul territorio nazionale", afferma l'avv. Duccio Panti legale di Confconsumatori. Secondo l'avvocato Antonio Pinto del direttivo nazionale, la Confconsumatori si costituirà in sede penale e affiancherà i piccoli azionisti, chiedendo in particolare che i giudici verifichino l'ipotesi di truffa agli azionisti: "è un dato di fatto incontestabile che MPS nel gennaio 2008 ha comunicato le modalità di finanziamento dell'operazione di acquisizione di Antonveneta (c.d. operazione Fresh 2008) e un'azione del MPS in quel momento valeva 2,08 euro, mentre ieri il valore di un'azione ha chiuso a 0,26 euro! Il nesso di causalità tra il crollo del titolo detenuto da migliaia di piccoli risparmiatori e le operazioni ardite compiute in questi anni dal precedente board, saranno il cuore delle vicende penali e civili che ci vedranno impegnati".
Anche in questo caso di risparmio tradito, infatti, l'associazione sarà in prima linea sia in sede civile sia in sede penale.




Cirio, il tribunale condanna ancora le banche


Ennesima vittoria di Confconsumatori sul fronte del risparmio tradito.
A soccombere dinanzi ai legali della Confconsumatori di Prato questa volta e' stata una famosa banca tedesca, rea di aver venduto titoli spazzatura a padre e figlia di Prato senza averli informati del rischio insito nei titoli del gruppo Cirio.
Con una sentenza depositata a meta' ottobre il giudice Dott.ssa Napolitano del Tribunale di Prato ha condannato la banca a risarcire i due risparmiatori con 15mila euro oltre al pagamento integrale delle spese legali.
"Questa ulteriore pronuncia favorevole - afferma il presidente provinciale Marco Migliorati - non fa che confermare la posizione della Confconsumatori come "faro" di giustizia nelle nebbie provocate ad arte da banche senza scrupoli. Devo dire sinceramente che ogni volta che otteniamo una vittoria nel settore della tutela del risparmio, nutro una particolare soddisfazione perché dimostriamo ogni volta che competenza e impegno possono prevalere sulla disonesta'".
Il Tribunale ha riconosciuto che al momento dell'acquisto dei titoli Cirio nel 2001, il promotore finanziario della banca non informo' i clienti, come prescritto invece dal testo unico della Finanza, della rischiosita' dell'investimento e delle pessime condizioni di bilancio della Cirio, procurando loro la perdita dell'intero capitale investito.
"Voglio ringraziare - conclude Migliorati - i nostri legali Alessandro Fagni e Barbara Valdiserra che sono giunti ad un alto livello di specializzazione e che oltre ai casi Cirio, stanno lavorando positivamente su moltissimi casi come 4You, Lehmann, Fondiaria-Sai e su delicate questioni bancarie come l'anatocismo".
Ricordo a tutti che oltre alla sede di Prato posta nel viale Montegrappa 120 a Prato aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00, siamo anche presenti presso il Centro Commerciale dei "Gigli" di Campi Bisenzio presso l'area youtility tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e quindi tutti i cittadini dell'area metropolitana coinvolti in problemi bancari possono trovarci facilmente.
Il Presidente della Confconsumatori Provinciale di Prato e Coordinatore di Area Metropolitana,
Marco Migliorati




Confconsumatori ancora vincente contro i poteri forti delle banche: recuperato il 100% del capitale investito


Sul tema del "risparmio tradito" la Confconsumatori di Prato continua a mietere successi e vincere contro i poteri forti delle banche. Dopo le cause vinte in Tribunale per i bond argentini e i titoli Cirio, e' toccato di nuovo ai famosi contratti ForYou, una specie di polizza assicurativa creata da una famosa banca toscana che, in realtà, consisteva in una complessa operazione finanziaria in cui, all'interno, oltre alla polizza, vi era un finanziamento ed un investimento in fondi comuni. A luglio, i legali della Confconsumatori Alessandro Fagni e Barbara Valdiserra avevano assistito un operaio pratese rimasto vittima, nel 2002, della eccessiva fiducia nel direttore della propria banca. Con l'intervento dell'Associazione di viale Montegrappa, 120, e l'inizio della causa, il giovane e' riuscito a recuperare circa 9 mila € pari al 90% del capitale investito, oltre a liberarsi del pagamento della rata mensile di 300€. Ma i legali di Confconsumatori il risultato più importante lo hanno ottenuto pochissimi giorni fa quando un imprenditore della città si e' visto offrire in sede di conciliazione dalla banca oltre 63 mila euro per non essere portata dinanzi al tribunale, recuperando cosi' il 100% del capitale perduto e liberandosi di una rata mensile di quasi 500€ che, con la crisi economica, stava divenendo molto gravosa.
E' molto soddisfatto il presidente provinciale Marco Migliorati: "Da mesi la nostra associazione ha fatto partire lo STUB, ovvero uno specifico sportello per la tutela degli utenti bancari in quanto, fra investimenti sbagliati, titoli spazzatura e anatocismo eravamo sommersi dai contenziosi con le banche. Questi ennesimi successi, grazie all'esperienza dei nostri legali, ci ripagano dei sacrifici che abbiamo fatto, anche se ci sono ancora decine di battaglie da vincere, soprattutto in tema di anatocismo ed interessi ultralegali".
Per avere assistenza nelle vertenze contro le banche e la consulenza dei professionisti della Confconsumatori, lo Sportello e' aperto ogni lunedì pomeriggio dalle 16 alle 19 presso la sede Confconsumatori di viale Montegrappa, 120 a Prato oppure telefonando per informazioni al 3804640227. Ricordo che la sede è aperta anche nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Il Presidente della Confconsumatori di Prato, Marco Migliorati




A PADOVA UNA "VITTORIA LAMPO" PER 4 RISPARMIATORI


Parma, 21 settembre 2012 - Avevano perso circa il 50% dei risparmi investiti in un fondo comune: continuano le vittorie lampo di Confconsumatori in materia di "risparmio tradito".
Questa volta sono stati quattro risparmiatori di Padova a rivolgersi all'associazione perché avevano effettuato un investimento in un fondo comune (gestito da una finanziaria di un Istituto di Credito) le cui quote avevano perso gran parte del loro valore. I padovani avevano subito, infatti, una perdita di € 23.428,91 a fronte di un investimento di € 51.645,69.
Il Tribunale di Padova ha condannato, con ordinanza, la finanziaria a rimborsare la perdita subita, maggiorata degli interessi e delle spese. Anche in questo caso, quindi, il giudice si è uniformato all'orientamento ormai piuttosto consolidato in giurisprudenza, secondo cui, perché un investimento bancario non sia nullo per difetto di forma a norma dell'art. 23 TUF, è necessario che lo stesso sia accompagnato da un contratto generale d'investimento - quello che regola tutti i rapporti tra banca e investitore - sottoscritto, oltre che dal cliente, anche dal legale rappresentante dell'istituto. Sempre per il Tribunale, non ha rilevanza che il documento sia stato prodotto in giudizio dall'Istituto di Credito, come pure il fatto che tale circostanza non sia stata dedotta dall'attore fin dall'inizio, bastando, per superare entrambe le eccezioni, che con l'atto introduttivo sia stata chiesta la nullità per difetto di forma.
La particolarità del provvedimento - anche se ormai sono frequenti i casi di "vittorie lampo" per Confconsumatori - sta anche nella circostanza che la condanna sia contenuta non come normalmente avviene in una sentenza, ma in un'ordinanza ottenuta in pochissimo tempo tramite il c.d. procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile contenuta nella legge 18 giugno 2009 n. 69. "Ancora un'importantissima decisione - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio i risparmiatori - che costituisce un'importante conferma di un principio sempre più ripetuto dalla giurisprudenza: l'investimento è nullo se manca il contratto generale d'investimento o se il medesimo sia stato sottoscritto dal solo investitore e non vi sia la firma del legale rappresentante dell'istituto. Quando, come in questo caso, il contratto generale d'investimento difetta di quella sottoscrizione può ottenersi in tempi brevissimi un'ordinanza di condanna alla restituzione delle somme investite".




RISPARMIO TRADITO: VITTORIA FLASH A RIMINI


Parma, 12 settembre 2012 - Continuano le vittorie di Confconsumatori in materia di "risparmio tradito". Questa volta si è rivolto all'associazione un cittadino di San Marino, il quale aveva effettuato diversi investimenti via internet, presso la filiale di Rimini di una banca italiana, in azioni e obbligazioni di società finite in default.
Il Tribunale di Rimini ha condannato con un'ordinanza l'Istituto di Credito a rimborsare la somma complessiva di € 151.942,28, maggiorata degli interessi e delle spese. Il giudice si è così uniformato all'orientamento ormai piuttosto consolidato in giurisprudenza, secondo cui, perché l'ordine non sia nullo per difetto di forma a norma dell'art. 23 TUF, è necessario che lo stesso sia accompagnato da un contratto generale d'investimento - quello che regola tutti i rapporti tra banca e investitore - sottoscritto, oltre che dal cliente, anche dal legale rappresentante dell'Istituto. Inoltre, sempre per il Tribunale, non ha rilevanza che il documento sia stato prodotto in giudizio dall'Istituto di credito, come pure il fatto che tale circostanza non sia stata dedotta dall'attore fin dall'inizio, bastando, per superare entrambe le eccezioni, che con l'atto introduttivo sia stata chiesta la nullità per difetto di forma.
La particolarità del provvedimento - anche se ormai sono frequenti i casi di vittorie lampo di Confconsumatori - sta anche nella circostanza che la condanna sia contenuta non come normalmente avviene in una sentenza, ma in un'ordinanza ottenuta in pochissimo tempo - circa quattro mesi - alla fine del procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile contenuta nella legge 18 giugno 2009 n. 69.
"Una decisione importantissima - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio il risparmiatore - che conferma un principio sempre più ripetuto dalla giurisprudenza, per il quale oggi è possibile recuperare tutti gli investimenti non andati a buon fine, sempre che l'acquisto sia stato fatto entro il termine di prescrizione decennale". Sempre per l'avv. Franchi: "l'ordinanza merita di essere ricordata, perché conferma che, se non vi è bisogno di una lunga istruttoria, si possono avere provvedimenti in breve tempo".
Per Mara Colla Presidente di Confconsumatori "è opportuno che i risparmiatori che hanno acquistato titoli di società finite male chiedano, come loro diritto, la consegna del contratto generale d'investimento, così da poter controllare se lo stesso porta la firma del legale rappresentante dell'istituto. I legali dell'associazione hanno preparato per i risparmiatori lettere per tale scopo".




"4 YOU" A MILANO VITTORIA IN APPELLO


Milano, 27 luglio 2012 - "4 You": Confconsumatori vince anche in appello. Con una recentissima pronuncia la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado del 2009 con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato la risoluzione del contratto "4 You", definito "strumento finanziario complesso" dalla Cassazione a febbraio 2012, e ormai ritirato dal mercato da tempo. Il contratto è stato annullato per violazione dei doveri informativi della banca negoziatrice nei confronti dell'investitore, doveri discendenti dalla stipulazione con l'investitore del precedente contratto quadro.
Spiega l'avvocato di Confconsumatori Milano, Martino Bianchi, che ha difeso in giudizio l'associato: "La sentenza della Corte d'Appello di Milano, unitamente alla sentenza della Cassazione di febbraio 2012, è importante perché pone una conclusione definitiva, a favore dell'investitore, sulla vicenda del contratto "4You" e del suo omologo "MyWay". La Corte d'Appello, rilevato che il contratto ("4You" o "MyWay") è uno strumento finanziario complesso, ha giustamente ribadito che l'informazione fornita dalla banca all'investitore si esaurisce nel contratto (formato da proposta ed accettazione contestuali), il quale risulta sia carente sul piano informativo, sia in quanto non comunicato all'investitore antecedentemente la sottoscrizione della proposta, ovvero prima della conclusione del contratto. Ne consegue che non vi è stata, secondo le disposizioni del D. lgs 58/1998 in vigore all'epoca della stipulazione del contratto, la c.d. informazione adeguata preventiva".
"Inoltre, - prosegue l'avvocato Bianchi - considerato che gli strumenti finanziari semplici, ossia le obbligazioni zero coupon e le quote di fondi azionari, oggetto del contrattato finanziario complesso "4 You", risultano appartenere ad una classe di rischio alta e risultano negoziati in conflitto di interessi, e appare violata la normativa che impone la preventiva e specifica approvazione scritta da parte dell'investitore sia dell'acquisto inadeguato al suo profilo di rischio (o dichiarato o presunto), sia del conflitto di interessi. Ove il contratto "4 You", o il suo omologo "MyWay", fosse stato concluso senza la precedente sottoscrizione del c.d. contratto quadro di cui all'art. 23 TUF, ne consegue la nullità di tutta l'operazione. A questo punto tutti coloro che hanno sottoscritto il contratto "4 You" o il contratto "MyWay" possono chiedere la restituzione delle rate pagate, oltre interessi legali".




Cirio: ancora una vittoria a Prato


Prato, 18 febbraio 2012 - Due cittadine di Prato, madre e figlia, che avevano investito in titoli Cirio sono state risarcite. È di poche settimane fa l'ordinanza con cui il Tribunale di Prato e' tornato ad esprimersi sulla vendita dei cosiddetti titoli "spazzatura", condannando una nota banca tedesca a restituire alle due associate il capitale investito nel 2001 in titoli della Cirio Luxemburg, società lussemburghese collegata alla Cirio, oltre agli interessi ed alle spese di tenuta del conto titoli. Le risparmiatrici si erano rivolte alla Confconsumatori di Prato che aveva già ottenuto alcune sentenze favorevoli in materia. Assistite dagli avvocati Alessandro Fagni e Daniele Nicolin hanno proposto ricorso al Tribunale utilizzando la procedura "sommaria", più rapida, introdotta nel 2009. Dopo circa un anno è arrivata la sentenza favorevole: "Un ottimo risultato - afferma il presidente di Confconsumatori Prato, Marco Migliorati - che diviene eccellente se pensiamo ai tempi rapidissimi di definizione. Il Giudice ha infatti ritenuto che la banca avesse omesso al risparmiatore le necessarie informazioni sui rischi dell'investimento e sulle condizioni patrimoniali disastrose del gruppo Cirio, spingendo le clienti ad acquistare un titolo per loro inadeguato". "È l'ennesimo successo della nostra associazione - continua Migliorati - ci spinge a continuare la battaglia contro banche e intermediari finanziari. Solo a Prato nel 2011 sono stati ben 235 i casi aperti contro le banche dalla Confconsumatori, in forte aumento, dunque, rispetto ai 161 del 2010. Considerato che ci sono questioni ancora aperte come quelle dei bond Argentini, dei titoli Cirio, Parmalat, 4You, Lehmann ed altre, entro febbraio inaugureremo qui a Prato uno sportello informativo per difendere gli utenti bancari".




Polizze Index Linked: vittoria lampo a Parma


Parma, 17 febbraio 2012 - Nuova vittoria lampo della Confconsumatori per tre fratelli, la cui madre aveva investito in una polizza assicurativa collegata a un titolo strutturato denominato "Islandsbanki". È stato ancora una volta il Tribunale di Parma, con una ordinanza, a condannare una banca all'integrale risarcimento del danno pari al capitale investito (oltre 14 mila euro), oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese.
Secondo il tribunale, il fatto che una polizza vita sia garantita da un fondo comune, al cui andamento è legata anche la rivalutazione del premio, comporta la ricorrenza non di un contratto assicurativo ma di una vera e propria operazione finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni. Di qui per il Tribunale la necessità di applicare le norme del TUF (d.lgs. n. 58/98) e del Regolamento Consob (n. 11522/98) attuativo del medesimo, più in particolare l'art. 27 dello stesso. Nel caso di specie è, infatti, risultato che l'istituto di credito fosse all'epoca in conflitto d'interesse per avere una partecipazione di circa il 50% nella Compagnia di Assicurazioni che aveva emesso il prodotto. Conflitto d'interesse da cui derivava la necessità di comunicare tale circostanza all'investitrice e di ricevere dalla stessa l'autorizzazione scritta a procedere comunque. Essendo la stessa deceduta, è incontestabile per il Tribunale l'inadempimento dell'istituto di credito e il suo obbligo di risarcire il danno.
Ma la novità del provvedimento sta soprattutto nella circostanza che la condanna sia contenuta in un'ordinanza ottenuta in pochissimo tempo, circa quattro mesi, alla fine del procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile contenuta nella legge 18 giugno 2009 n. 69.
"Una decisione importantissima - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio i figli dell'investitrice - che conferma che, se non vi è bisogno di una lunga istruttoria, si possono avere provvedimenti in breve tempo, anche quando con gli stessi si chieda non una declaratoria di nullità, ma una condanna al risarcimento del danno. Costituisce, inoltre, un'ulteriore conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, per il quale queste polizze vita c.d. index linked sono forme assicurative solo quando garantiscono la restituzione del capitale. Quando invece il rimborso è subordinato all'andamento del titolo siamo al cospetto di veri e propri investimenti finanziari soggetti, come tali, alle disposizioni in materia".
Per Mara Colla, presidente di Confconsumatori, "gli acquirenti di queste false polizze vita - false perché veri e propri investimenti finanziari con i relativi rischi - devono sapere che oggi vi sono diverse possibilità di recupero dei denari investiti e finiti male".




