Annullamento della prenotazione, l’albergatore non può prelevare dalla carta di credito fornita a garanzia


Grosseto, 21 febbraio 2024 – Aveva prenotato una camera di hotel per tre giorni, ma per un imprevisto aveva poi comunicato all’albergatore che il soggiorno sarebbe stato ridotto a due sole notti, sentendosi prima rispondere che non c’erano più stanze disponibili e poi che la prenotazione era confermata. Il cliente però nel frattempo aveva prenotato un altro albergo, ma il primo hotel aveva comunque prelevato dalla sua carta di credito l’intero importo dovuto per tre notti. Il Giudice di pace ha dato ragione al cliente: “Sono nulli gli usi che prevedono che, in caso di annullamento della prenotazione, il cliente sia tenuto a pagare totalmente l’albergatore”.
IL CASO – A maggio un grossetano aveva prenotato una camera d’albergo per 3 giorni a Torino. Il giorno precedente alla partenza aveva comunicato via mail che per un imprevisto avrebbe occupato la camera per due sole notti: l’albergatore aveva prima risposto di non avere camere disponibili, mentre dopo qualche ora si era accorto dell’errore e aveva confermato la prenotazione chiedendo però il pagamento anche della prima notte non usufruita. Nelle ore trascorse tra le due mail il grossetano era stato costretto a cambiare hotel e prenotarne un altro. Nonostante il suo errore, però, l’albergatore aveva insistito nel prelevare sulla carta di credito fornita in garanzia oltre 400 euro per le 3 notti. Il cliente non si è dato per vinto e si è rivolto allo sportello Confconsumatori di Grosseto, chiedendo agli esperti dell’associazione di portare in ogni caso in giudizio l’albergatore che aveva percepito l’importo delle tre notti senza fornire alcun servizio.
LA SENTENZA – La vicenda è finita bene per il consumatore, con un’importante statuizione del Giudice di pace di Grosseto: con la sentenza 108/2024, aderendo alla tesi dell’avvocato Marco Masetti, difensore del consumatore, il giudice ha statuito che la penale totale prevista dagli usi di piazza (a Torino come a Grosseto) è una clausola che dev’essere approvata per iscritto dal consumatore e che è presunta come vessatoria ed iniqua, ai sensi dell’articolo 33 del Codice del consumo. Il Giudice di pace ha ritenuto un “indebito arricchimento” quello dell’albergatore e ha disposto il rimborso per 2 delle 3 notti prenotate (che il cliente avrebbe comunque utilizzato se l’hotel non avesse nell’immediatezza comunicato erroneamente che non c’erano camere disponibili) più il rimborso della prima notte, per la cui prenotazione il cittadino aveva chiesto l’annullamento poche ore prima del check in, in quanto la relativa clausola penale è abusiva e conseguentemente l’hotel non ha provato di non aver ceduto ad altri la camera.
LA TUTELA – «È un successo importante e simbolico per i diritti dei consumatori – dichiarano da Confconsumatori – che non possono essere tenuti a pagare totalmente quello che non utilizzano».
Lo sportello grossetano di Confconsumatori è in via della Prefettura 3: è contattabile chiamando il numero 0564 417849 o scrivendo a grosseto@confconsumatori.it.




