Segnalazione a centrale Rischi: importante sentenza


27 aprile 2009 - Pubblichiamo una importante sentenza della Corte di Cassazione in materia di segnalazione a centrale Rischi accompagnata dal commento dell'avv. Emilio Graziuso.
Ecco il testo   [.doc]





Carrier 1, respinta l'istanza di Banca Bipielle e di Morgan Stanley


27 aprile 2009 - Riprendendo la notizia che avevamo segnalato nel novembre 2008 sulla pronuncia favorevole a 82 risparmiatori acquirenti di obbligazioni Carrier 1, (vedi anche qui), ecco ora la pronuncia della Corte di Appello di Milano, che ha respinto l’istanza di sospensione avanzata dalla Banca Bipielle e dalla società finanziaria, Morgan Stanley. Queste ultime dovranno, di conseguenza, rimborsare immediatamente i risparmiatori, non avendo più motivi per rifiutare il risarcimento. Gli avv.ti Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada sono particolarmente soddisfatti del risultato ottenuto.
Ecco il testo della pronuncia   [.pdf]





4You: a Parma nuova pronuncia favorevole per i risparmiatori


Parma, 29 gennaio 2009 - Riconosciuta nuovamente la nullità di un contratto 4 You, quale piano di finanziamento in realtà destinato all'acquisto di titoli. E' il Tribunale di Parma ad avere pronunciato sentenza favorevole per la risparmiatrice, che aveva sottoscritto il contratto, dichiarando la nullità dello stesso e condannando la banca intermediaria alla restituzione delle somme pagate, nonché al pagamento degli interessi e spese legali. Il Giudice ha riconosciuto la nullità del contratto in questione per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, poiché l'istituto di credito non aveva prodotto alcun prospetto informativo, come invece richiesto dal Testo Unico Finanziario (T.U.F.), e non aveva specificato le caratteristiche e il rischio dell'investimento finanziario alla risparmiatrice. Questo ha comportato, altresì, la violazione degli obblighi informativi prescritti dall'art. 21 Testo unico finanziario (T.U.F.) e dall' art. 28 Regolamento Consob, non avendo l'istituto di credito dato alcuna preventiva informazione sulla convenienza e adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo finanziario della propria cliente.
"Un'altra sentenza importantissima - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori che ha difeso in giudizio la risparmiatrice - a riprova della illiceità o comunque dei vizi giuridici di un prodotto finanziario esaminato e giudicato negativamente anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato".

Ecco il testo della sentenza   [.pdf]