"4 You": tre nuove vittorie per Confconsumatori


Parma, 1 febbraio 2012 - Tre vittorie, a Livorno a Monza e a Massa Carrara, che confermano l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in tema di contratti "4 You", un piano finanziario ritirato dal mercato ormai da diversi anni, ma, a suo tempo, sottoscritto da moltissimi italiani, ignari dei reali contenuti dell'investimento e dei rischi che esso comportava. A inchiodare le banche, in tutti e tre i casi, è stata, appunto, la carenza di informazioni dettagliate e chiare che l'Istituto è tenuto a fornire al cliente per legge, soprattutto in relazione alla sua propensione al rischio, troppe volte ignorata. Alla luce della violazione dell'obbligo di informazione i tribunali di Livorno, Massa Carrara e Monza hanno così condannato le banche alla restituzione di quanto versato dai risparmiatori, più gli interessi e le spese legali.
LIVORNO - Un associato di Piombino dopo aver accettato la proposta della Banca di sottoscrivere il piano "4 You" si era trovato in mano un contratto incomprensibile: "scritto in modo fitto ed a caratteri piccoli - spiega l'avvocato Mary Corsi, che ha tutelato in giudizio l'associato - mancava un'adeguata evidenziazione delle clausole, tutte di oscura intelligibilità, alcune contenenti addirittura formule matematiche. La stessa intestazione della proposta di adesione al piano finanziario, poi, non consente di apprezzare immediatamente che nel piano è compresa l'accensione di un mutuo". Il contratto era anche incompleto: "la prima pagina del piano non era compilata nella parte relativa alla esperienza in materia di investimenti finanziare del cliente, come richiesto dalla legge (art. 23 TUF) e solo l'ultima pagina era stata firmata". Confconsumatori ha ottenuto così la restituzione di oltre 18 mila euro per il suo associato.
MONZA - Una vittoria da oltre 76 mila euro, quella ottenuta per un investitore di Monza che aveva sottoscritto un "4 You" nel 2001. "Il tribunale - spiega l'avvocato Martino Bianchi di Confconsumatori Monza - ha accertato che tutti gli allegati del contratto "4 You", illustrativi la classe di rischio "alta", non sono stati consegnati all'investitore. Inoltre le clausole del contratto concernenti la circostanza che l'investitore ha preso visione degli allegati sono clausole vessatorie, in quanto creano un significativo squilibrio tra il consumatore e la banca negoziatrice e, in quanto clausole non specificatamente sottoscritte, sono altresì nulle."
MASSA CARRARA - Tre associati credevano di aver sottoscritto un piano di accumulo senza rischi e, invece, leggendo i giornali, si erano resi conto della reale natura dell'investimento e del rischio di non poter recuperare il capitale. Grazie a Confconsumatori, invece, hanno riportato a casa 26 mila euro. "Il promotore - spiega l'avvocato Francesca Galloni - aveva messo in chiaro insistentemente che non vi era alcun pericolo di perdita del capitale. Ma, data la sua posizione professionale, non si può ritenere che non conoscesse le effettive caratteristiche del prodotto che stava vendendo".




Cirio: restituiti oltre 50 mila euro a Milano


Milano, 14 dicembre 2011 - Oltre 50 mila euro, andati in fumo con il Crack Cirio, sono tornati nelle tasche di una famiglia di associati della Confconsumatori di Milano.
Il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento dell'atto di compravendita di obbligazioni Cirio del Monte avvenuta nella fase del gray market, avanzata da Confconsumatori, ha condannato la banca alla restituzione della somma investita, al netto delle somme già percepite a titolo di parziale rimborso, riconoscendo l'inadempimento agli obblighi di cui all'art 21 TUF da parte della Banca, che non ha riferito il proprio "interesse indiretto" nella vendita del titolo alla propria clientela, dal momento che all'epoca si stava facendo carico del collocamento una banca del suo stesso Gruppo. Inoltre il Tribunale ha ravvisato la violazione dell'art 28 Reg Consob 11522/98 per la mancata informazione al cliente di esaurienti notizie circa le caratteristiche del titolo negoziato. In particolare il Tribunale ha deciso che "l'inadempimento della banca viene piuttosto colto con riferimento alla situazione di conflitto d'interesse, quale delineatosi nel momento in cui la banca vendeva, ancor prima della sua emissione, un titolo del cui collocamento si stava facendo carico una banca del suo stesso Gruppo, con ciò configgendo l'interesse del cliente a ricevere notizie trasparenti e imparziali sulle caratteristiche del prodotto, con l'interesse indiretto della banca alla diffusione presso la sua clientela di quel prodotto, ancora integralmente in carico al suo Gruppo per non essersi ancora esaurita la fase del collocamento".
"Una sentenza importante per i risparmiatori - dichiara Sabrina Contino, legale di Confconsumatori Milano che ha difeso gli associati in giudizio - perché è una delle rare occasioni in cui il giudice ha riconosciuto il conflitto d'interesse delle banche nella vendita di titoli obbligazionari".




Titoli Lehman venduti a domicilio: Confconsumatori vince ancora


Parma, 19 settembre 2010 - Un'altra importantissima vittoria di Confconsumatori in materia di "risparmio tradito". Nel giugno 2008 un promotore finanziario si era recato a casa di un associato di Modena e lo aveva convinto ad acquistare obbligazioni Lehman Brother's per oltre 140 mila euro. Il Tribunale di Modena si è uniformato ad un precedente della Corte d'appello di Bologna, la quale in un caso analogo aveva ritenuto la nullità dell'acquisto a norma a norma dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 58/98, perché l'ordine non prevedeva, secondo quanto prescritto dalla legge, la facoltà di recedere entro il termine di 7 giorni. Il Tribunale di Modena è andato così contro il suo consolidato orientamento sfavorevole agli acquirenti di titoli Lehman Brother's, ha dichiarato la nullità dell'ordine e condannato l'istituto di credito alla restituzione della somma di quasi 130 mila €, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
"Una decisione fondamentale- dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che insieme all'avv. Giulio Gaiani di Modena ha tutelato in giudizio il risparmiatore - che dimostra che la giurisprudenza di merito è ormai dell'opinione che, come del resto è stato specificato dalla legge attuativa della direttiva Mifid, che l'art. 30 TUF, quando si parla di collocamento, va interpretato in senso lato, riferendosi la disposizione anche alla semplice vendita di titoli. Il che costituisce un fondamentale precedente per tutte le analoghe controversie pendenti avanti i Tribunali dell'Emilia Romagna. Questo non senza dimenticare relativamente ai bond Lehman - aggiunge l'avv. Franchi - che vi è stata un'altra sentenza del Tribunale di Torino (del 21 dicembre 2010 n. 7674), per la quale tutte le banche del gruppo Patti Chiari avevano l'obbligo di comunicare ai clienti le variazioni del presso di quei titoli (€ 91,6373 l'11 settembre 2008, mentre il giorno successivo venerdì 12 settembre 2008 82,667). Tali oscillazioni, riferite a titolo che è sempre stato a basso rischio, costituivano infatti "indici di significativa variazione del livello di rischio!". Se vi fosse stata tale comunicazione, la stessa avrebbe consentito ai possessori di vendere e di diminuire il danno. Vi sono, insomma, per i legali di Confconsumatori diverse ragioni per ritenere ancora possibile il recupero dei soldi investiti nei titoli Lehman".




Polizze "index linked": speranze di rimborso per molti risparmiatori


Parma-Ferrara, 14 settembre 2011 - Ancora una vittoria in materia di polizze "index linked". Confconsumatori ha ottenuto 50 mila euro di rimborso per una sua associata, che aveva investito i suoi risparmi in una polizza assicurativa collegata a strumenti finanziari, quali azioni e obbligazioni. Questa volta è stato il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 1020, a condannare una compagnia di assicurazioni all'integrale restituzione del capitale investito (50.000€), oltre interessi e spese. L'associata aveva, infatti, effettuato un investimento tramite una polizza assicurativa, cosiddetta "index linked", connessa a strumenti finanziari. Il fatto che una polizza vita sia garantita da azioni e obbligazioni, all'andamento dei quali sia subordinata la quantificazione dell'importo spettante al cliente, comporta, secondo il Tribunale di Ferrara, la ricorrenza non di un contratto assicurativo, più in particolare di un'assicurazione sulla vita, ma di una vera e propria operazione finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni. Di qui per il Tribunale la necessità di applicare le norme del TUF (d.lgs. n. 58/98), più in particolare l'art. 23, il quale richiede, sotto pena di nullità, la forma scritta non solo del contratto di acquisto degli strumenti finanziari, ma anche di quello generale d'investimento destinato a regolare tutti i rapporti negoziali tra banca e cliente. Mancando quest'ultimo, il Tribunale, perciò, ha sancito la nullità del contratto generale e, per l'effetto, dell'investimento, camuffato sotto il nome di polizza assicurativa.
"Una sentenza - dichiarano gli avv.ti Giovanni Franchi e Stefano Di Brindisi, legali Confconsumatori, che hanno tutelato in giudizio l'associata - di particolare importanza, che dà vita ad un nuovo orientamento giurisprudenziale, per il quale le polizze vita c.d. index o unit linked sono vere e proprie forme assicurative solo quando (il che peraltro non accade mai) garantiscono la restituzione del capitale. Quando invece, come era nella specie, il rimborso è subordinato all'andamento del titolo siamo al cospetto di veri e propri investimenti finanziari, soggetti, come tali, alle disposizioni in materia, tra le quali l'art. 23 TUF, che impone la stipulazione per iscritto del contratto generale d'investimento. Tale principio - precisa Confconsumatori - va ricollegato al fatto che tali contratti non sono mai preceduti o comunque connessi con quello generale d'investimento. Da ciò discende che le persone (molte in Italia), che hanno effettuato queste operazioni, pensando di assicurarsi un reddito per la vecchiaia, ma che oggi, invece, a causa di diversi disastri finanziari hanno subito gravi perdite, potranno recuperare i loro risparmi".




Confconsumatori Vince Ancora - due pratesi, marito e moglie, risarciti dei titoli Cirio


Prato, 10 settembre 2011 - Non solo bond argentini, banca condannata dal Tribunale di Prato anche nel caso di titoli Cirio.
Con una recentissima pronuncia del giudice Raffaella Brogi emessa nel mese di agosto, una giovane coppia di Prato, assistita dalla Confconsumatori di Prato e dai suoi legali, e' riuscita a recuperare l'intero capitale investito nel 2002 nelle obbligazioni Cirioemberg emesse da società estera collegata alla ex azienda di Cragnotti. Marito e moglie avevano visto andare in fumo, dopo il crack finanziario della Cirio avvenuto nel novembre 2001, oltre 26mila euro di risparmi accantonati anche attraverso una parte della liquidazione. I titoli erano stati venduti da un promotore finanziario della ex Rasbank, ora Allianz Bank che si era recato, a collocare le stesse obbligazioni, addirittura a casa dei ricorrenti. La coppia, come tanti altri risparmiatori pratesi, circa un anno fa si era pero' rivolta alla Confconsumatori di Prato e, assistita dagli avvocati Daniele Nicolin e Alessandro Fagni, dopo aver raccolto dalla banca tutta la documentazione necessaria, si e' rivolto al Tribunale di Prato che, in pochissimi mesi, ha dato loro ragione condannando la banca al risarcimento del danno subito pari al capitale investito, oltre agli interessi legali ed oltre al rimborso di tutte le spese legali. La sentenza, oltretutto, e' stata rapidissima in quanto la causa e' stata introdotta dai legali della coppia con un procedimento sommario molto più veloce delle cause ordinarie.
"Siamo davvero molto soddisfatti di questa sentenza - spiega il presidente provinciale dell'associazione di via Umberto Giordano, Marco Migliorati - perche' conferma ancora una volta l'ottimo lavoro svolto dai nostri legali in materia di risparmio e di acquisti bancari. Ed anche perche' i casi di risparmiatori truffati con i titoli Cirio sono ancora moltissimi ed e' bene che sappiano attraverso i giornali che con noi possono ottenere giustizia".
Alla Confconsumatori di Prato le pratiche relative ai titoli "spazzatura" che i legali stanno studiando, sono tantissime e finora quelle concluse hanno avuto tutte esito positivo. Ricordo a tutti che lunedì 12 settembre la Confconsumatori riapre dopo la chiusura estiva con il consueto orario e cioè il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. La sede si trova in via Umberto Giordano,12 a Prato e può essere contattata in tale orario anche al numero 3804640227.




"Tango Bond": vittoria lampo di Confconsumatori


Prato, 30 agosto 2011 - Ennesimo successo della Confconsumatori di Prato sul fronte dei Bond Argentini. Ad essere condannata dal Tribunale di Prato è stata, ancora una volta, la Cariprato, ora Banca Popolare di Vicenza che dovrà risarcire del capitale perduto, due giovani risparmiatori residenti a Prato. Assistita dagli avvocati Alessandro Fagni e Daniele Nicolin, la giovane coppia si è rivolta al Tribunale per far causa alla banca con la quale aveva perduto circa 10.000,00 euro nell'acquisto di obbligazioni dello Stato Argentino. L'acquisto era avvenuto, tra l'altro, nell'agosto 2001, cioè pochissimi mesi prima del fallimento dell'Argentino, avvenuto a dicembre dello stesso anno. Adesso però, con la sentenza del Giudice Dott.ssa Raffaella Brogi, la banca dovrà restituire la somma perduta nell'investimento, oltre a tutti gli interessi legali dal giorno in cui i titoli furono acquistati ed oltre al rimborso di tutte le spese legali sostenute. La vicenda risulta particolarmente importante anche per i tempi con cui i risparmiatori hanno ottenuto giustizia. I legali della Confconsumatori che li hanno assistiti, infatti, hanno utilizzato una procedura molto rapida quale è quella del procedimento sommario. A fronte del deposito degli atti in Tribunale avvenuto nel marzo di quest'anno, la sentenza è stata emessa già nel mese di luglio, confermando anche la nota organizzazione ed efficienza del Tribunale pratese. La condanna della banca è avvenuta in virtù della violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente ed in particolare dal regolamento Consob n. 11522/1998: la banca, cioè, non non ha fornito al risparmiatore tutte le informazioni necessarie a consentire di fare una scelta consapevole in ordine alla natura ed ai rischi dell'investimento in un titolo che, come quello argentino, già indicato dalle agenzie, con un rating progressivamente sempre più basso".
"Si tratta di una vittoria importante - afferma il presidente Confconsumatori Marco Migliorati - perchè conferma la bontà della battaglia intrapresa anni fa dalla nostra associazione per difendere i risparmiatori traditi". La sentenza è poi molto importante per i tempi con cui è maturata: "I risparmiatori devono sapere - aggiungono gli avvocati Nicolin e Fagni - che i loro risparmi perduti possono essere recuperati e ciò è anche possibile in tempi brevi. Purchè si agisca contro le banche prima che i tempi di prescrizione siano decorsi, ovvero entro novembre 2011".La Confconsumatori può essere contattata al numero 380.4640227 o via mail all'indirizzo, confconsumatoripo@libero.it,




"Carrier 1": Risarciti più di un milione di euro per quasi 100 associati


Milano, 15 giugno 2011 - Più di un milione di euro di risarcimento per ben 97 risparmiatori. Con sentenza n. 1193/11 del 27 aprile 2011 la Corte d'appello di Milano ha confermato quella del Tribunale di Milano (n. 8699/07 in data 2.5.07) che aveva accolto la domanda proposta da 97 consumatori, tutelati dalla Confconsumatori e dai suoi avvocati Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada, i quali nel 2001 avevano acquistato titoli Carrier1, società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita in dissesto poco tempo dopo. Era accaduto, più in particolare, che di quei bond fosse proprietaria una finanziaria statunitense che possedeva anche il 15% del capitale sociale della banca che, tramite i propri promotori o per telefono, aveva alienato quei bond. La Corte ha respinto l'appello della società americana e dell'istituto di credito italiano, confermando, in primo luogo, la decisione del Tribunale che aveva dichiarato la nullità di dieci contratti d'investimento, perché privi della forma scritta prescritta dall'art. 23 TUF, e condannato la banca al rimborso della somma corrisposta. Gli ordini erano stati, infatti, impartiti per telefono, senza che il contratto generale d'investimento contemplasse tale possibilità. Ha, inoltre, condannato i due istituti di credito, quindi anche quello americano, per tutti gli altri investimenti per i quali non è stata ravvisata l'invalidità, al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori, danni liquidati in primo grado con l'intervento di un consulente tecnico ed ammontanti a più di un milione di euro. La Corte d'appello, al pari del Tribunale, ha ritenuto che costituisca violazione del divieto di agire in conflitto d'interessi, sancito dagli artt. 21 TUF e 97 reg. Consob, alienare titoli di cui è proprietaria una propria socia, ed ancora che la banca italiana avrebbe dovuto informare gli acquirenti che si trattava di bond speculativi a rischio. Per quanta riguarda il comportamento della società americana, per il Tribunale fu gravissimo ed illecito indurre i promotori finanziari del collegato istituto italiano ad alienare quei "titoli spazzatura". Il che, sempre per la Corte, come per il Tribunale, dà luogo a responsabilità aquiliana a norma dell'art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcire il pregiudizio arrecato.
È questa, secondo l'avv. Franchi, una sentenza importantissima: "in primo luogo, perché ha riconosciuto agli investitori la possibilità di agire in giudizio congiuntamente, come se si fosse al cospetto di una vera e propria class action; di poi per il fatto che è stato stabilito ancora una volta che il requisito della forma scritta è imposto anche per i singoli ordini e non solo per il c.d. contratto-quadro, ossia quello generale; infine è stato altresì affermato che non si possono alienare ai risparmiatori obbligazioni di società ormai prossime al default e che, se ci si comporta così, si incorre in responsabilità risarcitoria".