Vacanza con i topi in camera: il tour condannato al risarcimento del danno


Parma, 8 settembre 2010 - Recentissima vittoria della Confconsumatori di Parma per un associato, il quale intendeva festeggiare il matrimonio con la compagna e la figlia di pochi anni in un villaggio della Sardegna. Nel complesso dove l'associato si era recato con la famiglia anziché esserci, come era specificato nella brochure, ombrelloni e lettini da spiaggia, nonché un parco giochi per la figlia, alloggiavano invece diversi topi, "ospitati" anche all'interno delle camere. Sulla base di tali circostanze il Giudice di pace di Parma ha condannato il tour operator al risarcimento tanto del danno patrimoniale quanto di quello non patrimoniale, ossia del c.d. "danno da vacanza rovinata". La società proprietaria del villaggio, nonché l'assicurazione di quest'ultima, sono state a loro volta condannate a risarcire il Tour Operator, dal momento che erano entrambe tenute a sollevare quest'ultimo da responsabilità e a mantenerlo indenne. E così ora il Tour Operator dovrà rimborsare al turista una somma pari a circa il 30% del costo della vacanza - l'associato aveva infatti deciso di proseguire il soggiorno al mare, accettando di essere alloggiato in una villetta vicina -, oltre alle spese giudiziarie.
Per il legale dell'Associazione avv. Giovanni Franchi, che ha tutelato in giudizio il turista, si tratta di una sentenza particolarmente importante perché, uniformandosi alla recente decisione della Corte di Cassazione n. 5189/10, ha riconosciuto la risarcibilità del danno da vacanza rovinata , quale danno "non patrimoniale", da determinarsi "in via equitativa ex art. 2059 c.c."




Manca la fototessera dei figli sul passaporto: imbarco negato


Prato, 6 settembre 2010 - Lo Sportello del Turista della Confconsumatori sta ottenendo, negli ultimi mesi, un successo dietro l'altro anche a Prato. Mentre da Catania, la Confconsumatori ottiene sentenze favorevoli dei Giudici di Pace sui casi di risarcimento dei danni per smarrimento dei bagagli e per vacanze rovinate in Egitto, lo Sportello del Turista di Prato non è da meno con una recente vittoria per un caso di imbarco aereo negato.
I legali dell'Associazione Alessandro Fagni e Daniele Nicolin, che collaborano con lo specifico servizio allestito dalla Confconsumatori per tutelare i diritti dei tanti viaggiatori, avevano di fronte il caso di una famiglia intera di Prato che non era potuta partire per una settimana in Egitto in quanto, al momento dell'imbarco aereo, la compagnia si era rifiutata di farli partire per l'assenza, sul passaporto dei genitori, della fotografia dei figli minori, obbligatoria per il paese di destinazione. Rivoltasi alla nostra associazione, la famiglia si è dunque rivolta al Giudice di Pace di Prato sostenendo come di quanto accaduto fosse responsabile l'agenzia di viaggi che, violando le norme del Codice del Consumo, non aveva adeguatamente informato i nostri associati dei requisiti anche formali per espatriare. Anzi, dai documenti, emergeva che l'agenzia - che secondo le norme a tutela del turista ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni del caso - non si era curata di precisare quali documenti fossero necessari per recarsi in Egitto. Così la stessa agenzia, collegata ad un notissimo tour operator, è stata costretta a rimborsare ai nostri associati l'intero prezzo del biglietto aereo e del villaggio turistico prenotato, oltre ad una seppur modesta somma a titolo di risarcimento dei danni ed oltre all'integrale rimborso delle spese legali. "Decisioni di questo tipo - afferma il Presidente della Confconsumatori di Prato Marco Migliorati - sono quello che ci vuole perché costituiscono un deterrente per le compagnie aeree, agenzie e tour operator che vogliono fare i furbi. I casi che trattiamo allo Sportello infatti sono molti, dal volo cancellato al bagaglio smarrito".
Lo Sportello del Turista è aperto ogni lunedì e venerdì pomeriggio e può essere contattato al numero 380/4640227 o via mail all'indirizzo, confconsumatori.po@libero.it