Sentenza 4you, un'altra vittoria del consumatore


Milano, 26.01.2009 - Il Tribunale di Milano ha pronunciato un'importante sentenza a novembre 2008 con la quale ha dichiarato la risoluzione, ossia lo scioglimento, di due contratti "4You" stipulati da un risparmiatore con Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ed ha conseguentemente condannato quest'ultima alla corresponsione di tutte le rate pagate dal risparmiatore, nello specifico euro 27.000,00, oltre che degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e delle spese processuali, ossia esborsi ed onorario dell'avvocato. I fatti sono i seguenti.
MPS vende a circa 97.000 risparmiatori il piano finanziario denominato "4You" ed il suo analogo "MyWay".
Al nostro risparmiatore il piano "4You" viene presentato, esclusivamente verbalmente, come un prodotto previdenziale che, attraverso l'investimento progressivo su un imprecisato strumento finanziario di una piccola rata mensile per un periodo di 15 anni, consente in breve tempo, circa tre anni, guadagli superiori a quelli derivanti dall'investimento delle medesime somme in titoli di stato (es. BOT o CCT), il tutto con la possibilità di poter recedere in qualsiasi momento dal piano senza pagare alcuna penale.
MPS richiede al risparmiatore di firmare solo l'ultima pagina del piano finanziario, non le precedenti pagine contenenti la descrizione delle caratteristiche del piano finanziario e non gli allegati al medesimo contenenti ulteriori esplicitazioni, documenti che non vengono nemmeno consegnati al momento della sottoscrizione.
Il risparmiatore inizia a pagare le rate, ma dopo tre anni non matura alcuna guadagno. Si scopre così che gli strumenti finanziari non producono alcunché fino alla scadenza quindicinale del piano finanziario (le obbligazioni sono zero coupon e i fondi sono ad accumulazione dei proventi); che il recesso dal piano finanziario prima della scadenza comporta la perdita delle rate pagate oltre l'obbligo di pagare una ingente penale; che alla naturale scadenza del piano non vi sarà alcun guadagno (il modesto introito viene polverizzato sia dalla svalutazione monetaria, sia dalle commissioni di vendita degli strumenti finanziari ammesso che questi ultimi siano ancora esistenti). Non solo. Il risparmiatore scopre di non poter nemmeno vendere nel corso dei quindici anni gli strumenti finanziari acquistati che sono stati impegnati a favore di MPS per garantire il pagamento delle rate poichè non si tratta di un investimento progressivo di rate, ma di un unico investimento iniziale a debito per effettuare il quale è stato concesso un ingente mutuo, ovviamente occulto. Il risparmiatore scopre anche che parte dell'investimento è stata effettuata su strumenti finanziari a rischiosità elevata e, quindi, inadeguati al suo profilo di rischio basso.
La situazione è di tale gravità che la Consob delibera il blocco dei piani finanziari "4You" e "MyWay" e, successivamente, l'Autorità Garante per la Trasparenza del Mercato inibisce la pubblicità di tali prodotti.
Spiega l'avv. Martino Bianchi: "il Tribunale di Milano ha rilevato che il piano finanziario è un'operazione strutturata assai complessa e che il risparmiatore ha firmato solo l'ultima pagina del contratto, non le precedenti pagine e non gli allegati. Ne consegue per il Tribunale che il risparmiatore non ha ricevuto da MPS l'informazione preventiva, specifica ed adeguata di cui al Testo Unico Finanziario e ai regolamenti attuativi Consob. Il Tribunale ha cioè stabilito il principio che laddove l'informativa prevista dalla legge è il contratto stesso, costituito da più pagine e da allegati, tutto deve essere firmato dal risparmiatore affinchè l'intermediario possa sostenere di aver assolto adeguatamente al suo dovere informativo preventivo. La violazione dell'obbligo informativo, così come risultante dall'assenza della sottoscrizione del risparmiatore su documenti fondamentali, è di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto".
La sentenza del Tribunale di Milano apre una importante breccia nel muro difensivo di MPS e consentirà a molti risparmiatori di chiedere la restituzione di tutte le rate pagate.
Confconsumatori-Lombardia, Via De Amicis, 17, 20123 Milano, Tel: 02.83241893, Fax: 02.58104162, Mail: lombardia@confconsumatori.it

Ecco il testo della sentenza   [.pdf]





Tribunale di Milano liquida il risarcimento a favore di 82 risparmiatori acquirenti di Carrier1


Parma, 28 novembre 2008 - Il Tribunale di Milano ha liquidato circa 1 milione e mezzo di euro, a titolo di risarcimento danni, a favore di 82 risparmiatori che avevano acquistato titoli Carrier1, società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita poi in dissesto. Con precedente sentenza del 2007, lo stesso Tribunale aveva riconosciuto il diritto di tutti i risparmiatori ad essere indennizzati, oltre a condannare la banca alienante (Banca Bipielle) a rimborsare le somme investite da alcuni di essi per nullità del contratto dovuta a difetto di forma. Il Tribunale ha, infatti, riscontrato la responsabilità contrattuale dell'istituto di credito che, in Italia, aveva venduto i titoli, omettendo di dare corrette informazioni sulla rischiosità dei bond. Contestualmente, il Collegio giudicante aveva dichiarato la responsabilità concorrente della società finanziaria statunitense Morgan Stanley, che possedeva il 15% del capitale sociale della banca venditrice dei bond stessi, perché vendere titoli di cui è proprietaria una propria socia costituisce violazione del divieto di conflitto d'interessi. Come ribadiscono gli avv.ti Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada, legali Confconsumatori che hanno seguito la vicenda: "Si tratta di una sentenza di fondamentale importanza, perché, in primo luogo, ha riconosciuto agli investitori la possibilità di agire in giudizio congiuntamente, come se si fosse al cospetto di una vera e propria class action; secondariamente, perchè è stato affermato che non si possono vendere ai risparmiatori obbligazioni di società prossime al default e che, nel caso ciò accada, la banca incorre in un obbligo risarcitorio. Infine, è di fondamentale importanza che sia stata finalmente accertata la responsabilità delle banche americane per essere state la causa prima della vendita di prodotti finanziari così pericolosi".