Cirio: a Firenze restituiti oltre 330 mila euro


Parma, 11 maggio 2011 - Ancora una vittoria di Confconsumatori relativamente all'acquisto di bond Cirio. Questa volta è stato il Tribunale di Firenze con sentenza n. 776/11 a pronunciare la risoluzione di diversi acquisti di titoli Cirio effettuati in pari data e a condannare l'istituto di credito alla restituzione della somma versata (€ 333.000), maggiorata degli interessi legali e dell'eventuale differenziale tra il saggio medio di rendimento dei titoli di Stato, con scadenza non superiore a dodici mesi, e il tasso d'interesse legale. Il tutto previa restituzione dei titoli, ma non delle cedole nel frattempo percepite. Secondo il Tribunale quando furono effettuati gli ordini d'acquisto dei titoli Cirio da parte di tre associati l'8 marzo del 2002, la banca, quale operatore professionalmente qualificato, era in concrete condizioni di conoscere o comunque di dover conoscere livello di rischio dei titoli emessi da società del gruppo Cirio - rischio derivante dal fatto che si trattava di obbligazioni prive di rating e per le quali non era stato predisposto alcun prospetto informativo. Questo comportava il dovere di sconsigliare l'acquisto da parte dei propri clienti o quanto meno di informare gli stessi del particolare rischio dell'operazione. Insufficiente, sempre per il Tribunale, è d'altra parte da considerare "l'informativa apposta dalla banca sugli ordini d'acquisto, sia in quanto generica (non essendo stato enunciato lo specifico rischio dell'operazione) sia in quanto non fatta oggetto di selezione, mediante l'apposizione di segno di spunta da parte del cliente, di sufficientemente dettagliate categorie di rischio".
"Ancora una sentenza importante - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che unitamente all'avv. Piero Catelani ha difeso in giudizio gli investitori vittoriosi - perché il Tribunale di Firenze, come già era stato fatto dalla Corte d'appello di Bologna in un caso analogo, ha affermato che le obbligazioni Cirio nei primi mesi del 2002 erano titoli pericolosissimi, talmente pericolosi da rendere indispensabile l'informativa prescritta dall'art. 29 Reg. Consob n. 11526/98 e la specifica accettazione del cliente. Informativa e accettazione per le quali necessita perlomeno che apposta una croce dove sono indicati i motivi della pericolosità. Ma è soprattutto importante - continua l'avv. Franchi - che la pronuncia riguardi investitori particolarmente agiati per un importo ingente. Anche per tali investitori è stato infatti affermato che l'alta propensione al rischio deve essere specificata in sede di assunzione del profilo ex art. 28 Reg. Consob, non bastando un generico richiamo agli investimenti effettuati, da esaminare comunque con particolare attenzione".




Polizze assicurative collegate: vittoria a Roma


Parma, 28 aprile 2011 - Importantissima vittoria della Confconsumatori per un associato, che aveva investito i suoi risparmi in una polizza assicurativa collegata, a dire della compagnia, con obbligazioni Lehman Brothers. Questa volta è stato il Tribunale di Roma con sentenza n. 7398 del 2 aprile 2011 a condannare una banca all'integrale restituzione del capitale investito (€ 51.645,69), oltre interessi e spese. Il caso è quello di un investimento effettuato tramite una polizza assicurativa cosiddetta index linked connessa a bond Lehman. Il fatto che una polizza vita sia garantita da un'obbligazione (nella specie Lehaman Brothers), al cui andamento sia anche legata la rivalutazione del premio, non esime la compagnia emittente, secondo il Tribunale di Roma, dal pagamento alla scadenza quanto meno del premio, qualora il contratto preveda un capitale minimo garantito costituito da quanto versato dall'assicurato. Questo il motivo posto da quel giudice a fondamento della sua decisione, con la quale è stato confermato il decreto ingiuntivo ottenuto in precedenza dall'investitore, che condannava l'istituto di credito alla restituzione del capitale, degli interessi e delle spese di lite. "Una sentenza - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio l'associato - di particolare importanza, da collegare ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, per il quale queste polizze vita c.d. index linked sono vere e proprie forme assicurative solo quando, come nella specie, garantiscono la restituzione del capitale. Quando invece il rimborso è subordinato all'andamento del titolo siamo al cospetto di veri e propri investimenti finanziari soggetti, come tali, alle disposizioni in materia, tra le quali l'art. 23 TUF, che impone la stipulazione per iscritto del contratto generale d'investimento".




Prima vittoria Italease: restituiti oltre 50 mila EURO


Parma, 11 aprile 2011 - Prima vittoria in Italia per un acquirente di obbligazioni Italease, associato Confconsumatori, il quale otterrà l'integrale restituzione del capitale investito. Il Tribunale di Parma con sentenza n. 358/11 ha dichiarato la nullità degli ordini di acquisto, alle date dell'11 luglio 2005 e del 23 novembre 2005, di obbligazioni Italease e ha condannato la banca venditrice alla restituzione in favore dell'acquirente della complessiva somma di 51.129,90 €, maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati. Il Tribunale ha così deciso, perché l'investitore aveva sottoscritto il contratto generale d'investimento nel 1992 e lo stesso non era stato rinnovato in conformità alla nuova normativa introdotta con il TUF (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). Questi, più in particolare, i rilievi del Tribunale: "La distanza tra il vecchio modello di contratto di intermediazione finanziaria, utilizzato nel 1992 dalle odierne parti processuali e quello recepito dalla normativa del 1998 è segnata essenzialmente da cinque punti: operazioni non adeguate, best execution, operazioni in contropartita[…], possibilità di ordini telefonici, acquisizione di informazioni sull'esperienza del cliente e propensione soggettiva al rischio. Ora nel caso in esame, deve ritenersi che il contratto quadro, concluso nel lontano 1992, in mancanza di adeguamento, quanto ai requisiti di forma-contenuto, alla normativa regolamentare medio tempore intervenuta a disciplinare la materia, aveva perduto efficacia nel momento in cui, nel luglio e nel novembre 2005, sono stati impartiti gli ordini […]". "Trattasi - per l'avv. Giovanni Franchi legale Confconsumatori che ha tutelato in giudizio il risparmiatore, nel frattempo purtroppo deceduto (il rimborso spetta agli eredi) - di una sentenza importantissima, che si pone in linea con altri precedenti, quali un'ordinanza del Tribunale di Ferrara e una sentenza del Tribunale di Parma. Precedenti importanti perché dimostrano che l'esistenza di un vecchio contratto generale d'investimento non basta se gli acquisti furono effettuati dopo l'entrata in vigore del Tuf, senza che quel contratto - se ciò era necessario, perché non in regola con le recenti disposizioni - fosse stato adeguato in conformità alla nuova normativa".




Bond Argentina: due nuove vittorie a Parma


Parma, 4 aprile 2011 - Ancora due vittorie di Confconsumatori a tutela dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni argentine. In entrambe è stato il Tribunale di Parma con sentenze n. 294/11 e 297/11 a condannare una banca al risarcimento dei danni (pari nella prima alla complessiva somma € 37.913,75, nella seconda a € 7.579,30 con la deduzione dell'attuale valore dei titoli, oltre interessi) patiti da due risparmiatori per avere acquistato titoli argentini in data 10.12.00 e 9.4.01. Secondo il Tribunale sarebbe evidente, nei due casi, l'inadempimento dell'istituto per avere consentito al risparmiatore di acquistare quei titoli senza avvertirlo dell'inadeguatezza dell'operazione ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob n. 11522/98. Le due operazioni dovevano, infatti, ritenersi inadeguate perché, mentre i due investitori avevano dichiarato una scarsa propensione al rischio, per il Tribunale è dalla fine del 2000 che le agenzie di rating hanno iniziato a collocare quei bond tra i titoli speculativi con incerta possibilità di recupero. Con la seconda sentenza il Tribunale ha non ha peraltro accolto integralmente la domanda del risparmiatore, respingendo la richiesta di restituzione di quanto investito in un'altra e successiva operazione del 12 giugno 2001, perché dopo il compimento della prima l'investitore aveva mutato il suo livello di rischio, dichiarandone un'alta propensione. "Trattasi - per l'avv. Giovanni Franchi legale Confconsumatori che ha tutelato in giudizio i due risparmiatori - di due sentenze importantissima, perché dimostrano come i titoli argentini non potessero considerarsi sicuri neppure alla fine del 2000. Anzi - continua l'avv. Franchi - vi sono anche decisioni per le quali quei titoli dovevano considerarsi speculativi ed inadeguati per un investitore con scarsa propensione già nel 1998. La seconda sentenza - sempre per l'avv. Franchi - lascia invece perplessi laddove ha escluso in parte del risarcimento perché l'investitore aveva dichiarato di avere aumentato il livello di rischio. Non si vede, infatti, come ci si possa accontentare di dichiarazione rilasciate in fretta, firmando un foglio dove è stata apposta una semplice crocetta. La sentenza - conclude l'avv. Franchi - verrà comunque appellata sul punto".




Bond Argentina: maxi risarcimento da 38 mila euro


Parma, 28 marzo 2011: Ancora una vittoria di Confconsumatori a tutela dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni argentine. Questa volta è stato il Tribunale di Parma con sentenza n. 259/11 a condannare una banca al risarcimento dei danni patiti, circa 38 mila euro più interessi, da un risparmiatrice per avere acquistato titoli argentini in data 18 giugno 1999. Secondo il Tribunale in questo caso è evidente l'inadempimento dell'istituto per avere consegnato alla risparmiatrice il documento sui rischi generali dell'investimento, prescritto dall'art. 28 Reg. Consob n. 11522/98, solo dopo che l'operazione d'investimento era già stata compiuta. La stessa doveva, inoltre, essere ritenuta inadeguata per l'investitrice perché essa aveva rifiutato di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi d'investimento: la banca non aveva provveduto a chiedere informazioni sulla sua esperienza in materia e sui suoi obiettivi dì'investimento, quando già all'epoca quei titoli dovevano considerarsi adatti "unicamente ad investitori speculativi ed in condizione di valutare e sostenere rischi speciali". Dall'inadeguatezza discendeva, sempre per il Tribunale, la necessità. a norma dell'art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, di un'informazione scritta, della ragione della medesima, nonché di una dichiarazione, sempre scritta, della cliente di volervi comunque procedere. Informazioni e dichiarazioni, queste, mancanti nella specie.
"Trattasi - per l'avv. Giovanni Franchi legale Confconsumatori che ha tutelato in giudizio la risparmiatrice - di una sentenza importantissima, perché dimostra come per la giurisprudenza, oltre che doversi tenere conto della prossimità o meno dell'investimento al default e del rating, si debba esaminare con cura il comportamento tenuto dall'istituto, per accertare se lo stesso abbia adempiuto o meno ai doveri informativi su di lui gravanti. La sentenza - continua l'avv. Franchi - dimostra il fondamentale ruolo svolto da Confconsumatori in questi anni a far tempo dal disastro Parmalat. Ruolo tramite i suoi legali che ha portato a far comprendere alla magistratura giudicante la reale portata di diverse norme del TUF e della loro funzione di tutela dei risparmiatori". "Inoltre - sempre per l'avv. Franchi - è ancora una delle prime volte, anche se ve ne sono state altre, che un Tribunale riconosce la pericolosità dell'investimento in titoli argentini nel 1999, quando si era ancora lontani dalla crisi di quel debitore".




A Padova risarcimenti flash da 340 mila euro


Parma, 11 febbraio 2011 - Altre due fondamentali vittorie vittorie della Confconsumatori in materia di "risparmio tradito". Entrambe sono state ottenute a Padova, il cui Tribunale con due ordinanze, entrambe in data 21.2.2011, dopo pochi mesi dall'inizio del giudizio, ha condannato a norma dell'art. 702 ter c.p.c un istituto di credito a restituire a diversi associati Confconsumatori, in un caso cinque nell'altro dodici, la differenza tra il capitale investito in diverse obbligazioni Cirio, argentina e di diverso tipo quali Yahoo Inc. - Usd, Società Generale RCV Nokia ed altre, e quanto ricavato dalla loro vendita, ossia una somma complessiva pari a circa 343 mila euro, maggiorata degli interessi legali e delle spese di lite. In entrambe le ordinanze il Tribunale ha ravvisato la violazione dell'art. 30 TUF, perché, sebbene i contratti fossero stati stipulati presso l'abitazione dei risparmiatori, ossia in un luogo diverso dalla sede legale della banca o di una sua dipendenza o filiale, ai risparmiatori non era stato comunicato per iscritto che avevano un termine di sette giorni per recedere dal contratto e liberarsi dagli impegni assunti. Ma la novità del provvedimento sta soprattutto nella circostanza che la condanna sia contenuta non come normalmente avviene in una sentenza, ma in un'ordinanza ottenuta in pochissimo tempo - circa quattro mesi -alla fine del nuovissimo procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile contenuta nella legge 18 giugno 2009 n. 69.
"Due decisioni importantissime - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio i risparmiatori - oltre a confermare che, se non vi è bisogno di una lunga istruttoria, si possono avere provvedimenti in breve tempo, costituiscono un'ulteriore conferma giurisprudenziale della tesi che l'art. 30 TUF, quando parla di collocamento, va interpretato in senso lato, riferendosi la disposizione anche alla semplice vendita di titoli".




Per i titoli spazzatura vicina la prescrizione


Prato, 05/03/2011 - Si avvicina la fine del 2011 e con essa anche il termine di prescrizione per le possibili cause contro le Banche colpevoli di aver tradito i piccoli risparmiatori. I primi a rischiare di non poter più recuperare i propri risparmi sono i consumatori che fra il 1999 ed il 2001 acquistarono i cosiddetti Tango Bond ovvero le obbligazioni dello Stato Argentino: "Per coloro che investìrono in bond argentini - afferma il presidente provinciale Marco Migliorati - la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni da parte delle banche che vendettero i titoli termina a dicembre 2011. In questi anni, i risparmiatori che si sono rivolti alla nostra associazione e che comunque hanno fatto causa alle banche sono stati molti ma abbiamo stimato che si tratta pur sempre di una piccola percentuale rispetto a tutti coloro che sono stati raggirati con ì tangobond". Qualche settimana fa, la Confconsumatori ha ottenuto una sentenza di condanna della Cariprato per una giovane risparmiatrice cui la banca aveva venduto titoli argentini per 10mila euro che, così ha potuto ottenere il completo risarcimento dei danni e ancora tante sono le cause in corso. "Dopo anni di esperienza, possiamo contare su di un pool di avvocati altamente specializzati in cause di questo tipo ed in particolare sui titoli Cirio, Parmalat, Carrier e naturalmente Bond Argentini - continua Migliorati. E dalla documentazione che la nostra associazione si impegna a valutare gratuitamente ai soci, emerge che i motivi per cui ottenere il giusto risarcimento sono molti, dall'assenza del contratto-quadro alla violazione da parte della Banca dei doveri informativi nei confronti dei piccoli risparmiatori". La Confconsumatori lancia però l'allarme prescrizione. "Il nostro compito è quello di informare i consumatori, avvertendo che, dopo il dicembre 2011, non potranno più far valere le proprie ragioni - conclude Migliorati" La sede della Confconsumatori di Prato è a disposizione il lunedì e il venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 ed è posta in via Umberto Giordano, 12 Prato (nei pressi del supermercato Pam di via Pistoiese).