Vacanze rovinate: due vittorie per i consumatori


Parma, 30 Agosto 2010 - Vacanze rovinate: due importanti sentenze pronunciate dai Giudici di Pace di Trecastagni (CT), avv. Silvana Li Voti, e dal Giudice di Pace di Mascalucia (CT) dott.ssa Maria Giuseppina Schilirò, hanno riconosciuto, in tempi celeri, il diritto dei turisti ad essere rimborsati nelle somme pagate e risarciti dei danni subiti in seguito all'inadempimento del tour operator.
Entrambi i consumatori avevano acquistato un pacchetto turistico "tutto compreso" per una vacanza in Egitto dal 28.12.2008 al 4.1.2009, denominato "Capodanno in Egitto con crociera sul Nilo". Tuttavia la vacanza é stata purtroppo ricca di spiacevoli sorprese a causa di numerose e rilevanti modifiche del programma e per il susseguirsi di gravi disservizi e inadempimenti rispetto a quanto contrattualmente previsto. E così si é andati dalla ritardata consegna dei bagagli all'arrivo, alla sistemazione in un Resort anziché in un Hotel. La motonave per la crociera sul Nilo, poi, non era quella reclamizzata ma una di categoria inferiore, e vari disguidi organizzativi hanno fatto saltare diverse visite turistiche ad importanti località e monumenti inserite nel programma. E, da ultimo, il cenone di capodanno é risultato una cena a buffet identica a quella servita altre sere in un ambiente angusto e senza vino e spumante, che i turisti hanno dovuto acquistare autonomamente a prezzi elevatissimi e di qualità scadente. I giudici hanno individuato nel comportamento del tour operator una responsabilità sia sotto il profilo patrimoniale per l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, sia sotto il profilo non patrimoniale del danno da vacanza rovinata consistente nel pregiudizio collegato alla delusione ed allo stress causato dalla circostanza di non aver potuto godere totalmente dei benefici della vacanza. Nei contratti stipulati con l'operatore turistico, é stato osservato, il godimento della vacanza é lo specifico contenuto dell'obbligo contrattualmente assunto dall'operatore.
"Episodi come questi, purtroppo, non sono isolati, e si sono ripetuti anche nel corso delle recenti vacanze estive. E' bene quindi che intervengano le condanne da parte dei giudici perché possono costituire un deterrente nei confronti di chi vuole fare il furbo" - hanno dichiarato l'avv. Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti e turismo di Confconsumatori e Presidente di Confconsumatori Sicilia e l'avv. Maurizio Mariani, che ha assistito in giudizio i due consumatori.




Giudice di Pace di Montecchio Emilia riconosce danno da vacanza rovinata


Parma, 16 luglio 2007 - Il Giudice di Pace di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) ha riconosciuto le ragioni di due associate, che avevano stipulato un contratto di viaggio con destinazione Cuba, e di cui non hanno potuto usufruire per parziale impossibilità sopravvenuta, condannando così il tour operator al rimborso parziale delle somme pagate, oltre che al pagamento di interessi e spese legali.
Accadeva infatti che, a causa di un violento uragano verificatosi a Cuba, le due associate decidevano di rinunciare al viaggio, recedendo dal contratto e dandone comunicazione all'agenzia di viaggi intermediaria, rappresentante e mandataria del tour operator. Tale rinuncia appare certamente giustificata, dal momento che la violenza e la persistenza dell'uragano avrebbero rovinato la vacanza, cagionando disservizi e condizioni di qualità di gran lunga inferiori rispetto a quelle previste nel contratto. Questo con evidente inadempimento del tour operator che non ha tempestivamente provveduto, pur conoscendo le condizioni meteorologiche esistenti e le prevedibili ripercussioni sulle strutture alberghiere del luogo, a rispondere alle richieste delle contraenti, spostando la data della partenza o rimborsando il viaggio.
"Una decisione - secondo l'avv. Giovanni Franchi, coordinatore della Consulta degli avvocati Confconsumatori e difensore delle due attrici - meritevole di rilievo, perché con la stessa il Giudice di pace ha stabilito che può parlarsi di danno da vacanza rovinata anche quando, come nella specie, il turista non venga per tempo avvertito dei disagi relativi ad avverse condizioni meterologiche (che non sono ovviamente addebitabili al tour operator). Questo, soprattutto, senza che abbia alcuna importanza il fatto che il turista sia partito o meno."
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]



 
 
 
 
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