Ecco il testo della sentenza relativa ai titoli Carrier1  [.pdf]





Tribunale di Parma a favore di 14 risparmiatori per la vicenda Viatel


Parma, 21 maggio 2008 - Il Tribunale di Parma ha accolto la domanda proposta da 14 consumatori, tutelati dalla Confconsumatori, i quali avevano acquistato titoli Viatel, società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita in dissesto poco dopo il 2000. Era accaduto che di quei tipi di bond fosse proprietaria una società finanziaria statunitense, che possedeva anche il 15% del capitale sociale della banca venditrice dei bond stessi.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità di 7 contratti d'investimento, perché privi della forma scritta prevista dall'art. 23 Testo Unico Finanziario (T.U.F.), e ha condannato la banca al rimborso della somma pagata dai risparmiatori. Gli ordini erano stati, infatti, impartiti per telefono, senza che il contratto generale d'investimento prevedesse tale possibilità. Il Tribunale ha, inoltre, condannato sia la società finanziaria sia l'istituto di credito, per tutti gli altri investimenti non dichiarati nulli, al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori. Il Giudice ha riconosciuto che la banca italiana aveva venduto titoli di cui era proprietaria una propria socia, violando il divieto di conflitto di interessi. Inoltre, la banca avrebbe dovuto informare gli acquirenti che si trattava di bond "a rischio", con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato.
Si tratta, secondo l'avv. Franchi, che ha tutelato i risparmiatori insieme all'avv.Federica Gatti dell'Adiconsum, di una sentenza importantissima, perché, come già accaduto a Milano per acquirenti di titoli Carrier 1, è stata riconosciuta piena tutela anche a chi ha effettuato investimenti esteri. Inoltre, è stato finalmente stabilito che un semplice ordine telefonico non è sufficiente per un acquisto di titoli, se la stessa modalità non sia prevista nel contratto quadro.

Ecco il testo della sentenza relativa ai titoli Viatel  [.pdf]





Buone notizie per i risparmiatori: Tribunale di Parma condanna intermediari finanziari


Parma, 11 febbraio 2008 -Il Tribunale di Parma ha pronunciato tre importanti sentenze a favore dei risparmiatori, riscontrando, in tutti i procedimenti, un grave inadempimento contrattuale degli istituti di credito che avevano venduto obbligazioni di vario titolo.
La prima pronuncia riguarda l'acquisto di obbligazioni Cerruti, dove il Giudice ha condannato la banca intermediaria al risarcimento dei danni subiti dal risparmiatore, per non avere assolto agli obblighi di diligenza e di informazione previsti dalla normativa vigente (Regolamento Consob e Testo Unico Finanziario), tra cui il non aver avvertito l'investitore dell'alta rischiosità dei titoli rispetto al proprio profilo finanziario.
Il secondo procedimento davanti al Tribunale di Parma, relativo ad obbligazioni argentine, ha avuto lo stesso esito favorevole al risparmiatore, che non era stato correttamente e completamente informato del declassamento del rating del proprio titolo, nonostante lo stesso Governo argentino avesse dichiarato la propria debolezza economica al tempo dell'acquisto. Debolezza già certamente nota agli intermediari finanziari.
Infine, la terza sentenza riguarda la vendita di obbligazioni "Cirio Lux". Anche in questo caso, il Giudice ha deciso per il risarcimento danni al risparmiatore, poiché l'istituto di credito venditore era, allo stesso tempo, creditore della stessa Cirio, violando così il divieto di conflitto di interessi. Inoltre, la stessa banca non aveva adeguatamente informato per iscritto i propri clienti della natura e della non adeguatezza dei titoli acquistati.
"La giurisprudenza è ormai finalmente orientata verso la condanna delle banche - osserva l'avv. Giovanni Franchi che ha tutelato per la Confconsumatori i tre risparmiatori - quando le stesse non si sono comportate secondo le prescrizioni del Testo Unico Finanziario e, soprattutto, quando non hanno correttamente informato i propri clienti".