La Corte d'appello di Bologna conferma una vittoria di Confconsumatori


Parma, 27 gennaio 2011 - Ancora una vittoria di Confconsumatori relativamente all'acquisto di bond Cirio. Questa volta è stata la Corte d'appello di Bologna con sentenza n. 1063/10 a confermare una precedente sentenza del Tribunale di Parma, che aveva dichiarato la nullità di un acquisto di titoli Cirio effettuato da una sua associata il 24 aprile 2001. Dopo essere risultata soccombente a Parma, l'istituto di credito aveva proposto appello, deducendo diversi errori del Tribunale. Ma la Corte, pur riformando la sentenza nella parte in cui era stata dichiarata la nullità per violazione di norme del TUF - le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti affermato che l'inosservanza di tali disposizioni comporta unicamente la risoluzione del contratto e/o l'obbligo dell'intermediario di risarcire i danni -, l'ha di fatto confermata. Ciò perché ha ravvisato nel caso l'inadempimento della banca e l'ha condannata al risarcimento dei danni, pari al capitale investito. Secondo la Corte d'appello l'istituto di credito avrebbe violato diverse norme in materia, prima fra tutte l'art. 28 Reg Consob n. 11522/98 che impone la consegna all'investitore del documento sui rischi generali dell'investimento e l'assunzione del profilo di rischio, essendo mancata la prova a carico della banca dell'osservanza di tale disposizione.
"Ma è di particolare importanza - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che ha difeso in giudizio l'investitrice vittoriosa - soprattutto il fatto che la Corte abbia affermato che le obbligazioni Cirio emesse tra il maggio 2000 e il maggio 2001 erano titoli pericolosissimi, perché erano state emesse all'estero prive di rating e di prospetto informativo con l'unico scopo di ripianare i debiti della società verso le banche". "Da ciò consegue - continua l'avv. Franchi - che i risparmiatori che hanno acquistato titoli di quel tipo potranno agire nei confronti degli istituti alienanti con una certa sicurezza se della pericolosità non sono stati informati per iscritto e la stessa non è stata da loro accettata sempre iscritto". "Siamo infatti al cospetto - conclude l'avv. Franchi - "non di un semplice precedente, ma di una sentenza del giudice d'appello al quale tutti i Tribunali dell'Emilia Romagna dovranno uniformarsi".




Comunicato stampa sul tema dell'anatocismo


Grosseto, 5.12.2010 - La sentenza n n. 24418 del 2 dicembre 2010 emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha definitivamente stabilito che i correntisti hanno diritto ad ottenere la restituzione delle somme trattenute dalle banche per interessi, illegittimamente addebitati sul conto corrente, a titolo di anatocismo, dalla data di apertura del conto e per tutta la durata di esso, mentre la prescrizione decennale per chiedere la restituzione decorre dalla chiusura del conto.
"Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno aderito all'orientamento già fatto proprio anche dal Tribunale di Brindisi, secondo il quale i correntisti hanno il diritto di chiedere alla Banca la restituzione degli interessi anatocistici, vale a dire dell'illegittima produzione degli interessi su interessi, sin dalla data di apertura del rapporto con l'Istituto di credito. La prescrizione decennale di tale diritto, invece, a differenza di quanto sostengono le Banche nelle controversie aventi ad oggetto tale problematica, decorre dalla data di chiusura del rapporto. Nel corso degli anni numerose sono state la vittorie giudiziali dei consumatori che hanno comportato la restituzione di quanto illegittimamente percepito da parte delle Banche ed oggi, grazie alla sentenza della Suprema Corte, tantissimi altri correntisti potranno agire in giudizio per far valere i propri diritti" È, quindi opportuno ed auspicabile, secondo la Confconsumatori, che tutti coloro che hanno o hanno avuto (purchè non sia stato chiuso da più di 10 anni) un contratto di conto corrente che ha registrato degli scoperti ed al quale sono state illegittimamente addebitate somme da parte degli Istituti di credito, inviino una formale diffida, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria Banca chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente percepite.
"Si è aperta una nuova fase nell'annoso contenzioso tra banche e clienti che oggi, grazie a questa importantissima sentenza della Corte di Cassazione, si è arricchita di un nuovo tassello che sgombra definitivamente il campo da ogni equivoco che possa derivare dalla linea difensiva spesso adottata dagli istituti di credito nel corso dei giudizi"
Gli interessati potranno avere tutte le informazioni del caso rivolgendosi agli sportelli territoriali della Confconsumatori Toscana. Gli indirizzi sono disponibili sul sito internet www.confconsumatoritoscana.it
Il Presidente, Marco Festelli




A Reggio Emilia un altro risparmiatore risarcito


Parma, 26 novembre 2010 - Nuova vittoria della Confconsumatori per un associato che aveva investito nei c.d. "bond spazzatura" Questa volta è stato il Tribunale di Reggio Emilia a condannare una banca alla parziale restituzione di quanto da lui versato (€ 24.665,71), oltre interessi e spese, per l'acquisto di obbligazioni La Veggia. Il caso, quanto meno dal punto di vista processuale, è piuttosto particolare, perché era stato solo il marito ad agire contro l'istituto di credito per ottenere il rimborso delle somme investite in quei bond. Il Tribunale gli ha dato ragione solo per quanto riguarda metà della somma, invitandolo a chiamare in giudizio anche la moglie per poter accogliere integralmente la domanda. Il Tribunale, comunque, ha affermato chiaramente che l'intermediario ha precisi obblighi di informazione nei confronti del cliente, precisi obblighi che non si esauriscono nella consegna del documento generale d'investimento. Questo perché, sempre per il giudice, l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione della propensione al rischio del cliente, è tenuto a conoscere il prodotto, comparando quindi la sua propensione specifica con le particolari caratteristiche del prodotto proposto e desumendo da tale confronto un fondato giudizio di adeguatezza. Ed essendo, nel caso specifico, mancata la prova da parte della banca di aver assolto a tali obblighi, ne è derivata la condanna della stessa a risarcire il marito per la metà. La sentenza costituisce, peraltro, un precedente ai fini della condanna dell'istituto anche nei confronti della moglie. "Una sentenza - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio l'associato - che conferma l'orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato, per il quale non si possono vendere titoli a clienti senza adeguatamente informarli delle loro caratteristiche, così da poter valutare l'adeguatezza dell'investimento. Anche per l'acquisto di obbligazioni La Veggia - prosegue l'avv. Franchi - ormai diverse sono le vittorie dei risparmiatori, che si aggiungono a quelle ottenute per altri titoli, quali Parmalat, Cirio, Argentina ecc.".




Dopo le ultime sentenze favorevoli impennata di richieste in Toscana


Parma, 24/11/2010 - La regione Toscana sembra registrare un'impennata dei casi di "4You", il famoso piano finanziario inventato anni fa da un noto gruppo bancario senese e venduto in grandi quantità a tantissimi risparmiatori. Dopo alcuni anni di attenuazione, infatti, prima la Confconsumatori di Pistoia, ora anche la Confconsumatori di Prato stanno assistendo, nelle ultime settimane, ad un forte aumento delle richieste da parte dei consumatori, che chiedono informazioni su tale prodotto finanziario e sulle possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subito. Mentre a Pisa si è già collezionata una nuova vittoria sempre nell'ambito del piano "4You". Il fenomeno è probabilmente una conseguenza delle ultime sentenze favorevoli ai risparmiatori, come ad esempio la pronuncia della Corte d'Appello di Firenze di metà 2010, in cui il piano finanziario "4You" è qualificato come: "un prodotto oggetto di pubblicità ingannevole e studiato a tavolino da menti sopraffine per massimizzare la raccolta del risparmio".
VITTORIA A PISA - Confconsumatori Pisa, intanto, ha ottenuto un'importante vittoria per un associato che, come molti altri cittadini, aveva sottoscritto un contratto di finanziamento "4 You", presentato dagli operatori di banca come una forma di accantonamento pensionistico attraverso il risparmiatore quale avrebbe potuto ottenere, versando piccole rate mensili, una rendita alla scadenza del piano. Ed invece, mano a mano che versava le rate, l'associato apprendeva che il deposito, anziché incrementare, si riduceva. Dopo un'estenuante ricerca di composizione bonaria della questione, Confconsumatori ha deciso di interessare il Tribunale, il quale, letto ed esaminato il contratto, ha ravvisato la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario. Nel caso specifico non risultava barrata la casella relativa al rifiuto di fornire informazioni da parte dell'investitore, né quella relativa alle informazioni eventualmente fornite. Ma la banca non si è limitata ad omettere i rischi legati al contratto. Dall'istruttoria orale è emerso che il funzionario di banca, dopo che gli era stato precisato che l'esigenza dell'investitore era quella di creare "un salvadanaio", con la certezza che i soldi non si "volatilizzassero", consigliò senz'altro il contratto 4 You, assicurando il cliente che non avrebbe perso nulla. La banca, dunque, non solo non ha segnalato i rischi legati all'operazione rispetto alle esigenze del risparmiatore, ma ne ha addirittura garantito l'adeguatezza, contravvenendo così alle regole di settore, ma ancora prima, alle regole generali codicistiche in tema di buona fede.




Decine i casi di risparmiatori truffati con i titoli Cirio anche a Prato


Prato, 19/10/2010 - È davvero singolare come in provincia di Prato i casi di cittadini che hanno perduto i loro risparmi dopo aver acquistato i titoli Cirio siano così tanti. Tanto hanno potuto appurare i legali della Confconsumatori di Prato addetti al servizio in difesa del risparmio attivato da tempo dall'Associazione pratese dove è sempre possibile rivolgersi per avere delle spiegazioni. "Oltre alle decine e decine di casi di risparmiatori truffati con i bond argentini, sono stranamente molti anche i cittadini pratesi a cui le banche cedettero fra il 2001 ed il 2002 titoli Cirio provenienti anche dall'estero - precisa il presidente Marco Migliorati. Dall'esperienza dei legali sembra infatti che furono in particolare un paio di promotori finanziari legati alla banche e assicurazioni del nord a piazzare questi titoli spazzatura a molti piccoli risparmiatori di Prato" - continua Migliorati.
La Confconsumatori può vantare però una serie di successi, non solo sul fronte bond Argentina ma anche Cirio con numerose sentenze che hanno permesso ai cittadini di rientrare in possesso dei soldi perduti. "Abbiamo un pool di legali - precisa Migliorati - che hanno acquisito sul campo una vasta esperienza e che possono fornire una completa consulenza sul caso dei bond Cirio". A breve ci saranno altre sentenze del Tribunale di Prato e la Confconsumatori si aspetta altri successi. Maggiori informazioni potranno essere date presso la nostra sede a Prato, via Umberto Giordano, 12, aperta il lunedì e il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. La Confconsumatori può essere contattata al numero 380/4640227 o via mail all'indirizzo, confconsumatori.po@libero.it
Il Presidente della Confconsumatori di Prato, Marco Migliorati




Tango Bond, contratto risolto per inadempimento


Parma, 14 ottobre 2010 - Ancora una vittoria di Confconsumatori a tutela dei risparmiatori. Questa volta è stato il Tribunale di Ancona con sentenza n. 223/10 a pronunciare la risoluzione per inadempimento, a norma dell'art. 1453 c.c., di un contratto d'investimento in obbligazioni argentine, stipulato da una risparmiatrice con la propria banca in data 10.11.99.
Secondo il Tribunale, sebbene in sede di profilatura la cliente avesse dichiarato di avere una media esperienza in strumenti finanziari, l'istituto avrebbe dovuto tenere conto del fatto la stessa avesse sempre operato su titoli di stato mediante un contratto di gestione, che dimostrava una propensione al rischio decisamente bassa. Il che, sempre per il Tribunale, imponeva alla banca, ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, di informare la risparmiatrice dell'inadeguatezza e della pericolosità dell'investimento e di chiedere alla medesima un ordine scritto con l'esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Questo perché - così si legge nella sentenza - "i titoli emessi dalla repubblica argentina sono tipici prodotti speculativi, come confermato dalla ben nota relazione resa al Parlamento dalla Consob in data 27.4.04".
Benché l'investimento sia stato risolto, ossia di fatto annullato con conseguente condanna dell'istituto alla restituzione dell'importo versate di 24.757,38 € oltre interessi e spese, alla risparmiatrice sono state riconosciute le cedole nel frattempo incassate in considerazione della sua pacifica buona fede. La medesima, in altre parole, è stata condannata alla restituzione solo dei titoli, non degli interessi promessi dallo Stato argentino e da lei percepiti.
"Trattasi - per l'avv. Giovanni Franchi legale Confconsumatori che ha tutelato in giudizio la risparmiatrice - di una sentenza importantissima, perché è la prima ad aver tenuto conto, oltre che delle scarne dichiarazioni rese dall'investitore in occasione della redazione della sua profilatura, anche del suo effettivo comportamento in occasione di altri investimenti. Se così fosse sempre avvenuto - continua l'avv. Franchi - molti processi, per acquisti di titoli argentini come anche di bond Parmalat, sarebbero finiti diversamente. Purtroppo la giurisprudenza si è talvolta accontentata di scarne dichiarazioni rilasciate in banca, spesso di corsa, e senza che i clienti si rendessero in realtà conto di cosa mai stavano sottoscrivendo". "Inoltre - sempre per l'avv. Franchi - è una delle prime volte che un Tribunale riconosce la pericolosità dell'investimento in titoli argentini nel 1999, quando si era ancora lontani dalla crisi di quel debitore".




Bond argentini: restituiti oltre 130.000 euro


Parma, 7 ottobre 2010 - Il Tribunale di Ravenna ha condannato una banca a restituire il capitale investito (€ 130.000,00) maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati, con la deduzione del valore dei titoli e delle cedole riscosse, per l'acquisto di titoli argentini effettuato in epoca non sospetta (marzo 1999). La condanna deriva dalla declaratoria di nullità dell'ordine per difetto di forma, discendente per il Tribunale dalla sopravvenuta nullità, sempre per carenza di forma, del contratto generale d'investimento. Quest'ultimo era stato infatti sottoscritto dall'investitrice nel 1992, prima dell'entrata in vigore sia del d.lgs. 415/96 (decreto Eutorim) sia del d.l.gs. n. 28 (TUF), ossia delle norme che prescrivono la scrittura per tale contratto e il contenuto del medesimo.
"Sempre più consolidata - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori e dell'investitrice vittoriosa - è la giurisprudenza per la quale se il contratto generale d'investimento era stato stipulato prima dell'entrata in vigore del TUF, il medesimo avrebbe dovuto essere rinnovato a pena d'invalidità sopravvenuta per difetto di forma". Sempre per l'avv. Franchi: "merita in proposito ricordare che l'art. 30 reg. Consob 11522/98 stabilisce una serie di elementi che devono essere espressamente riportati all'interno del contratto a pena di nullità. Così:
1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto […];
2. Il contratto con l'investitore deve:
a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;
b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;
d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;
e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati;
f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio" (art. 30 reg. Consob 11522/98).
Intenzione del legislatore era ed è quella di tutelare l'investitore al fine di garantirgli un rapporto equo e un'informazione adeguata sui profili del rapporto instaurato con l'operatore finanziario. Dal che si ricava che la stipulazione del contratto quadro effettuata, come nel caso nostro, senza il rispetto delle norme suddette determina, inevitabilmente, la nullità dello stesso e di tutti i successivi ordini d'investimento che trovano lì la loro radice giuridica, con conseguente obbligo di restituzione delle relative prestazioni contrattuali".




Nuova vittoria Cirio a Parma


Parma, 20 settembre 2010 - Nuova pronuncia del Tribunale di Parma, che ha condannato una banca alla restituzione di quanto versato (euro 371.306,40) da una coppia di associati Confconsumatori per l'acquisto di "Cirio Fin.".
Il caso è piuttosto particolare, perché era stato il figlio ad effettuare l'investimento, sebbene non fosse munito dei necessari poteri rappresentativi. E l'istituto di credito si era difeso, chiamanandolo in causa e chiedendo che lo stesso venisse condannato a tenerlo indenne per quanto fosse dichiarata tenuto a versare ai genitori. Il Tribunale ha in primo luogo escluso che il difetto di rappresentanza in capo al figlio comportasse l'inefficacia dell'acquisto, avendo in seguito i genitori ratificato il suo comportamento, per non avere mai contestato i documenti bancari che si riferivano allo stesso. E ha respinto anche la richiesta di garanzia avanzata dalla banca. Ciò a causa della sua negligenza, per non avere verificato i suoi dipendenti gli effettivi poteri di cui era dotato il figlio.
La domanda degli associati è stata invece accolta, sebbene la banca avesse assolto l'impegno informativo prescritto dall'art. 21 TUF, perché il Collegio ha ravvisato la violazione dell'art. 29 Reg. Consob n. 11422/98, per non avere la banca informato i clienti dell'inadeguatezza dell'investimento; inadeguatezza derivante non dalla pericolosità del titolo - l'acquisto era del luglio 2001, mentre il default del gruppo risale al novembre 2002 -, ma dal fatto che lo stesso rappresentasse circa l'80% dei loro risparmi, ossia una quota troppo elevata perché un acquisto di titoli finanziari possa ritenersi adeguato.
"Una sentenza - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio gli associati - che conferma l'orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato, per il quale non si possono vendere titoli a clienti - anche se gli stessi hanno investito in azioni e fondi, dimostrando così una certa esperienza finanziaria - quando quei titoli rappresentano quote elevate dei risparmi (come l'80%), dovendosi in tal caso informare per iscritto l'investitore dell'inadeguatezza e ricevere da lui un'autorizzazione sempre scritta a procedere all'operazione".
Leggi il testo della sentenza.  [.pdf]





Polizze index linked: nulle se la banca non ha fornito l'informazione precontrattuale


Milano, 14 settembre 2010 - Con sentenza pubblicata a luglio 2010 il Tribunale di Milano ha stabilito che la banca collocatrice presso un suo cliente, per conto di una compagnia assicurativa, di una polizza index linked (o unit linked) con sottostante obbligazioni Lehman Brothers è gravata nei confronti del cliente da responsabilità precontrattuale, sia generale (art. 1337 c.c.) che specifica (art. 109 D. lgs 174/95 e Circolare ISVAP 451/D del 24.07.2001), nel caso che venda al cliente la polizza senza fornire tutta l'informazione precontrattuale sulla polizza medesima. Ne consegue l'obbligo della banca di restituire il capitale investito (il premio) oltre agli interessi legali e le spese di giudizio. In concreto è accaduto al cliente-consumatore quanto accade a tutti i clienti acquirenti di polizze index (o unit) linked presso la loro banca. I fatti salienti sono i seguenti.
La banca propone al cliente la polizza (index o unit) presentandola solo verbalmente come un prodotto sicuro in quanto il capitale è garantito o "assicurato". La banca fa quindi sottoscrivere al cliente una "proposta di acquisto" di polizza e, nella suddetta proposta, fa sottoscrivere specificatamente anche la clausola con cui il cliente dichiara di "ricevere" la Nota Informativa sulla polizza in cui, come si scoprirà solo più tardi, risulta invece che il capitale non è affatto garantito e che l'investimento è rischioso, in quanto concernente strumenti finanziari appartenenti ad una classe di rischio "alta" e negoziati in conflitto di interessi. Nella proposta di polizza sono contenute altresì due clausole, non specificatamente sottoscritte dal cliente : il contratto di compravendita della polizza è concluso, benché il premio sia pagato dal cliente alla banca alla sottoscrizione della proposta, solo a seguito di ricezione da parte del cliente della lettera di conferma da parte della compagnia assicuratrice (emittente la polizza); il cliente può esercitare, entro trenta giorni dalla ricezione della lettera di conferma, il diritto di recesso dalla polizza. Tuttavia, la banca non consegna al cliente una copia della proposta di compravendita con la conseguenza che il cliente non sa di dover ricevere e la Nota Informativa e la lettera di conferma; la compagnia assicurativa non invia al cliente la lettera di conferma a mezzo racc. AR - indispensabile stante la circostanza che tale documento "conclude" il contratto per volontà espressa della compagnia assicurativa (autrice del modulo su cui è stampata la proposta) e fa scattare il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente con conseguente obbligo per la compagnia assicurativa di restituire il premio. Ne consegue che la banca non può provare di aver consegnato la Nota Informativa sia perché questa è menzionata in due documenti (proposta e lettera di conferma) mai consegnati al cliente, sia perché la Nota Informativa non risulta datata e sottoscritta dal cliente. In ogni caso la Nota Informativa, quand'anche consegnata, non risulterebbe comunque consegnata "prima" o "in tempo utile" al cliente, circostanza indispensabile per un investimento consapevole (artt. 21 TUF e 28 RC 11522/98), e ciò perché manca tale specificazione nella proposta, modulo prestampato predisposto dalla compagnia assicurativa le cui espressioni letterali, nel dubbio, si interpretano a favore del cliente (art. 1370 c.c.).
Rileva l'avv. Martino Bianchi, difensore del cliente-consumatore : "Questa sentenza è importante perché ha fissato alcuni principi guida: le polizze index linked o unit linked, anche se collocate prima dell'introduzione nel TUF dei "prodotti finanziari emessi da compagnie assicurative", sono comunque strumenti finanziari poiché hanno una causa prevalentemente finanziaria (remunerare un capitale, anziché assicurare un rischio attinente alla vita umana); il contratto di compravendita della polizza è concluso al momento del versamento del premio da parte del cliente; la violazione delle norme sulla informazione dell'investitore risulta provata documentalmente; tale violazione comporta la responsabilità della banca sul piano precontrattuale e la responsabilità della compagnia assicurativa relativamente alle domande di nullità, annullamento e risarcimento del danno. A questo punto tutti coloro che hanno perso il capitale investito, a causa dell'acquisto di una polizza con sottostante obbligazioni Lehman, potranno ottenere la restituzione di quanto versato, oltre agli interessi legali e spese di giudizio".




Truffa dei derivati a Milano: le associazioni si costituiscono parte civile


Milano, 7 maggio 2010 - Il 6 maggio, presso il Tribunale di Milano, si è aperto il processo per lo scandalo dei derivati del Comune di Milano, che vede imputati per truffa aggravata manager e funzionari di banche estere e del Comune e le 4 banche JP MORGAN, UBS, DEUTSCHE BANK e DEPFA BANK. I contratti fatti stipulare al Comune di Milano nel 2005 hanno causato un illecito profitto per le banche ed una perdita per il Comune di oltre 100 milioni di euro.
Le Associazioni CONFCONSUMATORI, ADUSBEF, ADICONSUM, ADOC, ALTROCONSUMO, CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CO.N.I.A.C.U.T., LA CASA DEL CONSUMATORE, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO e UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, tutte insieme, in rappresentanza dei cittadini-consumatori danneggiati da una truffa che ha sottratto risorse pubbliche, si sono costituite parti civili, rivendicando il loro essenziale ruolo di difesa degli interessi collettivi. Per la prima volta una cordata così numerosa di Associazioni dei Consumatori si presenta compatta in un processo penale, dopo aver delegato a un pool di avvocati (Marisa Costelli di Adusbef ed i penalisti Baj e Panzeri di Confconsumatori) la redazione dell'atto di costituzione, sottoscritto poi da tutti i responsabili. Va ricordato che sono ormai numerosissimi i casi in cui singole Associazioni dei Consumatori sono state riconosciute legittimate a costituirsi parte civile in processi penali, in forza del ruolo di tutela di interessi collettivi e diffusi e che, da tempo, le Associazioni lombarde, si stanno impegnando direttamente in progetti ed iniziative di tutela del risparmio e di divulgazione di informazioni corrette sul tema dei servizi bancari e degli strumenti finanziari ai cittadini.




Bond Argentini: due consumatori risarciti


Parma, 27 aprile 2010 - Il Tribunale di Cremona con sentenza n. 160/10 ha annullato un contratto avente ad oggetto l'acquisto di titoli argentini e condannato l'Istituto di credito a rimborsare l'investimento, oltre agli interessi legali e alle spese di causa. In tale sentenza Il Tribunale ha ravvisato la violazione dell'art. 30 TUF, perché, sebbene il contratto fosse stato stipulato presso l'abitazione dei risparmiatori ossia in un luogo diverso dalla sede legale della banca o di una sua dipendenza o filiale, agli stessi non era stato comunicato per iscritto che avevano termine di sette giorni per recedere dal contratto e liberarsi dagli impegni assunti.
"E così dopo diverse sentenze, nelle quali la domanda proposto dai risparmiatori a norma dell'art. 30 TUF era stata respinta, perché secondo quei giudici la norma si applicherebbe solo ai contratti di collocamento e non a quelli di vendita di titoli alla c.d. clientela retail, la giurisprudenza sembra finalmente essersi ormai orientata nell'affermare che la norma va intesa in senso ampio, in modo da ricomprendervi ogni forma d'investimento" dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che insieme all'avv. Chiara Tommasetti dell'associazione consumeristica cremonese Campo di Marte ha difeso in giudizio gli investitori vittoriosi . Sempre per l'avv. Franchi: "è ora che anche la Cassazione si esprima al riguardo ed elimini così ogni dubbio giurisprudenziale, perché non è più accettabile che, a fronte di risparmiatori vittoriosi che riescono ad ottenere la restituzione dei capitali investiti in bond spazzatura o in prodotti 4 You, ve ne siano altri che, pur avendo acquistato o stipulato il contratto in analoghe circostanze, ossia contattati a casa propria da promotori finanziari che li inducevano a comprare senza far firmare i documenti prescritti dalla legge, hanno invece perso la causa e sono stati oltretutto condannati a rifondere alla banca le spese di lite".




Bond Argentini: si annuncia una valanga di azioni contro le banche


Prato, 28 marzo 2010 - Dopo i recenti successi della nostra associazione nella vertenza "Bond argentina", decine e decine di risparmiatori stanno in queste settimane recandosi presso la nostra sede in via Umberto Giordano, 12 a Prato per avviare la pratica al fine di ottenere il rimborso di quanto investito prima del 2001 ed andato quasi interamente in fumo dopo il crack dello stato argentino.
"Sono davvero tanti i piccoli risparmiatori che chiedono l'assistenza della Confconsumatori per cercare di recuperare i soldi perduti in queste operazioni bancarie - afferma il presidente, Marco Migliorati. "Le recenti sentenze di Prato ma anche della Corte d'Appello di Firenze e di altri tribunali toscani hanno riacceso le speranze di molti, per lo più pensionati e famiglie che avevano investito qualche risparmio".
I risparmiatori sono sempre purtroppo molto disinformati. Banche e consulenti hanno per anni distorto molte delle basilari informazioni che la nostra associazione cerca di dare correttamente. "Purtroppo, dobbiamo molto spesso constatare - affermano i legali Avv. Alessandro Fagni e Barbara Valdiserra - che i risparmiatori hanno titoli venduti direttamente dalle banche (e in questo ricorre un evidente conflitto di interesse), addirittura a ridosso del dicembre 2001, epoca in cui ci fu il fallimento dell'Argentina". Molti sono anche i casi di titoli Cirio per cui la Confconsumatori ha già ottenuto numerosi successi. La Confconsumatori, infine, consiglia ai risparmiatori che sono ancora in possesso di bond argentini molta cautela anche in relazione alla offerta che l'Argentina ha annunciato alla Consob. "Si tratta di una offerta che, secondo le prime indiscrezioni, si aggira intorno al 30-35% del capitale, ma non sappiamo ancora in quanti anni lo stato sudamericano propone di restituire i soldi" conclude Migliorati. Tutte le informazioni e tutti moduli per richiedere il rimborso di quanto investito sono a disposizione comunque presso la nostra nuova sede a Prato, via Umberto Giordano, 12. La Confconsumatori può essere contattata al numero 380/4640227 o via mail all'indirizzo, confconsumatori.po@libero.it




Manca l'ordine scritto: nullo l'acquisto di obbligazioni Finmek


Parma, 11 marzo 2010 - Ancora una pronuncia del Tribunale di Parma favorevole ad un risparmiatore. Questa volta il Tribunale ha condannato una banca alla restituzione di quanto era stato versato da un medico del Sert per l'acquisto di obbligazioni Finmek.
Il caso è particolare, perché si era recato da lui il promotore di una banca che in città non aveva sedi stabili, proponendogli l'acquisto di quei titoli, come assolutamente sicuri, ma senza fargli firmare il contratto generale d'investimento, ossia un contratto di negoziazione, raccolta ordini e collocamento. Proprio per questo motivo il Tribunale di Parma ha dichiarato la nullità dell'ordine per difetto di forma ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 58/98. Secondo il Tribunale, in particolare, il fatto che la legge imponga la forma scritta significa, in primo luogo, che gli ordini debbano essere preceduti da un contratto scritto che disciplini in via generale il collocamento, nonché, sempre in via generale, i rapporti tra cliente e banca, senza che abbia alcuna importanza che l'ordine abbia poi trovato esecuzione, non essendo ammessa dall'art. 1423 c.c. la convalida del contratto nullo.
"Un'altra sentenza che dimostra come la giurisprudenza sia ormai univoca nel ritenere che la mancanza del contratto generale d'investimento comporta la nullità per difetto di forma di tutti gli ordini, che avrebbero potuto e dovuto essere effettuati solo in esecuzione dello stesso, indipendentemente dalla conoscenza o meno dell'investitore della pericolosità del titolo" dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio il risparmiatore vittorioso. "Ma non si preoccupi chi, pur non avendo sottoscritto il contratto generale d'investimento, ha pure effettuato investimenti proficui - continua l'avv. Franchi -perché la nullità può essere fatta valere solo dal risparmiatore, il quale può scegliere per quali investimenti nulli per difetto di forma agire in giudizio".




Vittoria per azioni Crespi a Parma


Parma, 2 marzo 2010 - Nuova pronuncia del Tribunale di Parma, che ha condannato una banca alla restituzione di quanto versato da una risparmiatrice per l'acquisto di azioni Crespi.
Sebbene l'acquisto del 24 marzo 1998 fosse stato effettuato in esecuzione di un contratto di negoziazione, raccolta ordini e collocamento concluso in forma scritta, il Tribunale di Parma ha dichiarato la nullità dell'ordine per difetto di forma ai sensi della normativa al tempo applicabile (art. 18 d.lgs. n. 415/96), in quanto inoltrato solo verbalmente.
Secondo il Tribunale in base al decreto legislativo citato gli ordini di acquisto devono essere impartiti o per iscritto o nelle forme previste dal contratto generale d'investimento. E visto che nel contratto in questione era contemplata solo la forma scritta oppure, in alternativa, quella telefonica, l'ordine, per il giudice, è da ritenersi nullo, anche se si trattava di azioni, cioè titoli, per loro stessa natura rischiosi.
"E così finalmente, anche se vi sono, pure dello stesso Tribunale di Parma, diverse sentenze contrarie, la giurisprudenza sembra essersi orientata per la necessità della forma scritta, non solo per il contratto generale, ma anche per i singoli ordini" dichiara l'avv.Giovanni Franchi, legale Confconsumatori. "La sentenza - sempre per l'avv. Franchi - è infatti chiarissima nell'affermare che, sebbene sia consentito alle parti stabilire forme diverse, se quella utilizzata non era prevista nel c.d. contratto quadro, allora l'ordine deve ritenersi nullo per mancanza della forma prescritta dalla legge".




Contratto "4You" annullato per violazione obblighi informativi


Parma, 19 gennaio 2010 - Riconosciuta nuovamente la nullità di un contratto 4 You, quale piano di finanziamento destinato all'acquisto di titoli. E' il Tribunale di Parma ad avere pronunciato sentenza favorevole ad un associato Confconsumatori che aveva sottoscritto il contratto, dichiarando la nullità dello stesso e condannando la banca intermediaria alla restituzione delle somme pagate e al pagamento degli interessi e spese legali. Il Giudice ha riconosciuto la nullità del contratto in questione per violazione dell'art. 6 l. n.1/91, al tempo applicabile, che imponeva all'intermediario, cioè la banca, trasparenza e correttezza nei confronti del cliente. Dunque sono mancate le necessarie informazioni circa la richiesta di finanziamento per l'acquisto di titoli, che caratterizzava quel contratto. Questo ha comportato, altresì, la violazione degli obblighi informativi prescritti dall' art. 21 TUF, non avendo l'istituto di credito dato alcuna preventiva informazione sulla convenienza e adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo finanziario del proprio cliente. Secondo il Tribunale la banca avrebbe omesso di comportarsi come avrebbe dovuto nell'interesse del cliente, se si tiene presente che "nella migliore delle ipotesi di rendimento, l'attore avrebbe a malapena recuperato il capitale versato".
"Un'altra sentenza importantissima - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori che ha difeso in giudizio l'investitore - a riprova della illiceità o comunque dei vizi giuridici di un prodotto finanziario esaminato e giudicato negativamente anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato".