Ecco il testo della sentenza relativa alle obbligazioni Cerruti  [.pdf]

Ecco il testo della sentenza relativa alle obbligazioni argentine  [.pdf]

Ecco il testo della sentenza relativa alle obbligazioni Cirio Lux  [.pdf]





Prima sentenza italiana contro Finmatica


Parma, 21 gennaio 2008 - E' stata ottenuta presso il Tribunale di Ravenna, la prima sentenza contro la vendita via internet di titoli Finmatica.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto di azioni di quella società, condannando la banca venditrice alla restituzione delle somme pagate, compresi interessi legali e spese giudiziarie. Questo perché mancava la forma scritta, richiesta non solo per il contratto base di negoziazione (c.d. contratto-quadro), ma anche per i singoli ordini di borsa, secondo l'art. 23 del Testo Unico Finanziario (T.U.F.). Altro requisito di forma riconosciuto necessario, a pena di nullità, dei contratti di intermediazione finanziaria conclusi per via telematica è la firma digitale, equivalente alla forma scritta secondo il Regolamento Consob.
"La sentenza, in parola - dichiarano gli avv.ti Giovanni Franchi e Stefano Di Brindisi, legali dell'investitore che si era rivolto alla Confconsumatori - è di importanza fondamentale. È, infatti, la prima in Italia che si è occupata degli acquisti di prodotti finanziari effettuati via internet. La sentenza - continuano i due avvocati - è inoltre importante, perché si è uniformata a quella giurisprudenza che ritiene indispensabile che venga redatto per iscritto, oltre al contratto quadro, anche l'ordine di borsa e che concorre a consolidare un orientamento favorevole ai risparmiatori".
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]





La condanna del Tribunale di Milano a favore di 97 consumatori acquirenti di titoli Carrier1


Parma, 8 ottobre 2007 - Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta da 97 consumatori, tutelati dalla Confconsumatori, i quali nel 2001 avevano acquistato titoli Carrier1, società americana del nuovo mercato (Nasdaq), finita in dissesto poco tempo dopo. Era accaduto che di quei tipi di bond fosse proprietaria una società finanziaria statunitense, che possedeva anche il 15% del capitale sociale della banca venditrice dei bond stessi.
Il Tribunale ha così dichiarato la nullità di dieci contratti d'investimento, perché privi della forma scritta prevista dall'art. 23 TUF, e ha condannato la banca al rimborso della somma pagata dai risparmiatori. Gli ordini erano stati, infatti, impartiti per telefono, senza che il contratto generale d'investimento prevedesse tale possibilità. Il Tribunale ha, inoltre, condannato sia la società finanziaria sia l'istituto di credito, per tutti gli altri investimenti non dichiarati nulli, al risarcimento dei danni patiti dai risparmiatori. Questo perché il Giudice ha ritenuto che vendere titoli di cui è proprietaria una propria socia costituisca violazione del divieto di conflitto d'interessi, ed inoltre che la banca italiana avrebbe dovuto informare gli acquirenti che si trattava di bond "a rischio", con conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato.
"È questa - dichiarano gli avv.ti Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada, legali Confconsumatori - una sentenza importantissima: in primo luogo, perché ha riconosciuto agli investitori la possibilità di agire in giudizio congiuntamente, come se si fosse al cospetto di una vera e propria class action; secondariamente, perchè è stato finalmente stabilito che la forma scritta è obbligatoria anche per i singoli ordini e non solo per il c.d. contratto-quadro, ossia quello generale; infine, è stato affermato che non si possono vendere ai risparmiatori obbligazioni di società prossime al default e che, nel caso ciò accada, la banca incorra in un obbligo risarcitorio".




Bond Cirio: riconosciuto il risarcimento danni al risparmiatore


Parma, 13 settembre 2007 - Confconsumatori ha ottenuto una nuova, significativa, vittoria in materia di acquisto di obbligazioni Cirio: il Tribunale di Parma ha condannato la Banca venditrice a risarcire i danni alla propria cliente.
Il Giudice ha riscontrato la violazione da parte dell'istituto di credito degli obblighi informativi prescritti dall'art. 21 del Testo Unico Finanziario (TUF). La Banca, infatti, non ha consegnato alcun documento esplicativo dei rischi di investimento alla propria cliente, né ha preventivamente richiesto informazioni sulla propensione al rischio della stessa, mancando così di diligenza, correttezza e trasparenza nella propria condotta, con conseguente responsabilità precontrattuale. La cliente si è vista pertanto risarcire l'importo versato per l'acquisto di obbligazioni Cirio, oltre agli interessi e spese legali.
"Trattasi - come dichiara l'avv. Giovanni Franchi, direttore della Consulta legale Confconsumatori, difensore dell'associata - di un importante successo, perché anche il Tribunale di Parma si è ormai adeguato alla prevalente giurisprudenza in materia d'investimenti bancari per la quale l'inosservanza delle norme stabilite dal TUF e dal relativo Regolamento Consob comporta se non la nullità del contratto, quanto meno l'obbligo a carico della banca di risarcire il danno patito dall'investitore". Sempre per l'avv. Franchi: "Era ora che anche le cause promosse per l'acquisto di titoli Cirio si concludessero a vantaggio del risparmiatore".
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]