Il Tribunale di Cremona annulla un acquisto di titoli argentini e, con la stessa sentenza, condanna la banca al risarcimento di un'altra risparmiatrice per violazione dei doveri informativi


Parma, 14 gennaio 2009 - Il Tribunale di Cremona ha annullato un contratto d'acquisto di titoli argentini e ha condannato l'Istituto di credito a rimborsare l'investimento, oltre agli interessi legali e alle spese di causa.
In tale sentenza Il Tribunale ha ravvisato la violazione dell'art. 30 TUF, perché, sebbene il contratto fosse stato stipulato presso l'abitazione del risparmiatore ossia in un luogo diverso dalla sede legale della banca o di una sua dipendenza o filiale, allo stesso non era stato comunicato per iscritto che aveva termine di sette giorni per recedere dal contratto e liberarsi dagli impegni assunti.
Con la stessa sentenza il Tribunale, chiamato a pronunciarsi su due casi di acquisti di titoli argentini con la stessa banca, per il secondo, sebbene fosse stato effettuato quando quei titoli non erano ancora considerati pericolosi (1998), ha ravvisato la violazione dei doveri d'informazione previsti al tempo dall'art. 21 d.lgs. n. 58/98 e dal Regolamento Consob n. 11522/98. Il contratto era stato, infatti concluso per telefono, ma non era stato predisposto dall'istituto alcuno strumento che consentisse un'esauriente informazione in merito alla natura dei bond che venivano alienati.
"E così dopo diverse sentenze, nelle quali la domanda proposto dai risparmiatori a norma dell'art. 30 TUF era stata respinta, perché secondo quei giudici la norma si applicherebbe solo ai contratti di collocamento e non a quelli di vendita di titoli alla c.d. clientela retail, la giurisprudenza sembra finalmente essersi ormai orientata nell'affermare che la norma va intesa in senso ampio, in modo da ricomprendervi ogni forma d'investimento" dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che insieme all'avv. Chiara Tommasetti dell'associazione consumeristica cremonese Campo di Marte ha difeso in giudizio gli investitori vittoriosi.
"Sempre più consolidata - conclude l'avv. Franchi - è la giurisprudenza che relativamente agli acquisti di titoli per telefono condanna le banche per non avere le stesse fornito adeguate informazioni sui titoli alienati. Di particolare importanza è il fatto che le norme in materia siano interpretate nel senso che gli obblighi informativi non vengano meno nel c.d. servizio di phone banking e possano considerarsi adempiuti solo quanto vi sia un nastro registrato che illustra al cliente cosa sta comprando".




Per i bond argentini c'e' ancora tempo di agire contro le banche


Prato, 28 dicembre 2009 - Continua la "battaglia" tra la Confconsumatori di Prato e le banche per la questione dei cosiddetti "tango bond", ovvero le obbligazioni argentine che tante sciagure hanno portato ai risparmiatori italiani, pratesi compresi. Una battaglia che sta vedendo soccombere solo le banche, costrette a risarcire i risparmiatori a cui avevano venduto i bond argentini.
I mesi di novembre e dicembre sono stati particolarmente fortunati per gli associati della Confconsumatori. Un giovane 40enne e due pensionati di Prato che, nel 2001 su suggerimento e dietro insistenza del personale delle rispettive banche, avevano investito i loro risparmi in obbligazioni dello Stato argentino sono stati risarciti ed hanno terminato il loro calvario. Una storia iniziata appunto nel 2001 quando, pochi mesi prima del fallimento dell'Argentina, i risparmiatori avevano acquistato i famosi bond. Poi il fallimento, accompagnato dalla certezza di aver perso i risparmi, 70mila euro circa nel primo caso, 10mila euro nel secondo. Dopo il vano tentativo della causa internazionale con la Task Force nel 2006, finalmente l'approdo alla Confconsumatori di Prato, dove, assistiti dagli avvocati Alessandro Fagni e Daniele Nicolin, hanno iniziato le cause civili davanti al Tribunale di Prato contro le banche.
L'eco delle precedenti condanne degli istituti di credito per i casi dei bond argentini come per Parmalat, Cirio, ha costretto le banche a trovare accordi e, dopo qualche udienza, i risparmiatori hanno potuto recuperare una parte consistente del capitale investito, fra il 70 ed il 90%.
"Molti risparmiatori vengono ancora da noi - afferma il presidente della Confconsumatori Marco Migliorati - per chiedere informazioni. Ci preme ricordare che il termine per agire contro le banche è di 10 anni dal momento del crack avvenuto nel dicembre 2001. Per chi vuole far valere i propri diritti, c'è quindi ancora tempo".
La Confconsumatori di Prato ha cambiato sede ed orari ed adesso si trova in via U. Giordano, 12, gli orari al pubblico sono il lunedì e il venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e può essere contattata al numero 380/4640227 o via mail all'indirizzo, confconsumatori.po@libero.it




Il Tribunale di Rovigo dichiara nullità di un contratto 4you, privo di facoltà di recesso


Parma, 10 novembre 2009 - Il Tribunale di Rovigo ha annullato il contratto 4you stipulato da un risparmiatore, e condannato l'Istituto di credito a restituire l'importo fino a quel momento da lui corrisposto, oltre agli interessi legali e alle spese di causa. Nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato la violazione dell'art. 30 del Testo Unico Finanziario, perché, sebbene il contratto fosse stato stipulato presso l'abitazione del cliente, ossia in un luogo diverso dalla sede legale della banca o di una sua dipendenza o filiale, non era stato comunicato al cliente per iscritto il termine di sette giorni per eventualmente recedere dal contratto e liberarsi dagli impegni assunti. Secondo il Giudice non bastava che la possibilità di recedere fosse inclusa nel prospetto informativo relativo ai titoli acquistati, dovendo essere esplicitata anche nel documento firmato dal risparmiatore.
"E così anche il Tribunale di Rovigo è giunto alla conclusione che il piano finanziario 4you, benché analiticamente scindibile in distinte operazioni, costituisce un contratto unico sotto il profilo genetico e funzionale, in quanto composto da varie operazioni legate l'una all'altra e fra loro coordinate per essere volte al conseguimento di un organico risultato economico, con l'effetto che la menzione del diritto di recesso di cui all'art. 30 del TUF per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali deve essere contenuta nel contratto stesso" - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori e del risparmiatore vittorioso.
Ecco la sentenza  [.pdf]
 
 
 


Prima causa collettiva da parte di consumatori della Regione Emilia Romagna


Bologna, 3 luglio 2009 - Si è svolta oggi a Bologna, presso la sede Confconsumatori, la conferenza stampa per presentare la nuova causa collettiva proposta nei confronti della Standard & Poor's, a seguito del crack della Lehman Brothers, e le nuove iniziative dell'associazione che verranno proposte a tutela del risparmio. Già nel dicembre scorso, Confconsumatori aveva presentato atto di citazione nei confronti dell'Agenzia di rating Standard & Poor's, chiedendo di esser risarciti del capitale investito in titoli Lehman Brothers, a nome di una trentina di associati.
Oggi, a sette mesi da quell'evento, è iniziata la prima causa collettiva organizzata nella Regione Emilia-Romagna e presentata al Tribunale di Milano dall'Associazione, a nome di altri 61 risparmiatori provenienti da tutta la regione come Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini ecc. Sono intervenuti alla conferenza Secondo Malaguti, responsabile Confconsumatori Emilia Romagna e membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, e i tre legali Confconsumatori che stanno seguendo la causa, gli avv.ti Giovanni Franchi, Stefano di Brindisi e Manes Bernardini. Con questa iniziativa i 61 risparmiatori chiedono il risarcimento dei danni per erronee informazioni ricevute, in merito ai propri titoli Lehman. "Questa azione - hanno precisato gli avv.ti Franchi, di Brindisi e Bernardini - non limita la possibilità di adire l'autorità giudiziaria contemporaneamente nei confronti anche delle banche che hanno venduto i titoli ai propri risparmiatori. Infatti il danno creato dal default della Lehman Brother's ha determinato gravi disagi per molti risparmiatori di tutte le età". "L'associazione è soddisfatta - conclude Malaguti - per il lavoro ottenuto dalle sedi locali in Regione, ossia consentire ai consumatori in attesa di una Class Action, di catalizzare in una sola azione giudiziaria numerosi risparmiatori, consentendo di dare voce alle proprie sofferenze". Le sedi locali della Confconsumatori restano a disposizione per fornire l'assistenza a chi ne avesse bisogno.


Nota a cura dell'Avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori:

Come è noto, l'attuale crollo dei mercati finanziari nello scorso autunno è legato alla posizione del Gruppo americano Lehman Brothers, il quale è stato, fino a pochi anni fa, tra i primari operatori della finanza mondiale, svolgendo molteplici attività volte a soddisfare le esigenze finanziarie di società, governi ed enti locali, clienti istituzionali e individuali dotati di ampi portafogli di investimento su scala mondiale.

Lehman Brothers prestava, infatti, servizi di investment banking, vendita, negoziazione e ricerca in materia di titoli azionari e a reddito fisso e servizi di consulenza e gestione in materia di investimenti.

Il Gruppo operava, altresì, come market-maker mondiale rispetto ai maggiori prodotti di tipo azionario e a reddito fisso, sia negli Stati Uniti, che nei mercati internazionali. Ed allo scopo di agevolare tale attività, Lehman Brothers era membro delle principali borse di scambio di valori mobiliari e beni negli Stati Uniti, del NASD, oltre che intermediario aderente a molte delle principali borse internazionali di scambio di valori mobiliari e materie prime, tra cui le borse di Londra, Tokyo, Hong Kong, Francoforte, Parigi, Milano e Sydney.

Tuttavia, già nell'agosto del 2007, a causa del peggioramento dell'esposizione debitoria del Gruppo Lehman nel settore dei mutui subprime, il direttivo dell'azienda decideva di cessare il settore dedicato a questi prestiti, così registrando una drastica perdita sia dei posti di lavoro in ben 23 sedi, che finanziaria. La situazione patrimoniale del Gruppo peggiorava ulteriormente nel corso del 2008 a causa, tanto della persistente crisi dei mutui subprime, quanto dei devastanti problemi finanziari legati ai titoli garantiti da quei prestiti a basso rating. Nel secondo trimestre del 2008, infatti, il Gruppo registrava perdite per quasi tre miliardi di dollari che costringevano la società a tentare di liquidare circa 6 miliardi di dollari di attività per fare fronte a quelle dichiarate.

È chiaro che il grave deficit del Gruppo si ripercuoteva sui titoli Lehman che, infatti, perdevano il 73% del loro valore, mentre il mercato del credito continuava a franare.
La situazione finanziaria della società precipitava definitivamente il 9 settembre 2008, allorquando, a seguito dell'abbandono delle trattative da parte di Bank of America prima e di Barclays poi, le azioni Lehman subivano una grave perdita del 44,95%.

Pertanto, il 15 settembre 2008 la società manifestava pubblicamente l'intenzione di avvalersi del Chapter 11, la procedura di "fallimento pilotato" prevista dalla legge statunitense, annunciando debiti bancari per 613 miliardi di dollari, debiti obbligazionari per 155 miliardi di dollari, nonché debiti per attività per un valore di 639 miliardi di dollari.

Deve sin d'ora esser precisato che, sino al giorno della dichiarazione di "fallimento" da parte del Gruppo statunitense (15 settembre 2008), nonostante il gravissimo deficit patrimoniale della società, i titoli obbligazionari Lehman continuavano a godere di un giudizio positivo da parte delle "tre sorelle", vale a dire le tre agenzie chiamate monitorare l'andamento e ad attribuire il rating dei titoli Lehman: la Standard & Poor's, la Moody's e la Fitch Ratings.
Tali società di rating, infatti, solo poco prima che il Gruppo statunitense annunciasse il proprio fallimento, provvedevano a declassare - in negativo - il giudizio sui titoli Lehman, diffondendo nel mercato dei risparmiatori, prima di quella data, informazioni completamente errate circa la sicurezza e l'affidabilità di quei titoli. Rammentiamo, infatti, che il giorno antecedente il fallimento, il rating attribuito da Standard & Poor's alla "banca dei fratelli Lehman" era di notevole affidabilità: "A".

Lascia peraltro perplessi il fatto che sin dal 31 maggio 2007 la Banca di Italia avesse segnalato preoccupazioni sul mercato internazionale nelle proprie considerazioni finali presentate all'Assemblea Ordinaria dei Partecipanti in Roma il 31/05/2007, riguardanti l'anno 2006 a pagina 6 e la cui segnalazione è stata totalmente disattesa: "…L'espansione dei mercati e il continuo processo di innovazione finanziaria mutano anche la struttura dei rischi.
È ancora aumentato il ricorso agli strumenti derivati, il cui valore nozionale è oggi dieci volte il prodotto mondiale.

Accanto agli strumenti che offrono copertura dai rischi di mercato, si sono diffusi rapidamente quelli che consentono di trasferire il rischio di credito; il valore nozionale dei credit default swaps, dopo essere più che raddoppiato nel 2005, è ancora raddoppiato nel 2006.
Consentendo di scomporre e valutare con precisione il rischio di credito, allocandolo e disperdendolo tra una moltitudine di operatori, i derivati di credito contribuiscono a innalzare la produttività del sistema finanziario, proprio come nuove tecnologie produttive accrescono quella dell'economia reale.
Essi possono tuttavia divenire fonte di instabilità se utilizzati dagli intermediari non per coprire il rischio esistente, bensì per accrescere la quantità dei rischi da assumere. I derivati di credito possono modificare inoltre il modus operandi delle banche che se ne servono: se chi eroga il prestito ne cede in parte il rischio ad altri, l'incentivo a vagliare la qualità dei debitori può ridursi; ne è un segnale l'aumento delle insolvenze nel mercato dei mutui ipotecari negli Stati Uniti, dove il trasferimento del rischio è diffuso.
Liquidità abbondante e bassi tassi di interesse hanno contribuito allo sviluppo tumultuoso di hedge funds e fondi di private equity. Il loro ruolo nel funzionamento dei mercati è stato positivo. Ma la dimensione del fenomeno, l'alta leva finanziaria che caratterizza gli hedge funds, la richiesta di maggiore trasparenza da parte di investitori e controparti, i potenziali rischi di instabilità richiedono l'attenzione del mercato e dei regolatori.
Le autorità mirano a contenere il rischio sistemico facendo leva sulla disciplina di mercato, stimolando i soggetti da esse direttamente vigilati affinché ottengano dagli hedge funds le informazioni necessarie e si assicurino dell'esistenza di procedure per la migliore gestione dei rischi.
I premi per il rischio sono oggi ridotti su un ampio spettro di strumenti e di mercati.
La percezione del rischio da parte degli investitori potrebbe repentinamente cambiare; una brusca ricomposizione dei portafogli, qualunque ne fosse l'origine, avrebbe effetti destabilizzanti sui tassi di cambio, sui mercati finanziari.
Benché in grado di assorbire meglio che in passato shock di piccole e medie dimensioni, il sistema finanziario potrebbe essere divenuto più vulnerabile rispetto a eventi "estremi", con bassa probabilità di realizzarsi ma con effetti potenzialmente dirompenti, anche in ragione della crescente complessità del sistema stesso, della più stretta interdipendenza tra i mercati…".

Ciò detto, tramite un azione catalizzante da parte della Confconsumatori della Regione Emilia Romagna, 61 consumatori rivoltosi alle varie sedi dell'associazione, si sono determinati a convenire avanti il Tribunale di Milano Standard & Poor's, perché venga accertato il comportamento negligente ed omissivo, il quale ha concorso in maniera determinante alla realizzazione dell'evento dannoso per cui è stata instaurata la causa; evento di prima intuizione: quello di aver ingenerato nei consumatori, l'affidamento e la convinzione che i prodotti finanziari Lehman fossero titoli sicuri ed affidabili, in quanto assistiti da un rating molto positivo ed accreditato da una delle più importanti agenzie mondiali operanti nel mondo della finanza, quale è appunto Standard & Poor's.

Il fatto che tale azione sia stata instaurata da molti risparmiatori e non direttamente dalla loro associazione dipende dal rinvio dell'entrata in vigore della normativa riguardante l'azione collettiva detta class-action, che si spera entrare almeno in vigore dal gennaio 2010. Detta azione collettiva, sempre con gli attuali emendamenti legislativi, non sembra applicabile nei confronti di eventi verificatasi prima del 2010, ossia dell'entrata in vigore della legge che la prevede.

Conseguentemente, l'associazione, grazie ad importanti precedenti ottenuti da propri associati, quale la sentenza del Tribunale di Milano n. 13518/2008 la quale ha consentito ad 82 risparmiatori di poter agire contro un istituto di credito, ha permesso di riunire 61 persone, oggi, che difficilmente avrebbero potuto instaurare in modo separato un giudizio civile di questo tenore.




Tribunale di Padova annulla 14 acquisti di titoli argentini privi di recesso


Parma, 19 giugno 2009 - Il Tribunale di Padova, con ben 14 sentenze - si trattava all'inizio di un'unica causa relativa ad acquisti di titoli argentini effettuati da 14 parti (singoli o coppie) promossa nei confronti della stessa banca, poi divisa in altrettanti giudizi - ha annullato i contratti e condannato l'Istituto di credito a rimborsare l'investimento, oltre agli interessi legali e alle spese di causa. In tutte le sentenze Il Tribunale ha ravvisato la violazione dell'art. 30 Testo Unico Finanziario (TUF), perché, sebbene i contratti fossero stati stipulati presso l'abitazione dei risparmiatori, ossia in un luogo diverso dalla sede legale della banca o di una sua dipendenza o filiale, ai risparmiatori non era stato comunicato per iscritto che avevano un termine di sette giorni per recedere dal contratto e liberarsi dagli impegni assunti.
"E così dopo diverse sentenze, nelle quali la domanda proposta dai risparmiatori a norma dell'art. 30 del TUF era stata respinta, perché secondo quei giudici la norma si applicherebbe solo ai contratti di collocamento e non a quelli di vendita di titoli alla cosiddetta "clientela retail", la giurisprudenza sembra finalmente essersi ormai orientata nell'affermare che la norma va intesa in senso ampio, in modo da ricomprendervi ogni forma d'investimento" dichiara l'avv. Giovanni Franchi, componente dell'Ufficio legale di Confconsumatori e legale degli investitori stessi.
Ecco la sentenza  [.pdf]
 
 
 


Responsabilità del promotore finanziario: Tribunale di Parma riconosce il risarcimento ad una risparmiatrice


Parma, 12 giugno 2009 - Nuova importante sentenza dal Tribunale di Parma, che ha riconosciuto il risarcimento del danno derivato dal comportamento di un promotore finanziario, il quale si era intascato circa 20.000 euro versatigli da una risparmiatrice per l'acquisto di diversi titoli, tra cui Depfa Bank, U.G.C. e U.P.C. Il Tribunale ha, infatti, condannato la Banca, in favore della quale il promotore svolgeva la propria attività , a restituire l'importo corrispostogli per l'investimento, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da maggiorarsi con gli interessi legali nel frattempo maturati. Questo sulla base dell'art. 31 Testo Unico Finanziario (T.U.F.) che prevede la responsabilità solidale dell'istituto di credito per i fatti illeciti commessi da chi è suo promotore.
E così, come prescritto dalla legge, le banche iniziano a venire condannate anche per gli illeciti realizzati da quei soggetti, i promotori, che le stesse utilizzano per la vendita di azioni ed obbligazioni fuori dai locali dell'istituto; e questo, e' importante sottolinearlo, senza che abbia alcuna importanza la sicurezza del titolo che si voleva acquistare, dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha tutelato la coppia di associati.
Ecco la sentenza  [.pdf]
 
 
 


Tribunale di Mantova condanna banca al risarcimento danni per acquisti telefonici di bond Argentina


Parma, 19 maggio 2009 - Con recente sentenza, il Tribunale di Mantova ha condannato una Banca che aveva venduto obbligazioni argentine, in data 3 novembre 1998, mediante servizio di phone banking, al risarcimento del danno subito da una risparmiatrice. Per il Tribunale, sebbene al tempo dell'acquisto quei titoli non potessero considerarsi pericolosi, l'Istituto di credito è comunque venuto meno all'obbligo di informazione stabilito dall'art. 21 del Testo Unico Finanziario. La Banca non ha, infatti, fornito all'investitore tutte le informazioni sulla natura dei titoli, sulle loro caratteristiche e sulla loro rischiosità, oltre che sull'adeguatezza dell'investimento rispetto al suo profilo di rischio. Tale obbligo deve essere osservato dall'Istituto anche per acquisti avvenuti telefonicamente, come nel caso di specie, atteso che il compimento delle operazioni deve essere subordinato all'ascolto delle informazioni sui titoli che si vogliono acquistare, mediante un operatore o un disco preregistrato. Il fatto che l'acquisto sia avvenuto mediante l'inserimento del codice che identificava il bond comprato non ha nessuna importanza, perché incombeva comunque sulla banca l'onere di provare come il risparmiatore fosse venuto in possesso delle obbligazioni e soprattutto come erano state fornite tutte le necessarie informazioni sui titoli, non limitandosi a quelle contenute nel documento informativo sui rischi generali ex art. 28 del Regolamento Consob. "Trattasi - per gli avv.ti Giovanni Franchi e Marina Peschiera, legali Confconsumatori che hanno tutelato in giudizio la risparmiatrice - di una sentenza importantissima, perché è la prima ad aver esaminato con attenzione la problematica degli acquisti di titoli finanziari col sistema del phone banking, chiarendo che anche quando si investe per telefono - e ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il contratti via internet - l'acquirente deve essere adeguatamente informato come prescrive la legge, da una persona o con una cassetta registrata".
Ecco la sentenza  [.pdf]
 
 
 


Nuova sentenza Argentina a Milano


21 aprile 2009 - Il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità di un primo acquisto, del marzo 1999, di obbligazioni Argentina per un valore di euro 77.000, per mancata sottoscrizione del contratto quadro come da art. 23 del Testo Unico Finanziario. Con la medesima sentenza, il Tribunale, in merito ad una seconda negoziazione del marzo 2000 di obbligazioni Argentina per euro 28.000, ha rilevato l'inadeguatezza dell'investimento per dimensione e tipologia, per il fatto che al momento dell'acquisto l'investimento in titoli Argentina rappresentava il 50% circa del patrimonio del cliente e gli altri titoli presenti nel portafoglio non erano affatto speculativi.
La sentenza sottolinea anche che l'investitore non aveva dato alcuna preventiva autorizzazione scritta a negoziare tali titoli inadeguati, dichiarando così la responsabilità per inadempimento dell'intermediario finanziario, con contestuale condanna a risarcire il capitale investito (ex art. 1218 del Codice Civile).
Con la stessa pronuncia si è, inoltre, precisato che il danno, ossia la perdita del capitale, non richiede la prova del nesso di causalità con la condotta inadempiente della banca intermediaria.
"La sentenza è importante specialmente in merito al secondo acquisto, poiché ribadisce il concetto che, di fronte ad un divieto legale di agire, ossia quello di negoziare titoli inadeguati, in assenza di una precedente autorizzazione scritta dell'investitore, rimane irrilevante la ricostruzione della volontà ipotetica dell'investitore stesso. E' da sottolineare come l'informazione omessa abbia inciso sulla formazione della sua volontà. Ciò che unicamente rileva è il fatto che l'intermediario, con la propria condotta omissiva, ha posto l'investitore in una situazione di pericolo che il legislatore intendeva prevenire" specifica l'avv. Martino Bianchi, legale di Confconsumatori Lombardia.
Per info. Confconsumatori Lombardia - 02.83241893
Ecco la sentenza  [.pdf]
 
 
 


Sentenza contro bond Finmek a Ferrara: Confconsumatori spiega i motivi


Parma, 18 marzo 2009 - Si è svolta oggi a Bologna, presso la sede Confconsumatori, la conferenza stampa per illustrare la prima sentenza italiana ad essere pronunciata sull'acquisto di obbligazioni Finmek, ottenuta dall'Associazione presso il Tribunale di Ferrara. Sono intervenuti alla conferenza Secondo Malaguti, responsabile Confconsumatori Emilia Romagna e membro del gruppo dirigenti dell'Associazione, e i due legali Confconsumatori che hanno seguito la causa, gli avv.ti Giovanni Franchi e Stefano Di Brindisi. L'importanza di questa sentenza sta nelle precisazioni che essa dà su quei doveri informativi imposti alle banche nello svolgimento dell'attività d'intermediazione finanziaria, spesso dimenticati dalle stesse, nonostante le prescrizioni di legge. Infatti, con la sentenza in esame è stata condannata la banca che aveva venduto bond Finmek, al risarcimento del danno - quantificato sulla base del prezzo d'acquisto, attualizzato con il tasso legale degli interessi, detratto il valore delle cedole riscosse e il prezzo residuo dei titoli.
In particolare, il Tribunale di Ferrara ha verificato l'inadempimento, da parte della Banca, degli obblighi di:
1) informare il cliente investitore sulla natura, rischi e implicazioni della specifica operazione, che possano incidere sulla decisione dell'investimento;
2) astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione alla situazione concreta ed attuale dell'investitore.
Nel caso di specie, l'Istituto di credito ha fornito un'informazione troppo generica e standardizzata, limitandosi a consegnare il "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari".
Inoltre, i titoli in esame erano stati emessi, senza rating, da una finanziaria estera, al solo scopo di coprire i debiti della società italiana, che, al tempo in cui era vigore il vecchio testo dell'art. 2410 Codice civile, il quale vietava l'emissione di obbligazioni per somme superiori al capitale versato ed esistente, non poteva più emettere alcunché in Italia.
Ecco la sentenza  [.pdf]
 
 
 


Bond Cirio: nullità degli ordini d'acquisto per difetto di contratto-quadro


Parma, 23 gennaio 2009 - Importante pronuncia giurisprudenziale, una delle prime in Italia, dal Tribunale di Parma che ha emesso sentenza a favore di una coppia di risparmiatori, associati Confconsumatori, che avevano acquistato bond Cirio. Il Giudice ha dichiarato la nullità degli ordini di acquisto di obbligazioni Cirio, condannando la Banca venditrice alla restituzione di quanto pagato e degli interessi maturati. La decisione è stata motivata dal fatto che il contratto-quadro era stato sottoscritto nel 1995; nel 1998 era seguita l'entrata in vigore della nuova normativa per l'intermediazione finanziaria (Testo Unico Finanziario- T.U.F.) che richiedeva una nuova scrittura del contratto-quadro nelle forme e nei contenuti da essa fissati. Ciò non era avvenuto, e gli ordini d'acquisto impartiti nel 2001, non essendo assistiti da un contratto-quadro valido, dovevano essere dichiarati nulli.
"Trattasi di una sentenza fondamentale," - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha seguito la vicenda - "richiamabile per qualsiasi investimento, non soltanto per quelli aventi ad oggetto bond Cirio. La decisione è importantissima, perché, secondo la stessa, i contratti generali d'investimento sottoscritti prima del 1° luglio 1998 dovevano essere rinnovati in conformità alle nuove norme del T.U.F.; diversamente dovevano ritenersi contrari alle disposizioni imperative dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 1418 del Codice civile, con conseguente nullità, secondo l'art. 23 T.U.F., di tutti i successivi contratti di acquisto, in quanto stipulati in assenza di quel contratto prescritto dalla legge a pena d'invalidità."


Parte la prima causa contro le Agenzie di rating per Lehman Brothers


4 dicembre 2008 - Si è svolta stamattina, 4 dicembre 2008, a Bari presso il Centro congressi Villa Romanazzi Carducci, la conferenza stampa con i presidenti regionali delle associazioni dei consumatori Codacons, Confconsumatori e Movimento Consumatori per illustrare i contenuti giuridici e le ragioni etiche della prima causa intentata contro un'agenzia di rating, nel caso di specie, contro Standard&Poor's. E' stato, infatti, presentato atto di citazione davanti al Tribunale di Milano per conto di trenta risparmiatori, associati Confconsumatori, a cui sono state vendute obbligazioni Lehman&Brothers, chiedendo di esser risarciti del capitale investito. I risparmiatori chiedono al Tribunale Civile di Milano di accertare la responsabilità per fatto illecito della società di rating, per aver diffuso e pubblicizzato informazioni errate sulla solvibilità della banca americana emittente e per aver violato i principi e le norme di condotta a cui era tenuta.
"L'azione contro l'agenzia di rating Standar&Poor's è di fondamentale importanza" - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, uno dei legali di Confconsumatori che, assieme agli avv.ti Massimiliano Valcada e Antonio Pinto, ha presentato l'atto di citazione al Tribunale di Milano. "Invero, era ora che i risparmiatori se la prendessero con chi li ha indotti ad acquistare "carta straccia" sulla base di informazioni assolutamente inesatte. E sarebbe il caso che anche l'Autorità Giudiziaria riconoscesse il compimento del fatto illecito, come previsto e disciplinato dal codice civile, nel comportamento di soggetti che, pur essendo deputati a valutare i gradi di rischio degli investimenti, lo hanno fatto senza valutare con precisione i dati in loro possesso" conclude l'avv. Franchi. Per parte sua, la Presidente nazionale di Confconsumatori, Mara Colla, ha affermato: "Confidiamo che questa azione giudiziaria, oltre a risarcire del danno subito i risparmiatori, sia un viatico per l'adozione di provvedimenti regolatori e sanzionatori realmente deterrenti contro comportamenti eticamente scorretti".
Ecco maggiori dettagli  [.doc]
 
 
 


Bond Argentina: nuova pronuncia favorevole ai risparmiatori


Parma, 24 novembre 2008 - Un'altra vittoria di Confconsumatori, che ha ottenuto, da parte del Tribunale di Parma, una sentenza favorevole ad un risparmiatore che aveva acquistato obbligazioni Argentine nel 2000. Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di un grave inadempimento contrattuale da parte della Banca intermediaria. Quest'ultima aveva fatto sottoscrivere il contratto-quadro al cliente soltanto tre giorni prima della esecuzione del contratto, senza ricevere dallo stesso le informazioni sulla propria situazione finanziaria e propensione al rischio necessarie per procedere con operazioni "rischiose". Nel 2000, era già conosciuta la situazione di crisi dello Stato Argentino; pertanto le obbligazioni relative presentavano già un rating con alta pericolosità di insolvenza ed erano adatte unicamente ad investitori in grado di sostenere rischi elevati, diversamente dal cliente in questione. Sulla base di tali presupposti, la Banca procedeva ugualmente all' esecuzione del contratto, pur in assenza di un ordine scritto e datato, in contrasto con gli obblighi di forma prescritti dal Regolamento Consob del 1997. Per tutte queste ragioni, il Tribunale di Parma ha condannato la Banca al risarcimento del danno pari a quanto pagato dal risparmiatore, oltre agli interessi legali. "Ormai anche la giurisprudenza è arrivata a comprendere che il risparmiatore non è un investitore qualificato, ma un soggetto debole che deve essere avvertito con attenzione dei pericoli dell'investimento" afferma l'avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori che ha tutelato gli associati nella controversia.
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]
 
 
 


Bond Argentina: nullità dell'acquisto per vizio di forma


Parma, 17 novembre 2008 - Il Tribunale di Parma ha dichiarato la nullità delle operazioni di acquisto di bond argentini eseguite da un associato Confconsumatori, e ha condannato la Banca venditrice alle restituzione di quanto pagato, oltre a interessi e spese legali, per un totale di 805.000 €. In particolare, Il Tribunale ha riscontrato che l'Istituto di credito non aveva stipulato per iscritto il contratto quadro, così come prescritto dall'art. 23 Testo Unico Finanziario. Più in particolare, nonostante ve ne fosse uno, il medesimo non presentava data certa, con l'effetto, secondo il Tribunale, che gli ordini di acquisto non potevano ritenersi impartiti successivamente alla sua sottoscrizione e quindi nella forma prescritta dalla legge. "Ancora una sentenza che sottolinea l'affermarsi di una giurisprudenza favorevole ai risparmiatori - afferma l'avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori che ha seguito la vicenda - In particolare, se il Tribunale di Parma si è ormai conformato alla tesi di parte della giurisprudenza per la quale la necessità della forma scritta riguarda il solo contratto quadro, ha perlomeno applicato il principio in termini rigorosi, dichiarando sempre la nullità dell'investimento, sebbene il medesimo fosse stato effettuato in un periodo in cui i titoli argentini non erano ancora pericolosi."
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]
 
 
 


La garanzia dei depositi bancari, la situazione reale


Grosseto, 7.10.200 - La Confconsumatori Toscana, stante la situazione di malessere venutasi a creare nei risparmiatori per via della stringente crisi finanziaria internazionale, deve intervenire per un'informazione corretta sulla garanzia dei depositi bancari italiani. Premesso che allo stato non è dato a sapere se ci sono istituti bancari italiani in stato di profonda crisi ma si appalesa soltanto una generale difficoltà finanziaria creata dalla tensioni globali, Confconsumatori ricorda che secondo il decreto legislativo 659/1996 (che ha recepito la direttiva Ce 94/19) i depositi bancari delle banche italiane sono garantiti da un apposito fondo interbancario (cui le banche aderiscono obbligatoriamente per legge) in caso di fallimento o liquidazione di una banca è previsto il rimborso dei depositi giacenti (conti correnti, libretti nominativi, certificati di deposito, assegni circolari ed altri titoli di credito bancari) sino al massimo di euro 103.291,38 (duecento milioni di vecchie lire) per ciascune depositante. Il rimborso sino ad euro 20.000,00 è effettuato entro tre mesi dallo stato di insolvenza della banca, salvo proroga sino a 9 mesi disposta dalla Banca d'italia. Le restanti somme sono liqudiate nei modi e nei termini fissati dalla Banca d'Italia. Il fondo di garanzia non copre i depositi o fondi al portatore, le obbligazioni, le operazioni in titoli, i fondi comuni, le azioni delle banche ed altro.. E' bene che tutti i risparmiatori siano consapevoli delle garanzie previste dalla legislazione italiana che sin dal 1996 sono appunto superiori a quelle di molti altri paesi europei. L'unico consiglio che Confconsumatori si sente di dare ai cittadini è grande calma, non agire di impulso e chiedere aiuto ad esperti possibilmente indipendenti dalle Banche stesse per eventualmente modificare le modalità di investimento dei risparmi attuali.
 