Tribunale di Parma: 4You e nullità del contratto


Parma, 5 giugno 2007 - Il Tribunale di Parma ha pronunciato sentenza favorevole ad un'associata Confconsumatori che aveva sottoscritto un piano di finanziamento 4You, dichiarando la nullità del contratto e condannando la banca alla restituzione delle somme pagate, nonché al pagamento degli interessi e spese legali. Il Giudice ha riconosciuto la nullità del contratto in questione per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, non avendo l'istituto di credito prodotto alcuna documentazione e facendo il testo del contratto "riferimento solo generico alle obbligazioni che dovranno essere acquistate con la somma finanziata", senza specificare le caratteristiche e il rischio dell'investimento finanziario per la parte attrice. Questo comporta, altresì, violazione degli obblighi informativi prescritti dall'art. 21 Testo unico finanziario (T.U.F.) e dall' art. 28 Regolamento Consob, non avendo l'istituto di credito dato alcuna preventiva informazione sulla convenienza e adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo finanziario della propria cliente.
"Ancora una decisione, questa," afferma l'avv. Giovanni Franchi, legale della Confconsumatori che ha difeso la risparmiatrice - che conferma il nuovo orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Parma, favorevole alla tutela degli interessi dei risparmiatori nei contratti 4You e nell'analogo contratto MyWay."
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]





Prima vittoria Cerruti


Brindisi, 10 aprile 2007 - Nuova ed importantissima sentenza del Tribunale di Brindisi in materia di tutela del risparmiatore.
Il giudice, dott. Roberto Palmieri, infatti, ha dichiarato la nullità di un contratto di vendita di titoli Cerruti stipulato tra una associata della Confconsumatori (tel. 347 - 0628721) e la ex Banca 121, oggi Monte dei Paschi di Siena, condannando quest'ultima alla restituzione integrale di quanto investito dal consumatore pari ad € 51.000,00.
La banca, infatti, è stato rilevato in sentenza, "ha violato i primari doveri di informazione stabiliti dal TUF. Invero sussiste in capo alla banca una palese violazione dei doveri di informazione e correttezza…, posto che detta banca ha taciuto all'attrice circostanze decisive dell'economia del contratto".
Il caso della nostra associata non è isolato. Sono centinaia, infatti, i risparmiatori di Brindisi e Provincia che hanno nel proprio portafoglio titoli Cerruti, andati in fumo nel luglio 2004.
La sentenza induce ad una attenta riflessione sul rapporto tra investitore ed intermediario. Quest'ultimo, infatti, è sempre obbligato a fornire informazioni trasparenti e complete sui rischi e sulle condizioni dell'investimento al consumatore. Ciò, però, come hanno dimostrato i casi My Way, BTP tel - index - option, Argentina, Cirio, Cerruti, Tecnodiffusioni, Parmalat ecc. non sempre è avvenuto.
Oltre che nella tutela dell'acquirente di bond, la Confconsumatori è attualmente impegnata, sempre in materia di risparmio, su un nuovo fronte: la tutela del sottoscrittore di polizze vita "index" ed "unit linked", le quali hanno un alto contenuto speculativo spesso sconosciuto al sottoscrittore. Il denaro, cioè il premio, che si consegna al gestore (banca, compagnia di assicurazione o sim) viene investito in quote di fondi di investimento, i quali posseggono, generalmente, una parte più o meno elevata di azioni. Il rendimento della polizza è, quindi, legato al rendimento del fondo. Di conseguenza non vi sono garanzie di rendimenti minimi o di riavere indietro quanto versato. Di tale aspetto, però, il consumatore stando alle segnalazioni pervenute alla nostra associazione, non è informato. Lo stesso concetto di "polizza vita" induce il consumatore a credere che si tratti di un prodotto a contenuto assicurativo, quindi, di una forma di risparmio che garantisce per il futuro una rendita o la restituzione di un capitale maggiore di quello che viene versato con il premio. Le tesi portate avanti dalla Confconsumatori circa le "anomale" modalità di vendita delle polizze assicurative "index" ed "unit linked" cominciano a trovare conferma nelle aule di Tribunale. E', infatti, di recente stata sancita la nullità di una polizza "index linked" fatta stipulare ad un consumatore ignaro delle caratteristiche e dei rischi della stessa con contestuale restituzione della somma pagata a titolo di premio pari ad euro 100.000,00.
Avv. Emilio Graziuso, Presidente Provinciale Confconsumatori Brindisi
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]