 
 


Bond Argentina: forma scritta imprescindibile per acquisto titoli mobiliari


Parma, 1 ottobre 2008 - Recenti e significativi riconoscimenti dei diritti del risparmiatore provengono dal Tribunale di Parma, in merito all'acquisto di bond Argentina. Il Giudice ha riconosciuto la violazione delle norme che regolano il settore di intermediazione mobiliare, quali il Testo Unico Finanziario (T.U.F.) e il Regolamento Consob, entrati in vigore nel 1998. Due i casi esaminati. Nel primo, è stata ravvisata una condotta gravemente negligente della banca intermediaria, condannata al risarcimento danni per non avere evidenziato ai propri clienti, adeguatamente e per iscritto, l'esistenza di un conflitto di interessi nell'operazione eseguita e l'inadeguatezza e rischiosità dell'investimento. Nel secondo caso, il Tribunale ha riconosciuto la nullità non solo del contratto-quadro, ma di ogni singola operazione esecutiva del contratto, per mancanza di forma scritta, prescritta dal T.U.F., e non derogata dal contratto stesso con una differente modalità di trasmissione delle operazioni, e ha stabilito la conseguente restituzione dell'importo versato, nonché di interessi e spese legali.
"Sono questi casi emblematici ove viene riconosciuta la necessità di trasparenza e informazione da parte degli intermediari finanziari, a tutela dei risparmiatori. Anche la stessa Mifid ha introdotto una più rigorosa disciplina dell'intermediazione finanziaria" - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori. "Di particolare importanza - continua l'avv. Franchi - è la seconda decisione del Tribunale di Parma, che ha dichiarato nullo un acquisto del 1998 - epoca nella quale quei titoli godevano di ottimo rating - per difetto di forma, perchè è esclusa la possibilità di acquistare azioni e obbligazioni per telefono e senza adeguata forma scritta."
 
 
 


Fallimento Lehman, effetti anche in Italia


Grosseto, 26.9.2008 - Dopo i crack Cirio, Parmalat, Cerruti, bonds argentini ecc…, nuovi momenti di tensione per i risparmiatori italiani dopo il crollo del colosso americano Lehman Brothers. Nei giorni scorsi gli sportelli della Confconsumatori in Toscana sono stati contattati da alcuni detentori di obbligazioni Lehman, tra l'altro vendute anche nelle settimane scorse. Purtroppo occorre rilevare che gli effetti non finiscono qui e si possono ripercuotere anche su coloro che, convinti di aver sottoscritto una innocua polizza vita come tale a capitale garantito, hanno scoperto di aver acquistato una polizza index linked, costruita con titoli della banca americana. Già da alcuni mesi l' Associazione è impegnata nel cercare di informare i cittadini sui rischi connessi alla sottoscrizione di polizze index linked, le quali, lungi dall'essere delle polizze assicurative nel senso classico del termine, sono di fatto dei veri e propri investimenti finanziari. I legali della Confconsumatori a livello nazionale hanno già avviato la prima causa contro una banca che, circa tre mesi fa, in piena crisi del mercato americano, ha venduto titoli Lehman ad un ignaro risparmiatore e nei prossimi giorni si preannunciano, da parte dell'Associazione, ulteriori azioni legali volte ad ottenere il rimborso di quanto investito nelle polizze index linked. In materia di polizze index linked sono già state ottenute le prime sentenze favorevoli, anche da parte del Tribunale di Brindisi, per gli ignari investitori che erano stati indotti a stipulare tali contratti sulla base di ampie garanzie che si trattava di semplici polizze vita e sulla base del nome della polizza stessa che spesso induceva in errore il consumatore sulle reali caratteristiche del prodotto. Più in particolare è stata sancita, in alcuni casi, la nullità, in altri, la risoluzione del contratto e conseguente risarcimento danni per la violazione di numerose norme nonché degli obblighi di informazione, trasparenza e correttezza contrattuale". Gli interessati possono ricevere l'assistenza necessarie presso tutti gli sportelli della Confconsumatori in Toscana, i cui indirizzi e recapiti sono presente sul sito internet www.confconsumatoritoscana.it
 
 
 


La Confconsumatori di Livorno ottiene altre due importanti sentenze a favore dei risparmiatori per i bond argentini.


Livorno, 3 settembre 2008 - Due famiglie di pensionati, una della provincia ed una che risiede in città, fra il 2000 ed il 2001 su consiglio dei dipendenti del MPS delle rispettive filiali di competenza avevano investito buona parte dei loro risparmi nei titoli argentini ed oggi tramite l'assistenza legale degli avv.ti Valentina Gonfiotti e Beatrice Bechi della Confconsumatori hanno finalmente ottenuto il rimborso di quanto avevano perso nella disastrosa operazione finanziaria. Il Tribunale di Livorno, con due distinte sentenze, ha, infatti, riconosciuto il diritto dei risparmiatori al risarcimento del danno subito dichiarando la risoluzione dei contratti di vendita dei bond argentini stipulati con la banca Monte dei Paschi di Siena. L'istituto bancario senese è stato condannato a restituire quanto investito nei tango bond dai clienti perché al momento della vendita non aveva segnalato l'inadeguatezza dell'investimento per il profilo di rischio degli stessi. In particolare nel corso delle due cause tramite le consulenze tecniche d'ufficio espletate è emerso che gli investimenti nei titoli argentini delle due famiglie, uno per il 35% del patrimonio e l'altro per il 100%, erano non adeguati in quanto si trattava di un prodotto speculativo venduto in quantità considerevole a clienti che non avevano precedenti esperienze finanziarie oppure che avevano sempre acquistato prodotti con rischio medio basso come le obbligazioni bancarie o fondi bilanciati. Per tale motivo il Tribunale di Livorno in composizione collegiale ha ritenuto che se correttamente informati sul rischio dell'investimento e sull'inadeguatezza dello stesso per il loro profilo di rischio i risparmiatori avrebbero compiuto scelte più prudenti allocando diversamente le proprie risorse. Questa mancanza di informazione da parte della banca è stata ritenuta un grave inadempimento delle obbligazioni dell'intermediatore finanziario e pertanto i contratti di vendita dei titoli argentini sono stati risolti ed i risparmiatori risarciti. Gli interessati possono ottenere assistenza presso la sede livornese della Confconsumatori - C.so Amedeo n. 58, a Livorno, tel. 0586/829342 tutti i giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00  
 
 


Bond argentini: risoluzione per inadempimento degli obblighi contrattuali


Il Tribunale di Livorno ha accolto la domanda di risoluzione contrattuale e risarcimento danni presentata da un'associata Confconsumatori, per l'acquisto di obbligazioni Argentina, disponendo la restituzione di quanto versato, oltre a interessi e spese legali. Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della banca convenuta nella vendita delle obbligazioni argentine avvenuta nel dicembre 1999, sotto due aspetti.
Il primo per non aver dato prova di aver fornito informazioni adeguate sul rischio dell'investimento come previsto dall'art. 23 comma 6 del Testo Unico Finanziario (T.U.F.) del 1998, che ha introdotto numerose norme per il corretto funzionamento dell'attività d'intermediazione finanziaria e per la tutela del risparmiatore. Un secondo aspetto di grave inadempimento è stato riscontrato perché la banca non ha segnalato all'attrice l'inadeguatezza dell'operazione come previsto dall'art. 29 regolamento Consob 11522.
"Si tratta di una sentenza molto importante - afferma l'avv. Valentina Gonfiotti, legale di Confconsumatori che ha seguito la vicenda - perché nonostante quanto eccepito dalla banca convenuta, il fatto cioè che l'attrice avesse effettuato numerosi investimenti ed avesse dichiarato all'apertura del conto titoli di non voler fornire informazioni sulla propria propensione al rischio, il Tribunale ha affermato che la banca non poteva comunque esimersi dal valutare l'adeguatezza dell'investimento in relazione all'ingente somma investita ed al grado di rischio presentato dai bond argentini.
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]
 
 
 


Bond Argentina: nullità dell'acquisto per mancato rinnovo nella forma scritta


Parma, 24 aprile 2008 - Il Tribunale di Teramo ha riconosciuto la nullità dei singoli ordini di borsa sottoscritti da un associato Confconsumatori, per l'acquisto di obbligazioni Argentina, disponendo la restituzione di quanto versato, oltre a interessi e spese legali. Nel caso di specie, il contratto-quadro di riferimento era stato stipulato nel 1994, quando ancora non era ancora entrato in vigore il nuovo Testo Unico Finanziario (T.U.F.) del 1998, che ha introdotto numerose norme per il corretto funzionamento dell'attività d'intermediazione finanziaria e per la tutela del risparmiatore. Per tale motivo, il Tribunale di Teramo ha dichiarato che, con l'entrata in vigore del T.U.F. nel 1998, il contratto-quadro avrebbe dovuto essere rinnovato con quanto prescritto dalla nuova normativa in materia. Ciò non è avvenuto, e il medesimo contratto deve considerarsi inesistente, con conseguente nullità per difetto di forma sia del contratto-quadro sia di tutti i conseguenti ordini di acquisto indiscutibilmente connessi al primo.
"Si tratta di una sentenza importantissima - afferma l'avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori che ha seguito la vicenda - perché consentirà di agire per la restituzione delle somme versate a tutti coloro che hanno acquistato obbligazioni, rivelatisi poi "carta straccia", tramite un contratto- quadro anteriore al 1998 e non rinnovato."
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]
 
 
 


Bond Argentina: riconosciuta tutela per incompletezza di informazioni


Parma, 21 aprile 2008 - In una conferenza stampa tenutasi oggi presso Confconsumatori Emilia Romagna è stata illustrata la sentenza pronunciata lo scorso gennaio dal Tribunale di Reggio Emilia in materia di bond Argentina. Il Collegio giudicante ha riconosciuto a favore di una coppia di risparmiatori, il diritto alla restituzione del capitale investito, dopo aver pronunciato la risoluzione del contratto d'acquisto a causa del grave inadempimento dell'istituto di credito. Infatti, la banca, come operatore professionale nel settore, non aveva reso nota la rischiosità dell'acquisto ai propri clienti, dovuta ad una situazione economica già critica del Governo argentino. Già alla data dell'acquisto nel luglio 2001, molti mesi prima del default (avvenuto nel dicembre 2001), le società finanziarie internazionali, tra cui Moody's e Standard&Poor, avevano indicato una quotazione progressivamente negativa per i bond argentini, segnalando l'alto rischio di insolvenza della Repubblica argentina; informazioni che la Banca avrebbe dovuto conoscere e comunicare, per diligenza, correttezza e obblighi ex Regolamento Consob e Testo Unico Finanziario, ai propri clienti. "Si tratta di una pronuncia rilevante - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori - perché dimostra che la giurisprudenza italiana si sta uniformando, riconoscendo in numerosi casi l'incontestabilità dei diritti dei consumatori. E così era nel caso di specie, perché, nel luglio 2001, i bond argentini erano veri e propri "titoli spazzatura".
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]
 
 
 


Confconsumatori: due importanti vittorie contro le banche (bond argentini e anatocismo)


Livorno, luglio 2007 - La Confonsumatori di Livorno, tramite il suo Presidente avv. Beatrice Bechi, informa che sono state ottenute due importanti vittorie nei confronti di istituti bancari cittadini.
La prima riguarda la questione dei bond argentini; dopo aver avviato per conto dei propri soci numerose cause, alcune delle quali definite positivamente in transazione, ed altre ancora pendenti, l'associazione Confconsumatori ha ottenuto, in giudizio, un importante risultato. Il Tribunale di Livorno ha infatti, emesso una sentenza che riconosce e tutela ampiamente i diritti dei risparmiatori contro i comportamenti illegittimi tenuti, soprattutto in passato, delle banche. La causa in oggetto era stata promossa da un carabiniere in pensione, assistito dall'avv. Valentina Gonfiotti, per ottenere la restituzione integrale dei suoi risparmi maggiorati degli interessi legali. Il risparmiatore beffato e tradito dalla fiducia nella sua banca, aveva inconsapevolmente effettuato nel settembre 2001, pochi mesi prima della dichiarazione dello stato di insolvenza del Governo argentino, un investimento altamente rischioso, impiegando la metà della liquidazione e perdendo in pochi mesi il 70% del suo capitale oltre alla tranquillità economica della sua famiglia. In questo caso con la sentenza del Tribunale è stata dichiarata la nullità dell'acquisto dei bond argentini, poiché la banca non aveva fatto sottoscrivere al cliente un regolare contratto di intermediazione sulla base della legge 58/98, prima di effettuare l'investimento.
La seconda sentenza a favore dei diritti del risparmiatore contro la banca convenuta, emessa dal Giudice di Pace di Livorno, riguarda la materia dell'anatocismo. In questo caso il socio della Confconsumatori, assistito dagli avv.ti Valentina Gonfiotti e Mario Galdieri, ha agito per ottenere la restituzione degli interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto, indebitamente calcolati ed addebitati dalla banca su base trimestrale negli anni dal 1996 al 1999 sulle passività del conto corrente con fido. Il riconoscimento giudiziale di tale diritto alla restituzione delle somme indebitamente sottratte, sulla base della sentenza di Cassazione a sezioni unite n. 21095 del 4 novembre 2004, è l'unica strada da percorrere per i consumatori che vogliono ottenere dall'istituto bancario, con il quale fino al 2000 avevano un contratto di conto corrente od un mutuo, quanto indebitamente pagato per il calcolo trimestrale degli interessi passivi poiché le banche non intendono adempiere in via bonaria alle legittime richieste dei clienti. Le banche non hanno sfruttato, infatti, un'ottima occasione per dimostrare, nel concreto, la volontà di riguadagnare la fiducia dei risparmiatori: restituire gli interessi passivi composti finora ingiustamente percepiti, senza costringere i consumatori, gli imprenditori e quanti ne hanno interesse, ad intraprendere azioni giudiziarie, sarebbe stato un importante segnale. Invece, con posizione compatta, rappresentati dall'ABI, gli istituti di credito hanno dichiarato che procederanno al rimborso solo in adempimento delle sentenze. Pertanto ai risparmiatori, nel caso siano nelle condizioni per richiedere tale rimborso non resta che adire la via giudiziaria. Per informazioni è possibile recarsi presso lo sportello sito in P.za Cavour n. 6 a Livorno, tel. 0586/829342 il lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Il Presidente Confconsumatori Livorno, Avv. Beatrice Bechi
Ecco il testo della sentenza sui bond argentini  [.pdf]
e della sentenza sulla questione dell'anatocismo  [.pdf]
 
 
 


A Milano vittoria Confconsumatori sui bond argentini


14 aprile 2006 - Confconsumatori ha ottenuto, davanti al Tribunale di Milano, una vittoria di grande interesse contro un importante istituto di credito, venditore di bond argentini tramite ordine d'acquisto telefonico.

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso, presentato con procedura d'urgenza, in ragione della evidente ed acclarata inadempienza della Banca rispetto agli obblighi previsti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.
E' stata accertata infatti la inesistenza di ordini di acquisto titoli che fossero provvisti della forma richiesta o dalla legge (forma scritta del contratto-quadro per la negoziazione titoli) o dal contratto stesso ( registrazione degli ordini su registri della Banca).
A tale accertamento è conseguita la dichiarazione di nullità dei contratti di acquisto per difetto della forma prevista e la condanna della banca alla restituzione del capitale investito dal risparmiatore, nonché al rimborso delle spese di giudizio.

"Questa è un'altra fondamentale vittoria", dichiara l'avv.Wanda Zurlo, dell'Ufficio Legale Confconsumatori "che afferma il diritto dei consumatori a comportamenti degli istituti di credito pienamente conformi alle norme poste a tutela degli stessi al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede Confconsumatori di Milano:
tel. 02.83241893, fax. 02.58104162, email milano@confconsumatori.it

Ecco il testo dell' ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano  [.pdf]