Ancora una vittoria dei consumatori sul "4You"


Parma, 27 marzo 2007 - Confconsumatori comunica che il Tribunale di Parma ha dato ragione a una risparmiatrice che aveva sottoscritto un contratto di finanziamento "4You", condannando la Banca al risarcimento dei danni nell'importo di quanto pagato dall'investitrice, nonché al pagamento di interessi e spese legali.
Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che la Banca abbia violato l'obbligo informativo previsto dagli art. 28 e 29 del Regolamento Consob, secondo cui gli operatori finanziari devono chiedere preventivamente notizie all'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione economica, la sua propensione al rischio, fornendo al proprio cliente, in base a queste informazioni, i necessari chiarimenti e avvertimenti sulla vera natura, i rischi ed implicazioni del contratto di investimento da sottoscrivere. Nel caso in esame, nulla di tutto ciò era stato effettuato.
"Emerge sempre più insistentemente e chiaramente, nell'orientamento della giurisprudenza - afferma l'avv. Giovanni Franchi, coordinatore della Consulta legale di Confconsumatori - che i contratti "4You" e "MyWay", a suo tempo "inventati" dalla Banca 121 e poi utilizzati dalle banche del gruppo Monte Paschi Siena, non presentassero quei caratteri di corretta informazione che la normativa in materia pone a carico degli istituti finanziari. Al consumatore veniva soprattutto nascosta la circostanza che dietro tali prodotti - ritenuti dal cliente forme di investimento tranquille e rateali - si celava un mutuo con interessi altissimi. È un bene che la giurisprudenza renda sempre più chiaro il proprio indirizzo, che comporta la possibilità per tutti coloro che hanno stipulato questo genere di contratti di riavere il denaro inutilmente versato. E ciò senza paura della prescrizione, perché il termine è decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale".
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]





A Parma importante vittoria Confconsumatori su MyWay


Parma, 31 gennaio 2007 - Confconsumatori ha ottenuto un'importante sentenza relativa alla stipulazione di un contratto di MyWay, forma d'investimento analoga a "4 You", a suo tempo inventato dalla Banca 121 s.p.a. Il Tribunale di Parma ha condannato la Banca venditrice alla restituzione delle somme versate dal risparmiatore, nonché degli interessi e spese legali, per avere la stessa venduto un prodotto in difformità da quanto richiesto dal cliente. Quest'ultimo, infatti, intendeva soltanto ricavare il "massimo utile dell'investimento" e non invece, - così si legge nella sentenza - "giocare in borsa con i propri risparmi, facendosi gestire il patrimonio dalla Banca", come in realtà avvenuto attraverso il contratto sottoscritto.
Evidente per il giudice l'induzione in errore "essenziale", perché relativo all'oggetto e alla qualità della prestazione e riconoscibile dalla stessa banca che ha venduto un prodotto non richiesto e non "gradito" dal cliente. Di qui l'accoglimento della domanda del consumatore che, secondo il Codice Civile, può chiedere l'annullamento del contratto se viene indotto in errore, come lo stesso Tribunale ha riconosciuto.
"Si tratta di una delle prime sentenze ottenute a favore dei risparmiatori, relativa al prodotto MyWay, che apre la strada ad ulteriori ed importanti pronunce dello stesso tipo anche relativamente al "4 You" - dichiara l'avv. Giovanni Franchi, coordinatore della Consulta Legale di Confconsumatori. Sempre secondo l'avv. Franchi "non pochi erano stati i casi in Italia nei quali la giurisprudenza aveva respinto la domanda del consumatore, senza tenere conto del gravissimo errore al quale egli era stato spinto. Gravissimo errore, per non parlare di dolo, perché al cliente veniva fatto intendere che si era di fronte ad un ottimo investimento mensile, quando, in realtà, lo si faceva giocare in borsa con i soldi di un mutuo".
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]





Banca condannata per non aver prodotto tutti i documenti richiesti da due associate di Pisa acquirenti di bond


Pisa, 5 gennaio 2007 - Importante vittoria di due associate della Confconsumatori di Pisa, le quali hanno chiesto in via stragiudiziale la documentazione dei loro acquisti di bond alla Banca e, avendo ricevuto una risposta parziale hanno adito il giudice il quale ha dato loro ragione condannando pure la Banca al pagamento delle spese processuali. Il Giudice ha dichiarato tardivo il deposito della documentazione nel corso del giudizio. Non integra adempimento all’obbligo di consegna della documentazione richiesta, il fatto che la parte convenuta, avendo già consegnato parte della documentazione richiesta in sede stragiudiziale, depositi il resto dell’incartamento richiesto successivamente al deposito del ricorso ex art. 19 d. lgs. n. 5/03.
Intermediazione finanziaria – Ricorso ex art. 19 d. lgs. n. 5/03 – Consegna della documentazione relativo al rapporto – Eccezione di adempimento del convenuto – Effetti.
Il ricorrente, vittima di uno dei numerosi default finanziari, prima di procedere ad avviare una causa di merito, aveva provveduto ad inviare, tramite la Confconsumatori di Pisa, una formale richiesta nei confronti della Banca volta ad ottenere la documentazione inerente la sua posizione relativa all’acquisto da lui detenuto, chiedendo espressamente “l’intero incartamento relativo all’operazione finanziaria”. L’ente creditizio riscontrava la raccomandata consegnando, a parere del ricorrente, soltanto alcuni dei documenti richiesti.
Depositato e notificato il ricorso alla convenuta per ottenere la consegna dei rimanenti documenti precedentemente non consegnati, quest’ ultima provvedeva a depositare il resto dei documenti indicati specificamente nel ricorso, chiedendo però la condanna alle spese di lite, in quanto l’indicazione dettagliata dei documenti richiesti era stata per la prima volta indicata nel testo del ricorso.
Il Giudice, dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto lo scopo voluto dal ricorrente era stato raggiunto, ha condannato alle spese di lite la Banca convenuta in quanto la richiesta di fornire “l’intero incartamento relativo all’operazione finanziaria” può essere considerata da sola sufficiente a mettere in mora l’ente creditizio il quale ben avrebbe potuto adempiere sollecitamente a tale prima richiesta, rimettendo tutta la documentazione riguardante quella operazione finanziaria.
avv. Giovanni Longo, Via Oberdan 41 - 56127 Pisa, tel. 050/59882 fax. 050/581122
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]





Facoltà di recesso obbligatoria per le vendite di valori mobiliari “fuori sede”


Parma, 30 ottobre 2006 - Confconsumatori ha ottenuto dal Tribunale di Parma la dichiarazione di nullità del contratto di vendita di obbligazioni Carrier1, stipulato da un associato presso la propria abitazione con Area Banca s.p.a., poi incorporata in Banca Bipielle Network s.p.a..
La banca convenuta non aveva, più in particolare, indicato espressamente sul contratto la facoltà di recesso, ai sensi dell’art. 30, comma 7, del Testo Unico Finanziario (TUF), necessaria indicazione nell’ipotesi di contratti di investimento stipulati fuori dai locali della banca. E secondo tale norma, “l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli e formulari comporta la nullità dei relativi contratti che può essere fatta valere solo dal cliente”.
L’investitore ha sette giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto “fuori sede”, per poter esercitare il diritto di recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario e tale termine deve essere espressamente indicato sui moduli e formulari consegnati all’investitore.
“Confconsumatori ha tuttora in corso numerosissime cause a Parma, Milano e Bologna contro la Banca Bipielle Network per la vendita di titoli Carrier Viatel ed Exodus” dichiara l’avv.Giovanni Franchi, responsabile della Consulta dei legali Confconsumatori, “ma la pronuncia in questione segna in materia un’ importante vittoria dell’associazione e un precedente fondamentale per la difesa del diritto alla trasparenza e all’informazione bancaria”.
Ecco il testo della sentenza  [.pdf]



 
 
 
 
www.confconsumatoritoscana.it